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> Non contento pare che abbia promosso una raccolta di firme tra i
> condomini per costringerci a togliere tutto. Nessuno ha voluto firmare,
> ma alcuni di loro hanno telefonato all'amministratore lamentandosi che
> il lavoro non e' stato autorizzato dall'assemblea, che bisogna parlarne,
> che rovina l'estetica, etc etc.
Cazzate!
> IL suddetto vicino ha comunicato all'amministratore (non ha mai parlato
> direttamente con noi) che sporgerа denuncia perche' in siffatto modo gli
> abbiamo tolto la "visuale laterale" e il suo appartamento perde cosi'
> valore; l'unico modo per evitare la querela sarebbe quello di abbassare
> il suddetto divisorio.
Pretesti.
> L'amministratore ci ha detto che a questo punto dobbiamo chiedere una
> assemblea straordinaria per discutere del problema.
E' in errore,se il vicino lamenta per la visuale,e' un fatto fra
privati e il condominio non c'entra.
> A questo punto alcune domande mi sorgono spontanee....
> Capirei se avessi chiuso il mio balcone con un perimetro di pareti di
> vetro, ma per una cosa cosi' semplice c'e' bisogno di ottenere il
> consenso del condominio?
Infatti non c'e' alcun bisogno.
> E ancora: spetta a me proporre una assemblea straordinaria?
No di certo!
> Ho forse sbagliato io (e se si, dove) e come dovrei adesso comportarmi?
Fai fare a loro la prima mossa!
ciaofelix:-)
E leggi qualcosa riguardo il decoro architettonico,che tanto
riempie la bocca ai tuoi saccenti condomini,per loro , deco-
ro, significa scarpe lucide e capelli freschi di parrucchiere!PP
d) Decoro architettonico
Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista
dall'art. 1120 cod. civ. deve intendersi l'estetica data dall'insieme
delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota
dominante ed imprimono alle varie parti dell'edificio, nonchи all'edificio
stesso nel suo insieme, una sua determinata armonica fisionomia, senza che
occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico.
L'indagine volta a stabilire se, in concreto, un'innovazione determini o
meno alterazione del decoro architettonico и demandata al giudice del
merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimitа, se
congruamente motivato.
* Cass. civ., sez. II, 7 marzo 1988, n. 2313, Petrucci c. Cond. Via A.
Mis.
Al fine di stabilire se le opere modificatrici della cosa comune abbiano
pregiudicato il decoro architettonico di un fabbricato condominiale,
devono essere tenute presenti le condizioni in cui quest'ultimo si trovava
prima dell'esecuzione delle opere stesse, con la conseguenza che una
modifica non puт essere ritenuta pregiudizievole per il decoro
architettonico se apportata ad un edificio la cui estetica era stata giа
menomata a seguito di precedenti lavori ovvero che sia di mediocre livello
architettonico.
* Cass. civ., sez. II, 29 luglio 1989, n. 3549, Gentina c. Romerio.
La disposizione dell'art. 1120 cod. civ., nella parte in cui vieta le
innovazioni che possono recare pregiudizio al decoro architettonico del
fabbricato o che rendono talune parti comuni dell'edificio inservibili
all'uso od al godimento anche di un solo condomino, si limita a tutelare
l'edificio in sи ed il modo di usare e di godere della cosa comune;
consegue che ove l'opera compiuta da un condomino o dal condominio sulla
cosa comune rechi danno o pregiudizio alla proprietа esclusiva di un
singolo condomino, trattandosi di rapporto relativi a due immobili
finitimi, trovano applicazione la disciplina dei rapporti di vicinato.
* Cass. civ., sez. II, 26 maggio 1989, n. 2548, Napolitano c. Co. V. S.
Gior. To.
L'alterazione del decoro architettonico dell'edificio in condominio,
vietata dall'art. 1120 c.c., postula un mutamento estetico implicante un
pregiudizio economicamente valutabile; tuttavia quando la modifica non sia
del tutto trascurabile e non abbia arrecato anche un vantaggio, deve
sempre ritenersi insito nel pregiudizio estetico quello economico, senza
necessitа di una espressa motivazione sotto tale profilo tutte le volte in
cui non sia stato espressamente eccepito e provato che la modifica ha
anche arrecato un vantaggio economicamente valutabile.
* Cass. civ., sez. II, 6 ottobre 1997, n. 9717, Valentini c. Cond. Via
Cittа del Castello n. 27 Roma.
L'alterazione del decoro architettonico dell'edificio in condominio,
vietata dall'art. 1120 c.c., postula un mutamento estetico implicante un
pregiudizio economicamente valutabile; tuttavia quando la modifica non sia
del tutto trascurabile e non abbia arrecato anche un vantaggio, deve
sempre ritenersi insito nel pregiudizio estetico quello economico, senza
necessitа di una espressa motivazione sotto tale profilo tutte le volte in
cui non sia stato espressamente eccepito e provato che la modifica ha
anche arrecato un vantaggio economicamente valutabile.
* Cass. civ., sez. II, 6 ottobre 1997, n. 9717, Valentini c. Cond. Via
Cittа del Castello n. 27 Roma.
Il decoro architettonico, che, espressamente richiamato dall'art. 1120
cod. civ., va valutato con riferimento alla linea estetica dell'edificio
indipendentemente dal suo particolare pregio artistico, И un bene al quale
sono direttamente interessati tutti i condomini ed И suscettibile anche di
valutazione economica, in quanto concorre a determinare il valore sia
della proprietа individuale, sia di quella collettiva delle parti comuni.
* Cass. civ., sez. II, 31 luglio 1987, n. 6640, Bardi c. Bond. Fr. Pretol.
La tutela del decoro architettonico и stata apprestata dal legislatore in
considerazione della diminuzione del valore che la sua alterazione arreca
all'intero edificio e, quindi, anche alle singole unitа immobiliari che lo
compongono. Pertanto, il giudice del merito, per stabilire se in concreto
vi sia stata lesione di tale decoro, oltre ad accertare se esso risulti
leso o turbato, deve anche valutare se tale lesione o turbativa determini
o meno un deprezzamento dell'intero fabbricato, essendo lecito il
mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente
valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un'utilitа la quale
compensi l'alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente
entitа.
* Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1987, n. 4474, De Rienzo c. Cond. Is.
Cep. FO.
Ciascun partecipante al condominio di edifici puт agire in giudizio per la
tutela del decoro architettonico della proprietа comune, ma se la
controparte eccepisce di aver apportato modifiche o innovazioni sulla
proprietа esclusiva, и necessario integrare il contraddittorio nei
confronti di tutti i condomini perchи oggetto di controversia и
l'accertamento della natura condominiale o meno, in base ai rispettivi
titoli di acquisto, delle parti di edificio alterate.
* Cass. civ., sez. II, 27 marzo 1998, n. 3238, Di Agostino e altra c.
Scarozza.
Il regolamento di condominio, quale che ne siano l'origine ed il
procedimento di formazione e, quindi, anche quando non abbia natura
contrattuale, a mente dell'art. 1138, comma primo, c.c., puт ben contenere
norme intese a tutelare il decoro architettonico dell'edificio
condominiale che, a tale fine, siano suscettibili di incidere anche sulla
sfera del dominio personale esclusivo dei singoli partecipanti, nei limiti
in cui ciт si riveli necessario in funzione della salvaguardia del bene
comune protetto. Piщ in particolare, puт ad esempio vietare quegli
interventi modificatori delle porzioni di proprietа individuale che,
riflettendosi su strutture comuni, siano passibili di comportare
pregiudizio per il decoro anzidetto. (Nella fattispecie controvertevasi in
ordine ad un tipo di serramenti installati, da un condomino, in
sostituzione di quelli originari, alle finestre della sua unitа
immobiliare aperte sulla facciata del fabbricato condominiale).
* Cass. civ., sez. II, 3 settembre 1998, n. 8731, Fossa c. Condominio Via
Madonna 4 Rho.
Il proprietario di un immobile non puт invocare la norma stabilita
dall'art. 1120 c.c. per pretendere che il proprietario di quello
antistante ne curi l'estetica intonacandolo adeguatamente all'esterno,
perch‚ tale norma disciplina i rapporti condominiali sui beni comuni, non
esclusivamente altrui, mentre gli interessi al rispetto dell'ornato
pubblico e dell'aspetto dei fabbricati possono trovare tutela nei
regolamenti edilizi comunali (artt. 871 c.c. e 33 L. 17 agosto 1942 n.
1150) - la cui esistenza e contenuto va provata da chi l'invoca - che, se
violati, non obbligano ad un facere, ma al risarcimento del danno (art.
872 c.c.).
* Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 1998, n. 1873, Abbondanza ed altri c.
Caldarini, in Arch. loc. e cond. 1998, 558.
Un regolamento di condominio cosiddetto contrattuale ove abbia ad oggetto
la conservazione dell'originaria facies architettonica dell'edificio
condominiale, comprimendo il diritto di proprietа dei singoli condomini
mediante il divieto di qualsiasi opera modificatrice, persino
migliorativa, appresta in tal modo una tutela pattizia ben piщ intensa e
rigorosa di quella apprestata al mero decoro architettonico dagli artt.
1120, secondo comma, 1127, terzo comma, e 1138, primo comma, cod. civ.,
con la conseguenza che in presenza di opere esterne la loro realizzazione
integra di per s‚ una vietata modificazione dell'originario assetto
architettonico dell'edificio.
* Cass. civ., sez. II, 12 dicembre 1986, n. 7398, Cond. Per. Tig. c. Leale
Rita.
L'alterazione del decoro dell'edificio condominiale (che in sи non и bene
comune ma al regime legale dei beni comuni и assoggettato) ben puт
derivare dall'alterazione dell'originario aspetto di singoli elementi o di
singole parti dell'edificio stesso che abbiano sostanziale o formale
autonomia o siano comunque suscettibili per sи‚ di autonoma
considerazione, senza che possa rilevare la circostanza che analogo
manufatto sia stato da altri realizzato su di un diverso fronte dello
stesso edificio.
* Cass. civ., sez. II, 15 gennaio 1986, n. 175, Vilella c. Centauni.
Alle modificazioni consentite al singolo ex art. 1102, primo comma, c.c.
le quali tecnicamente si contrassegnano perchи non alterano la
destinazione delle cose comuni, si applica altresм il divieto di alterare
il decoro architettonico del fabbricato, statuito espressamente dall'art.
1120, secondo comma, c.c., in tema di innovazioni.
* Cass. civ. 29 marzo 1994, n. 3084.
Nel caso di esecuzione nei locali di proprietа individuale di opere e
lavori lesivi del decoro dell'edificio condominiale o di parte di esso,
ciascun condomino ha diritto di chiedere ed ottenere, in via di
adempimento in forma specifica dell'obbligo di non fare (art. 2923 cod.
civ.), la demolizione delle opere illegittimamente eseguite, esulando dai
poteri istituzionali dell'assemblea dei condomini - non‚ potendo
attribuirla il regolamento condominiale - la facoltа di deliberare o
consentire opere lesive del decoro dell'edificio condominiale (a norma
dell`art. 1138, in relazione agli artt. 1120 e 1122 cod. civ.).
* Cass. civ., sez. II, 15 gennaio 1986, n. 175, Vilella c. Centauni.
Se и vero che l'alterazione del decoro architettonico dell'edificio in
condominio, vietata dall'art. 1120 cod. civ., richiede un mutamento
estetico implicante un pregiudizio economicamente valutabile, tuttavia,
nell'ipotesi di modifica obiettivamente rilevante, deve ritenersi insito
nel pregiudizio estetico quello economico, con la conseguente
insussistenza dell'obbligo del giudice di un'espressa motivazione sotto
tale ultimo profilo. (Nella specie, in cui si trattava della
trasformazione in porte di tre finestre di un appartamento condominiale,
il S.C., enunciando il principio che precede, ha considerato congrua la
decisione dei giudici del merito che avevano reputato tale trasformazione
lesiva del decoro architettonico dello stabile alla stregua della
consistenza della medesima e della sua notevole incidenza negativa sulla
simmetria dell'immobile).
* Cass. civ., sez. II, 4 aprile 1981, n. 1918, Nifosi V. c. Rizza L.
I vincoli per la tutela delle bellezze naturali ed artistiche, gravanti
sul proprietario di un immobile in edificio condominiale, incidono, in
ordine alle opere che comportino modifica della situazione preesistente,
solo nei rapporti fra il proprietario esecutore delle opere stesse e la
pubblica autoritа investita della tutela, ma non possono interferire
negativamente sulle posizioni soggettive attribuite agli altri condomini
dall'art. 1120, secondo comma, c.c. per la preservazione del decoro
architettonico dell'edificio; da ciт consegue che, al fine di accertare la
legittimitа o meno, ai sensi del citato art. 1120, secondo comma, c.c.,
della innovazione eseguita dal proprietario di un piano o di una porzione
di piano, in corrispondenza della sua proprietа esclusiva, и irrilevante
che l'autoritа preposta all'indicata tutela abbia autorizzato l'opera
medesima.
* Cass. civ., Sezioni Unite, 28 giugno 1975, n. 2552.
I vincoli relativi alla tutela delle bellezze naturali ed artistiche che
gravano sul proprietario di un immobile in edificio condominiale incidono,
in ordine alle opere che comportino modifica della situazione
preesistente, solo nei rapporti tra l'esecutore delle stesse e la pubblica
autoritа investita della tutela ma non possono interferire negativamente
sulle posizioni soggettive attribuite agli altri condomini dall'art. 1120
c.c. per la preservazione del decoro architettonico.
* Corte app. civ. Napoli, sez. II, 30 luglio 1993, n. 2063, Rosolino c.
Cond. di via Orsini n. 42 di Napoli.
Il giudice deve accertare non soltanto se l'edificio abbia ed in che
misura un decoro architettonico e se esso risulti concretamente turbato o
leso dall'opera che il condomino intende compiere o ha giа compiuto, ma
anche se tale turbamento o lesione importi un deprezzamento dell'intero
edificio. L'indagine volta a stabilire se, in concreto, un'innovazione
determini o meno alterazione del decoro architettonico dell'edificio in
condominio и demandata al potere discrezionale del giudice del merito, il
cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimitа, ove sia congruamente
motivato.
* Cass. civ., sez. II, 24 febbraio 1975, n. 706.
Nel caso in cui l'innovazione realizzata dal singolo condomino risulta in
contrasto con le norme del regolamento edilizio comunale espressamente
richiamate dal regolamento di condominio a tutela dell'estetica e del
decoro architettonico dell'edificio, nessun'altra indagine deve compiere
il giudice per verificare l'illegittimitа di tale opera sotto il profilo
dell'alterazione dell'estetica e del decoro stessi, trattandosi di aspetto
non suscettibile di essere valutato discrezionalmente con risultati
eventualmente non coincidenti con quelli pattiziamente voluti dai
condomini.
* Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 1978, n. 839.
La valutazione delle innovazioni, al fine della salvaguardia del decoro
architettonico, и meno rigorosa per un edificio di architettura moderna,
rispetto a quella necessaria per un immobile antico o d'epoca.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 8 maggio 1989, Lilloni ed altra c.
Gallarini ed altri.
Allorchи non и dedotta dal condominio la lesione del valore
architettonico-storico dell'edificio, il giudice si deve limitare ad
accertare l'eventuale lesione del decoro architettonico, ai sensi
dell'art. 1120 c.c., con riguardo a qualsiasi edificio privo di
particolare importanza; ne consegue che non si puт parlare di intervento
peggiorativo con riguardo ad un comprovato snaturamento delle linee
originarie dello stabile. (Nella specie, accertata la compromissione della
simmetria con l'instaurarsi nel prospetto esterno di una serie disordinata
di manufatti ed infissi di natura e vizi diversi, quali persiane
napoletane, ringhiere diversamente disegnate, verande, ecc., il tribunale
ha riformato la decisione del primo giudice, ritenendo legittime e non
lesive del decoro del fabbricato giа pregiudicato ed alterato le aperture
a balcone del tipo "alla romana", in luogo delle precedenti
aperture-finestre, operate da un condomino).
* Trib. civ. Napoli 15 settembre 1990.
Il decoro architettonico dell'edificio condominiale и tutelato dall'art.
1120, secondo comma, c.c. solo in relazione a vere e proprie innovazioni
della cosa comune (anche di carattere contingente ma tali da modificarne
la destinazione), non giа anche in relazione alle modalitа di
utilizzazione dell'immobile di proprietа esclusiva.
* Corte app. civ. Milano, sez. I, 25 settembre 1992, n. 1556, Napoli c.
Cond. di via Mascheroni n. 25 di Limbiate.
Esclusi problemi di staticitа, non sono pregiudizievoli per il decoro e
l'aspetto architettonico dell'edificio condominiale e, pertanto, non se ne
puт imporre la demolizione, quei manufatti, posti in essere dai singoli
condomini sulle rispettive proprietа esclusive, che non siano (o lo siano
in modo inapprezzabile) visibili dall'esterno, essendo evidentemente
determinante, in fatto di estetica, il criterio della visibilitа
dell'opera.
* Trib. civ. Roma, 13 novembre 1990, n. 3556, in Arch. loc. e cond. 1991,
122.
In materia di disciplina legale della tutela del decoro architettonico di
un edificio condominiale il giudice, per decidere se vi и stato
turbamento, deve accertare: 1) l'effettivitа della turbativa; 2) la
diminuzione di valore che l'alterazione del decoro arreca all'intero
edificio ed alle singole unitа che lo compongono; e, infine, 3) l'utilitа
che si accompagna al pregiudizio (qualora non sia di per sи grave e di
appariscente entitа). Pertanto, anche quando l'alterazione produce un
danno apprezzabile (economicamente valutabile), se ad essa si accompagni
un'utilitа (non meramente soggettiva) idonea a compensarlo, non puт
esservi turbamento.
* Pret. civ. Capri, 26 maggio 1990, in Arch. loc. e cond. 1991, 174.
Nel condominio degli edifici, il giudice, nel decidere dell'incidenza di
un'innovazione sul decoro architettonico, deve adottare, caso per caso,
criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle
caratteristiche del singolo edificio e/o della parte di esso interessata,
accertando anche se esso avesse originariamente ed in quale misura
un'unitarietа di linee e di stile, suscettibile di significativa
alterazione in rapporto all'innovazione dedotta in giudizio, nonchи se su
di essa avessero o meno inciso, menomandola, precedenti diverse modifiche
operate da altri condomini. In caso di accertato danno estetico di
particolare rilevanza, il danno economico и da ritenersi insito, senza
necessitа di specifica indagine; il relativo accertamento и demandato alla
discrezionalitа del giudice del merito e non и sindacabile in sede di
legittimitа se congruamente motivato.
* Cass. civ., 15 aprile 2002, n. 5417, Donvito c. Resta, in Arch. loc. e
cond. 2002, 272.
Per stabilire se vi sia stata lesione del decoro architettonico del
fabbricato condominiale, ai sensi dell'art. 1120 c.c., il giudice oltre ad
accertare se esso risulti leso o turbato deve anche valutare se tale
lesione o turbativa determini o meno un deprezzamento dell'intero stabile,
essendo lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio
economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a una
utilitа la quale compensi l'alterazione architettonica che non sia di
grave e appariscente entitа.
* Pret. civ. Taranto, 21 settembre 1993, n. 629, Epino c. Cond. di Largo
Europa, n. 10, di Talsano.
La costruzione di una tettoia di m. 4.50 per 0,60 a protezione di un
poggiolo sito nella facciata al primo piano И da ritenersi lesiva del
decoro del fabbricato, a meno che il condomino che ha operato tale
intervento non provi che esso, in relazione alle particolari circostanze
del caso concreto ed al contesto in cui и stato attuato, и compatibile con
le disposizioni di legge e di regolamento.
* Trib. civ. Milano, 31 ottobre 1991.
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Forse cia' un gatto atletico? :-)))
Io ho l'impressione che ai vecchietti le visite dei gatti facessero piacere:
tenevano compagnia senza il costoso onere di nutrirli.
Visto che il plexiglas sarebbe stato messo solo "per evitare problemi e
discussioni con i vicini", perché non toglierlo?
Secondo me visto che parliamo di gatti......gatta ci cova, un foglio
di plexiglas trasparente non disturba certo l'occhio.ma frena il suono
del parlato....boh!...
> Matteo ha scritto:
>
> > "felix." <fdisc...@bbip.it> ha scritto
> > > gi ha scritto:
> > > > Al di la delle risposte di Mr Felix, perché il divisorio in plexiglas
> > non
> > > > termina a filo del muretto? Credo indiscutibile che, se l'occhio vuole
> > la
> > > > sua parte, esteticamente sia una soluzione più sostenibile.
> > > Forse cia' un gatto atletico? :-)))
>
> > Io ho l'impressione che ai vecchietti le visite dei gatti facessero piacere:
> > tenevano compagnia senza il costoso onere di nutrirli.
> > Visto che il plexiglas sarebbe stato messo solo "per evitare problemi e
> > discussioni con i vicini", perché non toglierlo?
>
> Secondo me visto che parliamo di gatti......gatta ci cova, un foglio
> di plexiglas trasparente non disturba certo l'occhio.ma frena il suono
> del parlato....boh!...
Innanzitutto tantissime grazie per le risposte..
Quanto ai miei gatti il termine "atletici" non rende bene l'idea, e il
vecchietto
aveva manifestato piu' volte il fastidio nel vedere i gatti sulla
ringhiera
che osservavano incuriositi...
Il fatto e' che il vecchietto ha si' dei gatti, ma li tiene estate e
inverno
su un altro balcone, perche' non vuole che entrino in casa; anzi, quando
arrivano
i nipoti e la nuora si sentono grida altissime :"Non ci sono gatti in
casa, vero??"
Forse sono allergici, non so, ma per evitare che i miei mici facessero
la fine
dei conigli in salmi' avevo pensato a questa soluzione.
Comunque il vecchietto e i figli hanno ribadito: O via il divisorio
(magnanimamente
accetterebbero ancheuna riduzione in altezza) o denuncia sicura.
Attendo con ansia la prossima riunione di condominio...
Glauco
> Quanto ai miei gatti il termine "atletici" non rende bene l'idea, e il
> vecchietto
....................................................................
> Comunque il vecchietto e i figli hanno ribadito: O via il divisorio
> (magnanimamente
> accetterebbero ancheuna riduzione in altezza) o denuncia sicura.
Ma denuncia in base a cosa?
ciaofelix:-)
> Glauco Juliano ha scritto:
>
>
>
> > Quanto ai miei gatti il termine "atletici" non rende bene l'idea, e il
> > vecchietto
> ....................................................................
> > Comunque il vecchietto e i figli hanno ribadito: O via il divisorio
> > (magnanimamente
> > accetterebbero ancheuna riduzione in altezza) o denuncia sicura.
>
> Ma denuncia in base a cosa?
> ciaofelix:-)
Buona domanda.....
Forse gli abbiamo tolto la visuale del muretto...
Forse perche' non abbiamo chiesto l'autorizzazione al condominio
O forse il suo avvocato ha bisogno di soldi..;=))
Denuncia in base all'italico diritto di rompere le pa**e al mondo tanto
per passare il tempo :)