Per ogni tipologia di decisioni è necessaria una maggioranza che rappresenti
1/3 50% o 100% dei millesimi/condomini/presenti (troppo lungo da
approfondire e forse lo sai già)e la parità non è maggioranza
quindi la delibera non passa.
Se si tratta di materia da approvare necessariamente per esempio la
nomina/revoca dell'amministratore si ripete l'assemblea (restando in carica
il vecchio amministratore) esperiti tutti i tentativi di accordo ci si
rivolge al giudice.
C'è anche si sostiene il contrario (Matteo, 30 maggio 2002)...
Rebrac
E insisto: se i voti favorevoli rappresentano la maggioranza degli
intervenuti, i millesimi non contano. Di regola è sufficiente che i
millesimi superino il terzo.
Se è necessaria la maggioranza qualificata, 4 contro 3, e millesimi 500 a
500, vincono i 4.
Basta leggere l'articolo del codice.
Ovviamente, 3 a 3, la delibera non passa, indipendentemente dai millesimi.
Scusate sbaglio o diciamo tutti la stessa cosa?
:O)
No.
Sono un fautore della "doppia maggioranza"
Maggioranza.
Non parità.
La tesi di Matteo si basa sul 2° comma dell'art. 1136
Io dico che che l'interpretazione corretta si ottiene leggendo bene il 4°
comma.
Che parla di maggioranza...
Rebrac
Rispiego la mia tesi:
10 condomini:
5 a favore 5 contrari
non si approva e non serve calcolare i millesimi.
6 a favore 5 contrari
si controllano i millesimi, i 6 devono avere il numero di millesimi
richiesti indipendentemente dal numero di millesimi dei 5
Es. approvazione bilancio.
5 favorevoli con 500 millesimi non si approva
6 favorevoli con 350 millesimi e 5 contrari con 650 millesimi si approva.
N.B. Caso ideale con tutto il condominio presente.
Sono d'accordo con te. Rebrac no. Secondo me dà un significato improprio
alla parola "maggioranza", che, oltretutto, normalmente è riferita alle
persone, non ad altre entità.
Infatti si parla di "maggiornaza dei condomini " come requisito primario
"che rappresentino almeno..etc ect." come requisito "qualificativo" e di
rappresentaza della maggioranza, altrimenti avrebbe recitato "Maggioranza
dei votanti e dei millesimi che rappresentino non meni di x".
Ma credo sia l'interpretazione comune o no?
Immagino stia scherzando....
E' veramente consolidato il concetto di DOPPIA MAGGIORANZA....
E d'altronde il concetto di teste e millesimi è stato introdotto apposta per
evitare che il signore con 400 millesimi possa fre il bello cattivo tempo..
Un'approvazione del bilancio come quella sopra scritta, in caso di
contestazione, ti vedrebbe massacrato in tribunale...
Rebrac
*Errata corrige "maggioranza dei votanti"
Sorry
NO !
O, se lo č, č quella sbagliata !!
Rebrac
Io non credo per i motivi che ho esposto un post più su e sarebbe
interessante che qualcuno citasse qualche sentenza in proposito.
Quindi non hai esperienze dirette o sentenze che corroborino questa tua
affermazione?
Mi disconnetto e vado alla ricerca..
Rebrac
Non mi sono impegnato molto ma penso basti quello sotto riportato.
Però la debacle è grave !
E' una delle prime cose che insegnano ai corsi ....(ed è anche dotata di una
sua intuitiva logica...)
Nei condomini si ragiona per MAGGIORANZE...
Trovate voi qlcs a Vs. favore, adesso...
E poi, Matteo, ri-rispondi alla domanda:
10 condomini
9 con 100 millesimi = 900
2 con 50 millesimi = 100
votazione:
6 condomini con 500 millesimi votano Tizio
5 condomini con 500 millesimi votano Caio
Chi sarà l'Amministratore ?
In base all'articolo 1136 del codice civile, le delibere assembleari in
seconda convocazione sono valide se prese con un numero di voti favorevoli
che rappresenti un terzo dei condomini e un terzo dei millesimi generali di
proprietà. È quindi necessario che vi sia un concorso di maggioranze: quella
numerica (per persone ovvero per teste) si deve accompagnare a quella per
valore (rappresentato dalla percentuale delle quote di proprietà secondo la
tabella millesimale).
Per la validità di tali delibere non è sufficiente che esse siano prese a
maggioranza numerica dei presenti all'assemblea, se poi i votanti favorevoli
non siano un terzo di tutti i proprietari del condominio, o non posseggano
quote di proprietà comune pari ad almeno un terzo del valore globale
dell'edificio condominiale.
(Tribunale di Milano, 27 maggio 1996, n. 5020)
Cassazione, sez.II, 11 gennaio 1966, n°202 (su Rivista giuridica dell'
edilizia, 1966, 734):"Per la validità delle deliberazioni in materia
condominiale la legge richiede in ogni caso che esse siano prese a
maggioranza dei voti, per cui in tanto una deliberazione diventa
obbligatoria per tutti i condomini, compresi i dissenzienti, in quanto il
numero di coloro che hanno votato a favore, e l'entità degli interessi da
essi rappresentati, superino il numero dei condomini che hanno votato
contro..(omissis)..In seconda convocazione, è sufficiente un numero di voti
che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo
del valore dell'edificio. Perché la deliberazione si intenda approvata non
basta tuttavia che essa riporti il voto favorevole di un terzo dei
partecipanti al condominio, ma occorre anche che i condomini dissenzienti
siano in numero inferiore ad un terzo".
Tribunale di Roma (4 luglio 1990, pres.Lazzaro, rel.Guerrieri)
(omissis) La norma di cui all'art. 1136 cc. in esame non può essere
interpretata nel senso che sia sufficiente il raggiungimento del consenso di
1/3 dei condomini titolari di almeno 1/3 del valore dell'edificio; è anche
necessario considerare la posizione dei condomini dissenzienti, in quanto il
raggiungimento di una "maggioranza" nel senso letterale e tecnico del
termine (essa costituendo il concetto cui fare riferimento in tutti i casi
di decisioni di organismi collegiali, quale è un'assemblea condominiale)
richiede pur sempre che tra i votanti si pervenga ad un valore superiore
degli uni rispetto agli altri. Ciò sta a significare, in mancanza di
diversi criteri di calcolo stabiliti dalla norma, che il voto favorevole di
1/3 di tutti i condomini che totalizzano un valore corrispondente
dell'edificio non è sufficiente per esprimere una determinata decisione
assembleare che quel "quorum" richieda quando i dissenzienti, come nel caso,
siano più numerosi (sei su dieci). Lo stesso sarebbe a dirsi se il numero
dei consenzienti fosse superiore e gli stessi avessero però in mano un
valore inferiore a quello dei dissenzienti.
Rebrac
Secondo me tu non hai letto quello che hai postato.
> E poi, Matteo, ri-rispondi alla domanda:
>
> 10 condomini
> 9 con 100 millesimi = 900
> 2 con 50 millesimi = 100
>
> votazione:
>
> 6 condomini con 500 millesimi votano Tizio
> 5 condomini con 500 millesimi votano Caio
>
> Chi sarà l'Amministratore ?
Tizio.
Sulla base delle sentenze da te riportate, anche.
Evidentemente, ai corsi insegnano male, o gli allievi intendono male.
Lo penso anch'io infatti almeno una delle sentenze da te riportate, che per
altro bisognerebbe analizzare integralmente, mi sembrano riferirsi a
situazioni in cui non esisteva nemmeno maggioranza numerica.
In ogni caso per ora ho trovato questa poi ti farò sapere:
"Ai fini della regolare costituzione della assemblea e del diritto di voto
assume rilievo solo il numero dei partecipanti al condominio e non quello
delle unità abitative di proprietà di ciascuno di essi, essendo tali unità
state considerate dalla norma solo ai fini della verifica che i voti
espressi rappresentino un terzo del valore dell'edificio ( Appello Roma-N°
940 /98, in Guida al Diritto, N°27, pag. 107)"
Guarda che questa sentenza, probabilmente, dava torto a un fesso che, avendo
5 appartamenti, voleva anche votare per 5 teste...
E, peraltro, si riferisce solo alla costituzione dell'assemblea e del
diritto al voto.
Cerca meglio.
Rebrac
Secondo me tu non hai letto quello che ho postato.
Le sentenze parlano tutte di concomitanza della doppia maggioranza.
Concomitanza della doppia maggioranza:
maggioranza di teste e CONTEMPORANEAMENTE, maggioranza di millesimi.
Penso di essere stato chiaro.
> Sulla base delle sentenze da te riportate, anche.
Leggile bene...
> Evidentemente, ai corsi insegnano male, o gli allievi intendono male.
Può anche darsi.
Dimmi invece dove l'hai imparato che una minoranza millesimale può imporre
la propria volontà a una maggioranza....
Rebrac
Si parla di voti espressi (quindi votazione non costituzione) e perla
appunto di mera verifica dei voti.
Sul codice.
C'è scritto che la maggioranza degli intervenuti deve essere proprietaria di
almeno un terzo del valore. Condizione necessaria e sufficiente.
Quale sia il valore di cui è proprietaria la minoranza degli intervenuti non
rileva, per le delibere ordinarie.
Per certe delibere ci vuole la metà del valore, e chi ha l'altra metà si
attacca, se è in minoranza.
Per le innovazioni ci vogliono la maggioranza dei condomini (non dei soli
intervenuti) e due terzi del valore. Ma è l'unico caso, ed è un caso che le
leggi più recenti guardano male, visto che per molte innovazioni è prevista,
adesso, la maggioranza semplice.
Solo sul risparmio energetico si contano esclusivamente le quote
millesimali.
Insomma, se i condomini sono 10, quattro condomini con 350 millesimi,
battono un unico condomino con 400 millesimi, in seconda convocazione. Ed è
quello che dicono anche le sentenze da te citate, se le leggi bene (9
condomini con soli 300 millesimi è inutile che si riuniscano, se non
convincono il decimo, e il decimo, con 700 millesimi da solo, non combina
niente, se non convince la maggioranza degli altri).
Il concetto di maggioranza non è così pacifico come pensi tu. Pensa al
governo: ha una solidissima maggioranza parlamentare, pur avendo ricevuto i
voti di un terzo del corpo elettorale. La maggioranza che conta è quella
degli eletti al parlamento, non quella degli elettori. E per ogni
maggioranza bisogna vedere cosa prevede, esattamente, la norma. Nel
condominio, una minoranza che ha più millesimi resta minoranza, nelle
deliberazioni ordinarie.
Daltronde che senso avrebbe stabilire due quote di millesimi necessarie (1/3
o 50) se poi la prima quota potrebbe non essere sufficiente secondo il
ragionamento di rebrac?
:O)
Almeno. ALMENO. ALMENO.
> Condizione necessaria e sufficiente.
Questa è farina del tuo sacco. Sul codice non c'è.
> Quale sia il valore di cui è proprietaria la minoranza degli intervenuti
non
> rileva, per le delibere ordinarie.
Vero, specialmente, se la minoranza, guarda un pò, minoranza non è....
> Per certe delibere ci vuole la metà del valore, e chi ha l'altra metà si
> attacca, se è in minoranza.
Nel caso della metà del valore è chiaro l'altra parte è (tranne il caso di
parità) minoranza !!!
> Per le innovazioni ci vogliono la maggioranza dei condomini (non dei soli
> intervenuti) e due terzi del valore. Ma è l'unico caso, ed è un caso che
le
> leggi più recenti guardano male, visto che per molte innovazioni è
prevista,
> adesso, la maggioranza semplice.
Maggioranza ?
MAGGIORANZA ????
E no, troppo comodo !!
Anche alle innovazioni 350 millesimi battono i restanti 650 (Matteo docet)
!!!
> Solo sul risparmio energetico si contano esclusivamente le quote
> millesimali.
> Insomma, se i condomini sono 10, quattro condomini con 350 millesimi,
> battono un unico condomino con 400 millesimi, in seconda convocazione. Ed
è
> quello che dicono anche le sentenze da te citate, se le leggi bene (9
> condomini con soli 300 millesimi è inutile che si riuniscano, se non
> convincono il decimo, e il decimo, con 700 millesimi da solo, non combina
> niente, se non convince la maggioranza degli altri).
Pacifico.
> Il concetto di maggioranza non è così pacifico come pensi tu. Pensa al
> governo: ha una solidissima maggioranza parlamentare, pur avendo ricevuto
i
> voti di un terzo del corpo elettorale. La maggioranza che conta è quella
> degli eletti al parlamento, non quella degli elettori. E per ogni
> maggioranza bisogna vedere cosa prevede, esattamente, la norma.
Non c'entra nulla.
> Nel condominio, una minoranza che ha più millesimi resta minoranza, nelle
> deliberazioni ordinarie.
Questa è follia !!!
>una minoranza che ha più millesimi resta minoranza..
Ma ti rendi conto ?
Sei amministratore ? chiedi il parere di qualche collega
Sei iscritto a qualche associazione d'amministratori ? chiedi il loro
parere.
Sei avvocato ? ascolta qualche collega.
Guarda che stai prendendo un granchio colossale.........
Comunque mi sembra che non ci si smuove dalle proprie posizioni, quindi
passo e chiudo.
Rebrac
Lascia perdere....
Rebrac
Cioè hai ragione e basta? Non credo tu faccia l'amministatore o forse del
tuo condominio se no non ti saresti già annoiato di discutere, mai stato ad
un'assemblea che comincia alla 19 ed alle 3 di notte si decide di
rimandarla?
Comunque appena trovo qualcosa pro o contro la posto anche se dovessi avere
ragione tu.
:O)