> il signor Gianpietro Bomboi non risulterebbe in possesso di alcun
> titolo di
> laurea italiano
Bravo jolelda!! Dato che ci sei, denunciami alle Autorità Giudiziaria
per
usurpazione di titolo di studio. Per darti ancora più forza, ribadisco
da
questo post, che sono un Dottore!!!
E... come potrai vedere mi firmo,
Dr. Gian Pietro Bomboi.
PS. Sei così uomo tu?? ad avere il coraggio di firmarti con il tuo
vero nome???
Io ne dubito!!
Bomboi beccati questo non ti puoi fregiare dei titoli della Yorker in
Italia se lo fai ti denuncio
>
> Bomboibeccati questo non ti puoi fregiare dei titoli della Yorker in
LA NOTTE SCORSA HO DORMITO POCO E NEI MOMENTI DI VEGLIA FORZATA HO
AVUTO MODO DI PENSARE. UNA LAMPADINA SI E' ACCESA NELLA MIA MENTE E...
UNA DOMANDA "INQUIETANTE" MI HA FATTO TRASALIRE. SVEGLIA TOTALE. LA
DOMANDA È STATA: "FINORA HAI PARLATO DI TITOLI DI STUDIO, NON
VALEVOLI, INSOMMA "TAROCCHI" MA... TU SILVESTRI CHE TITOLO DI STUDIO
POSSIEDI? IN QUALE UNIVERSITÀ HAI STUDIATO? VUOI ESSERE COSÌ GENTILE
DA PRESENTARTI PER QUELLO CHE VERAMENTE SEI??
Io sono: Dr Gian Pietro Bomboi.
Ma che bella giornata! Ma che bella giornata!
TU LO DICI MA... RESTA IL FATTO CHE NON SEI GESU' CRISTO.
Bisogna vedere se è vero. Se tu fossi veramente laureato presso
l'Università degli studi a Milano, avresti acquisito una serietà che
ti permetterebbe di volare oltre certi petegolezzi che sono roba da
gente di mercato. Dal tuo comportamento mostri chiaramente che tu non
puoi avere avuto l'Onore della Laurea.
Il MIUR garantisce le lauree italiane ma... non può garantire per il
sistema americano. Qualsiasi laureato americano può vantarsi del suo
titolo in tutto il mondo. Un laureato cinese è un Dottore in America -
Giappone - Russia - India etc. - etc. come un Dottore italiano è
Dottore in tutto il resto del mondo! I titoli della Yorker sono frutto
di un percorso che tiene conto dell'esperienza del candidato (essendo
il sistema americano "meritocratico"). Per quanto mi concerne!
Una realtà realtà è: avere un titolo di Laurea che da il diritto di
essere chiamato "Doctor" e... nessuno può disconoscere che il termine
americano "Doctor" tradotto in italiano vuol dire "Dottore" e che, la
parola (composta) Master Degree, tradotta in italiano da come
risultato "LAUREA".
> Anche sotto tale aspetto il messaggio è ingannevole con riguardo alle
> qualifiche dell'operatore, in quanto può indurre i destinatari ad
> attribuire particolare credibilità a quanto affermato nei messaggi con
> riguardo al metodo, sul falso presupposto che sia stato ideato e sia
> gestito da un soggetto che possieda una professionalità in campo
> medico-scientifico, con conseguente pregiudizio del loro comportamento
> economico.
Silvestri! Che cosa mi importa del signor Lamberto? E che cosa c'entra
quello che mi sta proponendo con la mia storia? Di certo dopo questa
scorribanda in Rete, in veste di "GIUSTIZIERE", tutto il popolo dei
naviganti ti avrà conosciuto e analizzato compiutamente. Caro
Silvestri tu hai pochi argomenti su di me e stai cercando le vie
traverse per diomstrarmi che cosa? Tu mi hai denunciato e l'Antitrust
ha dato un suo parere assolvendomi completamente. A questo punto
dovresti metterti la coda in mezzo alle gambe e... andare in cuccia.
A tutti meno uno,
Dr Gian Pietro Bomboi.
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 10 ottobre 2002;
SENTITO il Relatore Professor Giuseppe Tesauro;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato
dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTO il proprio provvedimento del 17 aprile 2002, con il quale è
stata accolta l'istanza di sospensione provvisoria dei messaggi
denunciati presentata da un consumatore;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento pervenuta in data 13 marzo 2002, integrata
in data 29 marzo 2002, un consumatore ha segnalato la presunta
ingannevolezz, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un
messaggio pubblicitario, consistente in una brochure, diffusa dalla
The Yorker International University (di seguito TYIU) con sede in
Milano, ricevuta dal segnalante a mezzo posta in data 5 marzo 2002,
volta a pubblicizzare i corsi della TYIU, nonché del messaggio
pubblicitario di analogo contenuto diffuso sul sito Internet
www.nyuniversity.net quantomeno fino al 2 aprile 2002.
Nella richiesta di intervento si lamenta che i suindicati messaggi
sarebbero idonei ad indurre in errore i destinatari, in quanto
ingenererebbero negli stessi la convinzione che i titoli rilasciati
dalla TYIU siano in qualche modo equiparabili alla laurea italiana e
comunque spendibili in Italia, nonché la convinzione che i titoli
della TYIU siano equivalenti a quelli rilasciati dalle università
statunitensi accreditate e che consentano l'iscrizione ad un albo
internazionale.
2. Il messaggio
Il messaggio oggetto della richiesta d'intervento consiste in una
brochure, diffusa dalla TYIU, ricevuta dal segnalante a mezzo posta in
data 5 marzo 2002, volta a pubblicizzare i corsi della TYIU, nonché il
messaggio pubblicitario di analogo contenuto diffuso sul sito Internet
www.nyuniversity.net. In particolare, nei suddetti messaggi sono
ricorrenti espressioni quali "università, laurea, dottore, facoltà";
si fa riferimento alla TYIU qualificandola come "università" ed alla
possibilità di "laurearsi", nonché di conseguire i diplomi di
"bachelor, master e doctorate" qualificati come "lauree totalmente
identiche a quelle tradizionali americane". Inoltre, si pubblicizza la
possibilità di conseguire il "dottorato da 6 a 24 mesi".
3. Comunicazione alle parti
In data 3 aprile 2002 è stato comunicato al richiedente e alla TYIU
l'avvio del procedimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92,
precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto della
richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1,
2, e 3 del citato Decreto Legislativo, con riguardo alle effettive
caratteristiche del servizio pubblicizzato ed ai risultati che si
possono ottenere attraverso lo stesso, con particolare riferimento
alle affermazioni in esso riportate relative alla possibilità di
raggiungere il dottorato, alle caratteristiche della TYIU e dei titoli
da essa rilasciati, alle caratteristiche dell'albo internazionale
della "Government Accreditation Association del Delaware" e ai
rapporti tra questo, la TYIU e i soggetti che abbiano ottenuto un
titolo di studio dalla medesima TYIU.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato
richiesto alla TYIU, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a),
del D.P.R. n. 627/96, di fornire precisazioni circa il tipo di
attività svolto dalla The Yorker International University,
specificando in particolare se la stessa gode di un qualche
riconoscimento o accreditamento da parte delle istituzioni italiane,
allegando in caso affermativo la relativa documentazione; nonché di
fornire informazioni documentate circa i titoli conseguibili all'esito
dei corsi TYIU, con particolare riguardo a quelli definiti come
"bachelor", "master" e "doctorate". In relazione al "doctorate", è
stato richiesto all'operatore di precisare le caratteristiche dei
corsi pubblicizzati con particolare riferimento alle affermazioni
contenute nel messaggio "un modo alternativo di raggiungere il
dottorato da 6 a 24 mesi"; è stato altresì richiesto all'operatore di
fornire informazioni documentate circa l'Albo Internazionale della
Government Accreditation Association of Delaware, con particolare
riferimento alla garanzia offerta da TYIU in relazione all'iscrizione
dei suoi laureati al suddetto Albo.
Con memorie pervenute in date 17 e 22 aprile 2002, il segnalante ha
fatto presente che alcune delle sedi pubblicizzate da TYIU risultano,
in realtà, non operative. In particolare, il segnalante ha
rappresentato quanto segue:
- il Local Agent di Lugano Siteg Sa risulta, in base all'estratto dal
Registro di commercio del Distretto di Lugano, sciolta in seguito a
fallimento pronunciato con decreto della Pretura del Distretto di
Lugano del 3 gennaio 2002;
-il World Wide Representative di New York risulta privo di
qualsivoglia autorizzazione ad operare e sconosciuto al Dipartimento
Educazione dello Stato di New York come emerge da quanto affermato
dalla signora Kate Gulliver, Project Director per la Distance Higher
Education Initiative presso il NY State Education Department;
- la sede della TYIU sita in Wilmington nel Delaware, parimenti, non
ha alcuna autorizzazione ad operare nel suddetto Stato e non è
conosciuta al Dipartimento dell'Educazione dello Stato del Delaware
come emerge da quanto affermato dalla signora Catherine Gilbertson del
Program Approval, Evaluation and Certification presso il DE Department
of Education.
Con memoria difensiva, pervenuta in data 24 aprile 2002, la The Yorker
International University ha, al contrario, fatto presente di esistere
in quanto "Limited Liability Company" costituita secondo la legge
dello Stato del South Dakota, portando a sostegno di tale affermazione
il "Certificate of Existence Limited Liability Company" rilasciato
dall'Ufficio del Segretario di Stato del South Dakota.
La The Yorker International University ha, altresì, affermato di
essere un membro della Government Accreditation Association of
Delaware come risulta dal Membership Certificate rilasciato in data 4
aprile 2002 dalla suddetta associazione ed allegato dall'operatore;
nonché di essere membro dell'"American Chamber of Commerce in Italy".
L'operatore pubblicitario ha, inoltre, rappresentato che il Comitato
di Controllo dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria ha
espresso, nel marzo 1999, parere preventivo di conformità alle norme
del Codice di autodisciplina della pubblicità del messaggio
pubblicitario relativo alla presentazione dei corsi della NYIU di
Milano per l'anno 1999 sottoposto al suo esame. Tale parere prevede
una riserva in quanto "va esplicitato nel messaggio che i titoli
Bachelor, Master e Doctorate sono conseguibili anche da chi non è in
possesso di uno specifico attestato di studio" e, inoltre, che
"considerato che tali titoli non hanno valore legale nel nostro Paese,
anche questa circostanza va menzionata in aggiunta alla precisazione
circa la non equipollenza alla laurea italiana che già compare in
super".
Quanto alla valenza accademica dei titoli che rilascia, la The Yorker
International University ha fatto presente di aver stipulato un
Protocollo d'Accordo per "la fusione accademica-culturale
dell'erogazione titoli, lauree e di tutto il livello di alta
educazione Universitaria anche come erogazione di lauree indicanti la
denominazione di entrambe le Università" con l'Universitè
Intercontinentale "Le Bon Samaritain", membro di A.S.I.A. Associazione
delle Università d'Europa, d'America e d'Africa autorizzata con
decreto N. 238 MESRIT DESUP SDEP del 24 settembre 1997 e pubblicato
sul Journal Officiel della Repubblica della Costa d'Avorio n°39 del 5
ottobre 1999.
Con nota pervenuta in data 30 agosto 2002, la TYIU ha, altresì,
precisato che la suddetta Universitè Intercontinentale Le Bon
Samaritain di Costa d'Avorio, in quanto ex colonia francese, ha dei
protocolli d'accordo e protocolli di equipollenza con le Università
francesi come l'Universitè de Grenoble, Università de Saint Etienne e
che, pertanto, "da oltre due anni tutti i certificati da noi
rilasciati sono automaticamente timbrati e certificati dal nostro
partner (UBS) con i presupposti di valore legale".
L'operatore pubblicitario ha, peraltro, aggiunto, nella medesima nota
del 30 agosto 2002, di aver sempre affermato e scritto, nei messaggi
pubblicitari diffusi, che i titoli rilasciati "non hanno valore legale
e non danno equipollenza alla laurea italiana".
Si osserva, infine, che l'operatore non ha fornito informazioni
sufficienti ad individuare le caratteristiche dell'albo internazionale
della "Government Accreditation Association of Delaware".
Con nota pervenuta in data 27 maggio 2002, il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha precisato che la
The New Yorker University (precedente denominazione della The Yorker
International University, secondo quanto emerge peraltro dalla stessa
nota della TYIU del 30 agosto 2002) non gode di alcun riconoscimento
nell'ordinamento universitario nazionale e non può definirsi
università. Tale denominazione è infatti riservata per legge, ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito
con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, alle
università statali ed a quelle non statali riconosciute per rilasciare
titoli aventi valore legale.
Il Ministero ha comunicato che i titoli rilasciati dalla TYIU non
possono definirsi lauree in quanto i titoli di studio universitari e
le qualifiche accademiche sono soltanto quelli previsti per legge
(articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 262 e articolo 1 della legge
19 novembre 1990, n. 341) ed è fatto divieto del loro conferimento da
parte di privati, enti ed istituti comunque denominati (articolo 2
della legge n. 262/58) e possono essere rilasciati solo dalle
istituzioni di cui all'articolo 1 punti 1) e 2) del R.D. 31 dicembre
1933, n. 1592.
Inoltre, il suddetto Ministero ha precisato che, ai sensi
dell'articolo 2 della legge n. 4 del 14.01.1999, in materia di
filiazioni in Italia di Università straniere, qualora la TYIU fosse
autorizzata all'attività in Italia, quale filiale di Università
straniera, sarebbe obbligata comunque, in adempimento a quanto
previsto dalla citata norma, a svolgere in Italia "esclusivamente
parte dei corsi già istituiti presso la sede straniera e solo a
studenti iscritti all'università madre".
Ai fini della valutazione del presente caso, infine, vale ricordare
che la circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca
scientifica e tecnologica del 16 giugno 1993 relativa al
riconoscimento dei titoli di studio precisa, tra l'altro, che, per
essere ammessa alla procedura di riconoscimento per l'equipollenza al
titolo italiano, una laurea rilasciata da una Università straniera
deve essere stata ottenuta svolgendo i corsi e gli esami nel Paese
straniero nel quale si trova l'Università stessa.
5. Parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati
diffusi via Internet, in data 27 agosto 2002 è stato richiesto il
parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi
dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non si è espressa nel
termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha
rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.
6. Valutazioni conclusive
Nel caso in esame, l'Autorità si avvale della facoltà di procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere, ai sensi dell'articolo
13, comma 3, del D.P.R. n. 627/96.
I messaggi in esame, attraverso i numerosi riferimenti a termini come
laurea e università, prospettano la possibilità per il consumatore di
studiare presso la sede italiana di una Università americana,
conseguendo una laurea validamente spendibile in Italia. In particolar
modo, detti messaggi pubblicizzano la possibilità di conseguire il
Doctorate americano anche in soli sei mesi.
I profili di ingannevolezza esaminati riguardano, quindi, la possibile
induzione in errore dei consumatori circa la qualifica della TYIU
quale Università riconosciuta in Italia, nonché circa il valore legale
dei titoli dalla stessa rilasciati e la loro reale spendibilità in
Italia.
In relazione al primo profilo, come è emerso dalle informazioni rese
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la
TYIU non gode di alcun riconoscimento o accreditamento in Italia.
Infatti, in base alla normativa vigente in Italia, ai sensi
dell'articolo 10 del D.L. n. 580/73, convertito in legge n. 766/73, la
TYIU non può qualificarsi come "Università" in quanto non è annoverata
tra le istituzioni universitarie riconosciute e autorizzate a
rilasciare titoli aventi valore legale in Italia.
In relazione al secondo profilo, i titoli rilasciati dalla TYIU non
possono qualificarsi quali titoli aventi valore legale in Italia ai
sensi dell'articolo 1 della legge n. 262/58 e dell'articolo 1 della
legge n. 341/99. In particolare, per ciò che attiene alla questione
della equivalenza dei titoli TYIU rispetto alle tradizionali lauree
americane, lasciando impregiudicata l'indagine circa la veridicità di
tali affermazioni rispetto alla normativa vigente negli Stati Uniti,
vale solo sottolineare, in questa sede, che tali affermazioni non
risultano corrispondere al vero quantomeno con riferimento alla
possibilità, per chi abbia conseguito presso la TYIU una laurea
asseritamente equipollente a quella tradizionale statunitense, di
ottenerne il riconoscimento in Italia: a ciò osterebbe, infatti, la
normativa vigente sopra richiamata ed, in particolare, la circolare
del Ministero dell'Università del 16 giugno 1993 in base alla quale,
solo avendo frequentato i corsi e sostenuto gli esami in loco, chi ha
ottenuto una laurea presso una Università straniera è ammesso alle
procedure di riconoscimento della equipollenza del proprio titolo con
quelli aventi valore legale in Italia. Tale possibilità appare, al
contrario, preclusa per quanti abbiano conseguito i titoli in esame
frequentando i corsi di studio presso la TYIU in quanto avrebbero
seguito tali corsi nelle sedi della stessa TYIU che sono ubicate in
Italia (province di Milano e Pisa) come riportato a pag. 7 del
messaggio consistente nella brochure oggetto della presente
valutazione.
Né vale, peraltro, ad escludere una valutazione in termini di
ingannevolezza dei messaggi in esame l'indicazione in essi riportata
che il "doctorate" rilasciato dalla TYIU non è equipollente alla
laurea italiana. Tale avvertenza, infatti, non appare idonea, in alcun
modo, a compensare la diffusa ricorrenza di riferimenti alla "laurea"
e al "dottorato" che, invece, caratterizza, nel loro complesso, i
messaggi stessi dal momento che essa è riportata con carattere grafico
inferiore allo standard nei messaggi ovvero direttamente nell'allegato
informativo alla scheda di iscrizione di cui il consumatore viene
ragionevolmente a conoscenza una volta che sia già avvenuto il
contatto con l'operatore pubblicitario.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, può, pertanto,
concludersi che i messaggi in esame sono idonei a trarre in errore i
destinatari in relazione alle affermazioni relative alla qualifica
dell'operatore pubblicitario come istituzione universitaria, ed alle
caratteristiche dei servizi pubblicizzati e dei risultati ottenibili
in termini di conseguibilità presso l'operatore di titoli accademici
aventi valore legale in Italia e, per questo motivo, a pregiudicarne
il comportamento economico.
RITENUTO, pertanto, che i messaggi pubblicitari in esame siano idonei
ad indurre in errore i consumatori con riguardo alla corretta
valutazione delle caratteristiche del servizio pubblicizzato, con
pregiudizio del loro comportamento economico;
RITENUTO, inoltre, che, in ragione della natura del servizio
pubblicizzato, il cui acquisto può essere deciso anche con largo
anticipo e la cui fruizione dura comunque alcuni anni senza che sia
possibile una verifica immediata del risultato ottenibile, nonché in
ragione del fatto che i messaggi segnalati sono suscettibili di
raggiungere un pubblico di soggetti che potrebbero non essere a
conoscenza delle differenze esistenti tra corsi tenuti da università
statali o private riconosciute e corsi tenuti da scuole che non godono
di riconoscimento nell'ordinamento universitario nazionale e del
diverso valore dei titoli da queste rilasciati, i messaggi descritti
al punto 2 del presente provvedimento possano continuare a produrre i
propri effetti pregiudizievoli, qualora ai consumatori non vengano
fornite le informazioni veritiere in base alle quali orientare
consapevolmente ed eventualmente ripensare le proprie scelte
economiche; che tale circostanza rende necessaria la pubblicazione di
una dichiarazione rettificativa, ai sensi dell'articolo 7, comma 6,
del Decreto Legislativo n. 74/92, al fine di impedire che la
pubblicità in questione continui a produrre effetti;
DELIBERA
che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente
provvedimento, diffusi dalla The Yorker International University,
costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3
del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.
DISPONE
a) che la The Yorker International University pubblichi, a sua cura e
spese, una dichiarazione rettificativa, ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del Decreto Legislativo n. 74/92, secondo le seguenti
modalità:
1) il testo della dichiarazione rettificativa è quello riportato in
allegato al presente provvedimento;
2) la dichiarazione rettificativa dovrà essere pubblicata per una
volta entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del presente
provvedimento, sul quotidiano "Corriere della sera", in uno spazio
corrispondente a 20 moduli (mm. 176 x 223);
3) la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura e
aspetto della dichiarazione rettificativa allegata; i caratteri del
testo dovranno essere del massimo corpo tipografico compatibile con lo
spazio indicato al punto 2 e le modalità di scrittura, di stampa e di
diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della
pubblicazione; in particolare, nella pagina di pubblicazione della
dichiarazione rettificativa, così come nelle restanti pagine, non
dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il
contenuto della comunicazione stessa o che comunque tendano ad
attenuarne la portata e il significato;
b) che la pubblicazione della dichiarazione rettificativa dovrà essere
preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa
avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio
all'Autorità di una copia originale del giornale contenente la
comunicazione rettificativa pubblicata.
L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi
dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con
l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a
duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e
pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo
n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
Allegato al provvedimento n. 11296 ( PI3701 ) THE YORKER INTERNATIONAL
UNIVERSITY
COMUNICAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE
AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
******
La The Yorker International University ha diffuso, attraverso il sito
Internet www.nyuniversity.net, nonché attraverso brochure,
messaggi ritenuti dall'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato
PUBBLICITA' INGANNEVOLE,
relativi ai corsi tenuti dalla
The Yorker International University.
I messaggi lasciavano
intendere che:
1. la The Yorker International University possa qualificarsi quale
Università riconosciuta in base alla normativa vigente in Italia;
2. i titoli di studio conseguibili frequentando i corsi della The
Yorker International University (laurea, bachelor, master, doctorate)
abbiano valore legale in Italia.
In realtà:
1. la The Yorker International University non gode di alcun
riconoscimento nell'ordinamento universitario nazionale e non può
definirsi Università;
2. i titoli rilasciati dalla The Yorker International University,
stante la normativa attualmente vigente, non hanno valore legale in
Italia.
I messaggi sono stati diffusi nel mese di marzo e aprile 2002,
mediante il sito Internet www.nyuniversity.net, nonché attraverso una
brochure.
L'Autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione
rettificativa.
(Provvedimento adottato nell'adunanza del 10 ottobre 2002, ai sensi
del d. lgs. 74/92)
* * *
Povero Bomboi anche lei è cascato nel tranello delle finte lauree!!!!!
Doctor può avere due significati: "dottore" oppure "medico", dipende
dal contesto. Ma... almeno le scuole elementari le avrai fatte, per
capire certe cose.
> c'è il bachelor il master e il Ph.D
> mio dio cosa si deve leggere eppoi lo traduce pure in dottore comico
> ed esilarante!!!!
> la sanzione amministrativa pecuniaria arriverà dalla prefettura
> competente con la eventuale pubblicazione della sentenza su un
> quotidiano ( sanzione accessoria)
OK! Tu hai già fatto il processo ed emanato la sentenza. Potevi
dirmelo che eri uno che aveva la facoltà di processare e condannare.
Per favore... fai (una volta almeno) la persona seria.
>
> Povero Bomboi anche lei è cascato nel tranello delle finte lauree!!!!!
Povero te che non ti accorgi di essere caduto tanto in basso. Io sono
fiero del mio essere e per te mi è impossibile trovare degli aggettivi
qualificanti.
Ti saluto,
Dr Gian Pietro Bomboi
Silvestri! Hai sbagliato nominativo. Io non sono dell'ANTISMOKING
CENTER.
Sono (per te) il Dr Gian Pietro Bomboi.
Cerca me e solo me.
Rispondi a me e solo a me.
Puoi stare tranquillo che io avrò sempre di che risponderti.
Non con le trappole ma... con i fatti!
Ciao Dr Gian Pietro Bomboi
Caro Silvresti, ti sono rimasti dei parenti?? Bene, hai detto di si,
allora comincia a denunciare loro. Il reato? Per non averti
disconosciuto da piccolo ed estraneato, perchè tu sei un imbarazzo!
> amministrativamente di abuso di titolo previsto da una legge del 1958
> ( una veloce ricerca su internet potrebbe aiutarti).
> Quanto alle tue diffamazioni se continueranno ci sarà un'altra denucia
Tu parli di diffamazioni? Be, allora hai un carico sulle spalle che
neanche te lo immagini. VERGOGNATI.
> alle autorità giudiziarie per diffamazione.
> Bomboi scrivi anche che ti hanno confeitro il nobel ma non spaccairti
> per dottore .Incensa pure la sedicente Yorker e la tua esperienza
> professionale ( che rispetto) ma stieniti dal contunare a scrivere
> fesserie perchè ne subirai conseguenze certe
Se tu fossi un uomo con le palle, non staresti a perdere tempo con il
sottoscritto, perchè quello per cui tu nutri odio e risentimento, è il
Patron della Yorker. Hai fatto la tua brava denuncia nel 2002 e tutto
è stato risolto. La Yorker continua il suo servizio. Ora, allo stato
attuale la Yorker (alla quale debbo molto) funziona alla grande. Tu
credi di risolvere tutto il tuo rancore verso il Patron della Yorker
che ti ha rifiutato quando volevi fare collaborazione... prendedotela
con me. Io ho molta fiducia nella Giustizia degli uomini (non nella
tua) e nella Giustizia Divina e... credimi tu stai sbagliando e presto
il destino ti sarà avverso e nessun pentimento ti porterà nella pace
della tua martoriata Anima.
Che Dio abbia pietà di te caro fratello Silvestri,
Ti auguro una buona nottata (non prendere i tranquillanti che ti fanno
male!!),
Dr Gian Pietro Bomboi.
>Doctor può avere due significati: "dottore" oppure "medico", dipende
>dal contesto. Ma... almeno le scuole elementari le avrai fatte, per
>capire certe cose.
Spiacente per te ma negli States il titolo accademico di " doctor " è
riservato ai medici ( che di solito preferiscono abbreviare con M.D. ) ...
E ai Ph.D.
>E ai Ph.D.
Stavo rispondendo alla tua email quando dal sito www.dott-bomboi.it ho
letto: " Conquista il Diploma di Laurea ed il relativo titolo di Dottore,
senza dover abbandonare la tua attività, senza alcun obbligo di frequenza, e
in alcuni casi, senza dover sostenere nessun esame, secondo un percorso
accademico personalizzato " .
Preferisco non perdere il mio tempo
>E ai Ph.D.
Spera che nessun funzionario del Consolato o dell'Ambasciata USA in Italia
veda il diploma che hai pubblicato sul tuo sito (
http://www.dott-bomboi.it/laurea.htm ): " Con Autorità concessa dagli Stati
Uniti d'America " ... no comment ...
>E ai Ph.D.
Questa ( http://www.dott-bomboi.it/apostille.htm ) è una tua persona
interpretazione " Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento
deve essere riconosciuto in Italia, perché anche l'Italia ha ratificato la
Convenzione e quindi in base alla legge italiana quel documento deve essere
ritenuto valido, anche se redatto nella lingua di un diverso Paese..." ...
informati meglio su cos'è e a che cosa serve l'Apostille ...
Ora basta perchè ho perso troppo tempo
Nessun problema, il documento di Laurea che tu vedi rappresenta una
libera traduzione del mio titolo originale. Per quanto riguarda
l'Ambasciata USA, già visto. Di certo tratasi di una Laurea americana
(Master Degree) concessa dalle autorità USA. Non vedo cosa ci sia di
strano! Se tu presti attenzione, il documento riporta i nomi dei
personaggi che mi hsnno concesso il titolo di studio. Ci sono le loro
firme e... la loro responsabilità.
Un saluto,
Gian Pietro.
Semplicemente l'APOSTILLE (nel caso di un titolo di studio) è
un'autentica del medesimo. L'APOSTILLE, rende il documento "VERO" e...
"portatile" esibibile nei paesi che hanno ratificato la convenzione
del 1961.
Se hai bisogno di sapere per certo gli usi dell'APOSTILLE, ti basta
cercare in GOOGLE e troverai migliaia di pagine che ne parlano.
A presto,
Gian Pietro