Il 04/08/2013 12:25, Giulia ha scritto:
(cut)
> Fortunamtamente l'articolo 1122 bis esclude questa autorizzazione ,
> per quel tipo di impianti le parti comuni possono essere utilizzate
> liberamente.
>
> cit (art 1122 bis)
> << Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle
> singole unità abitative. >>
>
>>
>> Superati questi due scogli ........ sei a posto.
>
> Io comunque mi sbrigherei a contattare un installatore che il 31
> dicembre e' dietro l'angolo.
>
> Giulia
>
L'art.da te citato va letto nella sua interezza.....leggi in
particolare dal punto:<Qualora si rendano.....:
>"Art. 1122-bis. - (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili). - Le installazioni di impianti
non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a
qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via
cavo, e i
relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze
sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni
e alle
unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il
decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di
reti
pubbliche.
E' consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del
condominio sul
lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di
proprietà individuale dell'interessato.
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni,
l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto
specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può
prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136,
adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a
salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro
architettonico dell'edificio
e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma,
provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico
solare e delle
altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo
previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea,
con la
medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla
prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni
eventuali.
L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere
consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle
opere.
non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole
unità abitative.
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