I permessi di cui all'art. 33 della L.104/92 non sono soggetti a
obbligo di preventiva autorizzazione, comunicazione o da concordare in
via anticipata.
Il tutto si basa sul buon senso del lavoratore e soprattutto al suo
bisogno di assistere o per se stesso se è lui stesso disabile grave.
Una circolare (in via interpretativa del tutto autonoma e non
supportata da leggi o sentenze) dercrive "nel limite del possibile" il
fatto di "cercare" di non chiedere il permesso sempre lo stesso giorno.
Ma ovviamente non è supportata da nessun fondamento e più che altro
è un "invito" al buon cuore del lavoratore assistente di cercare "nel
limite del possibile" di non mancare sempre lo stesso giorno. (Ad
esempio: se un docente ogni mese chiede i 3 giorni sempre lo stesso
giorno settimanale, potrebbe verificarsi il caso in cui, quella classe
dello giorno del permesso richiesto "vede" il docente solo una volta al
mese.). Malgrado ciò nessuna legge vieta o limita la scelta del
permesso inerente il giorno settimanale anche se ripetuto nel mese.
Semmai è possibile concordare preventivamente, da un mese all'altro,
la variazione optativa tra i 3 giorni mensili e la riduzione oraria (in
casi particolari anche all'interno dello stesso mese calcolandone il
residuo orario).
Salve.
Maurizio.