"MicheleM" ha scritto nel messaggio news:xuQlDLOZ...@narkive.com...
>Mi chiedo::
>1) Può il DL "decidere" di operare a suo giudizio scelte tecniche
>(ponteggio invece che cestello e spicconatura) e >soprattutto andare in
>deroga alle sole ragioni di sicurezza cui si fa riferimento nella sua
>nomina (le stesse della notifica >VVFF e Comune), senza averlo comunicato
>all'Amministratore e questi a sua volta ai condomini?
>2) Può l'impresa "accettare" di operare in virtù di tali disposizioni
>avendo accettato di operare solo in ragioni di sicurezza >cui si fa
>riferimento nella sua nomina (le stesse della notifica VVFF e Comune);
L'amministratore in tutti questi frangenti dove è stato? Lui ha incaricato
quel D. L. e suppongo quell'impresa, che istruzioni gli ha dato?
Non è presumibile che il D.L. e l'impresa abbiano operato su istruzioni
dell'
amm.re?
Rispondendo si, immediata assemblea e l'
amm.re so farà carico del costo del
ponteggio; rispondendo no, se ne farà carico il D.L..
Con l'ingiunzione dei VV.FF. è stato ben operato l'immediato intervento di
messa in sicurezza; benissimo il cestello anche per ispezionare il resto
della facciata; sarebbe stato possibile cominciare a dare un'occhiata alle
facciate non interessate dal distacco con un buon teodolite e far salire con
il cestello in caso di dubbi. Tutto sommato l'intervento è stato corretto.
Il ponteggio no, nel modo più assoluto. Il ponteggio sarebbe stato
conseguenza di una prima assemblea che deliberava la sistemazione delle
facciate, affidando in primis la stesura di un capitolato ad un ingegnere.
Mossa successiva gara fra imprese, quindi scelta di chi dovrà eseguire i
lavori e in ultimo scelta del Direttore Lavori che, solo a quel punto si può
decidere che potrebbe essere l'ingegnere che ha stilato il capitolato.
Cordialità
Gi