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Compensi amministratore di condominio

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Riccardo Nuti

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Dec 16, 2014, 3:58:25 PM12/16/14
to
Buonasera sono l'amministratore del palazzo dove abito e basta, vorrei chiedere in che modo posso prendere i miei compensi senza rischiare problemi.
Posso avvalermi della Circolare dell'Agenzia delle Entrate (CIR) n. 105 /E del 12 dicembre 2001?
Mi dice che non devo emettere fattura per i compensi incassati, quindi prendo i soldi in che modo? Come li dichiaro?
Devo fare la ritenuta d'acconto?

Grazie a tutti

solo roba sony

unread,
Dec 17, 2014, 5:56:03 AM12/17/14
to

"Riccardo Nuti" <fabiomass...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:102bbfa8-adf8-44d6...@googlegroups.com...
li prendi e lasci nei documenti una semplice ricevuta.
da buffetti vendono dei blocchetti per queste ricevute senza fattura


Roberto Deboni DMIsr

unread,
Dec 17, 2014, 4:08:10 PM12/17/14
to
On Tue, 16 Dec 2014 12:58:24 -0800, Riccardo Nuti wrote:

> Buonasera sono l'amministratore del palazzo dove abito e basta, vorrei
> chiedere in che modo posso prendere i miei compensi senza rischiare
> problemi.

Sono stato per anni amministratore nel condominio ove era anche
proprietario. Ho sempre applicato la ritenuta d'acconto del 20%,
ovvero incassavo l'80% ed il 20% lo versavo come amministrazione
condominiale con F24 e poi il condominio lo dichiarava nel mod.770.
Infine completavo con la dichiarazione a me stesso di avere
effettuato la trattenuto del 20% (per prudenza, trattandosi di
una autodichiarazione, aggiungevo gli estremi del F24 di cui al
versamento). In fase di dichiarazione dei redditi facevo valere
la ritenuta come acconto della tasse da pagare, dopo avere
dichiarato il reddito nel quadro L.

Mai avuto problemi *formali* con il fisco, anche se ogni tanto ci andavo
a discutere vivacemente negli uffici (quindi non ero certamente accucciato
per stare fuori dalla loro attenzione), come per esempio quella
volta che qualcuno ha utilizzato il codice fiscale del condominio
per fare delle operazioni fiscali (prima li ho informati e poi
di fronte alla loro inerzia a risolvere il problema sono passato
ad una raccomandata di fuoco e poi a litigare di persona con i
dirigenti ... uno ha avuto il coraggio di insinuare: ma l'altro
almeno ha versato la ritenuta in quell'anno... al che non ci ho
visto piu': ma *@"#!$ se il mio compenso di quell'anno e' stato
pagato l'anno successivo - avevo saltato una assemblea -, ove si vede
chiaramente ritenuta doppia rispetto alla media degli anni precedenti !!!
a quel punto si ha cambiato tono ed alla fine il problema e' stato
risolto).
Insomma, non mi hanno mai contestato le modalita' con cui assolvevo
agli obblighi fiscali.

> Posso avvalermi della Circolare dell'Agenzia delle Entrate
> (CIR) n. 105 /E del 12 dicembre 2001? Mi dice che non devo emettere
> fattura per i compensi incassati, quindi prendo i soldi in che modo?

Scrive semplicemente una lettera indirizzata al condominio ove dichiara
di ricevere xxx euro al netto della ritenuta d'acconto.

> Come li dichiaro?

La sottoscrive (la lettera di cui sopra)

> Devo fare la ritenuta d'acconto?

Meglio, non rischia di sbagliare, e compensa con le tasse che in ogni
caso dovrebbe pagare. Gli errori formali sono una cosa, i dirigenti
ragionevoli ci chiudono anche un'occhio (se uno si presenta agli
uffici per l'accordo bonario) i debiti fiscali un altra, ci sono
sanzioni ed interessi da pagare.

w

unread,
Dec 17, 2014, 5:35:06 PM12/17/14
to
Sei per caso pensionato?
w

--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ne...@netfront.net ---

w

unread,
Dec 17, 2014, 5:48:17 PM12/17/14
to
Quanto lei dice e scrive forse si riferiva ai tempi passati sono
ormai anni che tale lavoro è inquadrato o come autonomo o assimilato
a lavoratore dipendente ( parlo ovviamente di persona che gestisce
solo il proprio condominio).
Pertanto se il soggetto in questione non ha partita IVA ( autonomo)
deve necessariamente iscriversi alla Gestione Separata INPS e fare
il CUD dei propri redditi, in quanto è come dipendente del condominio
(co.co.pro) che percepisce i propri compensi.
Si informi prima di dare informazioni errate e legga le Guide A.d.E.

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Dec 18, 2014, 3:02:00 PM12/18/14
to
Lei confonde il rapporto previdenziale con quello fiscale.

La domanda posta dall'OP era tipicamente fiscale. E cosi' ho risposto.

So benissimo che poi (a parte il fisco) ogni tanto l'INPS viene fuori
con pretese assurde (tipo chiedere 1800 Euro di contributi a fronte di
una incasso da amministratore di 600 Euro annui) e le ho sempre ignorate,
fidando che al limite avrei portato la cosa ai giornali. Mi mandavano
i conti correnti postali (evidentemente, tipo la RAI per il canone URAR,
sono zelanti a fare ricerche negli archivi di altri enti) e li ho
sempre ignorati. C'e' un cosa che si chiama "decenza". Come vede nei
tempi passati non era diverso. L'assurdo e' stato quando l'INPS ha
deciso che anche i soci delle societa' di capitale (non artigiani, sia
chiaro) dovevano pagare l'INPS se prestavano l'attivita' nell'azienda.
E' stato uno dei motivi per cui alla fine la societa' si e' sciolta:
l'idea di versare soldi all'INPS sapendo che servivano a pagare le
"baby pensioni" e non certamente per accumularli per la mia pensione
era ragione morale piu' che sufficiente per rigettare tale logica,
senza neanche considerare che il socio di una societa' non e' un
lavoratore e quindi certamente non gradisce dare soldi ai sindacati,
forse una volta, diligenti partner contrattuali, ma oggi evidenti
nemici del funzionamento di una azienda.

Io non so lei cosa intende per compensi "tassabili" e "previdenzialmente
imponibili", ma non credo che le cifre che l'OP probabilmente ha in
conto di ricevere siano previdenzialmente rilevanti.

Facciamo cosi', chiediamo al sig.Riccardo di che somma lorda si tratta
e poi valutiamo una risposta pratica sensata.

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Dec 19, 2014, 5:21:06 AM12/19/14
to
intendevo i "bollettini postali"

w

unread,
Dec 19, 2014, 1:08:57 PM12/19/14
to
Non esistono più i bollettini fiscali per la Gestione Separata.
Inoltre quanto ho scritto vale anche ai fini fiscali...chi gestisce il
proprio condominio( e solo questo perchè in caso contrario deve avere
la P.IVA) e percepisce dei compensi è come se fosse alle dirette
dipendenze , ovvero il compenso è assimilabile a lavoro dipendente e
pertanto è soggetto a ritenute IRPEF e varie Addizionali Reg. e Com.li
quindi deve fare il CUD che ora diventerà CU ( compenso unico)
Le è chiaro ora ? Se non le è chiaro si informi.

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Dec 20, 2014, 7:22:45 PM12/20/14
to
> On Fri, 19 Dec 2014 19:09:44 +0100, w wrote:

>> Il 19/12/2014 11:21, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>>> On Thu, 18 Dec 2014 14:01:58 -0600, Roberto Deboni DMIsr wrote:

...snip...

>>> (evidentemente, tipo la RAI per il
>>> canone URAR, sono zelanti a fare ricerche negli archivi di altri enti)
>>> e
> Non esistono più i bollettini fiscali per la Gestione Separata.
> Inoltre quanto ho scritto vale anche ai fini fiscali...chi gestisce
> il proprio condominio( e solo questo perchè in caso contrario deve
> avere la P.IVA) e percepisce dei compensi è come se fosse alle
> dirette dipendenze , ovvero il compenso è assimilabile a lavoro
> dipendente e pertanto è soggetto a ritenute IRPEF e varie Addizionali
> Reg. e Com.li quindi deve fare il CUD che ora diventerà CU ( compenso
> unico) Le è chiaro ora ?

E' inutile che ripeta questa ASSURDA storiella che chi "gestisce il
proprio condominio" e percepisce dei compensi sarebbe "come se fosse alle
dirette dipendenze" perche' e' proprio la premesso sui cui non sono
d'accordo ne con lei, ne con gli scagnozzi della INPS.

> Se non le è chiaro si informi

Lei proprio non ha capito il paragone con l'URAR ! Cielo!

Per cosa e' famosa l'URAR ? Per le sue tremende arrampicate sugli specchi
quando vuole pretendere di incassare anche il canone sui PC, smartphone,
etc. Devo raccontare la tesi ridicola ?

Ebbene, quella che lei ha citato con riferimento alla presunzione che
un amministratore sia alle "dirette dipendenze" e' parimenti assurda,
anche se sostenuta da quelli che all'INPS descrivo come "scagnozzi".

L'URAR non ha mai spinto agli estremi la sua tesi: forse perche' sa che
in tribunale perderebbe ?
Similmente accade con l'INPS: non conosco in caso di amministratore
condominiale che non pagando l'INPS sia stato perseguito dall'INPS
al di fuori di una sua attivita' professionale propria.

Quindi la smetta di spargere vero e proprio terrorismo fiscale e
previdenziale sui condomini amministratori.

La questione alla fine e': "Di quanti soldi si tratta?"

E non mi dica che non c'entra, perche' allora che facciamo con il
condomino che taglia l'erba pagato dal condominio per, diciamo
300 Euro all'anno ?

Ricade nella "Gestione Separata" ?

Suvvia siamo seri. Una cosa sono le tasse (purtroppo la pressione
fiscale e' cosi' elevata che l'imposta anche su 300 Euro e' cosi'
elevata che non e' trascurabile.

Ma nel caso dell'INPS la questione e' che non si tratta di una tassa,
ma di un prelievo per la costituzione di un fondo pensionistico (e se
non e' cosi' e' un tentativo di tassazione impropria). Ora, con cifre
cosi' piccole, e la regola che il minimo per gestione perche' si possa
effettuare l'unificazione senza costi e' di 5 anni equivalenti di
contributi, significa che sara' matematicamente impossibile fruire
dei versamenti sulla Gestione separata che quindi risulterebbe in
una pura tassazione impropria. Forse passa nei tribunali fascisti
italiani, ma non alla Corte Europea.

GIulia

unread,
Dec 21, 2014, 4:32:15 AM12/21/14
to
Riccardo Nuti wrote:
> senza rischiare problemi.

In contanti da spendere al supermercato.

Giulia

PS:Non penso che si parli di piu' di 1000 euro/anno.

w

unread,
Dec 21, 2014, 7:36:00 AM12/21/14
to
Sic....non vi maggior sordo di chi non vuol sentire...lei oltre che
essere un profano in fatto di fisco e un emerito "evasore".
Quello che io sostengo è legge fiscale e inconfutabile....."Chi
amministra il proprio condominio e solo quello , non ha obblighi
di partita IVA, ma è come se fosse alle dipendenze del condominio
(ovviamente se percepisce compenso) e deve sottostare a tutti gli
obblighi fiscali di un dipendente ed inoltre deve iscriversi alla
Gestione Separata dell'INPS"
Mi dimostri il contrario!!!!!!!!!!!!!!
Saluti w

w

unread,
Dec 21, 2014, 2:27:47 PM12/21/14
to
Voglio farla felice e posto lo stralcio da Guida dell'A.d.E.:
( che lei ben conosce ,ma sempre ignora dando false informazioni)
<.non esercente arti o professioni, che svolge in via continuativa
l’attività di amministratore senza
vincolo di subordinazione, senza impiego di mezzi organizzati e con
retribuzione periodica
prestabilita (ad esempio, il condòmino che si occupa della gestione del
proprio stabile):
l’attività genera reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e, ai
relativi compensi, si
applicano le regole di tassazione proprie del reddito di lavoro
dipendente; inoltre, non c’è
alcun obbligo ai fini Iva in quanto l’attività è esclusa dal campo Iva;>

Anche per gli amministratori da lei chiamati "mercenari" l'A.d.E. ha
previsto i loro obblighi fiscali:richiesta partita IVA, ecc,ecc.

Come vede che sia assurda è solo una sua supponente presunzione......
ora tocca a lei dimostrare il contrario.

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Dec 21, 2014, 4:40:26 PM12/21/14
to
RITIRI SUBITO L'INSULTO E CALUNNIA!

Pago fino all'ultimo euro di imposta ed anche di piu' (proprio per essere
sul "lato sicuro" ed evitare in futuro che qualche deficienti insinui
che avrei evaso).

w

unread,
Dec 23, 2014, 8:47:56 AM12/23/14
to
Non è con gli insulti e le minacce che mi convince del fatto che lei
di fisco ne è profano. L'ottusità non paga mai.
Grazie per i suoi auguri di Buon Natale

w

unread,
Dec 23, 2014, 12:03:48 PM12/23/14
to
L'ottusità e l'ignoranza persiste....l'amministratore non fa
lavoretti qualche volta, ma un lavoro continuativo annuo e
pertanto ecco perchè ,ribadisco nel caso amministri il proprio
condominio, ciò è assimilabile a lavoro dipendente.
Ma proprio non lo riesce a comprendere ciò....ingegnere faccia
il suo lavoro e lasci l'incombenza fiscale a chi se ne intende.
PS: per sua informazione l'URAR è morta e sepolta, tale tassa TV
è di possesso e di competenza dell'A.d.E..Si ringiovanisca.
Ancora Auguri w

PaoloKap

unread,
Dec 25, 2014, 6:08:15 AM12/25/14
to
Se hai la partita IVA devi emettere fattura e non c'è alternativa.

Se non hai la partita IVA devi:

1) iscriverti alla gestione separata
2) andare da un fiscalista e farti inquadrare come lavoratore
parasubordinato. In tal caso il fiscalista effettua una busta paga (1 o
2 all'anno) e il pagamento dell'INPS spetta 1/3 a te e 2/3 al
condominio. Inoltre il condominio deve comunicare la cosa all'INAIL
(circa 60 euro l'anno).

In più il fiscalista redige il CUD a nome del condominio

Per la dichiarazione dei tuoi redditi totali dipende da cosa fai ma il
fiscalista saprà come fare.

Gxis

Paolo



---
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http://www.avast.com

w

unread,
Dec 25, 2014, 2:43:59 PM12/25/14
to
Caro Paolo cerca anche tu di spiegare ciò al caro Deboni che persiste
nella sua "ottusità" per quanto riguarda l'argomento in questione..
Per quanto riguarda l'INAIL non mi risulta tale obbligo....inoltre
se l'amministratore è conoscitore di tale materia :buste paga e CUD
( dal 2015 diventa CU) può farle lui assieme ai versamenti con F24
dell'IRPEF,addizionali reg. e comunali e contibuti previdenziali a
Gestione Separata.Non è difficile fare ciò risparmiando i costi del
Centro elaborazione paghe.
Ciao w

PaoloKap

unread,
Dec 26, 2014, 4:44:26 AM12/26/14
to
Caro W chiedi l'impossibile :-). Il caro Deboni ha il suo modo di
ragionare e credo sia difficile fargli accettare un punto di vista
diverso dal suo. Ma comunque anche le cose che dice possono essere
motivo nuovi spunti e riflessioni.

Per quanto riguarda l'INAIL c'è l'obbligo perché il parasubordinato è
assimilato al lavoro dipendente. Comunque l'obbligo è a carico del
condominio e non dell'amm.

Poi per il resto è normale se l'amm sa fare la busta paga,calcolare
l'importo INAIL, compilare il 770, fare il CU (CUD) compilare il quadro
AC e la sua dichiarazione non vedo il motivo per interpellare un
commercialista.
Però sono dell'idea che ognuno debba fare il proprio lavoro onde evitare
problemi ma è solo la mia opinione.

Gi_pll

unread,
Dec 26, 2014, 6:27:26 AM12/26/14
to
"PaoloKap" ha scritto nel messaggio news:m7jall$rpr$1...@speranza.aioe.org...

>Poi per il resto è normale se l'amm sa fare la busta paga,calcolare
>l'importo INAIL, compilare il 770, fare il CU (CUD) compilare il quadro AC
>e la sua dichiarazione non vedo il motivo per interpellare un
>commercialista.

Che comunque comporta un onere aggiuntivo per ogni fattispecie, al compenso
pattuito per la sola amministrazione.

Gi

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Dec 27, 2014, 2:18:00 PM12/27/14
to
> On Thu, 25 Dec 2014 20:44:31 +0100, w wrote:

>> Il 25/12/2014 12:08, PaoloKap ha scritto:

...snip...

>> Se non hai la partita IVA devi:
>>
>> 1) iscriverti alla gestione separata
>> 2) andare da un fiscalista e farti inquadrare come lavoratore
>> parasubordinato. In tal caso il fiscalista effettua una busta paga (1 o
>> 2 all'anno) e il pagamento dell'INPS spetta 1/3 a te e 2/3 al
>> condominio. Inoltre il condominio deve comunicare la cosa all'INAIL
>> (circa 60 euro l'anno).
>>
>> In più il fiscalista redige il CUD a nome del condominio
>>
>> Per la dichiarazione dei tuoi redditi totali dipende da cosa fai ma il
>> fiscalista saprà come fare.

> Caro Paolo cerca anche tu di spiegare ciò al caro Deboni che persiste
> nella sua "ottusità" per quanto riguarda l'argomento in questione..

Un altro esempio della logica di stampo fascista: una opinione diversa
diventa "ottusita'", il rifiutarsi di accettare il conformismo
imperante diventa mancanza di intelligenza.

> Per quanto riguarda l'INAIL non mi risulta tale obbligo....

Se e' lavoratore parasubordinato ci' va' eccome.
La questione e' che RIGETTO (e non insista con "ottusita'" per a questo
punto diventa un insulto) in partenza la tesi della posizione
"subordinata" di chi opera una gestione.

Oggi la *prassi* giurisprudenziale e i regolamenti ministeriali e le
*interpretazione* dell'Agenzia delle Entrate cominciano veramente a
disgustare nella loro evidente voglia di "spingere" verso uno Stato
delle corporazioni.

Ma suvvia, un poco di cervello (questa e' la tesi da confutare, non la
posizione): come e' possibile che svolgendo LO STESSO INCARICO, una
persona puo' essere UNA volta "subordinato" e l'ALTRA volta "libero
professionista" ?

Sono queste le tipiche idiosincrasie della cultura fascista, che e'
cosi' pregnante nella societa' che non per nulla la saggezza popolare
ci rimanda alla massima:

"La legge per gli amici si interpreta, ai nemici si applica."

La logica e' pari-pari: se sei della *giusta* corporazione, se una
figura indipendente, se non ne' fai parte, se un subordinato, un servo.

> inoltre se
> l'amministratore è conoscitore di tale materia :buste paga e CUD ( dal
> 2015 diventa CU) può farle lui assieme ai versamenti con F24
> dell'IRPEF,addizionali reg. e comunali e contibuti previdenziali a
> Gestione Separata.Non è difficile fare ciò risparmiando i costi del
> Centro elaborazione paghe.

Il fatto che commercialisti e soci di consulenze di elaborazioni paghe a
tempo perso facciano anche gli amministratori condominiali, non implica
che l'amministratore condominiale DEBBA conoscere la materia.

Anzi, potremo affermare che un serio amministratore condominiale
professionista, si perfeziona totalmente nelle problematiche della
gestione condominiale, senza farsi distrarre da questioni che sono
generali dell'attivita' fiscale, contributiva e assicurative.

Del resto una buona organizzazione specializzata ognuna in uno dei
tre settori, aumenta l'efficienza della gestione. E' razionale che ogni
volta che cambia regolamento o legislazione, ovvero quasi ogni mese,
milioni di consulenti vadano a studiarsi le stesse cose, riscoprendo
tutti insieme l'acqua calda: certo abbiamo milioni di posti di
lavoro! Ma cosa produciamo ... se non l'equivalente dell'acqua calda ?

Quindi in principio la figura dell'amministratore condominiale
va pensata come quella di un "gestore" di specialisti. Il caso
dell'amministratore tutto fare dovrebbe essere relegato alla eccezione.
Anzi, vuoi vedere che la bassa qualita' degli amministratori condominiali
mercenari e' che sono proprio dei "tuttofare" ?

w

unread,
Dec 27, 2014, 6:23:49 PM12/27/14
to
Ed allora....posso anche essere d'accordo sulle sue conclusioni, ma lei
"sviscera" talmente i quesiti tanto da andare sempre fuori tema e per
la sua tangente...cerca insomma sempre di portare l'interlocutore verso
le sue "verità".La riporto sul tema: l'amministratore "fai da te"ovvero
quello che amministra il suo condominio e solo quello, è o non è alle
dipendenze del condominio ? Insomma è un subordinato ? Ovvero se il
suo lavoro viene retribuito è un lavoro assimilabile ad un lavoro
dipendente? Ebbene per il fisco è tutto questo....che sia un fisco
fascista, che le leggi siano ingiuste che lo stato sia un aguzzino...
a me nulla importa ..una cosa è inconfutabile secondo le norme attuali
è un co.co.co ecome tale si deve attenere fiscalmente alle disposizioni
e non a quello che lei ha descritto come lavoro occasionale.
Pertanto i suoi compensi vanno corrisposti e dichiarati come lavoro
dipendente.
Il Professionista è un lavoratore autonomo con partita IVA ed è questo
che lo differenzia fiscalmente e non i suoi discorsi.

PaoloKap

unread,
Dec 28, 2014, 4:12:44 AM12/28/14
to
Il 25/12/2014 20.44, w ha scritto:
Caro W chiedi l'impossibile . Il caro Deboni ha il suo modo di ragionare
e credo sia difficile fargli accettare un punto di vista diverso dal
suo. Ma comunque anche le cose che dice possono essere motivo di nuovi
spunti e riflessioni.

Per quanto riguarda l'INAIL c'è l'obbligo perché il parasubordinato è
assimilato al lavoro dipendente. Comunque l'obbligo è a carico del
condominio e non dell'amm.

Poi per il resto è normale se l'amm sa fare la busta paga,calcolare
l'importo INAIL, compilare il 770, fare il CU (CUD) compilare il quadro
AC e la sua dichiarazione non vedo il motivo per interpellare un
commercialista.
Però sono dell'idea che ognuno debba fare il proprio lavoro onde evitare
problemi ma è solo la mia opinione.

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Jan 8, 2015, 6:26:43 PM1/8/15
to
> On Tue, 23 Dec 2014 14:48:11 +0100, w wrote:

>> Il 21/12/2014 22:40, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>>> On Sun, 21 Dec 2014 13:36:02 +0100, w wrote:
>>
>>>> Il 21/12/2014 01:22, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>>>>> On Fri, 19 Dec 2014 19:09:44 +0100, w wrote:
>>>>
>>>>>> Il 19/12/2014 11:21, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>>>>>>> On Thu, 18 Dec 2014 14:01:58 -0600, Roberto Deboni DMIsr wrote:
>>>>
>>>> ...snip...

Vede, lei ha insinuato una mia evasione fiscale quando il fisco non
c'entra con la previdenza. Ho precisato che fiscalmente pago anche
di piu' di quello che dovrei, proprio per certa gentaglia che gira
negli uffici in ricerca di contribuenti da ricattare.

> L'ottusità non paga mai.

Quella ad esempio di non sapere che il limite per l'iscrizione alla
gestione separata INPS e' di 5'000 Euro ? Quanti amministratori
occasionali in casa propria conosce che pigliano piu' di 5'000 Euro ?

Capisce ora la rilevanza della sua diffamazione ? ("Emerito evasore")

Ora, se vuole puo' presentare le sue scuse oppure restare in silenzio
e quindi confermare cosi' il suo deliberato disprezzo sulla reputazione
altrui.

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Jan 8, 2015, 6:33:46 PM1/8/15
to
> On Thu, 08 Jan 2015 17:26:40 -0600, Roberto Deboni DMIsr wrote:

>> On Tue, 23 Dec 2014 14:48:11 +0100, w wrote:

...snip...

>> L'ottusità non paga mai.
>
> Quella ad esempio di non sapere che il limite per l'iscrizione alla
> gestione separata INPS e' di 5'000 Euro ? Quanti amministratori
> occasionali in casa propria conosce che pigliano piu' di 5'000 Euro ?

Nota: personalmente ritengo che oltre i 5'000 Euro e' giusta
l'iscrizione alla gestione INPS, si tratta di una somma sufficiente
a giustificarlo.

Ma ripeto, quanti amministratori "patrioti" conosce che pigliano piu'
di 5'000 Euro all'anno ?!

w

unread,
Jan 9, 2015, 5:31:35 AM1/9/15
to
Questo è falso se per esempio un pensionato vuole gestire il proprio
condominio è obbligato all'iscrizione alla "Gestione Separata" (non
esiste il limite dei 5000 euro) ed inoltre paga le tasse come il
dipendente in quanto è lavoro assimilato a dipendente.Ed è proprio
il caso a cui io mi riferivo ( al riguardo ho prove certe)

> Capisce ora la rilevanza della sua diffamazione ? ("Emerito evasore")

Si riferiva , non di certo al suo passato, ma al fatto che se
persisteva nelle sue affermazioni era di certo nel futuro un
"Emerito evasore".

PaoloKap

unread,
Jan 9, 2015, 12:09:13 PM1/9/15
to
Questa fattispecie è applicabile solo al lavoro occasionale, ma
l'attività di amm non è configurabile come lavoro occasionale.

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Jan 9, 2015, 1:47:53 PM1/9/15
to
Fornisca queste "prove certe".

>> Capisce ora la rilevanza della sua diffamazione ? ("Emerito evasore")
>
> Si riferiva , non di certo al suo passato,

Che e' stato appunto nei termini descritti, quindi ? Cosa avrei evaso ?

> ma al fatto che se
> persisteva nelle sue affermazioni era di certo nel futuro un "Emerito
> evasore".

Definisca il termine "evasore", perche' ho l'impressione che lo sta usando
come "jolly" per qualsiasi azione che a lei non piaccia. Tenga presente
che anche in questo caso mantiene tutta la sua carica insultante e
diffamatoria e quindi punibile.

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Jan 9, 2015, 2:47:30 PM1/9/15
to
> On Fri, 09 Jan 2015 18:09:17 +0100, PaoloKap wrote:

>> Il 09/01/2015 0.33, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>>> On Thu, 08 Jan 2015 17:26:40 -0600, Roberto Deboni DMIsr wrote:
>>
>>>> On Tue, 23 Dec 2014 14:48:11 +0100, w wrote:
>>
>> ...snip...
>>
>>>> L'ottusità non paga mai.
>>>
>>> Quella ad esempio di non sapere che il limite per l'iscrizione alla
>>> gestione separata INPS e' di 5'000 Euro ? Quanti amministratori
>>> occasionali in casa propria conosce che pigliano piu' di 5'000 Euro ?
>>
>> Nota: personalmente ritengo che oltre i 5'000 Euro e' giusta
>> l'iscrizione alla gestione INPS, si tratta di una somma sufficiente a
>> giustificarlo.
>>
>> Ma ripeto, quanti amministratori "patrioti" conosce che pigliano piu'
>> di 5'000 Euro all'anno ?!
>>
> Questa fattispecie

Quale "fattispecie" ?

> è applicabile solo al lavoro occasionale, ma
> l'attività di amm non è configurabile come lavoro occasionale.

Vediamo di dirimere il ginepraio, perche' altrimenti l'azzeccagarbugli
ci gioca alla grande (arrivando ad applicare termini anche penalmente
rilevanti, come "evasore" a cio' che nulla ha a che fare con l'evasione).

Le norme che regolano la possibilita' o meno di effettuare prestazioni
d'opera intellettuale (perche' TALE e' quella di amministratore: chi
prescinde da questa premessa, non solo e' fuori da ogni intelligenza e
definizione linguistica, ma si pone fuori da ogni possibilita' di
comprendere l'errore di fondo), SENZA LA NECESSITA' DI POSSEDERE LA
PARTITA IVA (che cui poi segue l'equivoco dei fascisti: "niente partita
IVA --> quindi si e' dipendendenti", come spiegato tante volte, il fascista
DEVE inscatolare tutti da qualche parte, visto che VIVE secondo la logica:
NON SI PUO' FARE NULLA CHE NON SIA ESPLICITAMENTE PERMESSO ovvero
REGOLAMENTATO. Chi non si ritiene fascista ma rientra in questo schema di
pensiero, si rassegni, perche' e' la base della logica fascista - tolti
fascio littorio e "duce", cio' che resta e' lo stato fascista, che e'
quello che cosi' si ispira) sono regolate da tre diverse normative:

- civilista
- fiscale (e questo e' l'unico ambito a cui si puo' applicare
"correttamente" e senza fini insultanti, il termine "evasore"
- previdenziale

Prima di tutto consideriamo il cardine intorno a cui gira tutta la
questione: DL 276/2003 (cosidetta "Riforma Biagi").
Quello che e' determinante per una corretta lettura della riforma e'
comprendere la ratio della stessa, che non e' quella di vietare od
ostacolare l'attivita' di amministrazione in proprio del condominio
in cui si ha investito (come invece si intravvede nelle tesi petulanti
di certi mercenari), ne' e' quella di fornire nuove entrate all'INPS,
ne', tanto meno, quella di aumentare le partite IVA (che tra parentesi
di fronte a certe logiche diventa un ripiego molto meno "rognoso" di
quello che sarebbe logico).

E chi ci da l'interpretazione autentica ? Chiaramente il Ministro del
Lavoro che l'ha promulgata (chi altri ? avvocati o prezzolati
rappresentanti di aspiranti nuovi albi ?). E' stato chiarito che questa
definizione di "prestazione occasionale" si e' resa necessaria per evitare
gli abusi delle prestazioni occasionali nel caso dei contratti su progetto,
ovvero le "partite IVA" che in realta' sono lavoratori dipendenti di fatto.
Ebbene, nessuna persona sana di mente (od onesta, scegliete voi) puo'
pensare che la posizione di un "amministratore" sia mai stata in qualche
modo una funzione subordinata nei termini di un lavoratore dipendente.
E' vero che l'amministratore condominiale e' subordinato alle DECISIONI
dell'assemblea condominiale, MA SOLO dell'assemblea condominiale (e non
dei singoli condomini) e solo nei limiti di indirizzi e di una linea
di condotta: ma poi nella esecuzione l'amministratore e' totalmente
libero nei modi e nei mezzi (peraltro SUOI!). Chi insiste e vederci una
posizione di "lavoratore dipendente" non ha capito nulla delle privilegio
ed onere del datore di lavoro di "guidare" (e "controllare") in modo
costante l'operatore del dipendente, cosa che l'assemblea condominiale
neanche lontanamente fa (e non potrebbe fare visto che viene convocato
solo sporadicamente, potendo, se volessimo pensare a ripetute
autoconvocazioni, al massimo presiedere mediamente una riunione al
mese e certamente non nel momento in cui l'amministratore opera).

Ecco dalle parole del Ministro (Circolare n.1 del 8/01/2004), in cui
con riferimento alle ESCLUSIONI, scrive:

"le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata
complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con
lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito
nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, sia
superiore a 5 mila Euro."

Abbiamo cioe' chiaramente questo limite (logico, anche fiscalmente,
considerate quale e' l'ammontare a cui si e' esonerati a presentare
la dichiarazione fiscale per redditi di lavoro, grosso modo simile)
di 5000 Euro all'anno.

E se ancora non fosse chiaro, ecco ancora dal Ministro del Lavoro:

"La disciplina che emerge dall'art.61 è, come detto, finalizzata ad
impedire l'utilizzo improprio o fraudolento delle collaborazioni
coordinate e continuative. Al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 si collocano, con tutta evidenza, fattispecie che non
presentano significativi rischi di elusione della normativa inderogabile
del DIRITTO DEL LAVORO."

NON esiste questione del "DIRITTO DEL LAVORO" per l'attivita' di
amministratore condominiale !!! Non e' mai stato un lavoratore dipendente.
E neanche un professionsta!!! E' vero che il popolo dei mercenari ha
premuto per decenni per la nascista di un albo specifico, ma ancora oggi
non esiste. Punto. Anzi ci sono sentenze che equiparano senza problemi
l'attivita' di amministrazione immobiliare a quella di semplici ditte,
a cui e' financo vietato fare cartello (il famoso "tariffario" cassato
dalla giurisprudenza!).

Percio' trattandosi di "attivita' di impresa", quella di amministratore
condominiale non e' mai in alcun modo sottostato alla legislazione
del DIRITTO DEL LAVORO (tranne, ovviamente nella posizione di DATORE DI
LAVORO). ALTRO CHE POSIZIONE SUBORDINATA !!!


Un momento. Sto cercando di dimostrare la liceita' di cio' che non e'
vietato. Eh, no, troppo comodo (per voi)! Percio' fermi qui l'analisi,
perche' siete VOI a dovere portare PROVE circostanziali e precise a
sostegno della vostra tesi e finora avete solo TUTTI sgattoialato
sparando solo frasi e riferimenti generici, senza alcuna attinenza
precisa alla attivita' di amministratore condominiale.

Osservo solo questo: SE FOSSE VERA la tesi DEMENZIALE (per non definire
CRIMINALE) che vuole pretendere che una persona SOLO perche' incassa
500 Euro per amministrare CASA PROPRIA debba sottostare a tutta quella
problematica, allora siamo all'assurdo che basta, per caso, che questa
persona, anche se e' dipendente, ma sia iscritta ad un QUALSIASI albo
professionale, e' CERTAMENTE esonerata dalla gestione previdenziale
separata sotto i 5000 Euro/annui. Ormai quasi tutti gli ordini sono
usciti con circolare del genere, ovvero ribadendo che un professionista
che lavori come dipendente (e quindi non tenuto ad avere partita IVA,
ma cio' nonostante sia iscritto all'ordine - una sua scelta per
l'eventualita' di volere firmare un atto, una pratica, un progetto)
puo' ritenersi che svolga "occasionalmente" l'attivita' professionale
e quindi restare in esenzione IVA, ma specialmente della gestione
separata previdenziale, a patto di non superare la somma di 5000 Euro
annui per UN CLIENTE!

Quindi, l'assurdita' della vostra tesi e' dimostrata anche dalla
facilita' con cui si puo' eludere (in apparenza elusione, in realta',
quando una normativa e' cosi' stupida da "accavallarsi" non solo con
il buonsenso ma anche con tutta la restante normativa nazionale, e'
ovvio che si aprono infiniti modi per neutralizzarla.

Percio', visto che purtroppo i funzionari pubblici hanno poteri "di fatto"
che possono anche permettere loro di violare la legge, e non tutti sono
disposti ad andare per tribunali (occorre arrivare fino alla Cassazione
per "vincere" in casi come questi, perche' i tribunali inferiori sono
spesso "corrotti" dai rappresentanti dei potenti interessi locali),
modifico il mio consiglio:

a) se avete la possibilita' di iscrivere ad un albo professionale, anche
se non svolgete tale lavoro (e non sia troppo onerosa l'iscrizione),
fattelo, cosi' potete sbattervi dei mercenari e le loro tesi, lasciando
che si scontrino con gli altrettanto potenti consigli degli ordini
(come quello degli avvocati, o degli stessi commercialisti) [pero' non
e' giusto che solo perche' uno trova una "scatola" privilegiata, puo'
essere difeso per cio' che dovrebbe essere un diritto per tutti - ma che
volete e' la logica "fascista" ... e poi ci si meraviglia che continuano
a sparire posti di lavoro ...]

b) in caso contrario, per 500 Euro all'anno, tolto l'obbligo fiscale
(mai mettersi in torto "fiscalmente", perche', ripeto, si tratta di
somme rilevanti anche per 500 Euro - sono un centinaio di Euro, e
quindi pesantemente perseguibili, anche a prescindere dal "fare cio'
che e' giusto moralmente", ovvero pagare i servizi pubblici), potete
stare tranquilli, perche' non conosco un solo caso (anche leggendo tutta
la stampa nazionale) di un amministratore condominiale "patriota" che
per piccole somme (appunto la cifra netta citata, intorno ai 500 Euro)
sia stato "perseguitato" dall'INPS.

Eppure, se fosse giuridicamente stato possibile all'INPS di fare una
porcata del genere (ne ha fatto di peggio, basta leggere i giornali)
specie se spinto dalle lobby dei mercenari e commercialisti locali,
mi pare una prova indiretta (per assurdo) che ho ragione IO e torto VOI.

Altrimenti portate UNA SOLA PROVA concreta, specialmente OGGETTIVA,
e verificabile del contrario!

w

unread,
Jan 9, 2015, 3:39:21 PM1/9/15
to
La prova certa gliela ho fornita più volte solo che lei è ottuso e non la
vuole comprendere...chi amministra il proprio condominio,senza obbligo
di partita IVA e per di più è anche pensionato ( di questi casi di
amministratori interni ve ne sono più di quanti lei crede)è considerato
co.co.co ed è assimilato ad un dipendente.Quindi obbligo all'iscrizione
alla Gestione Separata dellINPS,la quale per tali iscritti ha disposto
una aliquota inferiore(attualmente al 22%) ed il condominio deve
rilasciargli busta paga come ad un normale dipendente.
Vedo che lei continua a non credermi perchè allora non consulta sia
l'INPS sia l'A.d.E. ? Legga poi le relative guide. Non posso sempre
farle trovare "la pappa pronta".:-(((

Il termine evasore per sua conoscenza lo utilizzo verso tutti coloro che
ignorano le leggi in vigore e pagano le tasse a loro piacimento e se
non ha ben compreso a chi mi riferissi è a questi amministratori
interni che credono di fare un lavoro occasionale.Per occasionale si
intende un lavoro fatto sporadicamente e non in via continuativa.
L'amministratore condominiale è un lavoro ( incarico=mandato) fatto
in via continuativa (annuo) pertanto può essere svolto in amniera
professionale ( con partita IVA) oppure in maniera non professionale
purchè si amministri il solo condominio in cui si abita ( 2 condomini
necessitano già partita IVA).In quest'ultimo caso è considerato un
lavoro assimilabile a lavoro dipendente.( Io l'ho svolto sino a
qualche anno fa ed ho tutti documenti che dimostrano quanto dico)

w

unread,
Jan 9, 2015, 3:53:02 PM1/9/15
to
Il 09/01/2015 21:39, w ha scritto:
> Il 09/01/2015 19:47, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>>> On Fri, 09 Jan 2015 11:31:54 +0100, w wrote:
cut
> L'amministratore condominiale è un lavoro ( incarico=mandato) fatto
> in via continuativa (annuo) pertanto può essere svolto in amniera
> professionale ( con partita IVA) oppure in maniera non professionale
> purchè si amministri il solo condominio in cui si abita ( 2 condomini
> necessitano già partita IVA).In quest'ultimo caso è considerato un
> lavoro assimilabile a lavoro dipendente.( Io l'ho svolto sino a
> qualche anno fa ed ho tutti documenti che dimostrano quanto dico)
>
>
Per sua informazione
Stralcio da Guida A.d.E. -Adempimenti ed agevolazioni fiscali nel
condominio :
" non esercente arti o professioni, che svolge in via continuativa
l’attività di amministratore senza
vincolo di subordinazione, senza impiego di mezzi organizzati e con
retribuzione periodica
prestabilita (ad esempio, il condòmino che si occupa della gestione del
proprio stabile):
l’attività genera reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e, ai
relativi compensi, si
applicano le regole di tassazione proprie del reddito di lavoro
dipendente; inoltre, non c’è
alcun obbligo ai fini Iva in quanto l’attività è esclusa dal campo Iva;"

PaoloKap

unread,
Jan 11, 2015, 6:09:50 AM1/11/15
to
Il 09/01/2015 20.47, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>> On Fri, 09 Jan 2015 18:09:17 +0100, PaoloKap wrote:
>
>>> Il 09/01/2015 0.33, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>>>> On Thu, 08 Jan 2015 17:26:40 -0600, Roberto Deboni DMIsr wrote:
>>>
>>>>> On Tue, 23 Dec 2014 14:48:11 +0100, w wrote:
>>>
>>> ...snip...
>>>
>>>>> L'ottusità non paga mai.
>>>>
>>>> Quella ad esempio di non sapere che il limite per l'iscrizione alla
>>>> gestione separata INPS e' di 5'000 Euro ? Quanti amministratori
>>>> occasionali in casa propria conosce che pigliano piu' di 5'000 Euro ?
>>>
>>> Nota: personalmente ritengo che oltre i 5'000 Euro e' giusta
>>> l'iscrizione alla gestione INPS, si tratta di una somma sufficiente a
>>> giustificarlo.
>>>
>>> Ma ripeto, quanti amministratori "patrioti" conosce che pigliano piu'
>>> di 5'000 Euro all'anno ?!
>>>
>> Questa fattispecie
>
> Quale "fattispecie" ?

La fattispecie del lavoro occasionale.

>
>> è applicabile solo al lavoro occasionale, ma
>> l'attività di amm non è configurabile come lavoro occasionale.
>
> Vediamo di dirimere il ginepraio, perche' altrimenti l'azzeccagarbugli
> ci gioca alla grande (arrivando ad applicare termini anche penalmente
> rilevanti, come "evasore" a cio' che nulla ha a che fare con l'evasione).
>
> Le norme che regolano la possibilita' o meno di effettuare prestazioni
> d'opera intellettuale (perche' TALE e' quella di amministratore:SENZA LA NECESSITA' DI POSSEDERE LA
> PARTITA IVA (che cui poi segue l'equivoco dei fascisti: "niente partita
> IVA --> quindi si e' dipendendenti", come spiegato tante volte,
>

e su questo siamo d'accordo: per fare l'amm di cond nel caso di persona
anche condomino non è necessario avere la partita IVA.

>
> Prima di tutto consideriamo il cardine intorno a cui gira tutta la
> questione: DL 276/2003 (cosidetta "Riforma Biagi").
> Quello che e' determinante per una corretta lettura della riforma e'
> comprendere la ratio della stessa, che non e' quella di vietare od
> ostacolare l'attivita' di amministrazione in proprio del condominio
> in cui si ha investito (come invece si intravvede nelle tesi petulanti
> di certi mercenari), ne' e' quella di fornire nuove entrate all'INPS,
> ne', tanto meno, quella di aumentare le partite IVA (che tra parentesi
> di fronte a certe logiche diventa un ripiego molto meno "rognoso" di
> quello che sarebbe logico).

Come sopra!

>
> E chi ci da l'interpretazione autentica ? Chiaramente il Ministro del
> Lavoro che l'ha promulgata (chi altri ? avvocati o prezzolati
> rappresentanti di aspiranti nuovi albi ?). E' stato chiarito che questa
> definizione di "prestazione occasionale" si e' resa necessaria per evitare
> gli abusi delle prestazioni occasionali nel caso dei contratti su progetto,
> ovvero le "partite IVA" che in realta' sono lavoratori dipendenti di fatto.
> Ebbene, nessuna persona sana di mente (od onesta, scegliete voi) puo'
> pensare che la posizione di un "amministratore" sia mai stata in qualche
> modo una funzione subordinata nei termini di un lavoratore dipendente.

Anche su questo sono d'accordo (se ho capito bene): l'attività di amm di
condominio non i configura mai come attività di lavoro dipendente.


>
> Ecco dalle parole del Ministro (Circolare n.1 del 8/01/2004), in cui
> con riferimento alle ESCLUSIONI, scrive:
>
> "le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata
> complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con
> lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito
> nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, sia
> superiore a 5 mila Euro."

Quindi in base alla prima parte di questa definizione l'attività di amm
non può mai essere considerata attività occasionale, siamo d'accordo?


>
> Abbiamo cioe' chiaramente questo limite (logico, anche fiscalmente,
> considerate quale e' l'ammontare a cui si e' esonerati a presentare
> la dichiarazione fiscale per redditi di lavoro, grosso modo simile)
> di 5000 Euro all'anno.

si ma la legge/regola/definizione non è del tipo "o l'una o l'altra" ma
è del tipo "e questo e quello" Cioè l'attività che dura più di un mese
con lo stesso committente non rientrare più come attività occasionale.
Quindi se il compenso dell'amm è inferiore a 5.000 euro questo fatto è
ininfluente perché la durata dell'incarica con lo stesso committente
supera i 30 giorni.

A tal fine ti riporto cioè che dice l'INPS all'indirizzo:
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5637%3b5646%3b5649%3b&lastMenu=5649&iMenu=1&iNodo=5649&p4=2

_____________________________________________________________________
L’art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, convertito in L. 326/03, ha disposto
l’iscrizione alla Gestione Separata, a decorrere dal 1° gennaio2004, dei
lavoratori autonomi occasionali, ma solo per redditi fiscalmente
imponibili superiori a 5.000 euro nell’anno solare, considerando la
somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.

Alla luce delle disposizioni dell’art. 2222 del Codice Civile sul
contratto d’opera, si può definire lavoratore autonomo occasionale chi
si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con
lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né
potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.

Rispetto alla co-co-co, a progetto e non, il lavoro autonomo occasionale
si distingue quindi per:

la completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di
esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del
committente;
la mancanza del requisito della continuità, dato il carattere del
tutto episodico dell’attività lavorativa;
il mancato inserimento funzionale del lavoratore
nell’organizzazione aziendale.

Com’è noto il D.Lgs 276/03, disciplinando il campo delle collaborazioni
coordinate e continuative, ha istituito la disciplina del progetto per
quei rapporti lavorativi che superano i 30 giorni e/o i 5000 euro nel
corso dell’anno solare con lo stesso committente.

A tal proposito il Ministero del Lavoro ha precisato che la disciplina
del progetto non ha abrogato le disposizioni di cui all’art. 2222 e seg.
del Codice Civile, per cui, anche qualora una prestazione lavorativa
dovesse superare uno dei suddetti limiti, non necessariamente questo
configurerebbe una collaborazione coordinata e continuativa a progetto o
a programma, poiché si potrebbe essere semplicemente in presenza di uno
o più contratti d’opera resi al committente (v. circ. 1 del 08/01/2004
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

______________________________________________________________________________


Una cosa, secondo me è certa, in base a quanto scritto sopra e cioè "la
mancanza del requisito della continuità, dato il carattere del tutto
episodico dell’attività lavorativa" l'attività di amm non può essere
considera episodica. E secondo me è qui che ci fregano!



>
> E se ancora non fosse chiaro, ecco ancora dal Ministro del Lavoro:
>
> "La disciplina che emerge dall'art.61 è, come detto, finalizzata ad
> impedire l'utilizzo improprio o fraudolento delle collaborazioni
> coordinate e continuative. Al di fuori del campo di applicazione
> dell'art. 61 si collocano, con tutta evidenza, fattispecie che non
> presentano significativi rischi di elusione della normativa inderogabile
> del DIRITTO DEL LAVORO."
>
> NON esiste questione del "DIRITTO DEL LAVORO" per l'attivita' di
> amministratore condominiale !!! Non e' mai stato un lavoratore dipendente.
> E neanche un professionsta!!!


E questo l'abbiamo già stabilito più volte senza scomodare i fascisti i
comunisti e chi più ne ha!

>
> Percio' trattandosi di "attivita' di impresa", quella di amministratore
> condominiale non e' mai in alcun modo sottostato alla legislazione
> del DIRITTO DEL LAVORO (tranne, ovviamente nella posizione di DATORE DI
> LAVORO). ALTRO CHE POSIZIONE SUBORDINATA !!!

Però se tu pensi che l'amm di cond. si attività di imprese poi credo che
si aprano delle porte poco convenienti. L'impresa si deve iscrivere alla
camera e commercio con tutte le conseguenze del caso o no?



>

>
> Osservo solo questo: SE FOSSE VERA la tesi DEMENZIALE (per non definire
> CRIMINALE) che vuole pretendere che una persona SOLO perche' incassa
> 500 Euro per amministrare CASA PROPRIA debba sottostare a tutta quella
> problematica, allora siamo all'assurdo che basta, per caso, che questa
> persona, anche se e' dipendente, ma sia iscritta ad un QUALSIASI albo
> professionale, e' CERTAMENTE esonerata dalla gestione previdenziale
> separata sotto i 5000 Euro/annui.

Già! Il problema è dimostrare che l'amm sia un lavoro occasionale.
Magari si èpuò anche avere ragione ma a che prezzo? Ti devi fare una
causa penale e civile per saperlo per certo?


Ormai quasi tutti gli ordini sono
> usciti con circolare del genere, ovvero ribadendo che un professionista
> che lavori come dipendente (e quindi non tenuto ad avere partita IVA,
> ma cio' nonostante sia iscritto all'ordine - una sua scelta per
> l'eventualita' di volere firmare un atto, una pratica, un progetto)
> puo' ritenersi che svolga "occasionalmente" l'attivita' professionale
> e quindi restare in esenzione IVA, ma specialmente della gestione
> separata previdenziale, a patto di non superare la somma di 5000 Euro
> annui per UN CLIENTE!
>
> Quindi, l'assurdita' della vostra tesi e' dimostrata anche dalla
> facilita' con cui si puo' eludere (in apparenza elusione, in realta',
> quando una normativa e' cosi' stupida da "accavallarsi" non solo con
> il buonsenso ma anche con tutta la restante normativa nazionale, e'
> ovvio che si aprono infiniti modi per neutralizzarla.
>
> Percio', visto che purtroppo i funzionari pubblici hanno poteri "di fatto"
> che possono anche permettere loro di violare la legge, e non tutti sono
> disposti ad andare per tribunali (occorre arrivare fino alla Cassazione
> per "vincere" in casi come questi, perche' i tribunali inferiori sono
> spesso "corrotti" dai rappresentanti dei potenti interessi locali),
> modifico il mio consiglio:

Ecco bravo hai centrato il punto!



Comunque personalmente ho cercato di risolvere tale questione.

Sono anche andato a parlare con un funzionario dell'AdE per dirimere la
questione.
La verità è che neanche loro lo sanno. Se fai l'amm di più di un
condominio potresti farlo anche senza partita IVA (infatti c'è una
sentenza di cassazione penale che assolve un amm dal reato di evasione
IVA perché amministrava più condomini; ma poi c'è ne è un'altra subito
dopo che invece ha condannato l'amm per lo stesso reato)Quindi per stare
tranquilli è meglio che l'apri sta partita IVA e vivi tranquillo.

Per quanto riguarda il caso di condomino che amministra il proprio
condominio, precisato che non sono un esperto, credo che non si possa
considerare tale attività come lavoro occasionale. Personalmente ho
provato ad utilizzare tale strada ma vari fiscalisti amici e anche su
internet dicono che non si può fare.

Quindi l'unica strada percorribile al momento è quella di inquadrare
l'attività come lavoro assimilato al lavoro dipendente (parasubordinato)
ma che è molto diverso dal lavoro dipendente infatti è assimilato.

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Jan 11, 2015, 11:18:12 AM1/11/15
to
> On Fri, 09 Jan 2015 21:53:07 +0100, w wrote:

>> Il 09/01/2015 21:39, w ha scritto:
>>> Il 09/01/2015 19:47, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>>>> On Fri, 09 Jan 2015 11:31:54 +0100, w wrote:
> cut
>> L'amministratore condominiale è un lavoro ( incarico=mandato) fatto
>> in via continuativa (annuo)

La "diluizione temporale" non ha alcuna relazione con "occasionalita'"
Come tutti gli approcci "azzeccagarbugli", abbiamo una utilizzo
improprio della semantica della lingua. L'incarico e' permanente (salvo
dimissione o revoca, con cadenza annuale) per il periodo definito,
ma cio' riguarda, appunto l'ambito di validita' del MANDATO!!!
Ma l'attivita' in questione NON E' CONTINUATIVA bensi' fortemente
diluita nel tempo. La riprova dellla sua "non continuita'" lo si e'
nel compenso limitato: ad esempio 500 Euro. Nel presupposto che non
siamo nell'ambito di schiavisti e sfruttatori, e' ovvio considerare
DETERMINANTE questa somma per definire la "non continuita'"
dell'attivita' che si esplica in piccoli impegni orari durante l'anno.
Tali da corrispondere a solo 500 Euro all'anno (facciamo 50 ore ?).

Facciamo una cosa che avremo dovuto fare ben prima, prendiamo un
dizionare e leggiamo la definizione di "occasionalita" e quindi
il suo contrario. Ebbene, il contrario e' "regolarita'" e FISSO.
Su "fisso" c'e' poco da elaborare: l'incarico di un amministratore
di un solo condominio a reddito modesto non e' certamente in alcun
modo assimilabile ad un lavoro fisso (almeno come lo intende una
persona normale). Ma neanche "lavoro regolare" funziona. Infatti
un amministratore con un solo condominio, dove ci abita e dal
compenso modesto, IN ALCUN MODO SI PUO' DEFINIRE CHE LAVORA
REGOLARMENTE COME AMMINISTRATORE CONDOMINIALE. Ma semplicemente
occasionalmente durante l'anno e' impegnato in attivita' sporadiche
nell'ambito del SUO INCARICO di mandato che e' l'unica cosa che
opera continuativamente. EBBENE, il MINISTRO DEL LAVORO (come
richiamato dai vari consigli degli ordini professionali nei loro
documenti) NON HA MAI VOLUTO SIGNIFICARE l'estensione della tutela
del lavoro dipendente della legge citata (che e' l'UNICA LEGGE che
potrebbe in qualche modo interessare un amministratore occasionale)
per fare rientrare nell'ambito dipendente (e quindi co,co.co e
lavoro subordinato) anche attivita' che nulla hanno a che fare con
la dipendenza. E' chiaro che quindi eventuali (circolari ... senza
valore imposizionale) di AdE ed INPS che vadano contro lo spirito
esplicato dal Ministero del Lavoro sono veri e propri abusi.
Il problema e' che si tratta di "abusi interpretativi", senza
rilevanza se AdE ed INPS non prendono un azione concreta coerente
sulla linea di cio' che loro affermano.
Ovvero, io, per potere ad esempio dimostrare l'assurdita' della sua
tesi, dovrei fare causa ad AdE od INPS ... su cosa se non mi hanno
mai fatto qualcosa ? Diversamente sarebbe se AdE od INPS danno seguito
alle loro minacce con una azione di fatto: allora potremo andare in
tribunale e vedere chi ha ragione (sorvoliamo sulla "incertezza"
delle sentenze come prodotte). Ma in realta' pare' che siamo in
presenza di una cane incerto che sa solo abbaiare, e l'appoggio di una
frotta di PARTI INTERESSATE (chi e' che va a gestire poi le posizioni
previdenziali di questi amministratori che si trovano incastrati
come co.co.co e chi va a gestire i condomini, dove per evitare i
guai formali pronosticati ad arte da lei, TUTTI i condomini rinuncino
a prestarsi a quello che e' UN LORO DIRITTO stabilito dalla legge,
e confermato anche dalla nuova legislazione del condominio, ovvero
essere PADRONI A CASA PROPRIA ?!!!

> pertanto può essere svolto in amniera
>> professionale ( con partita IVA) oppure in maniera non professionale
>> purchè si amministri il solo condominio in cui si abita ( 2 condomini
>> necessitano già partita IVA).In quest'ultimo caso è considerato un
>> lavoro assimilabile a lavoro dipendente.( Io l'ho svolto sino a
>> qualche anno fa ed ho tutti documenti che dimostrano quanto dico)

Ecco, ancora frasi senza senso: lei ha fatto cosa fino a qualche anno
fa ? Il "lavoro dipendente" o l'amministratore ? Ed anche se avesse
fatto l'amministratore che diamine di rilevanza ha nella questione se
sia o meno lavoro subordinato ? Che lei abbia deciso (posto che fosse
amministratore del suo condominio, cosa che non si riesce a capire)
di farsi co.co.co. non e' affatto una prova certa che la sua tesi e'
quella corretta, ma solo che e' stato coerente con il suo errore.
Se poi non era il suo condominio, allora e' parte in conflitto di
interessi, perche' la SUA TESI favorisce in modo sfacciato (stante la
violazione del principio prioritario stabilito dal Codice Civile)
la categoria degli amministratori mercenari.

> Per sua informazione
> Stralcio da Guida A.d.E. -Adempimenti ed agevolazioni fiscali nel
> condominio :
> " non esercente arti o professioni, che svolge in via continuativa
> l’attività di amministratore senza vincolo di subordinazione, senza
> impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
> prestabilita (ad esempio, il condòmino che si occupa della gestione del
> proprio stabile):
> l’attività genera reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e, ai
> relativi compensi, si
> applicano le regole di tassazione proprie del reddito di lavoro
> dipendente; inoltre, non c’è
> alcun obbligo ai fini Iva in quanto l’attività è esclusa dal campo Iva;"

Vedo che insiste con questa circolare/guida/intrepretazione ed a non
volere capire che funzionari dell'AdE (e tanto meno quelli dell'INPS)
non sono legislatori. I loro "pareri" sono solo "pareri" senza vincoli.
Per questo ho fatto il paragone con l'URAR (e quindi gli uffici della
RAI che pretendono il pagamento anche del canone da chi non ha
televisore ma solo un "monitor" per PC perche' "un PC si potrebbe
abilitare a ricevere le trasmissioni" ... PERCHE' SIAMO ALLA STESSA
STREGUA: si tratta di carta straccia.

La questione e' che andando al nocciolo, "ovvero se l'amministratore
in proprio con modeste entrate debba sottostare a tutte queste pretese
formali e previdenziali" (con eccezione delle tasse, come spiegato,
l'aspetto fiscale e' tutt'altra cosa e l'interesse della questione
sarebbe solo nel caso si voglia usufruire di agevolazioni fiscali
che rientrano in qualche casistica particolare ... tipo co.co.co.
cosa che non e' stata in alcun modo suggerita) e' una tesi talmente
insostenibile che non esiste casistica giurisprudenziale in cui
l'INPS o l'AdE si siano scontrati (ed abbiano vinto) contro un
amministratore in proprio ("in proprio" -> a casa propria).

E questo e' il problema che mi trovo: sto appunto cercando cio' che
non e' dimostrabile perche' manca la prova contraria: ovvero
mostratemi una sentenza in cui e' stato condannato un amministratore
che ammininstrava solo IL SUO condominio con un reddito di modesta
entita'!!! NON C'E' GIURISPRUDENZA perche' l'INPS, ad esempio, si
guarda bene dall'agire (eppure in altre occasioni anche piu' peregrine,
lo fa). Quindi non ho contenzioso da ricercare per mostrare che
LEI HA TORTO!!!

Insomma, e' come per la faccenda di fare qualcosa che non e' proibito.
Se mi arriva lo scemo che mi dice: "non puoi farlo perche' la legge
non lo prevede" come diamine faccio a dimostrare in modo inoppugnabile,
a chi ottusamente ritiene che ci vuole una legge per fare qualsiasi cosa,
che e' perfettamente lecito fare cio' che non e' proibito ?
Chiaro che se seguo il suo principio di vita "fascista" mi e'
impossibile provare il contrario della sua tesi. La questione e' che
in realta' la tesi e' a carico SUO! E' lui che deve provare che sarebbe
proibito fare cio' che non e' esplicitamente permesso, citando norme
o leggi, perche' il criterio ordinario di base nei comportamenti umani
di una societa' che (almeno a parole) si dichiara ancora democratica
e' quello che si e' liberi di fare tutto quello che si vuole ... salvo
limiti posti dalle leggi e dalla Costituzione (e se si vuole, anche
dal buonsenso, dalla morale, dalla propria civilta').

Ergo, ripeto ancora una volta, QUALI SONO QUESTE PROVE CERTE ?!!!

O dovro' insegnarle anche il significato di "PROVE CERTE" ?
Mi trovi una sentenza, giurisprudenza OGGETTIVA ed INOPPINABILE
che una persona normale possa definire "PROVA CERTA" e non scritti di
suoi pari, senza alcun rilievo giuridico (Chiariamo: il potere legislativo
non e' MAI in mano al potere governativo e burocrazia pubblica - anche se
ultimamente qui vedo una certa confusione "fascista", come neanche il
potere giudiziario).

w

unread,
Jan 11, 2015, 12:42:15 PM1/11/15
to
Caro Paolo la questione si riassume proprio nelle ultime tue tre
righe, ma non credo che il caro Deboni sia ancora convinto....è
un testone ed inoltre vuole avere ragione a tutti i costi.
Pensare che basterebbe che invii una e-mail all'A.d.E. per avere
la stessa risposta che da tempo io ( ed ora anche tu) gli do.
Il lavoro occasionale è altra cosa,l'amministratore professionista
altrettanto, l'amministratore fai date che amministra un solo e
proprio condominio anche.
Fiscalmente il primo notula con trattenuta d'acconto, il secondo
partiat IVA,il terzo è assimilato a lavoro dipendente.
E' così chiaro ...certo che se il buon Deboni si vuole fare anche
il fisco "fai da te" con le conseguenze dell'evasione fiscale, come
lo chioameresti tu? Poi se in passato la fatta franca..beh è stato
solo fortunato.
Ciao w

w

unread,
Jan 11, 2015, 12:45:12 PM1/11/15
to
Guardi non ho letto quanto da lei scritto perchè ormai mi irrita se
vuole comprendere quanto da me detto circa l'argomento in questione
legga mia risposta a Paolo ....e per me è chiusa qua.
Di fronte alla sua ottusità mi arrendo.

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Jan 11, 2015, 1:53:32 PM1/11/15
to
> On Sun, 11 Jan 2015 12:09:46 +0100, PaoloKap wrote:

>> Il 09/01/2015 20.47, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>>> On Fri, 09 Jan 2015 18:09:17 +0100, PaoloKap wrote:
>>
>>>> Il 09/01/2015 0.33, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>>>>> On Thu, 08 Jan 2015 17:26:40 -0600, Roberto Deboni DMIsr wrote:
>>>>
>>>>>> On Tue, 23 Dec 2014 14:48:11 +0100, w wrote:
>>>>
>>>> ...snip...
>>>>
>>>>>> L'ottusità non paga mai.
>>>>>
>>>>> Quella ad esempio di non sapere che il limite per l'iscrizione alla
>>>>> gestione separata INPS e' di 5'000 Euro ? Quanti amministratori
>>>>> occasionali in casa propria conosce che pigliano piu' di 5'000 Euro
>>>>> ?
>>>>
>>>> Nota: personalmente ritengo che oltre i 5'000 Euro e' giusta
>>>> l'iscrizione alla gestione INPS, si tratta di una somma sufficiente a
>>>> giustificarlo.
>>>>
>>>> Ma ripeto, quanti amministratori "patrioti" conosce che pigliano piu'
>>>> di 5'000 Euro all'anno ?!
>>>>
>>> Questa fattispecie
>>
>> Quale "fattispecie" ?
>
> La fattispecie del lavoro occasionale.

Chi piglia piu' di 5'000 Euro all'anno abbiamo concluso ESCE
dall'ambito del lavoro occasionale, cosi' almeno ha deciso il
Ministro del Lavoro. Diciamo che 5'000 e' l'altezza a cui l'asta
e' stata posta per dirimere i dubbi.

>>> è applicabile solo al lavoro occasionale, ma l'attività di amm non è
>>> configurabile come lavoro occasionale.
>>
>> Vediamo di dirimere il ginepraio, perche' altrimenti l'azzeccagarbugli
>> ci gioca alla grande (arrivando ad applicare termini anche penalmente
>> rilevanti, come "evasore" a cio' che nulla ha a che fare con
>> l'evasione).
>>
>> Le norme che regolano la possibilita' o meno di effettuare prestazioni
>> d'opera intellettuale (perche' TALE e' quella di amministratore:SENZA
>> LA NECESSITA' DI POSSEDERE LA PARTITA IVA (che cui poi segue l'equivoco
>> dei fascisti: "niente partita IVA --> quindi si e' dipendendenti", come
>> spiegato tante volte,
>>
>>
> e su questo siamo d'accordo: per fare l'amm di cond nel caso di persona
> anche condomino non è necessario avere la partita IVA.

Ma attenzione: la mancanza di partita IVA non trasforma automaticamente
un lavoro "intellettuale che e' squisitamente NON subordinato" in un
lavoro subordinato. Si tratta cio' di una "agevolazione" non di una
condizione "ALTERNATIVA".

>> Prima di tutto consideriamo il cardine intorno a cui gira tutta la
>> questione: DL 276/2003 (cosidetta "Riforma Biagi"). Quello che e'
>> determinante per una corretta lettura della riforma e' comprendere la
>> ratio della stessa, che non e' quella di vietare od ostacolare
>> l'attivita' di amministrazione in proprio del condominio in cui si ha
>> investito (come invece si intravvede nelle tesi petulanti di certi
>> mercenari), ne' e' quella di fornire nuove entrate all'INPS, ne', tanto
>> meno, quella di aumentare le partite IVA (che tra parentesi di fronte a
>> certe logiche diventa un ripiego molto meno "rognoso" di quello che
>> sarebbe logico).
>
> Come sopra!

Agevolazione, ovvero il lavoro RIMANE NON SUBORDINATO.
La logica di implicare che "se non c'e' partita IVA" e' lavoro
subordinato e' quella del datore di lavoro che cerca di fregare il suo
lavoratore, perche' ovviamente vale anche la visione speculare:
se c'e' partita IVA allora il lavoro non e' dipendente, ovvero
subordinato. Chiaramente si tratterebbe proprio della fattispecie
che il Ministro del Lavoro (ovvero il Parlamento) ha voluto
impedire. Ma nel caso dell'amministratore di condominio questa
questione e' vuota, perche' l'attivita' di amministratore di condominio
non e' mai stato di "lavoro dipendente".
Semplicemente e' "VIETATO" che l'amministratore di condominio sia
dipendente del condominio che amministra !!! Ancora una volta, ALTRO
che subordine! Devo citare la giurisprudenza che vieta' il subordine
o almeno questo e' assodato ?

>> E chi ci da l'interpretazione autentica ? Chiaramente il Ministro del
>> Lavoro che l'ha promulgata (chi altri ? avvocati o prezzolati
>> rappresentanti di aspiranti nuovi albi ?). E' stato chiarito che questa
>> definizione di "prestazione occasionale" si e' resa necessaria per
>> evitare gli abusi delle prestazioni occasionali nel caso dei contratti
>> su progetto, ovvero le "partite IVA" che in realta' sono lavoratori
>> dipendenti di fatto. Ebbene, nessuna persona sana di mente (od onesta,
>> scegliete voi) puo' pensare che la posizione di un "amministratore" sia
>> mai stata in qualche modo una funzione subordinata nei termini di un
>> lavoratore dipendente.
>
> Anche su questo sono d'accordo (se ho capito bene): l'attività di amm di
> condominio non i configura mai come attività di lavoro dipendente.

Anzi' e' vietato un rapporto di dipendenza, e' vietato il subordine.

La questione e' semplice: la collettivita' vuole qualcuno che sia
giuridicamente responsabile delle proprie azioni nell'attivita' svolta,
ed il lavoratore dipendente (salvo ovviamente il caso di dolo, che
qui non c'entra nulla) non e' mai responsabile (i danni per responsabilita'
civili sono pagati dal datore di lavoro - anche se in certi casi si
puo' rifare, alla collettiivita' non interessa, perche' sarebbe un
fatto "interno" tra le due parti).

>> Ecco dalle parole del Ministro (Circolare n.1 del 8/01/2004), in cui
>> con riferimento alle ESCLUSIONI, scrive:
>>
>> "le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata
>> complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare
>> con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente
>> percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente,
>> sia superiore a 5 mila Euro."
>
> Quindi in base alla prima parte di questa definizione l'attività di amm
> non può mai essere considerata attività occasionale, siamo d'accordo?

Siamo d'accordo SOLO se siamo capaci di distinguere tra "INCARICO"
e "ATTIVITA'". Il "rapporto" citato dal Ministro del Lavoro non e'
quello di "incarico giuridico di mandato", che non c'entra assolutamente
nulla con la problematica del lavoro che possa o non possa essere
subordinato, perche' un incarico di "MANDATO" non e' MAI lavoro
subordinato! Il "rapporto" citato dal MdL e' quello di "rapporto di
attivita' LAVORATIVA" (non di MANDATO!!! scusate l'insistenza, ma girano
zucche ottuse...) e l'attivita' lavorativa di un amministratore di
condominio che percepisce 500 Euro (e non 5'000 Euro!!! ho l'impressione
che non avete pensato ad una mia svista tra 500 e 5'000 Euro ... notare
l'apice, please, se anche pensaste ad uno zero scappato) non e' in
alcun modo definibile come REGOLARE ovvero CONTINUATIVA.

Dubbi: meditate allora sul significato di COMPLESSIVA ?
Perche' aggiungre "COMPLESSIVA" se si trattasse di un attivita'
CONTINUATIVA nel senso letterale di un periodo senza interruzioni
temporali, perche' e' questo a cui state pensando!!!

Quel COMPLESSIVA intende dire che e' perfettamente lecito che i trenta
giorni indicati siano "diluiti" durante l'anno. Come dire, 2 giorni al
mese, ma anche 1 ora al giorno dal Lunedi al Venerdi, escluso le ferie
estive ed invernali. E quale sarebbe il compenso "giusto" per 30 giorni
di attivita' intellettuale di responsabilita' ? Proprio una cifra
intorno ai 5000 Euro! (per i dipendenti, prima di sbottare con il tipico
qualunquismo, la somma e' LORDA, includendo costi
assicurativi/previdenziali - e non e' detto sia INPS, assicurazioni
professionali e sul lavoro, costi accessori, come le attrezzatture, ed
ovviamente, le imposte, le tasse ... cio' che resta sono 2000 Euro
per una posizione equivalente a quella di un dirigente che risponde in
prima persona di cio' che fa ... ed ora state zitti)

Ora, se uno "piglia" 500 Euro, non e' chiaro che la sua attivita'
lavorativa si svolge certamente in molto meno di trenta giorni
lavorativi COMPLESSIVI nel periodo di un anno ?
Insomma, da qualsiasi parte si voglia (onestamente) girare il
significato delle parole del ministro (e della legge) come si puo'
fare confusione tra la durata del mandato e l'attivita' lavorativa
ed arrivare financo ad inventarsi una posizione di subordine
vietata dalla giurisprudenza ?!!!

Tante volte abbiamo scritto nei gruppi di diritto di quante volte
gli organi periferici dello Stato vengono fuori con circolari ed
interpretazioni demenziali di cio' che il buonsenso, prima ancora
che una corretta intepretazione autentica della legge, ci dicono ?
Possibile che in questo caso, nonostante l'evidente contraddizione
in termini (oltre che il "tagliare" qualche parola "incisiva"
dalle frase, onde STORCERE a proprio uso e consumo - vedi conflitto
di interesse del settore dei mercenari - un significato completamente
diverso) invece improvvisamente cio' che non ha logica, dovrebbe
avere anzi, come se fosse giurisprudenza, forza di legge ?

Sveglia, viviamo in Italia, un paese noto in tutto il mondo per
gli abusi e le prevaricazioni della sua burocrazia pubblica!!!

>> Abbiamo cioe' chiaramente questo limite (logico, anche fiscalmente,
>> considerate quale e' l'ammontare a cui si e' esonerati a presentare la
>> dichiarazione fiscale per redditi di lavoro, grosso modo simile) di
>> 5000 Euro all'anno.
>
> si ma la legge/regola/definizione non è del tipo "o l'una o l'altra" ma
> è del tipo "e questo e quello"

Prego ?

> Cioè l'attività che dura più di un mese
> con lo stesso committente non rientrare più come attività occasionale.

Certo, ma piu' di un mese >>> COMPLESSIVAMENTE <<<
Insomma, il buonsenso!!! Quando si piglia piu' di 5000 Euro ?
Quando l'attivita' supera i 30 giorni durante l'anno, non quando un
INCARICO (anche PROFESSIONALE) dura un anno! Il rapporto di interesse
lavorativo ovvero previdenziale e' quello LAVORATIVO!!! E non puo'
essere altrimenti, perche' se invece se discutiamo della durata di
incarichi, mandati, ovvero definizioni squisitamente di stampo
autonomo (verso subordinato), allora siamo certamente fuori da una
norma che sta solo cercando di dirimere tra lavoratori subordinati
fregati con falsi rapporti di lavoro autonomo (le partite IVA con un
solo cliente che opera nello stesso identico settore di cui al lavoro
autonomo ... tanto per fare un esempio) ed i veri lavoratori occasionali.
Ma si tratta sempre di "lavoratori" non di "incaricati" nel termine
del Codice Civile, come quelli di un "mandatario".

Purtroppo la massa degli amministratori condominiali e' fondamentalmente
ignorante di giurisprudenza, e quindi ancora non ha capito che, mentre
i proprietari hanno da studiarsi con attenzione gli articoli dal n.1100
al n.1139 del Codice Civile (a proposito, l'ultimo rimanda proprio agli
articoli precedenti il n.1117 che invece gli stupidotti pensano sia
l'inizio delle norme valide nel condominio), l'AMMINISTRATORE deve farsi
ben chiaro gli articoli dal n.1703 e successivi, ovvero quelli del
Mandato. Se lo avessero fatto, capirebbero che l'incarico ricevuto per
la durata di un anno (a proroga automatica) e' quello di MANDATO,
e non un incarico lavorativo di un anno !!! Trattandosi di un incarico
di MANDATO non rienta in alcun modo nel calcolo dei 30 giorni
COMPLESSIVI citato dal Ministro del Lavoro. Il Ministro del Lavoro
stava dirimendo una questione riferita precisamente all'attivita'
lavorativa del "lavoratore", ovvero dei tempi in cui LAVORA, e
quindi abbiamo questa coerenza tra i 30 giorni complessivi ed
5000 Euro di compenso. Ma un incarico di mandato puo' anche durare
anni ed essere cio' nonostante gratuito:

Art. 1709 Presunzione di onerosità
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso (2761),
se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe
professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.

L'indicazione di onerosita' e' fatta perche' altrimenti: si potrebbe
pensare, proprio perche' l'incarico di mandato di per se'
non significa automaticamente che ci sia da lavorare (e quindi che
diamine c'entra con la previdenza ?!!!) che non sia compenso.
Dall'altra parte le parti possono anche concodare un compenso
pari a ZERO: trovatemi un solo caso LAVORATIVO ove la legge permetta
che un lavoratore sia pagato ZERO ?!!! Proprio nel paese dei minimi
contrattuali!!! La questione e' che "mandato" non e' sinonimo di
"lavoro", come invece subdolamente hanno voluto far credere coloro che
eventualmente hanno scritto tonnellate di scemenze giuridiche sulla rete,
conoscendo gli articoli dal 1703 in poi.

Se qualcuno avesse dei dubbi sulla esistenza del mandato "non oneroso",
mi spieghi allora perche' esiste una norma specifica per il "mandato
oneroso":

Art. 1725 Revoca del mandato oneroso
La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato
o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i
danni (1223 e seguenti), se è fatta prima della scadenza del termine o
del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.
Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al
risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che
ricorra una giusta causa.

Mi immagino ora quello che commentera': ma lei ha proprio tempo da perdere
a tirare in ballo le leggi! e perche' ? Quali argomenti dovrei tirare in
ballo ? Le opinioni da bar o di categoria ?

Va bhe', non vi tengo oltre sulle spine, ecco la indicazione della
esistenza di un mandato gratuito:

"Art. 1710 Diligenza del mandatario
Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato (2392-1, 2407-1) con
la diligenza del buon padre di famiglia (1176); ma se il mandato è
gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

Allora, essendo perfettamente chiaro che:

a) l'attivita' di mandato puo' essere gratuita
b) l'attivita' di amministratore condominiale E' un incarico di MANDATO!
c) l'attivita' di amministratore condominiale puo' essere gratuita

... ed infatti, molti condomini amministratori, timorosi degli strali degli
amministratori mercenari e dei funzionari prezzolati a servizio delle
associazioni di settore o di qualche amministratore ammico che gli ha
regalato la videocamera il natale scorso, risolvono il dilemma di cui
a questa discussione semplicemente assumendo l'INCARICO a titolo
gratuito e poi faccendosi dare i soldi in nero. Insomma, la tesi dei w
e' in realta' una vera e propria incitazione all'evasione fiscale,
proprio verso l'unico obbligo giuridico di chi percepisce un compenso,
modesto si', ma non cosi' a livello fiscale.

> Quindi se il compenso dell'amm è inferiore a 5.000 euro questo fatto è
> ininfluente perché la durata dell'incarica con lo stesso committente
> supera i 30 giorni.

Vede che le e' scappato anche a lei: INCARICO.

Ma nella circolare non c'e' alcuna menzione di INCARICO, ma di rapporto
e nel contesto di tutta la legge e la vicenda e' sottinteso che il
rapporto in questione e' di un solo tipo: "rapporto lavorativo".

Quindi un INCARICO (si tratta specificatamente di un mandato) puo'
anche durare CONTINUATIVAMENTE per decenni (in questo caso dura un
anno con RINNOVO TACITO ... forse a molti e sfuggito che con la
nuova legge NON C'E' PIU' ALCUN OBBLIGO DI METTERE NELL'ORDINE
DEL GIORNO ANNUALE l'incarico dell'amministratore) ma cio' non
ha alcun rilevanza per quanto riguarda l'attivita' lavorativa, se essa
poi si esprime in meno di 30 giorni COMPLESSIVI durante l'anno.

> A tal fine ti riporto cioè che dice l'INPS all'indirizzo:
> http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5637%3b5646%3b5649%3b&lastMenu=5649&iMenu=1&iNodo=5649&p4=2
>
> _____________________________________________________________________
> L’art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, convertito in L. 326/03, ha disposto
> l’iscrizione alla Gestione Separata, a decorrere dal 1° gennaio2004, dei
> lavoratori autonomi occasionali, ma solo per redditi fiscalmente
> imponibili superiori a 5.000 euro nell’anno solare, considerando la
> somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.
>
> Alla luce delle disposizioni dell’art. 2222 del Codice Civile sul
> contratto d’opera, si può definire lavoratore autonomo occasionale chi
> si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio

"opera" o "servizio" nel contesto (trattasi di INPS ovvero "previdenziale")
e' chiaramente "opera lavorativa" "servizio lavorativo"
ma in nessuno modo si puo' assocciare al concetto di "mandato" o "incarico".

> con
> lavoro

"lavoro" non "mandato", non "incarico" (in senso lato, se non
specificato dettagliatamente come "incarico lavorativo")

> prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né
> potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.

Notare che in nessun punto troviamo le parole "Amministratore condominiale"

> Rispetto alla co-co-co, a progetto e non, il lavoro autonomo occasionale
> si distingue quindi per:
>
> la completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di
> esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del
> committente;
> la mancanza del requisito della continuità, dato il carattere del
> tutto episodico dell’attività lavorativa;
> il mancato inserimento funzionale del lavoratore
> nell’organizzazione aziendale.
>
> Com’è noto il D.Lgs 276/03, disciplinando il campo delle collaborazioni
> coordinate e continuative, ha istituito la disciplina del progetto per
> quei rapporti lavorativi che superano i 30 giorni e/o i 5000 euro nel
> corso dell’anno solare con lo stesso committente.

"RAPPORTO LAVORATIVO" che supera i 30 giorni.

Il "rapporto lavorativo" di un amministratore condominiale non coincide
con la durata del "incarico di mandato"! Dipende dalla dimensione
del condominio. Il "rapporto lavorativo" (ovvero l'attivita' lavorativa,
come si puo' anche evincere da tariffari proposti da molti amministratori
alle assemblee, si esplica in un periodo in ore molto minore di un
anno, anzi di 30 giorni).

> A tal proposito il Ministero del Lavoro ha precisato che la disciplina
> del progetto non ha abrogato le disposizioni di cui all’art. 2222 e seg.
> del Codice Civile, per cui, anche qualora una prestazione lavorativa
> dovesse superare uno dei suddetti limiti, non necessariamente questo
> configurerebbe una collaborazione coordinata e continuativa a progetto o
> a programma, poiché si potrebbe essere semplicemente in presenza di uno
> o più contratti d’opera resi al committente (v. circ. 1 del 08/01/2004
> del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Questo indica che non basta superare i 30 giorni oppure i 5'000 Euro per
finire sotto la gogna INPS, ma non e' rilevante in questo caso, perche'
la questione e' che l'attivita' di amministratore in proprio di un
piccolo condominio - ove per piccolo intendo qualcosa come un solo
palazzo di massimo 20-24 appartamenti) 500 Euro quando si pigliano ? -
si esplica in meno di 240 ore lavorative annue.

> ______________________________________________________________________________
>
>
> Una cosa, secondo me è certa, in base a quanto scritto sopra e cioè "la
> mancanza del requisito della continuità, dato il carattere del tutto
> episodico dell’attività lavorativa" l'attività di amm non può essere
> considera episodica. E secondo me è qui che ci fregano!

Una attivita' lavorativa che esprime in meno di 240 ore lavorative
diluite durante l'anno e' per definizione giuridica EPISODICA.
Quale "legge" ? Proprio quella usata per affermare il contrario, ma
una volta che si e' fatta la distinzione obbligatoria tra
"rapporto lavorativo" e "incarico di mandato".

Parafrasi dell'argomento: la durata dell'incarico di mandato non ha alcuna
rilevanza previdenziale perche' l'incarico di mandato non ha nulla a che
fare con l'impegno lavorativo (si puo' anche esplicare in cinque minuti
di attivita' all'anno: il tempo occorrente per una consultazione al
terminale dati). Diversamente l'oggetto della gestione previdenziale si
accentra sulla durata del "rapporto lavorativo" che nel caso di un
amministratore condominiale si puo' inferire dal tariffario, ove il
costo orario diviso il compenso pattuito ci da' una PRIMA indicazione
di massima di quale e' la durata del rapporto lavorativo intrinseco
nell'incarico di mandato assegnato. Ed e' QUESTA la durata di rilevanza
previdenziale !!!

>> E se ancora non fosse chiaro, ecco ancora dal Ministro del Lavoro:
>>
>> "La disciplina che emerge dall'art.61 è, come detto, finalizzata ad
>> impedire l'utilizzo improprio o fraudolento delle collaborazioni
>> coordinate e continuative. Al di fuori del campo di applicazione
>> dell'art. 61 si collocano, con tutta evidenza, fattispecie che non
>> presentano significativi rischi di elusione della normativa
>> inderogabile del DIRITTO DEL LAVORO."
>>
>> NON esiste questione del "DIRITTO DEL LAVORO" per l'attivita' di
>> amministratore condominiale !!! Non e' mai stato un lavoratore
>> dipendente. E neanche un professionsta!!!
>
>
> E questo l'abbiamo già stabilito più volte senza scomodare i fascisti i
> comunisti e chi più ne ha!

Non puo' negare che una certa logica "corporativista" e "compartimentista"
dei rapporti individuali si inquadare bene nella struttura dello stato
di stampo fascista.

A proposito, tra i denigratori della tesi che viviamo OGGI in uno stato
a struttura politica fascista, c'e' qualcuno che sa descrivermi quale e'
la struttura di uno stato fascista (ovvero tolto la simbologgia, i fasci
littori, gli estremismi degli squadristi - peraltro poi soppressi una volta
la potere - il duce, il confino ed le menate "simboliche", cosa distingue
uno stato fascista da uno stato democratico come leggi e regolamenti ?
Ad esempio, cosa distingue il Codice Civile italiano ... ops, ma e' quello
in vigore al tempo del fascismo ...

Gia', non e' che reati come i vari "vilipendio ..." sono cio' che
distinguono una logica "fascista" (ovvero PRIMA lo STATO poi l'individuo)
da una democratica ? Ma loro non lo sanno, perche' sono nati e cresciuti
nel culto dello Stato.

>> Percio' trattandosi di "attivita' di impresa", quella di amministratore
>> condominiale non e' mai in alcun modo sottostato alla legislazione del
>> DIRITTO DEL LAVORO (tranne, ovviamente nella posizione di DATORE DI
>> LAVORO). ALTRO CHE POSIZIONE SUBORDINATA !!!
>
> Però se tu pensi che l'amm di cond. si attività di imprese poi credo che
> si aprano delle porte poco convenienti.

Non lo penso io, lo ha stabilito la giurisprudenza.

> L'impresa si deve iscrivere alla
> camera e commercio con tutte le conseguenze del caso o no?

Perche' la svolge "continuativamente" (come LAVORO e non come INCARICO)
in teoria potrebbe esserci il rischio.

E tra parentesi, anche l'obbligo di iscrizione alla CCIAA sarebbe tutto
da discutere: altra caratteristica SOLO italiana (tra i paesi che si
affermano democratici) residua dell'era fascista, ovvero della logica
delle corporazioni. Ma il fascismo e' mai scomparso ? O non si e'
semplicemente mascherato, spogliandosi solo degli orpelli piu' appariscenti,
ma NELLE FONDAMENTE lo Stato italiano ha mantenuto (e recuperato) tutti
i tratti dello Stato fascista dei tempi di Mussolini ?

>> Osservo solo questo: SE FOSSE VERA la tesi DEMENZIALE (per non definire
>> CRIMINALE) che vuole pretendere che una persona SOLO perche' incassa
>> 500 Euro per amministrare CASA PROPRIA debba sottostare a tutta quella
>> problematica, allora siamo all'assurdo che basta, per caso, che questa
>> persona, anche se e' dipendente, ma sia iscritta ad un QUALSIASI albo
>> professionale, e' CERTAMENTE esonerata dalla gestione previdenziale
>> separata sotto i 5000 Euro/annui.
>
> Già! Il problema è dimostrare che l'amm sia un lavoro occasionale.

Banale: una attivita' che durante l'anno si esplica complessivamente
in meno di 30 giorni di rapporto lavorativo e' "occasionale" ?
Io dico di SI'!
Ove gli azzeccagarbugli si ricordino che "rapporto lavorativo" e'
diverso da un incarico come definito giuridicamente dal Codice Civile.

> Magari si èpuò anche avere ragione ma a che prezzo? Ti devi fare una
> causa penale e civile per saperlo per certo?

E' questo il punto dirimente: ne INPS, ne AdE si sono azzardati a fare
causa verso anche un solo amministratore condominiale in proprio che
abbia rigettato l'iscrizione alla gestione separata e si sia limitato
a dichiarare regolarmente i compensi come "lavoro occasionale".
Per esempio l'AdE potrebbe contestare un errore formale (quadro L
sbagliato). Ora se ne INPS, ne AdE e' disposto ad entrare nell'Arena
come facciamo a dimostrare di essere noi i campioni ?
Di fatto abbiamo vinto per abbandono.

> Ormai quasi tutti gli ordini sono
>> usciti con circolare del genere, ovvero ribadendo che un professionista
>> che lavori come dipendente (e quindi non tenuto ad avere partita IVA,
>> ma cio' nonostante sia iscritto all'ordine - una sua scelta per
>> l'eventualita' di volere firmare un atto, una pratica, un progetto)
>> puo' ritenersi che svolga "occasionalmente" l'attivita' professionale e
>> quindi restare in esenzione IVA, ma specialmente della gestione
>> separata previdenziale, a patto di non superare la somma di 5000 Euro
>> annui per UN CLIENTE!
>>
>> Quindi, l'assurdita' della vostra tesi e' dimostrata anche dalla
>> facilita' con cui si puo' eludere (in apparenza elusione, in realta',
>> quando una normativa e' cosi' stupida da "accavallarsi" non solo con il
>> buonsenso ma anche con tutta la restante normativa nazionale, e' ovvio
>> che si aprono infiniti modi per neutralizzarla.
>>
>> Percio', visto che purtroppo i funzionari pubblici hanno poteri "di
>> fatto" che possono anche permettere loro di violare la legge, e non
>> tutti sono disposti ad andare per tribunali (occorre arrivare fino alla
>> Cassazione per "vincere" in casi come questi, perche' i tribunali
>> inferiori sono spesso "corrotti" dai rappresentanti dei potenti
>> interessi locali), modifico il mio consiglio:
>
> Ecco bravo hai centrato il punto!

Altri, piu' "italiani", andrebbero a consigliare un incarico gratuito
ed incassare i soldi sotto banco (dopotutto sono 20-30 euro a testa ...
mica somme che richiedano buste o borse nere ...).

Insomma, ancora una volta si dimostra che quando la legislazione e'
irragionevole, fuori da un buonsenso, si incita e si insegna la scuola
della illegalita'. Sembra di essere proprio tornati ai tempi descritto
nel romanzo del Manzoni, con tanti farisei a protestare la necessita'
di rispettare le leggi piu' prevaricatorie e sempre piu' contrarie ai
principi costituzionali anche se in realta' praticano diversamente.

> Comunque personalmente ho cercato di risolvere tale questione.
>
> Sono anche andato a parlare con un funzionario dell'AdE per dirimere la
> questione.
> La verità è che neanche loro lo sanno.

In effetti, presi fuori dal nascosto degli uffici, al banco di fronte
al contribuente, la maggior parte "rinsavisce". Ma del resto, chi le
fa le Circolari ? Il funzionario periferico "essere umano" ? Oppure ...

> Se fai l'amm di più di un
> condominio potresti farlo anche senza partita IVA (infatti c'è una
> sentenza di cassazione penale che assolve un amm dal reato di evasione
> IVA perché amministrava più condomini; ma poi c'è ne è un'altra subito
> dopo che invece ha condannato l'amm per lo stesso reato)Quindi per stare
> tranquilli è meglio che l'apri sta partita IVA e vivi tranquillo.

Ci sarebbe un altra soluzione, di tipo piu' salomonico, che tiene conto
anche della particolarita' dell'amministratore in proprio (in fondo spesso
l'unica cosa che gli interessa e' di non rimetterci, ovvero di non pagare
di tasca propria costi che sono imputabili agli interessi del collettivo).

I) L'amministratore in proprio si presenta per il suo incarico a titolo
gratuito.
II) Si stabilisce un rimborso spese forfettario pari a 500 Euro (o quale
altra somma fosse).

La modestia della somma e l'elevato costo della benzina e dell'energia
(le spese che tipicamente uno affronta nel fare l'amministratore) ed un
minimo di usura per attrezzi come PC per fare i conti, stampante e
telefonate non imputabili, etc. dovrebbe stornare qualsiasi ipotesi
di perseguimento. Anzi, considerando che non si hanno incombenze fiscali
(il vantaggio della proposta del "rimborso forfeittario") potrebbe anche
giustificare uno ulteriore "sconto" da parte dell'amministrarore, che
potrebbe accontentarsi di quanto prenderebbe un "amministratore in nero"
(PS: tra l'altro un amministratore "in nero" che incassa cosi' poco,
probabilmente e' solo "in nero" formalmente, ma non dal punto di vista
impositivo, ovvero NON E' UN EVASORE, perche' viola le leggi, ma non
evade somme, e tanto meno "sistematicamente").

> Per quanto riguarda il caso di condomino che amministra il proprio
> condominio, precisato che non sono un esperto, credo che non si possa
> considerare tale attività come lavoro occasionale.

Cosi' ho fatto per decenni, con tanto di visita quasi annuali negli
uffici dell'AdE, perche' ogni tanto mi mandavano qualche "avviso"
con richieste di somme non dovute (tutti stornati). Tante volte ho
sbattuto sul tavolo la mia dichiarazione dei redditi, con tanto di
quadro L compilato alla riga lavoro occasionale, e l'allegato quadro
per amministratori di condominio. Una volta ho anche sollevato reclamo
per un amministratore che aveva usato abusivamente il nostro codice
fiscale, mai una osservazione. Che le carte le guardavano con attenzione
sono certo, perche' una volta, uno dei funzionari mi ha osservato:
"Ma lei l'anno scorso non ha dichiarato compensi!" (risposta: certo,
ho saltato l'assemblea ordinaria, e quindi abbiamo un compenso doppio
l'anno dopo ...).

> Personalmente ho
> provato ad utilizzare tale strada ma vari fiscalisti amici e anche su
> internet dicono che non si può fare.

definire "si puo' fare". Visto che l'ho fatto, cosa e' che non ho
capito di "si puo'" ?

> Quindi l'unica strada percorribile al momento è quella di inquadrare
> l'attività come lavoro assimilato al lavoro dipendente (parasubordinato)
> ma che è molto diverso dal lavoro dipendente infatti è assimilato.

Finora avevo le idee un po' confuse. Sapevo istintivamente (provenendo
da una cultura diversa) che c'era qualcosa di sbagliato nella tesi, ed
ero cosi' sicuro delle mie ragioni che ho operato con la massima diligenza
nel buonsenso: applicando tutta la normativa del lavoro occasionale,
ovvero ritenuta del 20%, dichiarazione nel quadro L e quindi imposizione
nel quadro N al livello di tassazione risultante dalla somma con gli altri
miei redditi (rendita immobile, utili societari, etc.). Insomma, mi sono
detto: se sbaglio, mi facciano l'avviso che poi mi rivolgo alla
Commissione Tributario (ove ho gia' una esperienza, ed ho vinto) o ad
Giudice di Pace o al TAR (a seconda della competenza ovvero da chi
ricevo la contestazione) e vediamo come stanno le cose.
Non mi sono mai nascosto, la mia attivita' e' sempre stata nota a tutti
gli uffici competenti (anche l'INPS che mi mandava una cartella
proponendo "versamenti volontari") eppure mi hanno lasciato in pace.

Insomma, tesi come quella del w sono come la storiella del "uomo nero".
Chi ha paura, ci casca e non si avventura mai fuori dagli stretti spazi
in cui lo vorrebbero vincolati i timorosi (o pigri) genitori.
Chi invece "mette alla prova" la favola si accorge che non esiste
questo "uomo nero" e che usare, con diligenza, della propria autonomia,
non porta conseguenze nefasti, anzi.

Ora, mi si e' chiarito anche in termini giuridici dove sta la questione.
Da una parte abbiamo il "rapporto lavorativo". E mi pare sensato questo
limite dei 30 giorni (anche se non da prendere troppo fiscalmente, ma
come criterio di base mi sta bene). Insomma, se in un anno lavoro meno
di 30 giorni, ripeto "lavoro" ove intendo "lavorare", cio' stare a
scrivere, scarpinare, parlare con un funzionare, etc. e' anche
giuridicamente evidente che e' "lavoro occasionale" (come descritto
dal ministro) e va inteso nel senso di NON rilevanza previdenziale.

Dall'altra parte abbiamo l'"incarico", il "rapporto di mandato" come da
Codice Civile e che nel caso del condominio puo' durare un anno o piu',
ma non ha nulla a che fare con la durata "lavorativa" che invece si
riflette piu' precisamente nel compenso. Insomma nella valutazione della
occasionalita' o meno del lavoro di amministratore condominiale l'unico
criterio utile e' quello retributivo, potendo facilmente risalire alla
durata del "rapporto lavorativo" semplicemente partendo dal tariffario
(se non e' stato definito, si puo' ricorrere ad una valutazione in
"base alle tariffe professionali o agli usi") e dividendo il compenso
orario per quello complessivo per avere una prima indicazione. Ci
sarebbe da sottrare anche i costi della attivita' (c'e' un criterio
fiscale forfettario che imputa un 10%-15% dei ricavi del lavoro
professionale come costi che puo' essere di canovaccio), ma visto che
le cifre in gioco sono ben piu' basse di 5'000 Euro, lo ritengo
irrilevante. Tra parentesi, personalmente se ricevessi 4'999 Euro
per la gestione del mio condominio non avrei, sig."w" alcuna remora
ad iscrivermi all'INPS o dove altro volete. Insomma, se i soldi ci sono
non sto certo a fare questioni su 5'000 Euro in piu' o meno.

Conclusione, il "rapporto lavorativo", implicito nell'incarico di mandato
dell'amministratore condominiale, che si esplica in anno complessivamente,
in meno di 30 giorni e' da considerarsi "occasionale" a tutti gli effetti,
non importa quanto e' la durata dell'incarico di mandato relativo.

PaoloKap

unread,
Jan 12, 2015, 4:33:39 AM1/12/15
to
Per maggiori chiarimenti, diciamo al Deboni che l'inquadramento come
parasaubordinato:

1) prevede almeno una busta paga all'anno
2) non prevede nessuna 13a, 14a eccetera
3) non prevede festività pagate
4) non prevede nessun TFR
5) prevede l'iscrizione all'INPS nella gestione straordinari con
l'iscrizione come parasubordinato
5) pagamenti dei contributi colcolati sulla busta paga sono a carico
dell'amm per 1/3 e per i restanti 2/3 a carico del condominio.
7) inscrizione all'INAIL entro 30 giorni dall'inizio dell'attività a
carico del condominio
6) penso che abbia riportato tutto

Quindi come si vede è cosa ben diversa dal lavoratore dipendente.

Ora se Deboni pensa di poter applicare un regime diverso da questo, che
ti devo dire W, peggio per lui. se poi l'acchiappano sono guai. Il
problema però non è tutto a carico suo, qui rischia di far pagare anche
il condominio il quale potrà essere chiamato a versare i contributi
INPS con tanto di maggiorazioni e multe varie. Anche per l'INAIL stesso
problema.

Poi io non la chiamerei evasione fiscale perché per evasione dobbiamo
intendere uno che sa cosa deve pagare e non dichiara per pagare meno.
Per Deboni userei il termine "testardaggine fiscale" visto che Deboni
pensa convintamente che si possa fare come crede lui.

PaoloKap

unread,
Jan 12, 2015, 4:40:25 AM1/12/15
to
Il 11/01/2015 17.18, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>> On Fri, 09 Jan 2015 21:53:07 +0100, w wrote:
>
>>> Il 09/01/2015 21:39, w ha scritto:
>>>> Il 09/01/2015 19:47, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>>>>> On Fri, 09 Jan 2015 11:31:54 +0100, w wrote:
>> cut
>>> L'amministratore condominiale è un lavoro ( incarico=mandato) fatto
>>> in via continuativa (annuo)
>
> La "diluizione temporale" non ha alcuna relazione con "occasionalita'"
> Come tutti gli approcci "azzeccagarbugli", abbiamo una utilizzo
> improprio della semantica della lingua. .
>
> Facciamo una cosa che avremo dovuto fare ben prima, prendiamo un
> dizionare e leggiamo la definizione di "occasionalita" e quindi
> il suo contrario.

Caro Deboni la tua tesi cade proprio su questo punto. Non mi risulta che
un giudice utilizzi il dizionario per intrpretare una definizione di
legge. Quindi tutto il resto che dici non può avere valore. Magari
potessimo consultare il dizionario per capire in modo chiaro e univoco
una legge di questo stato di banane.

w

unread,
Jan 12, 2015, 5:25:24 AM1/12/15
to
Il 11/01/2015 19:53, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:

> bla..bla...bla bla (cut)

> Conclusione, il "rapporto lavorativo", implicito nell'incarico di mandato
> dell'amministratore condominiale, che si esplica in anno complessivamente,
> in meno di 30 giorni e' da considerarsi "occasionale" a tutti gli effetti,
> non importa quanto e' la durata dell'incarico di mandato relativo.
>
Che si espicita in un anno complessivamente in 30 gg.:
1) e' da dimostrare,
2) cosa molto difficile da dimostrare,
3) insignificante,perchè la legge stabilisce che questo
tipo di lavoro è assimilato al lavoro dipendente,
4) Conclusione è un lavoro parasubordinato ( co.co.co)
e pertanto soggetto al trattamento fiscale e previdenziale
previsto dalla relative leggi.
5) Visto che è così bravo e pignolo se le vada a cercare queste
leggi.
La giurisprudenza non è legge e fa testo per un Giudice e per un
altro no.
Se il Ministero delle Finanze asserisce ciò non credo che lei
lo possa contestare così impunemente.
w

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Jan 12, 2015, 4:53:13 PM1/12/15
to
> On Mon, 12 Jan 2015 11:25:27 +0100, w wrote:

>> Il 11/01/2015 19:53, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>
>> bla..bla...bla bla (cut)
>
>> Conclusione, il "rapporto lavorativo", implicito nell'incarico di
>> mandato dell'amministratore condominiale, che si esplica in anno
>> complessivamente, in meno di 30 giorni e' da considerarsi "occasionale"
>> a tutti gli effetti, non importa quanto e' la durata dell'incarico di
>> mandato relativo.
>>
> Che si espicita in un anno complessivamente in 30 gg.:
> 1) e' da
> dimostrare,

Ho spiegato la metodologia rigorosamente matematica: si prende il
tariffario (o si utilizza il valore d'uso) e si divide la tariffa
oraria per la somma pagata: quello che saltano fuori sono le ore.
E sono certo che qualiasi perito di tribunale accetta questo
calcolo (i giudici non fanno "conti").

> 2) cosa molto difficile da dimostrare,

Lo spiegato a PaoloKap, ma avete tutte e due glissato. Cosa sta
a significare ? Ora l'ho ripetutato, cosi' non potete piu' dire
"non l'ho visto"

> 3) insignificante,perchè la
> legge stabilisce che questo
> tipo di lavoro è assimilato al lavoro dipendente,

Nella legge non e' mai nominato "amministratore" ne' "condominiale".
Ovvero NE' amministratori immobiliari in genere, ne amministratori
condominiali rientrano in questa fattispecie. Siete voi ad
insistere con una invenzione che non c'e' nel testo della legge.

TUTTO QUELLO CHE AVETE e' un 30 giorni (ma furbamente ignorate il
significato di "complessivamente") e la vostra confusione (in cui
anche qui non volete entrare nel merito: quindi cosa significa ?)
tra "incarico" e "rapporto di lavoro"

> 4) Conclusione è un lavoro parasubordinato ( co.co.co)
> e pertanto soggetto al trattamento fiscale e previdenziale
> previsto dalla relative leggi.

Da una premessa sbagliata segue una conclusione errata. Come si
dice nel mondo informatico: immondezza in entrata produce
immondezza in uscita.

> 5) Visto che è così bravo e pignolo se le vada a cercare queste
> leggi.

La stavo proprio aspettando (come l'avevo anticipato), ora che vi siete
incartati sono "pignolo". Normalmente "pignolo" significa "Ha ragione,
ma sta rompendo".

> La giurisprudenza non è legge e fa testo per un Giudice e per un
> altro no.

Cioe', secondo lei, se un Giudice minore ignora una sentenza di grado
superiore, la sua sentenza e' "a prova di bomba" ?
E per favore, non confonda i cambiamenti di linea della Corte di
Cassazione come "ignorare la giurisprudenza", perche' la Corte di
Cassazione la giurisprudenza la fa ed i giudici inferiore che non
la rispettano vedrano automaticamente cassare la sentenza: la
questione e' che pero' e' necessario proseguire la causa, e questo
e' un altro dei motivi per cui in Italia la legge e' "diversa" a
seconda di quanto e' gonfio il proprio portafoglio.

> Se il Ministero delle Finanze asserisce ciò non credo che lei lo
> possa contestare così impunemente.

E mi mostri questo decreto del Ministero delle Finanze !!!
Vede, lei fa confusione tra "funzionario" che esercita arbitrio ed una
carica politica di una persona eletta (normalmente: oggi purtroppo
sembra che sta passando di moda, appunto il "fascismo" e non
scherzateci sopra: quando l'elettorato assiste impavido - roba da
sciopero generale ad oltranza - a tali violazione dei principi
costituzionali, come quelli iniziati alla grande da Monti in poi,
non siamo piu' ne alla democrazia, ne una repubblica).

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Jan 12, 2015, 5:13:23 PM1/12/15
to
E quali guai ?!!! Non scriva da idiota.

Come ho scritto: li attendo, se sbaglio, mi facciano l'accertamento
che poi ci vediamo in tribunale. E sono passati 20 anni, anni in cui
non sono stato certamente tranquillo, anzi il classico contribuente
scomodo, che ogni trimestre si presenta agli uffici per reclamare
e che, in un paio di occasioni, avendo pescato un funzionario (era
una "funzionaria" per la precisione) che durante l'orario si faceva
i fatti suoi (una lunga telefonata personale ... ed io ero proprio
in coda a "quello" sportello) ho fatto una sfuriata che tutto il
salone ha sentito e capito. Un'altra occasione mi sono rivolto subito
al dirigente di settore che ha IMPOSTO al funzionario a fare una
autentica che riteneva di non dovere fare (voleva l'originale di
un documento ed io ho affermato: qui ha la fotocopia, si faccia
l'autentica che ha visto l'originale ed e' conforme).
Insomma, a qualcuno stavo sicuramente "sulle ..." e quindi se
avessero potuto farmi il pelo e contropelo, l'avrebbero fatto.
Non solo, so per certo che sono stati fatti alcuni esposti con
nulla di fatto da parte di alcuni condomini per ripicca (e poi
non si crede che paga di essere onesti).

> Il
> problema però non è tutto a carico suo, qui rischia di far pagare anche
> il condominio il quale potrà essere chiamato a versare i contributi
> INPS con tanto di maggiorazioni e multe varie.

Questo e' terrorismo (stante che vuole far credere su una premessa di
parte, altamente oppinabile e poi di conseguenze "gravi" che non ci
sono) e meriterebbe una denuncia (ci sta probabilmente il conflitto di
interesse come "motivazione" dell'atto sanzionabile).

> Anche per l'INAIL stesso
> problema.

INAIL ? Ma sta dando i numeri ?

> Poi io non la chiamerei evasione fiscale

Ma quale "evasione fiscale". Mi vuole indicare quali tasse sarebbero
evase ?!!!

> perché per evasione dobbiamo
> intendere uno che sa cosa deve pagare e non dichiara per pagare meno.

Non scriva scemenze!!! Che uno sappia non sappia che sta versando di
meno, tecnicamente se ha versato meno imposte di quelle che doveva
pagare e' "evasione d'imposta". Punto. Ci mancherebbe che chiunque
possa difendersi dalla imputazione di evasione fiscale con un
"non sapevo di evadere" !!!

> Per Deboni userei il termine "testardaggine fiscale" visto che Deboni
> pensa convintamente che si possa fare come crede lui.

Attendo la descrizione di quale imposte sarei evasore.

Dovreste meditare sulla storiella del contadino che stufo di sopportare
lo stillicidio continuo di "piccoli furti" alla fine ha deciso di
impallinare (a sale) il prossimo ladruncolo.
Voi rubate giorno dopo giorno la tranquillita' ed il tempo altrui, e prima
o poi rischiate di finire ... leggetevi la storia ...

Anche le persone piu' pacifiche, prima o poi "scoppiano".

w

unread,
Jan 12, 2015, 6:10:51 PM1/12/15
to
Il 12/01/2015 22:53, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
Bla, bla, bla (cut)
> E mi mostri questo decreto del Ministero delle Finanze !!!
> Vede, lei fa confusione tra "funzionario" che esercita arbitrio ed una
> carica politica di una persona eletta (normalmente: oggi purtroppo
> sembra che sta passando di moda, appunto il "fascismo" e non
> scherzateci sopra: quando l'elettorato assiste impavido - roba da
> sciopero generale ad oltranza - a tali violazione dei principi
> costituzionali, come quelli iniziati alla grande da Monti in poi,
> non siamo piu' ne alla democrazia, ne una repubblica).
>
Tutte le considerazioni sinora da lei fatte dimostrano solo che
non è ancora riuscito a comprendere che per il MINISTERO DELLE
FINANZE la persona fisica che amministra il proprio condominio
è stato concesso di farlo senza partita IVA, viene considerato
co.co.co (e quindi è un parasubordinato) ed è assimilato, il suo
lavoro, alla categoria di lavoratore dipendente.
Tutte le chiacchere che lei fa su mandatario su lavoro occasionale
sono chiacchere da Stadio e da Bar e non trovano nessun fondamento
nelle attuali leggi e norme tributarie.
CHIARO!!!!!
Io non le devo mostrare nulla visto che lei è così intelligente se
li cerchi questi leggi che esistono da anni....mi dimostri lei il
contrario se crede.

w

unread,
Jan 13, 2015, 10:35:01 AM1/13/15
to
Caro Paolo mentre il "Deboni", se riesce ,trova le prove di
quanto riferisce, ti posto il decreto del Ministero Finanze
in cui stabilisce quanto da noi sostenuto.
PS:Leggi 1.1-modalità di esercizio della professione.
Inoltre tale decreto e altre leggi sono riportate su.
L'AGENZIA INFORMA n°6 del 2007-CONDOMINIO:ADEMPIMENTI E
AGEVOLAZIONI FISCALI.(dove da pag.8 a 10 si evince ciò che
diciamo)

DECRETO 12 novembre 1998. Comunicazioni degli amministratori di
condominio all'anagrafe tributaria

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, come modificatodalI'art. 21, comma 14, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, che dispone che gli amministratori di
condominionegli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe
tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dalcondominio e i
dati identificativi dei relativi fornitori e che con decreto del
Ministro delle finanze sono stabilitiil contenuto, le modalità e i
termini delle comunicazioni;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel
testo sostituito dall'art.11 del decreto legislativo del 31 marzo 1998,
n. 80, concernente nuove disposizioni in materia, fra l'altro,
diorganizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale
devono essere adottati dalMinistro delle finanze esclusivamente i
provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo
politico-amministrativo,di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nel
citato art. 7 del decretodel Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605;

Decreta:

Articolo 1

1. L'amministratore del condominio negli edifici deve comunicare
annualmente, oltre al propriocodice fiscale e ai propri dati anagrafici
(cognome, nome, luogo e data di nascita):

a) relativamente a ciascun condominio, il codice fiscale, la
denominazione, l'indirizzo completoe lo specifico codice di natura
giuridica;

b) relativamente a ciascun fornitore, il cognome e il nome, la data e il
luogo di nascita sepersona fisica, ovvero la ragione o denominazione
sociale se altro soggetto, il codice fiscale, il domicilio
fiscale,nonché l'importo complessivo degli acquisti di beni e servizi
effettuati nell'anno solare. Ai fini della determinazione del momento
di effettuazione degli acquisti si applicanole disposizioni dell'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [1] .

2. Non devono essere comunicati:

a) i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;

b) i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il
pagamento di compensi soggettialle ritenute alla fonte;

c) con riferimento al singolo fornitore, i dati elencati alla lettera b)
del comma precedentequalora l'importo complessivo degli acquisti
effettuati nell'anno solare non sia superiore a lire cinquecentomila.

Articolo 2

1. Le modalità e i termini di effettuazione delle comunicazioni di cui
all'articolo precedentesono individuati con i decreti di approvazione
dei modelli di dichiarazione dei redditi e dei sostituti d'imposta.




Agenzia Entrate -Amministrazione e gestione di beni immobili per conto
terzi 70.32.0

1. PREMESSA

1.1 Modalità di esercizio della professione

La presente metodologia riguarda l’attività di amministrazione di beni
immobili per conto terzi, effettuata in via continuativa e
professionale, restando escluse, pertanto, quelle attività prestate
occasionalmente da soggetti, in generale anch’essi condómini, che,
godendo di margini di tempo libero, sono investiti dell’amministrazione
del condominio di cui fanno parte. Per i predetti soggetti si potrà
configurare la produzione di un reddito di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/86
(che prevede l'iscrizione alla gestione separata) e pertanto, in forza
del richiamo di cui all’art.5 del D.P.R. n. 633/72 e successive
modificazioni, l’attività risulterà esclusa dal campo I.V.A. per carenza
del presupposto soggettivo (vedi circolare n. 77 del 24 dicembre 1992).

Nell’ipotesi in cui il soggetto compia in maniera sistematica e abituale
prestazioni relative all’amministrazione di più condomini,
indipendentemente dall’esercizio di altre attività economiche, tali
prestazioni concretizzeranno l’esercizio di attività professionale, con
l’insorgenza dei conseguenti obblighi tributari (apertura di partita
I.V.A., tenuta delle scritture contabili, ecc.).

L'attività in esame, per l’esercizio della quale non sussiste ancora
l’obbligo di iscrizione ad un albo o elenco, può essere svolta in forma
singola o associata (associazione tra professionisti, società di persone
o di capitali, collegate solitamente con un’attività immobiliare di
gestione), raramente in forma societaria.

Per quanto riguarda la definizione esatta del momento impositivo del
compenso derivante dalla prestazione dell’amministratore, le regole
fiscali sono le seguenti:

ai fini I.V.A. la prestazione si considera eseguita al momento del
pagamento totale o parziale del corrispettivo;

ai fini delle imposte dirette, se l’attività è svolta come
professionista o come collaboratore coordinato e continuativo, segue il
principio della cassa, mentre se è svolta come impresa, i corrispettivi
si considerano in ogni caso conseguiti al momento di ultimazione della
prestazione.

In presenza di uno studio professionale integrato o interdisciplinare
(ad esempio, l’attività di amministratore di condomini affiancata a
quella di ragioniere o dottore commercialista) va ricordato che anche i
compensi percepiti per la gestione di un solo condominio da parte di chi
eserciti abitualmente altra attività professionale, concorrono, ai fini
delle imposte dirette, alla formazione del reddito di lavoro autonomo,
e, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 633/72, sono imponibili
ai fini dell’I.V.A.

1.2 Obblighi fiscali

Si premette che gli obblighi fiscali facenti nominalmente capo al
condominio, vengono traslati in capo all’amministratore che ne è il
rappresentante legale.

Ai fini I.V.A., il condominio, non figura tra i soggetti passivi
d’imposta e solo di recente (1 gennaio 1998) è stato annoverato tra i
sostituti (legge n. 449/1997).

Di conseguenza anche il condomìnio deve operare la ritenuta d’acconto,
versarla nei termini e rilasciare ai percipienti la relativa
certificazione per i seguenti pagamenti:

redditi di lavoro dipendente;

redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

redditi di lavoro autonomo;

redditi percepiti dagli stessi amministratori di condominio.

Parimenti il condominio sarà obbligato a presentare il mod. 770 se
nell’anno precedente sono stati corrisposti redditi soggetti a ritenute
alla fonte a più di 20 sostituiti.

Qualora invece il condominio abbia corrisposto emolumenti soggetti a
ritenute alla fonte a meno di 20 sostituiti, l’amministratore non è
tenuto alla presentazione del mod. 770 e potrà fare tali comunicazioni
con il modello UNICO.

Con la citata legge n. 449/1997 è stato anche statuito l’obbligo per
l’amministratore di comunicare all’Anagrafe Tributaria l’elenco dei
fornitori condominiali con il totale degli importi ad essi corrisposti
per l’acquisto di beni e forniture di servizi.

Tale obbligo viene assolto dall’amministratore in carica al 31 dicembre
dell’anno di riferimento mediante presentazione del modello SW.

Tale modello fa parte degli allegati alla dichiarazione 770. Nel caso in
cui il condominio non fosse obbligato alla presentazione di tale
dichiarazione, l’allegato SW può essere incluso nell’UNICO oppure nel
modello 730 dell’amministratore.

Il comma 11 dell’articolo 21 della legge n. 449/1997 prevede che gli
Uffici delle Imposte, nell’esercitare i poteri previsti dall’articolo 32
del D.P.R. n. 600/1973, possano richiedere agli amministratori di
condominio, dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale.

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Jan 13, 2015, 4:28:31 PM1/13/15
to
On Tue, 13 Jan 2015 16:35:27 +0100, w wrote:

...snip...

> DECRETO 12 novembre 1998. Comunicazioni degli amministratori di
> condominio all'anagrafe tributaria
>
> IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Che non e' il Ministro delle Finanze (o come si denomina oggi).
Il Ministro delle Finanze e' una carica politica, il "Direttore
Generale" invece e' un funzionario, un burocrate, che solo nella
logica di governo dello Stato fascista si puo' presumere abbia
poteri leggiferanti.

> Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
> 1973, n. 605, come modificatodalI'art. 21, comma 14, della legge 27
> dicembre 1997, n. 449, che dispone che gli amministratori di
> condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe
> tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dalcondominio e i
> dati identificativi dei relativi fornitori e che con decreto del
> Ministro delle finanze sono stabilitiil contenuto, le modalità e i
> termini delle comunicazioni;

E questo cosa c'entra ? Ma credete che i lettori siano cosi' deficienti
da non notare che qui si discute sulla forma in cui l'amministratore
condomino deve dichiarare EVENTUALI (a questo punto, con cosi' tanti
fascisti, non resta che l'unico comportamento istintivo in Italia)
compensi. Ebbene questi "elechi" di fornitori che DIAMINE C'ENTRANO
CON la Cassa "speciale" dell'INPS ?
Ripeto: ma ci prendete per deficienti ?!!!
Ancora una volta, cosa c'entra!
Qui lei sta sfiorando la malafede, perche' pare imputare una mia volonta'
a non rispettare le disposizioni fiscali, come questa, quando insistemente
ho precisato che dal punto di vista fiscale non solo non ho fatto
obbiezioni, ma trattengo e verso (nelle casse dello STATO) il 20%
dei compensi.

Non si azzardi a costruire messaggi che in qualche modo cercano di
salvarla dall'avermi calunniato con l'accusa di "evasore".

> 2. Non devono essere comunicati:
>
> a) i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
>
> b) i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il
> pagamento di compensi soggettialle ritenute alla fonte;
>
> c) con riferimento al singolo fornitore, i dati elencati alla lettera b)
> del comma precedentequalora l'importo complessivo degli acquisti
> effettuati nell'anno solare non sia superiore a lire cinquecentomila.

E cosa DIAMINE c'entra con la pretesa sua che l'amministratore
condomino sarebbe un co.co.co.

> Articolo 2
>
> 1. Le modalità e i termini di effettuazione delle comunicazioni di cui
> all'articolo precedentesono individuati con i decreti di approvazione
> dei modelli di dichiarazione dei redditi e dei sostituti d'imposta.

Ancora, insiste, QUESTO E' TUTTO FISCALE.
A questo punto forse non e' malafede, ma altro ...

Capisco, tutta la lunga premessa serve per stancare il lettore,
cosi' quando arriva sul nocciolo e' distratto/impressionato da cotanta
"giurisprudenza" e quindi piu' distratto nel leggere il nocciolo
della questione ...

> Agenzia Entrate -Amministrazione e gestione di beni immobili per conto
> terzi 70.32.0
>
> 1. PREMESSA
>
> 1.1 Modalità di esercizio della professione
>
> La presente metodologia riguarda l’attività di amministrazione di beni
> immobili per conto terzi, effettuata in via continuativa e
> professionale, restando escluse, pertanto, quelle attività prestate
> occasionalmente da soggetti, in generale anch’essi condómini, che,
> godendo di margini di tempo libero, sono investiti dell’amministrazione
> del condominio di cui fanno parte. Per i predetti soggetti si potrà

Notare la prudente scelta del burocrate: P O T R A'

ovvero non si e' azzardato ad affermare che SI DEVE, bensi' e' solo
una opzione. E questo sarebbe il VOSTRO obbligo ? Ma fatemi ridere!!!
Questo spiega perche' non ci sono mai stati elementi per mandarmi
un accertamento (l'unico che e' passato in venti anni e' stato un
ispettore dell'INAIL, che dopo avere controllato per un quarto d'ora
le mio quattro carte, ha salutato cortesemente e non ho piu' saputo altro).

> configurare la produzione di un reddito di collaborazione coordinata e
> continuativa, di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/86
> (che prevede l'iscrizione alla gestione separata) e pertanto, in forza
> del richiamo di cui all’art.5 del D.P.R. n. 633/72 e successive
> modificazioni, l’attività risulterà esclusa dal campo I.V.A. per carenza
> del presupposto soggettivo (vedi circolare n. 77 del 24 dicembre 1992).

Anzi, il "potra'" e' solo per indicare uno dei motivi per cui non si
escludera' dal campo IVA. Ma non e' l'unico: solo chi e' ignorante
puo' trasformare in "una opzione" nella "unica opzione".

> Nell’ipotesi in cui il soggetto compia in maniera sistematica e abituale
> prestazioni relative all’amministrazione di più condomini,
> indipendentemente dall’esercizio di altre attività economiche, tali
> prestazioni concretizzeranno l’esercizio di attività professionale, con
> l’insorgenza dei conseguenti obblighi tributari (apertura di partita
> I.V.A., tenuta delle scritture contabili, ecc.).

Chiaremente, se per oltre 30 giorni complessivi all'anno, diventa
sempre piu' difficile sostenere l'occasionalita' dell'attivita'.

> L'attività in esame, per l’esercizio della quale non sussiste ancora
> l’obbligo di iscrizione ad un albo o elenco, può essere svolta in forma
> singola o associata (associazione tra professionisti, società di persone
> o di capitali, collegate solitamente con un’attività immobiliare di
> gestione), raramente in forma societaria.

bla, bla, bla, questo qui non c'entra, ma fa tutto brodo per rendere
difficile portare la propria azioni sulle parole chiavi (come il
"potra'"). Modo spregevole per portare avanti l'argomento.

> Per quanto riguarda la definizione esatta del momento impositivo del
> compenso derivante dalla prestazione dell’amministratore, le regole
> fiscali sono le seguenti:
>
> ai fini I.V.A. la prestazione si considera eseguita al momento del
> pagamento totale o parziale del corrispettivo;

bla, bla, bla ... e vai , come un avvocato azzeccagarbugli, tanto
polverone per non fare vedere la giusta via ...

> ai fini delle imposte dirette, se l’attività è svolta come
> professionista o come collaboratore coordinato e continuativo, segue il
> principio della cassa, mentre se è svolta come impresa, i corrispettivi
> si considerano in ogni caso conseguiti al momento di ultimazione della
> prestazione.

Ripeto premessa e considerazione:

a) e' il parere di un funzionario E NON DI UN MINISTRO.
b) il funzionario si e' prudentemente espresso con un "POTRA'"

> In presenza di uno studio professionale integrato o interdisciplinare
> (ad esempio, l’attività di amministratore di condomini affiancata a
> quella di ragioniere o dottore commercialista) va ricordato che anche i
> compensi percepiti per la gestione di un solo condominio da parte di chi
> eserciti abitualmente altra attività professionale, concorrono, ai fini
> delle imposte dirette, alla formazione del reddito di lavoro autonomo,
> e, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 633/72, sono imponibili
> ai fini dell’I.V.A.

Ed infatti per quale dannato motivo OGNI VOLTA SCRIVO CHE SI DEVE
FARE LA RITENUTA d'ACCONTO del 20% (da versare allo Stato !!!) per poi
dichiarare compenso e ritenuta d'acconto nella dichiarazione dei redditi ?

Ma siamo deficienti ?!!!

> 1.2 Obblighi fiscali
>
> Si premette che gli obblighi fiscali facenti nominalmente capo al
> condominio, vengono traslati in capo all’amministratore che ne è il
> rappresentante legale.

E quindi ? E' la descrizione della funzione di "rappresentante fiscale".
Qualcuno deve esserci alla fine per mettere la "firma" alle dichiarazioni.

> Ai fini I.V.A., il condominio, non figura tra i soggetti passivi
> d’imposta e solo di recente (1 gennaio 1998) è stato annoverato tra i
> sostituti (legge n. 449/1997).

Tristemente vero, ma ancora una volta, COSA C'ENTRAaaaaaaaaa !!!!!!!!

> Di conseguenza anche il condomìnio deve operare la ritenuta d’acconto,
> versarla nei termini e rilasciare ai percipienti la relativa
> certificazione per i seguenti pagamenti:

Appunto il 20% di ritenuta d'acconto, ho scritto altro ?

> redditi di lavoro dipendente;
>
> redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
>
> redditi di lavoro autonomo;
>
> redditi percepiti dagli stessi amministratori di condominio.

Notare che abbiamo due descrizioni separate:

"redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente"

e

"redditi degli stessi amministratori di condominio"

quindi questa parte non e' certamente dirimente sulla questione se
l'amministratore di condominio DEBBA essere lavoro assimilato
a quello dei co.co.co.

> Parimenti il condominio sarà obbligato a presentare il mod. 770 se
> nell’anno precedente sono stati corrisposti redditi soggetti a ritenute
> alla fonte a più di 20 sostituiti.

Prego ? Da quando in qua c'e' solo il limite di 20 sostituti ? Credevo
che bastasse anche un solo compenso sottoposta a ritenuta d'acconto
... un momento, cosa sono i "sostituiti" ?

Ammetto di non essere aggiornato, ma cosa e' questa novita' ?
O forse con *sostituiti" si intende il prestatore a cui sono stati
trattenuti il 20% ? Se e' cosi', ancora un esempio di come questi
burocrati si divertono ad elaborare sui termini, creando incertezza.

> Qualora invece il condominio abbia corrisposto emolumenti soggetti a
> ritenute alla fonte a meno di 20 sostituiti, l’amministratore non è
> tenuto alla presentazione del mod. 770 e potrà fare tali comunicazioni
> con il modello UNICO.

Non mi fido, preferisco la compilazione del mod.770, e' piu' semplice
e sicuro e sicuramente non si sbaglia. Notare ancora una volta la
parola "potra'" che qui permette di evidenziare come il funzionario
lo usi: per indicare una LIBERA SCELTA ALTERNATIVA (e con questo vi
siete completamente fregati).

> Con la citata legge n. 449/1997 è stato anche statuito l’obbligo per
> l’amministratore di comunicare all’Anagrafe Tributaria l’elenco dei
> fornitori condominiali con il totale degli importi ad essi corrisposti
> per l’acquisto di beni e forniture di servizi.

E dai', e questo cosa c'entra ?

> Tale obbligo viene assolto dall’amministratore in carica al 31 dicembre
> dell’anno di riferimento mediante presentazione del modello SW.

E quindi ?

> Tale modello fa parte degli allegati alla dichiarazione 770. Nel caso in
> cui il condominio non fosse obbligato alla presentazione di tale
> dichiarazione, l’allegato SW può essere incluso nell’UNICO oppure nel
> modello 730 dell’amministratore.

E quindi ?

> Il comma 11 dell’articolo 21 della legge n. 449/1997 prevede che gli
> Uffici delle Imposte, nell’esercitare i poteri previsti dall’articolo 32
> del D.P.R. n. 600/1973, possano richiedere agli amministratori di
> condominio, dati, notizie e documenti relativi alla gestione
> condominiale.

Va bhe', cortesia dell'anonimo "w", Riccardo Nuti ha una completa
disanima degli adempimenti fiscali (GLI UNICI CHE DEVE FARE, non c'e'
l'INPS tra i piedi, tranne che il condominio non abbia il portiere o
altri dipendenti).

w

unread,
Jan 14, 2015, 6:55:13 AM1/14/15
to
Il 13/01/2015 22:28, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
> On Tue, 13 Jan 2015 16:35:27 +0100, w wrote:
>
> ...snip...
>
>> DECRETO 12 novembre 1998. Comunicazioni degli amministratori di
>> condominio all'anagrafe tributaria
>>
>> IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
>
> Che non e' il Ministro delle Finanze (o come si denomina oggi).
> Il Ministro delle Finanze e' una carica politica, il "Direttore
> Generale" invece e' un funzionario, un burocrate, che solo nella
> logica di governo dello Stato fascista si puo' presumere abbia
> poteri leggiferanti.

Peccato che il DECRETO è proprio quello del MINISTERO DELLE FINANZE
altra brutta figura...ma la smetta di commentare svela solo la su
ignoranza in materia.

Bla, bla, bla, (CUT)
>
> Va bhe', cortesia dell'anonimo "w", Riccardo Nuti ha una completa
> disanima degli adempimenti fiscali (GLI UNICI CHE DEVE FARE, non c'e'
> l'INPS tra i piedi, tranne che il condominio non abbia il portiere o
> altri dipendenti).
>
L'OTTUSITA' le annebbia il cervello....e le fa dire un sacco di
corbellerie ....mi dimostri lei che la persona fisica che amministra
il suo condominio non è un co.co.co (parasubordinato con obbligo di
iscrizione alla Gestione Separata INPS) , ma un lavoratore occasionale.
Attendo con trepidazione sue prove di legge.....che sinora si è ben
guardato di postare....certo non ve ne sono.
Chi se non è addetto alla fase tributaria può dare indicazioni sulle
nostre Leggi alquanto nebulose ? Non certo il "DEBONI" il quale si
erge sempre al sapientone di turno in tutti i campi di questo NG.
La smetta di fare il professorino dove è "ignorante" in materia si
limiti al suo campo professionale dell'elettronica.

HiTeck

unread,
Jan 14, 2015, 7:03:02 AM1/14/15
to
Se posso essere utile... mi dite li motivo di tal contesa?

Faccio il commercialista... purtroppo... posso aiutare?

w

unread,
Jan 14, 2015, 7:11:59 AM1/14/15
to
Il motivo del contendere è questo:
La persona fisica ,pensionato e/o altro che amministra il proprio
condominio.
Io w asserisco, ed allego anche articolo di legge qua sotto, che
tale persona è obbligata all'iscrizione alla gestione separata INPS
ed è inquadratra come co.co.co. lavoro assimilato a dipendente e
pertanto :CUD e tassazione IRPEF e varie addizionali.
Deboni insiste nel dire che è lavoro occasionale inferiore a 30gg.
e pertanto ritenuta d'acconto 20-22%.
A lei il derimere la questione.
Grazie w
Posto l'articolo:
L'art. 2 comma 26 della L. n. 335/95 ha previsto l'istituzione di una
gestione separata presso l'Inps per la copertura previdenziale di
rapporti lavorativi, come le co co co (collaborazioni coordinate e
continuative), sino ad allora sfuggite a qualsivoglia tipo di
inquadramento previdenziale. L'area dei soggetti tenuti all'iscrizione
alla gestione separata si è via via estesa e specificata per effetto di
disposizioni di legge succedutesi nel tempo (ad es. il D.Lgs. n.
276/2003 relativamente alle disposizioni concernenti i rapporti di co co
pro e la L. n. 326/2003 con riferimento all'obbligo di iscrizione dei
lavoratori autonomi occasionali) e di interpretazioni ministeriali o
fornite dall'INPS.
Sono obbligati ad iscriversi alla gestione separata Inps:
i soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro
autonomo (art. 2222 c.c.) non iscritti ad un'autonoma Cassa di previdenza;
gli incaricati alla vendita a domicilio che abbiano un reddito
professionale annuo superiore ad Euro 5.000;
gli spedizionieri doganali;
i titolari di borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di
ricerca;
i percettori di assegni per attività di tutorato o
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione,
conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come
redditi di lavoro autonomo;
i titolari di co co pro;
i titolari di co co co occasionali senza progetto (c.d. mini
collaborazioni caratterizzate dalla percezione di un reddito non
superiore ad Euro 5.000 e da una durata inferiore a trenta giorni
nell'anno);
i pensionati di vecchiaia titolari di co co co;
i professionisti iscritti in Albi di categoria esistenti alla data del
24 ottobre 2003 che intrattengano rapporti di co co co sempre che i
relativi redditi non siano già assoggettati alla specifica previdenza di
categoria;
i soggetti che intrattengano rapporti di co co co in favore delle
associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle
federazioni sportive nazionali;
i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società
ed i partecipanti a collegi e commissioni;
i lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) non iscritti ad
autonoma Cassa di previdenza (e non tenuti alla relativa iscrizione) che
producano un reddito annuo superiore ad Euro 5.000.
I soggetti tenuti all'iscrizione alla gestione separata debbono
inoltrare domanda all'Inps:
alla data di inizio dell'attività, in caso di co co co o di co co pro;
all'atto della richiesta di attribuzione della partita Iva per i
lavoratori autonomi non dotati di specifico ente di previdenza;
all'atto dell'accettazione dell'incarico, ad esempio, per gli
amministratori.
Non sono previste sanzioni a carico del soggetto che ometta di
richiedere l'iscrizione alla gestione separata Inps. Anche in difetto di
iscrizione, sono comunque dovuti alla Gestione separata i contributi
relativi ai redditi percepiti.
La domanda di iscrizione alla gestione separata può essere effettuata
utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Inps.
I dati richiesti dall'Inps sono i seguenti:
i dati personali ed anagrafici;
il domicilio;
il codice fiscale: il numero di partita Iva e l'iscrizione in Albi
(eventuali);
il tipo di attività;
la data di inizio dell'attività;
i dati del/i committente/i se l'attività è svolta come co co co o come
co co pro

HiTeck

unread,
Jan 14, 2015, 12:07:11 PM1/14/15
to
Iniziamo dalla qualificazione del soggetto: l'amministratore e il
condominio sono "legati" da un mandato con rappresentanza, tipologia
contrattuale tipca, pertanto è da escludere il lavoro occasionale o
collaborazione occasionale... più o meno di 30 giorni poco importa.

Inoltre sappiamo che la normativa consente al condomino/amministratore
di evitare iscrizione ad elenchi e formazione connessa.

Spesso si fa confusione... ma è la stessa normativa ad esserlo quindi
non preoccupatevi.

La normativa a cui dobbiamo fare riferimento è quella del lavoro
autonomo occasionale, e considerata la figura specifica del sig. Deboni
(pensionato e senza partita IVA) la formula che mi sembra più
"conveniente" oltrecche ineccepibile dal punto di vista fiscale e
previdenziale è quella della corresponsione di un compenso per lavoro
autonomo occasionale assoggettato a ritenuta di acconto del 20%, senza
IVA e senza rivalsa specifica.

La gestione separata è obbligatoria solo in caso di compensi (notare il
plurale... nel senso che quello di amm.re si somma ad altri compensi
occasionale) superiori ad un importo di euro 5.000 imponibili.

Ci sono diverse circolari in merito ma forse meglio linkare una sintesi
direttamente dalla fonte:
http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6395

Ovviamente questo è un mio parere personale...
Ciao,
Antonello

HiTeck

unread,
Jan 14, 2015, 12:11:03 PM1/14/15
to
...e tra l'altro l'articolo da W citato tra le opzioni di obbligo di
iscrizione alla GS indicava proprio:
i lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) non iscritti ad
autonoma Cassa di previdenza (e non tenuti alla relativa iscrizione) che
producano un reddito annuo superiore ad Euro 5.000.

:)

w

unread,
Jan 14, 2015, 2:29:10 PM1/14/15
to
Prendo atto della sua gentile risposta, ma come da sua stessa
ammissione è solo un suo parere e non di un "esperto in materia".
La questione è quella di stabilire se il pensionato che gestisce
proprio condominio si un co.co.co o meno; l'A.d.E. così dice in
merito:(Guida n°6 del 2007 pag.8-9-10-11.)
-Modalità svolgimento attività:Svolgimento dell'attività in via
continuativa,senza subordinazione,senza impiego di mezzi organ.ti
e con retribuzione periodica prestabilita.
-Classificazione ai fini dell'imposta sui redditi:Lavoro assimilato
a quello dipendente.
-Soggettività passiva IVA: NO
Come vede è proprio il caso del pensionato ed infatti io nel lontano
1999 l'Uff.A.d.E. della mia zona interpellato mi disse quanto sopra
e sempre così operai sino a quando smisi anni fa.
Oggi oltre alla mia pensione di vecchiaia percepisco anche quella dei
subordinati (Gestione Separata INPS).
Tale tesi era stata discussa anche su Condominio Web e sposava
appieno, da parte di una fiscalista , la mia tesi.(se la rintraccio
la posto)
Cordiali saluti w

w

unread,
Jan 14, 2015, 2:46:12 PM1/14/15
to
Ecco una delle risposte di "Condomino Web del:
12-01-2013, 17:28 #2





Patrizia Ferrari
Non è collegato { 263 mi piace } Super Moderator 240


Località:BresciaMessaggi:20,898




Benvenuta nel forum.

Sarebbe auspicabile per probabili questioni di convenienza fiscale che
permetterebbero con l'inquadramento in regimi agevolati la possibilità
di detrarre le relative spese di amministrazionene,però,la gestione del
solo proprio condominio è accettata da Ade con inquadramento come
Co.Co.Pro. che comporterebbe l'emissione di un cedolino
paga,l'elaborazione di un Cud ed il versamento dei contributi,la
presentazione dei modelli emens e del modello 770.
Quello che non mi è chiaro,però,cosa tu intenda per supercondominio in
quanto tale denominazione sarebbe unicamente riconducibile a
quell'insieme di parti comuni (giardini,box,vialetti,carrai,etc) a più
edifici autonomi dotati di loro CF che avendo in comune questi
impianti/parti comuni hanno correttamente dato vita al supercondominio
con proprio CF per la sola gestione di quelle parti condivise.
Se al contrario avete un unico CF per tutti gli edifici facenti parte
del comparto comprese le parti comuni allora la tua amministrazione in
Co.Co.Pro. risulta applicabile.

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Jan 14, 2015, 2:55:46 PM1/14/15
to
> On Wed, 14 Jan 2015 20:29:08 +0100, w wrote:

>> Il 14/01/2015 18:09, HiTeck ha scritto:

>> ...e tra l'altro l'articolo da W citato tra le opzioni di obbligo di
>> iscrizione alla GS indicava proprio:
>> i lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) non iscritti ad
>> autonoma Cassa di previdenza (e non tenuti alla relativa iscrizione)
>> che producano un reddito annuo superiore ad Euro 5.000.
>>
>> :)
> Prendo atto della sua gentile risposta, ma come da sua stessa
> ammissione è solo un suo parere e non di un "esperto in materia".

E' un esperto in materia (commercialista).
Altrimenti mi descrive quale sarebbe la qualifica di un esperto secondo
lei ?

> La
> questione è quella di stabilire se il pensionato che gestisce proprio
> condominio si un co.co.co o meno; l'A.d.E.

Insisto: non e' la legge, l'A.d.E. rilascia "pareri" ne piu' ne meno
come il collega precedente.

> così dice in merito:(Guida
> n°6 del 2007 pag.8-9-10-11.) -Modalità svolgimento
> attività:Svolgimento dell'attività in via continuativa,senza
> subordinazione,senza impiego di mezzi organ.ti e con retribuzione
> periodica prestabilita. -Classificazione ai fini dell'imposta sui
> redditi:Lavoro assimilato
> a quello dipendente.
> -Soggettività passiva IVA: NO
> Come vede è proprio il caso del pensionato ed infatti io nel lontano
> 1999 l'Uff.A.d.E. della mia zona interpellato mi disse quanto sopra e
> sempre così operai sino a quando smisi anni fa. Oggi oltre alla mia
> pensione di vecchiaia percepisco anche quella dei subordinati
> (Gestione Separata INPS). Tale tesi era stata discussa anche su
> Condominio Web e sposava appieno, da parte di una fiscalista , la mia
> tesi.(se la rintraccio la posto)

E questa divagazione sul tema cosa significa ?

Proviamo a ripeterci in modo "compatto":

Si tratta di un "mandato" che dura un anno, questo e' corretto, ma puo'
anche essere gratuito, l'"incarico" di mandato non e' un alcun modo
sottoposto alle norme sul lavoro, trattandosi di un attivita' che in
nessuno modo si puo' qualificare come lavorativa. Invece, il rapporto
di mandato PUO' (come nel caso dei compiti dell'amministratore di
condominio) avere sotteso anche un "rapporto lavorativo" e questo, nel
caso di compensi modesti, come sotto i 500-1000 euro LORDI all'anno, si
sviluppa evidentemente in meno di 30 giorni lavorativi annui.
Come criterio per il calcolo delle ore incluse nel rapporto si puo'
semplicemente utilizzare il tariffario, da cui si ricava il compenso
orario che poi si divide per il compenso totale per ottenere le ore
lavorative, che spesso sono ben meno di 30 gg.

La questione e' che c'e' un interesse evidente di volere confondere la
normativa da parte di alcuni di coloro che ci vivono sopra: fornendo
consulenza civilistica e fiscale ai condomini che magari devono solo
gestirsi alcune bollette elettriche e di spurgo dei pozzi neri, senza
impianto di ascensore o altri impianti collettivi che richiedono
una certa cura dal punto di vista della sicurezza. Secondo una certa
feccia parassitaria, anche il piu' piccolo condominio dovrebbe pagare
l'INPS per l'amministratore in proprio e quindi (visto che non e'
semplice) richiedere le loro competenze. Capisco la "fame di lavoro", ma
c'e' una limite alla decenza e come ho avvisato, alla lunga la gente
accumula rabbia fino alla prima occasione in cui crede di potere agire
impunita (ad esempio in situazioni di disordine pubblico, ove le forze
dell'ordine si siano ritirate o siano sopraffatte), perche' questa
logica e' sempre piu' persecutoria, e' sempre piu' sentita come un
sorpruso (ma stranamente la gente ci brontola solo quando si chiacchera
a quattrocchi, a livelli di confidenza, come se ci fosse paura ad uscire
allo scoperto e gridare: "QUESTE SONO PORCATE!").

La confusione in questo caso e' tra un "incarico" di significato giuridico
(incarico di rappresentanza che ben puo' anche essere gratuito) e che
dura un anno, e con il "rapporto di lavoro" che consiste nella
micro-gestione condominiale (gestire sostanzialmente il flusso in entrata
nel CC condominiale e vigilare sulle RID dei fornitori - con un rendiconto
annuo e quindi convocazione assemblea e gestione diffusione dei verbali).

Questo "rapporto di lavoro" e' la parte che interessa all'INPS e nel
caso del condominio con modesti compensi (ripeto: la discussione verteva
su situazioni con compensi modesti, per dire sotto i 1000 Euro all'anno -
avevo scritto 500, ma evito di scriverlo ancora, perche' alcuni hanno fatto
finta di scambiarlo con "5'000" ...) sono certamente meno di 30 giorni
complessivi all'anno.

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Jan 14, 2015, 3:43:25 PM1/14/15
to
> On Wed, 14 Jan 2015 12:55:33 +0100, w wrote:

>> Il 13/01/2015 22:28, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>>> On Tue, 13 Jan 2015 16:35:27 +0100, w wrote:
>>
>> ...snip...
>>
>>> DECRETO 12 novembre 1998. Comunicazioni degli amministratori di
>>> condominio all'anagrafe tributaria
>>>
>>> IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
>>
>> Che non e' il Ministro delle Finanze (o come si denomina oggi). Il
>> Ministro delle Finanze e' una carica politica, il "Direttore Generale"
>> invece e' un funzionario, un burocrate, che solo nella logica di
>> governo dello Stato fascista si puo' presumere abbia poteri
>> leggiferanti.
>
> Peccato che il DECRETO è proprio quello del MINISTERO DELLE FINANZE
> altra brutta figura...ma la smetta di commentare svela solo la su
> ignoranza in materia.

Non trovo alcun decreto del Ministero citato in quella data con
riferimento al condominio. Se mi fornisce il riferimento sulla
GU ?

Ho fatto delle ricerche e scopro che il suo "copia-ed-incolla"
deriva da una frotta di siti di operatori fiscali che evidentemente
operano autoreferenzialmente.

> Bla, bla, bla, (CUT)

Intatto attendo di leggere sulla GU per vedere se si tratta di un
Decreto o di una Circolare (nel qualcosa non si trova sulla GU).

Aggiungo che IN OGNI CASO, nel testo da lei citato c'e' scritto

POTRA' e non DEVE

e vedo che ha difficolta' ad affrontare i "dettagli", tanto che mi ha
dato del "pignolo". E mi scusi, ma occorre essere pignoli quando si
leggono disposizione e norme, altrimenti ognuno arriva alle conclusioni
che vuole, come appunta fa lei !!!

>> Va bhe', cortesia dell'anonimo "w", Riccardo Nuti ha una completa
>> disanima degli adempimenti fiscali (GLI UNICI CHE DEVE FARE, non c'e'
>> l'INPS tra i piedi, tranne che il condominio non abbia il portiere o
>> altri dipendenti).
>>
> L'OTTUSITA' le annebbia il cervello....e le fa dire un sacco di
> corbellerie ....

Notare, cari lettori, come io continuo martellante, a smontare in
modo preciso ed accurato gli argomenti e dall'altra parte mi si sa
solo rispondere con gli insulti e le offese.

> mi dimostri lei che la persona fisica che amministra
> il suo condominio non è un co.co.co (parasubordinato con obbligo di
> iscrizione alla Gestione Separata INPS)

Non posso dimostrarlo perche' non esiste prova del contrario. La classica
prova "impossibile" (e questo significa che lei sta ricorrendo ai mezzucci
dell'arte di ottenere ragione ... anche quando si ha torto marcio e lo si
sa, ora di sicuro: ripeto, per chi non l'avesse capito, a questo punto
della discussione "w" ha capito, o almeno ha i primi germi di dubbio,
che la sua tesi e' insostenibile). E' come pretendere (siamo nello stesso
ambito):

"Mi dimostri che e' lecito fare tutto cio' che non e' espressamente
permesso/regolamentato"

Potrei ricorrere ai principi costituzionali ?

Proviamo (con riferimento alla sua domanda, non al mio paragone):

Art.23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta
se non in base alla legge.

ovvero, fino a quando non mi si dimostra in modo oggettivo ed
inequivocabile che DEVO pagare la gestione separata INPS, nessuno
puo' affermare il contrario. E quindi non pago l'INPS. Punto.

Ed attendo ancora cosa intende lei per "evasore". Colui che ... ?
Notare che ha calcato premettendo "emerito", quindi non si tratta
sicuramente di qualcosa scritto di "sfuggita".

Il suo silenzio a proposito non puo' significare altro che era inteso
puramente in modo ingiurioso, senza vere ragioni. A questo punto
dovro' trarre le mie conclusioni, dopo averle dato numerose occasioni
per precisare/ritrattare.

> , ma un lavoratore
> occasionale. Attendo con trepidazione sue prove di legge.....

La Costituzione Italiana le basta ?

> che
> sinora si è ben guardato di postare....

La prova di un OBBLIGO la deve fornire lei. Non esiste MAI la prova
del NON OBBLIGO. Non prendiamoci in giro.

> certo non ve ne sono. Chi se
> non è addetto alla fase tributaria può dare indicazioni sulle nostre
> Leggi alquanto nebulose ?

Mi deve ancora spiegare che maggiori competenze ha un burocrate del settore
tributario per quanto riguarda la previdenza.
Personalmente il parere di un commercialista mi sembra allo stesso
livello di competenza, anzi, se e' un commercialista specializzato nei
rapporti con l'INPS, direi che STRACCIA TUTTI I SUOI AMICI BUROCRATI
dell'AdE.

> Non certo il "DEBONI" il quale si erge
> sempre al sapientone di turno

Io non mi ergo MAI come "sapientone", non scrivo in base a qualifiche piu'
o meno pretestuose. Dico la mia, fornisco argomenti e punti di riflessione
e poi ogni tanto qualcuno, invece di contro-argomentare, si rivolta
insultandomi o accusandomi di "ergermi a sapientone di turno". Quando
leggo tale accusa, visto che non mi sono certamente presentato come avente
qualifiche (anzi ogni tanto, a buon pro, preciso: "non sono avvocato")
relative all'argomento in discussione, non so se irritarmi o sentirmi
adulato. Se "voi" avete la sensazione che sia un "sapientone" forse non
e' dovuto ad un problema "vostro", di sensazione di inferiorita' (magari
anche sbagliato: "sentirsi inferiori non significa esserlo") ?

> in tutti i campi di questo NG.

E quali sono "tutti i campi" di questo NG ?

> La smetta
> di fare il professorino dove è "ignorante" in materia si limiti al suo
> campo professionale dell'elettronica.

Ohoohh ... ora abbiamo anche la riduzione a semplice perito elettronico ?
Non che l'avere seguito un certo percorso di studi dica molto (purtroppo
l'Italia, quanto l'Albania, e' nota per certi suoi diplomifici) sulle
competenze e professionalita', ma insomma, non le pare di esagerare ?
Ma anche se uno non e' della materia, dove sta scritto che non possa
presentare la sua ? Ha dei problemi con la liberta' di Usenet (e peraltro
stabilita anche dalla Costituzione Italiana, almeno fino a quando non
viene abrogata:

Art.3. Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la liberta e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.

Siete riusciti a dividere il paese in caste, vi ruga di non esserci
riusciti anche su Usenet, ove uno, non importa da dove venga, puo'
liberamente sputtanare le tesi assurde ed illiberali di chi vorrebbe
mettere il collare ai pochi pensatori liberi rimasti ?

Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Ebbene, se vedo una "boiata pazzesca" lo dico ed affermo che e' una
boiata pazzesca. Punto! E mi difende l'art.21 della Costituzione. Chiaro!?


Piuttosto, ai burocrati, richiamo questo articolo della Costituzione:

Art.28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali,
civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilita' civile si estende allo Stato e agli
enti pubblici.

Nel momento che si scopre che hanno agito, anche con circolari o
"interpretazioni" lesive dei diritti del cittadino, si fanno personalmente
colpevoli e quindi imputabili del reato e dei danni civilistici, anche
se con la partecipazione dello Stato, per la parte civilistica.

w

unread,
Jan 14, 2015, 5:55:16 PM1/14/15
to
Il 14/01/2015 21:43, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>> On Wed, 14 Jan 2015 12:55:33 +0100, w wrote:
>
>>> Il 13/01/2015 22:28, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>>>> On Tue, 13 Jan 2015 16:35:27 +0100, w wrote:
>>>
>>> ...snip...
>>>
>>>> DECRETO 12 novembre 1998. Comunicazioni degli amministratori di
>>>> condominio all'anagrafe tributaria
>>>>
>>>> IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
>>>
>>> Che non e' il Ministro delle Finanze (o come si denomina oggi). Il
>>> Ministro delle Finanze e' una carica politica, il "Direttore Generale"
>>> invece e' un funzionario, un burocrate, che solo nella logica di
>>> governo dello Stato fascista si puo' presumere abbia poteri
>>> leggiferanti.
>>
>> Peccato che il DECRETO è proprio quello del MINISTERO DELLE FINANZE
>> altra brutta figura...ma la smetta di commentare svela solo la su
>> ignoranza in materia.
>
> Non trovo alcun decreto del Ministero citato in quella data con
> riferimento al condominio. Se mi fornisce il riferimento sulla
> GU ?

Ho mi vuole prendere in giro oppure non sa leggere il mio Italiano:
Guida A.d.E n°6 del 2007 del condominio a pag.32: per saperne di più
fra le varie fonti vi è indicato-Decxreto del Ministero delle Finanze
del 12 novembre 1998.

> Ho fatto delle ricerche e scopro che il suo "copia-ed-incolla"
> deriva da una frotta di siti di operatori fiscali che evidentemente
> operano autoreferenzialmente.
>
>> Bla, bla, bla, (CUT)
>
> Intatto attendo di leggere sulla GU per vedere se si tratta di un
> Decreto o di una Circolare (nel qualcosa non si trova sulla GU).
>
> Aggiungo che IN OGNI CASO, nel testo da lei citato c'e' scritto
>
> POTRA' e non DEVE
>
> e vedo che ha difficolta' ad affrontare i "dettagli", tanto che mi ha
> dato del "pignolo". E mi scusi, ma occorre essere pignoli quando si
> leggono disposizione e norme, altrimenti ognuno arriva alle conclusioni
> che vuole, come appunta fa lei !!!

Come lei ben sa le leggi vanno interpretate perchè non sempre
comprensibili e a volte non molto chiare, chi più del Ministero
delle Finanze ne puo dare una indicazione più esatta? E' come dire
che nel suo campo elettronico il falegname puo dare chiarimenti
maggiori di un elettrotecnico?

>>> Va bhe', cortesia dell'anonimo "w", Riccardo Nuti ha una completa
>>> disanima degli adempimenti fiscali (GLI UNICI CHE DEVE FARE, non c'e'
>>> l'INPS tra i piedi, tranne che il condominio non abbia il portiere o
>>> altri dipendenti).
>>>
>> L'OTTUSITA' le annebbia il cervello....e le fa dire un sacco di
>> corbellerie ....
>
> Notare, cari lettori, come io continuo martellante, a smontare in
> modo preciso ed accurato gli argomenti e dall'altra parte mi si sa
> solo rispondere con gli insulti e le offese.

Anche vanitoso ora....lei non smonta nulla continua solo a dare la
sua tesi senza portare nessuna dimostrazione a ciò che dice.

>> mi dimostri lei che la persona fisica che amministra
>> il suo condominio non è un co.co.co (parasubordinato con obbligo di
>> iscrizione alla Gestione Separata INPS)
>
> Non posso dimostrarlo perche' non esiste prova del contrario. La classica
> prova "impossibile" (e questo significa che lei sta ricorrendo ai mezzucci
> dell'arte di ottenere ragione ... anche quando si ha torto marcio e lo si
> sa, ora di sicuro: ripeto, per chi non l'avesse capito, a questo punto
> della discussione "w" ha capito, o almeno ha i primi germi di dubbio,
> che la sua tesi e' insostenibile). E' come pretendere (siamo nello stesso
> ambito):
>
> "Mi dimostri che e' lecito fare tutto cio' che non e' espressamente
> permesso/regolamentato"
>
> Potrei ricorrere ai principi costituzionali ?
>
> Proviamo (con riferimento alla sua domanda, non al mio paragone):
>
> Art.23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta
> se non in base alla legge.
>
> ovvero, fino a quando non mi si dimostra in modo oggettivo ed
> inequivocabile che DEVO pagare la gestione separata INPS, nessuno
> puo' affermare il contrario. E quindi non pago l'INPS. Punto.

Questo è vero solo se lei mi dimostra che quello di cui stiamo
discutendo è un lavoro occasionale , mentre se è un lavoro
co.co.co, come da me riportato, in base ad un Ministero competente,
viè l'obbligo d'iscrizione alla G.S. dell'INPS.

> Ed attendo ancora cosa intende lei per "evasore". Colui che ... ?
> Notare che ha calcato premettendo "emerito", quindi non si tratta
> sicuramente di qualcosa scritto di "sfuggita".

Evasore è ad esempio lei che non ha pagato i contributi INPS ed è
solo per fortuna che questa non li abbia mai richiesti.

> Il suo silenzio a proposito non puo' significare altro che era inteso
> puramente in modo ingiurioso, senza vere ragioni. A questo punto
> dovro' trarre le mie conclusioni, dopo averle dato numerose occasioni
> per precisare/ritrattare.
>
>> , ma un lavoratore
>> occasionale. Attendo con trepidazione sue prove di legge.....
>
> La Costituzione Italiana le basta ?
>
>> che
>> sinora si è ben guardato di postare....
>
> La prova di un OBBLIGO la deve fornire lei. Non esiste MAI la prova
> del NON OBBLIGO. Non prendiamoci in giro.
>
>> certo non ve ne sono. Chi se
>> non è addetto alla fase tributaria può dare indicazioni sulle nostre
>> Leggi alquanto nebulose ?
>
> Mi deve ancora spiegare che maggiori competenze ha un burocrate del settore
> tributario per quanto riguarda la previdenza.
> Personalmente il parere di un commercialista mi sembra allo stesso
> livello di competenza, anzi, se e' un commercialista specializzato nei
> rapporti con l'INPS, direi che STRACCIA TUTTI I SUOI AMICI BUROCRATI
> dell'AdE.
E' vero ma colui che mi ha risposto ha detto che è solo un suo parere
e pertanto lo ritengo "non competente in merito" per di più vi è un
suo post ( per lo meno con lo stesso nome) in cui chiede proprio al
NG notizie simili.
Ecco ha appena dato un esempio della sua "sapienza" citando qualche
articolo della nostra Costituzione che nulla ci azzecca con la nostra
querelle.

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Jan 15, 2015, 6:03:27 AM1/15/15
to
> On Wed, 14 Jan 2015 23:55:09 +0100, w wrote:

>> Il 14/01/2015 21:43, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:

>>> On Wed, 14 Jan 2015 12:55:33 +0100, w wrote:
>>
>>>> Il 13/01/2015 22:28, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>>>>> On Tue, 13 Jan 2015 16:35:27 +0100, w wrote:
>>>>
>>>> ...snip...
>>>>
>>>>> DECRETO 12 novembre 1998. Comunicazioni degli amministratori di
>>>>> condominio all'anagrafe tributaria
>>>>>
>>>>> IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
>>>>
>>>> Che non e' il Ministro delle Finanze (o come si denomina oggi). Il
>>>> Ministro delle Finanze e' una carica politica, il "Direttore
>>>> Generale" invece e' un funzionario, un burocrate, che solo nella
>>>> logica di governo dello Stato fascista si puo' presumere abbia poteri
>>>> leggiferanti.
>>>
>>> Peccato che il DECRETO è proprio quello del MINISTERO DELLE
>>> FINANZE altra brutta figura...ma la smetta di commentare svela
>>> solo la su ignoranza in materia.
>>
>> Non trovo alcun decreto del Ministero citato in quella data con
>> riferimento al condominio. Se mi fornisce il riferimento sulla GU ?
>
> Ho mi vuole prendere in giro oppure non sa leggere il mio Italiano:
> Guida A.d.E n°6 del 2007 del condominio a pag.32: per saperne di più
> fra le varie fonti vi è indicato-Decxreto del Ministero delle
> Finanze del 12 novembre 1998.

Non faccia il tonto ancora una volta: ho chiesto il numero della
Gazzetta Ufficiale. Punto. Se e' un Decreto si trova nella GU,
altrimenti e' carta straccia di un funzionario.

Le evidenzio le sue parole:

"Peccato che il DECRETO è proprio quello del MINISTERO DELLE FINANZE"

ed i grassetti li ha messi lei. Quindi o tira fuori il numero della GU
in cui e' pubblicato o la discussione e' chiusa (e lascio immaginare
cosa penso della sua reputabilita').

>> Ho fatto delle ricerche e scopro che il suo "copia-ed-incolla" deriva
>> da una frotta di siti di operatori fiscali che evidentemente operano
>> autoreferenzialmente.
>>
>>> Bla, bla, bla, (CUT)
>>
>> Intatto attendo di leggere sulla GU per vedere se si tratta di un
>> Decreto o di una Circolare (nel qualcosa non si trova sulla GU).
>>
>> Aggiungo che IN OGNI CASO, nel testo da lei citato c'e' scritto
>>
>> POTRA' e non DEVE
>>
>> e vedo che ha difficolta' ad affrontare i "dettagli", tanto che mi ha
>> dato del "pignolo". E mi scusi, ma occorre essere pignoli quando si
>> leggono disposizione e norme, altrimenti ognuno arriva alle conclusioni
>> che vuole, come appunta fa lei !!!
>
> Come lei ben sa le leggi vanno interpretate perchè non sempre
> comprensibili e a volte non molto chiare, chi più del Ministero delle
> Finanze ne puo dare una indicazione più esatta?

I funzionari in questo paese hanno troppe volte la tendenza di farla
... fuori dal loro prato.

> E' come dire che nel
> suo campo elettronico il falegname puo dare chiarimenti maggiori di
> un elettrotecnico?

Per quello che centra:

Puo' essere che il falegname abbia piu' pratica dell'elettrotecnico.
Ad esempio il falegname ha studiato Radio Elettra a suo tempo, mentre
l'elettrotecnico non ha la piu' pallida idea di cosa e' un SCR visto
che ai suoi tempi manco c'erano e nel suo lavoro gli capitano solo
trasformatori ed interruttori.

>>>> Va bhe', cortesia dell'anonimo "w", Riccardo Nuti ha una completa
>>>> disanima degli adempimenti fiscali (GLI UNICI CHE DEVE FARE, non c'e'
>>>> l'INPS tra i piedi, tranne che il condominio non abbia il portiere o
>>>> altri dipendenti).
>>>>
>>> L'OTTUSITA' le annebbia il cervello....e le fa dire un sacco di
>>> corbellerie ....
>>
>> Notare, cari lettori, come io continuo martellante, a smontare in modo
>> preciso ed accurato gli argomenti e dall'altra parte mi si sa solo
>> rispondere con gli insulti e le offese.
>
> Anche vanitoso ora....lei non smonta nulla continua solo a dare la
> sua tesi senza portare nessuna dimostrazione a ciò che dice.

Ora uno "convinto" della sua posizione diventa pure "vanitoso".
La invito a leggersi un dizionario della lingua italiana e ritornare
che un avverbio piu' azzeccato:

http://www.treccani.it/vocabolario/vanitoso/

La vanita' non ha nulla a che fare con la sicurezza. Lei scambia
"ostentazione" la "determinazione" ed ha grossi problemi semantici.

>>> mi dimostri lei che la persona fisica che amministra il suo
>>> condominio non è un co.co.co (parasubordinato con obbligo di
>>> iscrizione alla Gestione Separata INPS)
>>
>> Non posso dimostrarlo perche' non esiste prova del contrario. La
>> classica prova "impossibile" (e questo significa che lei sta ricorrendo
>> ai mezzucci dell'arte di ottenere ragione ... anche quando si ha torto
>> marcio e lo si sa, ora di sicuro: ripeto, per chi non l'avesse capito,
>> a questo punto della discussione "w" ha capito, o almeno ha i primi
>> germi di dubbio, che la sua tesi e' insostenibile). E' come pretendere
>> (siamo nello stesso ambito):
>>
>> "Mi dimostri che e' lecito fare tutto cio' che non e' espressamente
>> permesso/regolamentato"
>>
>> Potrei ricorrere ai principi costituzionali ?
>>
>> Proviamo (con riferimento alla sua domanda, non al mio paragone):
>>
>> Art.23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere
>> imposta se non in base alla legge.
>>
>> ovvero, fino a quando non mi si dimostra in modo oggettivo ed
>> inequivocabile che DEVO pagare la gestione separata INPS, nessuno puo'
>> affermare il contrario. E quindi non pago l'INPS. Punto.
>
> Questo è vero solo se lei mi dimostra che quello di cui stiamo
> discutendo è un lavoro occasionale , mentre se è un lavoro co.co.co,
> come da me riportato, in base ad un Ministero competente, viè
> l'obbligo d'iscrizione alla G.S. dell'INPS.

Lo ripeto: "potra'" significa "alternativa". Nel testo citato (ammesso
e non concesso che sia di rilevanza giuridica) e' usato due volte,
ed ambedue le volte indica una alternativa (quindi l'utilizzatore lo
usa in modo coerente, peraltro anche con il significato della
lingua italiana:

http://www.treccani.it/vocabolario/potere1_(Sinonimi-e-Contrari)/

"... capacità, facoltà, possibilità, potenzialità ..."

>> Ed attendo ancora cosa intende lei per "evasore". Colui che ... ?
>> Notare che ha calcato premettendo "emerito", quindi non si tratta
>> sicuramente di qualcosa scritto di "sfuggita".
>
> Evasore è ad esempio lei che non ha pagato i contributi INPS ed è
> solo per fortuna che questa non li abbia mai richiesti.

Primo errore: "evasore" e' chi opera "abitualmente" l'atto di evadere.

Secondo errore: i contributi INPS non sono imposte o tasse e quindi non
pagare i contributi INPS non e' evasione fiscale.
Lei storpia letteralmente la lingua italiana (ed insulta a tutto spiano):

http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/evasore/Sinonimi_e_Contrari/

"chi si sottrae a un obbligo fiscale] ≈ ‖ elusore, frodatore (fiscale)"

Non esiste altro significato nella lingua italiana. L'INPS N O N E'
lo Stato. Ed i soldi dell'INPS non sono spesi per la collettivita'
ne per servizi collettivi. L'INPS, e' vero che e' quello che "eroga"
direttamente certi assegni e aiuti monetari, ma chi "paga" e' lo
Stato, che fornisce abbondantemente (e ben piu' del necessario)
all'INPS i fondi necessari.

>> Il suo silenzio a proposito non puo' significare altro che era inteso
>> puramente in modo ingiurioso, senza vere ragioni. A questo punto dovro'
>> trarre le mie conclusioni, dopo averle dato numerose occasioni per
>> precisare/ritrattare.
>>
>>> , ma un lavoratore
>>> occasionale. Attendo con trepidazione sue prove di legge.....
>>
>> La Costituzione Italiana le basta ?
>>
>>> che
>>> sinora si è ben guardato di postare....
>>
>> La prova di un OBBLIGO la deve fornire lei. Non esiste MAI la prova del
>> NON OBBLIGO. Non prendiamoci in giro.
>>
>>> certo non ve ne sono. Chi se
>>> non è addetto alla fase tributaria può dare indicazioni sulle
>>> nostre Leggi alquanto nebulose ?
>>
>> Mi deve ancora spiegare che maggiori competenze ha un burocrate del
>> settore tributario per quanto riguarda la previdenza. Personalmente il
>> parere di un commercialista mi sembra allo stesso livello di
>> competenza, anzi, se e' un commercialista specializzato nei rapporti
>> con l'INPS, direi che STRACCIA TUTTI I SUOI AMICI BUROCRATI dell'AdE.

> E' vero ma colui che mi ha risposto ha detto che è solo un suo parere

Perche' e' una persona corretta.
Ma lei non ha ancora dimostrato che quello del burocrate AdE non sia
altrettanto un semplice "parere" non vincolante.
Ripeto: dove sta scritto che il "parere" di un funzionario pubblico
valga di piu' di quello di un semplice cittadino ?

Devo rimandarla ai primi articoli della Costituzione ?

> e pertanto lo ritengo "non competente in merito" per di più vi è un
> suo post ( per lo meno con lo stesso nome) in cui chiede proprio al
> NG notizie simili.

In base a quale "legge" o "norma" ?
Citare le fonti esatte e le pezze giustificative corrette e' certamente
un atto "sapiente", ed ora capisco perche' lei lo vuole fare apparire
come un "vizio" e percio' affibbia del sapientone a chi cerca di agire in
modo diligente: perche' altrimenti diventa evidente il suo comportamento
opposto. Cosa dire, abbiamo due diversi pesi di cosa significa un
confronto corretto.

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Jan 15, 2015, 6:11:45 AM1/15/15
to
Eh certo, e' come il Sole24Ore, fa testo come giurisprudenza (non lo
fanno nessuna delle due, neanche il BEN piu' REPUTABILE ed antico
giornale finanziario)

...snip...

Ma cio' nonostante, vediamo in che termini "l'esperto" mette la
faccenda:

> Sarebbe auspicabile per probabili questioni di convenienza fiscale che
> permetterebbero con l'inquadramento in regimi agevolati la possibilità
> di detrarre le relative spese di amministrazionene,però,la gestione del
> solo proprio condominio è accettata da Ade con inquadramento come

"e' accettata" implica una "possibilita'" non che sia l'UNICA modalita'
che l'AdE prevede !!!

> Co.Co.Pro. che comporterebbe l'emissione di un cedolino
> paga,l'elaborazione di un Cud ed il versamento dei contributi,la
> presentazione dei modelli emens e del modello 770.
> Quello che non mi è chiaro,però,cosa tu intenda per supercondominio in
> quanto tale denominazione sarebbe unicamente riconducibile a
> quell'insieme di parti comuni (giardini,box,vialetti,carrai,etc) a più
> edifici autonomi dotati di loro CF che avendo in comune questi
> impianti/parti comuni hanno correttamente dato vita al supercondominio
> con proprio CF per la sola gestione di quelle parti condivise.
> Se al contrario avete un unico CF per tutti gli edifici facenti parte
> del comparto comprese le parti comuni allora la tua amministrazione in
> Co.Co.Pro. risulta applicabile.

"applicabile" =

http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/applicabile/Sinonimi_e_Contrari/

quindi non come "imposizione" ovvero "unica possibilita'"

Insomma, lei mi pare non conoscere una possibilita' frequente nella vita:
che diverse strade possono portare ad una soluzione soddisfacente,
anche se diverse.

Lei conferma ancora una volta la mentalita' di stampo conformista imposto
sugli altri, con quella vena di imporre il conformismo a forza, magari
anche con la violenza del gruppo (in apparenza senza fare violenza fisica,
ma per il Codice Penale non fa differenza se il numero di persone e'
sufficientemente elevato, e non dimentichiamo le tecniche di mobbing).

w

unread,
Jan 15, 2015, 6:37:22 AM1/15/15
to
Il 15/01/2015 12:03, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>> On Wed, 14 Jan 2015 23:55:09 +0100, w wrote:
>
>>> Il 14/01/2015 21:43, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>
Ho capito lei vuole "vincere facile" le prove le devono
darle i suoi interlocutori e lei invece se ne guarda bene
di darle, non comprende ciò che le si dice e non riesce
nemmeno a trovare ciò....scive solo un micchio di fandomie
e chiacchere inconcludenti ed inutili.
Devo forse andare dal suo macellaio per chiedere chiarimenti
in marito alla materia fiscale?I funzionari A.d.E. e la stessa
Agenzia, a pare suo, sono incapaci e fuorvianti.....e poi si
arrabbia se viene chiamato "evasore".
Saluti e non mi risponda più se non posta argomenti documentabili
sulla sua tesi.

w

unread,
Jan 15, 2015, 6:41:31 AM1/15/15
to
Guardi che la "violenza " ed il " mobbing" su questo NG è lei che la
fa costantemente...basta leggere tutte le risposte che le danno nei
vari Gruppi di discussione dove lei vi entra.Sia più sereno ed accetti
anche i contradditori a lei non graditi.Non sempre si può aver ragione
e questa non si può sempre imporla agli altri.

HiTeck

unread,
Jan 15, 2015, 6:49:29 AM1/15/15
to
Il 14/01/2015 20:29, w ha scritto:
> Prendo atto della sua gentile risposta, ma come da sua stessa
> ammissione è solo un suo parere e non di un "esperto in materia".

Purtroppo sono un esperto in materia (commercialita... come ho
scritto)... e sono certo di quello che ho affermato, anche perchè è una
situazione chiarita in anni di convegni e di situazioni simili... e se
dubbi volesse averne confuti quanto qui indicato
http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6395

Seppoi vuole andare a complicare il caso inutilmente faccia pure...
fiscalmente la fattispecie è ben chiara.

Previdenzialmente la citazione

"...i lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) non iscritti ad
autonoma Cassa di previdenza (e non tenuti alla relativa iscrizione) che
producano un reddito annuo superiore ad Euro 5.000."

non lascia spazio ad interpretazioni quindi se il signore de quo
percepisce 4900 di compenso annuo non deve iscriversi alla GS.



w

unread,
Jan 15, 2015, 10:08:39 AM1/15/15
to
Vede perchè noi non ci intendiamo, perchè secondo me e quanto
asserisce in vari punti la Guida dell'A.d.E. ( che spero almeno
lei l'abbia letta) il pensionato che amministra il proprio
condominio è classificato come co.co.co ed anche se fosse
COLLABORAZIONI OCCASIONALI (come di DEBONI) l'iscrizione è
obbligatoria.
Tratto dal sito da lei postato:
COLLABORAZIONI OCCASIONALI
Le collaborazioni occasionali sono infatti prestazioni che la riforma
Biagi ha ritenuto non meritevoli della tutela del progetto, perché di
breve durata e di modesto importo (30 giorni e 5.000 euro massimi
nell'anno solare con lo stesso committente – v. anche Soggetti esclusi);
ma sotto il profilo giuridico, e quindi anche previdenziale, restano a
tutti gli effetti delle collaborazioni coordinate e continuative, di cui
conservano i requisiti tipici (v. Co-co-co/Requisiti).
Pertanto, ai sensi della L. 335/95 istitutiva della Gestione Separata,
si iscrivono (oggi come in passato) sempre e comunque alla Gestione,
qualunque sia la durata e qualunque sia l'importo.
Sotto il profilo fiscale inoltre esse sono assimilate ai redditi da
lavoro dipendente, il che implica l'applicazione delle stesse norme di
definizione della base imponibile (v. Co-co-co/Base imponibile), quale
ad es. il principio di cassa allargato.

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Jan 16, 2015, 3:47:41 AM1/16/15
to
> On Thu, 15 Jan 2015 12:41:28 +0100, w wrote:

>> Il 15/01/2015 12:11, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:

...snip...

>> Lei conferma ancora una volta la mentalita' di stampo conformista
>> imposto sugli altri, con quella vena di imporre il conformismo a forza,
>> magari anche con la violenza del gruppo (in apparenza senza fare
>> violenza fisica, ma per il Codice Penale non fa differenza se il numero
>> di persone e' sufficientemente elevato, e non dimentichiamo le tecniche
>> di mobbing).
>>
> Guardi che la "violenza "

"violenza del gruppo" ? E come posso, SOLO, fare "violenza di gruppo" ?
Anche questo e' tipico dell'appartenente al branco: scaricare la
responsabilita' sulla vittima, della serie: "se l'e' cercata lui".
Ho il massimo disprezzo per persone di questo stampo. Una volta
erano tipicamente degli "squadristi", ma i tempi cambiano e come non si
usa piu' la spada per punire le offese, cosi' non si usano piu' gli
squadristi per "educare" i cittadini, ma altri metodi ben piu' efficaci.

> ed il " mobbing"

Mobbing = condotta persecutoria, reiterata e duratura, subita da chi si
trova in posizione subordinata o messa in atto dal gruppo controllante
una comunita' in genere, quale che sia il contesto (famiglia, gruppo di
amici, scuola, posto di lavoro, comunita', sulla rete).

L'unico caso di "mobbing da parte di un singolo" si ha solo se il
prepotente ha una posizione "principale", ovvero di fronte a cui il
subordinato e' in posizione di dipendenza. Non mi sembra che sia il
nostro caso (non sono in alcun modo il suo "superiore" in grado).

Il "mobbing" a cui mi riferivo era evidentemente, non tanto quella di
gruppo, qui, anche se lei non e' stato "da solo" nel suo martellante
operato di denigrazione della mia posizione, ma bensi' in quella nella
societa', nella vita reale, ove abbiamo tutto un branco di individui
che accerchia il singolo cittadino nel tempestarlo, fino a sfacciate
azioni volte ad indurre timore di tipo autoritario (sanzioni, punizioni
quasi di livello divino), sulla linea di oppressione che ho qui
contestato.

> su questo NG è lei che la
> fa costantemente...basta leggere tutte le risposte che le danno nei
> vari Gruppi di discussione dove lei vi entra.

Classico, e ripete ancora una volta la classico tesi del branco:
"la colpa e' della vittima". E' incredibile quanto becera sicurezza
esprimete in questi termini. E' chiaro che le aggressioni che subisco
da un gruppo pongono le premesse per cio' che si chiama "mobbing".

> Sia più sereno ed
> accetti anche i contradditori a lei non graditi.

Ho iniziato a rilevare i momenti in cui la mia reazione diventa sgradevole:
e' sempre DOPO che mi e' stato dato l'equivalente di uno schiaffo. Ed io,
da NON cattolico, reagisco con un altrettanto schiaffo. Naturalmente
un cattolico resta "costernato" (ma non "doveva offrire l'altra guancia?")
e reagisce in modi che trovo anche ridicoli, da "lesa maesta'".

> Non sempre si può
> aver ragione e questa non si può sempre imporla agli altri.

C'e' un modo solo per ottenere ragione con me: dimostrare le proprie
ragioni. Chi invece cerca di "ottenere ragione" (senza contradditorio,
ma per principio) con me avra' pane per i suoi denti. Quando mi
accorgo di avere sbagliato, non la tiro per le lunghe, non mi
interessa "ottenere ragione" (questo lo lascio agli stupidi), ne prendo
atto, e se e' il caso, anche mi scuso. Quelli dell' "ottenere ragione
a tutti i costi" non l'hanno MAI fatto. Questo e' il modo in cui chi
e' "nuovo" puo' distinguere la prepotenza dal coraggio civico (a
prima vista, e' difficile distinguere il prepotente da chi gli si
oppone, questo perche' il prepotente e' anche falso, e spesso,
da esperto della situazione, previene l'onesto, lanciandogli l'accusa di
"prepotenza" - arrivando ad essere lui a chiamare le forze dell'ordine).

w

unread,
Jan 16, 2015, 4:56:26 AM1/16/15
to
Ha proposito dell'INPS notizia attuale:conti in rosso e lo Stato li
ripiana con le tasse degli italiano.
Meditate gente e mediti anche lei l'evadere i contributi si ripercuote
sulle nostre tasse al contrario di quanto lei asserisce.
In quanto al può si deve intendere che la professione di
amministratore può essere inquadrata fiscalmente a seconda delle
modalità di svolgimento dell'attività. E l'A.d.E. fa l'esempio di
chi amministra,pensionato, il proprio condominio che viene considerato
co.co.co., lavoro assimilati a quello dipendente.Vede alle parole si
devono dare le giuste interpretazioni senza partire sempre per la
tangente, ovvero con i paraocchi, se l'Agenzia preposta a dare
indicazioni su come dichiarare i propri redditi fa queste precisazioni
vi sarà pure un perchè.
Evidentemente le sono state poste delle interrogazioni in merito dopo
l'emanazione della legge e quindi si è sentita in dovere di precisare.
Ma sta benedetta Guida la letta oppure no? Non deve leggere e
criticare solo ciò che le fa comodo.....insisto mi posti qualcosa che
dica il contrario/diverso all'argomento in merito.

PaoloKap

unread,
Jan 16, 2015, 6:00:53 AM1/16/15
to
Ricapitoliamo:

è possibile svolgere l'attività di amm come lavoro occasionale? E questo
è indipendentemente dall'ammontare del compenso?
Nel caso il compenso annuo è inferiore a 5.000 euro non c'è obbligo alla
gestione separata (stiamo sempre nel caso di attività di lavoro
occasionale)?

Quali sono i casi che escludono l'attività di lavoro occasionale?
(ovviamente sempre nel caso di amm del proprio condominio) E se invece
l'amm non è un condomino ma è parente abitante di un condomino (Marito,
figlio eccetera?

w

unread,
Jan 16, 2015, 7:50:54 AM1/16/15
to
A proposito (tastiera impazzita)

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Jan 17, 2015, 6:00:08 PM1/17/15
to
> ripiana con le tasse degli italiani.

Precisiamo: "Stato li ripiana con le tasse dei CONTRIBUENTI!!!"

La meta' degli italiani sono semplicemente parassiti, peggio ancora se
poi hanno le tasse pagate dagli italiani lavoratori.

Comodo scrivere "gli italiani" perche' cosi' ci si nasconde dietro
anche l'evasore e quello che vive a carico della collettivita'.
Qualche volta, quando ancora si facevano le code agli uffici postali,
c'era il solito che sbottava ai dipendenti che sarebbero stati pagati
con le tasse "degli italiani". Con il sospetto di conoscere il tipo
(con l'eta' si comincia a "capire" che cio' che sembra spesso non e')
sbottavo a mia volta, e LEI quanto ha pagato di tasse l'anno scorso ?
E piu' della meta' delle volte saltava che era, si "italiano", ma non
un contribuente. Anzi i piu' "carogna" sono quelli che ricevono un
assegno di mantenimento, e quindi quando protestano contro gli sprechi
e' chiaramente in conflitto di interesse.

> Meditate gente e mediti anche lei l'evadere i contributi

La diffido! A questo punto le ho dato i riferimenti del dizionario:
l'evasione e' SOLO fiscale, l'estensione anche a dei "corrispettivi" e'
chiaramente insultante e diffamatoria, oltre che spagliata (poi
tentero di spiegare la spregevolezza della confusione).

> si
> ripercuote sulle nostre tasse al contrario di quanto lei asserisce.

C'e' una grossa differenza tra addebiti impropri che, tra parentesi,
l'INPS NON SI AZZARDA A PRETENDERE (questo sia chiaro a chi si e' fatto
spaventare da figuri come questo sconosciuto sig."w" che potrebbe anche
essere ... pensateci), ed il contribuire tramite il sistema fiscale
pubblico. Nel secondo caso si rientra nel dettato costituzionale di
contribuire allo sforamento dell'INPS "in base alla propria capacita'
reddittuale". Cio' che preconizza lei e' invece una forma di tassazione
che prescinderebbe dall'avere una entrata sufficiente anche solo a
mantenersi al minimo vitale. SI VERGOGNI! E' con logiche come sue che
famiglie dignitose, tali da rifiutare l'aiuto pubblico, si trovano
ancora piu' in difficolta', perche' non vengono inquadrate nella logica
assistenzialista.

> In quanto al può si deve intendere che la professione di
> amministratore può essere inquadrata fiscalmente a seconda delle
> modalità di svolgimento dell'attività. E l'A.d.E. fa l'esempio di chi
> amministra,pensionato, il proprio condominio che viene considerato
> co.co.co.,

Ora che le e' stato spiegato, con tanto di dizionario italiano, che
l'A.d.E. ha scritto "puo'" (ovvero come una delle possibilita' alternativa)
e non "deve", diventa manifesta una sua malafede nell'insistere su
questa strada. Altrimenti mi spieghi quando lei utilizza il verbo "potra'" ?

> lavoro assimilati a quello dipendente.Vede alle parole si
> devono dare le giuste interpretazioni senza partire sempre per la
> tangente, ovvero con i paraocchi,

E lei cosa sta faccendo quando continua ad ignorare che il disgraziato
funzionario (disgraziato perche' tirato in ballo in modo improprio)
dell'A.d.E. ha utilizzato un verbo ben preciso che qualifica la tesi
dell'estensore come "una proposta" di soluzione fiscale al problema posto
da qualche contribuente, "proposta" che in alcun modo esclude altre
soluzioni, come quella da me preferita: detrazione 20% (e' il 22% oggi ?)
e Quadro L per la dichiarazione dei redditi.
E notare che sicuramente l'AdE non ha mai dato indicazioni sui
rapporti previdenziali con INPS o altra casa che sia.

> se l'Agenzia preposta a dare
> indicazioni su come dichiarare i propri redditi fa queste
> precisazioni vi sarà pure un perchè.

"consigli", non "precisazioni" nel senso "modalita' esclusiva" come
invece lei interpreta con l'aiuto della storpiatura di un verbo.
Si vegogni per il ricoroso ad un simile basso stratagema (cambiare le
parole dei documenti a proprio sostegno e' il peggio che si possa fare).

> Evidentemente le sono state poste delle interrogazioni in merito dopo
> l'emanazione della legge e quindi si è sentita in dovere di
> precisare.

Non "interrogazioni" (che potrebbe fare credere che sia stato il
Parlamento", bensi "questioni" come per la prevista procedura nota a
tutti gli operatori che regolarmente hanno rapporti con l'AdE.

> Ma sta benedetta Guida la letta oppure no?

E daie con questa Guida. Mi e' successo altre volte di trovare degli
errori logici nelle guide, ed ho sempre avuto ragione ad ignorarli.
L'AdE e' proposto prima di tutto a gestire il flusso di denaro verso
lo Stato, non a far perdere soldi e denaro pubblico a perdersi dietro
formalismi fine a se stessi.

> Non deve
> leggere e criticare solo ciò che le fa comodo.....

Ed invece e' diritto di qualsiasi cittadino contestare gli abusi dei
funzionari (qualora l'AdE fosse venuto fuori, che ora non appare affatto
sia cosi', a volere imporre una unica modalita' di gestione del rapporto
formale per un amministratore di condominio - condomino), ovviamente
questo vale solo a chi crede in una democrazia liberale e non nella
distorsione del fascismo, ove "si DEVE obbedire all'autorita', non
importa quanto sia arbitraria, illogica o peggio dannosa".

> insisto mi posti
> qualcosa che dica il contrario/diverso all'argomento in merito.

Non mi serve. Ancora una volta, per chi ci legge (ma non per lei che ora
e' evidente che fa il finto tonto, lo stupido apparente, secondo la
regola del "non c'e' peggior sordo di chi non vuole sentire"), la
questione e' qui di stabilire se esiste una esplicita' imposizione che
la posizione di condomino-amministratore come SUGGERITO dalla documento
di un direttore generale dell'AdE. Perche' fino a quando non salta fuori
questo documento, e' chiaro che si e' liberi di scegliere una delle
qualsiasi formalita' compatibili e non esistera' nessuna legge che
affermera' qualcosa del genere come teste' richiesto dallo scorretto
"w" (ovvero non esiste nessuna legge che indichi espressamente che e'
permesso fare tutto cio' che non e' "disposto da qualche norma", anche se
non espressamente permesso da qualche legge, perche' e' pacifico nella
naturale logica della liberta' individuale che si puo' fare tutto quello
che si vuole, quando non si viola alcunche').
Percio' non esiste una legge che indica che e' permesso fare diversamente
"da quanto PROPOSTO" dall'AdE, perche' e' naturalmente lecito fare
diversamente, e non tanto perche', in ogni caso l'AdE non ha potere
leggiferante, ma perche' l'AdE si e' limitato SOLO A PROPORRE una
alternativa, come si evince chiaramente dall'utilizzo del verbo POTRA'

Per i sig."w", c'e' scritto: PPP OOO TTT RRR AAA '''

Se non fosse per la notevole abilita' mostrata dal sig."w" nel saltare
in mezzo agli argomenti (e schivare tutte le numerose e forti contestazioni)
si potrebbe avere l'impressione che a questo punto che sia un povero
ritardato mentale.
Non fatevi ingannare, in realta' rappresenta un tipo di persona
estramente pericolosa, e sono certo che nella sua vita ha lasciato dietro
parecchi "cadaveri" (in senso psicologico, non fisico) di persone rimaste
"vittime" della sua "fiscalita' autoritaria".

Guardate l'insistenza, a rischio di codice penale, con cui continua ad
azzannare, forse quasi sbalordito dall'ardire di un comune cittadino
a rivoltarsi contro le sue logiche persecutorie e dei suoi amici
funzionari, annuso l'appartenenza ad una delle caste che noi sappiamo.
Pare quasi che abbia quasi il terrore che molti possano capire che per
fare il condomino-amministratore non servano poi cosi' tante scartoffie.

Qualcuno si ricorda la definizione: "persone tristi che hanno paura che
gli altri possano divertirsi nella vita" ... quale e' la parola ?

w

unread,
Jan 18, 2015, 9:20:05 AM1/18/15
to
Il 18/01/2015 00:00, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>> On Fri, 16 Jan 2015 10:56:29 +0100, w wrote:
>
>>> Il 16/01/2015 09:47, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>>>> On Thu, 15 Jan 2015 12:41:28 +0100, w wrote:
>>>
>>>>> Il 15/01/2015 12:11, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>>>
>>> ...snip...

Non prendo nemmeno in considerazione le sue continue "provocazioni" e
idiozie quali "ritardato mentale" che si queste sono da codice penale,
perchè ritengo lei un "poveretto" che ormai non avendo piu altri
argomenti sensati da proporre è giunto ormai a queste meschinità.

Ecco la fonte dalla quale l'A.d.E. attribuisce al pensionato che
amministra proprio condominio la categoria di lavoro assimilato
a quello di lavoro dipendente:
- Dpr 917/1986

Articolo 47
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.


1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
cut
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel
periodo d'imposta, ..cut
,nonché quelli percepiti in relazione ad :
altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di
attività svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un
rapporto unitario e continuativo
senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, sempreché gli uffici o le
collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi
nell'attività di lavoro dipendente di cui
all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o
nell'oggetto dell'arte o professione
di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro
autonomo, esercitate dal contribuente

Riportate sulla famosa Guida che lei continua ad ignorare......e
continua divagando insensatamente a non postare sue fonte attendibili.
SI V E R G O G N I .....

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Jan 18, 2015, 11:55:54 PM1/18/15
to
Ancora una calunnia: non ho scritto che lei sarebbe un ritardato mentale.
Lei sta volutamente travisando per potere trovare qualche elemento di
difesa, tipo la provocazione.

> perchè ritengo lei un "poveretto" che ormai non avendo piu
> altri argomenti sensati da proporre è giunto ormai a queste
> meschinità.

Certo, si inventa significati che non ho dato, e poi presenta SOLO
questo messaggio, senza consenso. Tipico.

Per il resto lei e' ormai diventato un disco rotto, basandosi solo su una
sua totale sudditanza ai dedatti di semplici funzionari senza alcun potere
leggiferante e di cui e' anche dubbia la capacita' interpretativa.

Se invece entrasse nel merito delle osservazioni sarebbe possibile
argomentare, ma lei insiste a schivarle e riportare copia ed incolla
piu' o meno estemporanei (per esempio le ripetute volte che sono stato
costretto a segnalare con un "che c'entra'?!"

w

unread,
Jan 19, 2015, 5:12:41 AM1/19/15
to
Il 19/01/2015 05:55, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:

> Se invece entrasse nel merito delle osservazioni sarebbe possibile
> argomentare, ma lei insiste a schivarle e riportare copia ed incolla
> piu' o meno estemporanei (per esempio le ripetute volte che sono stato
> costretto a segnalare con un "che c'entra'?!"
>
Sono sempre entrato in merito alle discussioni postando leggi,
circolari e norme che lei ha sempre disatteso postando sue
asserzioni basate sempre sul nulla....solo su sue convinzioni.
Si è sempre trinceato dietro l'asserzione che chi prova qualcosa
devo dimostrarlo con la legge, ma pare chè ciò valga solo per gli
altri e non per lei.Faccia l'uomo una volta tanto dimostri ciò
che lei sostiene ovvero che fare l'amministratore pensionato è
un lavoro occasionale e non un lavoro assimilato a lavoro dipend.
ovvero co.co.co, cosa che ,con leggi, le ho dimostrato più volte.
Vede che sono per la discussione,ma non quella che lei vuole volgere
solo a suo sostegno ( leggi sua ragione).
Quelli che lei chiama copia/incolla ( e che altro potrei postare )
sono stralci di leggi e/o circolari esplicative che con un poco di
buona volontà potrebbe trovare anche lei, ma certo questo sarebbe
contro a ciò che "ostinatamente" e con "ottusità" lei continua a
negare.

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Jan 21, 2015, 1:35:58 PM1/21/15
to
Tipo questi:

> Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
> 1973, n. 605, come modificatodalI'art. 21, comma 14, della legge 27
> dicembre 1997, n. 449, che dispone che gli amministratori di
> condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe
> tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dalcondominio e i
> dati identificativi dei relativi fornitori e che con decreto del
> Ministro delle finanze sono stabilitiil contenuto, le modalità e i
> termini delle comunicazioni;

E questo cosa c'entra ?

> Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nel
> citato art. 7 del decretodel Presidente della Repubblica 29 settembre
> 1973, n. 605;
>
> Decreta:
>
> Articolo 1
>
> 1. L'amministratore del condominio negli edifici deve comunicare
> annualmente, oltre al propriocodice fiscale e ai propri dati anagrafici
> (cognome, nome, luogo e data di nascita):
>
> a) relativamente a ciascun condominio, il codice fiscale, la
> denominazione, l'indirizzo completoe lo specifico codice di natura
> giuridica;
>
> b) relativamente a ciascun fornitore, il cognome e il nome, la data e il
> luogo di nascita sepersona fisica, ovvero la ragione o denominazione
> sociale se altro soggetto, il codice fiscale, il domicilio
> fiscale,nonché l'importo complessivo degli acquisti di beni e servizi
> effettuati nell'anno solare. Ai fini della determinazione del momento
> di effettuazione degli acquisti si applicanole disposizioni dell'art. 6
> del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [1]

Ancora una volta, cosa c'entra!

> 2. Non devono essere comunicati:
>
> a) i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
>
> b) i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il
> pagamento di compensi soggettialle ritenute alla fonte;
>
> c) con riferimento al singolo fornitore, i dati elencati alla lettera b)
> del comma precedentequalora l'importo complessivo degli acquisti
> effettuati nell'anno solare non sia superiore a lire cinquecentomila.

E cosa DIAMINE c'entra con la pretesa sua che l'amministratore
condomino sarebbe un co.co.co. ?

> Articolo 2
>
> 1. Le modalità e i termini di effettuazione delle comunicazioni di cui
> all'articolo precedentesono individuati con i decreti di approvazione
> dei modelli di dichiarazione dei redditi e dei sostituti d'imposta.

E questo cosa c'entra ?

> Per quanto riguarda la definizione esatta del momento impositivo del
> compenso derivante dalla prestazione dell’amministratore, le regole
> fiscali sono le seguenti:
>
> ai fini I.V.A. la prestazione si considera eseguita al momento del
> pagamento totale o parziale del corrispettivo;

bla, bla, bla ... e vai , come un avvocato azzeccagarbugli, tanto
polverone per non fare vedere la giusta via ...

> In presenza di uno studio professionale integrato o interdisciplinare
> (ad esempio, l’attività di amministratore di condomini affiancata a
> quella di ragioniere o dottore commercialista) va ricordato che anche i
> compensi percepiti per la gestione di un solo condominio da parte di chi
> eserciti abitualmente altra attività professionale, concorrono, ai fini
> delle imposte dirette, alla formazione del reddito di lavoro autonomo,
> e, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 633/72, sono imponibili
> ai fini dell’I.V.A.

E questo cosa c'entra ?

> 1.2 Obblighi fiscali
>
> Si premette che gli obblighi fiscali facenti nominalmente capo al
> condominio, vengono traslati in capo all’amministratore che ne è il
> rappresentante legale.

E questo cosa c'entra ?

> Ai fini I.V.A., il condominio, non figura tra i soggetti passivi
> d’imposta e solo di recente (1 gennaio 1998) è stato annoverato tra i
> sostituti (legge n. 449/1997).

Tristemente vero, ma ancora una volta, COSA C'ENTRAaaaaaaaaa !!!!!!!!

> Di conseguenza anche il condomìnio deve operare la ritenuta d’acconto,
> versarla nei termini e rilasciare ai percipienti la relativa
> certificazione per i seguenti pagamenti:

Appunto il 20% di ritenuta d'acconto, ho scritto altro ?

> redditi di lavoro dipendente;
>
> redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
>
> redditi di lavoro autonomo;
>
> redditi percepiti dagli stessi amministratori di condominio.

E questo cosa c'entra ?
A meno non volesse descrivere tutte le alternative utilizzabili
dall'amministratore condomino (quindi smentendosi se stesso).

> Parimenti il condominio sarà obbligato a presentare il mod. 770 se
> nell’anno precedente sono stati corrisposti redditi soggetti a ritenute
> alla fonte a più di 20 sostituiti.

E questo cosa c'entra ?

> Qualora invece il condominio abbia corrisposto emolumenti soggetti a
> ritenute alla fonte a meno di 20 sostituiti, l’amministratore non è
> tenuto alla presentazione del mod. 770 e potrà fare tali comunicazioni
> con il modello UNICO.

E questo cosa c'entra ?

> Con la citata legge n. 449/1997 è stato anche statuito l’obbligo per
> l’amministratore di comunicare all’Anagrafe Tributaria l’elenco dei
> fornitori condominiali con il totale degli importi ad essi corrisposti
> per l’acquisto di beni e forniture di servizi.

E dai', e questo cosa c'entra ?

> Tale obbligo viene assolto dall’amministratore in carica al 31 dicembre
> dell’anno di riferimento mediante presentazione del modello SW.

E quindi ?

> Tale modello fa parte degli allegati alla dichiarazione 770. Nel caso in
> cui il condominio non fosse obbligato alla presentazione di tale
> dichiarazione, l’allegato SW può essere incluso nell’UNICO oppure nel
> modello 730 dell’amministratore.

E quindi ?

> Il comma 11 dell’articolo 21 della legge n. 449/1997 prevede che gli
> Uffici delle Imposte, nell’esercitare i poteri previsti dall’articolo 32
> del D.P.R. n. 600/1973, possano richiedere agli amministratori di
> condominio, dati, notizie e documenti relativi alla gestione
> condominiale.

Ma cosa c'entra tutto questo ?
Ed e' solo una parte dei suoi copia-ed-incolla estemporanei.

Dalle mie parti, quando uno butta un tale volume di frasi ed affermazioni
non pertinenti, si dice che ha "dichiarato la resa" ma non vuole
"arrendersi". Insomma, divaga a tutto spiano perche' in realta' sta
chiedendo pieta', di non volere piu' entrare nel merito della contesa,
perche' si sente sconfitto e quindi tira in ballo di tutto, pur di
allontarsi dall'oggetto perdente. Qualche volta, mossi a pieta' si puo'
anche dargli corda, accettare la divagazione, e lasciare sfumare la
discussione.

Il problema pero' e' che questa faccenda dell'amministratore-condomino
e' troppo importante per lasciare anche solo nell'aria la possibilita'
che lei abbia ragione. Anche perche' ci e' tornato ripetutamente (da
sempre lo sostiene ed insiste a diffondere questa menzogna interpretativa
della unicita' della SUA soluzione formale).

Concludo, affermando che alla fine, l'unico documento che lei ha riportato
dell'AdE che affronta direttamente la posizione di amministratore-condomino
indica la soluzione co.co.co. con un "potra'" ovvero come una possibile
formalizzazione lavorativa. Il tutto ricordando che in ogni caso l'AdE
NON HA ALCUNA COMPETENZA PER SUGGERIRE FORMALIZZAZIONE LAVORATIVE, MA SOLO
FISCALI.

Quindi:
lei ha torto nell'affermare che l'AdE intenda come unica soluzione
quella co.co.co. (l'AdE nella persona di un funzionario indica solo che
"si potra'" fare cosi', ove invece il linguagio abituale in ambito fiscale
e' "si deve". A togliere ogni dubbio, nello stesso documento abbiamo un
altro passaggio ove c'e' l'uso di "potra'" che e' indubbiamente un caso
di indicazione di "opzione" e quindi conferma l'utilizzo del precedente
"potra'" come indicazione che la soluzione co.co.co. e' una semplice
"opzione". Punto.

w

unread,
Jan 22, 2015, 5:50:41 AM1/22/15
to
Ecco ci risiamo o è tonto oppure crede che lo siano gli altri anzichè
postare, di quanto comunicato, ciò che interessa, evidenzia tutto ciò
che non è pertinente alla nostra "querelle". E' evidente che non sa
nemmeno cogliere nelle varie leggi ciò che interessa alla questione.
Il punto da evidenziare è questo:
"Disciplina imposte sui redditi e iva dell'attività di amm.re condom."
-Svolgimento dell'attività in via continuativa,al di fuori dell'eser_
cizio di arti e professioni,senza subordinazione,senza impiego di
mezzi organizzativi e con retribuzione periodica prestabilita.
= a lavoro assimilato a quello dipendente.
Se comprende bene, ma a questo punto dubito molto che lei sia in grado
di fare ciò.
La saluto w

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Jan 22, 2015, 12:21:43 PM1/22/15
to
E' lei che ha dato il giudizio, quindi si e' auto-ingiurato.
Visto che e' lei ad avere introdotto tutto questo ... ed ora afferma
che non e' pertinente alla "querelle". Ed allora perche' il giorno
13 Gennaio 2015, alle ore 16:35 (o quella che risulta del messaggio
con identificativo: <m93dv3$13gl$1...@adenine.netfront.net> )
ha buttato tutto quel ciarpame, che nel messaggio che lei ha appena
replicato, io mi sono semplicemente limitato a "citare", e che ora
lei afferma non e' pertinente alla "querelle"?

A questo punto, visto che lei non e' certamente un tonto, ha solo
provato la sua malafede in questa questione.

w

unread,
Jan 22, 2015, 2:58:14 PM1/22/15
to
O T T U S O ! ! !

w

unread,
Jan 22, 2015, 3:08:53 PM1/22/15
to
Ripeto O T T U S O chissa perchè ha omesso proprio la premessa a Paolo
ed il punto in questione che ho già accennato in precedenza.
Se non è malafede questa è solo O T T U S I T A'.Aspetto sempre sue
smentite in base a Leggi su quanto inerente la "querelle".
Visto la sua pignoleria se avesse trovato qualcosa in merito a ciò
che asserisce l'avrebbe già postata da tempo......solo chiacchere da
Bar e da Stadio le sue.

w

unread,
Feb 5, 2015, 5:54:18 AM2/5/15
to
Il 09/01/2015 21:39, w ha scritto:
> Il 09/01/2015 19:47, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>>> On Fri, 09 Jan 2015 11:31:54 +0100, w wrote:
>>
>>>> Il 09/01/2015 00:26, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>>>>> On Tue, 23 Dec 2014 14:48:11 +0100, w wrote:
>>>>
>>>>>> Il 21/12/2014 22:40, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>>>>>>> On Sun, 21 Dec 2014 13:36:02 +0100, w wrote:
>>>>>>
>>>>>>>> Il 21/12/2014 01:22, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>>>>>>>>> On Fri, 19 Dec 2014 19:09:44 +0100, w wrote:
>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Il 19/12/2014 11:21, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>>>>>>>>>>> On Thu, 18 Dec 2014 14:01:58 -0600, Roberto Deboni DMIsr wrote:
>>>>>>>>
>>>>>>>> ...snip...
>>>>
>>>>>>>> Similmente accade con l'INPS: non conosco in caso di amministratore
>>>>>>>> condominiale che non pagando l'INPS sia stato perseguito dall'INPS
>>>>>>>> al di fuori di una sua attivita' professionale propria.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Quindi la smetta di spargere vero e proprio terrorismo fiscale e
>>>>>>>> previdenziale sui condomini amministratori.
>>>>>>>>
>>>>>>>> La questione alla fine e': "Di quanti soldi si tratta?"
>>>>>>>>
>>>>>>>> E non mi dica che non c'entra, perche' allora che facciamo con il
>>>>>>>> condomino che taglia l'erba pagato dal condominio per, diciamo 300
>>>>>>>> Euro all'anno ?
>>>>>>>>
>>>>>>>> Ricade nella "Gestione Separata" ?
>>>>>>>>
>>>>>>>> Suvvia siamo seri. Una cosa sono le tasse (purtroppo la pressione
>>>>>>>> fiscale e' cosi' elevata che l'imposta anche su 300 Euro e' cosi'
>>>>>>>> elevata che non e' trascurabile.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Ma nel caso dell'INPS la questione e' che non si tratta di una
>>>>>>>> tassa, ma di un prelievo per la costituzione di un fondo
>>>>>>>> pensionistico (e se non e' cosi' e' un tentativo di tassazione
>>>>>>>> impropria). Ora, con cifre cosi' piccole, e la regola che il minimo
>>>>>>>> per gestione perche' si possa effettuare l'unificazione senza costi
>>>>>>>> e' di 5 anni equivalenti di contributi, significa che sara'
>>>>>>>> matematicamente impossibile fruire dei versamenti sulla Gestione
>>>>>>>> separata che quindi risulterebbe in una pura tassazione impropria.
>>>>>>>> Forse passa nei tribunali fascisti italiani, ma non alla Corte
>>>>>>>> Europea.
>>>>>>>>
>>>>>>> Sic....non vi maggior sordo di chi non vuol sentire...lei
>>>>>>> oltre
>>>>>>> che essere un profano in fatto di fisco e un emerito "evasore"
>>>>>>
>>>>>> RITIRI SUBITO L'INSULTO E CALUNNIA!
>>>>>>
>>>>>> Pago fino all'ultimo euro di imposta ed anche di piu' (proprio per
>>>>>> essere sul "lato sicuro" ed evitare in futuro che qualche deficienti
>>>>>> insinui che avrei evaso).
>>>>>>
>>>>> Non è con gli insulti e le minacce che mi convince del fatto che
>>>>> lei di fisco ne è profano.
>>>>
>>>> Vede, lei ha insinuato una mia evasione fiscale quando il fisco non
>>>> c'entra con la previdenza. Ho precisato che fiscalmente pago anche di
>>>> piu' di quello che dovrei, proprio per certa gentaglia che gira negli
>>>> uffici in ricerca di contribuenti da ricattare.
>>>>
>>>>> L'ottusità non paga mai.
>>>>
>>>> Quella ad esempio di non sapere che il limite per l'iscrizione alla
>>>> gestione separata INPS e' di 5'000 Euro ? Quanti amministratori
>>>> occasionali in casa propria conosce che pigliano piu' di 5'000 Euro ?
>>>
>>> Questo è falso se per esempio un pensionato vuole gestire il proprio
>>> condominio è obbligato all'iscrizione alla "Gestione Separata" (non
>>> esiste il limite dei 5000 euro) ed inoltre paga le tasse come il
>>> dipendente in quanto è lavoro assimilato a dipendente.Ed è
>>> proprio il
>>> caso a cui io mi riferivo ( al riguardo ho prove certe)
>>
>> Fornisca queste "prove certe".
> La prova certa gliela ho fornita più volte solo che lei è ottuso e
> non la
> vuole comprendere...chi amministra il proprio condominio,senza obbligo
> di partita IVA e per di più è anche pensionato ( di questi casi di
> amministratori interni ve ne sono più di quanti lei crede)è considerato
> co.co.co ed è assimilato ad un dipendente.Quindi obbligo all'iscrizione
> alla Gestione Separata dellINPS,la quale per tali iscritti ha disposto
> una aliquota inferiore(attualmente al 22%) ed il condominio deve
> rilasciargli busta paga come ad un normale dipendente.
> Vedo che lei continua a non credermi perchè allora non consulta sia
> l'INPS sia l'A.d.E. ? Legga poi le relative guide. Non posso sempre
> farle trovare "la pappa pronta".:-(((
>
> Il termine evasore per sua conoscenza lo utilizzo verso tutti coloro che
> ignorano le leggi in vigore e pagano le tasse a loro piacimento e se
> non ha ben compreso a chi mi riferissi è a questi amministratori
> interni che credono di fare un lavoro occasionale.Per occasionale si
> intende un lavoro fatto sporadicamente e non in via continuativa.
> L'amministratore condominiale è un lavoro ( incarico=mandato) fatto
> in via continuativa (annuo) pertanto può essere svolto in amniera
> professionale ( con partita IVA) oppure in maniera non professionale
> purchè si amministri il solo condominio in cui si abita ( 2 condomini
> necessitano già partita IVA).In quest'ultimo caso è considerato un
> lavoro assimilabile a lavoro dipendente.( Io l'ho svolto sino a
> qualche anno fa ed ho tutti documenti che dimostrano quanto dico)
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