in un condominio alll'amministratore (che chiamer� A) non viene
rinnovato l'incarico ed al suo posto viene nominato un nuovo amm.re
(che chiamer� B). L'assemblea di nomina � stata convocata dai
condomini in base alle disposizioni dell' art. 66 dopo che era stata
fatta richiesta all'amm.re A e questi non aveva provveduto.
L'amm.re B riceve copia del verbale di nomina, provvede a contattare
l'amm.re A per accordarsi circa il passaggio di consegne, e provvede a
convocare un'assemblea per l'approvazione del Preventivo spese del
prossimo esercizio (presentando gi� un prospetto di ripartizione) e
per altre questioni.
In assemblea per vari motivi non viene approvato nulla e l'amm.re B
mette a verbale che non accetta l'incarico.
La domanda �: l'amm.re B pu� dire di non aver accettato l'incarico o
piuttosto l'incarico � stato da lui implicitamente accettato e seppur
dopo pochi giorni ha rimesso il mandato all'assemblea?
Questo perch� ultimamente l'amm.re A si � rifatto vivo affermando che
lui ha ancora la rappresentanza del nostro condominio.
Grazie per le vostre risposte.
Margherita
Secondo B ha compiuto atti di gestione anche documentabili (ad es. la
convocazione di un'assemblea) pertanto non si tratta di una mancata
accettazione ma di dimissioni successive. Per intenderci l'interim � di B,
oramai A non centra pi� nulla (ha "solo" l'obbligo di passare al suo
successore tutti gli atti ed i documenti del condominio.
> Questo perch� ultimamente l'amm.re A si � rifatto vivo affermando che
> lui ha ancora la rappresentanza del nostro condominio.
> Grazie per le vostre risposte.
Posso un consiglio? Si nomini al pi� presto C!
> Margherita
Buona serata,
I.M.
Mi correggo: Secondo me B... invariato il resto.
>
>>
>> Posso un consiglio? Si nomini al pi� presto C!
>> I.M.
Lo spero � mia ferma intenzione anche perch� siamo in un mare di guai.
In quell'assemblea qualche decisione � stata presa e se B non era
Amm.re l'assemblea potrebbe essere nulla ..anche se erano presenti
1000/1000simi
Margherita
Poi aggiungo a quello gi� detto (secondo me in modo corretto e basta
quello che ha detto) da "news.tim.it" quando avete fatto l'assemblea per
la nomina di B, questo era presente all'assemblea? Aveva portato un
preventivo per il suo mandato? se era presente non avete aggiunto al
verbale che B accettava l'incarico?
Ripeto � sufficiente quello che ha detto "news" per far si che B abbia
poi di fatto accettato l'incarico. (per caso B non ha inviato
raccomandata a tutti i condomini, magari in occasione dell'invio del
verbale nella quale comunicava di essere il nuovo amministratore, oppure
che l'abbia fatto l'amm. A?)
Saluti
Poalo
>> Lo spero � mia ferma intenzione anche perch� siamo in un mare di guai.
>> In quell'assemblea qualche decisione � stata presa e se B non era
>> Amm.re l'assemblea potrebbe essere nulla ..anche se erano presenti
>> 1000/1000simi
>> Margherita
>>
>Il fatto che all'assemblea partecipi o no l'amministratore � totalmente
>ininfluente per la validit� dell'assemblea stessa.
Non mi riferivo alla presenza o meno di B in assemblea, (comunque era
presente), quanto al fatto che l'assemblea poteva essere stata
convocata da persona che non aveva alcuna legittimazione per farlo.
Ho poi aggiunto la presenza dei 1000/1000simi in quanto ci� poteva
forse sanare una situazione nata male . (Es. se non convochi qualcuno
e questi si presenta in assemblea non pu� in seguito chiedere
l'annullamento adducendo che non era a conoscenza)
>Poi aggiungo a quello gi� detto (secondo me in modo corretto e basta
>quello che ha detto) da "news.tim.it" quando avete fatto l'assemblea per
>la nomina di B, questo era presente all'assemblea? Aveva portato un
>preventivo per il suo mandato? se era presente non avete aggiunto al
>verbale che B accettava l'incarico?
Non era presente. Lo abbiamo nominato sulla base del preventivo
presentato. Non abbiamo aggiunto che accettava l'incarico.
Ovviamente gli abbiamo fatto avere poi il verbale di nomina con le
deliber dell'assemblea.
>Ripeto � sufficiente quello che ha detto "news" per far si che B abbia
>poi di fatto accettato l'incarico. (per caso B non ha inviato
>raccomandata a tutti i condomini, magari in occasione dell'invio del
>verbale nella quale comunicava di essere il nuovo amministratore, oppure
>che l'abbia fatto l'amm. A?)
Spero che abbiate ragione, anche sesiamo una gabbia di matti e capisco
il fatto che B abbia mollato tutto. Tuttavia qualunque cosa purch� A
non ritorni. Se siamo a questo punto � perch� A non presentava
rendiconti da quasi 3 anni (lo so che si poteva adire l'AG ma ritenevo
meno dispendioso passare attraverso l'art. 66) e questo ha creato
anche delle morosit� tra i condomini e debiti verso i fornitori.
Comunque B ha convocato l'assemblea, l'unica a cui ha partecipato ed
alla fine della quale ha dichiarato che non accettava l'incarico,
portandoci l'avviso e facendoci firmare per ricevuta( siamo un
condominio piccolo). Il verbale non lo ha mandato B perch� ha
provveduto un condomino ( era superfluo in quanto eravamo tutti
presenti anche nell'assemblea di nomina).
Sicuramente non � stato mai mandato all'amm.re A. il quale oggi
sostiene di non aver mai ricevuto documentazione attestante la sua
sostituzione con B.
aiutatemi
margherita
>
>Saluti
>
>Poalo
>Risposta a Margherita :
>Avete combinato un bel pasticcio.
Purtroppo si! E rischia di complicarsi ulteriormente dopo la
ricomparsa di A.
>Cerco di riassumere quello che hai detto e che io ho capito.
>1)In base all'art.66 d.a.c.c. avete indetto e tenuto assemblea
> condominiale nella quale avete deliberato la revoca dello
> amministratore A e la nomina dell'amministratore B.
corretto
>2)L'amministratore B riceve verbale e assume l'incarico quindi
> contatta A per il passaggio delle consegne
diciamo che assume l'incarico perch� a mio avviso inizia a compiere
degli atti per la gestione del condominio come si evince in seguito,
per� da nessuna parte � scritto "l'amministratore B accettal'incarico"
.
>3)B provvede poi a indire e tenere riunione assembleare per
> l'approvazione del preventivo spese prossimo esercizio e
> per altri problemi inseriti all'O.G..
esatto. La convocazione di quest'assemblea � curata da B che porta
gli avvisi di conocazione a mano unitamente al preventivo e piano di
riparto da lui elaborato e fa firmare ognuno di noi per ricevuta.
>4)L'assemblea non delibera nulla su quanto messo all'O.G.
> e pertanto B recede dall'incarico.
Per la verit� viene approvata una spesa con relativa ripartizione per
far fronte nell'immediato alla situazione debitoria del condominio ed
evitare che vengano distaccate delle utenze.. Il preventivo e stato di
riparto per l'esercizio prossimo non viene approvato. A quel punto B
dice che non accetta l'incarico .
>Ora , da quanto si deduce sopra ( se esatto )
>-A sapeva di essere stato revocato perch� comunicatogli da B
Si, anche se A sostiene e credo sia vero, di non aver mai ricevuto
il verbale di revoca con la nomina di B. Per quel che ne so io, dopo
vari tentativi telefonici , B ha mandato una Racc,ta ad A per
richiedere ufficialmente la restituzione della documentazione
condominiale e fissare una data per il passaggio delle consegne .
>-B � stato nominato con delibera assembleare dai condomini e
> questa nomina � stata da lui accettata :( Lo si deduce dal fatto
> che ha provveduto sia a comunicare della cosa A sia dal fatto
> che ha provveduto ad indire assemblea condominiale successiva.
concordo pienamente
>Concludendo secondo il mio parere:
>-B � ad interim ancora l'amministratore del vostro condominio,
> mentre A non lo � piu.
>La "querelle " per� potrebbe complicarsi, se B non ha provveduto
>a reperire tutta la documentazione condominiale in precedenza in
>possesso di A e se non ha provveduto alla modifica (c/o l'A.d.E.)
>del nome rappresentante legale indicato quando viene assegnato il
>codice fiscale del condominio.
So per certo che B non ha provveduto a nessuna di queste incombenze.
Ma il fatto che non abbia comunicato la variazione all'AdE non credo
che possa incidere pi� di tanto oltretutto aveva 30 gg di tempo e non
credo fossero ancora scaduti. Sai quanti amministratori si
"diimenticano" di fare quella variazione pur continuando ad
amministrare per anni lo stessocondominio. Se chiamati in causa penso
sia difficile sostenere che non hanno mai accettato l'incarico per
quel motivo..
Purtroppo il fatto che A sia ricomparso aggrava i problemi e le liti.
Le morosit� di alcuni condomini sono dovute al fatto che questi, per
timore che A potesse aver sottratto fondi alla cassa condominiale,
hanno sospeso il pagamento di alcune quote ordinarie.Oggi, in assenza
di un rendiconto che manca da 3 anni, questi stessi condomini si
rifiutano di pagare quote ad A ed anche di versare sul conto
condominiale che � ancora di fatto nella disponibilit� di A
Oltretutto, ed io sono tra questi, non riconoscono ad A la
rappresentanza legale del condominio.
Ciao
margherita
>
Ma poi veniamo al punto fondamentale. Visto che B non vuole fare pi�
l'amm., (certo � poco corretto agire cos� subito dopo essere stato
nominato; era compito suo capire in che situazioni era il condominio
prima di proporsi) voi non potete obbligarlo e non vi conviene farlo.
Quindi, rifate l'assemblea e nominate un nuovo amministratore, e
stavolta fatelo venire in assemblea e indicate sul verbale che �
presente e che accetta l'incarico, oppure nel preventivo fate inserire
una qualche frase del tipo: " all'accettazione del presente preventivo
si da conferma anche dell'accettazione dell'incarico ad amm del condominio"
In questo modo risolvete tutti i problemi che si sono creati.
Saluti
Paolo
Comunque, c'� poco da fare quello che conta come rappresentante legale � il
nome che compare intesratario del Codice Fiscale.
Dunque, il tuo rappresentate � A.
Allora non resta che riconvocare nuova assemblea secondo procedura da Art
66.
Tuttavia, pare che A non presenti bilanci da oltre 2 anni. In tal caso anche
un solo condomino pu� ricorrere in VOLONTARIA GIURISDIZIONE per la revoca
giudiziale e soprattutto SENZA AVVOCATO.
DELLA VALLE GIOVANN
Tuttavia
<Margherita> ha scritto nel messaggio
news:82qqg59g2ncrcnuob...@4ax.com...
Se avete seguito alla lettera l'art. 66 D.A. del codice civile
l'assemblea � valida.
Poi per quanto riguarda le modalit� della convocazione, la legge non
dice come si devono convocare, ma dice che bisogna informare tutti i
partecipanti al condominio (per� almeno 5 giorni prima dell'adunanza).
Ora se tutti i condomini sono venuti vuol dire che in un modo nell'altro
sono venuti a conoscenza dell'assemblea. Ma poi solo un condomino pu�
contestare la sua convocazione e non quella degli altri.
>> Poi aggiungo a quello gi� detto (secondo me in modo corretto e basta
>> quello che ha detto) da "news.tim.it" quando avete fatto l'assemblea per
>> la nomina di B, questo era presente all'assemblea? Aveva portato un
>> preventivo per il suo mandato? se era presente non avete aggiunto al
>> verbale che B accettava l'incarico?
>>
>
> Non era presente. Lo abbiamo nominato sulla base del preventivo
> presentato. Non abbiamo aggiunto che accettava l'incarico.
> Ovviamente gli abbiamo fatto avere poi il verbale di nomina con le
> deliber dell'assemblea.
>
>
Secondo me � stato fatto tutto in modo corretto. Visto che B ha
presentato un preventivo, vuol dire che in caso di nomina era d'accordo
ad accettare l'incarico
>
>> Ripeto � sufficiente quello che ha detto "news" per far si che B abbia
>> poi di fatto accettato l'incarico. (per caso B non ha inviato
>> raccomandata a tutti i condomini, magari in occasione dell'invio del
>> verbale nella quale comunicava di essere il nuovo amministratore, oppure
>> che l'abbia fatto l'amm. A?)
>>
>
> Spero che abbiate ragione, anche sesiamo una gabbia di matti e capisco
> il fatto che B abbia mollato tutto. Tuttavia qualunque cosa purch� A
> non ritorni. Se siamo a questo punto � perch� A non presentava
> rendiconti da quasi 3 anni (lo so che si poteva adire l'AG ma ritenevo
> meno dispendioso passare attraverso l'art. 66) e questo ha creato
> anche delle morosit� tra i condomini e debiti verso i fornitori.
>
Ricordatevi che poi B non � responsabile dei mancati rendiconti di A.
> Comunque B ha convocato l'assemblea, l'unica a cui ha partecipato ed
> alla fine della quale ha dichiarato che non accettava l'incarico,
> portandoci l'avviso e facendoci firmare per ricevuta( siamo un
> condominio piccolo).
Be' � difficile sostenere, da parte di B, di non essere l'amm perch� non
ha accettare l'incarico dopo aver formalizzato una convocazione di
un'assemblea e magari ha anche firmato la convocazione. Con quali solidi
ha prodotto la documentazione? Se non era l'amministratore con quale
titolo avrebbe potuto convocare l'assemblea?
Quindi che B sia l'amm. non ci sono dubbi. Farebbe bene a convocare una
nuova assemblea nella quale da le dimissioni.
> Il verbale non lo ha mandato B perch� ha
> provveduto un condomino ( era superfluo in quanto eravamo tutti
> presenti anche nell'assemblea di nomina).
>
> Sicuramente non � stato mai mandato all'amm.re A. il quale oggi
> sostiene di non aver mai ricevuto documentazione attestante la sua
> sostituzione con B.
> aiutatemi
> margherita
>
>
Visto che � stato un condomino a formalizzare l'invio del verbale,
fategli inviare il verbale stesso anche all'amm. A
Saluti
Paolo
>(cut)..... anche di versare sul conto
> condominiale che � ancora di fatto nella disponibilit� di A
Questo � veramente strano.
La prima cosa da fare, per "B", ancor prima di chiedere la consegna della
documentazione, � andare in banca col verbale di nomina e togliere ad "A" la
firma sul c/c ....
> Oltretutto, ed io sono tra questi, non riconoscono ad A la
> rappresentanza legale del condominio.
E fai bene.
Nonostante gli dispiaccia e non voglia il legale rappresentante ora � "B" e
tale rester� sino alla nomina del suo successore.
Rebrac
>Margherita ha scritto:
>> Il Wed, 25 Nov 2009 20:23:38 +0100, Paolo Kap
>> <noIn...@si.esperanto.eo> ha scritto:
>>
>Ricordatevi che poi B non � responsabile dei mancati rendiconti di A.
>
Certo che no anzi noi volgliamo che B o chiunque altro riprenda la
documentazione in possesso di A e faccia i conti per questi 3 anni,
L'amm.reB lo sapeva e nell'offerta professionale eraprevisto un
compenso a parte per la chiusura di bilanci pregressi.
>Be' � difficile sostenere, da parte di B, di non essere l'amm perch� non
>ha accettare l'incarico dopo aver formalizzato una convocazione di
>un'assemblea e magari ha anche firmato la convocazione.
Questo mi sembra un ottimo punto, infatti la convocazione � firmata
"l'amministratore B"
>Con quali solidi
>ha prodotto la documentazione? Se non era l'amministratore con quale
>titolo avrebbe potuto convocare l'assemblea?
>
Il mio timore � proprio questo. Lui non accetta la nomina, quindi non
� amministratore per cui non ha titolo per convocare l'assemblea,
ergo ogni deliberazione presa in quella riunione � nulla.
>Quindi che B sia l'amm. non ci sono dubbi. Farebbe bene a convocare una
>nuova assemblea nella quale da le dimissioni.
>
>Visto che � stato un condomino a formalizzare l'invio del verbale,
>fategli inviare il verbale stesso anche all'amm. A
L'amm.re A ha mandato una circolare dove oltre a rivendicare la
rappresentanza del condominio dice che domani verr� per incassare le
quote dei morosi.
Io sono tra questi, ma non intendo pagare fintanto che non avr�
potuto vedere i conti di questi 3 anni e sono pronta ad andare in
giudizio.
Tutto ci� purtropp ha contribuito ad alimentare le incomprensioni che
gi� esistono tra noi , Quelli che hanno pagato tutte le quote se la
prendono con noi morosi (e dal loro punto di vista li capisco anche)
ma nessuno che si chieda se � normale non presentare bilanci per cos�
tanto tempo. Oltretutto la situzione debitoria del condominio �
superiore a quella dei singoli condomini, ossia anche se i morosi
avessero pagato tutte le quote il condominio avrebbe ancora qualche
migliaio di euro di debiti verso i fornitori. Questo mi lascia
perplessa.... ma fintanto che non vedo i conti non posso sbilanciarmi.
Ultima annotazione di colore, A non � ricomparso per caso ma � stato
chiamato da qualche condomino !!.
Vi ringrazio per l'aiuto che mi state dando
Margherita
>Situazione complessa.
>
>Comunque, c'� poco da fare quello che conta come rappresentante legale � il
>nome che compare intesratario del Codice Fiscale.
>
>Dunque, il tuo rappresentate � A.
>
>Allora non resta che riconvocare nuova assemblea secondo procedura da Art
>66.
>
>Tuttavia, pare che A non presenti bilanci da oltre 2 anni. In tal caso anche
>un solo condomino pu� ricorrere in VOLONTARIA GIURISDIZIONE per la revoca
>giudiziale e soprattutto SENZA AVVOCATO.
>
>DELLA VALLE GIOVANN
>
Non sono convinta perch� se fosse come tu dici una persona potrebbe
amministrare un condominio per anni, (oggi forse sarebbe pi� difficile
con tutte le incombenze fiscali), e solo per il fatto che non ha
comunicato la variazione del nominativo all'AdE tutti gli atti
prodotti sarebbero da considerarsi nulli, pensa solo ai contratti con
fornitori o ditte per lavori straordinari , insomma un classico
esempio di falsus procurator.
Pi� semplicemente credo che l'amm.re che ometta di fare la
comunicazione all'A.d.E entro 30gg sia solo passibile di sanzione
amministrativa, ma sia a tutti gli effetti il rappresentante legale.
grazie comunque per il tuo parere
Margherita
E questo significa che lui ha accettato l'incarico. Su questo non c'�
alcun dubbio!!
>> Con quali solidi
>> ha prodotto la documentazione? Se non era l'amministratore con quale
>> titolo avrebbe potuto convocare l'assemblea?
>>
>>
>
> Il mio timore � proprio questo. Lui non accetta la nomina, quindi non
> � amministratore per cui non ha titolo per convocare l'assemblea,
> ergo ogni deliberazione presa in quella riunione � nulla.
>
>
>
>
Se non voleva accettare la nomina avrebbe dovuto inviare a tutti i
condomini una raccomandata nella quale avrebbe dovuto indicare la non
accettazione della nomina e poi non avrebbe dovuto fare nessuna
assemblea. Ma nel momento che non ha fatto ci� di fatto ha accettato la
nomina.
>
>> Quindi che B sia l'amm. non ci sono dubbi. Farebbe bene a convocare una
>> nuova assemblea nella quale da le dimissioni.
>>
>>
>
>
>> Visto che � stato un condomino a formalizzare l'invio del verbale,
>> fategli inviare il verbale stesso anche all'amm. A
>>
>
> L'amm.re A ha mandato una circolare dove oltre a rivendicare la
> rappresentanza del condominio dice che domani verr� per incassare le
> quote dei morosi.
>
E' stata fatta una regolare assemblea, nella quale � stato regolarmente
(avete raggiunto il quorum di legge??) nominato un nuovo amministratore.
Conclusione A non ha alcun titolo per fare nulla ma assolutamente nulla.
Io se fossi in te non lo pagherei e avviserei tutti i condomini che chi
lo fa lo fa a suo rischio e pericolo.
Poi farei un'altra cosa. Parlerei con la persona che ha portato l'amm. B
e insieme a lui convincete l'amm. B di fare un'assemblea nel pi� breve
tempo possibile per nominare un nuovo amm. C. In questo modo B si libera
di voi, e non avr� nessuna conseguenza, l'amm. A non potr� fiatare ed
infine ci sar� un nuovo (si spera) C che cercher� di risolvere i
problemi. Se B non fosse d'accordo, allora fate la stessa cosa che avete
fatto per liberarvi di A.
Secondo me � l'unica strada percorribile.
Saluti
PAolo
Paolo
Ciao Giovanni.
Su questa cosa non sono d'accordo. Se hanno fatto una regolare assemblea
ed ᅵ stato nominato B e poi B ha convocato una nuova assemblea, non ci
sono dubbi su chi sia l'amm del condominio. Il fatto che il CF sia
ancora intestato ad A secondo me non ᅵ significativo perchᅵ dipende dai
tempi di "reazione" del nuovo amm. per far aggiornare questo dato.
Saluti
Paolo
Paolo
>E' stata fatta una regolare assemblea, nella quale � stato regolarmente
>(avete raggiunto il quorum di legge??) nominato un nuovo amministratore.
>Conclusione A non ha alcun titolo per fare nulla ma assolutamente nulla.
>Io se fossi in te non lo pagherei e avviserei tutti i condomini che chi
>lo fa lo fa a suo rischio e pericolo.
>
>Poi farei un'altra cosa. Parlerei con la persona che ha portato l'amm. B
>e insieme a lui convincete l'amm. B di fare un'assemblea nel pi� breve
>tempo possibile per nominare un nuovo amm. C. In questo modo B si libera
>di voi, e non avr� nessuna conseguenza, l'amm. A non potr� fiatare ed
>infine ci sar� un nuovo (si spera) C che cercher� di risolvere i
>problemi. Se B non fosse d'accordo, allora fate la stessa cosa che avete
>fatto per liberarvi di A.
>Secondo me � l'unica strada percorribile.
>
>Saluti
>
>PAolo
Grazie Paolo, concordo su tutto ci� che hai scritto,
cercher� di convincere qualche condomino a riconvocare un'assemblea
sulla base dell'art. 66 (spero di riuscire a rconvincere qualcuno per
arrivare ad 1/6 ) in modo da poter nominare C o D o Z o qualunque cosa
purch� non sia A.
Ringrazio te e tutti gli altri per i vostri pareri e suggerimenti.
Margherita
Saluti
Paolo
saluti
Paolo
P.S. perᅵ la cosa che non capisco ᅵ se B ha deciso di non voler piᅵ fare
piᅵ l'amm (avrᅵ sicuramente le sue ragioni), invece di fare tutto sto
casino (deve essere un tipo un po' "tarato" mentale) non farebbe prima a
fare un'immediata assemblea con all'ordine del giorno la nomina di un
nuovo amm? e per stimolare i condomini li potrebbe minacciare che nel
caso non riescano a nominare un nuovo amm ( e quindi liberare lui) di
portare le carte in tribunale e ci pensa un giudice a nominare un nuovo
amm. Sarebbe piᅵ semplice, e anche piᅵ professionale (si fa per dire:-))
Certa gente gli piace proprio rompere e creare problemi!
DELLA VALLE GIOVANNI
"w.2009" <w.nospa...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:KyDPm.99115$1s6....@twister2.libero.it...
Diversamente a che serve l'Anagrafe Tributaria.
Anzi � dovere dei fornitori pretendere di contrattare con il rappresentante
legale, onde rilasciare esatta quietanza.
a questo punto A vi pu� anche ricattare e pretendere dai fornitori il
rilascio delle fatture e i fornitori non possono che adeguarsi.
Se non ci credi telefona al 117 della Guardia di Finanza.
DELLA VALLE GIOVANNI
<Margherita> ha scritto nel messaggio
news:kg7tg5p2h33hs4ukk...@4ax.com...
Finch� B o C o altro non corregge tale intestazione con debito verbale
assembleare, il rappresentante � A.
In breve, pi� si ritarda e pi� si avvantaggia A.
DELLA VALLE GIOVANNI.
"Paolo Kap" <noIn...@si.esperanto.eo> ha scritto nel messaggio
news:4b0eb46d$0$8867$4faf...@reader5.news.tin.it...
> Della Valle Giovanni ha scritto:
>> Situazione complessa.
>>
>> Comunque, c'� poco da fare quello che conta come rappresentante legale �
>> il nome che compare intesratario del Codice Fiscale.
>>
>> Dunque, il tuo rappresentate � A.
>>
>
>
>
> Ciao Giovanni.
>
> Su questa cosa non sono d'accordo. Se hanno fatto una regolare assemblea
> ed � stato nominato B e poi B ha convocato una nuova assemblea, non ci
> sono dubbi su chi sia l'amm del condominio. Il fatto che il CF sia ancora
> intestato ad A secondo me non � significativo perch� dipende dai tempi di
DELLA VALLE GIOVANNI
"w.2009" <w.nospa...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:KyDPm.99115$1s6....@twister2.libero.it...
E' tutto a vantaggio per A che ha tutto il diritto di opporre ai terzi il
rilascio di fatture fiscali.
I terzi fornitori non possono che adeguarsi.
DELLA VALLE GIOVANNI
"Paolo Kap" <noIn...@si.esperanto.eo> ha scritto nel messaggio
news:4b0fa03c$0$8860$4faf...@reader5.news.tin.it...
> w.2009 ha scritto:
>> Risposta a Paolo Kap :
>> O.k. come la penso io basta che tu legga il mio post,
>> comunque anche per me l'amministratore attuale ad
>> interim � B, per� per il fisco se non � stato variato il
>> nominativo, � l'amministratore B.
>> Ovvero le varie richieste di precisazioni e/o mancati
>> versamenti d'imposte e/o verifiche di dichiarazioni fiscali
>> saranno , da parte dell'A.d.E. ,indirizzati al Condominio
>> XKY e pertanto ad A quale rappresentante fiscale/legale.
>> Pertanto come puoi ben capire � una situazione poco
>> chiara che va al piu' presto sistemata.
>> Ciao
>>
>>
> Ciao w.2009
> sono d'accordo con te nel dire che la situazione � ingarbugliata. Per� non
> l'agenzia delle entrate a dire chi � l'amm. ma � una cosa che spetta ai
> condomini. per quanto riguarda la situazione con l'agenzia delle entrate �
> un problema di A, (visto che B non si muove) che non essendo pi�
> l'amministratore deve (o dovrebbe) comunicare alla stessa agenzia di non
> essere pi� l'amm. se non lo fa sono fatti suoi poi quali siano le
> conseguenze. Lo stesso discorso vale per B che essendo stato nominato (e
> su questo non c'� nessun dubbio) deve provvedere. Se non lo fa anche lui
> pagher� le conseguenze (se ci sono).
>
> saluti
>
> Paolo
>
> P.S. per� la cosa che non capisco � se B ha deciso di non voler pi� fare
> pi� l'amm (avr� sicuramente le sue ragioni), invece di fare tutto sto
> casino (deve essere un tipo un po' "tarato" mentale) non farebbe prima a
> fare un'immediata assemblea con all'ordine del giorno la nomina di un
> nuovo amm? e per stimolare i condomini li potrebbe minacciare che nel caso
> non riescano a nominare un nuovo amm ( e quindi liberare lui) di portare
> le carte in tribunale e ci pensa un giudice a nominare un nuovo amm.
> Sarebbe pi� semplice, e anche pi� professionale (si fa per dire:-))
Saluti
Paolo
ROTFL
Ciao
Giovanni
--
A computer is like an air conditioner,
it stops working when you open Windows.
< http://giovanni.homelinux.net/ >
ROTFL
Rotflo anch'io... :-D
Rebrac
DELLA VALLE GIOVANNI
"Giovanni" <lso...@home.net.it> ha scritto nel messaggio
news:heohdr$r1j$2...@milena.home.net.it...
On 11/27/09 12:19, Della Valle Giovanni wrote:
> Se il tuo post si intitola "il rappresentante legale" beh esiste
> una sola risposta quello che � intestatrario del Codice Fiscale in
> Anagrafe tributaria.
>
> Diversamente a che serve l'Anagrafe Tributaria.
>
> Anzi � dovere dei fornitori pretendere di contrattare con il
> rappresentante legale, onde rilasciare esatta quietanza.
>
> a questo punto A vi pu� anche ricattare e pretendere dai fornitori
In Germania e in Svezia e in un qualsiasi paese che funziona le due
intestazioni coincidono. Non si sa perch� in Italia e nel napoletano esiste
ancora tale strafottenza.
La nomina di fatto pu� anche essere accettabile, ma fino a che non sorge
qualche problema.
In caso di problemi, quello che conta � la nomina giuridica. Ogni
contestazione � inutiliter data.
DELLA VALLE GIOVANNI
"Paolo Kap" <noIn...@si.esperanto.eo> ha scritto nel messaggio
news:4b0fc42a$0$10437$4faf...@reader2.news.tin.it...
> Della Valle Giovanni ha scritto:
>> L'iscrizione in Agenzia delle entrate � opponibile a qualunque terzo, che
>> non pu� eccepire ignoranza del fatto.
>>
>> Finch� B o C o altro non corregge tale intestazione con debito verbale
>> assembleare, il rappresentante � A.
>>
>> In breve, pi� si ritarda e pi� si avvantaggia A.
>>
>> DELLA VALLE GIOVANNI.
>>
>> "Paolo Kap" <noIn...@si.esperanto.eo> ha scritto nel messaggio
>> news:4b0eb46d$0$8867$4faf...@reader5.news.tin.it...
>>
>>> Della Valle Giovanni ha scritto:
>>>
>>>> Situazione complessa.
>>>>
>>>> Comunque, c'� poco da fare quello che conta come rappresentante legale
>>>> � il nome che compare intesratario del Codice Fiscale.
>>>>
>>>> Dunque, il tuo rappresentate � A.
>>>>
>>>>
>>>
>>> Ciao Giovanni.
>>>
>>> Su questa cosa non sono d'accordo. Se hanno fatto una regolare assemblea
>>> ed � stato nominato B e poi B ha convocato una nuova assemblea, non ci
>>> sono dubbi su chi sia l'amm del condominio. Il fatto che il CF sia
>>> ancora intestato ad A secondo me non � significativo perch� dipende dai
>Paolo
>
>P.S. per� la cosa che non capisco � se B ha deciso di non voler pi� fare
>pi� l'amm (avr� sicuramente le sue ragioni), invece di fare tutto sto
>casino (deve essere un tipo un po' "tarato" mentale) non farebbe prima a
>fare un'immediata assemblea con all'ordine del giorno la nomina di un
>nuovo amm? e per stimolare i condomini li potrebbe minacciare che nel
>caso non riescano a nominare un nuovo amm ( e quindi liberare lui) di
>portare le carte in tribunale e ci pensa un giudice a nominare un nuovo
>amm. Sarebbe pi� semplice, e anche pi� professionale (si fa per dire:-))
>
>Certa gente gli piace proprio rompere e creare problemi!
Su questo ti rispondo io, il nostro purtroppo � un condominio formato
da una manica di matti per non dire di peggio e includo anche me
stessa. Litighiamo su tutto, facciamo questioni di lana caprina ma non
riusciamo mai a risolvere i problemi e per fortuna che siamo in pochi.
Ora, gli ultimi amm.ri che abbiamo avuto, hanno sfruttato queste
nostre "caratteristiche" per farsi bene gli affari loro e poi se ne
sono andati. A , sono tre anni che non presenta rendiconti, sar� tutto
regolare per carit�, ma io vorrei vederli questi conti anche se poi
finit� a tarallucci e vino perch� "mica possiamo stare tutta la notte
a controllare le spese, quindi signora approviamo tutto e iniziamoda
capo". Finisce sempre cos�, e non credo che a guadagnarci sia il
condominio.
Il ritorno di A mi infastidisce parecchio, perch� lo reputo
incopetente e mi lascia perplessa la faccia tosta con cui si
ripresenta ............ ma in fondo ci sono parecchi lavori
straordinari da fare.
B non � stato presentato da me ma lo conosco perch� abita in zona e so
che � una persona onesta e corretta. Sicuramente non si � comportato
in modo molto professionale andando via in quel modo, ma avrei sfidato
chiunque a rimanere dopo essere stato trattato malissimo in assemblea.
Ho parlato con diversi studi legali, tutti sono concordi
nell'affermare che il rappresentante legale � B e a lui spetterebbe
convocare una nuova assemblea per la nomina di un nuovo
amministratore. In difetto ovviamente provvederemo noi ad
autoconvocarci ex art 66.
Di nuovo un grazie a tutti
Margherita
Saluti
Paolo
La intestazione di CF ha valore di pubblicit� legale per i terzi, i quali
non possono che attenersi a quanto dichiarato in anagrafe per il rilascio di
fatture.
Del resto l'Art. 1129 ultimo comma impone una annotazione in apposito
registro. Qual � questo registo ?? E' interpretabile quello della anagrafe
tributaria.
La tua opinione - ossia l'intestatario di CF deve compilare il modello AC -
non � condivisibile, eccetto nel solo caso che non si decida di fare due
delibere ovvero due nomine distinte: uno come amm.re e uno responsabile del
modello AC.
E' ovvio che l'intestatario del CF lo sceglie sempre l'assemblea ed �
inaccettabvile affermare che � A perch� B non ha provveduto alla tempestiva
rettifica.
Lo doppia delibera da te ostenuta � legale, ma � un modo per complicarsi la
vita.
Infine, ti ricordo che i presunti errori di Moggi, Giraudo e Bettega li ha
pagati la gloriosa Juventus con la retrocessione in serie B. In breve, gli
errori degli amm.ri condominiali li pagano sempre i condomini.
DELLA VALLE GIOVANNI
Ciao
> Che gli altri paesi siano superiori all'italia non c'� dubbio.
> Ripeto di non essere d'accordo con te, a meno che non citi qualche legge o
> sentenza che affermi quello che dici. Secondo il mio parere la nomina
> dell'amm. la fa l'assemblea e tutto il resto non conta. Alla peggio ci
> potranno essere delle sanzioni (ma di questo non saprei). Inoltre, se non
> sbaglio (non sono un commercialista-fiscalista), il CF per il condominio �
> nato, da non molto tempo, perch� hanno deciso di considerare il condominio
> come sostituto d'imposta. Ora il nome dell'amm collegato al CF del
> condominio serve solo ed esclusivamente (per� preferirei che qualcuno
> esperto di questioni fiscali intervenga per correggere se nel caso sto
> dicendo cretinate) per capire chi deve compilare il quadro AC della
> dichiarazione dei redditi. Quindi il fisco se sa che A � la persona
> collegata con il CF del condominio, si aspetta di trovare la compilazione
> del quadro AC. Se non la trova, dubito profondamente che ci� possa
Tuttavia ammesso e non concesso sia B.
In tal caso B � dimissionario, ma dimissionario non significa abbandono.
Significa che deve comunque diligentemente amministrare fino a nuova nomina.
In breve, pure che � dimissionario, B ha il dovere di comunicare il nuovo
intestatario di CF e indire nuova assemblea.
Infine, vorrei precisare la parola autoconvocarci.
Devi sempre trovare due condomini che rappresentino 1/6 dellimmobile e devi
sempre prima chiedere all'ammre - ripeto A stante pure l'abbandono di B - di
convocare assemblea. Non esiste convocazione diretta.
DELLA VALLE GIOVANNI
> La assemblea nomina l'amministratore, ma la delibera non basta per
> la legge. Più precisamente, il verbale assembleare rappresenta la
> nomina di fatto, che va bene al massimo per i condomini, ma non per
> i terzi esterni.
La delibera assembleare è la nomina e vale sia per i condomini che per
i terzi esterni e per la legge.
Per quale motivo devi presentare il verbale con la delibera sia
all'AdE che alla banca?
Perché il verbale è un atto di nomina e basta per la legge.
> La intestazione di CF ha valore di pubblicità legale per i terzi, i
> quali non possono che attenersi a quanto dichiarato in anagrafe per
> il rilascio di fatture.
Non sono commercialista ma le fatture riportano il C.F. del condominio
non il C.F. dell'amministratore (ne tanto meno il suo nome).
> Del resto l'Art. 1129 ultimo comma impone una annotazione in
> apposito registro. Qual è questo registo ?? E' interpretabile
> quello della anagrafe tributaria.
Si, come no!! Nel 1942 quando fu approvato il C.C. sapevano già che
avrebbero fatto l'anagrafe tributaria. Forse sei un ragazzino
abituato a fare tutto al computer ma quando si parla di 'apposito
registro' si parla realmente di un registro a pagine numerate e che
era in vendita (forse da Buffetti li trovi ancora) nei negozi
specializzati e su cui si scriva a mano.
Su quel registro alla fine dell'assemblea il segretario dovrebbe
trascrivere il brogliaccio degli appunti ed il presidente apporre la
propria firma dopo aver ottenuto l'approvazione dei presenti.
> La tua opinione - ossia l'intestatario di CF deve compilare il
> modello AC - non è condivisibile, eccetto nel solo caso che non si
> decida di fare due delibere ovvero due nomine distinte: uno come
> amm.re e uno responsabile del modello AC.
>
> E' ovvio che l'intestatario del CF lo sceglie sempre l'assemblea ed
> è inaccettabvile affermare che è A perchè B non ha provveduto alla
> tempestiva rettifica.
>
> Lo doppia delibera da te ostenuta è legale, ma è un modo per
> complicarsi la vita.
Mah. Da dove salta fuori la doppia delibera? E che significa
"l'intestatario del CF lo sceglie sempre l'assemblea"?
L'assemblea nomina un amministratore e ciò è tutto.
L'amministratore può associare il suo nome (e C.F.) al C.F. del
condominio ma anche io credo che sia solo per permettere all'AdE i
controlli. Cambia amministratore ma non cambia certamente il C.F. del
condominio.
> Infine, ti ricordo che i presunti errori di Moggi, Giraudo e
> Bettega li ha pagati la gloriosa Juventus con la retrocessione in
> serie B. In breve, gli errori degli amm.ri condominiali li pagano
> sempre i condomini.
Ci sono errori ed errori.
>
> Del resto l'Art. 1129 ultimo comma impone una annotazione in apposito
> registro. Qual ᅵ questo registo ?? E' interpretabile quello della anagrafe
> tributaria.
>
Se pensi che l'articolo da te citato ᅵ stato scritto prima della legge
che ha fatto si che il condominio diventasse sostituto di imposta e che
quindi c'ᅵ un CF e un nominativo ad esso associato, devi dedurre che la
tua conclusione ᅵ molto opinabile. Quindi di sicuro "l'apposito
registro" non puᅵ essere considerato il CF, ma credo che la legge si
riferisse al registro dell'assemblee.
Poi, se aggiungi che nel caso di un condominio con 4 o meno condomini si
puᅵ fare a meno dell'amm. ma non si puᅵ fare a meno del CF, questo
significa che ci deve essere un condomino che si prende la briga di
compilare il quadro AC, mica questo condomino ᅵ l'amm? (non lo ᅵ perchᅵ
non ᅵ stato nominato) E il fatto che abbia legato il suo nome al CF del
condominio, non puᅵ essere considerato l'amm e nᅵ l'agenzia delle
entrate lo puᅵ assume come tale. Quindi, il fatto che al CF, ci sia un
nominativo ad esso legato e che questo sia l'amm, ᅵ difficile da
sostenere. Se fosse vera sta cosa allora ci sarebbe l'obbligo di
nominare un amm amche per un condominio di due sole persone, o perlomeno
esisterebbe l'amm anche lᅵ dove non ᅵ stato nominato o dove non ci vuole
(condominii con 4 o meno cond)
> La tua opinione - ossia l'intestatario di CF deve compilare il modello AC -
> non ᅵ condivisibile, eccetto nel solo caso che non si decida di fare due
> delibere ovvero due nomine distinte: uno come amm.re e uno responsabile del
> modello AC.
>
Ma in questo caso di stai contraddicendo. Se si decidesse di nominare
uno che ᅵ "responsabile " del quadro AC questo deve poi legare il suo
nome al CF del condominio e quindi, secondo quello che dici, sarebbe di
fatto l'amm. Quindi, nel tuo caso, si avrebbero due amm: uno sarebbe
quello nominato dall'ass. e l'altro quello che ha deciso l'agenzia delle
entrate.
poi se mi dici che il quadro AC lo puᅵ compilare chiunque non abbia il
suo nome legato al CF del condominio, allora non ci resta che andare
all'agenzia delle entrate e chiedere se si puᅵ fare questa cosa.
> E' ovvio che l'intestatario del CF lo sceglie sempre l'assemblea ed ᅵ
> inaccettabvile affermare che ᅵ A perchᅵ B non ha provveduto alla tempestiva
> rettifica.
>
>
Ed infatti per me l'amm del condominio non ᅵ piᅵ A, ma B,
indipendentemente dal fatto che B vada oppure no ad aggiornare le
notizie all'agenzia delle entrate.
> Lo doppia delibera da te ostenuta ᅵ legale, ma ᅵ un modo per complicarsi la
> vita.
>
>
Ma non ci sono "doppi delibere". C'ᅵ una sola delibera nella quale A ᅵ
stato sostituito da B. Poi B puᅵ dire quello che vuole ma ᅵ lui l'amm
> Infine, ti ricordo che i presunti errori di Moggi, Giraudo e Bettega li ha
> pagati la gloriosa Juventus con la retrocessione in serie B. In breve, gli
> errori degli amm.ri condominiali li pagano sempre i condomini.
>
>
Mi dispiace ma non seguo il calcio.
Saluti
Paolo
Solo per semplificarsi la vita si fa coincidere l'amm.re con il
rappresentante fiscale.
In teoria � possibile due nomine: uno che compila il modulo AC e uno che
svolge quanto previsto da 1130 c.c. Nella pratica nessuno lo fa.
Ribadisco che � inaccettabile sostenere ragionamento tipo..."che siccome B
si � dimenticato di aggiornare l'intestazione, A resta responsabile della
compilazione di AC".
Il CF appartiene al condominio e, quindi, rientra nel controllo della
assemblea. L'assemblea decide a chi intestare il CF.
Nel caso decidesse di intestarlo all'amm.re, quest'ultiimo deve provvedere
subito alla rettifica, stante l'obbligo di eseguire le delibere assembleari
(Art. 1130 comma 1).
Come vedi sono un sacco di cose ragionate.
Pi� chiaro di cos�.
DELLA VALLE GIOVANNI
"w.2009" <w.nospa...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:bvhRm.101431$1s6....@twister2.libero.it...
La delibera assembleare � atto recettizio, cio� vale se � notificata ai
condomini o ai terzi, stante l'impugnativa entro 30 gg. Ora se vuoi
complicarti la vita devi notificare a tutti quelli che hanno rapporti col
condominio. Se vuoi semplificarti la vita, basta l'intestazione
all'anagrafe, in quant gli altri non possono eccepire ignoranza.
> Per quale motivo devi presentare il verbale con la delibera sia all'AdE
> che alla banca? Perch� il verbale � un atto di nomina e basta per la
> legge.
Infatti, alla banca � sufficiente solo il certificato anagrafico.
A questo punto hai aperto altro dibattito che dovremo sviluppare in altri
post ovvero l'amm.re pu� aprire di sua iniziativa il c/c bancario del
condominio oppure occorre delibera assembleare. Secondo me, dovrebbero
essere i condomini a scegliersi la propria banca condominiale e ci� non
succede. Invece, appare che i condomini sono una massa di incapaci, per cui
ecco il tutore che sceglie la banca per loro. Veramente ASSURDO.
>Non sono commercialista ma le fatture riportano il C.F. del condominio non
>il C.F. dell'amministratore (ne tanto meno il suo nome).
Certo ma devono essere rilasciate al legittimato, che � l'intestatario del
CF risultante in anagrafe. Allora l'impresa di pulizie fa la fattura con
tanto di CF del condominio, ma poi la consegna al salumiere...altra
assurdit�.
> Si, come no!! Nel 1942 quando fu approvato il C.C. sapevano gi� che
> avrebbero fatto l'anagrafe tributaria. Forse sei un ragazzino abituato a
> fare tutto al computer ma quando si parla di 'apposito registro' si parla
> realmente di un registro a pagine numerate e che
era in vendita (forse da Buffetti li trovi ancora) nei negozi
specializzati e su cui si scriva a mano.
Su quel registro alla fine dell'assemblea il segretario dovrebbe trascrivere
il brogliaccio degli appunti ed il presidente apporre la propria firma dopo
aver ottenuto l'approvazione dei presenti.
Beh perch� questa usanza del brogliaccio Buffetti � in disuso. Allora se i
condomini di Margherita disattendono il Codice � inutile a postare. Che
recitassero il mea culpa.
> Mah. Da dove salta fuori la doppia delibera? E che significa
> "l'intestatario del CF lo sceglie sempre l'assemblea"? L'assemblea nomina
> un amministratore e ci� � tutto. L'amministratore pu� associare il suo
> nome (e C.F.) al C.F. del condominio ma anche io credo che sia solo per
> permettere all'AdE i controlli. Cambia amministratore ma non cambia
> certamente il C.F. del
condominio.
Leggi la risposta in altro post.
> Ci sono errori ed errori.
Ripeto, gli errori degli amm.ri ricadono sui condomini.
DELLA VALLE GIOVANNI
Leggi altro post.
> Se pensi che l'articolo da te citato � stato scritto prima della legge >
> che ha fatto si che il condominio diventasse sostituto di imposta e che
> quindi c'� un CF e un nominativo ad esso associato, devi dedurre che la
> tua conclusione � molto opinabile. Quindi di sicuro "l'apposito >
> registro" non pu� essere considerato il CF, ma credo che la legge si >
> riferisse al registro dell'assemblee.
Leggi altro post.
> Poi, se aggiungi che nel caso di un condominio con 4 o meno condomini si
> pu� fare a meno dell'amm. ma non si pu� fare a meno del CF, questo
> significa che ci deve essere un condomino che si prende la briga di
> compilare il quadro AC,
Perch� dici briga ?? Alla base c'� sempre una delibera di incarico e una
accettazione.
>>mica questo condomino � l'amm? (non lo � perch� non � stato nominato) E il
>>fatto che abbia legato il suo nome al CF del condominio, non pu� essere
>>considerato l'amm e n� l'agenzia delle entrate lo pu� assume come tale.
Leggi altro post.
> Quindi, il fatto che al CF, ci sia un nominativo ad esso legato e che
> questo sia l'amm, � difficile da sostenere. Se fosse vera sta cosa allora
> ci sarebbe l'obbligo di nominare un amm amche per un condominio di due
> sole persone, o perlomeno esisterebbe l'amm anche l� dove non � stato
> nominato o dove non ci vuole (condominii con 4 o meno cond)
Leggi altro post. Riassumo, l'intestatario del CF non � mai l'amm.re n� nei
condomini meno 4 n� nei condomini pi� 4. Solo per comodit� nei condomini pi�
4 si fa coincidere con amm.re, ma in teoria sono possibili due figure ben
distinte.
> Ma in questo caso di stai contraddicendo. Se si decidesse di nominare uno
> che � "responsabile " del quadro AC questo deve poi legare il suo nome al
> CF del condominio e quindi, secondo quello che dici, sarebbe di fatto
> l'amm. Quindi, nel tuo caso, si avrebbero due amm: uno sarebbe quello
> nominato dall'ass. e l'altro quello che ha deciso l'agenzia delle entrate.
L'AgE non decide nulla � sempre il condominio che nomina il suo
rappresentante verso l'AgE.
> poi se mi dici che il quadro AC lo pu� compilare chiunque non abbia il suo
> nome legato al CF del condominio, allora non ci resta che andare
> all'agenzia delle entrate e chiedere se si pu� fare questa cosa.
>> E' ovvio che l'intestatario del CF lo sceglie sempre l'assemblea ed � >>
>> inaccettabvile affermare che � A perch� B non ha provveduto alla
>> tempestiva rettifica.
> Ed infatti per me l'amm del condominio non � pi� A, ma B,
> indipendentemente dal fatto che B vada oppure no ad aggiornare le notizie
> all'agenzia delle entrate.
Indipendentemente no. Anche se dimissionario, B ha il dovere di comunicare
la nuova nomina. Se non lo fa la colpa ricade sui condomini che non hanno
eletto il proprio rappresentante fiscale con apposita delibera.
> Ma non ci sono "doppi delibere". C'� una sola delibera nella quale A �
> stato sostituito da B. Poi B pu� dire quello che vuole ma � lui l'amm
...ma solo per quelli cui � stata notificata la delibera. Se c'� qualcuno
cui non � stato notificato nulla e questi va in anagrafe e vede A � ovvio
che vale A perch� ogni contestazione � inutile.
> Mi dispiace ma non seguo il calcio.
Ripeto, gli errori degli amm.ri li pagano i condomini.
DELLA VALLE GIOVANNI
Premesso che il quadro AC � una delle dichiarazioni di
competenza dell'amminiostratore e non del condominio
( e ci� lo puoi anche appurare dal fatto che deve essere
inviato all'A.d.E. con la dichiarazione personale dello
amministratore che al 31/12 dell'esercizio in questione �
ufficialmente in carica), nel caso ci� non avvenisse a chi
credi che l'A.d.E. invii la contestazione e la relativa sanzione?
Ovviamente all'intestatario , cio� il legale rappresentante,
indicato all'atto dell'assegnazione del CF .
Ecco perch� nei miei post iniziali, evidenziavo l'anomalia
del mancata modifica del nominativo.
Inoltre l'assemblea nomina l'amministratore e non decide a
chi intestare il CF, sar� poi l'amministratore che provveder�
e se non � competente in materia fiscale, si rivolger� ad un
professionista per le incombenze del caso, ma il nominativo
c/o l'A.d.E. sar� il suo.
Cio� l'amministratore in questo caso si comporter� nello
stesso modo in cui si comporta quando dovr� affidare lavori
ordinari e/o straordinari e stipulate contratti d'appalto.
Pertanto tale attivit� fiscale anzich� essere retribuita, da parte
del condominio, all'amministratore sar� retribuita ad un altro
professionista .
Ciao
La delibera assembleare se presa con le dovute maggioranze vale per i
condomini e non esiste alcun obbligo di notificarla ad altri.
>> Per quale motivo devi presentare il verbale con la delibera sia
>> all'AdE che alla banca? Perché il verbale è un atto di nomina e
>> basta per la legge.
>
> Infatti, alla banca è sufficiente solo il certificato anagrafico.
Di quale certificato anagrafico stai parlando?
> A questo punto hai aperto altro dibattito che dovremo sviluppare in
> altri post ovvero l'amm.re può aprire di sua iniziativa il c/c
> bancario del condominio oppure occorre delibera assembleare.
L'amministratore può benissimo decidere di aprire un conto corrente
condominiale e basta la presentazione del verbale per ottenere
l'intestazione al condominio con firma all'amministratore. Almeno
questo è quanto richiedono le banche presenti nel mio paese. Ed il
verbale serve alla banca solo per definire chi autorizzare ad operare.
> Secondo me, dovrebbero essere i condomini a scegliersi la propria
> banca condominiale e ciò non succede. Invece, appare che i
> condomini sono una massa di incapaci, per cui ecco il tutore che
> sceglie la banca per loro. Veramente ASSURDO.
Non è per niente assurdo che l'amministratore si scelga la banca, sia
perché riesce ad ottenere condizioni migliori sia perché ottiene
particolari servizi. Forse non hai ancora capito che l'amministratore
può operare in piena autonomia come del resto stabilisce l'art. 1130
del Codice. Naturalmente ci sono condomini che pretendono di imporre
certe scelte, come ci sono amministratori che per quieto vivere
accettano ma alla fine il costo del servizio ricade sempre sui condomini.
>> Non sono commercialista ma le fatture riportano il C.F. del
>> condominio non il C.F. dell'amministratore (ne tanto meno il suo
>> nome).
>
> Certo ma devono essere rilasciate al legittimato, che è
> l'intestatario del CF risultante in anagrafe. Allora l'impresa di
> pulizie fa la fattura con tanto di CF del condominio, ma poi la
> consegna al salumiere...altra assurdità.
Non è assurdo, c'è chi lo fa. Poi arrivano gli uomini in grigio e lo
portano via.
Nel mio condominio per molti anni la corrispondenza, fatture comprese,
veniva consegnata nell'apposita casella perché appunto indirizzata al
condominio. Da qualche anno non avviene più essendo stato scelto un
amministratore che risiede in un altro paese ed il consigliere che si
incaricava di ritirare la corrispondenza non ritiene di proseguire.
>> Si, come no!! Nel 1942 quando fu approvato il C.C. sapevano già
>> che avrebbero fatto l'anagrafe tributaria. Forse sei un
>> ragazzino abituato a fare tutto al computer ma quando si parla di
>> 'apposito registro' si parla realmente di un registro a pagine
>> numerate e che
>> era in vendita (forse da Buffetti li trovi ancora) nei negozi
>> specializzati e su cui si scriva a mano.
>>
>> Su quel registro alla fine dell'assemblea il segretario dovrebbe
>> trascrivere il brogliaccio degli appunti ed il presidente apporre
>> la propria firma dopo aver ottenuto l'approvazione dei presenti.
>
> Beh perchè questa usanza del brogliaccio Buffetti è in disuso.
> Allora se i condomini di Margherita disattendono il Codice è
> inutile a postare. Che recitassero il mea culpa.
Che l'usanza del brogliaccio sia in disuso è una tua idea. Ti rimando
ancora al codice dove all'art. 1136 è indicata la tenuta del registro
fra i compiti dell'amministratore.
>> Mah. Da dove salta fuori la doppia delibera? E che significa
>> "l'intestatario del CF lo sceglie sempre l'assemblea"?
>> L'assemblea nomina un amministratore e ciò è tutto.
>> L'amministratore può associare il suo nome (e C.F.) al C.F. del
>> condominio ma anche io credo che sia solo per permettere all'AdE
>> i controlli. Cambia amministratore ma non cambia certamente il
>> C.F. del condominio.
>
> Leggi la risposta in altro post.
>
>> Ci sono errori ed errori.
>
> Ripeto, gli errori degli amm.ri ricadono sui condomini.
Ma su quale pianeta vivi?
Mi risulta che la delibera vada notificata agli assenti. Quindi, � atto
recettizio. Siccome l'amm.re B di Margherita non ha comunicato nulla,
nemmeno al fisco, il rappresentante legale non pu� che essere A.
> Di quale certificato anagrafico stai parlando?
Il certificato che rilascia l'Agenzia delle entrate.
> L'amministratore pu� benissimo decidere di aprire un conto corrente
> condominiale e basta la presentazione del verbale per ottenere
> l'intestazione al condominio con firma all'amministratore. Almeno questo
> � quanto richiedono le banche presenti nel mio paese. Ed il verbale serve
> alla banca solo per definire chi autorizzare ad operare.
> Non � per niente assurdo che l'amministratore si scelga la banca, sia
> perch� riesce ad ottenere condizioni migliori sia perch� ottiene
> particolari servizi. Forse non hai ancora capito che l'amministratore pu�
> operare in piena autonomia come del resto stabilisce l'art. 1130
del Codice. Naturalmente ci sono condomini che pretendono di imporre certe
scelte, come ci sono amministratori che per quieto vivere accettano ma alla
fine il costo del servizio ricade sempre sui condomini.
Mi risulta che l'Art. 1130 comma 3 autorizza l'amm.re limitatamente a pagare
il costo del servizio bancario. Da ci� si deduce che la scelta dell'Istituto
di Credito � compito preliminare dell'assemblea. Dunque, quando l'amm.re si
reca in banca o in posta privo di delibera che autorizza l'apertura di c/c
presso quella banca scelta dai condomini, la banca o la posta deve opporsi.
Non sempre l'amm.re sceglie la banca pi� vantaggiosa per i condomini. Accade
che scegluie la banca pi� comoda per lui stesso.
> Non � assurdo, c'� chi lo fa. Poi arrivano gli uomini in grigio e lo
> portano via.
...potresti chiarire meglio :-))
Nel mio condominio per molti anni la corrispondenza, fatture comprese,
veniva consegnata nell'apposita casella perch� appunto indirizzata al
condominio. Da qualche anno non avviene pi� essendo stato scelto un
amministratore che risiede in un altro paese ed il consigliere che si
incaricava di ritirare la corrispondenza non ritiene di proseguire.
> Che l'usanza del brogliaccio sia in disuso � una tua idea. Ti rimando
> ancora al codice dove all'art. 1136 � indicata la tenuta del registro fra
> i compiti dell'amministratore.
Ecco se il B di Margherita rifiuta di detenere il registro � ovvio che
l'amm.re resta A, quale detentore del registro.
Ma su quale pianeta vivi?
Lo stesso tuo :-)))
DELLA VALLE GIOVANNI
Confermo che il CF � del condominio e solo l'assemblea decide a chi
intestarlo se all'amm.re o ad altro.
> Premesso che il quadro AC � una delle dichiarazioni di
> competenza dell'amminiostratore e non del condominio
> ( e ci� lo puoi anche appurare dal fatto che deve essere
> inviato all'A.d.E. con la dichiarazione personale dello
> amministratore che al 31/12 dell'esercizio in questione �
> ufficialmente in carica), nel caso ci� non avvenisse a chi
> credi che l'A.d.E. invii la contestazione e la relativa sanzione?
Al condominio.
> Ovviamente all'intestatario , cio� il legale rappresentante, indicato
> all'atto dell'assegnazione del CF .
Ecco la risposta che voleva Margherita. Dunque, confermi che il legale
rappresentante � indicato in atto assegnazione CF ovvero A di Margherita.
> Ecco perch� nei miei post iniziali, evidenziavo l'anomalia
> del mancata modifica del nominativo. Inoltre l'assemblea nomina
> l'amministratore e non decide a
> chi intestare il CF, sar� poi l'amministratore che provveder� e se non �
> competente in materia fiscale, si rivolger� ad un professionista per le
> incombenze del caso, ma il nominativo c/o l'A.d.E. sar� il suo. Cio�
> l'amministratore in questo caso si comporter� nello
> stesso modo in cui si comporta quando dovr� affidare lavori ordinari e/o
> straordinari e stipulate contratti d'appalto. Pertanto tale attivit�
> fiscale anzich� essere retribuita, da parte del condominio,
> all'amministratore sar� retribuita ad un altro professionista .
Allora confermi la doppia nomina. Metti che l'amm.re � ignorante e si deve
pagare il terzo professionista, l'assemblea pu� benissimo incaricare un
proprio rappresentante, che provveda alla compilazione di AC proprio per
ovviare di pagare il terzo professionista :-)))
DELLA VALLE GIOVANNI
L'assemblea delibera chi � l'amministratore e questi con
il mandato conferitogli quale rappresentante del condominio
a tutte le incombenze compreso quelle fiscali.
Solo nel caso che l'assemblea ne limiti tale rappresentanza
esso dovr� limitare i suoi compiti (art.1131 c.c.)
> Al condominio.
Errato al firmatario della dichiarazione dei redditi con cui
si � provveduto all'invio del quadro AC.
> Ecco la risposta che voleva Margherita.Dunque confermi
>che il legale rappresentante � indicato in atto assegnazione
>CF ovvero A di Margherita.
No confermo che sia B. A , purtroppo, resta per il fisco il
rappresentante fiscale e ne risponder�. Ecco la confusione
che , a mio parere , si crea ogniqualvolta , al cambio dello
amministratore non si provveda entro 6 mesi alla rettifica
dei dati anagrafici legati al CF condominiale.
>Allora confermi la doppia nomina.......cut......
Non esiste doppia nomina l'amministratore � unico, ovvero
non vi sono due rappresentanti del condominio.
L'assegnazione dei compiti fiscali viene trattato come un lavoro
( manutenzione, pulizie, portierato,giardinaggio,ecc) e come tale
viene da parte dell'assemblea e/o amministratore assegnato ad
un professionista il quale provveder� poi a fatturare al condominio.
Spero di averti chiarito alcune cose.
Ciao
>> La delibera assembleare se presa con le dovute maggioranze vale
>> per i condomini e non esiste alcun obbligo di notificarla ad
>> altri.
>
> Mi risulta che la delibera vada notificata agli assenti. Quindi, è
> atto recettizio. Siccome l'amm.re B di Margherita non ha comunicato
> nulla, nemmeno al fisco, il rappresentante legale non può che
> essere A.
La delibera è la decisione presa dall'assemblea e non esiste alcun
obbligo di notifica a nessun estraneo al condominio. Al più agli
assenti si consegna copia del verbale per avere data certa che sono
venuti a conoscenza della delibera.
=================================
Articolo 1137 - Impugnazioni delle deliberazioni dell'Assemblea.
Le delibere prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti
sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di
condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità
giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa.
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta
giorni, che decorrono dalla data della delibera per i dissenzienti e
dalla data di comunicazione per gli assenti.
=====================================
Non ha alcuna importanza se B ha fatto o meno comunicazioni. C'è una
delibera dell'assemblea (cioè la decisione di una maggioranza dei
condomini) per nominare B come amministratore e presa in buona fede
dato che B si era proposto. Non era necessario altro per renderla
esecutiva davanti a tutto il mondo. Sia ad A che a B non resta che
ricorrere all'autorità giudiziaria (se ritengono che vi siano gli
estremi) per far annullare la delibera oppure B può rifiutare
l'incarico ma se l'assemblea è stata convocata e gestita correttamente
e la delibera è stata presa con le dovute maggioranze B è
l'amministratore. Non gli resta che riconvocare l'assemblea,
comunicare le sue dimissioni e chiedere la nomina di un altro. Fino
al momento della nomina B è il legale rappresentante del condominio.
Al più può configurarsi qualche illecito amministrativo per la mancata
comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
> Mi risulta che l'Art. 1130 comma 3 autorizza l'amm.re limitatamente
> a pagare il costo del servizio bancario.
Che vuoi dire?
> Da ciò si deduce che la scelta dell'Istituto di Credito è compito
> preliminare dell'assemblea. Dunque, quando l'amm.re si reca in
> banca o in posta privo di delibera che autorizza l'apertura di c/c
> presso quella banca scelta dai condomini, la banca o la posta deve
> opporsi.
L'amministratore è libero di scegliersi qualsiasi banca, anzi potrebbe
addirittura decidere di fare a meno di un conto corrente. Oppure fare
intestare il c.c. a suo nome.
I condomini se non sono d'accordo con le sue decisioni possono solo
decidere di cambiare amministratore.
Il verbale dell'assemblea serve solo per poter aprire il conto a nome
del condominio e che l'amministratore può operare sul c.c. a nome del
condominio stesso. Ciò permetterà in caso di contestazioni di
verificare che i versamenti ed i pagamenti siano giustificati e che
quando cambia l'amministratore chi si presenta come tale con verbale
di nomina, avrà accesso al conto senza dover ricorrere all'autorità
giudiziaria.
>> Non è assurdo, c'è chi lo fa. Poi arrivano gli uomini in grigio
>> e lo portano via.
>
> ...potresti chiarire meglio :-))
Riporto tutto quanto tu ha tolto. La situazione che tu descrivi come
assurda non lo è poi tanto.
Che vi sia chi fa false fatture, intestate a soggetti compiacenti od
ignari è una cosa di tutti i giorni per certi figuri, ma è evasione
fiscale e in genere comporta la galera.
Le fatture per i servizi condominiali sono dirette al condominio e il
C.F. che riportano è quello del condominio e IMO è giusto che sia così
anche per quanto detto sopra. Un bonifico diretto a pagare una
fattura intestata al condominio è una uscita più che giustificata. Lo
sarebbe anche se fosse una fattura diretta ad altro soggetto, fosse
pure l'amministratore?
>>> Non sono commercialista ma le fatture riportano il C.F. del
>>> condominio non il C.F. dell'amministratore (ne tanto meno il
>>> suo nome).
>> Certo ma devono essere rilasciate al legittimato, che è
>> l'intestatario del CF risultante in anagrafe. Allora l'impresa di
>> pulizie fa la fattura con tanto di CF del condominio, ma poi la
>> consegna al salumiere...altra assurdità.
>
> Non è assurdo, c'è chi lo fa. Poi arrivano gli uomini in grigio e
> lo portano via.
===================================
>> Che l'usanza del brogliaccio sia in disuso è una tua idea. Ti
>> rimando ancora al codice dove all'art. 1136 è indicata la tenuta
>> del registro fra i compiti dell'amministratore.
>
> Ecco se il B di Margherita rifiuta di detenere il registro è ovvio
> che l'amm.re resta A, quale detentore del registro
Non è questione di detenere o meno il registro che fa di A
l'amministratore. Se dopo essere venuto a conoscenza della delibera
di nomina di B si rifiuta di consegnarlo commette un atto illecito.
Può solo far ricorso all'autorità giudiziaria ma se non viene ordinata
la sospensione della delibera come dice l'articolo 1137 citato sopra
*DEVE* consegnare il registro al nuovo amministratore nominato.
La legge non obbliga l'amm ad inviare la delibera agli assenti. L'unico
inconveniente nel caso in cui l'amm non invii il verbale, e che non
scattano mai i trenta giorni per poter impugnare il deliberato da parte
degli assenti. Quindi, inviare il verbale, ᅵ piᅵ una convenienza che un
obbligo.
Saluti
Paolo
Confermo pienamente
> No confermo che sia B. A , purtroppo, resta per il fisco il
> rappresentante fiscale e ne risponder�. Ecco la confusione che , a mio
> parere , si crea ogniqualvolta , al cambio dello amministratore non si
> provveda entro 6 mesi alla rettifica dei dati anagrafici legati al CF
> condominiale.
Non sono d'accordo. Se la delibera � atto recettizio, cio� va comunicata e
se nel caso di Margherita B non ha comunicato ..."un tubo", nemmeno ai
condomini assenti, � ovvio che l'amm.re continua ad essere A.
> Non esiste doppia nomina l'amministratore � unico, ovvero non vi sono due
> rappresentanti del condominio.
L'assegnazione dei compiti fiscali viene trattato come un lavoro (
manutenzione, pulizie, portierato, giardinaggio, ecc) e come tale viene da
parte dell'assemblea e/o amministratore assegnato ad un professionista il
quale provveder� poi a fatturare al condominio.
Quello che dici � come si verifica di norma e lo condivido.
Le mie considerazioni nei post precedenti erano riferiti a casi teorici, ma
comunque legali. In breve, non esiste nessuna norma che vieta l'intestazione
del CF a persona diversa dall'amm.re.
Ripeto, � una complicazione, � un caso raro, � un caso pi� teorico che
pratico, ma non � vietato da norme.
DELLA VALLE GIOVANNi
Sono d'accordo. Ma le mie considerazioni si riferiscono al caso particolare
di Margherita. Se B non a comunicato neppure ai condomini assenti la sua
nomina � ovvio che per la stragrande maggioranza dei casi - incluso il
Fisco - A contina ad essere l'amm.re, non essendo stati messi al corrente
del subetro.
Nel caso di Margherita B � l'amministratore limitatamente per la minoranza
dei casi ovvero i condomini presenti.
Facendo un bilanciamento la maggioranza vice sempre, per cui A continua a
mantenere la rappresentanza legale di condominio di Margherita.
DELLA VALLE GIOVANNI
Invertiamo i protagonisti. Se � il condomino a subentrare e ci� non viene
comunicatto, l'amm.re continua a richiedere le quote al vecchio condomino
fino a rettifica. Se ci� vale per i condomini, vale anche a parti inverse.
Dunque, la delibera � atto recettizio, cio� va notificato per avere valore.
> Non ha alcuna importanza se B ha fatto o meno comunicazioni. C'� una
> delibera dell'assemblea (cio� la decisione di una maggioranza dei
> condomini) per nominare B come amministratore e presa in buona fede
dato che B si era proposto. Non era necessario altro per renderla esecutiva
davanti a tutto il mondo.
...non � stato fatto, per cui A resta l'ammre, visto che tutto il mondo
sapeva di A.
> B pu� rifiutare l'incarico ma se l'assemblea � stata convocata e gestita
correttamente e la delibera � stata presa con le dovute maggioranze B �
l'amministratore. Non gli resta che riconvocare l'assemblea, comunicare le
sue dimissioni e chiedere la nomina di un altro.
...purtroppo non � stato fatto n� pare intenzioni di farlo. Ergo l'amm.re �
A.
> Fino al momento della nomina B � il legale rappresentante del condominio.
> Al pi� pu� configurarsi qualche illecito amministrativo per la mancata
> comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
Confermo A.
> Mi risulta che l'Art. 1130 comma 3 autorizza l'amm.re limitatamente a
> pagare il costo del servizio bancario.
Che vuoi dire?
L'amministratore � libero di scegliersi qualsiasi banca, anzi potrebbe
addirittura decidere di fare a meno di un conto corrente. Oppure fare
intestare il c.c. a suo nome.
!!!!! Cos� se muore l'amm.re, i soldi condominiali vanno agli eredi
dell'amm.re :- ((((
> I condomini se non sono d'accordo con le sue decisioni possono solo
> decidere di cambiare amministratore.
Questa la atavica cultura del post, mai la coltura del pre.
In Italia � cos� bisogna aspettare che cadono le case a Messina per dire non
sono d'accordo. Perch� non si � vietato di costruire per tempo. Poveri
STOLTI.
Il verbale dell'assemblea serve solo per poter aprire il conto a nome del
condominio e che l'amministratore pu� operare sul c.c. a nome del condominio
stesso. Ci� permetter� in caso di contestazioni di verificare che i
versamenti ed i pagamenti siano giustificati e che
quando cambia l'amministratore chi si presenta come tale con verbale di
nomina, avr� accesso al conto senza dover ricorrere all'autorit�
giudiziaria.
Immagina una cassetta deposto in androne dove i condomini versano i soldi.
Allora tu mi dirai "viene il ladro che ruba la cassetta". ti rispondo
"certo, hai ragione". Allora che si fa ??? La cassetta si mette in
cassaforte della Banca. Ecco che i condomini e non l'amm.re hanno il diritto
di scegliersi la banca custode. L'amm.re non resta che andare in banca e
pagare il servizio di custodia offerto.
> Che vi sia chi fa false fatture, intestate a soggetti compiacenti od
> ignari � una cosa di tutti i giorni per certi figuri, ma � evasione
> fiscale e in genere comporta la galera.
Le fatture per i servizi condominiali sono dirette al condominio e il C.F.
che riportano � quello del condominio e IMO � giusto che sia cos�
anche per quanto detto sopra. Un bonifico diretto a pagare una fattura
intestata al condominio � una uscita pi� che giustificata. Lo sarebbe anche
se fosse una fattura diretta ad altro soggetto, fosse pure l'amministratore?
Non sono d'accordo. Occorre corrispondenza tra il CF del condominio e
l'intestatario del CF. Diversamente, anche se non � evasione, � comunque
errore da rettificare.
> Non � questione di detenere o meno il registro che fa di A
> l'amministratore. Se dopo essere venuto a conoscenza della delibera di
> nomina di B si rifiuta di consegnarlo commette un atto illecito.
E questo � il punto, nessuno glielo ha comunicato.
> Pu� solo far ricorso all'autorit� giudiziaria ma se non viene ordinata la
> sospensione della delibera come dice l'articolo 1137 citato sopra *DEVE*
> consegnare il registro al nuovo amministratore nominato.
*DEVE* con la bocca � semplice, ma nei fatti - ti assicuro - � difficile.
Basta che non si fa trovare in casa e nessun carabiniere lo disturba.
DELLA VALLE GIOVANNI
> Invertiamo i protagonisti. Se è il condomino a subentrare e ciò non
> viene comunicato, l'amm.re continua a richiedere le quote al
> vecchio condomino fino a rettifica. Se ciò vale per i condomini,
> vale anche a parti inverse. Dunque, la delibera è atto recettizio,
> cioè va notificato per avere valore.
Chiamala come vuoi, ma la delibera ha valore dall'istante successivo
alla sua approvazione e solo un giudice può decidere la sua
sospensione. Diciamo che per gli assenti diventa esecutiva al momento
in cui ne vengono a conoscenza. L'atto formale della consegna del
verbale è per avere data certa del momento in cui sono venuti a
conoscenza della delibera per calcolare i 30 giorni per fare opposizione.
>> Non ha alcuna importanza se B ha fatto o meno comunicazioni. C'è
>> una delibera dell'assemblea (cioè la decisione di una
>> maggioranza dei condomini) per nominare B come amministratore e
>> presa in buona fede dato che B si era proposto. Non era
>> necessario altro per renderla esecutiva davanti a tutto il mondo.
> ...non è stato fatto, per cui A resta l'ammre, visto che tutto il
> mondo sapeva di A.
Sempre che l'assemblea fosse valida l'amministratore è B perché
nominato da una delibera dell'assemblea. A può solo pretendere di
essere pagato fino al momento in cui è venuto a conoscenza della
revoca del suo incarico (od al momento della consegna del verbale), e
può entro i trenta giorni canonici fare ricorso al giudice. Non ha
nessuna importanza se la comunicazione è avvenuta in modo formale o ne
è venuto a conoscenza per altra via. Avrebbe potuto in quel momento
richiedere copia del verbale e fare ricorso.
Se l'assemblea autoconvocata non ha la disponibilità del registro
delle assemblee può tranquillamente trascrivere copia su pagine
numerate da allegare in futuro al registro facendone menzione sul
verbale stesso ed in seguito sul registro.
>> B può rifiutare l'incarico ma se l'assemblea è stata convocata e
>> gestita correttamente e la delibera è stata presa con le dovute
>> maggioranze B è l'amministratore. Non gli resta che riconvocare
>> l'assemblea, comunicare le sue dimissioni e chiedere la nomina
>> di un altro.
>
> ...purtroppo non è stato fatto nè pare intenzioni di farlo. Ergo
> l'amm.re è A.
B è stato nominato dall'assemblea ERGO L'AMMINISTRTORE È B
>> Fino al momento della nomina B è il legale rappresentante del
>> condominio. Al più può configurarsi qualche illecito
>> amministrativo per la mancata comunicazione all'Agenzia delle
>> Entrate.
>
> Confermo A.
Confermo B.
>> Mi risulta che l'Art. 1130 comma 3 autorizza l'amm.re
>> limitatamente a pagare il costo del servizio bancario.
Cosa volevi dire?
>> L'amministratore è libero di scegliersi qualsiasi banca, anzi
>> potrebbe addirittura decidere di fare a meno di un conto
>> corrente. Oppure fare intestare il c.c. a suo nome.
>
> !!!!! Così se muore l'amm.re, i soldi condominiali vanno agli eredi
> dell'amm.re :- ((((
Sei così giovane da credere che il conto corrente condominiale sia una
prassi in uso da secoli? Ti sbagli proprio. Venti anni fa erano
un'eccezione i condomini con un c.c. separato. Le banche non aprivano
così facilmente un conto intestato al condominio ma solo a nome
dell'amministratore e ci costò parecchie ricerche ed essere passati
attraverso un grosso studio di amministrazione per ottenere ciò.
Per quale ragione credi che piano piano tutti stiano convertendosi al
conto condominiale? Non è solo per la ragione che citi tu, ma anche
per poter dimostrare con chiarezza a chi appartengono i soldi versati.
>> I condomini se non sono d'accordo con le sue decisioni possono
>> solo decidere di cambiare amministratore.
>
> Questa la atavica cultura del post, mai la coltura del pre. In
> Italia è così bisogna aspettare che cadono le case a Messina per
> dire non sono d'accordo. Perchè non si è vietato di costruire per
> tempo. Poveri STOLTI.
Si questa è cultura italiana. Si aspetta sempre che qualcuno faccia
le cose al posto nostro invece di darci una mossa.
>> Il verbale dell'assemblea serve solo per poter aprire il conto a
>> nome del condominio e che l'amministratore può operare sul c.c. a
>> nome del condominio stesso. Ciò permetterà in caso di
>> contestazioni di verificare che i versamenti ed i pagamenti siano
>> giustificati e che quando cambia l'amministratore chi si
>> presenta come tale con verbale di nomina, avrà accesso al conto
>> senza dover ricorrere all'autorità giudiziaria.
>
> Immagina una cassetta deposto in androne dove i condomini versano i
> soldi. Allora tu mi dirai "viene il ladro che ruba la cassetta".
> ti rispondo "certo, hai ragione". Allora che si fa ??? La cassetta
> si mette in cassaforte della Banca. Ecco che i condomini e non
> l'amm.re hanno il diritto di scegliersi la banca custode. L'amm.re
> non resta che andare in banca e pagare il servizio di custodia
> offerto.
Allora non vuoi capire. L'amministratore non ha alcun obbligo di
aprire un c.c. se non per accontentare i condomini (c'è ancora chi
preferisce versare in contanti direttamente all'amministratore).
>> Che vi sia chi fa false fatture, intestate a soggetti compiacenti
>> od ignari è una cosa di tutti i giorni per certi figuri, ma è
>> evasione fiscale e in genere comporta la galera.
>
>> Le fatture per i servizi condominiali sono dirette al condominio
>> e il C.F. che riportano è quello del condominio e IMO è giusto
>> che sia così anche per quanto detto sopra. Un bonifico diretto a
>> pagare una fattura intestata al condominio è una uscita più che
>> giustificata. Lo sarebbe anche se fosse una fattura diretta ad
>> altro soggetto, fosse pure l'amministratore?
>
> Non sono d'accordo. Occorre corrispondenza tra il CF del condominio
> e l'intestatario del CF. Diversamente, anche se non è evasione, è
> comunque errore da rettificare.
Il codice fiscale è assegnato al condominio.
La fattura è diretta al condominio e quindi riporta il codice fiscale
del condominio.
>> Non è questione di detenere o meno il registro che fa di A
>> l'amministratore. Se dopo essere venuto a conoscenza della
>> delibera di nomina di B si rifiuta di consegnarlo commette un
>> atto illecito.
>
> E questo è il punto, nessuno glielo ha comunicato.
Come no! Riceve comunicazione nel momento stesso in cui il sostituto
si presenta e gli richiede la documentazione. Naturalmente può sempre
riservarsi la possibilità di verificare e fare le consegne solo dopo
tali verifiche. Ma dopo o ricorre al giudice ed ottiene la
sospensione oppure deve ottemperare alla delibera.
>> Può solo far ricorso all'autorità giudiziaria ma se non viene
>> ordinata la sospensione della delibera come dice l'articolo 1137
>> citato sopra *DEVE* consegnare il registro al nuovo
>> amministratore nominato.
>
> *DEVE* con la bocca è semplice, ma nei fatti - ti assicuro - è
> difficile. Basta che non si fa trovare in casa e nessun carabiniere
> lo disturba.
Non lo metto in dubbio, ma io parlavo di comportamenti leciti. In
casi simili diventa necessario ricorrere al giudice. Ed in quel caso
si muovono i carabinieri.
-------------------------------
Credo che ora siamo troppo OT. Il post originale poneva il quesito:
Chi è l'amministratore A o B? La risposta è stata quasi unanime.
B è l'amministratore salvo procedere a formalizzare meglio la delibera
perché non essendo stato stilato un verbale dell'assemblea mancava la
sicurezza che questa fosse valida.
Il suggerimento pertanto rimane quello di ripetere l'assemblea e
formalizzare i risultati della precedente oppure richiedere
formalmente a B di firmare la convocazione di una nuova riunione in
cui presenta le dimissioni e per eleggere un sostituto. In mancanza
della convocazione i condomini possono agire autonomamente.
> Nel caso di Margherita B ᅵ l'amministratore limitatamente per la minoranza
> dei casi ovvero i condomini presenti.
>
Ma non so dove prendi le tue informazioni e che tipo di ragionamenti
fai. L'unico modo che hai per dimostrare che le tue affermazioni siano
valide ᅵ riportare una qualche sentenza della Cassazione che dica quello
che dici tu.
> Facendo un bilanciamento la maggioranza vice sempre, per cui A continua a
> mantenere la rappresentanza legale di condominio di Margherita.
>
> DELLA VALLE GIOVANNI
>
>
>
Ma qui non c'ᅵ da fare nessun bilanciamento. La nomina di un amm la si
fa in assemblea. Ora due sono i casi: o la nomina ᅵ stata fatta
rispettando la legge, e ciᅵ avendo i numeri necessari, oppure no. Tutto
il rsto ᅵ fantacondominio.
Saluti
Paolo
Condivido.
>Non ha alcuna importanza se B ha fatto o meno comunicazioni. C'� una
>delibera dell'assemblea (cio� la decisione di una maggioranza dei
>condomini) per nominare B come amministratore e presa in buona fede dato
>che B si era proposto. Non era necessario altro per renderla esecutiva
>davanti a tutto il mondo.
..almeno alla Agenzia delle Entrate. Ricordo che dimissionario non significa
abbandono.
> A pu� solo pretendere di essere pagato fino al momento in cui � venuto a
> conoscenza della revoca del suo incarico (od al momento della consegna del
> verbale), e pu� entro i trenta giorni canonici fare ricorso al giudice.
Condivido
> Se l'assemblea autoconvocata non ha la disponibilit� del registro delle
> assemblee pu� tranquillamente trascrivere copia su pagine numerate da
> allegare in futuro al registro facendone menzione sul verbale stesso ed in
> seguito sul registro.
Condivido
> B � stato nominato dall'assemblea ERGO L'AMMINISTRTORE � B
La mia opinione � che se B � nominato e si presenta dimissionario � B. Se
invece B ha abbandonato e non nulla, resta A. Chiaro.
Cosa volevi dire?
>> L'amministratore � libero di scegliersi qualsiasi banca, anzi potrebbe
>> addirittura decidere di fare a meno di un conto corrente. Oppure fare
>> intestare il c.c. a suo nome.
>
> !!!!! Cos� se muore l'amm.re, i soldi condominiali vanno agli eredi
> dell'amm.re :- ((((
Sei cos� giovane da credere che il conto corrente condominiale sia una
prassi in uso da secoli? Ti sbagli proprio. Venti anni fa erano
un'eccezione i condomini con un c.c. separato. Le banche non aprivano cos�
facilmente un conto intestato al condominio ma solo a nome
dell'amministratore e ci cost� parecchie ricerche ed essere passati
attraverso un grosso studio di amministrazione per ottenere ci�.
Per quale ragione credi che piano piano tutti stiano convertendosi al
conto condominiale? Non � solo per la ragione che citi tu, ma anche
per poter dimostrare con chiarezza a chi appartengono i soldi versati.
>> I condomini se non sono d'accordo con le sue decisioni possono solo
>> decidere di cambiare amministratore.
>
> Questa la atavica cultura del post, mai la coltura del pre. In Italia �
> cos� bisogna aspettare che cadono le case a Messina per dire non sono
> d'accordo. Perch� non si � vietato di costruire per tempo. Poveri STOLTI.
Si questa � cultura italiana. Si aspetta sempre che qualcuno faccia
le cose al posto nostro invece di darci una mossa.
> Allora non vuoi capire. L'amministratore non ha alcun obbligo di aprire
> un c.c. se non per accontentare i condomini (c'� ancora chi preferisce
> versare in contanti direttamente all'amministratore).
Ecco il punto. Dici bene. L'amm.re non ha obbligo di aprire il conto, salvo
il caso di espressa delibera assembleare. dunque, tutti quei casi di
apertura del conto, ove si presenta la delibera di nomina ad amm.re ma non
la delibera di apertura conto, sono iniziative degli amm.re e che vanno
contrastate.
> Il codice fiscale � assegnato al condominio.La fattura � diretta al
> condominio e quindi riporta il codice fiscale del condominio.
NON BASTA
Come no! Riceve comunicazione nel momento stesso in cui il sostituto si
presenta e gli richiede la documentazione. Naturalmente pu� sempre
riservarsi la possibilit� di verificare e fare le consegne solo dopo tali
verifiche. Ma dopo o ricorre al giudice ed ottiene la sospensione oppure
deve ottemperare alla delibera.
Condivido.
Non lo metto in dubbio, ma io parlavo di comportamenti leciti. In casi
simili diventa necessario ricorrere al giudice. Ed in quel caso si muovono
i carabinieri.
OK
> Credo che ora siamo troppo OT. Il post originale poneva il quesito:
Chi � l'amministratore A o B? La risposta � stata quasi unanime. B �
l'amministratore salvo procedere a formalizzare meglio la delibera perch�
non essendo stato stilato un verbale dell'assemblea mancava la
sicurezza che questa fosse valida.
Ripeto, in breve, se B � dimissionario OK mi allineo alla unanimit� dei
post. Se B ha abbandonato...ritengo A.
Il suggerimento pertanto rimane quello di ripetere l'assemblea e
formalizzare i risultati della precedente oppure richiedere formalmente a B
di firmare la convocazione di una nuova riunione in
cui presenta le dimissioni e per eleggere un sostituto. In mancanza della
convocazione i condomini possono agire autonomamente.
Trovare due condomini che raggiungono 1/6 dei millesimi. NON � facile.
DELLA VALLE GIOVANNI
>> Nel caso di Margherita B � l'amministratore limitatamente per la
>> minoranza dei casi ovvero i condomini presenti.
> Ma non so dove prendi le tue informazioni e che tipo di ragionamenti fai.
> L'unico modo che hai per dimostrare che le tue affermazioni siano valide �
> riportare una qualche sentenza della Cassazione che dica quello che dici
> tu.
> Ma qui non c'� da fare nessun bilanciamento. La nomina di un amm la si fa
> in assemblea. Ora due sono i casi: o la nomina � stata fatta rispettando
> la legge, e ci� avendo i numeri necessari, oppure no. Tutto il rsto �
> fantacondominio.
Ripeto, in breve, se B � dimissionario, mi allineo alla maggioranza dei
post. Se B ha abbandonato, ritengo che sia ancora A :-)))
DELLA VALLE GIOVANNI
> Ripeto, in breve, se B è dimissionario OK mi allineo alla unanimità
> dei post. Se B ha abbandonato...ritengo A.
Quale differenza c'è fra abbandono e dimissioni?
> Il suggerimento pertanto rimane quello di ripetere l'assemblea e
> formalizzare i risultati della precedente oppure richiedere
> formalmente a B di firmare la convocazione di una nuova riunione in
> cui presenta le dimissioni e per eleggere un sostituto. In
> mancanza della convocazione i condomini possono agire
> autonomamente.
>
> Trovare due condomini che raggiungono 1/6 dei millesimi. NON è
> facile.
Non devono essere solo 2. Possono anche essere 10, 20 o 50.
Purché si raggiunga 1/6 dei millesimi (167).
Margherita scrive:
"Questo perchᅵ ultimamente l'amm.re A si ᅵ rifatto vivo affermando che
lui ha ancora la rappresentanza del nostro condominio."
Ovvero A dice "io sono l'amministratore" ... e su questo che Della Valle
si basa, oltre sul fatto che B ha gettato la spugna
(e non c'e' assemblea che possa vincolare B, perche' il contratto tra
assemblea di condominio e amministratore si perfeziona solamente con
l'accettazione delle consegne da parte dell'amministratore subentrante).
Faccio un'esempio: quando voi telefonate a Telecom Italia,
Infostrada-Wind, Tiscali, etc. per fare un nuovo contratto, voi avete
fatto quello che ha fatto l'assemblea condominiale, ovvero "accettato
l'offerta (fatta da Telecom Italia, Infostrada-Wind, Tiscali, etc. nel
caso privato) dell'amministratore "piu' votato in assemblea".
Quello che molti consumatori (e condomini) non hanno ancora capito, e'
che a quel punto il contratto non e' ancora concluso. In sostanza, manca
la controfirma della controparte (l'azienda di telefonia o
l'amministratore subentrante).
Se leggete i messaggi nel NG sulla telefonia, scoprirete che qualche
volta capita che l'azienda di telefonia non conclude il contratto (o
almeno non alle condizioni proposte) e nulla valgono le proteste del
proponente cliente se l'azienda cambia idea e rinuncia al contratto.
Lo stesso vale per la nomina di un nuovo amministratore: se non
perfeziona il contratto con l'accettazione delle consegne, il contratto
non si e' perfezionato. E finche' non esistono in Italia i lavori
forzati, l'assemblea condominiale potra' solamente cercasene un'altro, o
restare senza amministratore, o ritrovarsi tra i piedi A.
> Ma A, se vuole
> cautelarsi, puᅵ tranquillamente inviare comunicazione (racc AR) a tutti
> i fornitori e fisco che lui non ᅵ piᅵ l'amm.
Ma Margherita scrive che A non ha nessuna intenzione di cautelarsi,
perche' dice di essere ancora l'amministratore.
> Il fatto che tutti il mondo pensa che A sia l'amm, questo non significa
> che A lo sia per davvero. Anzi ᅵ B che sta facendo un madornale errore
> che potrebbe pagare caro (pensa se succedesse qualcosa)
Le responsabilita' di B iniziano solo con il passaggio delle consegne.
Finche' non riceve la documentazione condominiale, come i vari
contratti, e non registra il suo nominativo presso gli uffici
competenti, nel caso di sia un'ascensore, e presso gli uffici fiscali,
per le adempienze fiscali (posto che abbia accettato di fare il
rappresentante fiscale, cosa che non e' affatto automatica, potendo
anche restare in capo ad un condomino volontario oppure assegnato ad un
commercialista di FIDUCIA), finche' insomma non ufficializza con il
mondo esterno il suo nuovo incarico, il mondo esterno semplicemente, non
solo non ha modo di sapere della sua esistenza (trovando sempre il nome
di A), ma non puo' neanche imputargli alcunche', mancando una QUALSIASI
ATTIVITA' DA PARTE DI B che possa anche lontanamente configurare una sua
accettazione dell'incarico. E nel frattempo A continua ad operare,
percio' Della Valle scrive giusto.
> Ma qui non c'ᅵ da fare nessun bilanciamento. La nomina di un amm la si
> fa in assemblea. Ora due sono i casi: o la nomina ᅵ stata fatta
> rispettando la legge, e ciᅵ avendo i numeri necessari, oppure no.
Occorre anche l'accettazione della nomina. La mera proposta, fatta
tramite preventivo o anche di persona in assemblea, non configura ancora
l'accettazione dell'incarico.
Se B non vuole fare l'amministratore, specialmente dopo avere avuto la
fortuna di che ginepraio era il nuovo condominio PRIMA del passaggio
delle consegne, manca l'accettazione formale dell'incarico.
Se volete "inguaiare" B ci vuole ben'altro, a partire di una legge che
istituisca nuovamente in Italia i lavori forzati (magari a vita ?).
Francamente non capisco come si possa insistere a volere mettere (se
anche fosse possibile) nei guai un B che semplicemente non vuole avere a
che fare con un condominio che si presenta "difficile" ... e' come se
una donna, solo perche' ha accettato un'appuntamento per conoscere
un'uomo, poi fosse obbligato a sposarlo, magari avendo scoperto lati del
carattere del proponente compagno che la riempono d'orrore.
--
Roberto Deboni
[Messaggio Usenet via Tiscali su text.giganews.com. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]
Ed ᅵ qui che sta il problema. B ha fatto un'assemblea e poichᅵ ᅵ
successo qualcosa ha deciso di non essere piᅵ lui l'amm. Di fatto lui ha
accettato l'incarico e poi se ne ᅵ voluto liberare.
Invece, se dopo la nomina in assemblea avesse subito contattato l'amm A
(magari mediante raccomandata) dicendo di non poter accettare la nomina,
allora l'amm sarebbe ancora A. Ma B non ha agito in questo modo, e
quindi l'amm ᅵ B.
> Faccio un'esempio: quando voi telefonate a Telecom Italia,
> Infostrada-Wind, Tiscali, etc. per fare un nuovo contratto, voi avete
> fatto quello che ha fatto l'assemblea condominiale, ovvero "accettato
> l'offerta (fatta da Telecom Italia, Infostrada-Wind, Tiscali, etc. nel
> caso privato) dell'amministratore "piu' votato in assemblea".
>
> Quello che molti consumatori (e condomini) non hanno ancora capito, e'
> che a quel punto il contratto non e' ancora concluso. In sostanza, manca
> la controfirma della controparte (l'azienda di telefonia o
> l'amministratore subentrante).
>
leggi sopra
>
>
>
>> Ma A, se vuole
>> cautelarsi, puᅵ tranquillamente inviare comunicazione (racc AR) a tutti
>> i fornitori e fisco che lui non ᅵ piᅵ l'amm.
>>
>
> Ma Margherita scrive che A non ha nessuna intenzione di cautelarsi,
> perche' dice di essere ancora l'amministratore.
>
>
MA il nodo si scioglie solo se si accerta, come credo che sia, dato le
azioni di B dopo la nomina, che ᅵ B il nuovo amm.
>> Il fatto che tutti il mondo pensa che A sia l'amm, questo non significa
>> che A lo sia per davvero. Anzi ᅵ B che sta facendo un madornale errore
>> che potrebbe pagare caro (pensa se succedesse qualcosa)
>>
>
> Le responsabilita' di B iniziano solo con il passaggio delle consegne.
>
> Finche' non riceve la documentazione condominiale, come i vari
> contratti, e non registra il suo nominativo presso gli uffici
> competenti, nel caso di sia un'ascensore, e presso gli uffici fiscali,
> per le adempienze fiscali (posto che abbia accettato di fare il
> rappresentante fiscale, cosa che non e' affatto automatica, potendo
> anche restare in capo ad un condomino volontario oppure assegnato ad un
> commercialista di FIDUCIA), finche' insomma non ufficializza con il
> mondo esterno il suo nuovo incarico, il mondo esterno semplicemente, non
> solo non ha modo di sapere della sua esistenza (trovando sempre il nome
> di A), ma non puo' neanche imputargli alcunche', mancando una QUALSIASI
> ATTIVITA' DA PARTE DI B che possa anche lontanamente configurare una sua
> accettazione dell'incarico. E nel frattempo A continua ad operare,
> percio' Della Valle scrive giusto.
>
>
Mica ᅵ vero! Subito dopo la nomina l'amm ᅵ quello nominato. Se dovesse
succedere qualcosa ᅵ lui i responsabile. poi magari dimostrerᅵ che non
poteva agire perchᅵ non aveva accesso al conto corrente, oppure non
aveva ancora avuto l'anagrafe di tutti i condomini, oppure che il
vecchio amm non ha risposto alle sue richieste (con racc) e cosᅵ via,
>> Ma qui non c'ᅵ da fare nessun bilanciamento. La nomina di un amm la si
>> fa in assemblea. Ora due sono i casi: o la nomina ᅵ stata fatta
>> rispettando la legge, e ciᅵ avendo i numeri necessari, oppure no.
>>
>
> Occorre anche l'accettazione della nomina. La mera proposta, fatta
> tramite preventivo o anche di persona in assemblea, non configura ancora
> l'accettazione dell'incarico.
>
Sono d'accordo, peccato che B abbia agito in modo totalmente opposto al
rifiuto della nomina
> Se B non vuole fare l'amministratore, specialmente dopo avere avuto la
> fortuna di che ginepraio era il nuovo condominio PRIMA del passaggio
> delle consegne, manca l'accettazione formale dell'incarico.
>
> Se volete "inguaiare" B ci vuole ben'altro, a partire di una legge che
> istituisca nuovamente in Italia i lavori forzati (magari a vita ?).
> Francamente non capisco come si possa insistere a volere mettere (se
> anche fosse possibile) nei guai un B che semplicemente non vuole avere a
> che fare con un condominio che si presenta "difficile" ... e' come se
> una donna, solo perche' ha accettato un'appuntamento per conoscere
> un'uomo, poi fosse obbligato a sposarlo, magari avendo scoperto lati del
> carattere del proponente compagno che la riempono d'orrore.
>
>
Il tuo ragionamento non ᅵ valido perchᅵ non tieni conto che di fatto B
ha accettato l'incarico. Se non fosse cosᅵ per quale motivo e a che
titolo ha convocato un'assemblea?? Perchᅵ ᅵ quello che ha fatto. Poi
durante questa assemblea, se non ricordo male quello che aveva scritto
Margherita, ᅵ stato contestato. Come conseguenza di questa cosa a
mandato il condominio a f....o! Solo che l'ha fatto nel modo sbagliato.
Se voleva farla pagare ai condomini c'era un modo migliore per lui e
peggiore per il condominio.
Saluti
Paolo
Lei insomma non da' il benche' minimo significato giuridico al passaggio
delle consegne, ovvero la parifica solo una specie di consegna postale,
ove, tramite l'amministratore incombente, l'amministratore subentrante
riceve un "plico di documenti".
Mi dispiace per lei, ma non e' cosi'. La conferma dell'accettazione deve
essere esplicita, con una firma, come quella sul verbale di nomina (c'e'
la firma del nuovo amministratore ?) oppure sull'atto di accettazione
dei documenti consegnati.
E' vero che esiste la possibilita' di individuare una accettazione
implicita (per factia concludenda) ma questo caso non si verifica per un
singolo atto, ma bensi' per una sequenza coerentemente di tali atti.
> Invece, se dopo la nomina in assemblea avesse subito contattato l'amm A
> (magari mediante raccomandata) dicendo di non poter accettare la nomina,
> allora l'amm sarebbe ancora A. Ma B non ha agito in questo modo, e
> quindi l'amm ᅵ B.
Adesso siamo anche arrivati alla prova in negativo. Complimenti!
Ovvero, non solo mi cancella la necessita' della controfirma
contrattuale, ma addirittura mi rovescia la legge, trasformando
l'accettazione come AUTOMATICAMENTE IMPLICITA richiedendo una firma
ESPLICITA come non accettazione del rapporto non ancora accettato.
> MA il nodo si scioglie solo se si accerta, come credo che sia, dato le
> azioni di B dopo la nomina, che ᅵ B il nuovo amm.
Proviamo e metterla cosi': Per "factia concludenda" si conclude che B
non ha voluto accettare il contratto. Infatti, un'apparente atto di
accettazione e' stato pero' seguito da un'esplicito e definitivo rigetto.
Curiosita', interrompendo questa pantomina della serie: io ho ragione,
no io ho ragione, ... cosa farebbe a B ? Una querela ? Una citazione per
danni ? Una denuncia ? Tanto per capire ...
>>> Il fatto che tutti il mondo pensa che A sia l'amm, questo non significa
>>> che A lo sia per davvero. Anzi ᅵ B che sta facendo un madornale errore
>>> che potrebbe pagare caro (pensa se succedesse qualcosa)
>>>
>>
>> Le responsabilita' di B iniziano solo con il passaggio delle consegne.
>>
>
>> Finche' non riceve la documentazione condominiale, come i vari
>> contratti, e non registra il suo nominativo presso gli uffici
>> competenti, nel caso di sia un'ascensore, e presso gli uffici fiscali,
>> per le adempienze fiscali (posto che abbia accettato di fare il
>> rappresentante fiscale, cosa che non e' affatto automatica, potendo
>> anche restare in capo ad un condomino volontario oppure assegnato ad un
>> commercialista di FIDUCIA), finche' insomma non ufficializza con il
>> mondo esterno il suo nuovo incarico, il mondo esterno semplicemente, non
>> solo non ha modo di sapere della sua esistenza (trovando sempre il nome
>> di A), ma non puo' neanche imputargli alcunche', mancando una QUALSIASI
>> ATTIVITA' DA PARTE DI B che possa anche lontanamente configurare una sua
>> accettazione dell'incarico. E nel frattempo A continua ad operare,
>> percio' Della Valle scrive giusto.
> Mica ᅵ vero! Subito dopo la nomina l'amm ᅵ quello nominato.
Completi la frase con tutti i sottintesi:
Subito dopo la nomina PER I CONDOMINI (presente ed elettori) l'amm e'
quello nominato.
Lei confonde il desiderio dei condomini come imperativo giuridico.
Ma come ho gia' scritto, il contratto si conclude solo con l'adesione
anche del "desiderio" anche della controparte. Insomma, voi continuate a
pensare il diritto UNILATERALE di controllo sulla vita di un'altra
persona. Direi che e' un residuo del periodo fascista, ove la presunta
maggioranza si arrogava il diritto di disporre sulla VITA altrui,
incluso epurazioni, campi di concentramento, sterminio di razza.
Non siamo piu' a quei livelli, ma e' certamente qualcosa che non ha
nulla a che fare con diritto della persona e democrazia.
> Se dovesse
> succedere qualcosa ᅵ lui i responsabile.
In base a cosa ? A questo punto e' veramente necessario tirare fuori
codici e leggi, perche' il termine "responsabilita'" ha un significato
giuridico che deve essere provato.
> poi magari dimostrerᅵ
Dimostrare a chi ? Faccia un'esempio specifico, indicando una autorita',
perche' altrimenti, stando cosi' sul vago mi sguscia come un'anguilla e
non ne' veniamo a capo (sempre che' lei si interessato ad arrivare ad
una conclusione seria).
> che non
> poteva agire perchᅵ non aveva accesso al conto corrente,
Conta anche se si difende dicendo: non ho mai chiesto l'accesso ?
> oppure non
> aveva ancora avuto l'anagrafe di tutti i condomini,
Conta anche se si difende dicendo: non ho mai chiesto l'elenco ?
> oppure che il
> vecchio amm non ha risposto alle sue richieste (con racc) e cosᅵ via,
Perche' non con racc. ? Intendi implicare che e' colpevole fino a che
non ha provato la sua innocenza ? Ho indovinato questo suo approccio ?
>>> Ma qui non c'ᅵ da fare nessun bilanciamento. La nomina di un amm la si
>>> fa in assemblea. Ora due sono i casi: o la nomina ᅵ stata fatta
>>> rispettando la legge, e ciᅵ avendo i numeri necessari, oppure no.
>>>
>>
>> Occorre anche l'accettazione della nomina. La mera proposta, fatta
>> tramite preventivo o anche di persona in assemblea, non configura ancora
>> l'accettazione dell'incarico.
>>
>
> Sono d'accordo, peccato che B abbia agito in modo totalmente opposto al
> rifiuto della nomina
Un'unico atto inconcludente se non inserito una serie coerente di azioni.
>> Se B non vuole fare l'amministratore, specialmente dopo avere avuto la
>> fortuna di che ginepraio era il nuovo condominio PRIMA del passaggio
>> delle consegne, manca l'accettazione formale dell'incarico.
>>
>> Se volete "inguaiare" B ci vuole ben'altro, a partire di una legge che
>> istituisca nuovamente in Italia i lavori forzati (magari a vita ?).
>> Francamente non capisco come si possa insistere a volere mettere (se
>> anche fosse possibile) nei guai un B che semplicemente non vuole avere a
>> che fare con un condominio che si presenta "difficile" ... e' come se
>> una donna, solo perche' ha accettato un'appuntamento per conoscere
>> un'uomo, poi fosse obbligato a sposarlo, magari avendo scoperto lati del
>> carattere del proponente compagno che la riempono d'orrore.
> Il tuo ragionamento non ᅵ valido perchᅵ non tieni conto che di fatto B
> ha accettato l'incarico.
Invece con l'esempio ho tentato, invano a quanto pare, di farle capire
che lei fa partire l'equivalente di un matrimonio, ovvero l'accettazione
dell'incarico, da quello che e' paragonabile ad un semplice "dating" (la
convocazione di una assemblea) senza neanche essere passati dalla
cerimonia nuzionale (il passaggio delle consegne).
Se per voi e' un particolare trascurabile, credo che avra' problemi con
le donne.
> Se non fosse cosᅵ per quale motivo e a che
> titolo ha convocato un'assemblea??
Per conoscere i condomini ? Non ha importanza di cosa "pensava" quando
ha convocato i condomini, conta cosa ha DECISO quando ha avuto in mano
tutti gli elementi per decidere.
Aggiungo ancora di piu', lei ha la visione dei rapporti contrattuali (e
tra controparti) dello stesso tipo di quello dei venditori di
enciclopedie o di costosi corsi scolastici, ove l'unico obbbiettivo non
e' quello di instaurare un rapporto corretto ed in buonafede, bensi'
quello di INCASTRARE la controparte nell'equivalente di un matrimonio
indisolubile, senza cerimonia nuziale.
Ed e' anche divertente questa sua eazione pseudo-indignata, quasi,
quasi, di una lesa maesta (che ovviamente presupone che l'altro sia un
essere inferiore che le deve soddisfazione), di fronte l'ipotesi che la
vittima predestinata si rifiuti di stare al gioco, di subire il riuscito
"colpo di mano".
Per fortuna la legge non e' cosi', anche se riconosco che certi parti
della magistratura italiana la pensino come lei e cercano reiteramente
di forzare la legge in questo senso che, a mio parere, porta con se' un
residuo di mentalita' fascista: la dittatura dei collettivi sopra i
diritti degli individui. Il benessere collettivo al di sopra del
benessere del singolo. Ed e' questa la causa dei continui casi di
ingiustizia giudiziaria, delle continue denunce dell'Italia fatte da
Amnesty International, delle anche recenti proteste di paesi prestigiosi
nei confronti di recenti sentenze che lasciano veramente a desiderare.
E' tutto risale a questa mentalita' che uno "va incastrato" e poi e'
fatta. Eppure, non e' da pochi anni che e' stato inventato il diritto di
ripensamento, che serve appunto a permettere ai consumatori di scivolare
fuori dagli incastri, colpi di mano, imposti dai venditori di
enciclopedie. Lei praticamente sogna invece un mondo ove questo non sia
possibile, ove la parte contrattuale, nonostante che manchi ancora la
sua ESPLICITA e COMPLETA accettazione (passaggio delle consenge), non
abbia piu' alcuna possibilita' di rimediare a quello che gli e' ormai
evidente essere stato un grave errore di valutazione.
Si potrebbe al limite discutere accettabilmente nell'ipotizzare un
diritto dei condomini un possibile modesto indennizzo in questi casi,
per la necessita' di riconvocare un'assemblea per una nuova nomina.
Questo potrei anche concederglielo. Forse. Ma nel caso descritto, questa
possibilita' i condomini se la sono bruciata, proprio per il motivo che
ha fatto "scappare B", ovvero avere reso inutile un'assemblea perche'
non hanno voluto raggiungere alcuna decisione.
> Perchᅵ ᅵ quello che ha fatto. Poi
> durante questa assemblea, se non ricordo male quello che aveva scritto
> Margherita,
Perche' "ricordare", basta rileggere il thread.
> ᅵ stato contestato.
Non mi pare cosi', ma non ha importanza.
> Come conseguenza di questa cosa a
> mandato il condominio a f....o!
E mi pare un suo sacrosanto diritto, che solo un concetto fascista dei
rapporti contrattuali puo' negare.
> Solo che l'ha fatto nel modo sbagliato.
> Se voleva farla pagare ai condomini c'era un modo migliore per lui e
> peggiore per il condominio.
Non mi pare che B avesse motivo di farla pagare al condominio.
Non mi pare che B voglia (od abbia espresso) di farla pagare alcunche'
al condominio.
Semplicemente B ha ritenuto (a ragione, se il racconto corrisponde) di
non avere nulla a che fare con una tale manica di ignoranti o litigiosi.
Se dipendesse da me prenderi B e lo butterei dalla finestra e se parla
lo prenderei pure a calci nel c..(bip).o anche se avesse ragione giusto
per lo sfizio di prenderlo a calci.
Lei ha uno strano modo di ragionare. In base a quello che dice per
confermare la nomina di un amm. si dovrebbe andare davanti al notaio!!!
Saluti
Paolo
Ecco fermiamoci qui: "deve per legge"
In genere si usa la frase che uno debba agire "per legge" quando si
tratta di un funzionario pubblico, di un rappresentante dello Stato,
delle Forze dell'Ordine o cose del genere. Oppure nel caso di
ottemperare a disposizioni specifiche delle autorita' o di obblighi di
legge nei confronti di situazioni normative, di pericolo, etc.
Nel caso invece di rapporti tra privati, vedo un'eccessivo spreco, in
ogni dove, in ogni situazione di questo "Lei deve FARLO per LEGGE!".
Ma dove ?!
Percio' mi citi estremi (legge ed articoli) che impongono a B ad operare
"per legge". E specialmente mi citi le sanzioni, perche' quando si viola
la legge c'e' sempre una sanzione. Se invece si viola un contratto, non
ci sono sanzioni, ma solo la (eventuale) richiesta di danni da parte
della controparte. Ovvero non c'e' LEGGE che impedisca di violare un
contratto o che sanzioni chi viola un contratto!
La differenza tra come la legge la "vede" chi segue "Forum" o si fa
autodidatta (magari in poche settimane) e chi, ad esempio, ha avuto la
materia di Diritto Civile per due anni, e' che nel primo caso i
dilettanti cercano solo le conferme alle loro tesi, nel secondo caso, si
viene interrogati su TUTTO, anche su quello che non si e' capito bene o
non si e' guardato pensando che non fosse attinente o importante. E
quando si e' rimandati a ristudiare sui libri si impara la differenza
tra il DIRITTO e i contenuti di "Forum".
> amministrare ad interim sino alla nomina di un
> nuovo amministratore.
E come pensa di operare contro B se gli ride in faccia e si rifiuta di
fare quello che lei "PER LEGGE" pretende faccia ?
Lo accusa di "poca serieta'" ? E poi ? Andiamo tutti a farci un
bianchetto nel bar piu' vicino ?
> Ovvero un professionista serio non
> pu� accettare , senza aver espresso alcuna riserva ( se �
> stata espessa o meno da parte di Margherita non � stato
> evidenziato) , un mandato e poi rimangiarsi la parola alle
> prime difficolt�.
Ora mi mette in ballo "la parola" ?
Dove e' finita "LA LEGGE" ?
Non si accorge che se e' costretto a tirare in ballo "professionista
serie" (la serieta'!), "la parola" (l'affidabilita'!), e ragionamenti su
minore o maggiore opportunita', ci siamo in sostanza allontanati anni
luce da un:
"deve per legge"
ed infatti B se ne' strafotte ed e' semplicemente sparito, nulla
chiedendo per il tempo perso e nulla potendo imputargli un condominio di
rissosi. Anzi devono ringraziare B, perche' B avrebbe potuto usare
un'altro registro, ovvero, una volta vista la parata, restare e poi
dirigere con pugno di ferro (messa in mora immediata all'assemblea
condominiale di ogni situazione di carenza di cassa, con stacco
immediato dei servizi - ENEL ? - ogni qualvolta che la cassa e' vuota,
ZERO anticipazioni, decreto ingiuntivo immediato ad ogni supero della
scadenza dei pagamenti - che e' il termine ULTIMO - non la data da cui
si puo' iniziare a pagare - convocazione di assemblee straordinarie a
raffica fino ad ottenimento dei quorum necessari e nel contempo addebito
al massimo della tariffa professionale per situazioni simili (assemblee
societarie ?) delle assemblee straordinarie oltre la seconda (tanto per
non farsi inchiappetare dal "tutto compreso"), e cosi' via. Questa e'
anche "LEGGE" ...
> Lei si erge sempre a tutore del DIRITTO,
Non mi sono mai posto in questa posizione.
E mi offende anche nel dirlo (a causa dell'implicito ridicolo di porsi
in quella posizione: "tutore del Diritto"? mi vuole prendere in giro ?).
> ma non cita mai leggi , art. o
> altro,
Ed adesso afferma anche il falso. Ci sono anni di thread, di miei
interventi, in questo NG a smentirla.
Ed in questo caso, e' lei che deve citare la legge, perche' e' lei che
si appellato a non meglio definito "deve per legge".
> chiede sempre ci� agli altri interlocutori orbene cercher� di risponderle.
> Il Tribunale di Genova con sentenza del 25/01/1999 ha stabilito ( e non
> tiri in ballo la solita frase che una sentenza non f� legge.....sono
> d'accordo.
> comunque ci� fa capire quanto la legge vada interpretata e non sia una
> cosa
> assoluta)
???
Inoltre mi serve il numero della sentenza, perche' va inserita nel
contesto e senza leggere il tutto non si capisce.
Con la sola data ed il nome della Citta' non si trova nulla in rete.
> che l'amministratore � investito dal potere di gestire e
> rappresentare
> il condominio "ope legis "( ossia per legge), sin dal momento della nomina
> e
> che pertanto la nomina, una volta fatta, non necessita di accettazione.
Senza leggere tutto il procedimento, pero' ho gia' l'impressione che qui
si ha l'espressione di una "facolta'" dell'amministratore di "potere di
azione", non di un OBBLIGO di essere "operativo per legge".
Siamo di fronte alla stessa confusione, per fare un paragone al caso di
un condominio di piu' di 4 condomini, tra il "DIRITTO" alla nomina di
un'amministratore e ad un preteso "OBBLIGO imposto contro la volonta'
unanime negativa" di subire la nomina di un amministratore.
DIRITTI stabiliti OPE LEGIS non significano automaticamente OBBLIGHI
stabiliti OPE LEGIS.
Controprova: quale e' la sanzione che dovrebbe subire l'amministratore
che non opera in conformita' alla sua INVESTITURA OPE LEGIS ?
Galera ? Una sanzione amministrativa ?
> Per legge inoltre ( 4^ comma art.1129 c.c.) l'amministratore cos� nominato
> ed inserito nel registro ( anche se virtuale) conserva i suoi poteri fina a
> quando
> non venga sostituito dall'Assemblea o dal Giudice.
"Conserva" i suoi poteri significa in giurisprudenza una FACOLTA' ad
usarli, non l'OBBLIGO. Non c'e' ne' carcere, ne' sanzione se
l'amministratore rinuncia.
> E quanto ora dice il codice civile rispetto a quando � stato scritto nel
> 1942,
> riveste maggior importanza tenuto conto del fatto che il condominio �
> diventato
> un " sostituto d'imposta" e che il suo rappresentante " l'amministratore"
> ha dei
> precisi compiti fiscali da svolgere e che alcuni di essi sono a lui e
> sottolineo
> solo a lui demandati e non possono essere ne sospesi ne rimandati.
Curiosita', secondo lei, la compilazione del famoso quadro AC (l'unico
obbligo fiscale personale che cade sull'amministratore) ha rilevanza per
la gestione condominiale ?
> L'amministratore B ha assunto il mandato con rappresentanza, contratto
> mediante
> il quale assume l'obbligazione di compiere atti giuridici per conto del
> condominio,
> e per l'art.1727 c.c.Rinunzia del mandatario-Il mandatario che rinuncia
> senza giusta
> causa al mandato deve risarcire i danni al mandante.
> ..........cut.............
Cosa e' ? Una sentenza ? Ha gli estremi ?
In ogni caso, attenzione, non puo' spingere le analogie oltre certi limiti.
Ecco un banale esempio:
Pret.Roma 26/10/1966, Valentino c. cond. V.Saturnia
All'amministratore di condominio, in quanto organo del condominio -
considerato quale centro autonomo di interessi collettivi - NON SONO
APPLICABILI le norme che disciplinano l'istituto del MANDATO, in
relazione alla revoca da parte dell'assemblea dei condomini, di cui al
comma 2 dell'art.1129 CC. Conseguentemente, qualora l'assemblea,
nell'esercizio dell'ampio potere ad essa conferito dalla indicata norma,
proceda prima della scadenza del termine previsto nell'atto della
nomina, alla revoca dell'amministratore, senza indicare i motivi o per
motivi non sufficienti, l'amministratore stesso, ancorche' retribuito,
non ha diritto di ottenere il risarcimento del danno.
Una sola parola: " >>> reciprocita' <<< "
> In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il
> mandante possa
> provvedere altrimenti salvo il caso d'impedimento grave da parte del
> mandatario.
> Come vede ....la legge prevede quanto da me asserito >...deve per legge
> amministrare
> ad interim....>
Nella sua lettura del Codice Civile, lei ha trovato prima:
Art. 1725 Revoca del mandato oneroso
La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per
un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni (1223 e
seguenti), se � fatta prima della scadenza del termine o del compimento
dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.
...omissis...
e gia' li avrebbero dovuto accendersi i campanelli d'allarme. Perche' in
questo NG e' noto da tempo che l'amministratore di condominio revocato
in qualsiasi momento NON HA DIRITTO AD ALCUN RISARCIMENTO DANNI. Al
massimo (c'e' qualche discussione in proposito) al compenso intero fino
alla fine del periodo.
Poi arriviamo al suo articolo:
Art. 1727 Rinunzia del mandatario
Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire
i danni (1223 e seguenti) al mandante. ... omissis ...
Capisce ora che il combinato 1725 e 1727 opera seguendo un perfetto
principio di reciprocita': "Lei non puo' revocarmi su due piedi ed io
non posso rinunciare su due piedi". Diritti e doveri reciproci.
Ma se l'articolo 1725 non si applica nel caso del condominio, ne' segue
automaticamente, che, visto che all'amministratore del condominio non
spetta il diritto del mandatario di risarcimento danni, al pari, segue
che l'amministratore del condominio non deve alcun riscarcimento danni
se rinunzia senza giusta causa al suo mandato.
Nuovamente rilevo questa perversa volonta', espressa anche in molti
condomini, nel volere scaricare tanti presunti DOVERI
sull'amministratore di condominio, ma si guardano bene dall'accettare i
rispettivi DOVERI dei condomini (e quindi DIRITTI dell'amministratore).
[Tipico e' il caso in cui il condomino pretende l'esecuzione di opere,
l'attivazione di spese, ma dall'altra parte non fornisce i mezzi
economici necessari, eventualmente premendo anche sui suoi co-condomini
perche' paghino: il condomino medio, insomma, dimentica troppo spesso e
volentieri che e' parte di un collettivo e non basta che lui abbia pagato.]
Saluti
Poalo
Una mia considerazione, del tutto personale, ᅵ che rispondere a Deboni
sia una perdita di tempo. Tanto lui ha sempre ragione e non c'ᅵ
possibilitᅵ di dibattito. Anche se si cita una sentenza con data e
numero, nome del giudice, nome dell'usciere, del portiere del tribunale,
con allegato le condizioni meteo, eccetera eccetera la sentenza in
questione non va bene. Deve sempre essere interpretata nel contesto
giusto. E indovina qual'ᅵ il giusto contesto? Quello che sostiene le sue
tesi.
Saluti
Paolo
Ma Lei quando io scrivo mi capisce ? Non � una sentenza, ma � quanto dice
il
codice civile.
> In ogni caso, attenzione, non puo' spingere le analogie oltre certi
> limiti.
>
> Ecco un banale esempio:
Appunto , conferma quanto dico io !!!
> Pret.Roma 26/10/1966, Valentino c. cond. V.Saturnia
> All'amministratore di condominio, in quanto organo del condominio -
> considerato quale centro autonomo di interessi collettivi - NON SONO
> APPLICABILI le norme che disciplinano l'istituto del MANDATO, in
> relazione alla revoca da parte dell'assemblea dei condomini, di cui al
> comma 2 dell'art.1129 CC. Conseguentemente, qualora l'assemblea,
> nell'esercizio dell'ampio potere ad essa conferito dalla indicata norma,
> proceda prima della scadenza del termine previsto nell'atto della
> nomina, alla revoca dell'amministratore, senza indicare i motivi o per
> motivi non sufficienti, l'amministratore stesso, ancorche' retribuito,
> non ha diritto di ottenere il risarcimento del danno.
>
> Una sola parola: " >>> reciprocita' <<< "
A parte il fatto che noi stiamo discutendo sul fatto che �
l'amministratore
che si dimette ( revoca) e non il contrario.....dicevamo appunto che una
sentenza non fa " primavera "( legge).
O.K. sono d'accordo con Lei su tutta la spiegazione sino ad ora data, ma
non ha evidenziato il punto che io ho voluto sottoporre alla sua
attenzione;
con la nomina dell'amministratore da parte dell'assemblea condominiale fra
questa e l'amministratore si � instaurato un rapporto contrattuale con
precisi
obblighi , attribuzioni e rappresentanze ,quindi ritornando alla
questione che
dopo le dimissioni l'amministratore � tenuto per legge a gestire il
condominio
"ad interim "sino alla nomina di uno nuovo, le ho voluto riportare (ad
esempio)
cosa dice la legge in fatto di un contratto mandatario e di
rappresentanza.
Sta a Lei ora smentire tale cosa riportando quanto dice la Legge.
Comunque il codice civile , art.1131, prevede anche il caso che
l'amministratore
debba risarcire il condominio .
Cordialit�
Infatti abbiamo proceduto nuovamente ad autoconvocarci ( intendo che
abbiamo raggiunto ed ampiamente superato il 1/6 richiesto dalla legge)
ed posto all' O.d.G la nomina dell'amministratore. Naturalmente
avevamo richiesto la convocazione dell'assemblea a B avvisandolo che
trascorsi inutilmente 10 giornni avremmo provveduto noi
Bene, l'assemblea si � tenuta, erano presenti tutti i condomini per un
totale di 1000millesimi, e a maggioranza (550 a favore e 450 contrari)
� stato rinominato A..
Purtroppo sono certa che dovrete sentirmi ed aiutarmi di nuovo per
far si che si possa impedire a questa persona di far fesso tutto il
condominio e di fare danni per non dire di peggio.
un caro saluto a tutti
margherita
> Bene, l'assemblea si � tenuta, erano presenti tutti i condomini per un
> totale di 1000millesimi, e a maggioranza (550 a favore e 450 contrari)
> � stato rinominato A..
Per quale motivo quei 550 millessimi hanno rinominato A ?
Perche' lei non ha cercato un C, magari ascoltando parenti ed amici se
conoscevano un'amministratore onesto ?
Vediamo di trovare il pelo nell'uovo:-)))).
Quanti condomini siete in totale??
I 550 ml a favore da quanti condomini era formato??
Saluti
Paolo
Quale differenza c'� fra abbandono e dimissioni?
Il dimissionario � chi comunque continua ad amministrare il condominio, tipo
riscuotere, pagare le bollette, comunicare alla ADE in attesa di nuova
nomina. L'abbandonatore � quello che non fa niente, cio� si disinteressa
pure della riscossione. Deduco che il B di Margherita abbia abbandonato i
condomini.
> Non devono essere solo 2. Possono anche essere 10, 20 o 50. Purch� si
> raggiunga 1/6 dei millesimi (167).
Ripeto, non � facile. Come non � facile giungere al quorum di 501 per
revoca, stante le palesi crepe nella compattezza dei condomini
DELLA VALLE GIOVANNI
I condomini di Margherita non hanno informato adeguatamente B circa il
condominio, per cui B si � trovato in assemblea con una realt� distorta e
che se avesse saputo prima non avrebbe accettato sin dall'inizio.
Si tratta di rinunzia e non dimissioni. La rinuncia non � tardiva, perch� B
non � stato correttamente informato sin dall'inizio.
Dunque, la giusta causa c'� eccome in risposta al post di W.2009 circa il
1727 c.c.
A non � pi� l'amm.re perch� revocato. A questo punto non resta che la
gestione interinale. La gestione interinale pu� essere eseguita anche da un
condomino qualsiasi. Tuttavia, di solito, la gestione interinale spetta al
precedente amm.re cio� A.
Al momento A � il rappresentante del condominio.
DELLA VALLE GIOVANNI
L'assemblea � un esempio di ...coerenza: prima revoca e poi nomina A.
Evviva.
DELLA VALLE GIOVANNI
perᅵ in base ai discorsi fatti da te e Deboni chissᅵ cosa deve fare A
per essere riconosciuto come amm effettivo. forse si deve sposare con il
condominio, come riportato in un esempio fatto da Deboni, oppure bisogna
fare un annuncio a reti unificate per informare tutto il popolo che A ᅵ
l'amm (questo secondo il tuo ragionamento).
I condomini hanno fatto l'unica cosa logica e intelligente che si
poteva fare dato che B, il vecchi amministratore, non ne voleva piᅵ
sapere del condominio.
Saluti
Poalo
O.K. per la giusta causa, ma perch� non leggi sino in fondo l'art.1727 del
c.c.?
E' proprio ci� che dice questo articolo quello che sostengo io, e non il
risarcimento del danno.
Pertanto a gestite ad interim il condominio � B inquanto egli non ha
nessun
impedimento grave (infortunio, malattia che necessita ricovero, minacce ,
incapacit� a muoversi o ad operare, ecc,ecc) e non A.Non sono certo le
difficolt� ad operare con simili condomini ( cosa che oggigiorno � norma
in quasi tutti i condomini, basta leggere i giornali)che possano
determinare
ci�.
> A non � pi� l'amm.re perch� revocato. A questo punto non resta che la
> gestione interinale. La gestione interinale pu� essere eseguita anche da
> un condomino qualsiasi. Tuttavia, di solito, la gestione interinale spetta
> al precedente amm.re cio� A.
Leggi sopra.
> Al momento A � il rappresentante del condominio.
B ad interim.
> DELLA VALLE GIOVANNI
w
Come assunto non c'� male !!!!
> L'assemblea � un esempio di ...coerenza: prima revoca e poi nomina A.
> Evviva.
Evidentemente hanno letto su questo NG le tue argomentazioni e quelle
di Deboni.
Scherzo, non prendertela.-:)
Ciao
> perᅵ in base ai discorsi fatti da te e Deboni chissᅵ cosa deve fare A
> per essere riconosciuto come amm effettivo. forse si deve sposare con il
> condominio, come riportato in un esempio fatto da Deboni,
Quale esempio ? Non ho mai scritto nulla del genere. Attenzione.
> oppure bisogna
> fare un annuncio a reti unificate per informare tutto il popolo che A ᅵ
> l'amm (questo secondo il tuo ragionamento).
Non c'e' bisogno di fare alcun annuncio, perche' per tutto il resto del
mondo (ed e' questo l'argomento, che condivido, di Della Valle),
completamente ignaro delle lotte intestine del condominio,
l'amministratore era ed e' rimasto A. Insomma A non ha da comunicare
niente agli estranei del condominio. Se non le e' ancora chiaro perche',
riformuli la domanda in modo diverso, che provo a spiegarlielo parafrasando.
> I condomini hanno fatto l'unica cosa logica e intelligente che si
> poteva fare dato che B, il vecchi amministratore, non ne voleva piᅵ
> sapere del condominio.
Su questo sono completamente in disaccordo con lei.
Se veramente la maggioranza dei condomini aveva abbastanza di A, l'unica
cosa logica e intelligente era nominare un C.
Anche Margherita, che mi pare spingesse per una cambio di
amministrazione, avrebbe potuto cercare un nuovo candidato, farsi dare
un preventivo e fotocopiarlo, consegnandolo in cassetta a tutti i
condomini, almeno 5 giorni prima dell'assemblea di nomina.
La mia "LOGICA", che si dovrebbe evincere anche dalla domanda che ho
posto a Margherita e che si doveva andare a cercare un'altro candidato C
disposto a sostituire A. Punto.
Francamente non riesco a trovare alcuna altra soluzione intelligente.
Tutto il resto vale un commento ironico del tipo: "...� un esempio di
...coerenza ..."
Attenzione, che le sue prese in giro stanno sfiorando l'offesa personale.
Tornando al condominio di Margherita, mi viene da pensare, che, come
sempre quando si ascolta una sola campana, le cose non sono poi cosi'
bianche e nere. Attenzione, non insinuo affatto che Margherita sia
reticente o in malafede! Ma semplicemente della possibilita' che gli
altri condomini hanno riferito/scambiato opinioni con Margherita in modo
incompleto e superficiale, e che Margherita si sia fatta un'idea
sbagliata della situazione. In questo caso si spiega il ripensamento
dell'assemblea, ove contano le valutazioni INTEGRALI di TUTTI i condomini.
Faccio un'esempio (che non e' attinente a quanto scritto da Margherita,
e' solo un'esempio): supponiamo che i condomini si raccontino a vicenda
di faccende passate in cui A ha fatto pasticci ed errori. Arriva un
condominio nuovo, diciamo N, che si fa l'idea che A debba essere
cacciato perche' e' un'incapace. Ed ora aggiungiamo una ulteriore
informazione: i condomini vecchi si ricordano anche, che ogni volta A ha
rimediato di tasca sua, ed il condominio/i condomini cosi' non hanno mai
subito un danno a seguito dei pasticci fatti da A.
Questo e' caso tipico in cui il condomino N potrebbe avere la sorpresa
che in assemblea i vecchi condomini rivotino A.
In questo esempio, l'assemblea non sarebbe incoerente, ma semplicemente
sta votando conoscendo TUTTI i fatti necessari per la decisione.
E notare bene: nessuno dei condomini ha mentito al condomino N.
Al massimo si potrebbero accusare di reticenza.
Su questo NG rispondere a tono a delle argomentazioni , a mio avviso,
banali non � una offesa.......se lo fosse me lo dimostri.
Sino a prova contraria l'ironia gioiosa : Scherzo, non prendertela.:-),
( come al solito Lei riporta solo ci� che le fa comodo) senza uso di
parolacce e/o epiteti,non ha mai offeso nessuno.
Se Lei ( ed � l'unico su questi NG che lo pretende) � permaloso sono
problemi suoi e credo che debba risolverli da solo....!!!!
w
Invece mi riferivo al fatto di aver fatto una nuova assemblea per
nominare un nuovo amm, visto che B era latitante e nessuno al mondo
avrebbe potuto costringerlo a restare. Tutto qui.
Saluti
Paolo
Saluti
Paolo
Saluti
Paolo
>> Come volevasi dimostrare, l'amm.re � A.
>
> Come assunto non c'� male !!!!
>
>> L'assemblea � un esempio di ...coerenza: prima revoca e poi nomina A.
>> Evviva.
>
> Evidentemente hanno letto su questo NG le tue argomentazioni e quelle
> di Deboni.
> Scherzo, non prendertela.-:)
E' probabile di s� :-))))
DELLA VALLE GIOVANNI
> per� in base ai discorsi fatti da te e Deboni chiss� cosa deve fare A per
> essere riconosciuto come amm effettivo. forse si deve sposare con il
> condominio, come riportato in un esempio fatto da Deboni, oppure bisogna
> fare un annuncio a reti unificate per informare tutto il popolo che A �
> l'amm (questo secondo il tuo ragionamento).
A non deve fare nulla, perch� � restato tutto invariato per i terzi esterni.
> I condomini hanno fatto l'unica cosa logica e intelligente che si poteva
> fare dato che B, il vecchi amministratore, non ne voleva pi� sapere del
> condominio.
Per me logico ed inteligente era nominare C oppure uno dei condomini ad
interim.
DELLA VALLE GIOVANNI
Il fatto � che B convocando a suo nome una assemblea a
> implicitamente accettato il mandato. Secondo me � qui che B ha fatto
> l'errore. Se lui non aveva intenzione di fare l'amm, dopo che aveva dato
> il consenso producendo un preventivo, sarebbe stato sufficiente >
> contattare l'amm A informando di non accettare l'incarico.
> Secondo me, nei casi da te citati, un amm dovrebbe subito dare le
> dimissioni e convocare una nuova assemblea per farsi sostituire pi�
> velocemente possibile.
Probabile che l'intenzione di B era di accettare, tanto che comunica
preventivo e convoca assemblea. In sede di assemblea si rende conto della
realt� dei fatti, per cui non presta pi� consenso. A questo punto, avrebbe
dovuto perlomeno scrivere una lettera ad A ed infrmarlo e chiedergli di
riprendere la gestione.
Anche se in apparenza sembrano dimissioni, come sostenuto anche da W.2009,
secondo me si tratta di una sorta di recesso o ripensamento.
Ripeto, l'errore che attribuisco a B � di non aver informato A a riprendere
la gestione ad interim, lasciando il condominio allo sbando.
DELLA VALLE GIOVANNI
A questo punto B (non sappiamo come a da chi) verrᅵ informato di essere
stato nominato e cosa fa?? Decide di non accettare l'incarico
contattando l'amm A? No! Decide (e non sappiamo dopo quando tempo) di
indire a sua volta una assemblea nella quale (non ricordo bene)
addirittura porta un preventivo di spesa per la gestione del condominio.
Quindi alla faccia di non voler accettare l'incarico. Poi qualcosa
succede in questa assemblea al punto tale che B decide di molare il
condominio asserendo (e se le cose sono andate cosᅵ sbagliando alla
grande) di non accettare la nomina.
Ora chiedo a Margherita di confermare se le cose da me dette sono andate
cosᅵ. in caso contrario di correggere quello che ho detto.
Ora, ti ritrovi con quello che ho scritto sopra? Perchᅵ mi ᅵ venuto il
dubbio da quello che hai scritto che tu sia partito da una versione
diversa della storia.
> In sede di assemblea si rende conto della
> realtᅵ dei fatti, per cui non presta piᅵ consenso. A questo punto, avrebbe
> dovuto perlomeno scrivere una lettera ad A ed infrmarlo e chiedergli di
> riprendere la gestione.
>
> Anche se in apparenza sembrano dimissioni, come sostenuto anche da W.2009,
> secondo me si tratta di una sorta di recesso o ripensamento.
>
> Ripeto, l'errore che attribuisco a B ᅵ di non aver informato A a riprendere
> la gestione ad interim, lasciando il condominio allo sbando.
>
>
Leggi sopra.
Paolo
Quando ho scritto che i condomini hanno fatto l'unica cosa logica, non
era intesa nel senso della scelta di A, che sono questioni interne al
condominio, ma l'aver fatto una nuova assemblea nella quale si
formalizzava la nomina di un amm, visto quello che aveva fatto B.
Saluti
Paolo
> Be' la tua logica ha un raggio ridotto.
Beh o a lungo raggio o a ridotto raggio sempre di logica si tratta : -))))
DELLA VALLE GIOVANNI
>> Probabile che l'intenzione di B era di accettare, tanto che comunica
>> preventivo e convoca assemblea.
> Chiariamo questo punto. Da come ho capito io, � stata indetta una
> assemblea dai condomini dopo averla chiesta all'amm A. In questa assemblea
> � stato nominato B, ma B non era presente. B � stato nominato in base ad
> un preventivo che evidentemente � stato portato da qualcuno. L'assemblea
> decide di nominare B.
Confermo.
> A questo punto B (non sappiamo come e da chi) verr� informato di essere
> stato nominato e cosa fa?? Decide di non accettare l'incarico contattando
> l'amm A? No! Decide (e non sappiamo dopo quando tempo) di indire a sua
> volta una assemblea nella quale (non ricordo bene) addirittura porta un
> preventivo di spesa per la gestione del condominio. Quindi alla faccia di
> non voler accettare l'incarico.
Confermo. Secondo me, B aveva intenzione di accettare l'incarico, avendo
convocato assemblea.
> Poi qualcosa succede in questa assemblea al punto tale che B decide di
> mollare il condominio asserendo (e se le cose sono andate cos� sbagliando
> alla grande) di non accettare la nomina.
Confermo. Secondo me, se queste cose emerse in assemblea (e non sappiamo
cosa) B le avesse sapute per tempo, non avrebbe proprio presentato offerta a
candidarsi. Dunque, anche se in apparenza sembrano dimissioni, come
sostenuto da te e W.2009, secondo me si tratta di ripensamento o recesso.
Comunque, la domanda di Margherita non era sapere se B abbia sbagliato alla
grande, ma piuttosto sapere - constatato l'abbandono di B - chi fosse il
rappresentante legale.
Ora il mio parere � che - dato che per i terzi era tutto invariato -
l'amm.re continuava ad essere A.
A parti inverse � lo stesso. Se il condomino subentrante non comunina
all'amm.re il subentro, l'amm.re continua a riferirsi al vecchio condomino.
Concordi ???
DELLA VALLE GIOVANNI
Se non voleva accettare non avrebbe dovuto indire un'assemblea ( a che
titolo? visto che non voleva essere l'amm e non era l'amm) dove
addirittura porta un preventivo di spesa per la gestione condominiale.
Anche in questo caso ᅵ atto che dimostra l'implicita accettazione del
mandato.
Conclusione: B ᅵ (anzi era) l'amm perchᅵ tutti gli atti successivi alla
nomina sono stati nel senso dell'accettazione implicita dell'incarico.
>> Poi qualcosa succede in questa assemblea al punto tale che B decide di
>> mollare il condominio asserendo (e se le cose sono andate cosᅵ sbagliando
>> alla grande) di non accettare la nomina.
>>
>
> Confermo. Secondo me, se queste cose emerse in assemblea (e non sappiamo
> cosa) B le avesse sapute per tempo, non avrebbe proprio presentato offerta a
> candidarsi.
Ma questo ᅵ un problema di B. Nel momento in cui ha accetta di
presentare l'offerta, voleva dire che l'intenzione di fare l'amm del
condominio c'era. Quindi sapeva che poteva essere nominato. Poi ha
saputo di essere nominato e non ha fatto nessun atto per rifiutare tale
incarico (cosa che avrebbe potuto fare tranquillamente ma che non ha
fatto). Anzi, e sottolineo, ha fatto l'esatto opposto.
> Dunque, anche se in apparenza sembrano dimissioni, come
> sostenuto da te e W.2009, secondo me si tratta di ripensamento o recesso.
>
Vedo che non conosci abbastanza bene le regole del condominio. L'amm puᅵ
in qualsiasi momento decidere di non volere piᅵ amministrare un
condominio. Non c'ᅵ nessun obbligo e nessuno al modo puᅵ costringerlo.
Lo stesso dicasi per i condomini: possono mandare via l'amm in qualsiasi
momento senza neanche giustificare del perchᅵ.
Solo che c'ᅵ un piccolissimo e fastidiosissimo problema: fino a che non
viene nominato un nuovo amm, l'amm dimissionario (o come lo vuoi
definire) resta sempre lui l'amm.
Quindi B, anche se legittimamente aveva capito il guai (presunto) nel
quale si era cacciato, non poteva uscirne semplicemente sostenendo di
non essere lui l'amm perchᅵ non accettava l'incarico DOPO (e bada bene a
questa sequenza) DOPO aver di fatto implicitamente accettato dato le sue
azioni che sono state quelle tipiche di un amm in carica.
B avrᅵ avuto tutte le ragioni di questo mondo ma ha sbagliato a
sostenere quello che ha poi di fatto sostenuto.
Sarebbe bastato semplicemente riconvocare una nuova assemblea ( a
strettissimo giro) nella quale metteva all'ordine del giorno le sue
dimissioni e far nominare un nuovo amm in modo tale da uscire
completamente ed in piena regola dal condominio. Inoltre avrebbe potuto
avvisare i condomini che in caso di mancata nomina avrebbe portato le
carte in tribunale e ci avrebbe pensato un giudice a nominare un amm.
Tutto qui! semplice e commerciale!
> Comunque, la domanda di Margherita non era sapere se B abbia sbagliato alla
> grande, ma piuttosto sapere - constatato l'abbandono di B - chi fosse il
> rappresentante legale.
>
Ed ᅵ stato detto: B era il rappresentante legale, come poi le hanno
confermato alcuni avvocati ai quali se rivolta.
> Ora il mio parere ᅵ che - dato che per i terzi era tutto invariato -
> l'amm.re continuava ad essere A.
>
>
I terzi non hanno nulla a che vedere con chi ᅵ l'amm. Quando un terzo
invia una richiesta di pagamento la chieda al condominio e non all'amm.
Le fatture sono (e per fortuna direi) intestate al condominio e non
all'amm.. Se una ditta facesse l'errore di intestare la fattura a nome
del condominio e poi non becca un euro son cavoli suoi.
Ci sono casi in cui compare anche il nome dell'amm, ma sempre con la
dicitura " all'attenzione ....." proprio perchᅵ la spesa non ᅵ dell'amm
ma del condominio.
Quindi per i terzi o l'amm ᅵ A o e B o C o chi vuoi non cambia niente.
Se non vengono pagati si rivolgeranno al condominio per avere i denari,
oppure come si faceva fino a poco tempo fa ( non so se si fa ancora)
fanno un ingiunzione di pagamento ad un condomino (a quello che ha piᅵ
da perdere) e non all'mm.
> A parti inverse ᅵ lo stesso.
Non ᅵ la stessa cosa dell'amministrazione.
> Se il condomino subentrante non comunina
> all'amm.re il subentro, l'amm.re continua a riferirsi al vecchio condomino.
> Concordi ???
>
>
Certo ᅵ ovvio. Se l'amm non sa che ᅵ cambiata la proprietᅵ si rivolge al
vecchio proprietario. Ma quando lo fa e viene a conoscenza che il
vecchio proprietario non ᅵ piᅵ proprietario, pensi che l'amm continui a
rivolgersi a quest'ultimo sapendo che da questo non avrᅵ neanche un euro
(per esempio nel caso di mancati pagamenti delle quote condominiali)? No
di certo. Ovviamente si farᅵ dare il nominativo del nuovo proprietario
(essendo il vecchio un po' deficiente visto che non ha dato nessuna
comunicazione). perᅵ la legge non obbliga il vecchio proprietario a
questo tipo di comunicazione, diciamo che lo si fa per una convenienza
propria.
Saluti
Paolo
>> Confermo. Secondo me, B aveva intenzione di accettare l'incarico, avendo
>> convocato assemblea.
> Non secondo te! nel momento in cui B sa di essere nominato e indice una
> normale assemblea E' l'amministratore a tutti gli effetti. Su questo non
> ci sono dubbi. Poi lascia stare se nel frattempo aveva registrato il suo
> nominativo al CF del condominio o se aveva avvisato i fornitori. Nel
> momento in cui convoca un'assemblea, e quindi invia la convocazione a
> tutti i condomini ha di fatto accettato l'incarico PUNTO!
Condivido e ci� � confermato pure dall' Art. 66 Disp Attuative "l'assemblea
� convocata dall'amm.re se lo ritiene necessario". Dunque, se B ha convocato
assemblea � amministrore.
> Se non voleva accettare non avrebbe dovuto indire un'assemblea ( a che
> titolo? visto che non voleva essere l'amm e non era l'amm) dove
> addirittura porta un preventivo di spesa per la gestione condominiale.
> Anche in questo caso � atto che dimostra l'implicita accettazione del
> mandato.
Condivido.
> Conclusione: B � (anzi era) l'amm perch� tutti gli atti successivi alla
> nomina sono stati nel senso dell'accettazione implicita dell'incarico.
Confermo
>>> Poi qualcosa succede in questa assemblea al punto tale che B decide di
>>> mollare il condominio asserendo (e se le cose sono andate cos�
>>> sbagliando alla grande) di non accettare la nomina.
>> Confermo. Secondo me, se queste cose emerse in assemblea (e non sappiamo
>> cosa) B le avesse sapute per tempo, non avrebbe proprio presentato
>> offerta a candidarsi.
> Ma questo � un problema di B. Nel momento in cui ha accetta di presentare
> l'offerta, voleva dire che l'intenzione di fare l'amm del condominio
> c'era. Quindi sapeva che poteva essere nominato. Poi ha saputo di essere
> nominato e non ha fatto nessun atto per rifiutare tale incarico (cosa che
> avrebbe potuto fare tranquillamente ma che non ha fatto). Anzi, e
> sottolineo, ha fatto l'esatto opposto.
Confermo.
>> Dunque, anche se in apparenza sembrano dimissioni, come sostenuto da te e
>> W.2009, secondo me si tratta di ripensamento o recesso.
> Vedo che non conosci abbastanza bene le regole del condominio. L'amm pu�
> in qualsiasi momento decidere di non volere pi� amministrare un
> condominio. Non c'� nessun obbligo e nessuno al modo pu� costringerlo.
ECCO IL PUNTO. Si tratta della eterna diatriba ex tunc o ex nunc. Secondo
te, le dimissioni operano ex nunc, per cui B doveva proseguire ad interim
come dimissionario.
Secondo me, invece, nel caso di Margherita, le dimissioni operano ex tunc,
perch� B non � stato infrmato adeguatamente circa il guaio in cui si andava
a cacciare. Se avesse saputo, probabile, non avrebbe presentato alcun
preventivo.
Chi ha ragione ???
> Lo stesso dicasi per i condomini: possono mandare via l'amm in qualsiasi
> momento senza neanche giustificare del perch�. Solo che c'� un
> piccolissimo e fastidiosissimo problema: fino a che non viene nominato un
> nuovo amm, l'amm dimissionario (o come lo vuoi > definire) resta sempre
> lui l'amm.
Non in tutti i casi.
> Quindi B, anche se legittimamente aveva capito il guai (presunto) nel
> quale si era cacciato, non poteva uscirne semplicemente sostenendo di non
> essere lui l'amm perch� non accettava l'incarico DOPO (e bada bene a
> questa sequenza) DOPO aver di fatto implicitamente accettato dato le sue
> azioni che sono state quelle tipiche di un amm in carica.
Chiaro sul dopo. Secondo te non esiste un ripensamento con effetto ex tunc
????
> B avr� avuto tutte le ragioni di questo mondo ma ha sbagliato a sostenere
> quello che ha poi di fatto sostenuto.
> Sarebbe bastato semplicemente riconvocare una nuova assemblea ( a
> strettissimo giro) nella quale metteva all'ordine del giorno le sue
> dimissioni e far nominare un nuovo amm in modo tale da uscire
> completamente ed in piena regola dal condominio. Inoltre avrebbe potuto
> avvisare i condomini che in caso di mancata nomina avrebbe portato le
> carte in tribunale e ci avrebbe pensato un giudice a nominare un amm.
> Tutto qui! semplice e commerciale!
Ripeto, anche secondo me B ha i suoi errrori, perch� comunque l'abbandono �
un errore. Condivido che B doveva convocare nuova assemblea o portare le
carte in Tribunale. Ma non lo ha fatto. Da questa condotta di abbandono, la
mia tesi su A.
> Ed � stato detto: B era il rappresentante legale, come poi le hanno
> confermato alcuni avvocati ai quali se rivolta.
uhm uhm uhm perch� interpellare... pi� avvocati. Uno non basta. Evidente che
Margherita dubita su B e cercava conferme da altri avvocati.
>> Ora il mio parere � che - dato che per i terzi era tutto invariato -
>> l'amm.re continuava ad essere A.
> I terzi non hanno nulla a che vedere con chi � l'amm. Quando un terzo
> invia una richiesta di pagamento la chieda al condominio e non all'amm. Le
> fatture sono (e per fortuna direi) intestate al condominio e non all'amm..
> Se una ditta facesse l'errore di intestare la fattura a nome del
> condominio e poi non becca un euro son cavoli suoi. Ci sono casi in cui
> compare anche il nome dell'amm, ma sempre con la dicitura " all'attenzione
> ....." proprio perch� la spesa non � dell'amm ma del condominio.
NON BASTA. I terzi devono uniformarsi a quanto dichiarato in anagrafe
tributaria, stante il valore di pubblicit� legale ovvero rilasciare fattura
al Condominio e consegnarla al rappresentante fiscale del condominio.
Altrimenti, che rappresentanza � ??
> Quindi per i terzi o l'amm � A o e B o C o chi vuoi non cambia niente. Se
> non vengono pagati si rivolgeranno al condominio per avere i denari,
> oppure come si faceva fino a poco tempo fa ( non so se si fa ancora) fanno
> un ingiunzione di pagamento ad un condomino (a quello che ha pi� da
> perdere) e non all'mm.
Forse anche tu non conosci bene le regole. Il fornitore deve prima
rivolgersi al rappresentante e solo in caso di prestazione inesatta
direttamente al mandante ovvero i condomini. Diversamente a che serve il
1131.
>> A parti inverse � lo stesso.
> Non � la stessa cosa dell'amministrazione.
>> Se il condomino subentrante non comunina all'amm.re il subentro, l'amm.re
>> continua a riferirsi al vecchio condomino. Concordi ???
>>
>>
> Certo � ovvio. Se l'amm non sa che � cambiata la propriet� si rivolge al
> vecchio proprietario. Ma quando lo fa e viene a conoscenza che il vecchio
> proprietario non � pi� proprietario, pensi che l'amm continui a
> rivolgersi a quest'ultimo sapendo che da questo non avr� neanche un euro
> (per esempio nel caso di mancati pagamenti delle quote condominiali)? No
> di certo. Ovviamente si far� dare il nominativo del nuovo proprietario
> (essendo il vecchio un po' deficiente visto che non ha dato nessuna
> comunicazione). Per� la legge non obbliga il vecchio proprietario a questo
> tipo di comunicazione, diciamo che lo si fa per una convenienza propria.
Potresti spiegaerti meglio. L'amm.re si rivolge al vecchio finch� non c'�
rettifica. A parti inverse i fornitori si rivolgono al vecchio amm.re
(esempio A) finch� non c'� rettifica (esempio B). Nel caso di Margherita non
� avvenuta alcuna rettifica. E non dire che la delibera � sufficiente.
Ripeto, � come il contratto di compravendita che non � sufficiente per
l'amm.re, il quale - se non informato - continua a rivolgersi al vecchio
condomino, pur con tanto di ATTO NOTARILE.
Chiaro :-))
DELLA VALLE GIOVANNI
Ok fino ad un certo punto siamo d'accordo :-))
Vediamo il resto
>
>
>>> Dunque, anche se in apparenza sembrano dimissioni, come sostenuto da te e
>>> W.2009, secondo me si tratta di ripensamento o recesso.
>>>
>
>
>> Vedo che non conosci abbastanza bene le regole del condominio. L'amm puᅵ
>> in qualsiasi momento decidere di non volere piᅵ amministrare un
>> condominio. Non c'ᅵ nessun obbligo e nessuno al modo puᅵ costringerlo.
>>
>
> ECCO IL PUNTO. Si tratta della eterna diatriba ex tunc o ex nunc. Secondo
> te, le dimissioni operano ex nunc, per cui B doveva proseguire ad interim
> come dimissionario.
>
> Secondo me, invece, nel caso di Margherita, le dimissioni operano ex tunc,
> perchᅵ B non ᅵ stato infrmato adeguatamente circa il guaio in cui si andava
> a cacciare. Se avesse saputo, probabile, non avrebbe presentato alcun
> preventivo.
>
> Chi ha ragione ???
>
>
Se fosse come dici tu, qualunque amm in un qualsiasi momento potrebbe
dire di non accettare l'incarico e di conseguenza subentrerebbe il
vecchio amm. Ora a meno che non esista una legge che stabilisca un tempo
T entro il quale un amm, pure accettando l'incarico (implicitamente o
esplicitamente) puᅵ uscire dal condominio perchᅵ ci ha ripensato, e
quindi si va a chiamare il vecchio amm, (nel caso specifico A) allora
avresti ragione. Poichᅵ non mi risulta esista una tale legge (perᅵ non
sono un avvocato ne giudice comunista:-)) resto nella mia convinzione. E
cioᅵ B resta in carica, anche se dimissionario (non puᅵ fare altro dopo
che ha accettato l'incarico) fino a nomina di un nuovo amm. Perᅵ il
problema per B non ᅵ di difficile soluzione. Infatti, come ho giᅵ detto
alla peggio porta le carte in tribunale e si libera in attimo del
condominio.
>> Lo stesso dicasi per i condomini: possono mandare via l'amm in qualsiasi
>> momento senza neanche giustificare del perchᅵ. Solo che c'ᅵ un
>> piccolissimo e fastidiosissimo problema: fino a che non viene nominato un
>> nuovo amm, l'amm dimissionario (o come lo vuoi > definire) resta sempre
>> lui l'amm.
>>
>
> Non in tutti i casi.
>
In quali casi l'amm si puᅵ appellare contro una delibera assembleare che
lo fa fuori?? Non mi risulta esistano, ma sono curioso di sapere da te
quali possano essere questi casi. Sono sempre ben disposto ad imparare
cose nuove e ad accrescere la mia conoscenza.
>
>> Quindi B, anche se legittimamente aveva capito il guai (presunto) nel
>> quale si era cacciato, non poteva uscirne semplicemente sostenendo di non
>> essere lui l'amm perchᅵ non accettava l'incarico DOPO (e bada bene a
>> questa sequenza) DOPO aver di fatto implicitamente accettato dato le sue
>> azioni che sono state quelle tipiche di un amm in carica.
>>
>
> Chiaro sul dopo. Secondo te non esiste un ripensamento con effetto ex tunc
> ????
>
>
No e si. No, nel senso che una volta accettato l'incarico e agito come
un amm. non puoi ripensarci urtlizzando la formula di non accettazione
dell'incarico. Si nel senso che una volta accettato l'incarico e agito
come un amm. dai le dimissioni irrevocabili ed immediate e fai tutti
quegli atti tali da farti uscire il piᅵ velocemente possibile dal
condominio. Ed ᅵ evidente che nel frattempo non fai il passaggio delle
consegne con l'amm A, non informi le ditte non vai all'agenzia delle
entrate per il CF eccetera eccetera.
>> B avrᅵ avuto tutte le ragioni di questo mondo ma ha sbagliato a sostenere
>> quello che ha poi di fatto sostenuto.
>>
>
>
>> Sarebbe bastato semplicemente riconvocare una nuova assemblea ( a
>> strettissimo giro) nella quale metteva all'ordine del giorno le sue
>> dimissioni e far nominare un nuovo amm in modo tale da uscire
>> completamente ed in piena regola dal condominio. Inoltre avrebbe potuto
>> avvisare i condomini che in caso di mancata nomina avrebbe portato le
>> carte in tribunale e ci avrebbe pensato un giudice a nominare un amm.
>> Tutto qui! semplice e commerciale!
>>
>
> Ripeto, anche secondo me B ha i suoi errrori, perchᅵ comunque l'abbandono ᅵ
> un errore. Condivido che B doveva convocare nuova assemblea o portare le
> carte in Tribunale. Ma non lo ha fatto. Da questa condotta di abbandono, la
> mia tesi su A.
>
>
Il verbo abbandonare che qui stiamo usando, formalmente ᅵ sinonimo di
dimissioni, proprio perchᅵ ormai il "fesso" B ha accettato. Se non
avesse effettivamente accettato resta A l'amm.
>> Ed ᅵ stato detto: B era il rappresentante legale, come poi le hanno
>> confermato alcuni avvocati ai quali se rivolta.
>>
>
> uhm uhm uhm perchᅵ interpellare... piᅵ avvocati. Uno non basta. Evidente che
> Margherita dubita su B e cercava conferme da altri avvocati.
>
>
Va be' non ᅵ che noi del gruppo possiamo impedire a Margherita di
consultare quanti avvocati ritenesse giusto.
>>> Ora il mio parere ᅵ che - dato che per i terzi era tutto invariato -
>>> l'amm.re continuava ad essere A.
>>>
>
>
>> I terzi non hanno nulla a che vedere con chi ᅵ l'amm. Quando un terzo
>> invia una richiesta di pagamento la chieda al condominio e non all'amm. Le
>> fatture sono (e per fortuna direi) intestate al condominio e non all'amm..
>> Se una ditta facesse l'errore di intestare la fattura a nome del
>> condominio e poi non becca un euro son cavoli suoi. Ci sono casi in cui
>> compare anche il nome dell'amm, ma sempre con la dicitura " all'attenzione
>> ....." proprio perchᅵ la spesa non ᅵ dell'amm ma del condominio.
>>
>
> NON BASTA. I terzi devono uniformarsi a quanto dichiarato in anagrafe
> tributaria, stante il valore di pubblicitᅵ legale ovvero rilasciare fattura
> al Condominio e consegnarla al rappresentante fiscale del condominio.
> Altrimenti, che rappresentanza ᅵ ??
>
>
Scusa Giovanni ma i terzi quando emettono la fattura vogliono sapere il
nome del condominio e il suo codice fiscale. Poi inviano la fattura al
condominio. Alcuni amm. chiedono la cortesia di inviare la fattura non
all'indirizzo del condominio, ma presso un indirizzo a loro piᅵ comodo
(per esempio l'ufficio, l'abitazione) perchᅵ altrimenti devono recarsi
presso il condominio per ritirare la posta. Se ci pensi, le utenze del
tipo acqua, gas enel, del condominio sono sempre intestate al
condominio e arrivano al condominio. Dubito che un amm si metta a
cambiare l'indirizzo di queste utenze perchᅵ il rapporto con questi enti
ᅵ piᅵ difficile del rapporto che si ha con le ditte, con le quali si ha
un rapporto piᅵ diretto.
Quindi, ripeto, ai terzi non interessa chi ᅵ l'amm. perchᅵ il debitore
non ᅵ l'amm ma il condominio. Certo hanno bisogno di sapere chi ᅵ l'amm
per poter avere un interlocutore certo (il quale ᅵ un rappresentante
legale).
>> Quindi per i terzi o l'amm ᅵ A o e B o C o chi vuoi non cambia niente. Se
>> non vengono pagati si rivolgeranno al condominio per avere i denari,
>> oppure come si faceva fino a poco tempo fa ( non so se si fa ancora) fanno
>> un ingiunzione di pagamento ad un condomino (a quello che ha piᅵ da
>> perdere) e non all'mm.
>>
>
> Forse anche tu non conosci bene le regole. Il fornitore deve prima
> rivolgersi al rappresentante e solo in caso di prestazione inesatta
> direttamente al mandante ovvero i condomini. Diversamente a che serve il
> 1131.
>
>
Si va be ma tu giᅵ stai facendo una causa.
La ditta invia la fattura al condominio. L'amm. che ᅵ il rappresentante
legale, la prende la controlla e la paga. Se non fa cosᅵ, la ditta cita
il condominio (e non l'amm come persona) e il rappresentante legale che
ᅵ l'amm. In caso di soccombenza chi paga l'amm o i condomini?? (pensa
magari nel frattempo sono cambiati 3000 amm!)
>>> A parti inverse ᅵ lo stesso.
>>>
>> Non ᅵ la stessa cosa dell'amministrazione.
>>
>>> Se il condomino subentrante non comunina all'amm.re il subentro, l'amm.re
>>> continua a riferirsi al vecchio condomino. Concordi ???
>>>
>>>
>>>
>> Certo ᅵ ovvio. Se l'amm non sa che ᅵ cambiata la proprietᅵ si rivolge al
>> vecchio proprietario. Ma quando lo fa e viene a conoscenza che il vecchio
>> proprietario non ᅵ piᅵ proprietario, pensi che l'amm continui a
>> rivolgersi a quest'ultimo sapendo che da questo non avrᅵ neanche un euro
>> (per esempio nel caso di mancati pagamenti delle quote condominiali)? No
>> di certo. Ovviamente si farᅵ dare il nominativo del nuovo proprietario
>> (essendo il vecchio un po' deficiente visto che non ha dato nessuna
>> comunicazione). Perᅵ la legge non obbliga il vecchio proprietario a questo
>> tipo di comunicazione, diciamo che lo si fa per una convenienza propria.
>>
>
> Potresti spiegaerti meglio. L'amm.re si rivolge al vecchio finchᅵ non c'ᅵ
> rettifica.
Certo non avendo notizia del cambio, non puᅵ fare in altri modi.
> A parti inverse i fornitori si rivolgono al vecchio amm.re
> (esempio A) finchᅵ non c'ᅵ rettifica (esempio B).
Certo anche loro non sapendo che ᅵ cambiato l'amm non possono fare che
cosᅵ. Poi se aggiungi che A dice di essere lui l'amm la ditta mica deve
essere messa al corrente delle bighe interne al condominio? Alla ditta
interessa essere pagata. Poi se a pagare ᅵ un finto amm. la cosa non ha
nessuna importanza. (ovviamente se lecita la richiesta di pagamento)
> Nel caso di Margherita non
> ᅵ avvenuta alcuna rettifica.
Certo perchᅵ B si ᅵ disinteressato
> E non dire che la delibera ᅵ sufficiente.
>
Sufficiente a cosa? A stabilire che B ᅵ l'amm? Certo che lo ᅵ! E'
l'unico atto che possa stabilire chi ᅵ l'amm. specie se poi l'amm
accetta l'incarico(come ha ha fatto B). Scusa se non ᅵ l'assemblea chi
altri puᅵ stabilire chi ᅵ l'amm? Solo un giudice puᅵ fare altrettanto. E
nessun altro puᅵ.
> Ripeto, ᅵ come il contratto di compravendita che non ᅵ sufficiente per
> l'amm.re, il quale - se non informato - continua a rivolgersi al vecchio
> condomino, pur con tanto di ATTO NOTARILE.
>
>
No scusa questa non ho capito cosa vuoi dire.
Se l'amm sa che c'ᅵ un nuovo proprietario ᅵ un deficiente se si rivolge
al vecchio che ormai non ha nessun titolo per essere coinvolto nel
condominio neanche se ha anni e anni di arretrati.
Se, viceversa, non sa che c'ᅵ un nuovo proprietario, ᅵ logico che si
rivolga ancora a quest'ultimo ( e a chi se no?). Perᅵ quando il vecchio
proprietario lo informerᅵ della nuova situazione (magari fornendo l'atto
di compravendita) allora l'amm si rivolgerᅵ al nuovo condomino. Poi se
l'mm ᅵ un deficiente, allora continuerᅵ a rompere il vecchio
proprietario inutilmente.
Saluti
Paolo
> Ok fino ad un certo punto siamo d'accordo :-))
> Vediamo il resto
> Se fosse come dici tu, qualunque amm in un qualsiasi momento potrebbe dire
> di non accettare l'incarico e di conseguenza subentrerebbe il vecchio amm.
> Ora a meno che non esista una legge che stabilisca un tempo T entro il
> quale un amm, pure accettando l'incarico (implicitamente o esplicitamente)
> pu� uscire dal condominio perch� ci ha ripensato, e quindi si va a
> chiamare il vecchio amm, (nel caso specifico A) allora avresti ragione.
> Poich� non mi risulta esista una tale legge (per� non sono un avvocato ne
> giudice comunista:-)) resto nella mia convinzione. E cio� B resta in
> carica, anche se dimissionario (non pu� fare altro dopo che ha accettato
> l'incarico) fino a nomina di un nuovo amm. Per� il problema per B non � di
> difficile soluzione. Infatti, come ho gi� detto alla peggio porta le carte
> in tribunale e si libera in attimo del condominio.
Caro Paolo son d'accordo con te, anche se vorrei far osservare quanto segue.
Ex nunc, B � stato nominato, ha convocato assemblea e sono emersi NUOVI
fatti sopravvenuti. In tal caso non ci sono pi� dubbi, � come di tu dici: B
� dimissionario.
Ex tunc, B � stato nominato, ma non informato correttamente. B ha convocato
assemblea e sono emersi PRESISTENTI fatti. In tal caso, secondo me, �
capibile (ma non giustificabile) l'abbandono. Da qui la mia tesi sul ritorno
di A.
> No e si. No, nel senso che una volta accettato l'incarico e agito come un
> amm. non puoi ripensarci urtlizzando la formula di non accettazione
> dell'incarico. Si nel senso che una volta accettato l'incarico e agito
> come un amm. dai le dimissioni irrevocabili ed immediate e fai tutti
> quegli atti tali da farti uscire il pi� velocemente possibile dal
> condominio. Ed � evidente che nel frattempo non fai il passaggio delle
> consegne con l'amm A, non informi le ditte non vai all'agenzia delle
> entrate per il CF eccetera eccetera.
Concordo.
> Il verbo abbandonare che qui stiamo usando, formalmente � sinonimo di
> dimissioni, proprio perch� ormai il "fesso" B ha accettato. Se non avesse
> effettivamente accettato resta A l'amm.
Concordo. B ha sbagliato.
> Scusa Giovanni ma i terzi quando emettono la fattura vogliono sapere il
> nome del condominio e il suo codice fiscale. Poi inviano la fattura al
> condominio. Alcuni amm. chiedono la cortesia di inviare la fattura non
> all'indirizzo del condominio, ma presso un indirizzo a loro pi� comodo
> (per esempio l'ufficio, l'abitazione) perch� altrimenti devono recarsi
> presso il condominio per ritirare la posta.
Ecco il PUNTO. Ipotizzo che A rientri tra quegli amm.re che preferiscono la
domiciliazione presso il proprio ufficio. In tal caso B non ha comunicato la
rettifica e le utenze continuano ad arrivare a A. Quindi, la causa di tutto
� B che non doveva "abbandonare" ma procedere da dimissionario la gestione
interinale.
> Quindi, ripeto, ai terzi non interessa chi � l'amm. perch� il debitore non
> � l'amm ma il condominio. Certo hanno bisogno di sapere chi � l'amm per
> poter avere un interlocutore certo (il quale � un rappresentante legale).
Questo � indiscutibile.
> A parti inverse i fornitori si rivolgono al vecchio amm.re (esempio A)
> finch� non c'� rettifica (esempio B).
> Certo anche loro non sapendo che � cambiato l'amm non possono fare che
> cos�. Poi se aggiungi che A dice di essere lui l'amm la ditta mica deve
> essere messa al corrente delle bighe interne al condominio? Alla ditta
interessa essere pagata. Poi se a pagare � un finto amm. la cosa non ha
nessuna importanza (ovviamente se lecita la richiesta di pagamento).
Su questo osservazione non sono d'accordo. Una cosa � il pagamento, una cosa
� il rappresentante legale. Il pagamento pu� essere fatto anche da un terzo
che paga a favore dei condomini (tipo al bar c'� uno che offre per tutti),
mentre la fattura quietanzata � onere della ditta rilasciarla al
rappresentante legale ovvero all'intestatario del CF presso ADE, stante il
valore di pubblicit� legale. Ogni contestazione � inutiliter data.
>> Nel caso di Margherita non � avvenuta alcuna rettifica.
> Certo perch� B si � disinteressato
Confermo lo sbaglio di B.
>> Ripeto, � come il contratto di compravendita che non � sufficiente per
>> l'amm.re, il quale - se non informato - continua a rivolgersi al vecchio
>> condomino, pur con tanto di ATTO NOTARILE.
> No scusa questa non ho capito cosa vuoi dire.
> Se l'amm sa che c'� un nuovo proprietario � un deficiente se si rivolge al
> vecchio che ormai non ha nessun titolo per essere coinvolto nel condominio
> neanche se ha anni e anni di arretrati.
Confermo.
> Se, viceversa, non sa che c'� un nuovo proprietario, � logico che si
> rivolga ancora a quest'ultimo ( e a chi se no?). Per� quando il vecchio
> proprietario lo informer� della nuova situazione (magari fornendo l'atto
> di compravendita) allora l'amm si rivolger� al nuovo condomino. Poi se
> l'mm � un deficiente, allora continuer� a rompere il vecchio proprietario
> inutilmente.
intendevo..metti per ipotesi che il vecchio proprietario - per qualsiasi
motivo, incluso la deficienza - non informa l'amm.re, pur con tanto di atto
notarile, l'amm.re � ovvio continua a rivolgersi a lui (il vecchio). Questo
caso � assimilabile quello di Margherita, ove - pur con tanto di delibera -
i terzi continuano a rivolgersi ad A. E' pi� chiaro :-)))
DELLA VALLE GIOVANNI