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Decisioni in condominio di sole tre unità

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lorena

unread,
Jan 28, 2015, 4:34:31 PM1/28/15
to
Buon giorno a tutti,

La palazzina in questione ha tre appartamenti uno al piano seminterrato, un altro al piano terreno ed un altro al primo piano.
L'appartamento al primo piano possiede interamente il lastrico di copertura del condominio, adibito a terrazzo, che è in condizioni pessime.

Le domande che vi ponevo erano queste:

In un condominio di soli tre appartamenti la legge prescrive l'obbligo di nominare un amministratore condominiale?

In caso di disaccordo nella nomina cosa succede?

Nel caso i due condomini dei piani seminterrato e terreno non siano d'accordo a rifare il tetto/terrazzo ( loro non hanno perdite ) il proprietario dell'appartamento al primo piano come fa ad ottenere il rifacimento del tetto/terrazzo che causa perdite nel soffitto dell'appartamento ?

Non conosco gli altri condomini, magari sono persone ottime, ma vi chiedevo anche questo consiglio, voi l'appartamento al piano primo lo comprereste o pensate che acquistare un appartamento in un condominio di soli tre appartamenti comporti un alto rischio di guai perpetui ogni volta che si renda necessaria un opera non condivisa dagli altri due condomini ?

Vi ringrazio per l'aiuto ed i consigli.

Buona serata,
Lorena




Roberto Deboni DMIsr

unread,
Jan 28, 2015, 9:14:52 PM1/28/15
to
On Wed, 28 Jan 2015 13:34:31 -0800, lorena wrote:

> Buon giorno a tutti,
>
> La palazzina in questione ha tre appartamenti uno al piano seminterrato,
> un altro al piano terreno ed un altro al primo piano. L'appartamento al
> primo piano possiede interamente il lastrico di copertura del
> condominio, adibito a terrazzo, che è in condizioni pessime.

La pavimentazione e' disastrata ?
La guaina impermeabile tiene ?

> Le domande che vi ponevo erano queste:
>
> In un condominio di soli tre appartamenti

Tre e' il numero da cui al condominio si applica l'intero codice.
Infatti se i condomini sono due, il condominio c'e', ma si
definisce minimo e saltano tutti i calcoli delle maggioranze
(2/3 di 2 persone come si fanno ?)

> la legge prescrive l'obbligo
> di nominare un amministratore condominiale?

Nessuna legge ha mai prescritto un OBBLIGO dell'amministratore
condominiale.

Cioe' che la legge dispone, qualora in condomini sono 9 o di piu',
il DIRITTO anche ad un solo condomino di *pretendere* la nomina
di un amministratore. Purtroppo con dal 2012, questo DIRITTO e'
stato esteso anche all'amministratore uscente (se ha dato le
dimissioni).

Cio' significa che anche se il condominio e' di 1000 unita' con
1000 condomini, ma (per un miracolo), sono tutti d'accordo di
fare a meno dell'amministratore (magari hanno deciso di organizzarsi
come una specie di oligarchia ateniese), NESSUN altro (che non sia
un condomino o l'amministratore dimissionario) potra' imporre
l'amministratore, perche', appunto non esiste OBBLIGO di avere la
figura del dittatore, ...ops, intendevo l'amministratore condominiale.

Ecco la lettera della legge per chi vuole verificare:

Art.1129
Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi
provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria
su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario.

Notare: l'azione dell'autorita' giudiziaria si attiva su RICORSO solo
di queste parti:
- i condomini
- l'amministratore dimissionario

Cio' significa tra l'altro che neanche l'amministratore REVOCATO puo'
chiedere la nomina di un amministratore sostitutivo (qui correggo una
mia impostazione precedente, ove non avevo fatto caso alla differenza).

Questo ha anche senso, perche', mentre nel caso dell'amministratore
dimissionario, non e' dato sapere se i condomini sono disposti (ed
organizzati) per proseguire la gestione del condominio, e quindi
l'amministratore uscente ha necessita' di avere una figura sostitutiva,
stante le responsabilita' che ha necessita' di passare in consegna.

Ma nel caso di un amministratore revocato, abbiamo l'assemblea condominiale
che ha preso in mano la "faccenda", potenda essa, nella stessa delibera
di revoca dell'amministratore, indicare all'amministratore revocato
la persona fisica a cui deve consegnare tutta la documentazione e
le varie persone fisiche a cui trasferire le varie rappresentanze (che
nella figura dell'amministratore condominiale sono "di prassi" riunite,
ma nulla vieta che possano anche essere separate).

> In caso di disaccordo nella nomina cosa succede?

Nulla. Essendo solo in tre, restate senza amministratore, non essendo
in numero sufficiente per chiedere al giudice la nomina di uno
d'ufficio. Ma se siete preoccupati per i lavori da fare, posto che
riguardino il condominio (se e' solo la pavimentazione di un
lastrico "calpestabile", la spesa e' TUTTA del proprietario che ha la
proprieta').

> Nel caso i due condomini dei piani seminterrato e terreno non siano
> d'accordo a rifare il tetto/terrazzo ( loro non hanno perdite )

Allora e' la guaina ad essere danneggiata ?
Perde sul soffitto o lungo le pareti ?

> il
> proprietario dell'appartamento al primo piano come fa ad ottenere il
> rifacimento del tetto/terrazzo che causa perdite nel soffitto
> dell'appartamento ?

Convoca una riunione (cosidetta "assemblea condominiale"), indicando
nell'invito che si vuole discutere del problema del tetto (almeno 6
giorni di preavviso).
Se alla riunione si presenta almeno uno dei condomini e raggiungente un
accordo sul fare i lavori (generalmente si parte con l'incaricare
qualcuno di raccogliere dei preventivi), fatte un verbalino, ove
riportate cio' che avete deciso, firmate voi due, vi tenete una
copia a testa e poi spedite una terza copia al condomino assente per
conoscenza, invitandolo contestualmente ad una nuova riunione ove
si valuterano i preventivi e si deliberera' la spesa.
Se poi anche alla seconda riunione si presenta almeno un altro condomino
(ovvero siete in due) e raggiungete un accordo, deliberate la spesa,
fatte un calcolo del riparto tra voi tre e mandate copia del verbale
della seconda riunione, con la spesa e gli estremi del conto corrente
su cui il condomino assente fara' un bonifico per la somma stabilita.
Per evitare problemi, suggerisco di attivare una carta bancaria
ricaricabile (ovviamente intestata ad uno dei condomini, le banche non
le fanno per figure giuridiche) di quelle che accettano e possono fare
bonifici, e fornite gli estremi di questa carta. In questo modo i soldi
per le spese del tetto viaggiano su conto separato da quello personale
dei condomini, ed in qualsiasi momento potete fornire un completo
estratto conto dei movimenti, senza sciorinare i dati dei vostri
conti correnti personali. Queste carte possono essere gratuite (niente
canone, niente costo di emissioni) o costare fino ad 1 euro al mese,
dipende dalla banca. Tra quelle gratuite ci sono "ContoInTasca"
del Credito Valtellinese e "ContoCarta" della Deustche Bank.
Si possono anche operare allo sportello (per chi non sa usare l'home
banking), ma ovviamente si pagano 2-3 euro di commissioni ogni volta.

Se invece si presenta un solo condomino (il convocatore), ma il
condomino possiede almeno 500 millesimi, allora dovete ripetere tutto
con il giochetto della doppia convocazione (vedi art.1136 comma 3:

"Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di
numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno
successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni
dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente
costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno
un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al
condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza
degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un
terzo del valore dell'edificio."

Come puo' leggere,puo' sembrare che basti avere 333,334 millesimi
ma trattandosi di una spesa di una certa entita' (riparazioni
straordinarie di notevole entita') scatta il comma 4 che richiama
alla maggioranza del secondo comma:

"Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del
valore dell'edificio."

Il combinato disposto implica di fatto che, in seconda convocazione,
occorre almeno un terzo dei voti (se e' presente uno solo,
rappresenta certamente la maggioranza degli intervenuti) e la meta'
dei millesimi dell'edificio.

Se non c'e' li ha (i millesimi), fa il verbale dei vari tentativi di
assemblea, con il risultato (assenza dei convocati, mancanza del
quorum secondo art.1136 comma 2) e consegna copia dei verbali
sottoscritte dall'estensore e fotocopie delle ricevute di convocazione
(se i condomini non sono bastardi, possono anche avere firmato una
ricevuta di consegna a mano, altrimenti o si utilizza le poste o un
corriere - ricordo che non c'e' piu' il monopolio - oppure ci si munisce
di due testimoni - non famigliari - alla consegna a mano, o insomma
in qualche modo si cerca di provare la consegna delle convocazioni e
dei verbali), insieme al preventivo da lei scelto ed alla cancelleria
del tribunale per l'autogiurisdizione ed il giudice convochera' le parti
per decidere. Meglio ancora se allega una perizia che indichi la
necessita' ed il tipo di lavoro da fare.

> Non conosco gli altri condomini, magari sono persone ottime, ma vi
> chiedevo anche questo consiglio, voi l'appartamento al piano primo lo
> comprereste o pensate che acquistare un appartamento in un condominio di
> soli tre appartamenti comporti un alto rischio di guai perpetui ogni
> volta che si renda necessaria un opera non condivisa dagli altri due
> condomini ?

Se non ci sono furbetti/imbroglioni, con tre condomini e' piu' facile
andare d'accordo che con mille condomini e l'amministratore.
Anzi, l'amministratore condominiale e' un terno al lotto. Nella mia
esperienza personale, i lavori raddoppiano di costo. Esempio,
io, amministratore condomino (che ovviamente ragiono come se non ci
fosse l'amministratore) tratto con l'ascensorista per un adeguamento
di legge, contrattando 36 euro per ogni piano. Per motivi che qui
non interessano, l'anno dopo c'e' un amministratore "di mestiere"
che invece di utilizzare il preventivo pronto, lo fa rifare e la
spesa triplica. La scusa: l'inflazione ... (notare che e' successo
quando era gia' iniziata la ... deflazione).
Cio' che sconcerta e' che i condomini all'unanimita' (tranne
l'ex-amministratore ...) hanno bevuto la fandonia.
PS: il lavoro consisteva nell'attaccare una puleggia ed un cavetto con
molla ad ogni piano. Valore materiale 5 euro e mezz'ora di manodopera.
Moltiplicate per tutte le fermate e la spesa e' diventata di 4 cifre.

Giulia

unread,
Jan 29, 2015, 3:06:00 AM1/29/15
to
> In un condominio di soli tre appartamenti la legge prescrive l'obbligo di nominare un amministratore condominiale?
No , ma se volete avere i benefici fiscali(a spanne convegono per lavori sopra i 7000-10000 euro se riuscite a fare nero) dovrete almeno nominare un
rappresentante fiscale(quello che si becca il codice fiscale e il conto dedicato).

> In caso di disaccordo nella nomina cosa succede?
Non si nomina.

> Nel caso i due condomini dei piani seminterrato e terreno non siano d'accordo a rifare il tetto/terrazzo ( loro non hanno perdite ) il proprietario dell'appartamento al primo piano come fa ad ottenere il rifacimento del tetto/terrazzo che causa perdite nel soffitto dell'appartamento ?
fA I LAVORI DOCUMENTANDO BENE TUTTO E POI Giudice.

> Non conosco gli altri condomini, magari sono persone ottime, ma vi chiedevo anche questo consiglio, voi l'appartamento al piano primo lo comprereste o pensate che acquistare un appartamento in un condominio di soli tre appartamenti comporti un alto rischio di guai perpetui ogni volta che si renda necessaria un opera non condivisa dagli altri due condomini ?
Di solito si va molto piu' d'accordo se gli altri non sono pazzi o vecchi rincoglioniti,
anche se si deve essere molto piu' tolleranti visto che spesso nei condomini piccoli ci sono abitudini decennali stratificate(piante nelle parti comuni,panni
stesi a vista ecc ecc).


Giulia

PaoloKap

unread,
Jan 29, 2015, 4:48:38 AM1/29/15
to
Il 28/01/2015 22.34, lorena ha scritto:
> Buon giorno a tutti,
>
> La palazzina in questione ha tre appartamenti uno al piano seminterrato, un altro al piano terreno ed un altro al primo piano.
> L'appartamento al primo piano possiede interamente il lastrico di copertura del condominio, adibito a terrazzo, che è in condizioni pessime.
>
> Le domande che vi ponevo erano queste:
>
> In un condominio di soli tre appartamenti la legge prescrive l'obbligo di nominare un amministratore condominiale?
>
> In caso di disaccordo nella nomina cosa succede?

Bisogna contare i condomini e non gli appartamenti. Comunque alla peggio
siete tre condomini e quindi non c'è obbligo di amministratore. Per
nominare l'amm bisogna indire una assemblea nella quale l'amm deve
essere votato dalla maggioranza dei presenti con almeno la metà del
valore millesimale.


>
> Nel caso i due condomini dei piani seminterrato e terreno non siano d'accordo a rifare il tetto/terrazzo

( loro non hanno perdite ) il proprietario dell'appartamento

al primo piano come fa ad ottenere il rifacimento del tetto/

terrazzo che causa perdite nel soffitto dell'appartamento ?
>



Devono farlo per forza non appena ci saranno danni perché in quel caso
il danneggiato si rivolge ad un giudice.

Gxis

Paolo

---
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http://www.avast.com

lorena

unread,
Feb 1, 2015, 5:59:12 PM2/1/15
to
Vi ringrazio per l aiuto.

Mi è stato proposto in acquisto un appartamento nella palazzina che vi ho descritto e stavo facendo le mie valutazioni.

Finora non sono riuscita ad avere informazioni sugli altri proprietari ne sull'esistenza di un eventuale amministratore.

Magari gli altri proprietari sono persone ragionevolissime, ma la gronda di un terrazzo al primo piano che perde e che ha fatto diventare di colore verdone/nero una parte di muro esterno a piano terra sulla facciata principale,mi ha fatto venire dei dubbi.

La spesa per risolvere questo problema non sarebbe alta, se non hannotrovato un accordo per risolverlo dubito che troveranno l'accordo per rifare l'impermeabilizzazione della pavimentazione del tetto e la sua piastrellazione.

Il tetto come vi dicevo è a terrazzo ed il terrazzo è di proprietà dell'ultimo piano ( piano primo ).

Come sono le percentuali per suddividere la spesa ?

Scusate se vi faccio tante domande, ma vorrei calcolare quanto mi costerebbe per sommarlo al prezzo richiesto per l'appartamento e vedere se l'acquisto mi conviene.

Vi ringrazio per tutto.

Un saluto,
Lorena





w

unread,
Feb 2, 2015, 8:14:00 AM2/2/15
to
Il 01/02/2015 23:59, lorena ha scritto:
> Vi ringrazio per l aiuto.
>
> Mi è stato proposto in acquisto un appartamento nella palazzina che vi ho descritto e stavo facendo le mie valutazioni.
>
> Finora non sono riuscita ad avere informazioni sugli altri proprietari ne sull'esistenza di un eventuale amministratore.
>
> Magari gli altri proprietari sono persone ragionevolissime, ma la gronda di un terrazzo al primo piano che perde e che ha fatto diventare di colore verdone/nero una parte di muro esterno a piano terra sulla facciata principale,mi ha fatto venire dei dubbi.
>
> La spesa per risolvere questo problema non sarebbe alta, se non hannotrovato un accordo per risolverlo dubito che troveranno l'accordo per rifare l'impermeabilizzazione della pavimentazione del tetto e la sua piastrellazione.

Se non si trova un accordo, in assenza dell'amministratore,(vi deve
pero essere un condomino che si prende in carico l'onere di gestire
il condominio ed il c.f.),si può ricorrere alla mediazione di un
giudice di pace.Basta però che un condomino non contento di come
venga gestita la sua proprietà richieda un amministratore nominato
da un giudice.(strada però molto onerosa, meglio nomina da parte
dei condomini).
>
> Il tetto come vi dicevo è a terrazzo ed il terrazzo è di proprietà dell'ultimo piano ( piano primo ).
>
> Come sono le percentuali per suddividere la spesa ?

Suddivisione spesa :1/3 proprietario terrazzo e 2/3 da ripartire fra
i condomini sottostanti.
>
> Scusate se vi faccio tante domande, ma vorrei calcolare quanto mi costerebbe per sommarlo al prezzo richiesto per l'appartamento e vedere se l'acquisto mi conviene.
>
> Vi ringrazio per tutto.
>
> Un saluto,
> Lorena

Spero di esserti stato utile w


--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ne...@netfront.net ---

Gi_pll

unread,
Feb 2, 2015, 8:31:23 AM2/2/15
to
"w" ha scritto nel messaggio news:mant6n$hbu$1...@adenine.netfront.net...

> Suddivisione spesa :1/3 proprietario terrazzo e 2/3 da ripartire fra
> i condomini sottostanti.
>
Se posso, aggiungerei per chiarezza: ...che godono/beneficiano di tale
copertura.

Gi

w

unread,
Feb 2, 2015, 2:09:43 PM2/2/15
to
Certo...la dizione esatta dell'art.1126 c.c. è :
"...gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dello
edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve,in
proporzione del valore del piano o della porzione di piano di
ciascuno."

lorena

unread,
Feb 3, 2015, 4:50:20 PM2/3/15
to
Vi ringrazio tutti per tutto.

Buona serata,
Lorena

misurac...@gmail.com

unread,
Jan 16, 2018, 3:39:45 AM1/16/18
to

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Jan 16, 2018, 6:40:31 AM1/16/18
to
"misuracagaspare", come puo' vedere avevo gia' replicato
il 29 gennaio del 2015, ma qui non vedo alcun descrizione
da lei con riguardo all'OP, cioe' Lorena, e quindi cosa
vuole sapere ?


Cordy

unread,
Jan 16, 2018, 7:33:14 AM1/16/18
to
Il 16/01/2018 09:39, misurac...@gmail.com ha scritto:
> Il giorno mercoledì 28 gennaio 2015 22:34:31 UTC+1, lorena ha
> scritto:
>> Buon giorno a tutti,
>>
>> La palazzina in questione ha tre appartamenti uno al piano
>> seminterrato, un altro al piano terreno ed un altro al primo
>> piano. L'appartamento al primo piano possiede interamente il
>> lastrico di copertura del condominio, adibito a terrazzo, che è in
>> condizioni pessime.
>>
>> Le domande che vi ponevo erano queste:
>>
>> In un condominio di soli tre appartamenti la legge prescrive
>> l'obbligo di nominare un amministratore condominiale?

No. Ma qualcuno si deve occupare della cosa comune.

>>
>> In caso di disaccordo nella nomina cosa succede?

Dipende dalla motivazione del disaccordo.

>>
>> Nel caso i due condomini dei piani seminterrato e terreno non siano
>> d'accordo a rifare il tetto/terrazzo ( loro non hanno perdite ) il
>> proprietario dell'appartamento al primo piano come fa ad ottenere
>> il rifacimento del tetto/terrazzo che causa perdite nel soffitto
>> dell'appartamento ?

Deve rivolgersi, per il tramite di un avvocato, ad un giudice.

>>
>> Non conosco gli altri condomini, magari sono persone ottime, ma vi
>> chiedevo anche questo consiglio, voi l'appartamento al piano primo
>> lo comprereste o pensate che acquistare un appartamento in un
>> condominio di soli tre appartamenti comporti un alto rischio di
>> guai perpetui ogni volta che si renda necessaria un opera non
>> condivisa dagli altri due condomini ?

Impossibile rispondere! :-)

>>
>> Vi ringrazio per l'aiuto ed i consigli.
>>
>> Buona serata, Lorena
>

La proprietà esclusiva di un lastrico solare (così si definisce un tetto
piano adibito a terrazzo, con una definizione legalmente più corretta...
;-)) è un qualcosa il cui uso si può compravendere, ma... i criteri
decisionali e di suddivisione delle spese sono sanciti dall'art. 1126
del codice civile.
Quindi: sia per decidere, che per pagare, si divide 1/3 al proprietario
del lastrico solare e 2/3 a chi lo usa soltanto come tetto.

Nella mia esperienza, il problema è quando il tetto non perde
copiosamente (in quel caso, il problema lo vedono tutti...), ma quando
fa piccole macchie, che richiedono comunque lavori costosi.

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Jan 17, 2018, 12:45:49 AM1/17/18
to
On 16/01/18 13:33, Cordy wrote:
> Il 16/01/2018 09:39, misurac...@gmail.com ha scritto:
>> Il giorno mercoledì 28 gennaio 2015 22:34:31 UTC+1, lorena ha
>> scritto:
>>> Buon giorno a tutti,
>>>
>>> La palazzina in questione ha tre appartamenti uno al piano
>>> seminterrato, un altro al piano terreno ed un altro al primo
>>> piano. L'appartamento al primo piano possiede interamente il
>>> lastrico di copertura del condominio, adibito a terrazzo, che è in
>>> condizioni pessime.
>>>
>>> Le domande che vi ponevo erano queste:
>>>
>>> In un condominio di soli tre appartamenti la legge prescrive
>>> l'obbligo di nominare un amministratore condominiale?
>
> No. Ma qualcuno si deve occupare della cosa comune.

Tra l'altro la domanda (posta dopo il 2012) si potrebbe anche
leggere:

"In un condominio di soli *otto* appartamenti la legge
prescrive l'obbligo di nominare un amministratore condominiale?"

che darebbe maggiori ragioni per evidenziare che
"qualcuno" si dovrebbe occupare della cosa comune.
Infatti, ove ci sono solo tre proprietari (ad
esempio una ex casa padronale ristrutturata, con
scale indipendenti) e' possibile che ognuno si
faccia i fatti propri, con solo qualche questione
una volta ogni dieci anni perche', ad esempio, c'e'
da aggiustare il tetto.
Invece, in un condominio di 8 partecipanti, la
questione "della cosa comune" diventa pregnante anche
per la gestione ordinaria.

>>> In caso di disaccordo nella nomina cosa succede?
>
> Dipende dalla motivazione del disaccordo.

Hmmm, in prima istanza "dipende dai voti" ...

Se non c'e' accordo su un nome, non succede nulla,
si va avanti come prima.

>>> Nel caso i due condomini dei piani seminterrato e terreno non siano
>>> d'accordo a rifare il tetto/terrazzo ( loro non hanno perdite ) il
>>> proprietario dell'appartamento al primo piano come fa ad ottenere
>>> il rifacimento del tetto/terrazzo che causa perdite nel soffitto
>>> dell'appartamento ?
>
> Deve rivolgersi, per il tramite di un avvocato, ad un giudice.

Il passaggio del giudice non e' affatto automatico, ed in
ogni caso, e' obbligatorio l'arbitrato.

L'azione dell'avvocato potrebbe risolvere la questione senza
arrivare all'arbitro e poi al giudice.

In ogni caso, e' ovvio che di fronte ad un rifiuto, occorre
passare alle vie legali (l'avvocato serve a quello).

...snip...

Cordy

unread,
Jan 17, 2018, 3:23:56 AM1/17/18
to
Il 17/01/2018 06:45, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
> On 16/01/18 13:33, Cordy wrote:
>> Il 16/01/2018 09:39, misurac...@gmail.com ha scritto:
>>> Il giorno mercoledì 28 gennaio 2015 22:34:31 UTC+1, lorena ha
>>> scritto:
>>>> Buon giorno a tutti,
>>>>
>>>> La palazzina in questione ha tre appartamenti uno al piano
>>>> seminterrato, un altro al piano terreno ed un altro al primo
>>>> piano. L'appartamento al primo piano possiede interamente il
>>>> lastrico di copertura del condominio, adibito a terrazzo, che è in
>>>> condizioni pessime.
>>>>
>>>> Le domande che vi ponevo erano queste:
>>>>
>>>> In un condominio di soli tre appartamenti la legge prescrive
>>>> l'obbligo di nominare un amministratore condominiale?
>>
>> No. Ma qualcuno si deve occupare della cosa comune.
>
> Tra l'altro la domanda (posta dopo il 2012) si potrebbe anche
> leggere:
>
> "In un condominio di soli *otto* appartamenti la legge
> prescrive l'obbligo di nominare un amministratore condominiale?"
>

Non ho capito perché otto, ma vabbé...

> che darebbe maggiori ragioni per evidenziare che
> "qualcuno" si dovrebbe occupare della cosa comune.
> Infatti, ove ci sono solo tre proprietari (ad
> esempio una ex casa padronale ristrutturata, con
> scale indipendenti) e' possibile che ognuno si
> faccia i fatti propri, con solo qualche questione

No. Il condominio c'è o non c'è. Se esiste un modo per suddividere le
proprietà senza che abbiano nessuna parte in comune (per essere chiari:
nemmeno mezzo muro o mezza fondazione), il condominio non c'è.
Altrimenti si. Si parla di condominio "minimo" in presenza di 2 soli
proprietari. Due. Che ha comunque assai poche facilitazioni, rispetto ad
uno di 9.
Da 9 (compreso, cioè come recita il 1129 "più di otto") in su,
l'amministratore deve essere nominato.
Ed anche così, se nessuno si preoccupa, non ci sono sanzioni. Ma se
anche uno solo va dal giudice a chiedere la nomina, il giudice DEVE
provvedere. Non così dai 9 (escluso) in giù.

> una volta ogni dieci anni perche', ad esempio, c'e'
> da aggiustare il tetto.
> Invece, in un condominio di 8 partecipanti, la
> questione "della cosa comune" diventa pregnante anche
> per la gestione ordinaria.
>
>>>> In caso di disaccordo nella nomina cosa succede?
>>
>> Dipende dalla motivazione del disaccordo.
>
> Hmmm, in prima istanza "dipende dai voti" ...
>
> Se non c'e' accordo su un nome, non succede nulla,
> si va avanti come prima.
>
>>>> Nel caso i due condomini dei piani seminterrato e terreno non siano
>>>> d'accordo a rifare il tetto/terrazzo  ( loro non hanno perdite ) il
>>>> proprietario dell'appartamento al primo piano come fa ad ottenere
>>>> il rifacimento del tetto/terrazzo che causa perdite nel soffitto
>>>> dell'appartamento ?
>>
>> Deve rivolgersi, per il tramite di un avvocato, ad un giudice.
>
> Il passaggio del giudice non e' affatto automatico, ed in
> ogni caso, e' obbligatorio l'arbitrato.

Che è un passaggio che eventualmente verrà suggerito dall'avvocato, che
è comunque molto consigliabile consultare anche prima dell'arbitrato.

>
> L'azione dell'avvocato potrebbe risolvere la questione senza
> arrivare all'arbitro e poi al giudice.

Non vedo come, ma, certo: tutto è possibile.

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Jan 17, 2018, 9:21:37 AM1/17/18
to
On 17/01/18 09:23, Cordy wrote:
> Il 17/01/2018 06:45, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>> On 16/01/18 13:33, Cordy wrote:
>>> Il 16/01/2018 09:39, misurac...@gmail.com ha scritto:
>>>> Il giorno mercoledì 28 gennaio 2015 22:34:31 UTC+1, lorena ha
>>>> scritto:
>>>>> Buon giorno a tutti,
>>>>>
>>>>> La palazzina in questione ha tre appartamenti uno al piano
>>>>> seminterrato, un altro al piano terreno ed un altro al primo
>>>>> piano. L'appartamento al primo piano possiede interamente il
>>>>> lastrico di copertura del condominio, adibito a terrazzo, che è in
>>>>> condizioni pessime.
>>>>>
>>>>> Le domande che vi ponevo erano queste:
>>>>>
>>>>> In un condominio di soli tre appartamenti la legge prescrive
>>>>> l'obbligo di nominare un amministratore condominiale?
>>>
>>> No. Ma qualcuno si deve occupare della cosa comune.
>>
>> Tra l'altro la domanda (posta dopo il 2012) si potrebbe anche
>> leggere:
>>
>> "In un condominio di soli *otto* appartamenti la legge
>> prescrive l'obbligo di nominare un amministratore condominiale?"
>>
>
> Non ho capito perché otto, ma vabbé...

Perche' chi l'ha scritto pare quasi che fosse rimasto
ai tempi in cui il limite era di 3 e non piu' 3 ...

>> che darebbe maggiori ragioni per evidenziare che
>> "qualcuno" si dovrebbe occupare della cosa comune.
>> Infatti, ove ci sono solo tre proprietari (ad
>> esempio una ex casa padronale ristrutturata, con
>> scale indipendenti) e' possibile che ognuno si
>> faccia i fatti propri, con solo qualche questione
>
> No. Il condominio c'è o non c'è.

Ovviamente c'e', altrimenti non ci sarebbe la "questione"
ogni dieci anni.

> Se esiste un modo per suddividere le
> proprietà senza che abbiano nessuna parte in comune
> (per essere chiari:
> nemmeno mezzo muro o mezza fondazione), il condominio non c'è.

Non ho scritto diversamente.

... snip - divagazione sul condominio minimo ...

> Da 9 (compreso, cioè come recita il 1129 "più di otto") in su,
> l'amministratore deve essere nominato.

No, frase scorretta.
Quel "deve" sembra quasi seguita da sanzioni ...

La frase corretta e':

Da 9 (compreso, cioè come recita il 1129 "più di otto") in su,
la nomina dell'amministratore diventa un "diritto" anche di
un solo condomino (e non piu' una scelta a maggioranza).

> Ed anche così, se nessuno si preoccupa, non ci sono sanzioni.

Perche' e' un diritto del singolo e non un obbligo
dell'ente condominio.

> Ma se
> anche uno solo va dal giudice a chiedere la nomina,
> il giudice DEVE provvedere.

Appunto, essendo un "diritto", e' necessaria l'attivazione
di almeno un proprietario. Puo' sembrare una piccolezza,
ma dietro a questo particolare nascono tanti equivoci.

> Non così dai 9 (escluso) in giù.
>
>> una volta ogni dieci anni perche', ad esempio, c'e'
>> da aggiustare il tetto.

Immagini se non c'e' nulla in comune a parte i
muri ed il tetto ... quando mai ci si deve trovare ?
Ogni anno ? Oppure ... quando c'e' da tinteggiare ?
...

>> Invece, in un condominio di 8 partecipanti, la
>> questione "della cosa comune" diventa pregnante anche
>> per la gestione ordinaria.
>>
>>>>> In caso di disaccordo nella nomina cosa succede?
>>>
>>> Dipende dalla motivazione del disaccordo.
>>
>> Hmmm, in prima istanza "dipende dai voti" ...
>>
>> Se non c'e' accordo su un nome, non succede nulla,
>> si va avanti come prima.
>>
>>>>> Nel caso i due condomini dei piani seminterrato e terreno non siano
>>>>> d'accordo a rifare il tetto/terrazzo ( loro non hanno perdite ) il
>>>>> proprietario dell'appartamento al primo piano come fa ad ottenere
>>>>> il rifacimento del tetto/terrazzo che causa perdite nel soffitto
>>>>> dell'appartamento ?
>>>
>>> Deve rivolgersi, per il tramite di un avvocato, ad un giudice.
>>
>> Il passaggio del giudice non e' affatto automatico, ed in
>> ogni caso, e' obbligatorio l'arbitrato.
>
> Che è un passaggio che eventualmente verrà suggerito dall'avvocato, che
> è comunque molto consigliabile consultare anche prima dell'arbitrato.

Chiede l'arbitrato senza avvocato e' da "tipi tosti" ...

>> L'azione dell'avvocato potrebbe risolvere la questione senza
>> arrivare all'arbitro e poi al giudice.
>
> Non vedo come, ma, certo: tutto è possibile.

Una persona ragionevole (il caso descritto e' lampante),
quando vede che di mezzo c'e' stato messo un avvocato,
e le richieste appaiono eque, smette di fare il "furbetto".

... poi il mondo e' vario ...

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