On Jan 1, 8:53 pm, Gatto Curioso <
tantedoma...@gmail.com> wrote:
> On 1 Gen, 20:02, laverdure <
laverd...@despammed.com> wrote:
>
> Caro Jacopo, innanzitutto grazie per la risposta e per la tua
> competenza!
>
> Io non me ne intendo e pensavo che la parola CONDANNA significasse
> sempre e comunque qualcosa di penale; quindi chiudendo il processo per
> remissione di querela il querelato viene condannato a livello
> "amministrativo"?
> Se hai voglia di spiegarmi, di che natura possono essere le condanne,
> in generale?
Con la condanna il giudice pone un obbligo a carico di chi ha perduto
(in senso ampio) un processo: nel processo penale condannerà a una
pena detentiva o pecuniaria, nel processo civile l'oggetto della
condanna è determinato dalla richiesta di chi ha agito in giudizio.
> La condanna penale avviene solo quando si accerta la colpevolezza di
> un reato?
Sì. Nel patteggiamento (che tecnicamente non è una sentenza di
condanna) il giudice non entra nel merito, però deve comunque valutare
la congruità della pena e se non sussistano cause di non punibilità.
> Ma se uno avesse il dubbio di aver subito una condanna penale (per non
> rischiare di confonderle con altre condanne, come avrei fatto io), non
> dovrebbe poter vedere TUTTO tramite visura delle iscrizioni nel
> casellario?
Direi che il dubbio uno non dovrebbe averlo, visto che il processo si
è svolto a suo carico ed egli dovrebbe esserne stato informato. In
effetti però moltissimi processi si celebrano a carico di "fantasmi",
cioè persone che di fatto non ne sono al corrente e quindi non vi
partecipano. Non è il caso della remissione di querela, poiché questa
deve essere accettata dal querelato.
> Leggo su internet che la visura riporta tutto, anche le
> sentenze con non menzione e di patteggiamento.
Il certificato richiesto dalle pubbliche amministrazioni sì. Infatti
in un ulteriore processo il giudice potrà sapere se l'imputato è già
stato condannato, anche se con tutti i benefici.
> Se le spese di procedimento sono così irrisorie come nel caso del
> querelato di cui ho parlato, e se davvero la condanna al pagamento non
> costituisce un precedente penale, allora in quali casi puo' avere
> senso non accettare la remissione per puntare all'assoluzione?
Le spese sono irrisorie perché si trattava di un processo semplice. In
un processo in cui siano state compiute intercettazioni, sequestri,
accertamenti tecnici, perizie, custodia cautelare etc., le spese
possono diventare altissime.
Ma anche nel caso di specie, l'imputato potrebbe avere interesse a una
assoluzione nel merito non tanto per evitare il pagamento delle spese
processuali quanto per eliminare ogni ombra di dubbio sulla propria
condotta: per esempio un personaggio pubblico potrebbe preferire una
assoluzione nel merito.
Jacopo