Il 04/01/2012 20:41, Gi_pll ha scritto:
> "libero" ha scritto nel messaggio
> news:4f02d34d$0$1388$4faf...@reader2.news.tin.it...
>
>> le ha emanate:
>> N° 50 Serie Ordinaria - Lunedì 12 dicembre 2011
>> Deliberazione Giunta regionale 30 novembre 2011 - n. IX/2601
>
>> Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e
>> l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale. . . . . .
>> pag. 11
>
> Che io sia più imbranato di una capra tibetana al pascolo, è un fatto
> assodato; non mi riesce di rintracciare nulla.
> Potresti, per favore, tu o altri che sono riusciti ad arrivarci
> spiegarmi la strada da seguire?
> Grazie.
>
> Gi
Copio/Incollo :
30 Novembre 2011
D.g.r. 30 novembre 2011- n. IX/2601 Regione Lombardia
Legge Regione Lombardia 2601
Importanti novità apportate dalla Legge Regionale 2601 Esercizio,
Controllo, Manutenzione e Ispezione degli impianti termici nel
territorio regionale.
Particolare Attenzione è stata data alle responsabilità degli attori
che partecipano alla gestione degli impianti termici, Manutentori, Terzo
responsabile, Amministratore del condominio, Utenti dell’impianto.
Riportiamo di seguito alcuni Punti della Norma che riteniamo Importanti:
Art. 7 Attività di ispezione degli impianti termici
Particolare attenzione viene posta al controllo degli impianti
costituiti da generatori aventi età superiore od uguale ai 15 anni per i
quali è previsto un controllo suddiviso in due fasi
La prima fase mediante l’ispezione in sito da parte di Verificatori,
che si strutturerà nella verifica dei rendimenti dei generatori e del
rispetto alle normative vigenti degli impianti
La seconda fase prevede la consegna all’Ente locale competente sa
parte del responsabile dell’impianto entro 60 giorni dalla formale
richiesta da parte dell’Ente stesso, di una relazione asseverata di un
tecnico abilitato in cui si dimostri che l’efficienza globale media
stagionale sia superiore al valore limite imposto , in caso contrario
entro il termine del 31 Luglio della stagione termica successiva si
dovrà provvedere a : sostituire il/i generatore/i oppure dimostrare
l’anti economicità della sostituzione Individuando e realizzando
interventi diversi che consentano il rientro nei limiti dell’efficienza
globale media stagionale nei limiti imposti.
Il calcolo dell’efficienza globale deve essere realizzata secondo la
metodologia prevista dalla regione Lombardia.
Art. 7.1 Frequenza delle ispezioni; in quest’articolo vengono
riportati i metodi e la frequenza per eseguire le verifiche che dovranno
privilegiare
-‐ gli impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di
controllo tecnico e che non sono ancora accatastati.
-‐ Gli impianti per i quali dalla fase di accertamento sono emersi
elementi di criticità
-‐ Impianti con generatori di calore installato da oltre 15 anni con
particolare attenzione a
quelli alimentati da combustibile liquido e solido
-‐ Tutti gli altri impianti
Art. 7.4 Ispezioni sui sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore
La Legge introduce i Controlli per la verifica di installazione dei
sistema di termoregolazione e contabilizzazione del calore al fine di
verifica l’ottemperanza alle disposizioni in materia di uso razionale
dell’energia. Tale controllo comporterà l’accesso in alloggi campione da
parte dei Verificatori.
ART.8 “TARGA” dell’impianto termico o “ Bollino Blu”
A partire dal 1 gennaio 2012 ed entro il 31 Luglio 2014 ogni impianto
termico dovrà essere dotato di una Targa Identificativa contraddistinta
da un codice univoco generato dal CURIT da affiggere all’esterno della
centrale termica
Art 10.1 Copertura del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili
In caso di Nuova installazione o di ristrutturazione dell’impianto
termico è necessario assicurare la copertura di almeno il 50% del
fabbisogno per la produzione di acqua calda sanitaria mediante fonti
rinnovabili.
Art. 10.2 termoregolazione e Contabilizzazione
La Legge stabilisce i tempi di intervento per eseguire la
contabilizzazione individuale per unità abitativa del calore termico e
dell’acqua calda sanitaria con le seguenti tempistiche
Impianti superiori a 350kw ed installazione ante 1997 entro il 01/08/2012
Impianti Maggiori od uguali a 116 KW installati ante 1998 entro il
01/08/2013
Tutti gli altri impianti entro il 01/08/2014
Gli impianti teleriscaldati devono seguire le stesse tempistiche degli
impianti con generatori di calore alimentati da combustibili su indicati
Art. 19 Amministratori di condominio – Obblighi
La legge esplicita gli obblighi dell’amministratore di condominio in
caso di impianto riscaldamento centralizzato a meno di nomina di un
soggetto quale terzo responsabile , compresa la trasmissione all’ente
Locale degli allegati G o F di avvenuta manutenzione e rispetto dei
limiti di rendimento previsti dalle normative
Art. 26 Attività sanzionatorie
La legge inserisce sanzioni per eventuali irregolarità in ordine allo
stato di manutenzione ed esercizio degli impianti e vengono suddivise
per irregolarità sia esecutiva che burocratica.
Allegati•Legge regione Lombardia 30-11-2011
Ciao w
--
Meglio l'ignoranza che la troppa supponenza.[ cit.]