E' uno dei tanti punti che sono stati "arruffati" (passatemi il termine
tecnico... :) ) dalla riforma del condominio.
In un articolo si dice che l'amministratore viene nominato per un anno,
con rinnovo per un altro anno.
In un altro articolo, si afferma che fra le responsabilità
dell'assemblea, c'è la nomina ANNUALE dell'amministratore.
Una certa contraddizione fra le due norme, c'è, quindi. I commentatori
più autorevoli l'hanno risolta a favore dei condomini: l'amministratore
è in carica per un anno, con condizioni invariate anche per il secondo
anno, se viene confermato nell'incarico dall'assemblea. Io mi regolo così.
C'è poi il problema di deliberare in materia di nomina o rinnovo/revoca
(nel senso appena descritto) o sostituzione dell'amministratore. OGNI
assemblea ordinaria, si ritiene annuale, DEVE avere in ordine del giorno
la nomina o conferma/revoca (il primo caso negli anni dispari, il
secondo in quelli pari) dell'amministratore.
Questo, semplicemente, perché non è ammissibile alla discussione un
argomento non presente in odg. Quindi, una convocazione siffatta è da
ritenersi manchevole. Potreste, semplicemente, mandare deserte o non
validamente costituite le prossime assemblee, per mancanza del quorum
costitutivo o deliberativo, fino a correzione dell'errore.
Oppure, chiedere una nuova convocazione per discutere della nomina
dell'amministratore.
Ancora: rivolgervi ad un legale, per un ricorso all'autorità giudiziaria
(ove il legale stesso ne ravvisi gli estremi) per la nomina giudiziaria
di un nuovo amministratore.
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Ciao!
Stefano