On 06/19/2014 05:36 PM, Conte Ciccio wrote:
>>> Buonasera, nel mio condominio ciascun condomino dispone di un
>>> posto auto coperto in garage. Alcuni condomini (con verifica
>>> VVFF) hanno chiuso i loro posti auto con mura e serranda, altri
>>> invece li hanno chiusi in gruppi (per es. 4 posti auto chiusi da
>>> 4 serrande ma aperti e comunicanti all'interno in modo da
>>> consentire l'agevole apertura delle portiere), altri ancora
>>> hanno preferito lasciarli aperti.
>>>
>>> Qui potete vedere una rappresentazione delle tre tipologie:
>>>
http://bayimg.com/MaOHCaaFj
>>>
>>> Vorrei chiedere se queste chiusure comportano la revisione delle
>>> tabelle millesimali o se, come credo, queste debbano rimanere
>>> invariate e, nel caso in cui la revisione dei millesimi sia
>>> corretta, se non sarebbe giusto anche differenziare tra i posti
>>> auto chiusi "singoli" e quelli chiusi ma aperti all'interno.
>>
>> La chiusura di tali posti auto non comporta una notevole
>> variazione dei millesimi di proprietᅵ una delle condizioni
>> essenziali imposte dal codice civile per la revisione delle
>> relative tabelle. Inoltre un condomino,sempre in base al codice
>> civile, puᅵ apportare a proprie spese una modifica alla sua
>> proprietᅵ per trarne un maggior utilizzo a patto che ciᅵ non sia
>> d'impedimento verso alla proprietᅵ degli altri condomini. w
>>
>
> Grazie per la cortese e velocissima risposta.
>
> Le tabelle sono in fase di revisione su richiesta della maggioranza e
> durante questa revisione sono stati assegnati dall'incaricato circa
> 4/1000 (del totale della rimessa) ai posti auto "aperti" e circa
> 44/1000 a quelli "chiusi", senza distinguere neanche tra quelli
> totalmente chiusi e quelli aperti all'interno.
>
> Lui afferma che se c'ᅵ una serranda il valore dell'appartamento
> aumenta e quindi devono aumentare anche i millesimi ma non cita
> articoli di legge a supporto di questa sua affermazione, a parte una
> generica conclusione che riporto: <<Le Tabelle dei Millesimi oggetto
> della presente relazione sono state compilate tenendo conto di quanto
> previsto nel Codice Civile Libro Terzo "Della Proprietᅵ" - Titolo VII
> "Della Comunione" - Capo I e II "Del condominio negli edifici", di
> quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 12480 del 26/03/1966
> (che aggiorna e sostituisce la precedente n. 9400 del 01/07/1926) e
> la legge n. 382 del 27/07/1978 sull'equo canone e alla luce delle
> caratteristiche specifiche del complesso in oggetto, attentamente
> rilevate, e/o modificate e verificate dallo scrivente.>>
Tutto quanto scrivi ᅵ solo la solita fuffa che chi ha interesse a rifare
le tabelle millesimali porta a supporto delle proprie ragioni supportato
dai cosiddetti tecnici.
Il codice civile semplicemente dice che il valore millesimale
rappresenta il valore dell'unitᅵ immobiliare rispetto al valore
dell'edificio. La tabella millesimale di proprietᅵ ᅵ (dovrebbe)
determinata dal costruttore e sempre il CC dice che puᅵ essere
modificata solo all'unanimitᅵ quando vi sono errori palesi o quando, per
variazioni dell'edificio vi sono variazioni per piᅵ di 1/5 il valore di
una unitᅵ (in calce gli articoli delle d.a.c.c. relativi).
Detto questo si fa anche riferimento alle circolari ministeriali che
servono per determinare i valori delle unitᅵ nuove per le cooperative
che ottengono i finanziamenti dello stato ma che non sono vincolanti per
altri edifici. Una tabella di proprietᅵ definita dal costruttore e/o
venditore puᅵ anche differire da quei criteri senza per questo essere
palesemente errata.
Va anche aggiunto che la Cassazione ha anche deliberato che a
maggioranza ᅵ possibile modificare le tabelle di ripartizione delle
spese (non le tabelle di proprietᅵ) senza ledere i diritti sottoscritti
nell'atto di proprietᅵ.
Nel caso in oggetto (chiusura dei posti auto) ci si deve domandare se si
configurano variazioni significative all'edificio, In caso affermativo
si dovrebbe ricorrere alla modifica delle tabelle millesimali di
proprietᅵ. In caso contrario ᅵ possibile modificare le tabelle di
riparto delle spese ove vi ᅵ un diverso uso dei servizi forniti dal
condominio (per esempio illuminazione, manutenzione, ecc.).
i valori riportati - 4/1000 e 44/1000 rispettivamente per i posti auto
aperti e quelli chiusi) a me personalmente sembrano esagerati perchᅵ non
mi sembra che vi sia un uso tanto diverso dei servizi condominiali e,
anche se vi ᅵ un valore diverso della proprietᅵ. In ogni caso ritengo
che questa nuove tabelle millesimali si dovrebbero applicare
esclusivamente alle spese relative all'autorimessa,
========================================
Articoli relativi dalle d.a.c.c.
68. Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli
effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il
valore proporzionale di ciascuna unitᅵ immobiliare ᅵ espresso in
millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto
del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di
ciascuna unitᅵ immobiliare.
69. I valori proporzionali delle singole unitᅵ immobil
iari espressi nella tabella
millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o
modificati all'unanimitᅵ. Tali valori possono essere rettificati o
modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la
maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei
seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in
conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di
incremento o diminuzione delle unitᅵ immobiliari, ᅵ alterato per piᅵ di
un quinto il valore proporzionale dell'unitᅵ immobiliare anche di un
solo condomino. In tal caso il relativo costo ᅵ sostenuto da chi ha dato
luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella
tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi
dell'articolo 68, puᅵ essere convenuto in giudizio unicamente il
condominio in persona dell'amministratore. Questi ᅵ tenuto a darne senza
indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non
adempie a quest'obbligo puᅵ essere revocato ed ᅵ tenuto al risarcimento
degli eventuali danni.
Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la
revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in
applicazione dei criteri legali o convenzionali.
Ciao
Giovanni
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it stops working when you open Windows.
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