On Wed, 28 Jan 2015 13:34:31 -0800, lorena wrote:
> Buon giorno a tutti,
>
> La palazzina in questione ha tre appartamenti uno al piano seminterrato,
> un altro al piano terreno ed un altro al primo piano. L'appartamento al
> primo piano possiede interamente il lastrico di copertura del
> condominio, adibito a terrazzo, che è in condizioni pessime.
La pavimentazione e' disastrata ?
La guaina impermeabile tiene ?
> Le domande che vi ponevo erano queste:
>
> In un condominio di soli tre appartamenti
Tre e' il numero da cui al condominio si applica l'intero codice.
Infatti se i condomini sono due, il condominio c'e', ma si
definisce minimo e saltano tutti i calcoli delle maggioranze
(2/3 di 2 persone come si fanno ?)
> la legge prescrive l'obbligo
> di nominare un amministratore condominiale?
Nessuna legge ha mai prescritto un OBBLIGO dell'amministratore
condominiale.
Cioe' che la legge dispone, qualora in condomini sono 9 o di piu',
il DIRITTO anche ad un solo condomino di *pretendere* la nomina
di un amministratore. Purtroppo con dal 2012, questo DIRITTO e'
stato esteso anche all'amministratore uscente (se ha dato le
dimissioni).
Cio' significa che anche se il condominio e' di 1000 unita' con
1000 condomini, ma (per un miracolo), sono tutti d'accordo di
fare a meno dell'amministratore (magari hanno deciso di organizzarsi
come una specie di oligarchia ateniese), NESSUN altro (che non sia
un condomino o l'amministratore dimissionario) potra' imporre
l'amministratore, perche', appunto non esiste OBBLIGO di avere la
figura del dittatore, ...ops, intendevo l'amministratore condominiale.
Ecco la lettera della legge per chi vuole verificare:
Art.1129
Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi
provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria
su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario.
Notare: l'azione dell'autorita' giudiziaria si attiva su RICORSO solo
di queste parti:
- i condomini
- l'amministratore dimissionario
Cio' significa tra l'altro che neanche l'amministratore REVOCATO puo'
chiedere la nomina di un amministratore sostitutivo (qui correggo una
mia impostazione precedente, ove non avevo fatto caso alla differenza).
Questo ha anche senso, perche', mentre nel caso dell'amministratore
dimissionario, non e' dato sapere se i condomini sono disposti (ed
organizzati) per proseguire la gestione del condominio, e quindi
l'amministratore uscente ha necessita' di avere una figura sostitutiva,
stante le responsabilita' che ha necessita' di passare in consegna.
Ma nel caso di un amministratore revocato, abbiamo l'assemblea condominiale
che ha preso in mano la "faccenda", potenda essa, nella stessa delibera
di revoca dell'amministratore, indicare all'amministratore revocato
la persona fisica a cui deve consegnare tutta la documentazione e
le varie persone fisiche a cui trasferire le varie rappresentanze (che
nella figura dell'amministratore condominiale sono "di prassi" riunite,
ma nulla vieta che possano anche essere separate).
> In caso di disaccordo nella nomina cosa succede?
Nulla. Essendo solo in tre, restate senza amministratore, non essendo
in numero sufficiente per chiedere al giudice la nomina di uno
d'ufficio. Ma se siete preoccupati per i lavori da fare, posto che
riguardino il condominio (se e' solo la pavimentazione di un
lastrico "calpestabile", la spesa e' TUTTA del proprietario che ha la
proprieta').
> Nel caso i due condomini dei piani seminterrato e terreno non siano
> d'accordo a rifare il tetto/terrazzo ( loro non hanno perdite )
Allora e' la guaina ad essere danneggiata ?
Perde sul soffitto o lungo le pareti ?
> il
> proprietario dell'appartamento al primo piano come fa ad ottenere il
> rifacimento del tetto/terrazzo che causa perdite nel soffitto
> dell'appartamento ?
Convoca una riunione (cosidetta "assemblea condominiale"), indicando
nell'invito che si vuole discutere del problema del tetto (almeno 6
giorni di preavviso).
Se alla riunione si presenta almeno uno dei condomini e raggiungente un
accordo sul fare i lavori (generalmente si parte con l'incaricare
qualcuno di raccogliere dei preventivi), fatte un verbalino, ove
riportate cio' che avete deciso, firmate voi due, vi tenete una
copia a testa e poi spedite una terza copia al condomino assente per
conoscenza, invitandolo contestualmente ad una nuova riunione ove
si valuterano i preventivi e si deliberera' la spesa.
Se poi anche alla seconda riunione si presenta almeno un altro condomino
(ovvero siete in due) e raggiungete un accordo, deliberate la spesa,
fatte un calcolo del riparto tra voi tre e mandate copia del verbale
della seconda riunione, con la spesa e gli estremi del conto corrente
su cui il condomino assente fara' un bonifico per la somma stabilita.
Per evitare problemi, suggerisco di attivare una carta bancaria
ricaricabile (ovviamente intestata ad uno dei condomini, le banche non
le fanno per figure giuridiche) di quelle che accettano e possono fare
bonifici, e fornite gli estremi di questa carta. In questo modo i soldi
per le spese del tetto viaggiano su conto separato da quello personale
dei condomini, ed in qualsiasi momento potete fornire un completo
estratto conto dei movimenti, senza sciorinare i dati dei vostri
conti correnti personali. Queste carte possono essere gratuite (niente
canone, niente costo di emissioni) o costare fino ad 1 euro al mese,
dipende dalla banca. Tra quelle gratuite ci sono "ContoInTasca"
del Credito Valtellinese e "ContoCarta" della Deustche Bank.
Si possono anche operare allo sportello (per chi non sa usare l'home
banking), ma ovviamente si pagano 2-3 euro di commissioni ogni volta.
Se invece si presenta un solo condomino (il convocatore), ma il
condomino possiede almeno 500 millesimi, allora dovete ripetere tutto
con il giochetto della doppia convocazione (vedi art.1136 comma 3:
"Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di
numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno
successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni
dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente
costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno
un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al
condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza
degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un
terzo del valore dell'edificio."
Come puo' leggere,puo' sembrare che basti avere 333,334 millesimi
ma trattandosi di una spesa di una certa entita' (riparazioni
straordinarie di notevole entita') scatta il comma 4 che richiama
alla maggioranza del secondo comma:
"Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del
valore dell'edificio."
Il combinato disposto implica di fatto che, in seconda convocazione,
occorre almeno un terzo dei voti (se e' presente uno solo,
rappresenta certamente la maggioranza degli intervenuti) e la meta'
dei millesimi dell'edificio.
Se non c'e' li ha (i millesimi), fa il verbale dei vari tentativi di
assemblea, con il risultato (assenza dei convocati, mancanza del
quorum secondo art.1136 comma 2) e consegna copia dei verbali
sottoscritte dall'estensore e fotocopie delle ricevute di convocazione
(se i condomini non sono bastardi, possono anche avere firmato una
ricevuta di consegna a mano, altrimenti o si utilizza le poste o un
corriere - ricordo che non c'e' piu' il monopolio - oppure ci si munisce
di due testimoni - non famigliari - alla consegna a mano, o insomma
in qualche modo si cerca di provare la consegna delle convocazioni e
dei verbali), insieme al preventivo da lei scelto ed alla cancelleria
del tribunale per l'autogiurisdizione ed il giudice convochera' le parti
per decidere. Meglio ancora se allega una perizia che indichi la
necessita' ed il tipo di lavoro da fare.
> Non conosco gli altri condomini, magari sono persone ottime, ma vi
> chiedevo anche questo consiglio, voi l'appartamento al piano primo lo
> comprereste o pensate che acquistare un appartamento in un condominio di
> soli tre appartamenti comporti un alto rischio di guai perpetui ogni
> volta che si renda necessaria un opera non condivisa dagli altri due
> condomini ?
Se non ci sono furbetti/imbroglioni, con tre condomini e' piu' facile
andare d'accordo che con mille condomini e l'amministratore.
Anzi, l'amministratore condominiale e' un terno al lotto. Nella mia
esperienza personale, i lavori raddoppiano di costo. Esempio,
io, amministratore condomino (che ovviamente ragiono come se non ci
fosse l'amministratore) tratto con l'ascensorista per un adeguamento
di legge, contrattando 36 euro per ogni piano. Per motivi che qui
non interessano, l'anno dopo c'e' un amministratore "di mestiere"
che invece di utilizzare il preventivo pronto, lo fa rifare e la
spesa triplica. La scusa: l'inflazione ... (notare che e' successo
quando era gia' iniziata la ... deflazione).
Cio' che sconcerta e' che i condomini all'unanimita' (tranne
l'ex-amministratore ...) hanno bevuto la fandonia.
PS: il lavoro consisteva nell'attaccare una puleggia ed un cavetto con
molla ad ogni piano. Valore materiale 5 euro e mezz'ora di manodopera.
Moltiplicate per tutte le fermate e la spesa e' diventata di 4 cifre.