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Allagamento Tromba Ascensore : ripartizione spese isolamento

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Davide

unread,
Apr 2, 2015, 5:57:10 AM4/2/15
to
Buongiorno,
nelle due scale del mio condominio, la tromba dell'ascensore che si trova sotto il livello stradale, l'ascensore arriva nei garage sotto il piano stradale, annualmente nei mesi invernali si riempiono d'acqua quasi al livello del piano del garage, rendendo inutilizzabile l'ascensore, o come quest'anno è stato escluso il piano del garage per renderlo comunque fruibile. E' stato deciso di effettuare un intervento i impermeabilizzazione delle pareti alla base della tromba delle scale per contenere la falda acquifera, ma la ripartizione delle spese è stata decisa dall'amministratore su consiglio del geometra in base alla millesimi dell'ascensore e non sulla proprietà. Non ho trovato molto sull'argomento ma trattandosi di intervento strutturale credo sia più giusto ripartire le spese in base ai millesimi di proprietà. Mi date un suggerimento, dovrei parlare con il geometra che ha deciso a breve.
Saluti Davide

asetof...@gmail.com

unread,
Apr 2, 2015, 6:24:01 AM4/2/15
to
Io ho letto che si deve fare
tramite millesimi generali
ovvero tabella A
ovvero tabella 1

Anche da noi ci sono state
spese urgenti circa 2000 EURO
sulla guida e sulla muratura
e sui tiranti
dentro la fossa dell'ascensore

anche nel mio caso la spesa é stata
ripartita su tutti quelli che
usano l'ascensore dal 1 piano in
su, escludendo quelli del piano terra
quindi ripartizione
dalla tabella dell'ascensore
e nn dalla tabella A generale.

Davide

unread,
Apr 2, 2015, 6:33:23 AM4/2/15
to
Nel mio caso le spese si aggirano intorno agli 8000 mila euro (24 condomini). Avevo letto tempo fa che per i problemi che non sono dovuti all'ascensore e alla sua manutenzione ma quelli strutturali sono da suddividere per millesimi di proprietà. Devo anche rivedere le tabelle millesimali perché nelle varie quote chi abita al primo piano (e comunque usufruisce dell'ascensore che arriva nei garage) pagherebbe per questi lavori circa 20 euro contro circa 800 di chi sta al terzo piano.

Giovanni

unread,
Apr 2, 2015, 8:49:34 AM4/2/15
to
Dovresti controllare cosa specifica il regolamento condominiale.

Molto spesso le tabelle indicano il riparto da applicare per le spese di
esercizio e manutenzione ordinaria. Per quanto riguarda la manutenzione
straordinaria, se il regolamento non indica diversamente, c'è chi usa la
tabelle di proprietà, considerando che si interviene su elementi
strutturali della proprietà stessa.

D'altra parte il codice stesso all'articolo 1123 indica che
"Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti
comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse
comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute
dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di
ciascuno, salvo diversa convenzione."

Questo comma pare indicare che per la conservazione (manutenzione
straordinaria) ed il godimento (esercizio) si devono usare le quote
millesimali di proprietà. Tuttavia il comma seguente dice che:
"Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa,
le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne."

Come esempio il regolamento del condominio dove abito riporta:
"Ascensore - La spesa concernente la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli ascensori, nonché le spese di esercizio saranno
ripartite tra i condomini ......" disponendo che tutte le spese relative
all'ascensore siano ripartite allo stesso modo (lo stesso modo indicato
dal CC per la ricostruzione delle scale), mentre pare che molti
applichino le disposizioni del 2⁰ comma solo per quanto riguarda le
spese di esercizio.

A mio avviso quest'ultima interpretazione è più corretta perché chi
abita ai piani alti ne fa sicuramente un maggior uso che influisce
sull'esercizio (maggior consumo di energia elettrica e maggior usura),
mentre la necessità di impermeabilizzazione non deriva da maggior uso.

In sede di revisione del bilancio puoi portare la richiesta in assemblea
e convincere la maggioranza di adottare un criterio piuttosto che un
altro. IMO nemmeno adire in giudizio ti da la sicurezza di ottenere un
criterio visto che l'applicazione della norma è derogabile e la
maggioranza può decidere in un modo o l'altro

Ciao
Giovanni
--
A computer is like an air conditioner,
it stops working when you open Windows.
< http://giovanni.homelinux.net/ >

giacomo.de...@gmail.com

unread,
Apr 2, 2015, 8:52:00 AM4/2/15
to
Ho paure che abbia ragione il geometra.
La legge del 2012 dice che "le spese", senza differenza tra ordinaria e
straordinaria, sono da suddivideere in base alla tabella ascensore.
Unica eccezione le spese di adeguamento alle norme di sicurezza
(tipo l'antisismica eccetera) in quel caso si va per millesimi.

ciao
Giacomo

asetof...@gmail.com

unread,
Apr 2, 2015, 8:56:33 AM4/2/15
to

asetof...@gmail.com

unread,
Apr 2, 2015, 9:02:31 AM4/2/15
to
In tale sito c'è una sottopagina
che dice:
<<

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
N° 3264 del 17/2/05

MATERIA DI RIFERIMENTO *Ripartizione spese
*Ascensore condominiale
NORME DI RIFERIMENTO *Artt. 1117, 1118, 1123 e 1124 C.c.

NOZIONI FONDAMENTALILa Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha stabilito che, in mancanza di una specifica disciplina, è legittima la ripartizione delle spese di manutenzione e conservazione dell'ascensore condominiale sulla base di quanto stabilito dall'art. 1124 C.c. per le scale condominiali.
Pertanto, alle spese relative all'ascensore, i condomini devono provvedere sulla base del seguente criterio: per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
>>

giacomo.de...@gmail.com

unread,
Apr 2, 2015, 9:05:53 AM4/2/15
to
Aggiungo che questo orientamento e' stato recepito anche nella
legge del 2012, dove di di esplicitamente "scale ed ascensori":

"""
Art. 8

1. All'articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai
proprietari delle unita' immobiliari a cui servono. La spesa relativa e' ripartita tra essi, per meta' in ragione del valore delle singole unita' immobiliari e per l'altra meta' esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo»;

"""

ciao
Giacomo

asetof...@gmail.com

unread,
Apr 2, 2015, 9:10:10 AM4/2/15
to
Però mentre stavo cercando altro
mi sono imbattuto in una pagina
di uno studio legale che
diceva che le spese straordinarie
X l'ascensore tipo si rompe qualcosa
di muratura nel pozzo
si dovevano dividere con la tabella
A.
E facevano 2 pagine di spiegazioni
tranne che ricordo male...

Gi_pll

unread,
Apr 2, 2015, 9:52:02 AM4/2/15
to
"Davide" ha scritto nel messaggio
news:7672bb2a-1e82-4b20...@googlegroups.com...

>nelle due scale del mio condominio, la tromba dell'ascensore che si trova
>sotto il livello stradale, >l'ascensore arriva nei garage sotto il piano
>stradale, annualmente nei mesi invernali si riempiono d'acqua >quasi al
>livello del piano del garage, rendendo inutilizzabile l'ascensore, o come
>quest'anno è stato escluso
cut
>ripartizione delle spese è stata decisa dall'amministratore su consiglio
>del geometra in base alla millesimi >dell'ascensore e non sulla proprietà.

Io non ritengo di andare a fare alcuna ricerca e, con la tantissima
presunzione che mi contraddistingue, dico che debba essere utilizzata la
tabella proprietà.
E domando: cosa c'entra l'ascensore con l'infiltrazione di acqua all'interno
della proprietà condominiale? E' solo casualmente che il problema si sia
manifestato nella tromba ascensore; che poi mi piacerebbe vedere se non ci
siano altri pozzetti, magari quelli di terra, che si sono allagati con la
risalita dell'acqua.
Gi

asetof...@gmail.com

unread,
Apr 2, 2015, 10:20:08 AM4/2/15
to
Ma scusa secondo questo articolo
8 TUTTE le spese, ordinarie e
straordinarie, vanno ripartite
per metà in base all'altezza
e quindi con tabella ascensore
l'altra metà con i millesimi
della scala...
O sbaglio?
Quindi una rivoluzione su quello
che é accaduto qui fino a ora:
Tutto con tabella ascensore...

Davide

unread,
Apr 2, 2015, 11:40:36 AM4/2/15
to
Ho letto le varie risposte, la tua sembra più coerente con il discorso dell'usura che non può essere applicato al mio caso. E' vero che il pozzetto fa parte dell'ascensore che serve in maniera diversa i condomini, ma è pur vero che l'allagamento non è causato dall'utilizzo dello stesso, ma da un problema strutturale, la mia domanda che ho fatto all'amministratore e se l'acqua uscisse da un pozzo nei garage come ci si comporterebbe? Forse non è l'esempio più calzante, ma comunque non sembra equo ripartire per la sola quota dell'ascensore, poiché non si tratta di manutenzione ordinaria (e se non ricordo male la tabella fa riferimento alle sole spese ordinarie e di manutenzione), ma straordinaria e garantisce comunque un bene che da valore a tutto l'edificio (considerando che l'utilizzo dal garage è comodo anche a chi abita al piano sopraelevato. Proverò a scrivere queste considerazioni all'aministratore per una più equa ripartizione magari anche con il discorso del 50 - 50.

w

unread,
Apr 2, 2015, 1:37:15 PM4/2/15
to
Condivido.
w

--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ne...@netfront.net ---

Totò & Peppino

unread,
Apr 2, 2015, 2:19:19 PM4/2/15
to
quello che l'immobile sta soffrendo è un'infiltrazione d'acqua che limita un
servizio (l'ascenore).. L'infiltrazione danneggia l'edificio nella sua
struttura prima che nel servizio.. Per assurdo può danneggiare parti
sottostanti all'edificio e la sua stabilità od uso (se ci fossero cantine)..
Se il servizio fosse limitato da una scossa di terremoto o lavori
sotterranei di altri bisognerebbe ripristinare la sicurezza dello stabile,
prima del servizio.. Nel futuro, sempre per assurdo, si potrebbe rinunciare
al servizio ma l'acqua invaderebbe cmq una parte di proprietà comune
chiamata "tromba ex asscensore".. che fanno gli inquilini ? si tengono il
pericolo e la puzza nelle pertinenze condominiali..?

Del resto quando in altri edifici si allagano le cantine, non viene
ripartito per via millesimale e non di singola proprietà delle cantine ?..
Il maggior pericolo / danno deve essere - prima del servizio - deve essere
ristorato da tutti..

Deve essere riparato dividendo le spese secondo millesimi..

T&P

asetof...@gmail.com

unread,
Apr 2, 2015, 2:36:21 PM4/2/15
to
Ma scusa secondo questo articolo
8 della legge illustrata
(e anche x la sentenza)
TUTTE le spese, ordinarie e
straordinarie, vanno ripartite
per metà in base all'altezza
e quindi con tabella ascensore
l'altra metà con i millesimi
di proprietà...

Gi_pll

unread,
Apr 2, 2015, 3:08:50 PM4/2/15
to
"Totò & Peppino" ha scritto nel messaggio
news:mfk15g$181$1...@dont-email.me...

> L'infiltrazione danneggia l'edificio nella sua struttura prima che nel
> servizio..
cut
>Deve essere riparato dividendo le spese secondo millesimi..

Appunto!

Gi


Davide

unread,
Apr 2, 2015, 4:57:13 PM4/2/15
to
Grazie per i numerosi commenti, sono stati davvero utili, credo che quindi, per un problema del genere si possa escludere a priori una ripartizione delle spese secondo la tabella di manutenzione dell'ascensore (voluta dall'amministratore), in linea di principio credo che la tabella sui millesimi di proprietà sia la più giusta, e quella di ripartire con 50 - 50 sia invece quella per così di dire di accordo benevolo. Ovviamente la mia perplessità è nata dal fatto che nella delibera dell'assemblea si sia deciso di fare i lavori ma non nel modo di ripartirli, è che tale decisione sia avvenuta in maniera arbitraria (rileggerò con calma il verbale perché se non ricordo male era da definirsi in seguito e sicuramente non fu deciso, come mi ha confermato lo stesso amministratore) dall'amministratore su consiglio di un geometra che credo non abbia la titolarità di esprimere un giudizio in materia condominiale.
Grazie Davide
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