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Lavatoi - quesito

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Leonardo

unread,
May 6, 1999, 3:00:00 AM5/6/99
to
Qual è la maggioranza per autorizzare ad un condomino, l'affitto di un
vano comune ( lavatoi)?
Ciao Leonardo


Leonardo

unread,
May 6, 1999, 3:00:00 AM5/6/99
to

Leonardo ha scritto:

Matteo

unread,
May 6, 1999, 3:00:00 AM5/6/99
to
E' una delberazione di ordinaria amministrazione che č valida se riporta un
numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e
almeno un terzo del valore dell'edificio.
Leonardo <le...@iname.com> wrote in message 3731A154...@iname.com...
>
>
> Leonardo ha scritto:
>
> > Qual č la maggioranza per autorizzare ad un condomino, l'affitto di un

Fabio

unread,
May 6, 1999, 3:00:00 AM5/6/99
to
Oltre al resto, si sottrarrebbe all'uso ( potenziale ) un servizio comune.
Pertanto solo e soltanto unanimita'.

Saluti Fabio

Leonardo ha scritto nel messaggio <3731A121...@iname.com>...
>Qual è la maggioranza per autorizzare ad un condomino, l'affitto di un

Leonardo

unread,
May 7, 1999, 3:00:00 AM5/7/99
to

Grazie Fabio..
da qualche parte avevvo letto di una maggioranza di 2/3 ( è la stessa cosa
dell'unanimità?.ma si tratta di millesimi o di presenti? )
La faccenda è questa:
L'assemblea "tipica" dei presenti è di circa 850/1000, pertanto se qualcuno
con 101/1000 si rifiuta, il locale non viene affittato?
Grazie di nuovo, Leonardo

Fabio ha scritto:

Fabio

unread,
May 7, 1999, 3:00:00 AM5/7/99
to
Purtroppo per Lei e' proprio cosi'. Se il locale fosse stato un locale vuoto
la cosa sarebbe stata molto piu' semplice in quanto, in considerazione del
fatto che la locazione di un bene comune per una durata inferiore ai nove
anni e' considerato atto di ordinaria amministrazione, sarebbe stato
sufficiente deliberare con 1/3 dei partecipanti ed 1/3 del valore
dell'edificio ( m/m ). Visto, pero', che il locale in questione, in quanto
lavatoio ( ancorche' non utilizzato ), e' servizio comune a tutti i
Condomini e considerando che la locazione di tale locale sottrarrebbe il
locale di " servizio lavatoio " al potenziale godimento, sara' necessaria la
unanimita'ei pareri favorevoil e cioe' tutti i partecipanti il Condominio e
1000 m/m.

Questo legalmente ma, visto che, come Lei asserisce, la " Assemblea tipo "
ha una partecipazione media di 850 m/m, in consiedrazione del fatto che,
spesso, gli assenti sono tali per mero disinteresse, si potrebbe provare a
procedere alla locazione desiderata mettendo pero' in conto che, a seguito
di opposizione di qualcuno, si sarebbe soccombenti e che la validita'
dell'eventuale contratto sottoscritto sara' inficiata da quanto sopra.
Ovviamente quanto qui scritto e' mera opinione personale dettata da un
minimo di esperienza. La reale valutazione professionale e' quella di cui al
precedente capoverso.

Saluti Fabio

Leonardo ha scritto nel messaggio <37321889...@iname.com>...

g.pelletier

unread,
May 7, 1999, 3:00:00 AM5/7/99
to
Integrerei ulteriormente quando riportato da Fabio con uno specifico
sull'argomento:

se nel regolamento contrattuale di condominio è riportata espressamente
l'esistenza del locale in questione ad uso lavanderia, cioè esso è stato
inequivocabilmente e volutamente indicato come locale da utilizzare
esclusivamente per tale scopo, solo l'unanimità potrà modificarne la
destinazione.

Se invece così non è, con solo 2/3 dei m/m si potrà prima variarne la
destinazione d'uso, per esempio a locale condominiale utilizzabile e/o
locabile a condomini o a terze persone, e poi con 1/3 dei m/m locarlo con
contratto di durata massima novennale.

Purtroppo, nella maggior parte dei casi occorre interpretare la volontà di
colui, o di coloro, che hanno stilato il regolamento contrattuale per
evitare, come ha giustamente riportato il Fabio, possibili opposizioni che,
però, sarebbero contro una ipotetica delibera nulla, e non annullabile, e
quindi sempre in agguato nel tempo.

Concordo pienamente sull'idea di Fabio di deliberare comunque, a patto che
gli assenti cronici alle assemblee non siano dichiaratamente contrari, o
comunque siano a fianco, sotto o in qualche modo interessati da possibili
danni e/o fastidi arrecabili da tale locazione ma, invece, probabili
condomini contenti per una insperata entrata di soldi nelle case
condominiali..... . E' ovvio che l'ipotetico contratto d'affitto da
stilare dovrà contenere espressa clausola di possibilità di recessione
immediata e senza alcuna sanzione nel caso di impossibilità alla
continuazione alla locazione da parte del Condominio per possibili
opposizioni a tale locazione. Non si sà mai!!

saluti


Fabio ha scritto nel messaggio <7gu4tp$8gm$1...@news.flashnet.it>...

Matteo

unread,
May 9, 1999, 3:00:00 AM5/9/99
to
Mi scuso per la lunghezza.
Sono preoccupato: gli esperti hanno un'idea a dir poco conservatrice delle
norme che regolano il condominio.
Il fatto è chiaro: nel condominio esiste, residuo di tempi in cui non era
usuale avere la lavatrice elettrica in casa, un locale lavatoio. Si suppone
che lo stesso non sia un pregevole manufatto di archeologia industriale, e
quindi non sia vincolato come bene culturale. Da anni quindi il locale è del
tutto inutilizzato, provocando così un danno quanto meno economico al
condominio. Un soggetto propone di prenderlo in locazione, ma Fabio scrive:

<Visto, pero', che il locale in questione, in quanto
> lavatoio ( ancorche' non utilizzato ), e' servizio comune a tutti i
> Condomini e considerando che la locazione di tale locale sottrarrebbe il
> locale di " servizio lavatoio " al potenziale godimento, sara' necessaria
la
> unanimita'ei pareri favorevoil e cioe' tutti i partecipanti il Condominio
e
> 1000 m/m.
E g.pelletier aggiunge: > se nel regolamento contrattuale di condominio è

riportata espressamente
> l'esistenza del locale in questione ad uso lavanderia, cioè esso è stato
> inequivocabilmente e volutamente indicato come locale da utilizzare
> esclusivamente per tale scopo, solo l'unanimità potrà modificarne la
> destinazione.
In pratica, una porzione delle parti comuni che non è mai stata utilizzata
nel dopoguerra è, nel momento in cui la si vuole utilizzare, soggetta ai
capricci di un qualsiasi condomino che difende il suo diritto potenziale.
La modificazione della destinazione d'uso di una porzione immobiliare (da
lavatoio ad ufficio) presuppone la concessione edilizia, e questo è
l'intoppo più grosso che vedo, nonchè il riaccatastamento del bene, con
relative nuove imposte a carico del condominio.
Ma che un solo condomino possa opporsi ad un'attività che porta beneficio al
condominio, manifestando potenziali desideri ottocenteschi...
Ci sono altre norme, oltre i quattro articoli sulla comunione e l'invenzione
giurisprudenziale del regolamento contrattuale.
Per esempio l'art. 833 C. C.: "Il proprietario non può fare atti i quali non
abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri".
Ma ancora più pregnante è l'art. 2934: "Ogni diritto si estigue per
prescrizione quando il titolare non lo esercita per...dieci anni".
Se pertanto nessuno negli ultimi 10 anni ha usato il lavatoio nessuno può,
l'undicesimo, rivendicare tale diritto potenziale.
Sono sicuro che troverei, pensandoci ancora, altri argomenti. Nessuno riesce
a convincermi che la legge può difendere i capricci, e che buon senso e
diritto viaggiano normalmente su binari separati.

Fabio

unread,
May 9, 1999, 3:00:00 AM5/9/99
to
Solitamente condivido quasi per intiero quanto scritto dal collega Matteo.
In questo caso no ( Capita anche nelle migliori famiglie )

Saluti Fabio.


Matteo ha scritto nel messaggio <7h4p2g$gl2$1...@nslave1.tin.it>...

Matteo

unread,
May 10, 1999, 3:00:00 AM5/10/99
to
Il diritto č fatto di opinioni. Passiamo al pratico: ho l'impressione che
chi si oppone alla locazione non sia ipotetico, silente e permanentemente
assente dall'assemblea. Se gli oppositori sono una minoranza significativa,
avranno qualche buona ragione. E val la pena di dire che quando si comincia
a gestire un condominio a colpi di maggioranza, dopo un po' non funziona piů
niente.
Leonardo <le...@iname.com> wrote in message 3735FD54...@iname.com...
> Ringrazio tutti gli intervenuti per le spiegazioni, anche se va fatta una
precisazione sulle condizioni di detti locali.


Fabio

unread,
May 10, 1999, 3:00:00 AM5/10/99
to
Raramente puntualizzo su quanto asserito da validi colleghi ma, mi risulta,
che le opinioni sulle quali si fonda il diritto prendano il nome di Leggi e
come tali siano opinioni di un Organo Costituzionale detto Parlamento oppure
prendano il nome di sentenze e, come tali, opinioni di altro Organo
Costituzionale detto Magistratura.

Purtroppo :-( le mie opinioni non sono fonte di diritto.

Saluti Fabio


Matteo ha scritto nel messaggio <7h77k5$h7r$1...@nslave1.tin.it>...

Matteo

unread,
May 11, 1999, 3:00:00 AM5/11/99
to
Non comprendo la polemica: le leggi si interpretano e conseguentemente le
sentenze sono molto spesso in contrasto tra loro.
Applicare la norma al caso concreto non è aritmetica, sennò potrebbero farlo
i computers.
Per esempio, che ne pensi di questa sentenza? "Pur potendosi ammettere, in
caso di distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato in favore di
impianti autonomi, la non necessità del consenso unanime dei condomini,
purché si verifichi, caso per caso, che la posizione dei condomini
dissenzienti alla delibera non comporti un abuso del loro diritto di
opposizione, è comunque richiesta la maggioranza qualificata" Pret.
Firenze, 20 dicembre 1988.
Il concetto di "abuso del diritto di opposizione" è un'opinione, o no?

Fabio <arpze...@ROMAusa.net> wrote in message
7h7e0n$bho$1...@news.flashnet.it...

Fabio

unread,
May 11, 1999, 3:00:00 AM5/11/99
to

Matteo ha scritto nel messaggio <7h8v6l$kdi$1...@nslave1.tin.it>...

>Non comprendo la polemica: le leggi si interpretano e conseguentemente le
>sentenze sono molto spesso in contrasto tra loro.

Non e' affatto polemica, ne' vuole esserlo ( non mi interessa proprio )

>Applicare la norma al caso concreto non è aritmetica, sennò potrebbero
farlo
>i computers.

Infatti la Costituzione dello Stato prevede un apposito Organo detto
Magistratura il quale, fra l'altro, ha il dovere di applicare la norma
generale al caso concreto.

>Per esempio, che ne pensi di questa sentenza? "Pur potendosi ammettere, in
>caso di distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato in favore di
>impianti autonomi, la non necessità del consenso unanime dei condomini,
>purché si verifichi, caso per caso, che la posizione dei condomini
>dissenzienti alla delibera non comporti un abuso del loro diritto di
>opposizione, è comunque richiesta la maggioranza qualificata" Pret.
>Firenze, 20 dicembre 1988.
>Il concetto di "abuso del diritto di opposizione" è un'opinione, o no?


E' certamente una opinione della Pretura di Firenze la cui validita' potra'
essere verificata in successivo grado di giudizio e se confermata diverra'
fonte. Tale verifica, comunque, non spetta a nessuno di noi ferme restando
opinioni ( quelle si ) personali sui dispositivi adottati.

Considerando che ognuno ( secondo me ) e' libero di mantenere le proprie
opinioni chiudo qui ogni ulteriore commento sull'argomento.

Saluti Fabio

Quanto poi a

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