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Il muratore può salire sul tetto senza linee di vita?

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gio_46

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Oct 27, 2012, 10:53:33 AM10/27/12
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ee

gio_46

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Oct 27, 2012, 11:00:15 AM10/27/12
to
gio_46 <borgo...@alice.it> ha scritto:

Il nostro è un vecchio immobile notificato del 700, ristrutturato 18 anni
or sono. A quei tempi non erano obbligatorie le linee di vita... Adesso,
che il muratore deve salire sul tetto senza protezioni, se succede un
incidente, non è che ne devono rispondere anche i proprietari? Oppure è
una cosa che riguarda solo la ditta che fa i lavori?


Grazie
Giovanni

Roberto Deboni DMIsr

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Oct 27, 2012, 12:12:32 PM10/27/12
to
On Sat, 27 Oct 2012 15:00:15 +0000, gio_46 wrote:

> gio_46 <borgo...@alice.it> ha scritto:
>
> Il nostro è un vecchio immobile notificato del 700, ristrutturato 18
> anni or sono. A quei tempi non erano obbligatorie le linee di vita...
> Adesso, che il muratore deve salire sul tetto senza protezioni, se
> succede un incidente, non è che ne devono rispondere anche i
> proprietari?

Rispondono i proprietari.

In mancanza di linea vita, occorre utilizzare piatteforme mobili oppure
altri mezzi di assicurazione (con tecniche simili a quelle dei rocciatori).

Ed e' pacifico che nel secondo caso, occorre siano almeno in due (uno che
controlla ed opera la cosidetta "assicurazione").

--
Roberto Deboni

[Messaggio Usenet via Tiscali su text.giganews.com. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]

gio_46

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Oct 27, 2012, 1:49:40 PM10/27/12
to
Roberto Deboni DMIsr <ne...@analisienergie.it> ha scritto:

> On Sat, 27 Oct 2012 15:00:15 +0000, gio_46 wrote:
>
> > gio_46 <borgo...@alice.it> ha scritto:
> >
> > Il nostro è un vecchio immobile notificato del 700, ristrutturato 18
> > anni or sono. A quei tempi non erano obbligatorie le linee di vita...
> > Adesso, che il muratore deve salire sul tetto senza protezioni, se
> > succede un incidente, non è che ne devono rispondere anche i
> > proprietari?
>
> Rispondono i proprietari.
>
> In mancanza di linea vita, occorre utilizzare piatteforme mobili oppure
> altri mezzi di assicurazione (con tecniche simili a quelle dei
rocciatori).
>
> Ed e' pacifico che nel secondo caso, occorre siano almeno in due (uno che
> controlla ed opera la cosidetta "assicurazione").
>

Fatto salve tutte le precauzioni del caso, (vedi le tecniche di
assicurazione da rocciatori da te citate) perché non ci sono altri mezzi
per arrivare in un certo punto e succede ugualmente un incidente, dici che
sono sempre io il responsabile?


Giovanni

w

unread,
Oct 27, 2012, 2:42:44 PM10/27/12
to
Il 27/10/2012 19:49, gio_46 ha scritto:
> Roberto Deboni DMIsr <ne...@analisienergie.it> ha scritto:
>
>> On Sat, 27 Oct 2012 15:00:15 +0000, gio_46 wrote:
>>
>>> gio_46 <borgo...@alice.it> ha scritto:
>>>
>>> Il nostro è un vecchio immobile notificato del 700, ristrutturato 18
>>> anni or sono. A quei tempi non erano obbligatorie le linee di vita...
>>> Adesso, che il muratore deve salire sul tetto senza protezioni, se
>>> succede un incidente, non è che ne devono rispondere anche i
>>> proprietari?
>>
>> Rispondono i proprietari.
>>
>> In mancanza di linea vita, occorre utilizzare piatteforme mobili oppure
>> altri mezzi di assicurazione (con tecniche simili a quelle dei
> rocciatori).
>>
>> Ed e' pacifico che nel secondo caso, occorre siano almeno in due (uno che
>> controlla ed opera la cosidetta "assicurazione").
>>
>
> Fatto salve tutte le precauzioni del caso, (vedi le tecniche di
> assicurazione da rocciatori da te citate) perch� non ci sono altri mezzi
> per arrivare in un certo punto e succede ugualmente un incidente, dici che
> sono sempre io il responsabile?
>
>
> Giovanni
>
Si se non sono state messe in atto le opportune misure preventive
previste dalla legge sulla sicurezza negli edifici, no in caso
contrario.
w

--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ne...@netfront.net ---

gio_46

unread,
Oct 27, 2012, 6:41:59 PM10/27/12
to
w <no_spam_cesti...@libero.it> ha scritto:
E quali sarebbero le misure preventive che dovrei prendere, se non ho le linee
di vita, se non posso usare ponteggi e ne ci arrivo con il cestello? L'unica
soluzione è che siano in due, con opportune imbracature come i rocciatori... ma
a quel punto sono loro che decidono come e cosa fare, mica io...


Giovanni


w

unread,
Oct 27, 2012, 7:46:11 PM10/27/12
to
> soluzione � che siano in due, con opportune imbracature come i rocciatori... ma
> a quel punto sono loro che decidono come e cosa fare, mica io...
>
>
> Giovanni
>
>
L'amministratore che commissiona,nella forma di contratto d'appalto,
lavori edili ricadenti nel campo d'applicazione del Titolo IV D.Lgs.
n.81/2008 sui cantieri temporanei o mobili, è qualificato Committente
e come tale assoggettato agli obblighi di cui artt.81 e ss. del
medesimo testo normativo.

w

unread,
Oct 28, 2012, 6:41:56 AM10/28/12
to
Il committente è corresponsabile ,assieme al Datore di lavoro
e/o Impresa se non ha verificato che vengano utilizzati uno dei
seguenti sistemi di protezione.

Art. 115.
Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di
protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera
a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di
protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non
necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme
tecniche, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
(...) (1)
3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o
mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle
opere fisse o provvisionali.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o
mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.


(1) Il comma che recitava: “2. Il sistema di protezione, certificato per
l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m
o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri.” è stato abrogato
dall’art. 72, comma 1, lett. b) del D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106

gio_46

unread,
Oct 28, 2012, 11:52:45 AM10/28/12
to
w <no_spam_cesti...@libero.it> ha scritto:

Comunque, se ho capito bene, per committente si fa sempre riferimento, nel caso di
un condominio, all'amministratore e mai ai singoli proprietari degli immobili,
vero?


Giovanni



w

unread,
Oct 28, 2012, 12:23:13 PM10/28/12
to
Si, perchè l'amministratore essendo il mandatario dei condomini
è a lui che, di norma, viene attribuito dall'assemblea condominiale
il compito della stesura e firma dei contratti d'appalto lavori mn.
straordinari.
Gli ordinari sono già compresi nei suoi compiti istituzionali.
Inoltre le responsabilità civili e penali sono uno dei motivi per
cui gli amministratori si fanno magare tali compiti extra,ed a volte
anche molto salatamente specie nel caso siano nominati anche D.L..
w

Ragnarok

unread,
Oct 29, 2012, 12:12:08 AM10/29/12
to
Il 27/10/2012 18:12, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:

> Ed e' pacifico che nel secondo caso, occorre siano almeno in due (uno che
> controlla ed opera la cosidetta "assicurazione").

Noi leghiamo il muratore all'amministratore e scommettiamo se cadono
entrambi o meno. Il 10% dell'ammontare delle scommesse va nella cassa
del condominio, il resto è montepremi.


Roberto Deboni DMIsr

unread,
Oct 29, 2012, 10:32:58 AM10/29/12
to
NO! Ma scherziamo ? Legga con attenzione:

"Il committente è corresponsabile ,assieme al Datore di lavoro
e/o Impresa ..."

... non ci scritto da nessuna parte "amministratore".

Committente = colui che ha dato l'incarico ... se e' un condomino, e' il
condomino il committente, se e' un amministratore, solo e solo allora,
diventa lui il committente.

Chiaramente qui si sta dirimendo il caso di un fabbricato con
condominio di proprietari, munito o meno di amministratore (in altra
discussione si e' parlato della situazione di amministratore presunto).
Perche' se c'e' un solo proprietario, il dubbio si pone tra:
- proprietario ?
- inquilino ? (anche gli inquilini possono e chiamano imprese ed
artigiano, si pensi all'impianto di antenna TV)

Per essere pratici: appena arrivano i carabinieri sul posto chiedono
nell'ordine:
- il nome del titolare dell'impresa o artigiano
- il nome di chi ha dato l'incarico all'impresa o all'artigiano

Se viene nominato l'amministratore, vanno a cercarlo, ma si badi bene:
l'amministratore ha ancora la possibilita' di provare che non ha rapporti
con l'impresa, indicando il nominativo del vero responsabile.
Ma se l'amministratore condominiale non e' stato nominato, ma e' stato
dato il nome di una persona che abita o e' proprietaria nel fabbricato
allora l'amministratore rimane fuori dalla vicenda.

C'e' una tesi (da parte delle associazioni interessate ...) che gira che
gli amministratori condominiali sarebbero sempre responsabili (ora stanno
cercando di estendere la tesi anche alle proprieta' individuali) per poi
affermare, come corollario, che il proprietario nel SUO condominio non puo'
fare alcuna attivita' di sua iniziativa, anche se:
- e' disposto a pagare di tasca sua
- non danneggia diritti altrui
- migliora l'utilizzo della parti comuni per tutti i condomini

Insomma, provano a trasformare il condomino in una specie di superinquilino
che paga tutto, con l'amministratore condominiale come una specie di
"vice-padrone".

Chiaro l'evidente conflitto di interessi visto che se la tesi fosse vera
significherebbe la gestione di tutti i lavori (financo nelle proprieta'
private, per gli impianti privati, questa sarebbe l'ultima invenzione che
troviamo su internet ...) in mano agli amministratori, e cio', anche senza
pensare a "creste" o altre porcherie all'ordine del giorno in Italia,
solo per le percentuali connesse alla gestione amministrativa dei lavori
ed i costi delle vacazioni, significa corposi introiti proprio per la parte
che afferma questa estesa (presunta) responsabilita' degli amministratori
condominiali.

Ascoltare gli amministratori su questo e' sciocco come chiedere all'oste se
il vino è buono (per l'oste il suo vino e' sempre buono).
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