Il 02/08/2016 15:48, Al.Ba. ha scritto:
>>
>> Ho messo quel che ho trovato! Se ce l'hai tutta, per favore (anche con
>> calma) postala. Soprattutto, posta le differenze che hai riscontrato.
>> Ho fatto copia incolla da un aggiornamento professionale (2 p...!!!!)
>> che sto facendo... :-( se oltre a costare, a richiedere una barca di
>> tempo, a farmi tornare a scuola alla soglia delle pensione, è pure
>> sbagliato, siamo messi bene! Anche perché il direttore scientifico è
>> persona molto seria, nota e preparata.
>>
>
>
>
> Ecco il link
>
http://www.studiopalmarini.it/wp-content/uploads/doc_sentenza_91853-1.pdf
>
Ehm... il mio antivirus (magari esagera, magari no...) dice: Sito Web
pericoloso bloccato.
Ho desistito dal proseguire...
Sono PIENAMENTE d'accordo!
>
> Io sono dell'idea che il codice vada per quanto possibile applicato alla
> lettera e non interpretato.
Io invece sono del parere che prima vada usato il buon senso. Poi, in
caso di dubbi, meglio vedere che cosa dice il codice.
Io sono mandatario dell'assemblea, nella mia qualità di amministratore,
per la sorveglianza non solo dell'uso delle parti comuni, ma anche della
loro sicurezza e salubrità. Se un utilizzo imprevisto in fase di
progetto di una parte privata confligge con la sicurezza dello stabile,
mi attivo per far valutare la situazione da un esperto. Punto.
Prima che un crollo danneggi una pluralità di soggetti, fra cui, magari,
forse, anche, le parti comuni e quindi il condominio.
Altro discorso se parliamo di situazioni più "veniali".
>
> Per quanto dice il codice civile il solaio su cui è stata installata la
> piscina è una comunione tra due privati pertanto non di competenza
> condominiale.
?
A me risulta il contrario. Salvo che il titolo dica il contrario, si
presumono comuni il tetto ed i lastrici solari. Tu parli di un solaio,
ma in effetti stiamo parlando di un lastrico solare. Se non ho capito
male, la piscina in questione è all'aperto, posizionata sopra a lastrici
solari di proprietà od utilizzo esclusivo di un condomino.
> Qualora il condomino dimostrasse che tale opera può ledere una struttura
> condominiale allora le cose cambierebbero, ma fintanto che si rimane nel
> campo delle ipotesi......
>
> Al.Ba.
>
D'accordo. A definire la situazione deve essere un tecnico. Ma
(nell'estratto di sentenza che ho messo) l'amministratore ha il DOVERE
(nota: non si parla di possibilità) di sorvegliare in casi simili.
Purtroppo hai espunto la massima, che riporto qui sotto per comodità di
tutti.
Trib. civ. Milano sez. XIII, sent. n. 12360 del 22 ottobre 2014
Amministratore – Attribuzioni – Lastrico solare in uso esclusivo o di
proprietà esclusiva di un condomino – Obbligo di controllo della
manutenzione.
Il condominio, in persona dell’amministratore, ha un *obbligo* di
controllo della manutenzione del lastrico solare, anche se attribuito in
uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini, trattandosi
di manufatto che svolge una funzione di copertura del fabbricato.
Conseguentemente, ben opera l’amministratore che – a seguito di
segnalazione – richieda, in ottemperanza al proprio onere di custodia ex
art. 2051 c.c., sia una perizia tecnica dei luoghi che un intervento di
riparazione, le cui spese devono essere ripartite secondo quanto
disposto dal regolamento condominiale (che fa stato tra le parti, in
quanto diversa convenzione prevista per legge).
OBBLIGO di controllo della manutenzione. Anche se il lastrico in
questione è proprietà privata!
Non solo: ma se ho l'obbligo di controllo per evitare un'infiltrazione
d'acqua (fastidiosa, ma se presa in tempo, banale...), non devo
attivarmi per far valutare la pericolosità in caso di minaccia di
crollo? Non capisco.