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Radici di pini che rovinano la casa di un estraneo al condominio

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gio_46

unread,
Dec 19, 2015, 1:11:44 PM12/19/15
to
Il viale (condominiale) che conduce al condominio è costeggiata da una fila di grossi pini. Ora si da il caso che ci sia una casa molto vicina a detta strada e i proprietari si stanno lamentando che le radici di alcuni pini gli stanno rovinando il loro piazzale e alcune grosse radici gli stanno già sollevando il garage. I proprietari di questa casa chiedono che tali pini vengano abbattuti
prima che possano causare danni maggiori anche alle fondamenta.
Naturalmente nel nostro condominio c'è già stata una sollevazione popolare contro l'abbattimento di tali pini e la battaglia si preannuncia molto cruenta.
Un ingegnere, che abbiamo consultato, avrebbe proposto di fare un taglio molto profondo fin sotto le radici prima della casa e di inserirci una lamina di acciaio. Però in questo modo c'è il pericolo di minare la stabilità dei pini, venendogli a mancare la gran parte dell'apparato radicale?
Ammesso e non concesso che non esistano questi pericoli, chi è che deve pagare le spese del lavoro da fare?
Altro particolare da tenere in considerazione: sembra che tali pini esistessero
già in quel punto, anche prima della costruzione di detta abitazione.
In tal caso si configurerebbe una servitù e loro sarebbero tenuti anche a pagare le spese del lavoro del taglio verticale delle radici con la lamina di acciaio? A regola, loro avrebbero dovuto aver costruito ad una maggiore distanza di sicurezza dal nostro viale, giusto?

Cosa dice la legge e cosa dicono gli esperti in materia?


Grazie

Giampaolo Natali

unread,
Dec 19, 2015, 1:29:24 PM12/19/15
to
"gio_46" <borgo...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:5165bd74-4d26-4970...@googlegroups.com
Per quel nulla che ne so :-( la distanza minima di un fabbricato dal confine
è di 5 metri o maggiore se altro fabbricato nella proprietà altrui è a
distanza minore di 5 metri,. In sostanza fra due fabbricati dirimpettai ci
debbono essere almeno 10 metri. Smepre per quel nulla che ne so, la distanza
minima dal confine di albero di alto fusto è di 3 metri.
Ergo il confinante non condomino se ha costruito ad almeno 5 metri dal
confine è pienamente in regola.
Circa le radici, ritengo che l'onere di risolvere il problema sia tutto
vostro.
--
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it


Giorgio Ranieri

unread,
Dec 20, 2015, 8:12:23 AM12/20/15
to
gio_46 <borgo...@gmail.com> ha scritto:
> Il viale (condominiale)
>
> Cosa dice la legge e cosa dicono gli esperti in materia?
>
>
> Grazie
>

Tagliate 'sto Pino, per carità! Poche storie.


----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/

Giovanni

unread,
Dec 20, 2015, 9:10:57 AM12/20/15
to
On 12/19/2015 07:11 PM, gio_46 wrote:

> Il viale (condominiale) che conduce al condominio è costeggiata da
> una fila di grossi pini. Ora si da il caso che ci sia una casa molto
> vicina a detta strada e i proprietari si stanno lamentando che le
> radici di alcuni pini gli stanno rovinando il loro piazzale e alcune
> grosse radici gli stanno già sollevando il garage. I proprietari di
> questa casa chiedono che tali pini vengano abbattuti prima che
> possano causare danni maggiori anche alle fondamenta.
> Naturalmente nel nostro condominio c'è già stata una sollevazione
> popolare contro l'abbattimento di tali pini e la battaglia si
> preannuncia molto cruenta.

Quelli che si oppongono hanno pienamente ragione.
Sia perché le piante fanno parte del patrimonio condominiale, sia perché
anche un solo grosso pino pulisce l'aria inquinata dal riscaldamento
degli edifici.

> Un ingegnere, che abbiamo consultato, avrebbe proposto di fare un
> taglio molto profondo fin sotto le radici prima della casa e di
> inserirci una lamina di acciaio. Però in questo modo c'è il pericolo
> di minare la stabilità dei pini, venendogli a mancare la gran parte
> dell'apparato radicale?

Un esperto in fitopatologia, chiamato per valutare una situazione
analoga nel mio condominio, aveva proposto una soluzione simile dicendo
che le radici si sarebbero sviluppate verso altre direzioni. Il
pericolo era di non andare abbastanza a fondo da proteggere
completamente la parete interrata dell'edificio (parete delle cantine
seminterrate).

> Ammesso e non concesso che non esistano questi pericoli, chi è che
> deve pagare le spese del lavoro da fare?

I proprietari delle piante, cioè il condominio.

> Altro particolare da tenere in considerazione: sembra che tali pini
> esistessero già in quel punto, anche prima della costruzione di detta
> abitazione.
> In tal caso si configurerebbe una servitù e loro sarebbero tenuti
> anche a pagare le spese del lavoro del taglio verticale delle radici
> con la lamina di acciaio? A regola, loro avrebbero dovuto aver
> costruito ad una maggiore distanza di sicurezza dal nostro viale,
> giusto?

Anche se preesistenti, le piante dovrebbero essere proprietà di chi ha
acquistato il terreno.

> Cosa dice la legge e cosa dicono gli esperti in materia?

La legge regolamenta la distanza selle piante (art. 892 del C.C.) ma in
questi casi non è di alcun aiuto. Invocando tale legge quello str<beep>
di amministratore del mio condominio ha fatto abbattere 5 cedri di 30
metri solo perché erano a meno di 3 metri (ma più di 2,50)
dall'edificio. L'assemblea, malgrado o suggerimenti dell'esperto aveva
autorizzato l'abbattimento di un solo albero ma misteriosamente è
apparsa una diffida da parte di uno dei condomini (tramite avvocato) e
l'amministratore ha agito di sua iniziativa abbattendo anche gli altri
ed i condomini in qualità di proprietari hanno dovuto pagare per evitare
possibili danni alla proprietà.

L'avvocato consultato in merito prospettò la causa ma disse anche che
era come giocare alla roulette data la poca chiarezza della legge, che
in realtà regolamenta i confini fra diversi proprietari.

Ciao
Giovanni
--
A computer is like an air conditioner,
it stops working when you open Windows.
< http://giovanni.homelinux.net/ >

gio_46

unread,
Dec 20, 2015, 10:11:30 AM12/20/15
to
Se la distanza prescritta dalla legge sono 5 mt, chi ha costruito quella casa
da questo punto di vista dovrebbe essere a posto. Senonché gli alberi sono molto vecchi e, visto che il raggio di azione delle radici raggiunge almeno quello della chioma (che sarà senz'altro più di 6/7 mt) se ne deduce che loro la distanza l'hanno rispettata, ma ciò non basterà a evitare le radici.

Per cui, intanto sembra che la legge stessa faccia acqua. Difatti, i 5 mt sono puramente nominali, in quanto non hanno nessun riferimento reale al tipo di pianta che, come nel caso di specie, può avere delle radici che possono superare di gran lunga tale distanza.
Poi abbiamo appurato che le spese per l'eventuale inserimento delle lastre di acciaio sono a carico del proprietario dei pini... ma qualora questa strada non fosse praticabile in quanto peggiore del male, visto che, minando l'apparato radicale da quella parte, in caso di caduta gli alberi cadrebbero proprio
sopra la casa, l'unica opzione rimasta sarebbe quella dell'abbattimento delle piante.
Però, visto che la maggioranza dei condomini, prima di arrivare a quello, dice che dovranno passare sui loro cadaveri, come si sbroglia la matassa?


Giovanni

Gi

unread,
Dec 20, 2015, 12:22:11 PM12/20/15
to
"gio_46" ha scritto nel messaggio
news:179e6139-1228-4d5c...@googlegroups.com...

>Poi abbiamo appurato che le spese per l'eventuale inserimento delle lastre
>di acciaio sono a carico del >proprietario dei pini... ma qualora questa
>strada non fosse praticabile in quanto peggiore del male, visto >che,
>minando l'apparato radicale da quella parte, in caso di caduta gli alberi
>cadrebbero proprio
>sopra la casa, l'unica opzione rimasta sarebbe quella dell'abbattimento
>delle piante.

Non dimentichiamoci infatti che quelle piante fanno parte del genere che
sviluppano il loro apparato radicale prevalentemente in orizzontale e
pochissimo in profondità.

>Però, visto che la maggioranza dei condomini, prima di arrivare a quello,
>dice che dovranno passare sui loro >cadaveri, come si sbroglia la matassa?

Semplicemente verbalizzando che i condomini, citando nome per nome e
relativi millesimi, si faranno carico, nella sciagurata ipotesi che succeda,
di tutti gli oneri del condominio verso lo stesso e verso terzi. E
consiglierei altresì di verbalizzare nome per nome con relativi millesimi il
rifiuto a contribuire oggi e domani alla copertura dei danni verso il
condominio e verso terzi.
Attenzione a coinvolgere, cosa difficile, la totalità dei partecipanti alla
comunione della cosa, mettendo sempre a verbale l'obbligo per tutti i
condomini di informare degli obblighi gli eventuali subentranti alla
comunione. Di questo se ne deve fare carico anche l'amministratore attuale e
successori ogni qual volta venga a conoscenza di nuovi partecipanti alla
cosa comune.
Non vedo altra strada.
Gi

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Dec 20, 2015, 1:08:07 PM12/20/15
to
On 2015-12-19, gio_46 <borgo...@gmail.com> wrote:

> Il viale (condominiale) che conduce al condominio è costeggiata da una fila
> di grossi pini. Ora si da il caso che ci sia una casa molto vicina a detta
> strada e i proprietari si stanno lamentando che le radici di alcuni pini
> gli stanno rovinando il loro piazzale e alcune grosse radici gli stanno
> già sollevando il garage.

Ahiaa!
Qui direi che c'e' incuria da parte dei padroni dei pini.
E sospetto anche una certa mentalita' collettivista da parte dei condomini
(ovvero che quelli e' degli altri e' anche loro, mentre cio' che e' loro
e' solo loro).

Chiariamo percio' subito che la proprieta' del suolo si estende anche al
sottosuolo (altrimenti uno non potrebbe costruire cantine o posare
serbatoi):

Art. 840. (Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo).

La proprieta' del suolo si estende al sottosuolo, con tutto cio'
che vi si contiene, e il proprietario puo' fare qualsiasi escavazione
od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si
applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e
torbiere. Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi
sulle antichita' e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e
da altre leggi speciali.

E' ovvio che questo diritto implica anche di potere contrastare ogni
"penetrazione" dal confinante, ad esempio, i rami e le *radici* degli alberi.

Ed infatti, un successivo articolo del Codice Civile:

Art. 896. (Recisione di rami protesi e di radici).

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino
puo' in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e puo' egli stesso
tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi pero' in
ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Ora, se non ci sono regolamenti locali che dispongono diversamente, non
solo dovete impedire che le radici entrino nel fondo altrui, ma anzi, vi
potrebbe essere richiesto il rimborso dei costi del taglio delle radici
gia' entrate nel fondo altrui.

Fonte:

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262

Non fatevi ingannare dalla data di prima emissione, gli articoli sono
aggiornati alle ultime leggi, vedi gli articoli da 1117 in poi.

> I proprietari di questa casa chiedono che tali pini vengano abbattuti prima
> che possano causare danni maggiori anche alle fondamenta.

Non e' nel diritto dei vicini chiedere l'abbattimento dei pini. Salvo che siano
cresciuti dopo la formazione delle proprieta' (nel qual caso potrebbero anche
essere problemi per le vedute e le ombre, che la nord possono anche rendere
"gelida" una abitazione), una volta che rami protesi e radici invadenti sono
stati tagliate, i confinanti non hanno altro da pretendere. Salvo che
provino una pericolosita' per caduta degli alberi (se fossero malati).

Possono pero' gia' chiedere i danni per il ripristino del piazzale (e se il
garage e' stato sollevato, sono anche dolori ...).

> Naturalmente nel nostro condominio c'è già stata una sollevazione popolare
> contro l'abbattimento di tali pini e la battaglia si preannuncia molto
> cruenta.

Dura lex, sed lex.

Inoltre, chi rompe ... paga.

> Un ingegnere, che abbiamo consultato, avrebbe proposto di fare un taglio
> molto profondo fin sotto le radici prima della casa e di inserirci una
> lamina di acciaio.

Ci puo' stare. Risolve il problema alla ... radice ...
(scusate, ma non ho saputo resistere :-)

> Però in questo modo c'è il pericolo di minare la stabilità dei pini,
> venendogli a mancare la gran parte dell'apparato radicale?

Intendete che dalla vostra parte c'e' poco o niente (area verde "minuscola"),
e che il grosso delle radici si trova nel fondo confinante ?

Allora chiedete la consulenza di un agronomo o forestale (si intende
"Dottore Forestale", non il guardacaccia del paese).

> Ammesso e non concesso che non esistano questi pericoli, chi è che deve
> pagare le spese del lavoro da fare?

Ovviamente la proprieta' dei pini, ovvero il condominio.
E ringraziate se il confinante non vi chiede i danni.
E ringraziate se il confinante, stufo di aspettare, non provvede lui,
chiedendovi poi il rimborso delle spese.

> Altro particolare da tenere in considerazione: sembra che tali pini
> esistessero già in quel punto, anche prima della costruzione di detta
> abitazione.

Per "detta" sarebbe quella del confinante ?
Bene, questo vuol dire che non potra' chiedere il loro abbattimento, ma
al massimo (occorre vedere i luoghi e leggersi i regolamenti locali) una
"cimatura" ("accorciatura" del fusto).
Rimane pero' l'invasione. PS: suppongo che se le radici invadono, anche
i rami si sporgono sul fondo altrui (generalmente gli alberi sono
"equilibrati" sopra e sotto).

> In tal caso si configurerebbe una servitù

Di che tipo ? Non esiste una "servitu'" per tutte le opzioni.

> e loro sarebbero tenuti anche a pagare le spese del lavoro del taglio
> verticale delle radici con la lamina di acciaio?

Non mi pare che la legge indichi qualcosa del genere.

> A regola, loro avrebbero dovuto aver costruito ad una maggiore distanza
> di sicurezza dal nostro viale, giusto?

Essendo proprietari anche del sottosuolo, non hanno alcun motivo di
esercitare cautele del genere. La distanza di "rispetto" (non c'entra la
"sicurezza") di 3 mt. riguardante le costruzioni serve ad impedire stretti
passaggi (di scarsa utilizzabilita') tra abitazioni vicine:

Art. 873. (Distanze nelle costruzioni).

Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti,
devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei
regolamenti locali puo' essere stabilita una distanza maggiore.

Anzi, la legge preferisce, qualora le costruzioni siano troppo vicine,
che si costruisca in aderenza.

Art. 875. (Comunione forzosa del muro che non e' sul confine).

Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un
metro e mezzo ovvero a distanza minore della meta' di quella
stabilita dai regolamenti locali, il vicino puo' chiedere la
comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro
stesso, pagando, oltre il valore della meta' del muro, il valore del
suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario
preferisca estendere il suo muro sino al confine.

> Cosa dice la legge e cosa dicono gli esperti in materia?

Non sono un esperto, ma mi permetto una osservazione: se l'area
verde del condominio e' troppo piccola per "sostenere" in
sicurezza dei grossi pini, il "messaggio" e' che dovete cambiare
piante, scegliendone di dimensioni piu' modeste, o almeno cimare,
accorciare le piante, in modo da essere sicuri che il vento non
possa ribaltarle senza le radici che saranno tagliate.

In alternativa all'approccio duro della "legge", potreste essere
voi ad offrire il risarcimento di ogni danno presente e futuro
in cambio della "tolleranza" delle radici. In altre parole dovete
farvi carico di ogni onere necessario per il "contenimento" e la
lotta mensile contro l'invadenza delle radici, sperando che non
vi chiedano anche un contributi per i fastidi di avere sempre
attivita' periodica nella loro proprieta'.

Avete pensato ad un tentativo di arbitrato ?
Magari si trova una soluzione che salva alberi e vicini.

gio_46

unread,
Dec 20, 2015, 6:24:42 PM12/20/15
to
Il giorno domenica 20 dicembre 2015 19:08:07 UTC+1, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
> On 2015-12-19, gio_46 <borgo...@gmail.com> wrote:
>
> > Il viale (condominiale) che conduce al condominio è costeggiata da una fila
> > di grossi pini. Ora si da il caso che ci sia una casa molto vicina a detta
> > strada e i proprietari si stanno lamentando che le radici di alcuni pini
> > gli stanno rovinando il loro piazzale e alcune grosse radici gli stanno
> > già sollevando il garage.
>
> Ahiaa!
> Qui direi che c'e' incuria da parte dei padroni dei pini.
> E sospetto anche una certa mentalita' collettivista da parte dei condomini
> (ovvero che quelli e' degli altri e' anche loro, mentre cio' che e' loro
> e' solo loro).

Il "sospetto" è infondato.

> Chiariamo percio' subito che la proprieta' del suolo si estende anche al
> sottosuolo (altrimenti uno non potrebbe costruire cantine o posare
> serbatoi):
>
> Art. 840. (Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo).
>
> La proprieta' del suolo si estende al sottosuolo, con tutto cio'
> che vi si contiene, e il proprietario puo' fare qualsiasi escavazione
> od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si
> applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e
> torbiere. Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi
> sulle antichita' e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e
> da altre leggi speciali.
>
> E' ovvio che questo diritto implica anche di potere contrastare ogni
> "penetrazione" dal confinante, ad esempio, i rami e le *radici* degli alberi.
>
> Ed infatti, un successivo articolo del Codice Civile:
>
> Art. 896. (Recisione di rami protesi e di radici).
>
> Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino
> puo' in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e puo' egli stesso
> tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi pero' in
> ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

In effetti le lamentele, oltre alle radici, riguardano anche gli aghi di pino che gli intasano le grondaie.
>
> Ora, se non ci sono regolamenti locali che dispongono diversamente, non
> solo dovete impedire che le radici entrino nel fondo altrui, ma anzi, vi
> potrebbe essere richiesto il rimborso dei costi del taglio delle radici
> gia' entrate nel fondo altrui.

Questo mi porta a pensare che l'eventuale lavoro di inserimento delle lastre di acciaio per parare le radici, forse avrebbe potuto essere fatto anche in via preventiva anche molti anni fa.
Comunque sia, penso che i danni provocati siano coperti dall'assicurazione del condominio, escluso naturalmente le spese per mettere le lastre di contenimento.
>
> Fonte:
>
> http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
>
> Non fatevi ingannare dalla data di prima emissione, gli articoli sono
> aggiornati alle ultime leggi, vedi gli articoli da 1117 in poi.
>
> > I proprietari di questa casa chiedono che tali pini vengano abbattuti prima
> > che possano causare danni maggiori anche alle fondamenta.
>
> Non e' nel diritto dei vicini chiedere l'abbattimento dei pini. Salvo che siano
> cresciuti dopo la formazione delle proprieta' (nel qual caso potrebbero anche
> essere problemi per le vedute e le ombre, che la nord possono anche rendere
> "gelida" una abitazione), una volta che rami protesi e radici invadenti sono
> stati tagliate, i confinanti non hanno altro da pretendere. Salvo che
> provino una pericolosita' per caduta degli alberi (se fossero malati).
>
> Possono pero' gia' chiedere i danni per il ripristino del piazzale (e se il
> garage e' stato sollevato, sono anche dolori ...).

Come già detto, i pini sono molto preesistenti la costruzione della casa.

> > Naturalmente nel nostro condominio c'è già stata una sollevazione popolare
> > contro l'abbattimento di tali pini e la battaglia si preannuncia molto
> > cruenta.
>
> Dura lex, sed lex.
>
> Inoltre, chi rompe ... paga.
>
> > Un ingegnere, che abbiamo consultato, avrebbe proposto di fare un taglio
> > molto profondo fin sotto le radici prima della casa e di inserirci una
> > lamina di acciaio.
>
> Ci puo' stare. Risolve il problema alla ... radice ...
> (scusate, ma non ho saputo resistere :-)
>
> > Però in questo modo c'è il pericolo di minare la stabilità dei pini,
> > venendogli a mancare la gran parte dell'apparato radicale?
>
> Intendete che dalla vostra parte c'e' poco o niente (area verde "minuscola"),
> e che il grosso delle radici si trova nel fondo confinante ?

I pini sono sul bordo della strada e la parte di radici che arriva al confinante è irrisoria rispetto a quella esistente sulla nostra proprietà.

>
> Allora chiedete la consulenza di un agronomo o forestale (si intende
> "Dottore Forestale", non il guardacaccia del paese).
>
> > Ammesso e non concesso che non esistano questi pericoli, chi è che deve
> > pagare le spese del lavoro da fare?
>
> Ovviamente la proprieta' dei pini, ovvero il condominio.
> E ringraziate se il confinante non vi chiede i danni.
> E ringraziate se il confinante, stufo di aspettare, non provvede lui,
> chiedendovi poi il rimborso delle spese.
>
> > Altro particolare da tenere in considerazione: sembra che tali pini
> > esistessero già in quel punto, anche prima della costruzione di detta
> > abitazione.
>
> Per "detta" sarebbe quella del confinante ?
> Bene, questo vuol dire che non potra' chiedere il loro abbattimento, ma
> al massimo (occorre vedere i luoghi e leggersi i regolamenti locali) una
> "cimatura" ("accorciatura" del fusto).
> Rimane pero' l'invasione. PS: suppongo che se le radici invadono, anche
> i rami si sporgono sul fondo altrui (generalmente gli alberi sono
> "equilibrati" sopra e sotto).

Certo! Difatti si lamentano anche per i problemi alle grondaie. Dici che spetta a noi anche pulirgli le suddette?
Mi sembra ragionevole.

> In alternativa all'approccio duro della "legge", potreste essere
> voi ad offrire il risarcimento di ogni danno presente e futuro
> in cambio della "tolleranza" delle radici. In altre parole dovete
> farvi carico di ogni onere necessario per il "contenimento" e la
> lotta mensile contro l'invadenza delle radici, sperando che non
> vi chiedano anche un contributi per i fastidi di avere sempre
> attivita' periodica nella loro proprieta'.

L'unica cosa di cui possiamo biasimare i nostri confinanti, è che, avendo da tempo già notato le attività di queste radici, non ci abbiano avvisato prima...

> Avete pensato ad un tentativo di arbitrato ?
> Magari si trova una soluzione che salva alberi e vicini.

L'amministratore è già stato attivato e siamo in attesa degli sviluppi.

Grazie molte della sua consulenza.


Giovanni

Giorgio Ranieri

unread,
Dec 21, 2015, 2:58:31 AM12/21/15
to
gio_46 <borgo...@gmail.com> ha scritto:
> Il giorno domenica 20 dicembre 2015 19:08:07 UTC+1, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>> On 2015-12-19, gio_46 <borgo...@gmail.com> wrote:
>>
>>
>
> Certo! Difatti si lamentano anche per i problemi alle grondaie. Dici che spetta a noi anche pulirgli le suddette?

Noooo...sentite col parroco...manda i ragazzi della parrocchia una
volta al mese...gratis naturalmente...
Qualsiasi condom inio ragionevole avrebbe già provveduto a segar
via sto albero.

cetr...@yahoo.it

unread,
Feb 26, 2016, 4:41:19 PM2/26/16
to
soda caustica e vai....
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