Il gruppo e' "diritto" - "condominio" :-)
Ecco un commento della sentenza che lei ha richiamato:
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https://www.ilsole24ore.com/art/in-piscina-gestore-e-responsabile-sicurezza-AEvCy6iF>
dove per il condominio, scrivono:
"È anche applicabile l'art. 2051 del Codice civile per cui, essendo una
cosa in sua custodia, il gestore (e, nel caso delle piscine
condominiali, l'amministratore) è responsabile del danno cagionato
dalla stessa alla persona , salvo che provi che il danno sia dovuto ad
un caso fortuito."
Art. 2051 - Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in
custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Vorrei pero' distinguere il caso di un gestore di piscina, e che quindi
si presume ci guadagni da tale attivita', da quella di un condomino
"vigilante" a titolo gratuito. Per esempio, nel caso del mandato:
Art. 1710 - Diligenza del mandatario
Il mandatario e' tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del
buon padre di famiglia; ma se il mandato e' gratuito, la
responsabilita' per colpa e' valutata con minor rigore.
Per analogia, la situazione di un condomino che non ricava interessi
economici personali dall'attivita', va valutata con minore rigore di
un gestore di una piscina che invece ne trae lucro.
Per altro qui si parla di un sorvegliante:
"Il Tribunale aveva dichiarato la negligenza , imprudenza ed imperizia
del gestore per avere adibito una sola persona all'assistenza dei
bagnanti, senza segni distintivi e senza adeguata formazione e senza
consentirgli di dedicarsi solo ai compiti di assistenza e salvataggio."
che e' un servizio obbligatorio reso a disposizione di chi paga
l'entrata in piscina e presume di essere tutelato.
Ma il condominio, per evitare questi seri problemi, puo' fare due cose:
a) recintare la piscina in modo da impedire l'accesso ai minori
(con una rete alta 2 metri come minimo)
b) stabilire nel regolamento che i proprietari che vogliono usufruire
della piscina debbano organizzarsi perche' abbiano sempre un adulto
presente a vigilare che qualcuno in acqua non abbia bisogno di
urgente aiuto ed in ogni caso si assumono piena responsabilita' di
ogni incidente non imputabile alle strutture
Insomma, voglio pensare che una piscina condominiale possa essere
gestita dal "collettivo dei proprietari" esattamente come il
proprietario di una villetta gestisce una piscina personale.
Il fatto che la piscina sia in comproprieta' a piu' privati
(come in una villetta in cui ci sono comproprietari ?),
non deve significare, a mio parere, che la piscina di colpo si
trovi ad essere sottoposta alla regolamentazione di una
attivita' commerciale.
Escludo nel ragionamento gli inquilini, perche' non vorrei che
introdurre anche loro nella piscina possa invece complicare
la situazione.
Tassattivamente escluso che nella piscina arrivino estranei, a
qualsiasi titolo, se non accompagnati da un proprietario che si
prenda la piena responsabilita'. E sempre che il regolamento lo
permetta, infatti, proprio per i guai possibili, non sarebbe
assurdo che un regolamento stabilisca che la piscina sia
riservata solo ai proprietari e ai componenti del solo suo
nucleo famigliare.
In questo modo il responsabile menzionato dall'OP deve solo verificare
la "salubrita'" della piscina, ovvero che l'acqua sia depurata,
filtrata, disinfestata come previsto dalle norme.
Ovviamente il condominio, cioe' l'amministratore deve lasciarli
carta bianca sull'acquisto dei materiali necessari.
Pero', data la delicatezza, ritengo che sia meglio lasciare questo
compito a ditte specializzate nella manutenzione delle piscine,
che ovviamente dovranno dopo ogni intervento rilasciare dichiarazione
di conformita' dello stato della piscina, con istruzioni fino al
prossimo intervento e indicazione di quanto dovra' esserci il loro
prossimo intervento.
IMHO
(questi sono solo spunti per ragionarci sopra, e magari trovare un
modus operandi, a costo di limitare fortemente l'utilizzo, onde
evitare la gravi responsabilita' penali evidenziate dalla sentenza
di Cassazione di cui sopra, ovvero, cito:
"Infine, va precisato che la gestione condominiale delle piscine non
può prescindere dalla sorveglianza dei bagnanti che deve essere
effettivamente compiuta in modo continuativo da un soggetto abilitato
ed adeguatamente formato ed informato ai sensi dell'art, 37 del d.lvo
n. 81/2008 e occorre adottare le norme prudenziali e di di sicurezza
sopra citate. La falsa opinione per cui in tale materia “occorre
occuparsi e non preoccuparsi” , in modo da evitare l'applicazione
delle norme di sicurezza, espone l'amministratore condominiale, in
quanto titolare dell'attività nella piscina - prte condominiale, a
gravi conseguenze che si pagano a carissimo prezzo."
Ritengo che quanto sopra si riferisce ad una piscina gestita come il
prato condominiale, ovvero senza recinizione e cancelli chiusi,
e quindi aperto a chiunque sosti e passi nelle aree condominiali.
Infatti, e' facile immaginare il rischio se ci sono bambini vicino
ad una piscina in assenza di un bagnino autorizzato.
Ma mi rifiuto di pensare che lo scenario sopra si possa applicare
anche alla piscina personale di una villetta e quindi per estensione,
ad una piscina condominiale gestita pero' in modo esclusivo ed
escludente, come nel caso della piscina in uni-proprieta'.
Anzi, affronto l'argomento in un modo "provocatorio", ma non tanto,
per gradi:
a) e se la piscina fosse di proprieta' esclusiva di una villetta
a schiera che pero' e' inserita in un condominio ?
b) e se la piscina fosse ad uso esclusivo (ma di proprieta'
condominiale) di una villetta a schiera inserita in un
contesto condominiale ?
c) e se la piscina, a tutti gli effetti condomoniale, e' pero' per
regolamento contrattuale, di uso esclusivo ad un condomino alla
volta ? Ad esempio, se ci sono 30 condomini, secondo un
calendario preciso, ogni giorno del mese la piscina e' ad uso
esclusivo di uno solo dei condomini ?
d) e se la piscina, a tutti gli effetti condomoniale, e' pero' per
regolamento contrattuale, di uso esclusivo ad un condomino alla
volta che deve prenotare il giorno di uso esclusivo in
assemblea all'inizio di ogni anno ? (o per trattativa o per
estrazione per sorte tra i richiedenti)
Ovviamente tutto questo "marchingegno" di utilizzo a rotazione,
vale solo per l'attivita' di controllo (individuate come se fosse
il proprietario della piscina, nella figura che riceve l'uso
esclusivo quel giorno. Invece la qualita' della acque e degli
impianti/opere, essendo l'"uso" a rotazione, non puo' che
essere collettivo, seppure suddiviso anche ai soli partecipanti
(per la "qualita'" acqua e salubrita', ma non per le opere, impianti
tecnologici, direi che ci sono paralleli simili alla gestione di un
impianto di riscaldamento centralizzato)