Premesso che in seguito alla riforma del diritto di famiglia del 1975 si
deve parlare di figlio "naturale", e non "illegittimo", l'art. 269 C.C.
disciplina l'accertamento giudiziale di paternita'.
Una volta ottenuta la sentenza dichiarativa della filiazione, questa
produce gli stessi effetti del riconoscimento, ex art. 277 C.C.
Il figlio naturale avra' quindi i medesimi diritti del figlio legittimo
o legittimato.
L'azione da parte del figlio � imprescrittibile. Per i discendenti del
figlio, morto senza esercitare l'azione, questa deve essere promossa
entro due anni dalla morte.
> Inoltre vorrei sapere, qualora il figlio
> naturale, il quale come premesso ha un altro cognome, ottenesse
> il ricosocimento sarebbe obbligato a cambiare cognome?
Art. 262,2 C.C.:
Se la filiazione nei confronti del padre � stata accertata o
riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il
figlio naturale *pu�* assumere il cognome del padre aggiungendolo o
sostituendolo a quello della madre.