On Sat, 02 Jun 2012 15:36:40 -0700, georgeshow wrote:
> Un saluto a tutti gli scriventi del gruppo. Abito in una palazzina di 5
> piani, con terrazza condominiale. Il palazzo ha sessantanni e a quei
> tempi chi ci abitava lavava i panni sopra (ci sono anche le
> fontane...ormai dismesse)e poi li stendeva in terrazza.
> Oggi ognuno ha la lavatrice i panni se li lava in casa e li stende in
> balcone....insomma in terrazza non ci si va più. Questo almeno fino ad 2
> giorni fa, quando 2 sorelle universitarie, amiche dell'amministratore,
> vanno quando fa caldo a studiare in terrazza.
La cosa non ha nulla a che fare con l'uso della terrazza, bensi'
con l'uso di parti comuni da parte di "ospiti" di un condomino.
Un caso piu' dibattuto e', ad esempio, l'uso di parco giochi, campi da
tennis o piscine (nei condomini che gli hanno) da parte di amici o
parenti del proprietario.
Infatti sulla terrazza e' pieno diritto di qualsiasi proprietario usarla
per passare il tempo, e non c'e' regolamente condominiale che possa
impedirlo se cio' non ostacola la funzione prevalente della terrazza in
quel condominio.
Diversamente qui si tratta di "amiche" (ovvero non di proprietari o
appartenenti al nucleo famigliare dello stesso o di inquilino e suo
nucleo famigliare).
Qui possono esserci casi diversi. Ad esempio, nel caso di piscine,
campi da tennis, campo giochi, in fase di stesura del regolamento,
capita che ci si ponga preventivamente il problema e lo si risolva
con un divieto preventivo. Precisiamo: il divieto e' di concedere
l'uso ad "ospiti", non ai condomini o loro inquilini!
Ma se il regolamento, come e' probabile nel caso della terrazza,
perche' nessuno probabilmente avrebbe previsto il suo uso come
solario per ospiti, non da alcuna indicazione, siamo in terra di
nessuno. Se ad alcuni proprietari da fastidio il via vai di estranei,
non resta che cercare un consenso per introdurre i necessari
vincoli nel regolamento condominiale.
Precisiamo: e' perfettamente lecito che un regolamento condominiale
vieti l'uso delle parti comuni agli estranei, con esclusione al diritto
di passaggio. Ovvero, se l'uso delle parti comuni e' riferito al
"passaggio", ad esempio, attraverso il cancello carraio e passi
carrai per arrivare al box privato, da parte di un parente o amico
del proprietario o inquilino, l'amministratore e l'assemblea non puo'
vietare.
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Roberto Deboni
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