si va dal notaio (nella generalita' dei casi)
Si va al comune, si paga una minima frazione di quello che si paga dal
notaio e si fa un'autentica di firma. Il risvolto negatico č che
l'impiegato comunale non fa quelle cose che il notaio fa oltra
all'autentica: trascrizione, visure, ecc.
penso che l'ufficiale dell'anagrafe possa autenticare solo documenti con
valore legale (tipo, gli porti il diploma del liceo+3 fotocopie, e lui te le
legalizza, nel senso che dichiara che sono copie conformi all'originale.
mentre per le scritture private rimane il notaio ed in qualche altra ipotesi
anche altre figure (ad es. l'avvocato nella procura ad litem)
ciao!
Valerio M
a parte il notaio, quali altri pubblici ufficiali possono autenticare una
scrittura privata?
qui mi chiedi troppo :)
non ti so dire. proprio tempo fa leggevo un documento in cui si parlava di
una cosa simile e c'erano una sfilza di soggetti che potevano effettuare
quest'autenticazione della firma (segretario comunale, sindaco, ecc.);
purtroppo non ricordo in che ambito siamo.
generalemtne cmq sono casi singoli, ipotesi speciali limitate; nella
generalita' dei casi e' il notaio ad effettuare l'autenticazione.
saluti,
Valerio M
Fai confusione fa effetti probatori di un atto (atto pubblico,
scrittura privata, scrittura privata con sottoscrizione autenticata) e
natura dell'atto (atto autoritativo - negozio giuridico - dichirazione
di scienza).
Nello specifico mentre è consentito all'amministrazione in base alle
dispozioni del da te citato DPR 445/2000 e ss. mm. poter autenticare
la sottoscrizione di una dichiarazione di scienza (in particolare
sostitutiva di atto di notorietà o sostitutiva di certificazione,
quando tale dichiarazione sia funzionale ad una correlativa richiesta
da parte dell'amministrazione in base ad un procedimento
amministrativo), non è dato all'amministrazione il potere di
autenticare atti di natura privatistica che non si inseriscono in un
procedimento amministrativo, come per esempio i contratti.
Spero sia chiaro.
GM
Aggiungo che solo in un caso l'amministrazione assolve alla funzione
di notaio italiano, autenticando (rectius legalizzando) gli atti fra
privati: nelle ambasciate e nei consolati italiani all'estero.
Vedi in proposito il DPR 5 gennaio 1967, n. 200 .
GM
Ti ho risposto sotto.
Aggiungo anche che usi il termine di scrittura privata in modo
improprio. Una dichiarazione di scienza (come una dichiarazione
sostitutiva) di cui si richiede l'autenticazione della sottoscrizione
è una scrittura privata.
Il limite della amministrazione riferito dal TU doc. amm. non sta
nell'effetto probatorio dell'atto, ma nella natura dell'atto. In
particolare (salvo il caso delle rappresentanze diplomatiche come ho
detto) si possono autentcare scritture private che non siano però atti
di natura negoziale (es. testamenti o contratti), ma solo
dichiarazioni di scienza o istanze (cioè atti di impulso) che si
incardinano in un procedimento amministrativo positivamente previsto.
Spero di aver chiarito.
GM