Grazie
Stefano Romiti
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<wi...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:G29JBB$ICBg29f0yRy4YFDmHDhwT...@libero.it...
<wi...@libero.it> wrote in message
Roberto
Matteo wrote:
> Fifty fifty comunque, direi.
> Codice civile Articolo 1125 - Manutenzione e ricostruzione dei soffitti,
> delle volte e dei solai
> Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei
> solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l'uno
> all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano
> superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano
> inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
>
> <wi...@libero.it> ha scritto nel messaggio
> news:G29JBB$ICBg29f0yRy4YFDmHDhwT...@libero.it...
Matteo <mat...@tin.it> wrote in message
1I1F5.8808$Z95.2...@news.infostrada.it...
Matteo <mat...@tin.it> wrote in message
SirF5.18539$Z95.6...@news.infostrada.it...
> Tre pareri, e tre opinioni diverse. wirp2 sa già cosa rischia se non
riesce
> a trovare un accordo con l'altra parte.
Cosa rischia?
>
Ho trovato dei precedenti, che potrebbero aiutare a chiarire il caso.
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3 ) Le spese per la manutenzione del piano di calpestio che sia
assegnato in proprietà esclusiva ad un condomino e che assolva anche
alla funzione di copertura delle autorimesse sottostanti debbono essere
ripartite secondo il criterio fissato dall'articolo 1126 c.c ( un terzo
e due terzi ).Le relative spese debbono essere approvate dalla
assemblea, trattandosi di bene asservito all'uso comune.
( Cass.N° 11283 del 10 novembre 1998)
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Questo dovrebbe chiarire la ripartizione delle spese
nell'ipotesi che l'infiltrazione provenga dalla pavimentazione
piastrellata nel mio giardino (un terzo a me/due terzi al proprietario
sottostante).
Nel caso che l'infiltrazione provenga dall'interro mi chiedo se e'
applicabile il caso seguente.
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AIUOLE : COPERTURA DI BOX ED AUTORIMESSE
La giurisprudenza presenta una varietà di pronunce (anche per la
particolarità delle situazioni) in ordine ala criterio di ripartizione
delle spese di manutenzione, nell’ipotesi di aiuole che fungono da
copertura ad autorimesse di proprietà esclusiva di un gruppo di
condomini.
In linea di principio sembra esatta la tesi che non può trovare
applicazione l’articolo 1126 del codice non essendo assmilabili le
aiuole al lastrico solare.
Le aiuole condominiali non hanno funzione di copertura di piani
sottostanti, giacchè assumono la caratteristica propria di accrescere
il decoro dell’edificio.
Pertanto tutte le opere necessarie alla sistemazione delle aiuole
condominiali competono al condominio e si suddividono a norma
dell’articolo 1123 1° comma Cod. civ. Viceversa le opere attinenti alla
costruzione e rifacimento del manto di copertura delle autorimesse, ivi
comprese le opere di impermeabilizzazione, competono ai soli
proprietari delle autorimesse (articolo 1123, terzo comma).
Ovviamente se il rifacimento di queste opere dipende da infiltrazioni
di acqua imputabili al condominio, quale custode tenuto alla
manutenzione delle aiuole, la spesa farà carico a tutti i partecipanti
al condominio (infiltrazioni o rotture del manto di copertura provocate
da radici delle piante).
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Io interpreto cosi'.
Il giardino non ha funzioni di copertura della autorimessa (come nel
caso di lastrico solare o di piano di calpestio).
Da una parte, quindi, la proprieta' del giardino non puo' chiamare
in causa la proprieta' delle autorimesse in relazione ai costi per
lavori di manutenzione del giardino.
D'altra parte, la proprieta' delle autorimesse non puo' chiamare in
causa la proprieta' del giardino per quanto riguarda la manutenzione
della copertura della autorimessa.
L'eccezione e' ovviamente il caso in cui la rottura del manto e'
causato dalle radici di piante del giardino, in quel caso la
riparazione e' da addebitarsi alla proprieta' del giardino.
Saluti
Stefano
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