On Thu, 25 Jul 2013 04:24:10 -0700, luca0906 wrote:
> Buon giorno,
> io so che quando c’è un passaggio di consegne da un amministratore ad un
> altro, bisogna redigere un verbale firmato dall’amministratore uscente e
> quello subentrante.
"lei sa" ? Numero della legge e dell'articolo, please.
Non esiste alcun obbligo che il passaggio di consegne sia scritto.
Anzi, una volta, tra gentiluomini, bastava una stretta di mano (ma e'
roba di 30 anni fa ... che il 2000 sia veramente la data dell'avvento
del regno del demonio, un regno di ladri, imbroglioni, furbi, bugiardi ?).
> La mia domanda è questo verbale è un atto che
> riguarda i soli amministratori
Il documento di consegna (ma quale verbale!!!) viene fatto a tutela
dell'amministratore uscente (e' LUI che lo PRETENDE!) per provare di
avere consegnato la documentazione condominiale di cui e' stato custode
durante il periodo di sua gestione.
> oppure bisogna coinvolgere anche una
> assemblea di condominio per (per esempio) controfirmare o approvare tale
> atto.
L'assemblea del condominio non c'entra nulla con il passaggio di consegne.
Quello che il singolo condomino puo' fare, andando in causa, e di chiedere
conto all'amministratore uscente dei documenti condominiali di cui era in
possesso. L'amministratore uscente potrebbe presentare il documento di
consegna degli stessi, sottoscritto dall'amministratore entrante, oppure
potrebbe anche presentare un documento del nuovo amministratore che
laconicamente scrive: "Dichiaro di avere ricevuto la seguente documentazione
condominiale dal sig.xxx ... segue elenco".
Ovvero i condomini non hanno neanche il diritto di vedere o avere copia del
passaggio di consegne.
> Dico questo perché da noi c’è stato un passaggio di consegne ma
> non abbiamo visto tale verbale……….
Non esiste verbale. E non avete un diritto a vedere il documento di
consegna. Vediamo di mettere in ordine (magari la risposta precedente
potrebbe farvi credere che dovete sempre fare causa).
Il singolo condomino ha sempre il diritto di prendere visione dei
documenti condominiali, in qualsiasi tempo e senza spiegazioni, pagando
pero' il costo dell'estrazione dall'archivio.
Se il nuovo amministratore si rifiuta, dichiarando che il documento
richiesto non esiste, allora, e solo allora, potete chiedere conto al
vecchio amministratore di cosa e' stato fatto. Se il vecchio
amministratore invece aveva regolarmente consegnato il documento al
nuovo, sara' lui a fornire copia del documento di consegna per
provare che esso e' in mano al nuovo amministratore.
Quindi, se lei condomino ha dei sospetti, deve prima di tutto chiedere
al nuovo amministratore la visione dei documenti che le interessano.
Infatti se si rivolge direttamente al vecchio amministratore, costui
potrebbe limitarsi a replicare secco: "Chieda i documenti al vostro
amministratore in carica e non mi disturbi piu'!"
> A tal proposito una parte dei
> condomini aveva mandato questa raccomandato al nuovo amministratore :
>
> I sottofirmatari condomini del Condominio…………………….., esprimono il loro
> dissenso e sottolineano con forza l’irregolarità della procedura della
> presunta convocazione assembleare del 17/18 luglio 2013. Tale assemblea
> è stata convocata dall’ Amministratore designato nell’ultima assemblea
> condominiale.
Chi e' "l'amministratore designato" ? Ma scrivete come mamma vi ha
insegnato, che poi non si capisce niente!
> Senza l’approvazione assembleare del bilancio e/o della
> chiusura contabile al 15 maggio 2013 e del passaggio delle consegne tra
> l’Ammministratore uscente e il subentrante non si ha nessuna investitura
> giuridica;
Bilancio e chiusura contabile non hanno alcuna relazione con la nomina
di un nuovo amministratore. L'amministratore puo' essere sostituito con
un nuovo amministratore in qualsiasi momento e senza alcuna giustificazione.
Anche quando il rendiconto non e' stato presentato. E poi quale "bilancio" ?
Il condominio richiede un semplice rendiconto, una "lista delle spese fatte"
ed una lista degli "incassi pervenuti".
La complicazione della molteplicita' di incassi e della ripartizione per
quote non ha nulla da fare con la nozione di bilancio contabile (nel
condominio non ci sono ammortamento da calcolare, etc.)
> pertanto sono insussistenti tutti gli atti a firma dell’
> Amministratore designato.
Mi pare di capire che "amministratore designato" sarebbe quello "nuovo" ?
> Lei è e resta ancora ufficialmente
> l’Amministratore pro tempore del Condominio. Riservandoci di far valere
> i nostri diritti nelle sedi opportune ………
E come ? Farete arrestare l'amministratore uscente e lo metterete ai lavori
forzati ?
> Ed ecco (una parte)della risposta dell’ Amministratore:
>
> Per poter assumere quella che lei definisce “ investitura giuridica” e
> quindi esercitare la funzione di Amministratore non è assolutamente
> necessario da parte dell’Assemblea approvare alcun bilancio intermedo O
> una chiusura contabile ad una certa data.
E' corretto.
> Chi ha ragione ? A quale articolo di legge ci si deve riferire ? Grazie
Ci si deve riferire al fatto che non esiste alcun articolo di legge che
lega la nomina di un nuovo amministratore alla chiusura del rendiconto
del periodo di interinato precedente. Presentazione ed approvazione
possono essere successivi. Se normalmente sono contemporanei e' solo per
economia di tempi (in una unica assemblea si sbologna via tutto). Ma
la prassi dell'economia dei tempi non e' legge.
In ogni caso, esiste un verbale con la nomina del nuovo amministratore
in seconda convocazione, a cui risultano convocati tutti i condomini
ed in cui 500 millesimi e la maggioranza dei voti presenti (per almeno
un terzo del condominio totale) hanno approvato la nuova nomina ?