Roberto Deboni DMIsr <
ne...@analisienergie.it> wrote in
news:SKudnd8jtejwcP7J...@giganews.com:
> Hmmm ... quale e' la sua definizione di "borchia" (non c'entra, ma mi
> sta venendo un dubbio su un "suo" convincimento).
C'è una ambiguità di termini. Quale è il punto "terminale di rete"?
Nel DM314/92 (abrogato tra l'altro lo scorso anno) si leggeva:
/QUOTE ON
Art.1
[...]
b) "punto terminale di rete": l'insieme delle connessioni fisiche
e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte della rete
pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere a
detta rete pubblica e comunicare efficacemente per il suo tramite;
c) "impianto interno": i sistemi di utente - ubicati in un fondo
privato, quale definito dall'art. 183 del codice postale e delle
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'art. 45 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 - costituiti da una o piu'
apparecchiature terminali, nonche' dalle condutture e relativi
accessori, connessi ai punti terminali della rete pubblica.
[...]
/QUOTE OFF
Dove finisce la rete pubblica e comincia l'impianto interno?
Nell'armadietto in cantina (dove arriva il cavo secondario dall'armadio
ripartilinea stradale) o alla prima presa in casa dell'utente?
Il fatto che dalla presa all'armadio si passa da un'area di proprietà
esclusiva ad una parte comune, probabilmente non cambia la definizione
di impianto interno. (Non ho sottomano la CEI 103-1, lì dovrebbe essere
specificato meglio.)
Comunque, ciò che probabilmente ha contribuito a identificare, almeno
per molti e per lungo tempo, la "prima presa" con il "punto terminale",
è l'art.5:
/QUOTE ON
Art.5
1. Gli abbonati possono provvedere direttamente all'installazione,
al collaudo, all'allacciamento ed alla manutenzione di
apparecchiature terminali omologate con capacita' non superiore a due
linee urbane, qualora l'allacciamento alla terminazione della rete
pubblica richieda il solo inserimento della spina nel relativo punto
terminale.
/QUOTE OFF
Nel contesto in cui si applica l'art.5, la presa a muro è esplicitamente
il punto terminale.
(In realtà mi dice solo che l'utente può mettere mano a quelli che sono
impianti a spina, per tutti gli altri impianti, sebbene interni,
deve/doveva essere la ditta abilitata).
Nel frattempo le norme sono cambiate, il dpr156/73 è stato sostituito
dal DLgs 259/2003, ma le definizioni sono invariate.
Ciao,
AleX