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Variazione contratto

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Claudia A

unread,
Feb 26, 2001, 8:58:40 AM2/26/01
to
Ciao a tutti.
Il conduttore di un piccolo immobile di mia proprietà, mi ha richiesto la
variazione del contratto d'affitto, avendo cambiato la forma societaria
della sua azienda; siccome la cosa "mi puzza", ed avendo oltretutto saputo
che in passato ne ha già combinater di tutti i colori, posso sciogliere il
contratto?
Vi prego, ditemi di si :)))

Grazie e ciao.
Claudia


Ing. Francesco Peduto

unread,
Feb 26, 2001, 9:06:58 AM2/26/01
to
SI!!:-))))
Variando la ragione sociale dell'azienda č "morto" il precedente soggetto
giuridico che aveva stipulato il contratto con te. Quindi il contratto ha
praticamente cessato la sua efficacia. Non so darti altri ragguagli, ma so
di un caso analogo in cui il proprietario, con somma gioia, ha eseguito
l'immediato sfratto.
Rivolgiti subito ad un legale.
Saluti.

> Il conduttore di un piccolo immobile di mia proprietą, mi ha richiesto la


> variazione del contratto d'affitto, avendo cambiato la forma societaria
> della sua azienda; siccome la cosa "mi puzza", ed avendo oltretutto saputo

> che in passato ne ha gią combinater di tutti i colori, posso sciogliere il

Claudia A

unread,
Feb 26, 2001, 9:16:27 AM2/26/01
to

Ing. Francesco Peduto <frp...@tin.it> wrote in message
6qtm6.18528$Mx3.2...@twister2.tin.it...
> SI!!:-))))

Grazie ING. !
E' la prima volta che sono felice di incontrare un "Ing." :))))
(scusa la battuta, ma sono euforica per la bella notizia :)))

Ciao e grazie mille!
Claudia

Giovanni Rossi Filangieri

unread,
Feb 26, 2001, 11:10:32 AM2/26/01
to
Ingegnere, ma da quale codice civile le prende queste informazioni? Qui si
tratta di una trasformazione, non di cessione di contratto
ad altro soggetto e nemmeno di una vicenda successoria tipo fusione od
incorporazione.Siamo,io ritengo, nell'ambito dell'art. 2498 cc
che al terzo comma dice"la società acquista personalità giuridica con
l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese
e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione".Sono
norme dettate dalla necessità di avere una disciplina per i casi
di mutamento di organizzazione dovuta a mutate esigenze e non la creazione
di un nuovo soggetto.Nemeno in caso di fusione o incorporazione
varrebbe quanto da lei prospettato.
************************************************
Giovanni R. Filangieri
icq 69540474

"Ing. Francesco Peduto" <frp...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:6qtm6.18528$Mx3.2...@twister2.tin.it...
> SI!!:-))))
> Variando la ragione sociale dell'azienda è "morto" il precedente soggetto


> giuridico che aveva stipulato il contratto con te. Quindi il contratto ha
> praticamente cessato la sua efficacia. Non so darti altri ragguagli, ma so
> di un caso analogo in cui il proprietario, con somma gioia, ha eseguito
> l'immediato sfratto.
> Rivolgiti subito ad un legale.
> Saluti.
>

> > Il conduttore di un piccolo immobile di mia proprietà, mi ha richiesto


la
> > variazione del contratto d'affitto, avendo cambiato la forma societaria
> > della sua azienda; siccome la cosa "mi puzza", ed avendo oltretutto
saputo

> > che in passato ne ha già combinater di tutti i colori, posso sciogliere

Ing. Francesco Peduto

unread,
Feb 26, 2001, 2:56:55 PM2/26/01
to
L'articolo da lei richiamato è sicuramente efficiente nel campo del diritto
societario e dei rapporti commerciali.
Ma nel campo della locazione, ho la sensazione (ma potrei sbagliare ed avrei
piacere di essere corretto) che siamo nel campo delle locazioni ad uso non
abitativo, e più precisamente dell'art. 6 primo comma della legge 392 del
1978 (equo canone):
"Art.6
(Successione nel contratto).
1 In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge,
gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi."

La Pretura di Piacenza, con riferimento al nostro caso, si è così espressa:

"La cessazione dell'esistenza giuridica di un ente conduttore di un
immobile costituisce - analogamente alla morte del conduttore -
autonoma causa di risoluzione del contratto di locazione.
Pretura Piacenza, 4 novembre 1996"

Mi sembra abbastanza lineare che il rapporto giuridico tra locatore e
locatario viene a cessare con la fine del soggetto giuridico locatario.
Qualche dubbio lo avrei sul fatto che chi ha posto la domanda si è espresso
dicendo che è "cambiato la forma societaria della sua azienda"; ritengo che
bisogna vedere cosa è successo concretamente: se è stata sciolta la società
locataria e costituita una nuova società ritengo di avere piena ragione; se
invece una srl è diventata snc, non sarei certissimo della mia tesi, ma
credo che valga la pena di un consulto legale, perchè comunque è cambiato
qualcosa in uno dei due soggetti contraenti.

La saluto cordialmente.

Giovanni Rossi Filangieri

unread,
Feb 26, 2001, 3:18:42 PM2/26/01
to

"Ing. Francesco Peduto" <frp...@tin.it> ha scritto nel messaggio

news:byym6.16907$q97.3...@twister1.tin.it...


> L'articolo da lei richiamato è sicuramente efficiente nel campo del
diritto
> societario e dei rapporti commerciali.

Scusi ma il diritto non è a comparti stagni:se la trasformazione di società
comporta la non cessazione dei pregressi
obblighi.siamo nel campo del diritto.

> Ma nel campo della locazione, ho la sensazione (ma potrei sbagliare ed
avrei
> piacere di essere corretto) che siamo nel campo delle locazioni ad uso non
> abitativo, e più precisamente dell'art. 6 primo comma della legge 392 del
> 1978 (equo canone):
> "Art.6
> (Successione nel contratto).
> 1 In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge,
> gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi."

bello ma che c'entra?


> La Pretura di Piacenza, con riferimento al nostro caso, si è così
espressa:
>
> "La cessazione dell'esistenza giuridica di un ente conduttore di un
> immobile costituisce - analogamente alla morte del conduttore -
> autonoma causa di risoluzione del contratto di locazione.
> Pretura Piacenza, 4 novembre 1996"

Certo ma qui abbiamo trasformazione non cessazione della persona giuridica


> Mi sembra abbastanza lineare che il rapporto giuridico tra locatore e
> locatario viene a cessare con la fine del soggetto giuridico locatario.
> Qualche dubbio lo avrei sul fatto che chi ha posto la domanda si è
espresso
> dicendo che è "cambiato la forma societaria della sua azienda";

Appunto

>ritengo che bisogna vedere cosa è successo concretamente: se è stata
sciolta la società
> locataria e costituita una nuova società ritengo di avere piena ragione;
se
> invece una srl è diventata snc, non sarei certissimo della mia tesi, ma
> credo che valga la pena di un consulto legale, perchè comunque è cambiato
> qualcosa in uno dei due soggetti contraenti.
>
> La saluto cordialmente.


E' prorpio questo il punto ingegnere: non si è parlato di scioglimento ma di
trasformazione.
Se poi lei,che non è nemmeno del mestiere ha dei dubbi,perchè risponde con
tale sicurezza.
La prego di non volermene,non è una polemica personale, ma un invito alla
prudenza per tutti noi.
Non alimentiamo equivoci e false speranze anche se questa è un area di
confronto e discussione
e non uno studio legale.
Sinceramente

Ing. Francesco Peduto

unread,
Feb 26, 2001, 6:45:14 PM2/26/01
to

Giovanni Rossi Filangieri

unread,
Feb 26, 2001, 6:51:06 PM2/26/01
to
Replica a vuoto,sarebbe un modo elegante per sdegnarmi di una risposta;
replichi con un suo pensiero o non replichi affatto. E' maniera consona ad
un magister elegantiae quale sicuramente lei sarà
La saluto

--


************************************************
Giovanni R. Filangieri
icq 69540474

"Ing. Francesco Peduto" <frp...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:eUBm6.18499$q97.3...@twister1.tin.it...

Ing. Francesco Peduto

unread,
Feb 26, 2001, 8:02:35 PM2/26/01
to

> Replica a vuoto,sarebbe un modo elegante per sdegnarmi di una risposta;
> replichi con un suo pensiero o non replichi affatto. E' maniera consona ad
> un magister elegantiae quale sicuramente lei sarà
> La saluto

Chiedo scusa per l'erroneo invio "a vuoto" precedente e la ringrazio per
l'apprezzamento.
Mi permetto di dissentire dalla sua opinione pur "non essendo nemmeno del
mestiere".
Chi scrive qui sa bene di chiedere opinioni a persone non del mestiere (e
nel mio caso è esplicito che non sono un legale); ovvio che poi ognuno ne fa
l'uso che crede. Non ho la sensazione di aver espresso certezze nel mio
primo post; se si riferisce al mio SI:-))), questo era una risposta
sorridente allo stesso "si:)))" espresso nella domanda. Inoltre il "caso
analogo" del mio primo post lo ho riportato su sua sollecitazione nel
secondo post (mi riferisco alla sentenza).
Se il locatario ha "cambiato la forma societaria della sua azienda" e in
tale passaggio (per motivi che non conosciamo) c'è stata la cessazione
dell'attività di una società con la nascita di un'altra, vale la sentenza da
me riportata. Ovvio che nulla sappiamo, ma converrà che non è infrequente la
prassi di "far morire" un soggetto giuridico per "farne nascere" uno nuovo,
pulito, che non trascini con se precedenti problematiche che "muoiono" con
la vecchia società. Molto spesso, converrà che è proprio questo il motivo
del cambiamento di società.
Avrei piacere che lei mi illuminasse su un fatto: l'art. 2498 (che riporto
sotto per comodità mia) da lei richiamato si riferisce ad un particolare e
preciso tipo di trasformazione: da s.n.c. oppure s.a.s. in s.p.a. oppure
società in accomandita per azioni oppure s.r.l.
Domando: in casi diversi da questi (esempio s.r.l. che diventa un'altra
s.r.l. oppure s.n.c.), la sua tesi viene meno?
Ma prescindendo da ciò le confesso che, pur rispettando la sua tesi, non mi
ha convinto:ritengo che la volontà del proprietario di casa al momento della
firma del contratto era quella di fittare il proprio immobile ad un preciso
soggetto giuridico. La nascita del nuovo soggetto giuridico ritengo richieda
una nuova espressione di volontà da parte del proprietario di fittare
l'immobile; il caso non è analogo a quello del soggetto fisico convivente
col defunto. In concreto il proprietario può aver avuto interesse a fittare
a "pingo spa" e non ha oggi interesse a fittare a "pongo srl" o viceversa;
la sentenza parla di "cessazione dell'esistenza giuridica"; mi sembra che
con la trasformazione, il precedente soggetto (spa) a cui si è inteso
fittare è morto. Anche quando muore un soggetto fisico gli eredi (se non
conviventi) non subentrano nel rapporto di fitto, pur subentrando nei
diritti e doveri del de cuius.
Comunque chi ci legge si farà la sua idea; credo (come lei) che sia proprio
questo lo spirito del NG: confronto e discussione.
Saluti cordiali.

"Art. 2498 Trasformazione in società aventi personalità giuridica
La deliberazione di trasformazione di una società in nome collettivo o in
accomandita semplice in società per azioni, in accomandita per azioni o a
responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico e contenere le
indicazioni prescritte dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di
società adottato.
Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio
sociale a norma dell'art. 2343 e deve essere iscritta nel registro delle
imprese con le forme prescritte per l'atto costitutivo del tipo di società
adottato.
La società acquista personalità giuridica con l'iscrizione della

Matteo

unread,
Feb 27, 2001, 3:15:32 AM2/27/01
to
No!! Il contratto di locazione può essere ceduto, anche senza il consenso
del locatore, se insieme viene ceduta l'azienda.
Eviterei pareri a buon senso in materia di locazione, materia riservata a
superspecialisti esperti, che abbiano anche adeguate idee sulla potenza
della lobby dei bottegai, accompagnata da quella dei professionisti.
I sindacati sono un'associazione di educande, al confronto.

"Ing. Francesco Peduto" <frp...@tin.it> ha scritto nel messaggio

news:6qtm6.18528$Mx3.2...@twister2.tin.it...
> SI!!:-))))
> Variando la ragione sociale dell'azienda è "morto" il precedente soggetto


> giuridico che aveva stipulato il contratto con te. Quindi il contratto ha
> praticamente cessato la sua efficacia. Non so darti altri ragguagli, ma so
> di un caso analogo in cui il proprietario, con somma gioia, ha eseguito
> l'immediato sfratto.
> Rivolgiti subito ad un legale.
> Saluti.
>

> > Il conduttore di un piccolo immobile di mia proprietà, mi ha richiesto


la
> > variazione del contratto d'affitto, avendo cambiato la forma societaria
> > della sua azienda; siccome la cosa "mi puzza", ed avendo oltretutto
saputo

> > che in passato ne ha già combinater di tutti i colori, posso sciogliere

Matteo

unread,
Feb 27, 2001, 6:50:06 AM2/27/01
to
Ho letto con interesse la vostra diatriba, ma mi sembra siate lontani dal
nocciolo della materia del contendere.
Io partirei dalla Legge 392 del '78:
"Art. 36 Sublocazione e cessione del contratto di locazione -
Il conduttore può sublocare l' immobile o cedere il contratto di locazione
anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata
l' azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il
locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo
qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte."
Poi vedrei come argomentare che non si applica, magari chiedendo alla
persona che, probabilmente, dopo aver manifestato la sua felicità non ha più
seguito il newsgruppo, di uscire dalla genericità.

"Ing. Francesco Peduto" <frp...@tin.it> ha scritto nel messaggio

news:L0Dm6.22145$Mx3.3...@twister2.tin.it...

Ing. Francesco Peduto

unread,
Feb 27, 2001, 7:26:21 AM2/27/01
to
> No!! Il contratto di locazione può essere ceduto, anche senza il consenso
> del locatore, se insieme viene ceduta l'azienda.

Ok, ma forse non è questo il caso. Claudia dice che "è cambiata la forma
societaria della sua azienda". Comunque se fosse come dici tu bisogna
comunque entrare nel dettaglio di come sono avvenute le cose; per cui
insisto: bisogna andare dal legale. Se ci sono difetti procedurali, si
potrebbe approfittarne per tentare lo sfratto. Al riguardo ritengo utile
fornire un po' di giurisprudenza.

Innanzitutto bisogna vedere se è avvenuta contestualmente la cessione
dell'azienda e del contratto di locazione:
"Con riguardo a locazione di immobile urbano ad uso diverso da quello
abitativo, l'art. 36 della legge n. 392 del 1978 disciplina nello stesso
modo il caso della sublocazione dell'immobile e quello della cessione del
contratto di locazione stabilendo che il conduttore puo', senza il
consenso del locatore, sublocare l'immobile o cedere il contratto di
locazione purche' venga, insieme, ceduta o locata l'azienda;
conseguentemente, se l'azienda non viene ceduta o locata, il conduttore
deve avere il consenso del locatore, sia nel caso in cui voglia sublocare
l'immobile - sicche' in deroga all'art. 1594 c.c., la mancanza di un
patto contrario non consente piu' al conduttore l'esercizio della
facolta' di sublocazione, occorrendo invece, per tale esercizio, il
consenso del locatore - e sia nel caso in cui voglia cedere il contratto
(come gia' prevede l'art. 1594 c.c.).
Cassazione civile sez. III, 21 marzo 1994, n. 2655"

Inoltre l'onere probatorio è a carico del conduttore:
"Nel caso previsto dall'art. 36 l. 27 luglio 1978 n. 392, per cui il
conduttore puo' sublocare l'immobile o cedere il contratto di
locazione anche senza il consenso del locatore purche' venga insieme locata
o ceduta l'azienda, il conduttore cedente (allorche' gli venga contestato
che la locazione o la cessione non siano avvenute ovvero siano avvenute
senza l'osservanza delle condizioni prescritte dalla legge) deve provare,
nei confronti del locatore, per iscritto, ai sensi dell'art. 2556 comma
2 c.c., la cessione o la locazione dell'azienda, in quanto l'onere
probatorio previsto da tale norma grava sulle parti contraenti anche
nell'ipotesi in cui, con riguardo al contratto avente ad oggetto
l'azienda, agiscano o eccepiscano contro un terzo estraneo.
Cassazione civile sez. III, 23 agosto 1990 n. 8618"


Inoltre il conduttore è tenuto a "formale comunicazione" al locatore della
cessione del contratto, affinchè quest'ultimo possa eventualmente opporsi
per "gravi motivi":
"L'art. 36 l. n. 392 del 1978, deroga alla regola generale stabilita
dall'art. 1406 c.c. e, per la locazione, dall'art. 1494, comma 1 c.c.,
secondo cui il consenso del locatore e' uno degli elementi costitutivi
della cessione del contratto di locazione, ma il conduttore deve
darne formale comunicazione al locatore che puo' opporsi alla cessione
per gravi motivi. Viene prevista a favore del locatore la garanzia legale
della responsabilita' del cedente che opera concretamente in caso di
mancato adempimento delle sue obbligazioni da parte del conduttore
cessionario. E' esclusa l'applicazione in via estensiva o analogica di
qualsiasi altra norma, data la specialita' dell'istituto.
Corte appello Milano, 14 marzo 1995 "
ed ancora:
"Non e' opponibile al locatore la cessione del contratto di locazione
relativo ad immobile adibito ad uso commerciale, qualora non sia stata
data comunicazione della cessione al locatore mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o se, comunque, il locatore non abbia prestato
il proprio consenso.
Pretura Catania 28 aprile 1990"
ed infine:
"In riferimento ad un contratto di locazione di immobile ad uso
commerciale, il contratto di sublocazione o di cessione del
contratto, nel quadro della disciplina di cui all'art. 36 della l. n. 392
del 1978, deve perfezionarsi prima della immissione - da parte del
sublocatore o cedente - del subconduttore o cessionario nella detenzione
dell'immobile, sia perche' altrimenti la detenzione da parte di
quest'ultimo sarebbe inizialmente senza titolo, sia perche' la comunicazione
della cessione o della sublocazione al locatore deve essere preventiva,
allo scopo di consentirgli di manifestare la sua eventuale opposizione
prima che intervenga l'immissione nel locale del designato nuovo
cessionario o sublocatore.
Cassazione civile sez. II, 15 maggio 1997, n. 4284 "

Bisogna poi vedere se il contratto risale a epoca remota, per cui varrebbe
il seguente principio:
"Nella disciplina della legge n. 19 del 1963 la cessione a terzi da parte
del conduttore del contratto di locazione di immobile destinato ad
attivita' commerciale o artigiana (e della relativa azienda) e' l'effetto
di un negozio bilaterale per il quale, in deroga ai principi
enerali - art. 1406 e 1594 c.c. - non si richiede il consenso del
locatore ceduto, tuttavia questi oltre alla facolta', a lui riconosciuta
dall'art. 5 della detta legge n. 19 del 1963 di opporsi alla cessione
per motivi inerenti alla persona del cessionario, puo' far valere,
nei confronti dello stesso conduttore cedente, tutte le clausole del
contratto ceduto per la declaratoria di invalidita' o risoluzione dello
stesso, anche per i fatti anteriori alla comunicata cessione con la
conseguenza che, annullato o risolto il contratto con riguardo ad una
data anteriore alla sua cessione, viene a cadere, per mancanza del suo
oggetto, anche il contratto di cessione.
Cassazione civile sez. III, 11 novembre 1991 n. 11984"

Ed infine è necessario che la cessione dell'azienda sia avvenuta con lo
stesso atto giuridico con cui si è ceduto il contratto di fitto, altrimenti
siamo nel caso del sub affitto e non della cessione:
"Allorche' vengano trasferiti ad un terzo, con due distinti atti,
l'azienda ed il contratto di locazione, il terzo avente causa dal
conduttore originario non puo' essere considerato quale cessionario del
contratto di locazione, titolare di un autonomo diritto nei confronti
del locatore, ma come subconduttore, titolare di una situazione
giuridica dipendente da quella del suo dante causa.
Cassazione civile, sez. III, 26 maggio 1980 n. 3441"

> Eviterei pareri a buon senso in materia di locazione, materia riservata a
> superspecialisti esperti, che abbiano anche adeguate idee sulla potenza
> della lobby dei bottegai, accompagnata da quella dei professionisti.
> I sindacati sono un'associazione di educande, al confronto.

Raccolgo il consiglio, ma non condivido. Credo che siamo tutti qui riuniti
per dire la nostra. Chi chiede, sa bene che non si sta rivolgendo ad uno
studio legale, ma a sconosciuti che dicono la loro opinione a gratis, per il
puro gusto del confronto dialettico. Di quest'ultima si è liberi di farne
ciò che si crede. Se non si è d'accordo con le mie tesi mi fa piacere che
contestiate ed articoliate i ragionamenti contrari, ma non credo che
possiate invitarmi ad evitare di esprimere pareri, fossero pure a buon
senso.
Condivido invece il fatto che per tentare lo sfratto occorre rivolgersi a
legali "superspecialisti esperti"; le normative emanate sono talmente
sbilanciate a favore dell'inquilino che occorre stare attentissimi a
cogliere il minimo margine di errore per poter riprendere possesso della
propria proprietà. L'esempio che stiamo analizzando è emblematico.
Saluti.


Ing. Francesco Peduto

unread,
Feb 27, 2001, 7:32:31 AM2/27/01
to
> Ho letto con interesse la vostra diatriba, ma mi sembra siate lontani dal
> nocciolo della materia del contendere.
> Io partirei dalla Legge 392 del '78:
> "Art. 36 Sublocazione e cessione del contratto di locazione -
> Il conduttore può sublocare l' immobile o cedere il contratto di locazione
> anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata
> l' azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera
raccomandata
> con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi,
entro
> trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione,
il
> locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo
> qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte."

Ho letto tardi questo tuo messaggio. Più giù ho argomentato sulla questione
proprio partendo dalla giurisprudenza sull'art. 36.

> Poi vedrei come argomentare che non si applica, magari chiedendo alla
> persona che, probabilmente, dopo aver manifestato la sua felicità non ha
più
> seguito il newsgruppo, di uscire dalla genericità.

Condivido pienamente l'appello.
Saluti.


Giovanni Rossi Filangieri

unread,
Feb 27, 2001, 10:09:59 AM2/27/01
to
--


"Ing. Francesco Peduto" <frp...@tin.it> ha scritto nel messaggio

news:L0Dm6.22145$Mx3.3...@twister2.tin.it...

> Chi scrive qui sa bene di chiedere opinioni a persone non del mestiere (e
> nel mio caso è esplicito che non sono un legale); ovvio che poi ognuno ne
fa
> l'uso che crede.

Questo riguarda lei e non tutti......in quanto all'uso non tutte le
persone,e credo che la signora Claudia
abbia dato questa sensazione,stanno attente a distinguere un consiglio da un
"parere"; di qui il
mio invito alla prudenza.


>Non ho la sensazione di aver espresso certezze nel mio
> primo post; se si riferisce al mio SI:-))), questo era una risposta
> sorridente allo stesso "si:)))"

Ingegnere ,abbia pazienza : un si è un si !Se poi le faccine significano "ho
scherzato"
questo non l'ha percepito la signora Claudia. Si rilegga il replay alla sua
risposta.

> Inoltre il "caso
> analogo" del mio primo post lo ho riportato su sua sollecitazione nel
> secondo post (mi riferisco alla sentenza).

Che sollecitazione?E sopratutto non era un caso analogo.


> Se il locatario ha "cambiato la forma societaria della sua azienda" e in
> tale passaggio (per motivi che non conosciamo) c'è stata la cessazione
> dell'attività di una società con la nascita di un'altra, vale la sentenza
da
> me riportata. Ovvio che nulla sappiamo, ma converrà che non è infrequente
la
> prassi di "far morire" un soggetto giuridico per "farne nascere" uno
nuovo,
> pulito, che non trascini con se precedenti problematiche che "muoiono" con
> la vecchia società. Molto spesso, converrà che è proprio questo il motivo
> del cambiamento di società.

Certo ma lei da cosa lo deduce tutto questo? Se io trasformo una società
con una struttura in un altra è una illazione,fino a prova contraria, che la
mia società
è morta e la norma dice cosa diversa da quella da lei sostenuta.

> Avrei piacere che lei mi illuminasse su un fatto: l'art. 2498 (che riporto
> sotto per comodità mia) da lei richiamato si riferisce ad un particolare e
> preciso tipo di trasformazione: da s.n.c. oppure s.a.s. in s.p.a. oppure
> società in accomandita per azioni oppure s.r.l.

Questo dovrebbe chiederlo alla signora che è stata avara di notizie e per
questo
andavano richiesti chiarmenti prima di pronunciarsi.Le ripeto non è una
polemica,
ne una lezione, che mi guarderei bene dal fare ad alcuno, ma converrà con me
che lei
sulla base di poche informazioni ha dato immediatamente una risposta
apparentemente
sbagliata,a meno che lei non dimostra il contrario.


> Domando: in casi diversi da questi (esempio s.r.l. che diventa un'altra
> s.r.l. oppure s.n.c.), la sua tesi viene meno?

srl che diventa un altra srl?????Cioè io trasformo una cosa in una uguale,
senza l'elemento essenziale di qualsiasi trasformazione : un quid novi?
Se lei ristruttura un palazzo senza toccarlo nemmeno lo ha ristrutturato?

> Ma prescindendo da ciò le confesso che, pur rispettando la sua tesi, non
mi
> ha convinto:ritengo che la volontà del proprietario di casa al momento
della
> firma del contratto era quella di fittare il proprio immobile ad un
preciso
> soggetto giuridico. La nascita del nuovo soggetto giuridico ritengo
richieda
> una nuova espressione di volontà da parte del proprietario di fittare
> l'immobile

Si ma l'equivoco nasce dal fatto che non è chiaro se si tratti di nuovo
soggetto oppure no.
Dalle parole della signora si evincerebbe una trasformazione.

> Comunque chi ci legge si farà la sua idea; credo (come lei) che sia
proprio
> questo lo spirito del NG: confronto e discussione.
> Saluti cordiali.

In questo sono perfettamente d'accordo con lei.Il Ng è un momento di scambio
e reciproco arricchimento. Io ho imparato tanto leggendo.Sappia che queste
mie non sono
affatto motivate da polemica nei suoi confronti ma da una mia tendenziale
aggressività
nell'esprimermi.Io scrivo poco ma leggo spesso e ho apprezzato molte dei
suoi interventi
così come stavolta devo dire che lei ha peccato di disattenzione.
Con affetto

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