TEMA DELLA CONSULENZA:
Molti sindacalisti sostengono che è intervenuto l'art. 16 del regolamento
in legge 384/90 i cui punti essenziali sono: omissis......
comma 3: "Nel caso in cui non si rinvengano nell'ambito della posizione e
profilo d'appartenenza e nell'attività di lavoro svolta mansioni alle quali
il dipendente possa essere adibito, pur essendo giudicato idoneo a proficuo
lavoro, il dipendente stesso, a domanda, può essere collocato in posizione
funzionale inferiore anche di diverso profilo professionale e ruolo per il
quale abbia i requisiti, a condizione che il relativo posto sia vacante."
In atto ci sono vuoti organici di 6° livello amministrativo, c'è la mia
qualificazione professionale: probabilmente sarò dichiarato totalmente
inidoneo alle mansioni di infermiere professionale, 6° livello. Molti
sindacalisti sostengono che il comma su citato costringe l'amministrazione
a abbassarmi di livello. Io, invece, sostengo che è chiaro l'interesse
pubblico a iscrivermi al 6° livello amministrativo anche perché nello
stesso articolo 16 della legge 384/90 è chiaro che dovrei mantenere "ad
personam" lo stipendio di 6° livello, e quindi, perché farmi lavorare al 4°
livello (non esiste il 5° in Usl) e pagarmi per il 6°?
Ritengo che il fatto incontestato che mi dovrebbero dare lo stipendio del
6° livello indichi chiaramente che la "ratio" della legge è quella di
impedire il licenziamento di chi non abbia il titolo di studio per
mantenere lo stesso livello o perché non ci sia il vuoto organico nella
qualifica amministrativa allo stesso livello. E non, quindi, la "ratio"
punitiva di scoraggiare i cambi mansioni e ruolo in caso di inidoneità
fisica.
Sarebbe gradito il parere di un avvocato lavorista esperto.
Grazie e distinti saluti.
Michele Amato.
Indirizzo e-mail: cli...@ctonline.it
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