A tal fine ho inviato raccomandata A/R al conduttore presso l'immobile
di mia proprietà, ma la raccomandata è tornata indietro per destinatario
sconosciuto in quanto il conduttore deve aver rimosso il suo nominativo
dal citofono e dalla cassetta della posta.
Come è possibile risolvere un problema di questo tipo?
La raccomandata non recapitata per irreperibilità del conduttore è
comunque valida ai fini della disdetta del contratto?
Può essere utile verificare la residenza del conduttore ed inviare la
raccomandata anche a tale indirizzo (se diverso dall'immobile locato)?
Grazie per l'attenzione.
Massimiliano.
Fai un certificato di residenza storico, nel caso in cui ci sia
una residenza diversa da quella di cui e' ubicato l'immobile.
Altro modo sarebbe a mezzo di notifica di Ufficiale giudiziario,
munito anche del suddetto certificato.
> La raccomandata non recapitata per irreperibilità del
> conduttore è
> comunque valida ai fini della disdetta del contratto?
Non e' valida perche' non c'e' prova della ricezione.
La tua osservazione e': il recapito dovrebbe considerarsi
avvenuto, dal momento che sicuramente la persona abita li e
certamente ha dato causa alla mancata consegna. Purtroppo,
questo non lo potresti provare ed e' un argomento che non
funzionerebbe davanti ad un giudice.
Giovanni
--
Postato da Alice Newsgroup: lo usi da web ma con le funzioni del newsreader http://newsgroup.alice.it
Gerarchie it, italia, it-alt, tin, it.binari. Unico!
E infatti, a fronte del certificato di residenza, sono venuto a
conoscenza del fatto che l'inquilino è residente altrove. Ho inviato la
raccomandata all'indirizzo di residenza dove è stata regolarmente
recapitata.
Una sola domanda: quando un inquilino prende in locazione un'immobile ad
uso abitativo, specialmente se con contratto di affitto concordato (come
quello che ho fatto io), non ha l'obbligo di spostarvi la residenza?
Grazie 1000!
Teoricamente si. Tant'è che di solito nei contratti si è soliti
inserire il patto della domiciliazione del conduttore presso
l'immobile locato, per ogni atto che possa concernere la
locazione. Tuttavia, visto il favor debitoris imperante in tutti
i fori, spesso eccessivo,conviene che il locatore faccia sempre
il massimo del possibile ad evitare contestazioni, anche
dilatorie. I Giudici sono, poi, spesso timidi nell'emettere i
provvedimenti in caso di omessa notifica o notifica per compiuta
giacenza e chiedono la prova dell'effettiva residenza del
debitore presso l'immobile, svuotando di fatto il valore della
clausola di cui sopra.
Giovanni R.F.