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Accettare remissione querela comporta comunque una condanna penale?

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Gatto Curioso

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Jan 1, 2012, 7:04:14 AM1/1/12
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Ciao a tutti, chiedo una consulenza sulla situazione che vado a
descrivere.

Al termine delle indagini preliminari, nel 2006, si procede con
citazione a giudizio davanti a Giudice di Pace per reato procedibile
unicamente a querela di parte. Il querelante decide di ritirare la
querela e tutto termina lì.

A distanza di 3 anni (2009) arriva al querelato (che aveva accettato
la remissione di querela nel 2006) una modestissima somma da pagare
allo Stato in forza della sentenza emessa da giudice di pace
(pagamento con modulo F23), con le seguenti voci di spesa: spese
postali, spese anticipate, ufficiali giudiziari.

Il querelato non aveva mai ritirato la sentenza in questione, dato che
l'avvocato aveva detto che si trattava semplicemente di una sentenza
di non luogo a procedere per intervenuta remissione di querela e di
successiva archiviazione.

Su internet si legge che anche in caso di remissione di querela, il
querelato viene comunque CONDANNATO al pagamento delle spese
processuali, se non diversamente definito. Quindi, essendo arrivata
dopo 3 anni dalla comparizione in giudizio quella richiesta di
pagamento, vuol dire che il querelato, nonostante l'interruzione del
procedimento penale a suo carico per remissione di querela, aveva
comunque ricevuto una "condanna" (a pagare qualcosa allo Stato).

Ad un controllo effettuato pochi mesi dopo l'arrivo della somma da
pagare (controllo fatto nel 2009, con sentenza del 2006 e richiesta di
pagamento pervenuta nel 2009), sulla visura delle iscrizioni nel
casellario giudiziali, sul certificato generale di casellario
giudiziale e nel certificato dei carichi pendenti risulta tutto NULLO.

Fermo restando che sarebbe importante chiedere copia della sentenza,
non capisco alcune cose:

1) il querelato, che ha accettato la remissione di querela davanti al
Giudice di Pace, può dichiarare di "non aver riportato condanne
penali" come ad esempio nelle domande di ammissione a concorsi
pubblici?

2) quella richiesta di pagamento delle spese costituisce una condanna
penale oppure di una sanzione amministrativa?

3) se si tratta di condanna penale, come mai non compare nulla sulla
visura delle iscrizioni nel casellario giudiziali, nè sul certificato
generale di casellario giudiziale nè nel certificato dei carichi
pendenti e risulta tutto NULLO?

4) leggo su internet due diversi modi di esplicitare la necessità di
effettuare tale pagamento, in una sentenza compare la parola CONDANNA,
nell'altra no: come mai?
"La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato
ascritto è estinto per intervenuta remissione di querela. Condanna la
querelata al pagamento delle spese processuali."
"La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato
è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato."

Se si tratta comunque di una condanna penale, allora al querelato non
conviene praticamente mai accettare la remissione di querela ma
dovrebbe sempre affrontare il processo!

Vi ringrazio per la vostra opinione!

laverdure

unread,
Jan 1, 2012, 2:02:37 PM1/1/12
to
On Jan 1, 1:04 pm, Gatto Curioso <tantedoma...@gmail.com> wrote:

> 1) il querelato, che ha accettato la remissione di querela davanti al
> Giudice di Pace, può dichiarare di "non aver riportato condanne
> penali" come ad esempio nelle domande di ammissione a concorsi
> pubblici?

Sì.

> 2) quella richiesta di pagamento delle spese costituisce una condanna
> penale oppure di una sanzione amministrativa?

Non è una condanna penale, si tratta solo delle spese del
procedimento, che sono poste a carico del querelato il quale ha
accettato che la querela fosse rimessa e quindi il processo non avesse
luogo; diversamente avrebbe potuto rifiutare e chiedere che venisse
pronunciata una sentenza nel merito, e ove questa fosse stata di
assoluzione non avrebbe dovuto pagare alcuna spesa.

>
> 3) se si tratta di condanna penale, come mai non compare nulla sulla
> visura delle iscrizioni nel casellario giudiziali, nè sul certificato
> generale di casellario giudiziale nè nel certificato dei carichi
> pendenti e risulta tutto NULLO?

Non è una condanna penale. In ogni caso, nel certificato giudiziale
richiesto dai privati (compreso il soggetto al quale si riferisce il
certificato) non sono indicate le condanne penali per le quali il
giudice ha accordato tale beneficio. Tali condanne tuttavia sono state
riportate e devono essere dichiarate.

>
> 4) leggo su internet due diversi modi di esplicitare la necessità di
> effettuare tale pagamento, in una sentenza compare la parola CONDANNA,
> nell'altra no: come mai?
> "La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato
> ascritto è estinto per intervenuta remissione di querela. Condanna la
> querelata al pagamento delle spese processuali."
> "La Corte annulla senza  rinvio la sentenza impugnata perchè il reato
> è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato."

Nel secondo dispositivo vi è condanna alle spese, anche se non viene
espressamente usata la parola.

>
> Se si tratta comunque di una condanna penale, allora al querelato non
> conviene praticamente mai accettare la remissione di querela ma
> dovrebbe sempre affrontare il processo!

Se fosse assolutamente sicuro di essere assolto nel merito e avesse la
voglia, il tempo e i mezzi di affrontare il processo... Ma io non ho
mai visto rifiutare una remissione di querela, che anzi di solito
viene proposta da parte dello stesso querelato.

Jacopo

Gatto Curioso

unread,
Jan 1, 2012, 2:53:27 PM1/1/12
to
On 1 Gen, 20:02, laverdure <laverd...@despammed.com> wrote:

Caro Jacopo, innanzitutto grazie per la risposta e per la tua
competenza!

Io non me ne intendo e pensavo che la parola CONDANNA significasse
sempre e comunque qualcosa di penale; quindi chiudendo il processo per
remissione di querela il querelato viene condannato a livello
"amministrativo"?
Se hai voglia di spiegarmi, di che natura possono essere le condanne,
in generale?
La condanna penale avviene solo quando si accerta la colpevolezza di
un reato?

> Non è una condanna penale. In ogni caso, nel certificato giudiziale
> richiesto dai privati (compreso il soggetto al quale si riferisce il
> certificato) non sono indicate le condanne penali per le quali il
> giudice ha accordato tale beneficio. Tali condanne tuttavia sono state
> riportate e devono essere dichiarate.

Ma se uno avesse il dubbio di aver subito una condanna penale (per non
rischiare di confonderle con altre condanne, come avrei fatto io), non
dovrebbe poter vedere TUTTO tramite visura delle iscrizioni nel
casellario? Leggo su internet che la visura riporta tutto, anche le
sentenze con non menzione e di patteggiamento. Pero' poi leggo anche
che nel casellario stesso, dopo alcuni anni, in base alla condanna e
al tipo di reato, alcuni provvedimenti vengono cancellati...questo mi
fa pensare che allora neanche la VIsura sia uno strumento sempre
sufficiente per un cittadino x controllare la propria situazione.

Esiste davvero un casellario a cui accedono le Pubbliche
Amministrazioni nelle quali loro possono vedere più cose rispetto a
quelle che puo' vedere il cittadino per se stesso?

> Se fosse assolutamente sicuro di essere assolto nel merito e avesse la
> voglia, il tempo e i mezzi di affrontare il processo... Ma io non ho
> mai visto rifiutare una remissione di querela, che anzi di solito
> viene proposta da parte dello stesso querelato.

Se le spese di procedimento sono così irrisorie come nel caso del
querelato di cui ho parlato, e se davvero la condanna al pagamento non
costituisce un precedente penale, allora in quali casi puo' avere
senso non accettare la remissione per puntare all'assoluzione? Se non
ho capito male, a livello giuridico-penale non cambia nulla (non si
riporta condanna penale in entrambi i casi), cambia solo il lato
economico (spese), giusto?

Ti ringrazio infinitamente e ringrazio anche chiunque altro volesse
rispondere!

laverdure

unread,
Jan 2, 2012, 5:17:57 AM1/2/12
to
On Jan 1, 8:53 pm, Gatto Curioso <tantedoma...@gmail.com> wrote:
> On 1 Gen, 20:02, laverdure <laverd...@despammed.com> wrote:
>
> Caro Jacopo, innanzitutto grazie per la risposta e per la tua
> competenza!
>
> Io non me ne intendo e pensavo che la parola CONDANNA significasse
> sempre e comunque qualcosa di penale; quindi chiudendo il processo per
> remissione di querela il querelato viene condannato a livello
> "amministrativo"?
> Se hai voglia di spiegarmi, di che natura possono essere le condanne,
> in generale?

Con la condanna il giudice pone un obbligo a carico di chi ha perduto
(in senso ampio) un processo: nel processo penale condannerà a una
pena detentiva o pecuniaria, nel processo civile l'oggetto della
condanna è determinato dalla richiesta di chi ha agito in giudizio.

> La condanna penale avviene solo quando si accerta la colpevolezza di
> un reato?

Sì. Nel patteggiamento (che tecnicamente non è una sentenza di
condanna) il giudice non entra nel merito, però deve comunque valutare
la congruità della pena e se non sussistano cause di non punibilità.

> Ma se uno avesse il dubbio di aver subito una condanna penale (per non
> rischiare di confonderle con altre condanne, come avrei fatto io), non
> dovrebbe poter vedere TUTTO tramite visura delle iscrizioni nel
> casellario?

Direi che il dubbio uno non dovrebbe averlo, visto che il processo si
è svolto a suo carico ed egli dovrebbe esserne stato informato. In
effetti però moltissimi processi si celebrano a carico di "fantasmi",
cioè persone che di fatto non ne sono al corrente e quindi non vi
partecipano. Non è il caso della remissione di querela, poiché questa
deve essere accettata dal querelato.

> Leggo su internet che la visura riporta tutto, anche le
> sentenze con non menzione e di patteggiamento.

Il certificato richiesto dalle pubbliche amministrazioni sì. Infatti
in un ulteriore processo il giudice potrà sapere se l'imputato è già
stato condannato, anche se con tutti i benefici.

> Se le spese di procedimento sono così irrisorie come nel caso del
> querelato di cui ho parlato, e se davvero la condanna al pagamento non
> costituisce un precedente penale, allora in quali casi puo' avere
> senso non accettare la remissione per puntare all'assoluzione?

Le spese sono irrisorie perché si trattava di un processo semplice. In
un processo in cui siano state compiute intercettazioni, sequestri,
accertamenti tecnici, perizie, custodia cautelare etc., le spese
possono diventare altissime.
Ma anche nel caso di specie, l'imputato potrebbe avere interesse a una
assoluzione nel merito non tanto per evitare il pagamento delle spese
processuali quanto per eliminare ogni ombra di dubbio sulla propria
condotta: per esempio un personaggio pubblico potrebbe preferire una
assoluzione nel merito.

Jacopo
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