Si consideri che l'art. 5 cc vieta gli atti di disposizione del
proprio corpo non solo quando cagionino una diminuzione permanente
dell'integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge,
ma - e questo è quello che qui rileva - quando siano anche contrari
all'ordine pubblico o al buon costume.
Può dirsi dunque che la prestazione sessuale (in quanto atto di
disposizione del proprio corpo sicuramente contraria al buon costume e
- qualora assuma particolari connotazioni - anche all'ordine pubblico)
è sottratta alla disponibità dell'individuo (una sorta di res extra
commercium) per cui non è patrimoniale, e quindi il rapporto fra
debitore e creditore della prestazione sessuale non può qualificarsi
obbligazione ?
NOTA 1: In questa ricostruzione teorica mi voglio tenere al di fuori
dalla categoria del contratto e dal problema della di esso invalidità,
staccando la categoria della prestazione dal suo fatto genetico,
qualunque esso sia (potrebbe non essere solo il contratto), e
analizzando solo gli aspetti costitutivi del rapporto debito -
credito.
RECTIUS: staccando la categoria della OBBLIGAZIONE dal suo fatto
genetico,
Vorrei sapere xchč ti č venuto sto dubbio alle 3 di notte :))))
io non so perchè si scrivono certe cose di notte. Ma forse è meglio
non saperlo. Però....però ti sono grata in ogni cosa
dell'informazione, e spero naturlamente che mai debba incorrere in un
caso del genere, però sai come si dice meglio essere pronte a tutto.
Sopratttutto in questi tempi. Ciao Atena
Aridaje.
Mi sa che siete un po' maniaci, eh...
Stavo (ri)leggendo il celeberrimo saggio di Michele Giorgianni
titolato "l'obbligazione" pubblicato da Giuffrè e scritto nel lontano
1942, in particolare il passaggio dedicato alla patrimonialità (pag.
29 e ss.). Secondo l'Autore, la patrimonialità è un carattere
obiettivo della prestazione (c'è o non c'è), e non è possibile per
esempio rimettere tale carattere (come pure sostiene altra dottrina e
la stessa relazione al Codice) all'arbitrio delle parti attraverso per
es. la previsione di una controprestazione, o di una clausola penale,
o di una caparra. Queste ultime invece possono essere indici
sintomatici della giuridicità o meno del vincolo (in quanto dedotti in
contratto che ex art. 1173 è fonte di obbligazioni), ma non del
carattere della patrimonialità della prestazione.
In definitiva l'Autore riconduce la patrimonialità alla
"commerciabilità" giuridica del bene (o meglio della prestazione),
ossia la sua negoziabilità. E tale negoziabilità andrebbe ricercata
(cito testualmente) considerando "l'ambiente giuridico sociale nella
quale essa sorge".
Ora siccome all'Autore non pare si possa chiedere più di quello che ha
intelligentemente scritto all'indomani del vigore del Codice, mi
domandavo se questo richiamo all'ambiente sociale (oltreché giuridico)
fosse riconducibile, per ventura, alla giuridicizzazione che le
disposizioni talora fanno alla realtà esterna al diritto, onde -
mantenendo inalterata la disposizione testuale - impedire
l'obsolescenza della disposizione stessa consentendo l'estrazione da
essa di una norma diversa, in base alla ricezione della realtà sociale
storicamente condizionata.
Questo accade nelle c.d. "clausole generali" che in ordine alla
disponibilità del bene corpo sono proprio contenute nell'art. 5 cc.
(altri esempi non mi sovvengono, ahimé se ne avete è tutto grasso che
cola). Da qui la necessità di figurarmi un esempio di atto di
disposizione del proprio corpo che fosse contrario al buon costume.
Converrete che la prestazione sessuale (che non è solo quella del
meretricio, ma può essere quello dello spogliarello, o della
prestazione dell'attore erotico, o qualunque atto astrattamente idoneo
a suscitare la libido) non è proprio peregrina come esemplificazione,
O no ?
P.S. Paolo Cendon ha scritto un saggio (recensito su "Persona e
danno") significativamente titolato "Il diritto delle relazioni
affettive - Nuovi danni e nuove responsabilità", in cui discorre (ma
che impudente !) su "L'amore a pagamento, il "contratto di
meretricio", le chat line, il cyber-sex" ecc... Magari chiedete anche
a lui a che ora l'ha scritto...
GM
> Può dirsi dunque che la prestazione sessuale (in quanto atto di
> disposizione del proprio corpo sicuramente contraria al buon costume e
> - qualora assuma particolari connotazioni - anche all'ordine pubblico)
> è sottratta alla disponibità dell'individuo (una sorta di res extra
> commercium) per cui non è patrimoniale, e quindi il rapporto fra
> debitore e creditore della prestazione sessuale non può qualificarsi
> obbligazione ?
quale esigenza concreta e' sottesa a questa domanda?
gordon
Vedi replica ad Atena. Confesso che sto scrivendo a tempo perso un
saggio compilativo (che probabilmente pubblicherò su Lulu.com), ma che
ovviamente distribuirò gratuitamente in formato PDF a chi me lo
richiederà sull'obbligazione.
> Mi sa che siete un po' maniaci, eh...
>
> Stavo (ri)leggendo il celeberrimo saggio di Michele Giorgianni
> titolato "l'obbligazione" pubblicato da Giuffrè e scritto nel lontano
> 1942,
Maniaci noi? Uno che si legge alle 3 di notte il saggio di Michele
Giorgianni del 42 può dare del maniaco ad altri?? :)))
> P.S. Paolo Cendon ha scritto un saggio (recensito su "Persona e
> danno") significativamente titolato "Il diritto delle relazioni
> affettive - Nuovi danni e nuove responsabilità", in cui discorre (ma
> che impudente !) su "L'amore a pagamento, il "contratto di
> meretricio", le chat line, il cyber-sex" ecc... Magari chiedete anche
> a lui a che ora l'ha scritto...
Nelle chat on line la patrimonialità c'è. Che poi sia un border line con lo
sfruttamento della prostituzione è un'altra cosa.
Non è la prestazione sessuale ad essere contro il buon costume, ma il
renderla appunto il contenuto di un'obbligazione. Per altro non vedo come
possa una prestazione sessuale essere suscettibile di valutazione economica
ed essere quindi un'obbligazione.