stasera in assemblea di un condominio che amministro � successo un fatto
strano per la mia esperienza di avvocato e amministratore.
3 unit� immobiliari appartengono in comunione indivisa a 5 fratelli. La
comunione conferisce 3 deleghe diverse per ogni unit� immobiliare e
quindi in assemblea ho 3 deleghe tutte e 3 a firma dei 5 fratelli.
Ora per quanto � di mia scienza l'art. 67 disp. att. in caso di
comunione di un piano o porzione di piano consente alla comunione di
esprimere un solo delegato.
Siccome 2 dei 3 delegati erano avvocati ho avuto molto filo da torcere e
alla fine loro hanno pervicacemente affermato la loro piena
legittimazione ad essere presenti in assemblea e a far valere un voto
ciascuno.
Io sono certo che invece uno solo potesse essere il delegato ma non ho
trovato sentenze che chiarissero il punto.
Qualcuno che ha approfondito il problema sa darmi qualche riferimento
sia favorevole alla mia tesi che ad essa contrario?
Grazie!
--
Per chi avesse necessit� di contattarmi privatamente:
gsassachiocciolatiscalipuntoit
Scusate il disturbo.
ogni comunista avrebbe diritto ad un delegato quindi o ogni unitᅵ??
Qualcosa non mi torna l'art. 67 disp. att c.c. sembra deporre in
contrario, ma possibile che non ci siano sentenze di cassazione in
merito? Ho cercato sulle bahce dati per 2 ore ma sembra che nessuno si
sia mai posto il problema!
Sei avvocato e vai a cercare una sentenza della cassazione? Da quando, nel
nostro sistema, una sentenza fa giurisprudenza?!! Che io sappia, per ogni
caso, il giudice entra in competizione perfino con se stesso per sentenziare
in maniera differente da ogni precedente; i risultati si vedono, purtroppo.
Tant'� che servono leggi per stabilire perfino la conformazione delle
zucchine e dei cetrioli. Povero paese nostro!!
> Ogni unità immobiliare ha diritto ad essere rappresentata,
> direttamente dal possessore o uno dei possessori qualora siano più
> d'uno, in alternativa da un delegato dall'avente titolo.
IMO non è precisamente quando dice l'articolo 67 d.a.
Se i tre appartamenti costituiscono una proprietà indivisa nei
confronti del condominio costituiscono una unica unità immobiliare ed
hanno diritto ad un solo rappresentante ed un solo voto.
Ciao
Giovanni
--
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< http://giovanni.homelinux.net/ >
>Se i tre appartamenti costituiscono una propriet� indivisa nei confronti
>del condominio costituiscono una unica unit� immobiliare ed hanno diritto
>ad un solo rappresentante ed un solo voto.
Aspetta un attimo, forse io faccio confusione/non ho capito il senso della
propriet� indivisa del nostro caso o della propriet� indivisa in senso
generale.
Un'unit� immobiliare pu� essere indivisa, tre propriet� immobiliari possono
essere ognuna propriet� indivisa.
Detto questo, se le unit� abitative sono parte di un edificio di propriet�
di una cooperativa di cui i beneficiari sono gli assegnatari degli alloggi
in quanto detentori di quote, siano esse acquistate o acquisite per via
ereditaria, nulla cambia nei rapporti con l'amministrazione del condominio.
La propriet� indivisa, conseguente alla propriet�, nulla sposta nei rapporti
di gestione amministrativa del condominio, cos� come nulla sposta nei
rapporti con fornitori diversi delle parti comuni, pulizie, acqua,
illuminazione, ecc.
Semmai, il quesito si sposta. Io mi son lasciato fuorviare dalla propriet�
indivisa, in realt� in ogni condominio si pu� verificare che una persona
fisica o pi� persone fisiche, per via della comunione dei beni o per via
ereditaria, possano essere proprietari di pi� unit� immobiliari. E anche in
quel caso si pone il dilemma se in assemblea debba partecipare un solo
proprietario o delegato, in rappresentanza di pi� unit� o possa partecipare
con una delega per ogni unit�. E' evidente che sotto il profilo millesimi
nulla cambia mentre �/pu� essere sostanziale il numero dei rappresentanti
presenti.
Devo ammettere, a costo di smentirmi ma ho spiegato prima di essermi
lasciato fuorviare dall'aggettivo, di non saper che pesci prendere.
Credo che sia un quesito mai risolto; mi sembra che in pi� occasioni � stato
posto e mai si � trovata una unanimit� di pensiero. Non ho certo la pretesa
di saper dirimere io la questio.
>>> Se i tre appartamenti costituiscono una proprietà indivisa nei confronti
>>> del condominio costituiscono una unica unità immobiliare ed hanno diritto
>>> ad un solo rappresentante ed un solo voto.
>> Aspetta un attimo, forse io faccio confusione/non ho capito il senso della
>> proprietà indivisa del nostro caso o della proprietà indivisa in senso
>> generale.
>> Un'unità immobiliare può essere indivisa, tre proprietà immobiliari
>> possono essere ognuna proprietà indivisa.
>> Detto questo, se le unità abitative sono parte di un edificio di proprietà
>> di una cooperativa di cui i beneficiari sono gli assegnatari degli alloggi
>> in quanto detentori di quote, siano esse acquistate o acquisite per via
>> ereditaria, nulla cambia nei rapporti con l'amministrazione del
>> condominio.
>> La proprietà indivisa, conseguente alla proprietà, nulla sposta nei
>> rapporti di gestione amministrativa del condominio, così come nulla sposta
>> nei rapporti con fornitori diversi delle parti comuni, pulizie, acqua,
>> illuminazione, ecc.
>> Semmai, il quesito si sposta. Io mi son lasciato fuorviare dalla proprietà
>> indivisa, in realtà in ogni condominio si può verificare che una persona
>> fisica o più persone fisiche, per via della comunione dei beni o per via
>> ereditaria, possano essere proprietari di più unità immobiliari. E anche
>> in quel caso si pone il dilemma se in assemblea debba partecipare un solo
>> proprietario o delegato, in rappresentanza di più unità o possa
>> partecipare con una delega per ogni unità. E' evidente che sotto il
>> profilo millesimi nulla cambia mentre è/può essere sostanziale il numero
>> dei rappresentanti presenti.
>> Devo ammettere, a costo di smentirmi ma ho spiegato prima di essermi
>> lasciato fuorviare dall'aggettivo, di non saper che pesci prendere.
>> Credo che sia un quesito mai risolto; mi sembra che in più occasioni è
>> stato posto e mai si è trovata una unanimità di pensiero. Non ho certo la
>> pretesa di saper dirimere io la questio.
> Ti faccio un esempio .
> Condominio cosi composto :
> App. 1 proprietà CIPOLLA mill. 100,00
> " 2 " VENANZIO " 85,00
> " 3 " VENANZIO " 90,00
> " 4 " SCURO,PIGOTTA,ELFO,SIMONI e REA " 100,00
> " 5 " SCURO,PIGOTTA,ELFO,SIMONI e REA " 85,00
> " 6 " SCURO,PIGOTTA,ELFO,SIMONI e REA " 90,00
> " 7 " COLOMBO " 120,00
> " 8 " ROSSI " 155,00
> " 9 " VERDI " 175,00
> Quanti sono i condomini tenuto conto che gli appartamenti 4,5 e 6 sono
> indivisi fra i 5 proprietari.?( Ovvero i 275 mill. dei tre appartamenti
> non hanno ancora uno o piu' proprietari esclusivi anche per quota )
> A mio parere vi sono in totale 6 condomini con i relativi millesimi :
> -CIPOLLA mill. 100,00
> -VENANZIO " 175,00
> -SCURO,PIGOTTA,ELFO,SIMONI e REA " 275,00
> -COLOMBO " 120,00
> -ROSSI " 155,00
> -VERDI " 175,00
> Totale mill.1.000,00
Concordo
Che i condomini siano 6 non vi � dubbio, che le unit� immobiliari siano 9 �
altrettanto indubbio.
Il problema torna a capo e non � risolto; infatti, il problema posto e su
cui si discute � l'unit� immobiliare ha o no il diritto ad essere
rappresentata? Non vi � nulla di sancito che faccia propendere per un si o
per un no, secondo me ovvio. La questione della propriet� indivisa, da cui,
come dicevo, mi son fatto precedentemente fuorviare, in questo caso non
c'entra un tubo.
E' un po' come dire che in un condominio due coniugi, in comunione di beni,
posseggono due unit� immobiliari; all'assemblea intendono partecipare, con
diritto di voto, entrambi, uno per un'unit� e l'altro per l'altra. Non �
lecita la loro pretesa?
Poi:
" una figura particolare di delegato � il cosiddetto delegato della
comunione, cio� colui che interviene all'assemblea, quale
comproprietario di una unit� immobiliare, per se e in rappresentanza di
altri comproprietari della medesima unit�, che all'assemblea non sono
ammessi. In questo caso non occorre delega scritta e il rappresentante
vincoler�, con le sue decisioni, anche gli altri comproprietari (art. 67
DD.AA. cod. civ): in tal senso Cass. sent. n 590 del 24.12.1980."
Ancora a pagina 242 paragrafo 139 "Nozione di maggioranza numerica"
"ai fini del computo delle maggioranza numerica, un condomino dispone di
un solo voto, anche se proprietario di diverse unit� autonome dell'immobile"
E' evidente che i tre avvocato condomini (furbacchioni) non possono
separare i voti per quanto attiene il computo numerico (e di conseguenza
il calcolo dei millesimi). Perch�, come ben sai, il condomino pu� essere
solo uno e pu� esprimere un solo voto.
Alla peggio possono esprimere solo un voto pari ad 1/n dove n � il
numero di partecipanti alla comunione. Ma questa era solo una battuta.
Saluti
paolo
Paolo
> E' un po' come dire che in un condominio due coniugi, in comunione
> di beni, posseggono due unità immobiliari; all'assemblea intendono
> partecipare, con diritto di voto, entrambi, uno per un'unità e
> l'altro per l'altra. Non è lecita la loro pretesa?
No. IMO gli articoli 1136 e 67 d.a. sono abbastanza chiari.
Art. 1136 - comma 1
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti
condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero
edificio e i due terzi dei *partecipanti* al condominio.
Art. 67 d.a. - comma 1
Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di
rappresentante. Qualora un piano o porzione dell'edificio appartenga
in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo
rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari
interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
-----
Tanti auguri di Buon Natale.
>Art. 1136 - comma 1
>L'assemblea � regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini
>che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi
>dei *partecipanti* al condominio.
Ma questa � la quota minima affinch� l'assemblea sia dichiarata regolarmente
costituita, non significa che non possano partecipare in numero maggiore,
anzi, direi auspicabile.
>Art. 67 d.a. - comma 1
>Ogni condomino pu� intervenire all'assemblea anche a mezzo di
>rappresentante. Qualora un piano o porzione dell'edificio appartenga in
>propriet� indivisa a pi� persone, queste hanno diritto a un solo
>rappresentante nell'assemblea, che � designato dai comproprietari
>interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
Io non mica detto il contrario! Sono pienamente concorde sul fatto che per
ogni unit� possa intervenire un solo rappresentante. Ma qui si sta parlando
di pi� unit� immobiliari.
>Tanti auguri di Buon Natale.
Grazie e ricambio con piacere
Grazie della simpatica battuta (.....) ::-)))))
Tanti auguri di un felice Natale.
w.....forse 2010.
Comincia a diventare troppo lunga e, in verit�, come gi� dissi e mi ripeto,
anch'io non ho certezze.
Ciao e buon Natale.
perdonami ma non ho capito bene la tua spiegazione
> Sei avvocato e vai a cercare una sentenza della cassazione?
Si, lo faccio per lavoro.
ciao
> La risposta che ti ha dato w.2009 (che fra poco dovr� aggiornare il
> nome:-) �, secondo me, corretta.
> Comunque posso riportarti quello ch ec'� sul libro Tamborrino a pag 230
> dell'edizione 2006
Grazie della risposta, anche io ho il Tamborrino edizione 2009 e avevo
concluso per quella soluzione, ma nula � specificato per l'ipotesi in
cui una comunione abbia in propriet� pi� di un immobile, almeno non in
modo chiaro. Comprendi, non per me, che sono persuaso, ma per gli altri
2 avvocati che interverranno anche nelle prossime assemblee!
> E' evidente che i tre avvocato condomini (furbacchioni) non possono
> separare i voti per quanto attiene il computo numerico (e di conseguenza
> il calcolo dei millesimi).
aha guarda che uno dei tre avvocati � l'amministratore, cio� io!!
Gli altri 2 erano delegati, e vi era anche un terzo delegato che era il
padre dei 5 figli proprietari dei beni.
>> La risposta che ti ha dato w.2009 (che fra poco dovrà aggiornare
>> il nome:-) è, secondo me, corretta. Comunque posso riportarti
>> quello ch ec'è sul libro Tamborrino a pag 230 dell'edizione 2006
> Grazie della risposta, anche io ho il Tamborrino edizione 2009 e
> avevo concluso per quella soluzione, ma nula è specificato per
> l'ipotesi in cui una comunione abbia in proprietà più di un
> immobile, almeno non in modo chiaro. Comprendi, non per me, che
> sono persuaso, ma per gli altri 2 avvocati che interverranno anche
> nelle prossime assemblee!
Se *un* proprietario possiede più appartamenti per quale motivo per
*una_comunione* che possiede più appartamenti dovrebbe essere
diversamente?
Tanti auguri di Buon Natale.
Ciao
>> E' evidente che i tre avvocato condomini (furbacchioni) non possono
>> separare i voti per quanto attiene il computo numerico (e di
>> conseguenza il calcolo dei millesimi).
>
> aha guarda che uno dei tre avvocati � l'amministratore, cio� io!!
> Gli altri 2 erano delegati, e vi era anche un terzo delegato che era
> il padre dei 5 figli proprietari dei beni.
Ovviamente non mi riferivo a te, pensavo che fossero tre gli avvocati
facenti parte delle comunione. Infatti a fare i furbi sono i delegati
della comunione: avvocati, magistrati, o quello che sono.
Saluti
Paolo
Paolo
>> Art. 1136 - comma 1 L'assemblea è regolarmente costituita con
>> l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del
>> valore dell'intero edificio e i due terzi dei *partecipanti* al
>> condominio.
>
> Ma questa è la quota minima affinché l'assemblea sia dichiarata
> regolarmente costituita, non significa che non possano partecipare
> in numero maggiore, anzi, direi auspicabile.
>
>> Art. 67 d.a. - comma 1 Ogni condomino può intervenire
>> all'assemblea anche a mezzo di rappresentante. Qualora un piano o
>> porzione dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più
>> persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante
>> nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati;
>> in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
Ho riportato questi commi solo a chiarimento del fatto che il
legislatore abbia voluto chiaramente indicare che ogni proprietà ha
diritto ad un solo partecipante all'assemblea sia per quanto riguarda
il quorum per la costituzione che per quanto riguarda il quorum delle
votazioni.
Il successivo art. 67 d.a. chiarisce meglio il concetto indicando che
partecipa all'assemblea un solo rappresentante per ogni proprietà dove
viene indicata come proprietà una porzione dell'edificio.
Se *un* proprietario possiede più appartamenti per quale motivo
*una_comunione* che possiede più appartamenti dovrebbe essere trattata
diversamente?
Tanti auguri di Buon Natale.
Ciao
> Se *un* proprietario possiede piᅵ appartamenti per quale motivo per
> *una_comunione* che possiede piᅵ appartamenti dovrebbe essere diversamente?
NESSUNO, ma a volte le persone si rifiutano di ragionare se non gli
porti una bella traccia esplicita, che al momento non ho.
>Se *un* proprietario possiede pi� appartamenti per quale motivo
>*una_comunione* che possiede pi� appartamenti dovrebbe essere trattata
>diversamente?
Sospetto che ci stia avvitando sempre sullo stesso concetto e i dubbi,
almeno per quanto mi riguarda, non fanno che accentuarsi.
Partecipa all'assemblea un solo rappresentante per ogni propriet�. Non ci
piove.
C'� la propriet� del terzo piano, c'� la propiet� del quinto piano e una al
piano interrato che, con l'andare del tempo, uno vende l'altro compra, sono
finite in capo ad un unica testa. Prima c'erano tre persone a rappresentarle
oggi si vorrebbe che fosse una sola. Mi convince da Natale a Santo
Stefano... Ripeto la differenza � solo numerica negli eventuali partecipanti
perch� la situazione millesimi non muta.
>Tanti auguri di Buon Natale.
Tanti auguri anche a te.
Gi
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__________ Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali 4710 (20091222) __________
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Paolo