On 07/08/17 10:15, Cordy wrote:
> Il 04/08/2017 16:59, a ha scritto:
>>> Il fatto che alcune associazioni *private* abbiano inventato una
>>> "formazione professionale" non cambia la sostanza
>
> Non leggo il Deboni e quindi mi era sfuggita.
> Ringrazio "a" per la quote, quindi.
>
> La formazione professionale è obbligatoria per legge,
> non è una fisima
Mai scritto il contrario. Ma la figura dell'amministratore
condominiale non e' una figura professionale.
Ed a nulla vale tirare in ballo l'articolo seguente
per affermare ipotesi contraria.
Del resto si vede anche dalla quantificazione del carico
formativo, noi professionisti dobbiamo fare almeno 30 ore,
i gestori condominiali se la cavano con 15 ore e solo
volendo seguire un regolamente ministeriale, che proprio
un "condominiale" che avesse seguito il corso di formazione,
dovrebbe sapere *non è legge*.
Infine, io ho scritto:
"...alcune associazioni *private* abbiano inventato una
"formazione professionale" non cambia la sostanza, il
"professionista" per la giurisprudenza italiana e' altro ..."
intendendo che anche se tali associazioni usano paroloni
come "professionisti" e "professionali" resta il fatto
che sono solo dei gestori condominiali.
E tra parentesi, anche i "contenuti" dei corsi sono alla
fine totalmente in mano a queste associazioni private.
> di qualche associazione privata. Si legga al riguardo
> il punto g della 71-bis disp. att. cod. civ.
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale
e svolgono attivita' di formazione periodica in materia
di amministrazione condominiale.
Questo effettivamente ha valore di legge, ma il problema
e' che e' cosi' generico che nel decreto ministeriale ci
hanno buttato di tutto, rendendo la faccenda decisamente
ridicola! Cosa e' la "materia di amministrazione
condominiale" ? Tutto lo scibile che entra nelle
problematiche di un condominio ?! Suvvia, siamo seri.
> e d.m. 140/2014.
Questo me l'ero perso, non sapevo che era uscito alfine
il regolamento.
Ministero della Giustizia (ogni Ministero ha la sua
numerazione di decreti, se non specifica quale ministero
si finisce per trovare altro, non e' come le leggi che
hanno numerazione univoca per tutta lo stato.)
Art. 2 - Finalita' della formazione e dell'aggiornamento
1. Le attivita' di formazione ed aggiornamento devono perseguire i
seguenti obiettivi:
a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e
giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza
degli edifici;
...omissis...
Commento: prima di tutto osservate, secondo il Ministero
della Giustizia, non e' necessario che l'AC "acquisisca"
la competenza, basta che genericamente la migliori, la
perfezioni. Ridicolo.
Cioe' non e' richiesta alcuna competenza minima di partenza
in tema condominiale. Il "migliorare" puo' anche partire da
un livello di preparazione quasi nullo.
Poi ci sono troppe "competenze" in questa definizione.
Vorrei evidenziare che il corso di formazione e' di
72 ore nominali (un po' meno sono quelle effettive).
Sono 9 giorni, in cui, secondo il punto a) l'aspirante
dovrebbe diventare competente in materia tecnica (qui
credo si intende la tecnica contabile), scientifica
(quella che noi intendiamo per "tecnica") e giuridica
(le materie dell'avvocato).
In realta' questa descrizione e' strumentale per fare
credere ai condomini che l'amministratore condominiale, solo
per avere fatto quelle 72 ore, sia diventato un "esperto"
contabile, tecnico e giuridico, seppure ristretto
all'ambito condiminiale. Se fosse vero, nessun AC
avrebbe necessita' di rivolgersi ad un professionista.
Art. 3 - Requisiti dei formatori
1. I formatori devono provare al responsabile scientifico, con
apposita documentazione, il possesso dei seguenti requisiti di
onorabilita' e professionalita':
...omissis...
e) di aver maturato una specifica competenza in materia di
amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e di aver
conseguito alternativamente uno dei seguenti titoli: laurea anche
triennale; abilitazione alla libera professione; docenza in materie
giuridiche, tecniche ed economiche presso universita', istituti e
scuole pubbliche o private riconosciute. Possono svolgere attivita'
di formazione ed aggiornamento anche: i docenti che abbiano elaborato
almeno due pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di
sicurezza degli edifici, dotate di codice identificativo
internazionale (ISBN) ai sensi dell'articolo 1, lettera t), del
decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76; coloro che hanno gia'
svolto attivita' di formazione in materia di diritto condominiale o
di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore
ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata
in vigore del presente regolamento.
Solo per evidenziare come per il Ministero della Giustizia, la
"competenza" professionale (il formatore e' un professionista o un
insegnante) e' l'ultimo requisito (il quinto) richiesto per diventare
un formatore. Un lapsus interessante ...
Art. 5 - Svolgimento e contenuti dell'attivita' di formazione
e di aggiornamento
...omissis...
3. I corsi di formazione e di aggiornamento contengono moduli
didattici attinenti le materie di interesse dell'amministratore,
quali:
a) l'amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai
compiti ed ai poteri dell'amministratore;
Commento, questo e' pertinente l'attivita' di AC.
b) la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai
requisiti di staticita' e di risparmio energetico, ai sistemi di
riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici
ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica della manutenzione
delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi;
Commento, questa e' una vera e propria scemenza, perche' non bastano
24 ore per dare ad un AC la competenza anche solo a capire i requisiti
di quel lungo elenco di competenze.
Sarebbe invece corretto se la descrizione fosse stata
"in tema di obblighi giuridici" di quel lungo elenco di materie.
Cioe' l'amministratore deve "sapere" della necessita' di consultare
le varie figure professionali corrispondenti alle competenze
descritte, ma non deve sapere *nulla* di statica, risparmio
energetico, sistemi di riscaldamento e di condizionamento, impianti
idrici, elettrici ed ascensori e montacarichi, verifica della
manutenzione delle parti comuni degli edifici
e prevenzione incendi. Ci mancherebbe altro che acquisisca un
"patentino" in tutte quelle materia sulla base di 72 ore di corso
(anzi, solo di una parte, perche' c'e' anche il resto da infilare
dentro). Quindi, sta bene una spolverata della normativa in modo
che sappia quando occorre consultare il genio civile o un ingegnere
civile, un termotecnico, un tecnico idraulico, un tecnico
elettricista, un tecnico ascensorista, un direttore lavori.
c) le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti
condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle
millesimali;
Commento, questo e' pertinente l'attivita' di AC.
d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli
edifici ed alla proprieta' edilizia;
E torniamo a capo, l'area e' troppo vasta perche' possa starci
dentro le 72 ore o una parte, quindi ancora una volta, siamo
alla bufala. Queste (come quelle del punto b) sono dei tecnici
rispettivi) sono aree degli avvocati, non dell'AC (se non e'
anche un avvocato).
e) la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai
regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone
territoriali di interesse per l'esercizio della professione ed alle
disposizioni sulle barriere architettoniche;
Idem, come sopra. Posso concordare sulla necessita' di un AC di
sapere grosso modo quando ci vuole una SCIA o no, etc. Ma l'incipit
dovrebbe essere del tipo: rivolgersi agli uffici della edilizia
privata dell'ente locale oppure ad un professionista del settore.
f) i contratti, in particolare quello d'appalto ed il contratto
di lavoro subordinato;
Qui proprio siamo fuori di testa! Ci sono avvocati specializzati
in queste due materie che diventano competenti solo dopo anni di
tirocinio presso studi specializzati. Fidarsi di un AC in base
solo alle nozioni di questo pseudo corso di 72 ore, e' da pazzi!
g) le tecniche di risoluzione dei conflitti;
Commento, non sarebbe parte del compito di un AC, pero',
indubbiamente conoscere quelle tecniche puo' salvargli
l'incarico.
h) l'utilizzo degli strumenti informatici;
Pure questo, nelle 72 ore ? Ma sono pazzi ?
A meno che intendano "utilizzo di applicazione per la gestione del
condominio"
i) la contabilita'.
Precisiamo, qui non puo' trattarsi di "Contabilita'", bensi della
versione edulcorata per condominii (del resto la legge non impone
alcun bilancio particolare come per le societa').
Ecco come la legge descrive la "contabilita'":
"Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita
ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del
condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che
devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica.
Si compone di un registro di contabilita', di un riepilogo finanziario,
nonche' di una nota sintetica esplicativa della gestione con
l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
...omissis...
Sarebbe stato opportuno scrivere:
i) la contabilità condominiale ex-art.1130-bis
che e' il minimo previsto per legge e ci puo' stare sicuramente
in una sessione di 8 ore, incluse alcune prove pratiche.
5. Il corso di formazione e di aggiornamento puo' essere svolto
anche in via telematica, salvo l'esame finale, che si svolge
nella sede individuata dal responsabile scientifico.
Cioe' in pratica, non c'e' modo di verificare la partecipazione al
corso. Noi ingegneri abbiamo sostanzialmente sempre l'obbligo di
partecipazione al 100% del tempo dei seminari a cui ci iscriviamo
salvo siano di piu' giorni, in cui allora si puo' scendere al 90%.