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Distanza alberi da balcone

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Pagghiu

unread,
Apr 21, 2003, 6:12:28 AM4/21/03
to
C'e' una distanza minima per gli alberi piantati nei girdini??
Mi hanno piantato un alberello vicino... ora non da fastidio...
ma in un futuro.. se dovesse sopravvivere...
Esistono distanza diverse a seconda dell'albero??

Pag


blindonet

unread,
Apr 21, 2003, 6:57:14 AM4/21/03
to

giardino ?
a) condominiale
b) privato all'interno stesso condominio
c) privato appartenente a proprietą esterna al condominio
d) verde pubblico?


luca

unread,
Apr 21, 2003, 12:05:02 PM4/21/03
to

"blindonet" <blin...@despammed.com> ha scritto nel messaggio
news:b80iiv$ef7$1...@lacerta.tiscalinet.it...

>
> > C'e' una distanza minima per gli alberi piantati nei girdini??
> > Mi hanno piantato un alberello vicino... ora non da fastidio...
> > ma in un futuro.. se dovesse sopravvivere...
> > Esistono distanza diverse a seconda dell'albero??
>
> giardino ?
> a) condominiale
> b) privato all'interno stesso condominio
> c) privato appartenente a proprietà esterna al condominio
> d) verde pubblico?
>
il mio caso è B e il mio appartamento si trova nel seminterrato con finestre
che si affacciano sul giardino privato separato da un marciapiede di 60 cm
in pietra anche esso privato.
Le piante e le siepi mi tolgono la luce del giorno e rendono la mia casa
buia.

posso fare qualche cosa di legale per far togliere piante e siepi?

grazie
Luca

Pagghiu

unread,
Apr 21, 2003, 1:55:17 PM4/21/03
to

"blindonet" <blin...@despammed.com> ha scritto nel messaggio

Caso a.

blindonet

unread,
Apr 21, 2003, 3:02:08 PM4/21/03
to

> > > C'e' una distanza minima per gli alberi piantati nei girdini??
> > > Mi hanno piantato un alberello vicino... ora non da fastidio...
> > > ma in un futuro.. se dovesse sopravvivere...
> > > Esistono distanza diverse a seconda dell'albero??
> >
> > giardino ?
> > a) condominiale
> > b) privato all'interno stesso condominio
> > c) privato appartenente a proprietà esterna al condominio
> > d) verde pubblico?
> >
> il mio caso è B e il mio appartamento si trova nel seminterrato con
finestre
> che si affacciano sul giardino privato separato da un marciapiede di 60 cm
> in pietra anche esso privato.
> Le piante e le siepi mi tolgono la luce del giorno e rendono la mia casa
> buia.


nel tuo caso il giardino privato inserito in un contesto condominiale è
vincolato a tali essenze?
cioè è ricompreso nel regolamento condominiale un articolo a riguuardo?
per caso le tabelle millesimali del tuo appartamento sono state valutate
tenendo conto della presenza di tali alberi?
i giardini sono prospicenti la pubblica via (ovvero fanno parte del
prospetto condominiale) ?

>
> posso fare qualche cosa di legale per far togliere piante e siepi?

dipende dalle risposte a quesiti posti su....


>
> grazie
> Luca
>


blindonet

unread,
Apr 21, 2003, 3:07:24 PM4/21/03
to
> > > C'e' una distanza minima per gli alberi piantati nei girdini??
> > > Mi hanno piantato un alberello vicino... ora non da fastidio...
> > > ma in un futuro.. se dovesse sopravvivere...
> > > Esistono distanza diverse a seconda dell'albero??
> >
> > giardino ?
> > a) condominiale
> > b) privato all'interno stesso condominio
> > c) privato appartenente a proprietà esterna al condominio

> > d) verde pubblico?
>
> Caso a.

fai presente all'assemblea che gli alberi crescendo limitano i tuoi diritti
e chiedi un apposita potatura degli stessi
se gli alberi erano preesistenti alla redazione del regolamento condominiale
le distanze sono state definite in esso e se tale regolamento è contrattuale
puoi fare molto poco , solo chiederne una manutenzione più solerte.
evidentemente le tue tabelle millesimali sono state valutate tenendo conto
della limitazione di luce derivante dalla presenza di tali essenze
in occasione di una qualsiasi assemblea fai presente che la crescita di tali
alberi ha variato i coefficienti di luce che determinano la definizione
delle tabelle millesimali
tieni conto però che nessun giudice ti riconoscerebbe una variazione tanto
significativa da giustificare una modifica delle stesse.
insisti sulla manutenzione o al limite alla sostituzione con alberi della
stessa essenza ma di dimensioni minori


Felix

unread,
Apr 21, 2003, 4:12:55 PM4/21/03
to
luca wrote:


> il mio caso è B e il mio appartamento si trova nel seminterrato con finestre
> che si affacciano sul giardino privato separato da un marciapiede di 60 cm
> in pietra anche esso privato.

Se il tuo appartamento ha il requisito di abitabilita',considerato
che e'gia'penalizzato,da scarsa luminosita',hai diritto a pretendere
l'eliminazione di eventuali ulteriori ostacoli,che vanno valutati,
una siepe per esempio non e'certamente un'impedimento.
ciaofelix


--
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


Matteo

unread,
Apr 21, 2003, 4:45:22 PM4/21/03
to
"blindonet" <blin...@despammed.com> ha scritto nel messaggio
news:b80iiv$ef7$1...@lacerta.tiscalinet.it...
e) in quale Comune?


Matteo

unread,
Apr 21, 2003, 4:45:24 PM4/21/03
to
"luca" <arn...@tin.it> ha scritto

> il mio caso è B e il mio appartamento si trova nel seminterrato con
finestre
> che si affacciano sul giardino privato separato da un marciapiede di 60 cm
> in pietra anche esso privato.
> Le piante e le siepi mi tolgono la luce del giorno e rendono la mia casa
> buia.
>
> posso fare qualche cosa di legale per far togliere piante e siepi?

Non costa meno vendere la casa al seminterrato e comprarne una più vivibile?
Qualcosa di legale pretende qualche anno di tempo e svariate migliaia di
euro, oltre il farsi un nemico mortale che non ha alcuna colpa se tu vivi
sotto terra.


luca

unread,
Apr 22, 2003, 3:30:14 AM4/22/03
to

> nel tuo caso il giardino privato inserito in un contesto condominiale è
> vincolato a tali essenze?
> cioè è ricompreso nel regolamento condominiale un articolo a riguuardo?
no

> per caso le tabelle millesimali del tuo appartamento sono state valutate
> tenendo conto della presenza di tali alberi?
no

> i giardini sono prospicenti la pubblica via (ovvero fanno parte del
> prospetto condominiale) ?
no, il giardino confina con una strada di transito auto veloce che pero
si trova 5 metri piu' in basso . in praticail giradino si trova sopra un
muraglione
e affacciandoso dalla ringhiera di cinta si vede la strada sotto.

blindonet

unread,
Apr 22, 2003, 3:58:30 AM4/22/03
to

> > nel tuo caso il giardino privato inserito in un contesto condominiale è
> > vincolato a tali essenze?
> > cioè è ricompreso nel regolamento condominiale un articolo a riguardo?
> no

ma le essenze erano o preesistenti alla stesura del regolamento o
contestuali alla creazione del medesimo?
oppure sono state piantate successivamente alla stesura del regolamento


> > per caso le tabelle millesimali del tuo appartamento sono state valutate
> > tenendo conto della presenza di tali alberi?
> no

sei in possesso dei relativi calcoli con i coefficienti e da ciò emerge che
non sono stati valutati tali alberi o è solo una tua supposizione?


> > i giardini sono prospicenti la pubblica via (ovvero fanno parte del
> > prospetto condominiale) ?
> no, il giardino confina con una strada di transito auto veloce che pero
> si trova 5 metri piu' in basso . in praticail giradino si trova sopra un
> muraglione
> e affacciandoso dalla ringhiera di cinta si vede la strada sotto.

non affaccia cioè su una parte interna di proprietà condominiale , ma sempre
su pubblica via ?

hai riferimenti su regolamenti comunali riguardo la installazione e
l'abbattimento di alberi ?


Vito

unread,
Apr 22, 2003, 7:32:53 AM4/22/03
to

ti copio incollo articoli del codice civile che riguardano il tuo
caso:


892. Distanze per gli alberi. Chi vuole piantare alberi presso il
confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in
mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono,
devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si
considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o
diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i
castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani
e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati
tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri,
si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da
frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di
ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono
periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di
robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del
tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa
al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un
muro divisorio, proprio comune, purché le piante siano tenute ad
altezza che non ecceda la sommità del muro.

893. Alberi presso strade, canali, e sul confine di boschi. Per gli
alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni
non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano,
trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i
regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non
dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo
precedente.

894. Alberi a distanza non legale. Il vicino può esigere che si
estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza
minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.

895. Divieto di rimpiantare alberi a distanza non legali. Se si è
acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle
sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino
non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un
filare situato lungo il confine.

896. Recisione di rami protesi e di radici. Quegli sul cui fondo si
protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo
costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si
addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e
gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente
caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al
proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario
dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto
dell'articolo 843

saluti
Vito
----------------------------
vitotato [chiocciola] inwind [punto] it

luca

unread,
Apr 22, 2003, 11:15:00 AM4/22/03
to

"blindonet" <blin...@despammed.com> ha scritto nel messaggio
news:b82sfo$7ir$1...@lacerta.tiscalinet.it...

>
> > > nel tuo caso il giardino privato inserito in un contesto condominiale
è
> > > vincolato a tali essenze?
> > > cioè è ricompreso nel regolamento condominiale un articolo a riguardo?
> > no
>
> ma le essenze erano o preesistenti alla stesura del regolamento o
> contestuali alla creazione del medesimo?
> oppure sono state piantate successivamente alla stesura del regolamento

successivamente, trattasi di una casa con 5 appartamenti su due piani e il
mio semiinterrato. Dalla costruzione gli appartamenti erano tutti di parenti
per cui non avevamo mai creato un condominio. Poi un parente ha venduto un
appartamento ad un estraneo per cui abbiaomo nominato un amministratore e
fatto un regolamento.


>
>
> > > per caso le tabelle millesimali del tuo appartamento sono state
valutate
> > > tenendo conto della presenza di tali alberi?
> > no
>
> sei in possesso dei relativi calcoli con i coefficienti e da ciò emerge
che
> non sono stati valutati tali alberi o è solo una tua supposizione?
>

lo so per certo perche' le ha fatte un mio amico geometra e non ha
considerato i giardini.


>
> > > i giardini sono prospicenti la pubblica via (ovvero fanno parte del
> > > prospetto condominiale) ?
> > no, il giardino confina con una strada di transito auto veloce che pero
> > si trova 5 metri piu' in basso . in praticail giradino si trova sopra un
> > muraglione
> > e affacciandoso dalla ringhiera di cinta si vede la strada sotto.
>
> non affaccia cioè su una parte interna di proprietà condominiale , ma
sempre
> su pubblica via ?

a est confina con il mio giardino privato,a sud con la strada pubblica
sottostante, a ovest con un muro di cinta che divide la proprietà di un
altro giardino di una villa. a nord con il prospetto sud della nostra casa
(io ho 5 finestre che si affacciano)
il giardino e largo circa 5 metri compreso il marciapiedi e lungo 25 metri
circa


>
> hai riferimenti su regolamenti comunali riguardo la installazione e
> l'abbattimento di alberi ?

non so, ma in passato quando il giardino era di un mio zio abbiamo tagliato
alcuni alberi perche' toglievano troppo la luce senza chiedere nessuna
autorizzazione e nessuno ha avuto nulla da dire.
>
grazie
Luca

blindonet

unread,
Apr 22, 2003, 1:22:25 PM4/22/03
to

> > ma le essenze erano o preesistenti alla stesura del regolamento o
> > contestuali alla creazione del medesimo?
> > oppure sono state piantate successivamente alla stesura del regolamento
>
> successivamente, trattasi di una casa con 5 appartamenti su due piani e il
> mio semiinterrato. Dalla costruzione gli appartamenti erano tutti di
parenti
> per cui non avevamo mai creato un condominio. Poi un parente ha venduto un
> appartamento ad un estraneo per cui abbiaomo nominato un amministratore e
> fatto un regolamento.

il condominio non si crea ... nasce automaticamente il momento in cui viene
venduto a più di un proprietario.

con 5 proprietari nasce la necessità dell'amministratore (che poteva
tranquillamente essere uno degli stessi)

> > > > per caso le tabelle millesimali del tuo appartamento sono state
> valutate
> > > > tenendo conto della presenza di tali alberi?
> > > no
> >
> > sei in possesso dei relativi calcoli con i coefficienti e da ciò emerge
> che
> > non sono stati valutati tali alberi o è solo una tua supposizione?
> >
> lo so per certo perche' le ha fatte un mio amico geometra e non ha
> considerato i giardini.

i giardini forse no , ma la luce sicuramente si,
quando il geometra ha stilato le tabelle gli alberi esistevano già?

> > non affaccia cioè su una parte interna di proprietà condominiale , ma
> sempre
> > su pubblica via ?
>
> a est confina con il mio giardino privato,a sud con la strada pubblica
> sottostante, a ovest con un muro di cinta che divide la proprietà di un
> altro giardino di una villa. a nord con il prospetto sud della nostra casa
> (io ho 5 finestre che si affacciano)
> il giardino e largo circa 5 metri compreso il marciapiedi e lungo 25 metri
> circa
> >
> > hai riferimenti su regolamenti comunali riguardo la installazione e
> > l'abbattimento di alberi ?
>
> non so, ma in passato quando il giardino era di un mio zio abbiamo
tagliato
> alcuni alberi perche' toglievano troppo la luce senza chiedere nessuna
> autorizzazione e nessuno ha avuto nulla da dire.

la normale manutenzione non richiede nessuna autorizzazione
e la semplice potatura rientra nella normale manutenzione

l'abbattimento invece prevede autorizzazioni non solo condominiali
(ad es. forestale o comune)

le distanze degli alberi comunque in assenza di riferimenti precisi
esistenti nel regolamento condominiale vanno ricercate nel locale
regolamento comunale, e solo in assenza di riferimenti in esso si tiene
conto dei dettami del codice civile.

il discorso del prospetto incide sul decoro architettonico (se presente in
prospetto l'albero non può essere eliminato in assenza del voto di tutti i
condomini)

sarebbe cosa saggia chiedere una manutenzione periodica dell'albero
richiamando il diritto alla luce ed all'aria.
questo oltre a garantire il diritto di cui sopra getterebbe le basi per una
eventuale sostituzione in caso le dimensioni dovessero divenire troppo
ingombranti (vedi parlo di sostituzione con altra essenza eguale ma di
dimensioni minori) nell'eventualità di una sostituzione puoi chiedere che la
nuova essenza sia piantata un po' più distante se ciò è possibile (se viene
stabilita una manutenzione periodica e costante il proprietario del giardino
ha tutto l'interesse allo spostamento della pianta onde poter rendere meno
gravosa tale operazione) I costi saranno naturalmente a carico del
proprietario dell'albero,

luca

unread,
Apr 23, 2003, 6:18:36 AM4/23/03
to

> il condominio non si crea ... nasce automaticamente il momento in cui
viene
> venduto a più di un proprietario.
>
> con 5 proprietari nasce la necessità dell'amministratore (che poteva
> tranquillamente essere uno degli stessi)

la casa è stata costruita da 5 fratelli per cui il problema non esisteva
sino a che un fratello ha venduto ad un astraneo.

con 5 necessità o obbligo

.
>
> i giardini forse no , ma la luce sicuramente si,
> quando il geometra ha stilato le tabelle gli alberi esistevano già?

alcuni si ma piu' piccoli, ora sono cresciuti parecchio

> le distanze degli alberi comunque in assenza di riferimenti precisi
> esistenti nel regolamento condominiale vanno ricercate nel locale
> regolamento comunale, e solo in assenza di riferimenti in esso si tiene
> conto dei dettami del codice civile.
>
> il discorso del prospetto incide sul decoro architettonico (se presente in
> prospetto l'albero non può essere eliminato in assenza del voto di tutti i
> condomini)

si trovano sul prospetto laterale destro e non su quello di ingresso


>
> sarebbe cosa saggia chiedere una manutenzione periodica dell'albero
> richiamando il diritto alla luce ed all'aria.

ci ho provato ma il proprietario non ci sente

> questo oltre a garantire il diritto di cui sopra getterebbe le basi per
una
> eventuale sostituzione in caso le dimensioni dovessero divenire troppo
> ingombranti (vedi parlo di sostituzione con altra essenza eguale ma di
> dimensioni minori) nell'eventualità di una sostituzione puoi chiedere che
la
> nuova essenza sia piantata un po' più distante se ciò è possibile (se
viene
> stabilita una manutenzione periodica e costante il proprietario del
giardino
> ha tutto l'interesse allo spostamento della pianta onde poter rendere meno
> gravosa tale operazione) I costi saranno naturalmente a carico del
> proprietario dell'albero,
>

grazie
luca

blindonet

unread,
Apr 23, 2003, 8:45:50 AM4/23/03
to
>
> la casa è stata costruita da 5 fratelli per cui il problema non esisteva
> sino a che un fratello ha venduto ad un astraneo.
>
> con 5 necessità o obbligo


Codice Civile Art. 1129 - Nomina e revoca dell'amministratore
1. Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un
amministratore [ 1106, 1130, 1131 ]. Se l'assemblea non provvede, la nomina
è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.

> > i giardini forse no , ma la luce sicuramente si,
> > quando il geometra ha stilato le tabelle gli alberi esistevano già?
>
> alcuni si ma piu' piccoli, ora sono cresciuti parecchio

esatto!

è su questo che puoi appellarti
devi solamente chiedere il pristino delle condizioni originarie di luce
....... :-)))


> > sarebbe cosa saggia chiedere una manutenzione periodica dell'albero
> > richiamando il diritto alla luce ed all'aria.
>
> ci ho provato ma il proprietario non ci sente

in tal caso fagli scrivere da un legale .... :-)))

cerca di essere ben chiaro adesso
poche ma incisive richieste


luca

unread,
Apr 23, 2003, 12:22:09 PM4/23/03
to

"blindonet" <blin...@despammed.com> ha scritto nel messaggio
news:b861mf$pi3$1...@lacerta.tiscalinet.it...
ti ringrazio per la tua cortesia anche a fronte della mia scarsa chiarezza
nel porre le domande
faro' come suggerisci tu
ciao
luca

Antonio Odeven

unread,
Oct 8, 2023, 1:54:59 PM10/8/23
to
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