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R: chi deve pagare?

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Cri

unread,
Sep 11, 2002, 6:58:05 AM9/11/02
to

> Il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo a uno dei
> condomini -- ovvero in proprieta' esclusiva dello stesso --, svolge
funzione
> di copertura del fabbricato e percio', ai sensi dell'art. 1126 c.c., le
> spese per la sua riparazione o ricostruzione sono poste per due terzi a
> carico del condominio. Di conseguenza, anche i danni cagionati dalla
mancata
> manutenzione del lastrico o del manto impermeabile che protegge l'ultimo
> piano dell'edificio non possono essere messi interamente a carico del
> proprietario o usuario del lastrico stesso, ma debbono essere risarciti
col
> concorso del condominio nella proporzione prevista dalla citata norma.
>
> Cass. civ., Sez. II, 14 febbraio 1987, n. 1618,

Domandina: e se il lastrico funge da copertura solo ed unicamente a uno
degli appartamenti e non a tutto il condominio?

Meneldil

unread,
Sep 11, 2002, 7:14:28 AM9/11/02
to

"Cri" <cris...@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:1lFf9.10129$Oz2.1...@twister2.libero.it...

1/3 il proprietario del lastrico, 2/3 il proprietario dell'unico
appartamento sottostante.

Saluti Meneldil


Marco Cattaneo

unread,
Sep 13, 2002, 4:34:13 PM9/13/02
to
> > Domandina: e se il lastrico funge da copertura solo ed unicamente a uno
> > degli appartamenti e non a tutto il condominio?
>
> 1/3 il proprietario del lastrico, 2/3 il proprietario dell'unico
> appartamento sottostante.

> Saluti Meneldil

Risposta.... Sbagliata!!!

Vedi Art. 1117 e 1126 CC
Il lastrico solare, sia di proprietà comune, sia ad uso esclusivo, serve al
"godimeto comune" in quanto, al pari dei muri maestri, è parte integrante e
irrinunciabile di tutto l'edificio.

Ciao
Marco


Meneldil

unread,
Sep 18, 2002, 3:48:05 AM9/18/02
to

"Marco Cattaneo" <m.cat...@unimi.it> ha scritto nel messaggio
news:3D824E31...@unimi.it...

No, è sbagliatissima la tua.

Se vuoi ti sommergo di sentenze di cassazione che avvalorano la mia tesi
smentendo la tua.

Ad esempio:

Cassazione, 16 febbraio 1976, n. 497

Il condomino che, come proprietario del piano attico, ha l'uso esclusivo di
terrazze poste a livello del suo appartamento aventi anche funzione di
copertura (lastrico solare) delle sottostanti parti dello stabile, deve
concorrere alla spesa di riparazione o ricostruzione del lastrico solare
soltanto nella misura di un terzo, restando gli altri due terzi della spesa
stessa a carico dei proprietari di piani o porzioni di piani sottostanti, ai
quali il lastrico serve da copertura, in proporzione del valore del piano o
della porzione di piano di ciascuno.

Cassazione, 17 ottobre 2001, n. 12682

In un edificio condominiale la terrazza a livello, anche se di proprietà o
di uso esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di
copertura del lastrico solare posto sulla sommità del palazzo nei confronti
degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che tutti i condomini cui la
terrazza funge da copertura, in concorso con l'eventuale titolare del
diritto di uso esclusivo, sono tenuti alla sua manutenzione e quindi anche
obbligati a risarcire i danni cagionati all'appartamento sottostante per le
infiltrazioni d'acqua provenienti dalla terrazza deteriorata.

Cassazione, Sez. II , 1 dicembre 2000, n. 15389

In tema di condominio di edifici, la terrazza a livello dell'appartamento di
proprietà esclusiva di un singolo condomino assolve la stessa funzione di
copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti
degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che alle spese per la relativa
riparazione o ricostruzione devono contribuire, oltre al proprietario della
terrazza, tutti i condomini dei piani sottostanti. E, in correlazione con
tale obbligo, è configurabile il diritto dei condomini di deliberare sui
lavori, sia pure con riguardo a quelli necessari per la conservazione della
funzione di copertura della terrazza, mentre sono a carico esclusivo del
proprietario di questa le spese per il rifacimento dei parapetti o di altri
simili ripari, in quanto esse servono non già alla copertura, ma alla
praticabilità della terrazza. (c.c., art. I 126).

Cassazione, 11 settembre 1998, n. 9009

In tema di condominio di edifici la terrazza a livello, anche se di
proprietà o in godimento esclusivo di un singolo condomino, assolve alla
stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità
dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che
a norma dell'art. 1126 cod. civ. alla manutenzione della terrazza a livello
sono tenuti , a norma dell'art. 1126 cod. civ., tutti i condomini cui la
terrazza funge da copertura, in concorso con l'eventuale proprietario
superficiario o titolare del diritto di uso esclusivo.

Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 1992, n. 11449,

Le spese di manutenzione e riparazione del lastrico solare di un edificio,
cui va assimilata la terrazza a livello, devono essere sopportate a norma
dell´art. 1126 c.c., in ragione di un terzo dal condomino che ne abbia l´uso
esclusivo, restando gli altrui due terzi della spesa stessa a carico dei
proprietari dei piani o porzioni di piano sottostanti ai quali il lastrico o
la terrazza serve di copertura. Pertanto il proprietario esclusivo del
lastrico o della terrazza è tenuto alla doppia contribuzione soltanto quando
sia proprietario anche di una delle unità immobiliari sottostanti, in
proporzione al valore della medesima.

Cass. civ., sez. II, 3 maggio 1993, n. 5125.

In base al criterio di ripartizione delle spese stabilito dall'art. 1126
c.c. il proprietario esclusivo del lastrico solare (cui va equiparata la
terrazza a livello) deve contribuire nelle spese di riparazione soltanto
nella misura di un terzo, senza dover concorrere nella ripartizione degli
altri due terzi della spesa stessa, che restano a carico dei soli
proprietari dei piani sottostanti ai quali il lastrico (o la terrazza) serve
da copertura.

Ti basta? ;-)
Non solo, se vuoi ti posso anche citare sentenze che stabiliscono che un
regolamento condominiale assembleare che stabilisca qualcosa di diverso da
quanto sopra riportato è nullo.

Comunque, se non ti basta, ti faccio subito un esempio che dimostra come
sia poco ragionevole la tua interpretazione:

- lastrico solare, ad uso esclusivo dei condomini del primo piano, che funge
da copertura per n box auto personali.

Secondo te, sarebbe più ragionevole che le spese di manutenzione venissero
ripartite tra tutti i condomini, o solo tra i proprietari dei box e i
proprietari del lastrico?

Tu prova a metterti nei passi del condomino del sesto piano, che non ha nè
box nè lastrico, e poi sappimi dire... ;-)

Saluti Meneldil


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