come socio accomandante puoi trasferire liberamente la quota se cio' è
scritto nell'atto costitutivo, altrimenti hai bisogno del consenso della
maggioranza dei soci.
Puoi invece recedere (cioe' uscire dalla societa') se questa non è a tempo
determinato con un preavviso di 3 mesi.ciao
>Salve a tutti, attualmente sono un socio accomandante di una sas e
>vorrei uscire dalla stessa.
Questione spinosissima, dalla quale difficilmente si esce senza
l'accordo con gli altri soci.
A meno che la società non sia a tempo indeterminato, ma nel 99% dei
casi non è così.
--
Ciao
Conte Oliver (che NON risponde in privato)
-Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-
>
> Questione spinosissima, dalla quale difficilmente si esce senza
> l'accordo con gli altri soci.
> A meno che la società non sia a tempo indeterminato, ma nel 99% dei
> casi non è così.
parole sante
>parole sante
Che, purtroppo, sono il frutto di pluriennali esperienze pratiche sul
campo in casi analoghi.
Se vuoi andar via ma gli altri non ti vogliono mandar via (o non ti
danno quel che chiedi) puoi sputare sangue, ma non se ne esce.
A meno che non ci sia causa di recesso statutariamente prevista o una
giusta causa grossa come una casa (nel qual caso comunque le
"sofferenze" si riducono, ma non scompaiono).
Ciao
Conte Oliver
(togli le scarpe per scrivermi in e-mail)
Supponiamo che la maggioranza dei soci (nel mio caso il socio
accomandatario 55% delle quote) sia d'accordo.Qauli tipi di
impedimenti restano?Gli altri soci posso mettere un veto oppure con la
maggioranza d'accordo posso fare un atto, magari da un avvocato, senza
andare dal notaio e senza comunicare niente agli altri soci?
Inoltre che differenza c'e' tra recesso e cessione di quote?A me
sembra la stessa cosa.
Saluti
Saluti
>Supponiamo che la maggioranza dei soci (nel mio caso il socio
>accomandatario 55% delle quote) sia d'accordo.Qauli tipi di
>impedimenti restano?
L'uscita di un socio di società di persona è modifica dei patti sociali
che, salvo il rarissimo caso in cui ci siano rpevisioni statutarie in
merito, si può attuare SOLO col consenso di tutti i soci.
>Gli altri soci posso mettere un veto oppure con la
>maggioranza d'accordo posso fare un atto, magari da un avvocato, senza
>andare dal notaio e senza comunicare niente agli altri soci?
Comunque ci vuole il notaio.
>Inoltre che differenza c'e' tra recesso e cessione di quote?A me
>sembra la stessa cosa.
La cessione di quote è uno dei modi in cui si può concretizzare il
recesso (l'altro è la riduzione del capitale).
Saluti
è falso; per recedere non è necessaria la maggioranza ma occorre una
giusta causa o una causa di recesso prevista dal contratto sociale; se
però la società è a durata indeterminata va bene anche un recesso ad
nutum (cioè non è necessaria alcuna giustificazione).
> e che il notaio non e' necessario nel caso di un
> recesso in una sas.
l'indicazione non è esaustiva ed anzi è fuorviante. è vero che per il
recesso basta una lettera raccomandata AR agli altri soci ed un
preavviso di tre mesi, ma è anche vero che per iscrivere il recesso
nel registro delle imprese occorre quanto meno una scrittura privata
autenticata redatta con l'accordo di tutti i soci che riconoscono il
legittimo recesso del socio uscente.
Se anche un solo socio non è d'accordo occorre rivolgersi al tribunale
(rito societario eventualmente con giudizio sommario) per accertare la
legittimità del recesso ed ordinare l'iscrizione nel registro delle
imprese.
se poi nell'atto costituitvo c'è una clausola arbitrato occorre in
alternativa al ricorso al giudzi instaurare il procedimento arbitrale
(e sostenerne i relativi costi).
in tutti questi contenziosi si innnesta quasi sempre l'ulteriore
problematica della liquidazione della quota dle socio uscente.
un ginepraio insomma.
attenzione: è vero che si può procedere alla iscrizione del recesso nel
registro delle imprese in base alla sola lettera di recesso, ma
trattasi di mera pubblicità - notizia che non assume valenza legale nei
confronti dei terzi. insomma si continua a rimanrere soci.
> Francamente non so di chi fidarmi.
fidati del codice civile: art. 2285, 2293 e 2315 cod. civ.