> On Sun, 11 Jan 2015 12:09:46 +0100, PaoloKap wrote:
>> Il 09/01/2015 20.47, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>>> On Fri, 09 Jan 2015 18:09:17 +0100, PaoloKap wrote:
>>
>>>> Il 09/01/2015 0.33, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>>>>> On Thu, 08 Jan 2015 17:26:40 -0600, Roberto Deboni DMIsr wrote:
>>>>
>>>>>> On Tue, 23 Dec 2014 14:48:11 +0100, w wrote:
>>>>
>>>> ...snip...
>>>>
>>>>>> L'ottusità non paga mai.
>>>>>
>>>>> Quella ad esempio di non sapere che il limite per l'iscrizione alla
>>>>> gestione separata INPS e' di 5'000 Euro ? Quanti amministratori
>>>>> occasionali in casa propria conosce che pigliano piu' di 5'000 Euro
>>>>> ?
>>>>
>>>> Nota: personalmente ritengo che oltre i 5'000 Euro e' giusta
>>>> l'iscrizione alla gestione INPS, si tratta di una somma sufficiente a
>>>> giustificarlo.
>>>>
>>>> Ma ripeto, quanti amministratori "patrioti" conosce che pigliano piu'
>>>> di 5'000 Euro all'anno ?!
>>>>
>>> Questa fattispecie
>>
>> Quale "fattispecie" ?
>
> La fattispecie del lavoro occasionale.
Chi piglia piu' di 5'000 Euro all'anno abbiamo concluso ESCE
dall'ambito del lavoro occasionale, cosi' almeno ha deciso il
Ministro del Lavoro. Diciamo che 5'000 e' l'altezza a cui l'asta
e' stata posta per dirimere i dubbi.
>>> è applicabile solo al lavoro occasionale, ma l'attività di amm non è
>>> configurabile come lavoro occasionale.
>>
>> Vediamo di dirimere il ginepraio, perche' altrimenti l'azzeccagarbugli
>> ci gioca alla grande (arrivando ad applicare termini anche penalmente
>> rilevanti, come "evasore" a cio' che nulla ha a che fare con
>> l'evasione).
>>
>> Le norme che regolano la possibilita' o meno di effettuare prestazioni
>> d'opera intellettuale (perche' TALE e' quella di amministratore:SENZA
>> LA NECESSITA' DI POSSEDERE LA PARTITA IVA (che cui poi segue l'equivoco
>> dei fascisti: "niente partita IVA --> quindi si e' dipendendenti", come
>> spiegato tante volte,
>>
>>
> e su questo siamo d'accordo: per fare l'amm di cond nel caso di persona
> anche condomino non è necessario avere la partita IVA.
Ma attenzione: la mancanza di partita IVA non trasforma automaticamente
un lavoro "intellettuale che e' squisitamente NON subordinato" in un
lavoro subordinato. Si tratta cio' di una "agevolazione" non di una
condizione "ALTERNATIVA".
>> Prima di tutto consideriamo il cardine intorno a cui gira tutta la
>> questione: DL 276/2003 (cosidetta "Riforma Biagi"). Quello che e'
>> determinante per una corretta lettura della riforma e' comprendere la
>> ratio della stessa, che non e' quella di vietare od ostacolare
>> l'attivita' di amministrazione in proprio del condominio in cui si ha
>> investito (come invece si intravvede nelle tesi petulanti di certi
>> mercenari), ne' e' quella di fornire nuove entrate all'INPS, ne', tanto
>> meno, quella di aumentare le partite IVA (che tra parentesi di fronte a
>> certe logiche diventa un ripiego molto meno "rognoso" di quello che
>> sarebbe logico).
>
> Come sopra!
Agevolazione, ovvero il lavoro RIMANE NON SUBORDINATO.
La logica di implicare che "se non c'e' partita IVA" e' lavoro
subordinato e' quella del datore di lavoro che cerca di fregare il suo
lavoratore, perche' ovviamente vale anche la visione speculare:
se c'e' partita IVA allora il lavoro non e' dipendente, ovvero
subordinato. Chiaramente si tratterebbe proprio della fattispecie
che il Ministro del Lavoro (ovvero il Parlamento) ha voluto
impedire. Ma nel caso dell'amministratore di condominio questa
questione e' vuota, perche' l'attivita' di amministratore di condominio
non e' mai stato di "lavoro dipendente".
Semplicemente e' "VIETATO" che l'amministratore di condominio sia
dipendente del condominio che amministra !!! Ancora una volta, ALTRO
che subordine! Devo citare la giurisprudenza che vieta' il subordine
o almeno questo e' assodato ?
>> E chi ci da l'interpretazione autentica ? Chiaramente il Ministro del
>> Lavoro che l'ha promulgata (chi altri ? avvocati o prezzolati
>> rappresentanti di aspiranti nuovi albi ?). E' stato chiarito che questa
>> definizione di "prestazione occasionale" si e' resa necessaria per
>> evitare gli abusi delle prestazioni occasionali nel caso dei contratti
>> su progetto, ovvero le "partite IVA" che in realta' sono lavoratori
>> dipendenti di fatto. Ebbene, nessuna persona sana di mente (od onesta,
>> scegliete voi) puo' pensare che la posizione di un "amministratore" sia
>> mai stata in qualche modo una funzione subordinata nei termini di un
>> lavoratore dipendente.
>
> Anche su questo sono d'accordo (se ho capito bene): l'attività di amm di
> condominio non i configura mai come attività di lavoro dipendente.
Anzi' e' vietato un rapporto di dipendenza, e' vietato il subordine.
La questione e' semplice: la collettivita' vuole qualcuno che sia
giuridicamente responsabile delle proprie azioni nell'attivita' svolta,
ed il lavoratore dipendente (salvo ovviamente il caso di dolo, che
qui non c'entra nulla) non e' mai responsabile (i danni per responsabilita'
civili sono pagati dal datore di lavoro - anche se in certi casi si
puo' rifare, alla collettiivita' non interessa, perche' sarebbe un
fatto "interno" tra le due parti).
>> Ecco dalle parole del Ministro (Circolare n.1 del 8/01/2004), in cui
>> con riferimento alle ESCLUSIONI, scrive:
>>
>> "le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata
>> complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare
>> con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente
>> percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente,
>> sia superiore a 5 mila Euro."
>
> Quindi in base alla prima parte di questa definizione l'attività di amm
> non può mai essere considerata attività occasionale, siamo d'accordo?
Siamo d'accordo SOLO se siamo capaci di distinguere tra "INCARICO"
e "ATTIVITA'". Il "rapporto" citato dal Ministro del Lavoro non e'
quello di "incarico giuridico di mandato", che non c'entra assolutamente
nulla con la problematica del lavoro che possa o non possa essere
subordinato, perche' un incarico di "MANDATO" non e' MAI lavoro
subordinato! Il "rapporto" citato dal MdL e' quello di "rapporto di
attivita' LAVORATIVA" (non di MANDATO!!! scusate l'insistenza, ma girano
zucche ottuse...) e l'attivita' lavorativa di un amministratore di
condominio che percepisce 500 Euro (e non 5'000 Euro!!! ho l'impressione
che non avete pensato ad una mia svista tra 500 e 5'000 Euro ... notare
l'apice, please, se anche pensaste ad uno zero scappato) non e' in
alcun modo definibile come REGOLARE ovvero CONTINUATIVA.
Dubbi: meditate allora sul significato di COMPLESSIVA ?
Perche' aggiungre "COMPLESSIVA" se si trattasse di un attivita'
CONTINUATIVA nel senso letterale di un periodo senza interruzioni
temporali, perche' e' questo a cui state pensando!!!
Quel COMPLESSIVA intende dire che e' perfettamente lecito che i trenta
giorni indicati siano "diluiti" durante l'anno. Come dire, 2 giorni al
mese, ma anche 1 ora al giorno dal Lunedi al Venerdi, escluso le ferie
estive ed invernali. E quale sarebbe il compenso "giusto" per 30 giorni
di attivita' intellettuale di responsabilita' ? Proprio una cifra
intorno ai 5000 Euro! (per i dipendenti, prima di sbottare con il tipico
qualunquismo, la somma e' LORDA, includendo costi
assicurativi/previdenziali - e non e' detto sia INPS, assicurazioni
professionali e sul lavoro, costi accessori, come le attrezzatture, ed
ovviamente, le imposte, le tasse ... cio' che resta sono 2000 Euro
per una posizione equivalente a quella di un dirigente che risponde in
prima persona di cio' che fa ... ed ora state zitti)
Ora, se uno "piglia" 500 Euro, non e' chiaro che la sua attivita'
lavorativa si svolge certamente in molto meno di trenta giorni
lavorativi COMPLESSIVI nel periodo di un anno ?
Insomma, da qualsiasi parte si voglia (onestamente) girare il
significato delle parole del ministro (e della legge) come si puo'
fare confusione tra la durata del mandato e l'attivita' lavorativa
ed arrivare financo ad inventarsi una posizione di subordine
vietata dalla giurisprudenza ?!!!
Tante volte abbiamo scritto nei gruppi di diritto di quante volte
gli organi periferici dello Stato vengono fuori con circolari ed
interpretazioni demenziali di cio' che il buonsenso, prima ancora
che una corretta intepretazione autentica della legge, ci dicono ?
Possibile che in questo caso, nonostante l'evidente contraddizione
in termini (oltre che il "tagliare" qualche parola "incisiva"
dalle frase, onde STORCERE a proprio uso e consumo - vedi conflitto
di interesse del settore dei mercenari - un significato completamente
diverso) invece improvvisamente cio' che non ha logica, dovrebbe
avere anzi, come se fosse giurisprudenza, forza di legge ?
Sveglia, viviamo in Italia, un paese noto in tutto il mondo per
gli abusi e le prevaricazioni della sua burocrazia pubblica!!!
>> Abbiamo cioe' chiaramente questo limite (logico, anche fiscalmente,
>> considerate quale e' l'ammontare a cui si e' esonerati a presentare la
>> dichiarazione fiscale per redditi di lavoro, grosso modo simile) di
>> 5000 Euro all'anno.
>
> si ma la legge/regola/definizione non è del tipo "o l'una o l'altra" ma
> è del tipo "e questo e quello"
Prego ?
> Cioè l'attività che dura più di un mese
> con lo stesso committente non rientrare più come attività occasionale.
Certo, ma piu' di un mese >>> COMPLESSIVAMENTE <<<
Insomma, il buonsenso!!! Quando si piglia piu' di 5000 Euro ?
Quando l'attivita' supera i 30 giorni durante l'anno, non quando un
INCARICO (anche PROFESSIONALE) dura un anno! Il rapporto di interesse
lavorativo ovvero previdenziale e' quello LAVORATIVO!!! E non puo'
essere altrimenti, perche' se invece se discutiamo della durata di
incarichi, mandati, ovvero definizioni squisitamente di stampo
autonomo (verso subordinato), allora siamo certamente fuori da una
norma che sta solo cercando di dirimere tra lavoratori subordinati
fregati con falsi rapporti di lavoro autonomo (le partite IVA con un
solo cliente che opera nello stesso identico settore di cui al lavoro
autonomo ... tanto per fare un esempio) ed i veri lavoratori occasionali.
Ma si tratta sempre di "lavoratori" non di "incaricati" nel termine
del Codice Civile, come quelli di un "mandatario".
Purtroppo la massa degli amministratori condominiali e' fondamentalmente
ignorante di giurisprudenza, e quindi ancora non ha capito che, mentre
i proprietari hanno da studiarsi con attenzione gli articoli dal n.1100
al n.1139 del Codice Civile (a proposito, l'ultimo rimanda proprio agli
articoli precedenti il n.1117 che invece gli stupidotti pensano sia
l'inizio delle norme valide nel condominio), l'AMMINISTRATORE deve farsi
ben chiaro gli articoli dal n.1703 e successivi, ovvero quelli del
Mandato. Se lo avessero fatto, capirebbero che l'incarico ricevuto per
la durata di un anno (a proroga automatica) e' quello di MANDATO,
e non un incarico lavorativo di un anno !!! Trattandosi di un incarico
di MANDATO non rienta in alcun modo nel calcolo dei 30 giorni
COMPLESSIVI citato dal Ministro del Lavoro. Il Ministro del Lavoro
stava dirimendo una questione riferita precisamente all'attivita'
lavorativa del "lavoratore", ovvero dei tempi in cui LAVORA, e
quindi abbiamo questa coerenza tra i 30 giorni complessivi ed
5000 Euro di compenso. Ma un incarico di mandato puo' anche durare
anni ed essere cio' nonostante gratuito:
Art. 1709 Presunzione di onerosità
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso (2761),
se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe
professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.
L'indicazione di onerosita' e' fatta perche' altrimenti: si potrebbe
pensare, proprio perche' l'incarico di mandato di per se'
non significa automaticamente che ci sia da lavorare (e quindi che
diamine c'entra con la previdenza ?!!!) che non sia compenso.
Dall'altra parte le parti possono anche concodare un compenso
pari a ZERO: trovatemi un solo caso LAVORATIVO ove la legge permetta
che un lavoratore sia pagato ZERO ?!!! Proprio nel paese dei minimi
contrattuali!!! La questione e' che "mandato" non e' sinonimo di
"lavoro", come invece subdolamente hanno voluto far credere coloro che
eventualmente hanno scritto tonnellate di scemenze giuridiche sulla rete,
conoscendo gli articoli dal 1703 in poi.
Se qualcuno avesse dei dubbi sulla esistenza del mandato "non oneroso",
mi spieghi allora perche' esiste una norma specifica per il "mandato
oneroso":
Art. 1725 Revoca del mandato oneroso
La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato
o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i
danni (1223 e seguenti), se è fatta prima della scadenza del termine o
del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.
Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al
risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che
ricorra una giusta causa.
Mi immagino ora quello che commentera': ma lei ha proprio tempo da perdere
a tirare in ballo le leggi! e perche' ? Quali argomenti dovrei tirare in
ballo ? Le opinioni da bar o di categoria ?
Va bhe', non vi tengo oltre sulle spine, ecco la indicazione della
esistenza di un mandato gratuito:
"Art. 1710 Diligenza del mandatario
Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato (2392-1, 2407-1) con
la diligenza del buon padre di famiglia (1176); ma se il mandato è
gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
Allora, essendo perfettamente chiaro che:
a) l'attivita' di mandato puo' essere gratuita
b) l'attivita' di amministratore condominiale E' un incarico di MANDATO!
c) l'attivita' di amministratore condominiale puo' essere gratuita
... ed infatti, molti condomini amministratori, timorosi degli strali degli
amministratori mercenari e dei funzionari prezzolati a servizio delle
associazioni di settore o di qualche amministratore ammico che gli ha
regalato la videocamera il natale scorso, risolvono il dilemma di cui
a questa discussione semplicemente assumendo l'INCARICO a titolo
gratuito e poi faccendosi dare i soldi in nero. Insomma, la tesi dei w
e' in realta' una vera e propria incitazione all'evasione fiscale,
proprio verso l'unico obbligo giuridico di chi percepisce un compenso,
modesto si', ma non cosi' a livello fiscale.
> Quindi se il compenso dell'amm è inferiore a 5.000 euro questo fatto è
> ininfluente perché la durata dell'incarica con lo stesso committente
> supera i 30 giorni.
Vede che le e' scappato anche a lei: INCARICO.
Ma nella circolare non c'e' alcuna menzione di INCARICO, ma di rapporto
e nel contesto di tutta la legge e la vicenda e' sottinteso che il
rapporto in questione e' di un solo tipo: "rapporto lavorativo".
Quindi un INCARICO (si tratta specificatamente di un mandato) puo'
anche durare CONTINUATIVAMENTE per decenni (in questo caso dura un
anno con RINNOVO TACITO ... forse a molti e sfuggito che con la
nuova legge NON C'E' PIU' ALCUN OBBLIGO DI METTERE NELL'ORDINE
DEL GIORNO ANNUALE l'incarico dell'amministratore) ma cio' non
ha alcun rilevanza per quanto riguarda l'attivita' lavorativa, se essa
poi si esprime in meno di 30 giorni COMPLESSIVI durante l'anno.
> A tal fine ti riporto cioè che dice l'INPS all'indirizzo:
>
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5637%3b5646%3b5649%3b&lastMenu=5649&iMenu=1&iNodo=5649&p4=2
>
> _____________________________________________________________________
> L’art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, convertito in L. 326/03, ha disposto
> l’iscrizione alla Gestione Separata, a decorrere dal 1° gennaio2004, dei
> lavoratori autonomi occasionali, ma solo per redditi fiscalmente
> imponibili superiori a 5.000 euro nell’anno solare, considerando la
> somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.
>
> Alla luce delle disposizioni dell’art. 2222 del Codice Civile sul
> contratto d’opera, si può definire lavoratore autonomo occasionale chi
> si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio
"opera" o "servizio" nel contesto (trattasi di INPS ovvero "previdenziale")
e' chiaramente "opera lavorativa" "servizio lavorativo"
ma in nessuno modo si puo' assocciare al concetto di "mandato" o "incarico".
> con
> lavoro
"lavoro" non "mandato", non "incarico" (in senso lato, se non
specificato dettagliatamente come "incarico lavorativo")
> prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né
> potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.
Notare che in nessun punto troviamo le parole "Amministratore condominiale"
> Rispetto alla co-co-co, a progetto e non, il lavoro autonomo occasionale
> si distingue quindi per:
>
> la completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di
> esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del
> committente;
> la mancanza del requisito della continuità, dato il carattere del
> tutto episodico dell’attività lavorativa;
> il mancato inserimento funzionale del lavoratore
> nell’organizzazione aziendale.
>
> Com’è noto il D.Lgs 276/03, disciplinando il campo delle collaborazioni
> coordinate e continuative, ha istituito la disciplina del progetto per
> quei rapporti lavorativi che superano i 30 giorni e/o i 5000 euro nel
> corso dell’anno solare con lo stesso committente.
"RAPPORTO LAVORATIVO" che supera i 30 giorni.
Il "rapporto lavorativo" di un amministratore condominiale non coincide
con la durata del "incarico di mandato"! Dipende dalla dimensione
del condominio. Il "rapporto lavorativo" (ovvero l'attivita' lavorativa,
come si puo' anche evincere da tariffari proposti da molti amministratori
alle assemblee, si esplica in un periodo in ore molto minore di un
anno, anzi di 30 giorni).
> A tal proposito il Ministero del Lavoro ha precisato che la disciplina
> del progetto non ha abrogato le disposizioni di cui all’art. 2222 e seg.
> del Codice Civile, per cui, anche qualora una prestazione lavorativa
> dovesse superare uno dei suddetti limiti, non necessariamente questo
> configurerebbe una collaborazione coordinata e continuativa a progetto o
> a programma, poiché si potrebbe essere semplicemente in presenza di uno
> o più contratti d’opera resi al committente (v. circ. 1 del 08/01/2004
> del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Questo indica che non basta superare i 30 giorni oppure i 5'000 Euro per
finire sotto la gogna INPS, ma non e' rilevante in questo caso, perche'
la questione e' che l'attivita' di amministratore in proprio di un
piccolo condominio - ove per piccolo intendo qualcosa come un solo
palazzo di massimo 20-24 appartamenti) 500 Euro quando si pigliano ? -
si esplica in meno di 240 ore lavorative annue.
> ______________________________________________________________________________
>
>
> Una cosa, secondo me è certa, in base a quanto scritto sopra e cioè "la
> mancanza del requisito della continuità, dato il carattere del tutto
> episodico dell’attività lavorativa" l'attività di amm non può essere
> considera episodica. E secondo me è qui che ci fregano!
Una attivita' lavorativa che esprime in meno di 240 ore lavorative
diluite durante l'anno e' per definizione giuridica EPISODICA.
Quale "legge" ? Proprio quella usata per affermare il contrario, ma
una volta che si e' fatta la distinzione obbligatoria tra
"rapporto lavorativo" e "incarico di mandato".
Parafrasi dell'argomento: la durata dell'incarico di mandato non ha alcuna
rilevanza previdenziale perche' l'incarico di mandato non ha nulla a che
fare con l'impegno lavorativo (si puo' anche esplicare in cinque minuti
di attivita' all'anno: il tempo occorrente per una consultazione al
terminale dati). Diversamente l'oggetto della gestione previdenziale si
accentra sulla durata del "rapporto lavorativo" che nel caso di un
amministratore condominiale si puo' inferire dal tariffario, ove il
costo orario diviso il compenso pattuito ci da' una PRIMA indicazione
di massima di quale e' la durata del rapporto lavorativo intrinseco
nell'incarico di mandato assegnato. Ed e' QUESTA la durata di rilevanza
previdenziale !!!
>> E se ancora non fosse chiaro, ecco ancora dal Ministro del Lavoro:
>>
>> "La disciplina che emerge dall'art.61 è, come detto, finalizzata ad
>> impedire l'utilizzo improprio o fraudolento delle collaborazioni
>> coordinate e continuative. Al di fuori del campo di applicazione
>> dell'art. 61 si collocano, con tutta evidenza, fattispecie che non
>> presentano significativi rischi di elusione della normativa
>> inderogabile del DIRITTO DEL LAVORO."
>>
>> NON esiste questione del "DIRITTO DEL LAVORO" per l'attivita' di
>> amministratore condominiale !!! Non e' mai stato un lavoratore
>> dipendente. E neanche un professionsta!!!
>
>
> E questo l'abbiamo già stabilito più volte senza scomodare i fascisti i
> comunisti e chi più ne ha!
Non puo' negare che una certa logica "corporativista" e "compartimentista"
dei rapporti individuali si inquadare bene nella struttura dello stato
di stampo fascista.
A proposito, tra i denigratori della tesi che viviamo OGGI in uno stato
a struttura politica fascista, c'e' qualcuno che sa descrivermi quale e'
la struttura di uno stato fascista (ovvero tolto la simbologgia, i fasci
littori, gli estremismi degli squadristi - peraltro poi soppressi una volta
la potere - il duce, il confino ed le menate "simboliche", cosa distingue
uno stato fascista da uno stato democratico come leggi e regolamenti ?
Ad esempio, cosa distingue il Codice Civile italiano ... ops, ma e' quello
in vigore al tempo del fascismo ...
Gia', non e' che reati come i vari "vilipendio ..." sono cio' che
distinguono una logica "fascista" (ovvero PRIMA lo STATO poi l'individuo)
da una democratica ? Ma loro non lo sanno, perche' sono nati e cresciuti
nel culto dello Stato.
>> Percio' trattandosi di "attivita' di impresa", quella di amministratore
>> condominiale non e' mai in alcun modo sottostato alla legislazione del
>> DIRITTO DEL LAVORO (tranne, ovviamente nella posizione di DATORE DI
>> LAVORO). ALTRO CHE POSIZIONE SUBORDINATA !!!
>
> Però se tu pensi che l'amm di cond. si attività di imprese poi credo che
> si aprano delle porte poco convenienti.
Non lo penso io, lo ha stabilito la giurisprudenza.
> L'impresa si deve iscrivere alla
> camera e commercio con tutte le conseguenze del caso o no?
Perche' la svolge "continuativamente" (come LAVORO e non come INCARICO)
in teoria potrebbe esserci il rischio.
E tra parentesi, anche l'obbligo di iscrizione alla CCIAA sarebbe tutto
da discutere: altra caratteristica SOLO italiana (tra i paesi che si
affermano democratici) residua dell'era fascista, ovvero della logica
delle corporazioni. Ma il fascismo e' mai scomparso ? O non si e'
semplicemente mascherato, spogliandosi solo degli orpelli piu' appariscenti,
ma NELLE FONDAMENTE lo Stato italiano ha mantenuto (e recuperato) tutti
i tratti dello Stato fascista dei tempi di Mussolini ?
>> Osservo solo questo: SE FOSSE VERA la tesi DEMENZIALE (per non definire
>> CRIMINALE) che vuole pretendere che una persona SOLO perche' incassa
>> 500 Euro per amministrare CASA PROPRIA debba sottostare a tutta quella
>> problematica, allora siamo all'assurdo che basta, per caso, che questa
>> persona, anche se e' dipendente, ma sia iscritta ad un QUALSIASI albo
>> professionale, e' CERTAMENTE esonerata dalla gestione previdenziale
>> separata sotto i 5000 Euro/annui.
>
> Già! Il problema è dimostrare che l'amm sia un lavoro occasionale.
Banale: una attivita' che durante l'anno si esplica complessivamente
in meno di 30 giorni di rapporto lavorativo e' "occasionale" ?
Io dico di SI'!
Ove gli azzeccagarbugli si ricordino che "rapporto lavorativo" e'
diverso da un incarico come definito giuridicamente dal Codice Civile.
> Magari si èpuò anche avere ragione ma a che prezzo? Ti devi fare una
> causa penale e civile per saperlo per certo?
E' questo il punto dirimente: ne INPS, ne AdE si sono azzardati a fare
causa verso anche un solo amministratore condominiale in proprio che
abbia rigettato l'iscrizione alla gestione separata e si sia limitato
a dichiarare regolarmente i compensi come "lavoro occasionale".
Per esempio l'AdE potrebbe contestare un errore formale (quadro L
sbagliato). Ora se ne INPS, ne AdE e' disposto ad entrare nell'Arena
come facciamo a dimostrare di essere noi i campioni ?
Di fatto abbiamo vinto per abbandono.
> Ormai quasi tutti gli ordini sono
>> usciti con circolare del genere, ovvero ribadendo che un professionista
>> che lavori come dipendente (e quindi non tenuto ad avere partita IVA,
>> ma cio' nonostante sia iscritto all'ordine - una sua scelta per
>> l'eventualita' di volere firmare un atto, una pratica, un progetto)
>> puo' ritenersi che svolga "occasionalmente" l'attivita' professionale e
>> quindi restare in esenzione IVA, ma specialmente della gestione
>> separata previdenziale, a patto di non superare la somma di 5000 Euro
>> annui per UN CLIENTE!
>>
>> Quindi, l'assurdita' della vostra tesi e' dimostrata anche dalla
>> facilita' con cui si puo' eludere (in apparenza elusione, in realta',
>> quando una normativa e' cosi' stupida da "accavallarsi" non solo con il
>> buonsenso ma anche con tutta la restante normativa nazionale, e' ovvio
>> che si aprono infiniti modi per neutralizzarla.
>>
>> Percio', visto che purtroppo i funzionari pubblici hanno poteri "di
>> fatto" che possono anche permettere loro di violare la legge, e non
>> tutti sono disposti ad andare per tribunali (occorre arrivare fino alla
>> Cassazione per "vincere" in casi come questi, perche' i tribunali
>> inferiori sono spesso "corrotti" dai rappresentanti dei potenti
>> interessi locali), modifico il mio consiglio:
>
> Ecco bravo hai centrato il punto!
Altri, piu' "italiani", andrebbero a consigliare un incarico gratuito
ed incassare i soldi sotto banco (dopotutto sono 20-30 euro a testa ...
mica somme che richiedano buste o borse nere ...).
Insomma, ancora una volta si dimostra che quando la legislazione e'
irragionevole, fuori da un buonsenso, si incita e si insegna la scuola
della illegalita'. Sembra di essere proprio tornati ai tempi descritto
nel romanzo del Manzoni, con tanti farisei a protestare la necessita'
di rispettare le leggi piu' prevaricatorie e sempre piu' contrarie ai
principi costituzionali anche se in realta' praticano diversamente.
> Comunque personalmente ho cercato di risolvere tale questione.
>
> Sono anche andato a parlare con un funzionario dell'AdE per dirimere la
> questione.
> La verità è che neanche loro lo sanno.
In effetti, presi fuori dal nascosto degli uffici, al banco di fronte
al contribuente, la maggior parte "rinsavisce". Ma del resto, chi le
fa le Circolari ? Il funzionario periferico "essere umano" ? Oppure ...
> Se fai l'amm di più di un
> condominio potresti farlo anche senza partita IVA (infatti c'è una
> sentenza di cassazione penale che assolve un amm dal reato di evasione
> IVA perché amministrava più condomini; ma poi c'è ne è un'altra subito
> dopo che invece ha condannato l'amm per lo stesso reato)Quindi per stare
> tranquilli è meglio che l'apri sta partita IVA e vivi tranquillo.
Ci sarebbe un altra soluzione, di tipo piu' salomonico, che tiene conto
anche della particolarita' dell'amministratore in proprio (in fondo spesso
l'unica cosa che gli interessa e' di non rimetterci, ovvero di non pagare
di tasca propria costi che sono imputabili agli interessi del collettivo).
I) L'amministratore in proprio si presenta per il suo incarico a titolo
gratuito.
II) Si stabilisce un rimborso spese forfettario pari a 500 Euro (o quale
altra somma fosse).
La modestia della somma e l'elevato costo della benzina e dell'energia
(le spese che tipicamente uno affronta nel fare l'amministratore) ed un
minimo di usura per attrezzi come PC per fare i conti, stampante e
telefonate non imputabili, etc. dovrebbe stornare qualsiasi ipotesi
di perseguimento. Anzi, considerando che non si hanno incombenze fiscali
(il vantaggio della proposta del "rimborso forfeittario") potrebbe anche
giustificare uno ulteriore "sconto" da parte dell'amministrarore, che
potrebbe accontentarsi di quanto prenderebbe un "amministratore in nero"
(PS: tra l'altro un amministratore "in nero" che incassa cosi' poco,
probabilmente e' solo "in nero" formalmente, ma non dal punto di vista
impositivo, ovvero NON E' UN EVASORE, perche' viola le leggi, ma non
evade somme, e tanto meno "sistematicamente").
> Per quanto riguarda il caso di condomino che amministra il proprio
> condominio, precisato che non sono un esperto, credo che non si possa
> considerare tale attività come lavoro occasionale.
Cosi' ho fatto per decenni, con tanto di visita quasi annuali negli
uffici dell'AdE, perche' ogni tanto mi mandavano qualche "avviso"
con richieste di somme non dovute (tutti stornati). Tante volte ho
sbattuto sul tavolo la mia dichiarazione dei redditi, con tanto di
quadro L compilato alla riga lavoro occasionale, e l'allegato quadro
per amministratori di condominio. Una volta ho anche sollevato reclamo
per un amministratore che aveva usato abusivamente il nostro codice
fiscale, mai una osservazione. Che le carte le guardavano con attenzione
sono certo, perche' una volta, uno dei funzionari mi ha osservato:
"Ma lei l'anno scorso non ha dichiarato compensi!" (risposta: certo,
ho saltato l'assemblea ordinaria, e quindi abbiamo un compenso doppio
l'anno dopo ...).
> Personalmente ho
> provato ad utilizzare tale strada ma vari fiscalisti amici e anche su
> internet dicono che non si può fare.
definire "si puo' fare". Visto che l'ho fatto, cosa e' che non ho
capito di "si puo'" ?
> Quindi l'unica strada percorribile al momento è quella di inquadrare
> l'attività come lavoro assimilato al lavoro dipendente (parasubordinato)
> ma che è molto diverso dal lavoro dipendente infatti è assimilato.
Finora avevo le idee un po' confuse. Sapevo istintivamente (provenendo
da una cultura diversa) che c'era qualcosa di sbagliato nella tesi, ed
ero cosi' sicuro delle mie ragioni che ho operato con la massima diligenza
nel buonsenso: applicando tutta la normativa del lavoro occasionale,
ovvero ritenuta del 20%, dichiarazione nel quadro L e quindi imposizione
nel quadro N al livello di tassazione risultante dalla somma con gli altri
miei redditi (rendita immobile, utili societari, etc.). Insomma, mi sono
detto: se sbaglio, mi facciano l'avviso che poi mi rivolgo alla
Commissione Tributario (ove ho gia' una esperienza, ed ho vinto) o ad
Giudice di Pace o al TAR (a seconda della competenza ovvero da chi
ricevo la contestazione) e vediamo come stanno le cose.
Non mi sono mai nascosto, la mia attivita' e' sempre stata nota a tutti
gli uffici competenti (anche l'INPS che mi mandava una cartella
proponendo "versamenti volontari") eppure mi hanno lasciato in pace.
Insomma, tesi come quella del w sono come la storiella del "uomo nero".
Chi ha paura, ci casca e non si avventura mai fuori dagli stretti spazi
in cui lo vorrebbero vincolati i timorosi (o pigri) genitori.
Chi invece "mette alla prova" la favola si accorge che non esiste
questo "uomo nero" e che usare, con diligenza, della propria autonomia,
non porta conseguenze nefasti, anzi.
Ora, mi si e' chiarito anche in termini giuridici dove sta la questione.
Da una parte abbiamo il "rapporto lavorativo". E mi pare sensato questo
limite dei 30 giorni (anche se non da prendere troppo fiscalmente, ma
come criterio di base mi sta bene). Insomma, se in un anno lavoro meno
di 30 giorni, ripeto "lavoro" ove intendo "lavorare", cio' stare a
scrivere, scarpinare, parlare con un funzionare, etc. e' anche
giuridicamente evidente che e' "lavoro occasionale" (come descritto
dal ministro) e va inteso nel senso di NON rilevanza previdenziale.
Dall'altra parte abbiamo l'"incarico", il "rapporto di mandato" come da
Codice Civile e che nel caso del condominio puo' durare un anno o piu',
ma non ha nulla a che fare con la durata "lavorativa" che invece si
riflette piu' precisamente nel compenso. Insomma nella valutazione della
occasionalita' o meno del lavoro di amministratore condominiale l'unico
criterio utile e' quello retributivo, potendo facilmente risalire alla
durata del "rapporto lavorativo" semplicemente partendo dal tariffario
(se non e' stato definito, si puo' ricorrere ad una valutazione in
"base alle tariffe professionali o agli usi") e dividendo il compenso
orario per quello complessivo per avere una prima indicazione. Ci
sarebbe da sottrare anche i costi della attivita' (c'e' un criterio
fiscale forfettario che imputa un 10%-15% dei ricavi del lavoro
professionale come costi che puo' essere di canovaccio), ma visto che
le cifre in gioco sono ben piu' basse di 5'000 Euro, lo ritengo
irrilevante. Tra parentesi, personalmente se ricevessi 4'999 Euro
per la gestione del mio condominio non avrei, sig."w" alcuna remora
ad iscrivermi all'INPS o dove altro volete. Insomma, se i soldi ci sono
non sto certo a fare questioni su 5'000 Euro in piu' o meno.
Conclusione, il "rapporto lavorativo", implicito nell'incarico di mandato
dell'amministratore condominiale, che si esplica in anno complessivamente,
in meno di 30 giorni e' da considerarsi "occasionale" a tutti gli effetti,
non importa quanto e' la durata dell'incarico di mandato relativo.