Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Procura speciale: scadenza?

5,379 views
Skip to first unread message

uplbet

unread,
Apr 3, 2002, 1:57:06 PM4/3/02
to
Su una procura speciale a vendere un bene immobile, redatta con atto
notarile, non si specifica alcun termine di validita'.
Qualcuno mi sa dire se in tal caso esiste comunque un termine di
validita', stabilito per legge?

Grazie in anticipo
--
uplbet
(in email reply delete NOSPAM from the address)

Law

unread,
Apr 3, 2002, 3:50:19 PM4/3/02
to

"uplbet" <uplbet...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:3cab4db5...@News.CIS.DFN.DE...

> Su una procura speciale a vendere un bene immobile, redatta con atto
> notarile, non si specifica alcun termine di validita'.
> Qualcuno mi sa dire se in tal caso esiste comunque un termine di
> validita', stabilito per legge?
>
> Grazie in anticipo
> --
> uplbet
Non esiste alcun termine legale. La morte del rappresentato naturalmente la
estingue. A meno che non sia una procura post mortem.


Vega

unread,
Apr 3, 2002, 6:51:56 PM4/3/02
to

"Law" <firml...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:fWJq8.47512$pT1.1...@news1.tin.it...

Procura post mortem?


Law

unread,
Apr 4, 2002, 3:34:34 AM4/4/02
to

"Vega"
<vega-iusDallacostellazionedellaLyraallacostellazionedell'Eu...@libero.it> ha
scritto nel messaggio news:CwMq8.115064$%g7.37...@twister2.libero.it...
come il mandato post mortem. Dai più si ritiene valido.


Icaro

unread,
Apr 4, 2002, 5:14:12 AM4/4/02
to
Non si tratta di un termine di validità, ma di efficacia.
Termine che, nel caso di specie, manca.
Alcuni (Capozzi) sostengono la prescrizione decennale (quasi la procura
fosse un diritto).
Altri (la maggioranza) sostengono l'efficacia della procura fino alla revoca
ovvero al verificarsi di altri fatti giuridici che ne producano
l'estinzione.

Vega

unread,
Apr 4, 2002, 7:01:37 AM4/4/02
to

"Law" <firml...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:ueUq8.48349$pT1.1...@news1.tin.it...

>
> "Vega"
> <vega-iusDallacostellazionedellaLyraallacostellazionedell'Eu...@libero.it>
ha
> scritto nel messaggio news:CwMq8.115064$%g7.37...@twister2.libero.it...

> > Procura post mortem?


> >
> >
> come il mandato post mortem. Dai più si ritiene valido.

Be', non proprio. Vi sono diversi casi di mandato post mortem e vi è chi,
come Capozzi, considera valide solo quelle tipologie in cui si facoltizza
taluno a compiere atti giuridici in senso stretto oppure si nomina un
esecutore testamentario o si danno disposizioni per la propria sepoltura.
Mandato sui generis, dunque. Si ritiene invalido il mandato con cui taluno
dà disposizioni ad un soggetto di compiere determinati negozi dopo la
propria morte: sarebbe un modo per eludere il divieto dei patti successori.
L'unico modo sarebbe un legato o un sublegato di contratto di mandato.


Vega

unread,
Apr 4, 2002, 7:04:03 AM4/4/02
to

"Icaro" <x...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:UHVq8.48625$pT1.1...@news1.tin.it...

Mi sembra migliore la seconda posizione: la procura non è un diritto, ma la
fonte di una legittimazione a compiere atti nell'interesse esclusivo del
dominus, salva la procura in rem propriam.


Law

unread,
Apr 4, 2002, 7:34:59 AM4/4/02
to

"Vega"
<vega-iusDallacostellazionedellaLyraallacostellazionedell'Eu...@libero.it> ha
scritto nel messaggio news:3gXq8.118416$1S3.3...@twister1.libero.it...
Mi ero solo limitato ad un accenno cursorio alla possibilità di negozio
(mandato o procura) post mortem, visto che comunque l'esistenza viene
riconosciuta pacificamente, sia pur con dei limiti. Ben lungi da me era
farne una specifica tematizzazione. Il mandato che dici tu in riferimento al
famigerato 458, è il mandato non post mortem, ma mortis causa. La dottrina
quasi unanime ammette il mandato post mortem. Per esempio: il Luminoso, che
come ben sai è uno dei massimi studiosi del mandato. La giurisprudenza
parimenti ha ammesso la validità di tale figura negoziale: v. Cass. 4
ottobre 1962, n. 2804; Cass. 25 marzo 1993, n. 3602).
Saluti.


Law

unread,
Apr 4, 2002, 7:47:20 AM4/4/02
to

"Vega"
<vega-iusDallacostellazionedellaLyraallacostellazionedell'Eu...@libero.it> ha
scritto nel messaggio news:4gXq8.118417$1S3.3...@twister1.libero.it...
È anche vero che di solito la procura si accompagna ad un rapporto (ad es.:
mandato) sottostante di gestione anche tacito (laddove possibile), soggetto
come tale a prescrizione, che non può non causare anche l'estinzione del
potere rappresentativo.Certo, non necessariamente.


Icaro

unread,
Apr 4, 2002, 9:05:03 AM4/4/02
to
E' interessante questa tua osservazione.
Forse può darsi estinzione della procura laddove essa sia accompagnata ad un
rapporto sottostante che trovi espressione in una dichiarazione.
Quando invece la procura sia "sola" essa sarebbe tendenzialmente
imprescrittibile.
Nel primo caso, cioè, potrebbe immaginarsi che la procura sia un mezzo
concesso per l'esecuzione del mandato (e quindi un atto collegato al negozio
di mandato partecipante dei limiti di efficacia e di validità di
quest'ultimo).
Nel secondo caso, troverebbe massima espressione la tipicità (quasi
"l'astrattezza") della procura, come atto di conferimento di poteri (potere
cioè di agire con effetti sulla sfera giuridica altrui).
Anche se poi, a livello dogmatico, mi chiedo se il legislatore possa
consentire siffatto tipo di procura (quella da ultimo citata) ovvero se sia
sempre necessario ipotizzare l'esistenza, anche tacita, di un rapporto
sottostante.
Probabilmente la risposta è affermativa (cioè, è ammissibile), per il fatto
che l'emittente può revocare la procura in ogni tempo. Se non ipotizziamo,
all'atto dell'esercizio della procura, l'accettazione anche di un mandato
tacito, dovremmo concludere che il prezzo della vendita (ad esempio) debba
essere restituito in virtù delle regole dell'arricchimento senza causa.
Saluti


uplbet

unread,
Apr 4, 2002, 9:22:29 AM4/4/02
to
On Wed, 03 Apr 2002 20:50:19 GMT, "Law" <firml...@libero.it> wrote:

>> Su una procura speciale a vendere un bene immobile, redatta con atto
>> notarile, non si specifica alcun termine di validita'.
>> Qualcuno mi sa dire se in tal caso esiste comunque un termine di
>> validita', stabilito per legge?

>Non esiste alcun termine legale [...]

Ottimo e veloce, come al solito,
grazie!

Law

unread,
Apr 4, 2002, 9:34:12 AM4/4/02
to

"Icaro" <x...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:j4Zq8.58855$S52.2...@news2.tin.it...
L'azione ex art. 2041 d'altronde è la sola che in tal caso si potrebbe
esercitare: con qualche difficoltà teorica, anche: infatto il nudo
rappresentante in fondo non si è arricchito senza una giusta causa, salvo
ravvisare la stessa nella successiva appropriazione del prezzo. Escluderei
comunque che un'azione di ingiustificato arricchimento sia stata mai
intentata da un dominus. Si potrebbe pensare ad una procura ad alienare. Ma
in questo caso la giurisprudenza vi ravvisa sempre un mandato ad alienare,
che potrebbe essere anche orale, essendo la forma scritta rispettata dalla
procura immobiliare.
Molto interessante questo thread...


Vega

unread,
Apr 4, 2002, 9:33:05 AM4/4/02
to

"Law" <firml...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:TLXq8.58518$S52.2...@news2.tin.it...

> Mi ero solo limitato ad un accenno cursorio alla possibilità di negozio
> (mandato o procura) post mortem, visto che comunque l'esistenza viene
> riconosciuta pacificamente, sia pur con dei limiti.

Ovverosia, una deroga alla regola mandatum cum morte finitur, come avviene
per i casi di cui all'art. 1722 n.4 e 1723 co. II c.c.?


Law

unread,
Apr 4, 2002, 10:08:06 AM4/4/02
to

"Vega"
<vega-iusDallacostellazionedellaLyraallacostellazionedell'Eu...@libero.it> ha
scritto nel messaggio news:uQZq8.117563$%g7.37...@twister2.libero.it...
Queste sono ipotesi di mandati parzialmente post mortem: in questi casi si
dovrebbe parlare di ultrattività contrattuale.
Il post mortem puro è invece destinato a trovare esecuzione dopo la morte
del mandante. È chiaro che questi atti sono borderline rispetto al 458.


Max max

unread,
Apr 4, 2002, 11:24:12 AM4/4/02
to

"Icaro" <x...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:UHVq8.48625$pT1.1...@news1.tin.it...

> ovvero al verificarsi di altri fatti giuridici che ne producano
> l'estinzione.

Con la precisazione che applicandosi il secondo comma dell'art. 1396
c.c. se il procuratore contrae con un terzo che ignori senza colpa la
morte del rappresentato (fuori ovviamente dei casi di procura post
mortem e irrevocabile dove la procura non si estingue) il negozio
comunque è opponibile agli eredi del rappresentato.

Max max

Max max

unread,
Apr 4, 2002, 12:31:56 PM4/4/02
to
"Law" <firml...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:q%Zq8.59089$S52.2...@news2.tin.it...

> Il post mortem puro è invece destinato a trovare esecuzione dopo la
morte
> del mandante.

Un mandato mortis causa invece come lo vedete ;-)))
Altro che free.it.dirittomortuario :-)))

Max max


Law

unread,
Apr 4, 2002, 12:40:52 PM4/4/02
to

"Max max" <maxmax(nomail)@nomail.it.invalid> ha scritto nel messaggio
news:g60r8.59728$S52.2...@news2.tin.it...
non so perché e come, ma it.dirittto sta diventando it.morgue...


Max max

unread,
Apr 4, 2002, 12:59:40 PM4/4/02
to

"Law" <firml...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:Ee0r8.59786$S52.2...@news2.tin.it...

> non so perché e come, ma it.dirittto sta diventando it.morgue...

rotfl

Max max

Vega

unread,
Apr 4, 2002, 2:41:15 PM4/4/02
to

"Law" <firml...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:q%Zq8.59089$S52.2...@news2.tin.it...

> È chiaro che questi atti sono borderline rispetto al 458.

Più borderline di così si muore!

P.S. Così abbiamo it.morgue e it.borderline (ai confini della realtà),
Cervoindiano ci andrà a nozze!


ionsto...@gmail.com

unread,
Jun 22, 2018, 8:32:43 AM6/22/18
to
Per riscotere un bonifico di banca serve una procura
0 new messages