On 2023-03-02, Fritz Wuehler <
fr...@spamexpire-202303.rodent.frell.theremailer.net> wrote:
> vivo in un condominio che assieme ad altri due condominii
> fa parte di un supercondominio formato da tre condominii.
> Durante l'assemblea del mio condominio si è votato e verbalizzato
> di sfiduciare il superamministratore del supercondominio.
> Se poi alla riunione del SUPERCONDOMINIO il rappresentante del
> mio condominio vota la fiducia al superamministratore (invece della
> sfiducia come deciso dal mio condominio) commette un illecito?
Il fatto "illecito" è qualunque comportamento doloso o colposo,
tenuto cioè con intenzione di nuocere o con disattenzione,
imprudenza, imperizia, che cagiona ad altri un danno ingiusto,
e obbliga il suo autore al risarcimento del danno causato.
E' quello il caso ?
> E' denunciabile?
E perche' non fucilarlo ? Ma c'e' l'avete fissa ad applicare
subito il Codice Penale ?! Mi domando cosa direste se per avere
fatto solo un errore o per essere stati plagiati, vi buttassero
in una cella.
> E' possibile fare annullare la votazione del supercondominio
Solo se il rappresentante ha superato i limiti del suo incarico
e la cosa era evidente al resto dell'assemblea.
> in quanto il rappresentante del mio condominio
> ha tradito il suo mandato che era esattamente l'opposto?
ATTENZIONE: state faccendo confusione tra "rappresentante"
e "mandatario". Il mandatario e' una persona incaricata a
fare atti giuridici (non materiali) secondo un mandato, il
rappresentante invece agisce in "rappresentanza".
La "rappresentanza" è un istituto del diritto privato,
disciplinato dal codice civile (artt. 1387 e ss.), mediante il
quale un determinato soggetto (rappresentante) agisce in
SOSTITUZIONE di un altro soggetto (rappresentato) nel
compimento di un atto giuridico (il voto in assemblea,
ad esempio).
Il "mandato" (artt. 1703-1730 c.c.) è il contratto in forza del
quale un soggetto (mandatario) si obbliga a compiere uno o più
atti giuridici nell'interesse di un altro soggetto (mandante);
il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato
conferito, ma anche quelli necessari al loro compimento.
Come detto, non potete denunciare o bastonare (?) il
rappresentante, solo per essersi si fatto plagiare (la pecora)
o altrimenti influenzare dagli altri.
Ma secondo l'adagio che "chi rompe, paga", potete, SE C'E'
STATO DANNO (ovvero se non state agendo per mera emulazione)
citare il rappresentante per il risarcimento del danno.
Ovviamente il giudice valutera' le ragioni del rappresentante
per avere rovesciato l'indicazione data da chi rappresentava.
Ma se oggettivamente avevate ragioni e l'unico motivo per cui
il rappresentante, ad esempio, non ha votato secondo indicazione,
e' per il l'imbarazzo o per conformarsi al parere degli altri,
e c'e' stato un danno in conseguenza, dovra' pagare di tasca
sua tutto il danno da voi subito.