On 2015-12-19, gio_46 <
borgo...@gmail.com> wrote:
> Il viale (condominiale) che conduce al condominio è costeggiata da una fila
> di grossi pini. Ora si da il caso che ci sia una casa molto vicina a detta
> strada e i proprietari si stanno lamentando che le radici di alcuni pini
> gli stanno rovinando il loro piazzale e alcune grosse radici gli stanno
> già sollevando il garage.
Ahiaa!
Qui direi che c'e' incuria da parte dei padroni dei pini.
E sospetto anche una certa mentalita' collettivista da parte dei condomini
(ovvero che quelli e' degli altri e' anche loro, mentre cio' che e' loro
e' solo loro).
Chiariamo percio' subito che la proprieta' del suolo si estende anche al
sottosuolo (altrimenti uno non potrebbe costruire cantine o posare
serbatoi):
Art. 840. (Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo).
La proprieta' del suolo si estende al sottosuolo, con tutto cio'
che vi si contiene, e il proprietario puo' fare qualsiasi escavazione
od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si
applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e
torbiere. Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi
sulle antichita' e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e
da altre leggi speciali.
E' ovvio che questo diritto implica anche di potere contrastare ogni
"penetrazione" dal confinante, ad esempio, i rami e le *radici* degli alberi.
Ed infatti, un successivo articolo del Codice Civile:
Art. 896. (Recisione di rami protesi e di radici).
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino
puo' in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e puo' egli stesso
tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi pero' in
ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Ora, se non ci sono regolamenti locali che dispongono diversamente, non
solo dovete impedire che le radici entrino nel fondo altrui, ma anzi, vi
potrebbe essere richiesto il rimborso dei costi del taglio delle radici
gia' entrate nel fondo altrui.
Fonte:
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
Non fatevi ingannare dalla data di prima emissione, gli articoli sono
aggiornati alle ultime leggi, vedi gli articoli da 1117 in poi.
> I proprietari di questa casa chiedono che tali pini vengano abbattuti prima
> che possano causare danni maggiori anche alle fondamenta.
Non e' nel diritto dei vicini chiedere l'abbattimento dei pini. Salvo che siano
cresciuti dopo la formazione delle proprieta' (nel qual caso potrebbero anche
essere problemi per le vedute e le ombre, che la nord possono anche rendere
"gelida" una abitazione), una volta che rami protesi e radici invadenti sono
stati tagliate, i confinanti non hanno altro da pretendere. Salvo che
provino una pericolosita' per caduta degli alberi (se fossero malati).
Possono pero' gia' chiedere i danni per il ripristino del piazzale (e se il
garage e' stato sollevato, sono anche dolori ...).
> Naturalmente nel nostro condominio c'è già stata una sollevazione popolare
> contro l'abbattimento di tali pini e la battaglia si preannuncia molto
> cruenta.
Dura lex, sed lex.
Inoltre, chi rompe ... paga.
> Un ingegnere, che abbiamo consultato, avrebbe proposto di fare un taglio
> molto profondo fin sotto le radici prima della casa e di inserirci una
> lamina di acciaio.
Ci puo' stare. Risolve il problema alla ... radice ...
(scusate, ma non ho saputo resistere :-)
> Però in questo modo c'è il pericolo di minare la stabilità dei pini,
> venendogli a mancare la gran parte dell'apparato radicale?
Intendete che dalla vostra parte c'e' poco o niente (area verde "minuscola"),
e che il grosso delle radici si trova nel fondo confinante ?
Allora chiedete la consulenza di un agronomo o forestale (si intende
"Dottore Forestale", non il guardacaccia del paese).
> Ammesso e non concesso che non esistano questi pericoli, chi è che deve
> pagare le spese del lavoro da fare?
Ovviamente la proprieta' dei pini, ovvero il condominio.
E ringraziate se il confinante non vi chiede i danni.
E ringraziate se il confinante, stufo di aspettare, non provvede lui,
chiedendovi poi il rimborso delle spese.
> Altro particolare da tenere in considerazione: sembra che tali pini
> esistessero già in quel punto, anche prima della costruzione di detta
> abitazione.
Per "detta" sarebbe quella del confinante ?
Bene, questo vuol dire che non potra' chiedere il loro abbattimento, ma
al massimo (occorre vedere i luoghi e leggersi i regolamenti locali) una
"cimatura" ("accorciatura" del fusto).
Rimane pero' l'invasione. PS: suppongo che se le radici invadono, anche
i rami si sporgono sul fondo altrui (generalmente gli alberi sono
"equilibrati" sopra e sotto).
> In tal caso si configurerebbe una servitù
Di che tipo ? Non esiste una "servitu'" per tutte le opzioni.
> e loro sarebbero tenuti anche a pagare le spese del lavoro del taglio
> verticale delle radici con la lamina di acciaio?
Non mi pare che la legge indichi qualcosa del genere.
> A regola, loro avrebbero dovuto aver costruito ad una maggiore distanza
> di sicurezza dal nostro viale, giusto?
Essendo proprietari anche del sottosuolo, non hanno alcun motivo di
esercitare cautele del genere. La distanza di "rispetto" (non c'entra la
"sicurezza") di 3 mt. riguardante le costruzioni serve ad impedire stretti
passaggi (di scarsa utilizzabilita') tra abitazioni vicine:
Art. 873. (Distanze nelle costruzioni).
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti,
devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei
regolamenti locali puo' essere stabilita una distanza maggiore.
Anzi, la legge preferisce, qualora le costruzioni siano troppo vicine,
che si costruisca in aderenza.
Art. 875. (Comunione forzosa del muro che non e' sul confine).
Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un
metro e mezzo ovvero a distanza minore della meta' di quella
stabilita dai regolamenti locali, il vicino puo' chiedere la
comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro
stesso, pagando, oltre il valore della meta' del muro, il valore del
suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario
preferisca estendere il suo muro sino al confine.
> Cosa dice la legge e cosa dicono gli esperti in materia?
Non sono un esperto, ma mi permetto una osservazione: se l'area
verde del condominio e' troppo piccola per "sostenere" in
sicurezza dei grossi pini, il "messaggio" e' che dovete cambiare
piante, scegliendone di dimensioni piu' modeste, o almeno cimare,
accorciare le piante, in modo da essere sicuri che il vento non
possa ribaltarle senza le radici che saranno tagliate.
In alternativa all'approccio duro della "legge", potreste essere
voi ad offrire il risarcimento di ogni danno presente e futuro
in cambio della "tolleranza" delle radici. In altre parole dovete
farvi carico di ogni onere necessario per il "contenimento" e la
lotta mensile contro l'invadenza delle radici, sperando che non
vi chiedano anche un contributi per i fastidi di avere sempre
attivita' periodica nella loro proprieta'.
Avete pensato ad un tentativo di arbitrato ?
Magari si trova una soluzione che salva alberi e vicini.