On Wed, 27 May 2015 11:50:39 +0200, Giovanni wrote:
> On 05/27/2015 09:24 AM, Tomaso64 wrote:
>
>>> A me sembra una Comunione e non un Condominio. E questo 50 anni fa.
>>>
>>> La differenza non e' da poco, specialmente per il suo problema.
>>
>> Come faccio a capirlo ? Il titolo è: "Regolamento dei rapporti tra i
>> proprietari dei lotti costituendi il complesso immobiliare ####### sito
>> in ######"
>>
>> e poi elenca una serie di obblighi e doveri (alcuni ora inapplicabili).
>
> È irrilevante quello che dice Deboni.
Certo, certo ... ma si consoli, anche reputabili avvocati, ma non
specializzati sull'argomento condominio, vengono fuori con uscite
come le sue.
Leggiamo il Codice Civile invece. Prima per la Comunione:
Art. 1104 - Obblighi dei partecipanti
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la
conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese
deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti,
salva la *facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.*
La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente
approvato la spesa.
Il cessionario del partecipante e tenuto in solido con il cedente
a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.
Ed ora passiamo al Condominio:
Art. 1118 - Diritti dei partecipanti sulle cose comuni.
Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il
titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore
dell'unità immobiliare che gli appartiene.
*Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.*
Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle
spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la
destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto
disposto da leggi speciali.
... omissis ... (sul riscaldamento)
Ma tanto, oggi, anche davanti ai giudici, pare che il "diritto" sia un
optional. Decidono tutto le varie corporazioni (amministratori, avvocati,
giudici ... perfettamente in barba alle leggi).
> Sia si tratti di un condominio
> oppure gi una comunione, esiste un regolamento che, specialmente se
> contrattuale, va rispettato.
Quando certi regolamenti sono cosi' vecchi, piu' che "rispettarli"
diventa una questione di "interpretazione" alla luce delle nuove
leggi e scale di valori sociali. Indipendentemente da cio' che penso
riguardo al fotovoltaico, si tratta di una scelta che oggi rientra in
quello che si ritiene essere di interesse prevalente ovvero ambientale.
In ogni caso, il regolamento disciplina in "modo cogente" la cosa comune,
non le proprieta' individuali (e non potrebbe essere altrimenti, basta
leggersi la Costituzione, ... altro optional ...).
La norma citata e' invece piu' che altro un "suggerimento" come lo sono
ad esempio le varie norme (che a mio parere dovrebbero in realta' essere
scorporata e descritte a parte dal regolamento condominiale, altrimenti
poi si fa la confusione come in questo frangente) sul comportamento
dei condomini nel non disturbare i vicini (alla fin fine, un amministratore
non ha la facolta' giuridica di sanzionare un condomino, ad esempio, che
faccia schiamazzi alle 3 di notte dentro casa sua).
Nel caso specifico si tratta, per ora, un conflitto tra vicini, tra i
due proprietari: uno che vuole attivare una modifica con implicazioni
visive ed un altro che si sente danneggiato da queste modificazioni
visive.
Ora, nel caso di muretti, il diritto leso e' certo e disciplinato (in
pratica riguarda con il diritto alla visuale), ma questo di una
impianto fotovoltaico e' piu' una sabbia mobile giuridica per il
piantagrane. Lui ci prova, sperando di spaventare l'OP.
Vediamo cosa disciplina la Comunione sul regolamento:
Art. 1106 Regolamento della comunione e nomina di amministratore
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo
precedente, può essere formato un regolamento per l'ordinaria
amministrazione e per il miglior godimento della *cosa comune*.
...omissis...
Come avra' letto, nella Comunione il regolamento potrebbe disciplinare
SOLO sulla *cosa comune*. Nel caso in oggetto siamo in presenza di
attivita' sulla *cosa privata*.
Vediamo invece il Condominio:
Art. 1138 Regolamento di condominio
Quando in un edificio il numero dei condomini e superiore a dieci,
deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme
circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i
diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme
per la *tutela del decoro dell'edificio* e quelle relative
all'amministrazione.
...omissis...
Quindi le norme su una "tutela del decoro dell'edificio" (che peraltro
va inteso come lo stesso in cui vive anche chi ne chiede la tutela)
entrano in gioco solo nel Condominio e peraltro non nel caso che
l'edificio non sia quello di chi vuole fare valere la tutela.
Insomma, quando si tratta di proprieta' private individuali, senza
nulla in comune dal punto di vista edilizio (ed e' per questo che ritengo
che non possa trattarsi di condominio, non valendo la pura esistenza di
servizi in comune, come invece alcuni paiono volere interpretare in senso
eccesssivamente ampliativo il nuovo 1117-bis (che peraltro scrive "in quanto
compatibili" e rimanda ancora a "parti comuni") che peraltro non esisteva
alla nascita della figura giuridica di cui all'OP), l'oggetto di cui
all'OP e' piuttosto "fangoso".