Sarebbe meglio consultare un po' di giurisprudenza, prima di esprimere
opinioni.
Una querela per violazione di domicilio può presentarla qualsiasi condomino.
Sarà poi il giudice a stabilire se nella fattispecie sussistono gli estremi
del reato. Come è noto, le indagini sono spesso di per sé una punizione
sufficiente.
Non capisco la natura di questa acredine. Non eri forse tu, nel corso
del trhead "resina di pino sulla mia auto" della seconda quindicina
dello scorso ottobre, a farmi i complimenti? Ecco la mia risposta al
tuo post del 20/10/2000:
"> I miei complimenti a rotrov che ha usato come si deve un
> gruppo di discussione: ha raccolto i pareri e deciso in piena
> autonomia come procedere. Spero solo che, magari quando ci > saremo
già dimenticati la discussione, ci racconti come è finita.
Spero per entrambi di vivere abbastanza a lungo da vedere i risvolti
di questa storia. Sai, siamo in Italia, e la giustizia arriva in tempo
utile solo per gli eredi :-)))
Ti faro' comunque sapere
Ciao"
**
E' lapalissiano che chiunque puo' presentare qualsiasi querela ed e'
altrettanto lapalissiano che spetta al giudice verificare, poi, se ne
sussistano gli estremi di reato. Io mi sono limitato a dare una
interpretazione (la mia, beninteso) all'art. 614 c.p. Il domicilio e'
il luogo dove qualcuno ha fissato la sede principale dei propri affari
o interessi e dove risiede abitualmente e imho la violazione di
domicilio declamata nell'art. 614, si riferisce all'introduzione di
estranei nelle proprie 4 mura domestiche e non già nel posto auto sito
nel cortile condominiale, anche se di proprietà individuale.
> Sarebbe meglio consultare un po' di giurisprudenza, prima di
> esprimere opinioni.
Non mi risulta che vi sia giurisprudenza in materia, ma se tu sei a
conoscenza di una sola sentenza che possa smentirmi faresti bene a
menzionarla, piuttosto che attaccarmi con le tue censure Marco Porcio
Catoniane. Stai tranquillo, non mi arrabbiero', anzi ti ringraziero'
per quell'apporto giurisprudenziale che saprai dare al ng.
Ciao
> >
> Credo proprio di no. L'art. 614 c.p. : "chiunque s'introduce _nella
> abitazione altrui_ o in altro _luogo di privata dimora_ o nelle
> appartenenze di esse..." Ti riferisci, forse, a quest'ultima
> locuzione? Le parti comuni dell'edificio, menzionate nell'art. 1117
> c.c. nulla hanno a che vedere imo all'abitazione o alla privata
> dimora.
Il viale non potrebbe considerarsi appartenenza?
Vale a dire?Che tipo di indagini vengono svolte? e nel caso il condominio
dovesse aver torto che conseguenze subirebbe?
Un altra cosa:visto che cmq si tratta di proprietà privata e che c'è un
chiaro monito, da parte dei proprietari ,a non farvi ingresso, che tipo di
illecito si può configurare nel comportamento di chi nonostante tutto entra
e sosta?
Non ti eri ancora degradato a sacrestano di parroco di campagna.
> Non mi risulta che vi sia giurisprudenza in materia
"Il furto aggravato dall'introduzione in edificio abitativo
condominiale, attraverso parti comuni o pertinenze di esso, è reato
complesso, unificandosi in esso, quale circostanza aggravante, la
violazione di domicilio consumata anche nei confronti dei condomini,
poiché questa costituisce reato-mezzo, legato da nesso di
strumentalità a quello di furto, preminente, del quale integra la
circostanza; in tal caso l'amministrazione condominiale, come il
singolo condomino, riceve indiretta tutela penale e, in quanto
soggetto danneggiato dal reato, complessivamente considerato, può
costituirsi parte civile per il risarcimento del danno patito."
Cass. pen., 15 maggio 1987
"L'androne di uno stabile integra il concetto di appartenenza e ad
esso si estende la tutela prevista dalla legge per la violazione di
domicilio."
Cass. pen., 20 marzo 1987
Roberto
"...Vorrei sapere se davvero il condominio può ottenere condanna per
violazione di domicilio di automobilisti che entrino e sostino nel
viale e che valore abbia quel cartello..."
Ti ringrazio per la massima, che sarebbe, per altro, opportuno leggere
ed analizzare nella sua interezza. Sarei cmq curioso di conoscere quel
giudice che condannerebbe per violazione di domicilio chi, estraneo al
condominio, trovandovi la sbarra alzata vi si introduce e ignorando
tutti i segnali di divieto e le minacce legali vi posteggia l'auto.
Chissa' se il "ladro della sentenza" non abbia, per commettere il
fatto, usato violenza sulle cose, o magari forzato un cancello per
introdursi nel condominio e da li' nell'abitazione privata?
--
Lex est dictamen rationis
Dr Rosario Trovato
E la risposta è: se l'avvocato è appena appena mediocre, il reato va in
prescrizione.
Però il solo essere convocato dalla polizia giudiziaria, e dover nominare un
difensore, è sufficiente punizione. E il querelante, avendo esposto un fatto
vero, non rischia nulla.
Mi pareva che fossi tu a parlar male dei soggetti "di campagna". Io in
campagna ci vivo, e non ho avversione per nessuno, tranne per chi fissa
binari e paletti alla libera circolazione delle idee. Il monoteismo è una
brutta bestia per noi pagani, e di padreterno, in ogni caso, ne basta uno.
**
I cortili e gli orti, destinati al servizio ed al completamento
dei locali di abitazione, rientrano nel concetto di appartenenza di
cui al comma 1 dell'art. 614 c.p. ed e' irrilevante, ai fini della
sussistenza del reato previsto da tale norma, che le appartenenze
siano di uso comune a piu' abitazioni, spettando il diritto di
esclusione da quei luoghi a ciascuno dei titolari delle singole
abitazioni.
Cassazione penale, sez. V, 14 febbraio 1978,
Giust. pen. 1979, 52,II (s.m.) Cass. pen. 1980, 109
(aggiungo io: l'azione penale e' *personale* per cui, eventualmente
potrebbero tutti i condomini, nessuno escluso, farla valere, ma non
già l'amministratore che rappresenta i condomini solo ai fini
civilistici.
**
Deve ritenersi pienamente configurabile il reato di violazione di
domicilio, nel caso di abusiva introduzione (o abusiva permanenza)
nei locali dello studio di un libero professionista il quale eserciti
compiti che si inseriscono in un'attivita' procedimentale di
rilevanza pubblicistica; ed invero, l'esercizio di tali compiti, da
parte del libero professionista, non comporta la perdita della
qualita' di luogo non aperto indiscriminatamente al pubblico del suo
studio professionale e non priva il professionista stesso del diritto
di escludere dall'ingresso nei propri locali - o di invitare ad
allontanarsene - le persone che ritenga di non ammettere, per
qualunque motivo non contrario alla legge.
Cassazione penale sez. V, 27 novembre 1996
Cass. pen. 1998, 121 (s.m.)
**
Nella violazione di domicilio, il diritto di querela spetta non solo
al proprietario dell'immobile, ma anche a chi, avendone la
disponibilita', subisce, con l'introduzione invito domino, di altro
soggetto, una lesione del diritto di liberta' domestica spettantegli
in tale sua qualita'.
Cassazione penale sez. I, 5 dicembre 1995, n. 864
Cass. pen. 1998, 121 (s.m.)
(ma non anche all'amministratore NDR)
**
Deve ritenersi pienamente configurabile il reato di violazione di
domicilio, nel caso di abusiva introduzione (o abusiva permanenza)
nei locali dello studio di un libero professionista il quale eserciti
compiti che si inseriscono in un'attivita' procedimentale di
rilevanza pubblicistica; ed invero, l'esercizio di tali compiti, da
parte del libero professionista, non comporta la perdita della
qualita' di luogo non aperto indiscriminatamente al pubblico del suo
studio professionale e non priva il professionista stesso del diritto
di escludere dall'ingresso dei propri locali - o di invitare ad
allontanarsene - le persone che ritenga di non ammettere, per
qualunque motivo non contrario alla legge.
Cassazione penale sez. V, 27 novembre 1996, n. 879
Ced Cassazione 1997 (s.m.)
**
Ai fini della configurabilita' del delitto di violazione di
domicilio, la casa da gioco (casino') gestita in regime privatistico
va considerata alla stregua di locale aperto al pubblico per lo
svolgimento di attivita' di natura privata, come bar, negozi ed altri
consimili, rispetto ai quali sussiste lo ius excludendi del titolare
dell'esercizio, e rientra pertanto nella tutela della norma dell'art.
614 c.p. (Fattispecie nella quale l'imputato si era opposto
all'invito di allontanarsi dai locali di accesso al casino' di Saint
Vincent rivoltogli dai preposti alla sorveglianza, allo scopo di
impedirgli di esercitare l'attivita' di "prestasoldi" ai giocatori in
difficolta').
Cassazione penale sez. V, 20 settembre 1994
Cass. pen. 1996, 830 (s.m.) Giust. pen. 1995,II, 518 (s.m.)
**
Risponde del reato di violazione di domicilio chi si introduce o si
intrattenga in un esercizio commerciale per minacciare o aggredire o
comunque per uno scopo illecito del tutto opposto a quello di
usufruire dei servizi offerti dal locale, ritenendosi implicita la
contraria volonta' del titolare dello "ius prohibendi".
Cassazione penale sez. I, 23 maggio 1994
Cass. pen. 1995,2915 (s.m.) Mass. pen. cass. 1994,fasc. 9, 113
**
Il delitto di violazione di domicilio rimane assorbito nel reato di
furto aggravato previsto dagli art. 624-625, n. 1 c.p., sotto la
forma del reato complesso, quando l'agente si introduce
nell'abitazione altrui o vi si trattiene al fine esclusivo di
commettere il furto e tale intenzionalita' deve desumersi da elementi
estrinseci e soggettivi univoci in modo che l'introduzione arbitraria
nel luogo di abitazione possa apparire ingiustificata e, quindi,
configurarsi, con giudizio "ex ante", come atto inequivocabilmente
diretto alla commissione del furto ed idoneo a tale scopo.
Pretura Salerno, 2 luglio 1992
Riv. pen. 1993, 839
**
Costituisce violazione di domicilio l'introduzione di un estraneo
nella casa coniugale con il consenso di uno solo dei coniugi al fine
di avere rapporti carnali con lo stesso.
Corte appello Cagliari 21 novembre 1990,
Riv. giur. Sarda 1992, 153 (nota).
**
L'assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello di
ragion fattasi si verifica soltanto quando l'esercizio del preteso
diritto si concreta o consiste nel solo ingresso e nella sola
permanenza nell'altrui casa, "invito domino". Quando invece taluno si
sia introdotto nella casa altrui contro la volonta' del titolare del
diritto di esclusione per asportare cose che egli ritiene di aver
diritto di asportare perche' di sua proprieta' e l'introduzione nella
casa altrui sia avvenuta con violenza sulle cose o alle persone, il
soggetto agente viola un duplice ordine di disposizioni e cioe'
quelle concernenti l'inviolabilita' del domicilio e quelle che
vietano la tutela arbitraria delle proprie ragioni.
Cassazione penale sez. V, 14 luglio 1989,
Cass. pen. 1991, I,438 (s.m.). Giust. pen. 1990, II,372 (s.m.).
**
Le appartenenze, di cui al comma 1 dell'art. 614 c.p., sono
costituite dai luoghi accessori a quelli di privata dimora, destinati
al loro servizio od al loro migliore godimento. Vi rientra, pertanto,
un box in costruzione su terreno costituente esso stesso, per essere
situato nell'ambito di giardino recintato, appartenenza della privata
dimora della persona offesa.
Cassazione penale sez. V, 2 dicembre 1988,
Cass. pen. 1991, I,582 (s.m.). Giust. pen. 1990, II,341. Riv. pen.
1990, 732.
**
E' configurabile la fattispecie della violazione di domicilio
aggravata dalla violenza sulle cose, quando tra la violenza e la
condotta intercorre un nesso teleologico e non semplicemente
occasionale, oltre che un collegamento cronologico, con la
specificazione, riguardo a tale ultimo requisito, che non e'
necessario che la violenza sia adoperata inizialmente per l'illecita
introduzione nell'abitazione altrui, ma e' sufficiente che ricorra in
uno qualsiasi dei diversi momenti nei quali si manifesta l'azione
esecutiva del reato.
Pretura Salerno 2 settembre 1991,
Riv. pen. 1991, 1112.
**
Quando il domicilio e' comune a piu' persone (ad es.membri di una
comunita' familiare) alla inviolabilita' del domicilio hanno diritto
tutti i conviventi; percio' il dissenso, espresso o tacito, di uno
solo di essi e' sufficiente ad integrare la volonta' contraria
all'introduzione e, quindi, il divieto la cui inosservanza da parte
di altri costituisce il delitto di violazione di domicilio.
Cassazione penale, sez. V, 19 aprile 1982,
Giust. pen. 1983, II,324. Arch. pen. 1983, 594.
**
La nozione civilistica di " luogo di privata dimora ", rilevante
ai fini della sussistenza del reato di violazione di domicilio (e
quindi anche agli effetti degli artt. 226-quinquies c.p.p. e 615
c.p.) presuppone un soggiorno, sia pure breve, ma di una certa
durata, per modo che dove manchi un pur minimo grado di stabilita'
come nella sosta momentanea o nel pernottamento, esula il concetto
di dimora. L'abitacolo chiuso di un'autovettura non fa parte della
sfera privata e riservata.
Cassazione penale, sez. VI, 19 febbraio 1981,
Cass. pen. 1982, 1529.
**
Il concetto di privata dimora, previsto dall'art. 614 c.p.,
comprende ogni luogo, anche se diverso dall'abitazione, ove si
svolga una qualsiasi attivita' al di fuori dell'altrui ingerenza.
(In tale concetto rientra la sede di un partito politico).
Cassazione penale, sez. V, 3 maggio 1979,
Riv. pen. 1980, 37. Giust. pen. 1980, II,234 (s.m.), 322. Giur. it.
1980, II,349. Cass. pen. 1981, 563 (s.m.).
**
Il delitto di violazione di domicilio e' assorbito nell'aggravante
del furto ex art. 625 n. 1 c.p., ma non nel delitto di rapina, in cui
il furto, che entra nella composizione complessa di detto reato, non
e' qualificato da alcuna aggravante.
Cassazione penale, sez. II, 18 marzo 1988,
Cass. pen. 1989, 2017 (s.m.). Giust. pen. 1989, II,161 (s.m.).
**
L'introduzione nel luogo di abitazione - favorita, come nella
specie, dalle circostanze (uso di lasciare aperta la porta di
ingresso; portone lasciato sbadatamente aperto) - non giustificata,
o giustificata in modo inaccettabile, costituisce, con giudizio,
atto univocamente diretto al furto e idoneo a tal fine. (Fattispecie
relativa ad esclusa sussistenza del delitto di violazione di
domicilio nel fatto di due nomadi sorprese in una abitazione. La
S.C., nel ritenere il tentato furto aggravato, ha precisato altresi'
che sarebbe stata configurabile la violazione di domicilio - nella
fattispecie certamente non fine a se stessa - qualora si fosse
potuta addurre la desistenza volontaria dell'azione).
Cassazione penale, sez. II, 5 maggio 1987,
Cass. pen. 1988, 2074 (s.m.). Giust. pen. 1988, II,296 (s.m.).
**
L'androne di uno stabile integra il concetto di appartenenza e ad
esso si estende la tutela prevista dalla legge per la violazione di
domicilio.
Cassazione penale, sez. II, 20 marzo 1987,
Cass. pen. 1988, 1450 (s.m.). Giust. pen. 1988, II,171 (s.m.).
**
E' luogo tutelato dall'art. 614 c.p. (violazione di domicilio)
anche la casa nella quale una persona si prostituisce, poiche' non
cessa di essere una privata dimora, tanto piu' in quanto, abolita la
regolamentazione della prostituzione, il solo esercizio di essa
costituisce un'attivita' lecita anche se moralmente riprovevole.
Cassazione penale, sez. II, 28 ottobre 1986,
Cass. pen. 1988, 873 (s.m.). Giust. pen. 1988, II,57 (s.m.).
Il concetto di privata dimora e' piu' ampio di quello di
abitazione, rientrandovi ogni luogo non pubblico, che serva
all'esplicazione della vita professionale, culturale e politica.
L'arbitraria, violenta introduzione in locali riservati ad ufficio
privato integra gli estremi del reato previsto dall'art. 614 c.p.
Cassazione penale, sez. V, 19 marzo 1985,
Cass. pen. 1986, 1560. Giust. pen. 1986, II,34 (s.m.).
**
Nell'assemblea permanente non sono ravvisabili, le ipotesi di reato
previste d agli art. 508 e 614 c.p.: non e' ravvisabile l'arbitraria
occupazione, non sussistendone, nella specie, ne' gli elementi
materiali, ne' quelli soggettivi; non e' ravvisabile il reato di
violazione di domicilio, in quanto i locali della mensa aziendale
non rientrano tra i luoghi di privata dimora, oggetto di tutela
della norma in esame. Nell'ipotesi di scritte su muri piastrellati,
non assorbenti il colore adoperato, eliminate con una semplice ed
adeguata opera di lavaggio, non sussiste nessuna concreta
deturpazione e nessun deterioramento apprezzabile del bene.
Pretura Milano 7 maggio 1984,
Riv. giur. lav. 1984, IV,451.
**
Nell'assemblea permanente non sono ravvisabili, le ipotesi di reato
previste d agli art. 508 e 614 c.p.: non e' ravvisabile l'arbitraria
occupazione, non sussistendone, nella specie, ne' gli elementi
materiali, ne' quelli soggettivi; non e' ravvisabile il reato di
violazione di domicilio, in quanto i locali della mensa aziendale
non rientrano tra i luoghi di privata dimora, oggetto di tutela
della norma in esame. Nell'ipotesi di scritte su muri piastrellati,
non assorbenti il colore adoperato, eliminate con una semplice ed
adeguata opera di lavaggio, non sussiste nessuna concreta
deturpazione e nessun deterioramento apprezzabile del bene.
Pretura Milano 7 maggio 1984,
Riv. giur. lav. 1984, IV,451.
**
Ai fini dell'art. 614 c.p., deve intendersi per privata dimora
qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente alla
esplicazione della vita privata o delle attivita' lavorative. Il
concetto di privata dimora e', pertanto, piu' ampio di quello di
casa di abitazione, rientrando in esso ogni altro luogo, diverso
dalla casa di abitazione, dove la persona si sofferma per compiere,
anche in modo contingente e provvisorio, atti della sua vita privata
(di commercio, di lavoro, di studio, di svago, ecc.).
Cassazione penale, sez. V, 26 ottobre 1983,
Cass. pen. 1985, 119.
**
Ai fini dell'art. 614 c.p., deve intendersi per privata dimora
qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente alla
esplicazione della vita privata o delle attivita' lavorative. Il
concetto di privata dimora e', pertanto, piu' ampio di quello di
casa di abitazione, rientrando in esso ogni altro luogo, diverso
dalla casa di abitazione, dove la persona si sofferma per compiere,
anche in modo contingente e provvisorio, atti della sua vita privata
(di commercio, di lavoro, di studio, di svago, ecc.).
Cassazione penale, sez. V, 26 ottobre 1983,
Cass. pen. 1985, 119.
Con tutta la mia buona volontà non sono riuscito a trovare la tua
sentenza, se vorrai essere piu' preciso potro' in seguito meglio
controbattere.
P.S. : Mi e' stata proposto dall'arciprete di una grande città un
lavoro in qualita' di sacrestano, mi consigli di accettare
Saluti
--
ø¤º°`°º¤ø0®©0ø¤º°`°º¤
Dr Rosario Trovato
E' piu' facile seguire la propria forza che non arrestarla
Secondo me l'articolo di codice (sempre penale) applicabile è
il 637 che punisce l'"ingresso abusivo nel fondo altrui" con una multa fino
a lire 200.000.
per Roberto:
<D'accordo per il caso del furto, ma mi domandavo se la mancanza
<di un cancello o di una chiusura non ponga il problema tipico dei
<fondi aperti ? Cioe' mi ricordo vagamente che c'e' un articolo
<del codice civile che dice che, ad esempio, per i cacciatori i
<divieto di entrare in fondi altri vale solo se il fondo e' chiuso.
<Nel caso di un condominio ??? c'e' qualche relazione ?
Ritengo di no. Il cacciatore (come il cercatore di funghi o il pastore con
le greggi) ha diritto di entrare nel fondo altrui non recintato in base alle
regole sui cosiddetti "usi civici". Ma qui innanzitutto il fondo è
recintato, e il fatto che la sbarra sia alzata non implica la possibilità
all'abusivo di parcheggiarsi, e poi qui non si tratta di passare col gregge
o entrare per sparare all'uccellino (sic!), ma di godersi, usandolo, un bene
di un
terzo (parcheggio).
Aggiungo alcune considerazioni. Per come la vedo io l'unica cosa da fare è
chiudere la sbarra e dotarla di motore elettrico comandato a chiave.
L'apposizione di un cartello che minaccia azioni legali, per come vanno le
cose della giustizia, mi suona come una battuta di spirito. Le soluzioni
serie sono solo due: una legale e una no. Quella legale è la chiusura della
sbarra di cui sopra. L'altra soluzione (che ovviamente non è da perseguire)
è da immaginare; ma non è necessario andare fino in fondo, basta la
minaccia; dalle mie parti, dove (purtroppo) si ha una percezione della
legalità e del rispetto delle norme piuttosto .... particolare, non è
rarissimo trovare cartelli del tipo "Vietato sostare. Attenti alle gomme"
oppure "Vietato sostare. Rimozione con cric". Sono ovviamente metodi
biasimevoli, ma gli va riconosciuta una efficacia deterrente molto più seria
della minaccia di azione legale. Anzi, la minaccia di azione legale denota
un livello di civiltà dei condomini elevato, per cui l'abusivo potrebbe
anche
sentirsi rassicurato dal cartello che fa riferimento al codice e pensare "Va
be, io parcheggio, tanto al limite questi (ammesso che si accordano e hanno
voglia di farlo) attivano una questione legale, mica mi bucano le gomme."
Saluti.
--
Posted from mta01-acc.tin.it [212.216.176.32]
via Mailgate.ORG Server - http://www.Mailgate.ORG
> (aggiungo io: l'azione penale e' *personale* per cui, eventualmente
> potrebbero tutti i condomini, nessuno escluso, farla valere, ma non
> già l'amministratore che rappresenta i condomini solo ai fini
> civilistici.
L'azione penale spetta solo al PM. Personale è la responsabilità penale. Il
diritto di querelare, che è condizione di procedibilità dell'azione penale,
spetta sicuramente a ciascun condomino (basta uno solo), se poi spetti
all'amministratore, che comunque avrebbe diritto di costituirsi parte
civile, può essere discusso. Farò la ricerca se mi chiederanno di presentare
una querela.
Comunque, dopo due fesserie in quattro righe, ti consiglio vivamente di
accettare il posto di sagrestano. Non so per la chiesa, ma per i tuoi
clienti è un affare.
PS La sentenza la trovi in Cass. Pen. , 1988, 1642. Ti sei accorto che
neanche le tue sentenze hanno numero ed estensore, e quelle di merito
neppure la sezione? Migliora le tue stringhe di ricerca e troverai anche la
mia.
PPS Con una ricerca rapida ho trovato solo:
" Anche in difetto di specifiche disposizioni del regolamento
condominiale e di espressa autorizzazione dell'assemblea dei
condomini, spetta all'amministratore, quale rappresentante ordinario
del condominio, l'esercizio del diritto di querela a tutela di
interessi concernenti le parti comuni dell'edificio."
Pret. Salerno, 16 settembre 1981
Riviste
Giur. It. , 1982, II, 92
Arch. locazioni , 1981, 452
E' un po' poco, ma per concludere che le tue certezze in penale valgono
quanto i tuoi integralismi sulla netiquette, basta.
Ma che in campagna nun ce stanno l'avvocati ???? E si me fregheno le pecore
a chi me rivolgo ???
rotrov <rot...@infinito.it> wrote in message
91j4vp$7pp$1...@serv1.albacom.net...
"Fabio" <arpze...@ROMAusa.net> ha scritto nel messaggio
news:SK9%5.3249$ag5.2...@twister1.tin.it...
proprio perche' "integralista della netiquette" che TU sconosci non
*rispondero'* piu' ai tuoi insulti provocatori, il cui unico scopo e'
quello di accendere flames
[...]
> Poi si vanta di sapere il diritto perché può accedere ad un cd-rom
che non sa usare.
Non mi sono mai piccato di sapere il diritto, queste sono soltanto TUE
gratuite e sconsiderate impressioni. Figurati, non sono laureato in
giurisprudenza, bensi' in scienze politiche.
> Infine ci informa che ha frequentato per trent'anni una cancelleria
penale.
> Appare chiaro che il suo ruolo, in tale luogo, è stato quello di
> imputato, e ...
30 anni li ho vissuti in cancelleria del tribunale in qualita' di
dirigente della prima sezione penale
E con questo ti lascio, caro vanaglorioso, megalomane e presuntuoso
Matteo, non per mancanza di argomentazioni, ma proprio per
quell'integralismo con cui mi hai apostrofato.
a mai piu' risentirci
Ma ... non l'aveva già detto qualcuno ..... su una montagna ???
Saluti Fabio
rotrov <rot...@infinito.it> wrote in message
91kou6$l2d$1...@serv1.albacom.net...
>
> "Matteo" <mat...@tin.it> ha scritto nel messaggio
> news:8%j%5.129138$hk4.4...@news.infostrada.it...
> > Guarda, Fabio
> proprio perche' "integralista della netiquette" che TU sconosci non
> *rispondero'* piu' ai tuoi insulti provocatori, il cui unico scopo e'
> quello di accendere flames
> [...]
>
> > Poi si vanta di sapere il diritto perché può accedere ad un cd-rom
> che non sa usare.
>
> Non mi sono mai piccato di sapere il diritto, queste sono soltanto TUE
> gratuite e sconsiderate impressioni. Figurati, non sono laureato in
> giurisprudenza, bensi' in scienze politiche.
>
> > Infine ci informa che ha frequentato per trent'anni una cancelleria
> penale.
>
Perchè allora non dovrebbe essere considerata "appartenenza" il viale
attraverso cui si accede alla propria dimora,dove ci si può trattenere e
dove di fatto i condomini talvolta parcheggiano o effettuano brevi soste?
""Ing. Francesco Peduto"" <frp...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:000e01c06840$8f247260$8a34d8d4@fpedu...
> Penso che non sia corretto parlare di violazione di domicilio.
> Si tratta di un viale a cui è apposta una sbarra quasi sempre alzata, e
non
> di un garage facente parte di un edificio. E questo ritengo che
costituisca
> la differenza essenziale rispetto alle sentenze indicate da Matteo: la
prima
> sentenza si riferisce a "...introduzione in edificio abitativo
> condominiale", la seconda addirittura a un androne. Insomma, una cosa è un
> fondo (viale) facente parte del condominio, altra cosa è la "maggiore
> intimità" (che come dice la seconda sentenza "integra il concetto di
> appartenenza") della zona fuori la porta di casa o del garage facente
parte
> dell'edificio.
> Ciò anche alla luce delle sentenze riportate da rotrov. Non si individua
in
> queste la fattispecie del fondo attiguo al fabbricato dove i condomini
> parcheggiano.
Ecco,in realtà non si tratta di un fondo attiguo dove i condomini
parcheggiano,cioè di una zona quasi staccata dal resto del condominio.E' il
viale di ingresso.
Appunto perchè il box della sentenza è ubicato "nell'ambito di giardino
recintato" della casa, quindi un luogo sicuramente "intimo" e
inequivocabilmente facente parte del "domicilio". Inoltre si tratta di un
box, cioè un manufatto "chiuso" su tutti i lati per accedere nel quale è
necessaria la vera e propria violazione (nel senso di scasso). La
"violazione" del viale di ingresso, che pur facendo parte del condominio
come proprietà costituisce comunque un fondo (nel senso di suolo scoperto)
adiacente al fabbricato, non mi sento di assimilarla spontaneamente alla
violazione del domicilio. Ovviamente questa è solo una mia interpretazione
(che non ha certo il crisma della certezza). Francamente la mia idea è anche
dettata dalla seguente considerazione: una cosa è parcheggiare l'auto
abusivamente in uno spazio privato, tutt'altra cosa (nel senso di ben più
grave entità) è entrare nel salotto di casa. Sempre reati penali sono; ma mi
sembra plausibile che abbiano diversa entità (e punizione). Lo ripeto, è
solo una mia interpretazione. Saluti.
N.B. Ma se comunque l'intento è deterrente/intimidatorio nel voler mettere
un cartello di tale tono, non potreste scrivere in modo più lapidario ed
inequivocabile "i trasgressori saranno penalmente perseguiti", senza entrare
nel merito dell'articolo di codice? L'effetto sarebbe lo stesso. Quando
passerete alle vie legali lascerete la valutazione di merito al vostro
legale. Per come la vedo, basterebbe il cartello "proprietà privata" per
poter poi passare alle vie legali. Ri saluti.
--
Posted from mta09-acc.tin.it [212.216.176.40]
Su quest'ultima affermazione concordo pienamente, magari aggiungerei un "di
persone che hanno la querela facile". Un mio cartello: "Attenzione, anellidi
allo stato brado" ha sortito risultati del tutto inattesi.
Quanto alla querela, sarebbe opportuno che, adesso che il pretore (quello
che non si cura de minimis) è stato abolito, non nascessero troppi pretori
improvvisati.
Il querelante, nel peggiore dei casi, perde solo tempo (a meno che non vada
dall'avvocato per far scrivere due stupidaggini in più di quante ne sappia
scrivere chi racconta un fatto). Normalmente il commissario, prima di
trasmettere la querela al PM, convoca il querelato per informarlo e
raccogliere la sua versione dei fatti. Come punizione per una sosta vietata
mi sembra che basti.