Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

ripartizione acqua centralizzata

20 views
Skip to first unread message

Maria

unread,
May 30, 2012, 4:37:50 PM5/30/12
to
Buon giorno a tutti,

In un condominio in località di villeggiatura l'acqua centralizzata viene
divisa
per il numero dei condomini.

In questo condominio un quinto dei condomini risiede tutto
l'anno nel condominio, i restanti quattro quinti dei condomini
sono seconde case, alcuni vengono un mese all'anno,
altri qualche week end.

Alcuni dei condomini delle seconde case sono anche single, i residenti
invece sono
famiglie di 4 persone.

Non sembra equo a nessuno dei condomini delle seconde case
che l'acqua sia divisa in parti uguali.

Uno dei single delle seconde case ha intenzione di farsi istallare
un contatore dell'acqua.

Come può fare per ottenere dall'amministratore di ripartire
l'acqua in modo più equo ?

Vi ringrazio tutti.

Maria


felix...

unread,
May 30, 2012, 4:47:47 PM5/30/12
to
Maria ha scritto:
Innanzitutto non è l'amministratore che decide come ripartire le spese,
salvo che il metodo non sia sancito in un regolamento di condominio che
tu non ti sogni di citare.
Se come affermi 4/5 non sono residenti basterà che siano daccordo nel
proporre e deliberare un diverso criterio di ripartizione.
felix.

--
Video meliora proboque deteriora sequor.


questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


Zerocento®

unread,
May 31, 2012, 2:38:30 AM5/31/12
to
Quel giorno Wed, 30 May 2012 22:47:47 +0200, sentendomi gridare
"Bel�n, come canta 'sto motore! PorrcatrOia, che spettacolo!"
brad...@calda-posta.com (felix...) scrisse:


> Se come affermi 4/5 non sono residenti baster� che siano daccordo nel
> proporre e deliberare un diverso criterio di ripartizione.

Ma la ripartizione delle spese non � regolata o da regolamento
contrattuale o dagli articoli del codice civile?

L'assemblea (a maggioranza) non mi risulta che possa validamente
deliberare in merito, mentre diverso discorso sarebbe se la delibera
avvenisse all'unanimit�.

felix...

unread,
May 31, 2012, 4:59:31 AM5/31/12
to
Zerocento® ha scritto:

> Quel giorno Wed, 30 May 2012 22:47:47 +0200, sentendomi gridare
> "Belìn, come canta 'sto motore! PorrcatrOia, che spettacolo!"
> brad...@calda-posta.com (felix...) scrisse:


> > Se come affermi 4/5 non sono residenti basterà che siano daccordo nel
> > proporre e deliberare un diverso criterio di ripartizione.

> Ma la ripartizione delle spese non è regolata o da regolamento
> contrattuale

Infatti ho scritto "salvo che il metodo non sia sancito in un
regolamento di condominio....."

o dagli articoli del codice civile?

No il codice civile detta le linee guida e rimette il tutto alla volontà
assembleare.

> L'assemblea (a maggioranza) non mi risulta che possa validamente
> deliberare in merito, mentre diverso discorso sarebbe se la delibera
> avvenisse all'unanimità.

All'unanimità solo se si cambia un criterio stabilito contrattualmente.

Art.138.....

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti
di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle
convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli
artt. 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 (att.
72, 155).

Art. 1135 Attribuzioni dell'assemblea dei condomini

omissis........
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e
alla relativa ripartizione tra i condomini;

ciaofelix-

Zerocento®

unread,
May 31, 2012, 6:16:55 AM5/31/12
to
Quel giorno Thu, 31 May 2012 10:59:31 +0200, sentendomi gridare
"Belìn, come canta 'sto motore! PorrcatrOia, che spettacolo!"
brad...@calda-posta.com (felix...) scrisse:

> No il codice civile detta le linee guida e rimette il tutto alla volontà
> assembleare.

Spiacente, ma non sono d'accordo.

In assenza di regolamento contrattuale, ci si rifà al codice civile e,
in specifico per le spese generali, all'art. 1123 c.c. c.2, ovvero la
ripartizione che dev'essere effettuata secondo l'uso potenziale della
parte o bene comune.

L'assemblea, deliberando a maggioranza, non può decidere di ripartire
le spese diversamente da quanto previsto dal codice, solo appunto un
regolamento approvato all'unanimità nè è in grado.

Gli aricoli del codice che trattano di ripartizione delle spese sono
derogabili, ma solo con accordo unanime dei condomini.

> All'unanimità solo se si cambia un criterio stabilito contrattualmente.

Ovviamente, e lo stesso contratto può derogare le norme 8derogabili)
del codice, ma non l'aassemblea.

>Art.1138.....
>
> Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti
>di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle
>convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli
>artt. 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 (att.
>72, 155).

Conosco l'articolo, ma non mi pare che sia questo il caso in
questione...

>Art. 1135 Attribuzioni dell'assemblea dei condomini
>
> omissis........
>2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e
>alla relativa ripartizione tra i condomini;

Appunto, "approvazione[...]della ripartizione", non la loro modifica
rispetto al codice civile.

N.b.: in caso di diversa ripartizione spese, deliberata a maggioranza
per una singola e specifica spesa, la delibera è annullabile ed
impugnabile se ne ricorrono i motivi, ovvero una palese disparità di
trattamento, immotivata, tra i condomini.

Fonte: libro di testo ANACI, codice civile e codice del condominio,
oltre alla mia memoria ;)

w2009

unread,
May 31, 2012, 6:33:09 AM5/31/12
to
Se tu leggessi attentamente l'art.1123 del c.c. noteresti che quanto
da te detto non corrisponde a verità. Passo al punto :
" Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle
parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei sertvizi nello
interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza
sono sostenute dai condomini in misura proporzionaleal valore della
proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione."
Da tutto ciò se ne deduce che è sempre possibile modificare il
criterio di dette spese,al quale necessiterà l'unanimità se detto
criterio è stabilito da un Regolamento Contrattuale e la maggioranza
in tutti gli altri casi.
w

Zerocento®

unread,
May 31, 2012, 6:55:46 AM5/31/12
to
Quel giorno Thu, 31 May 2012 12:33:09 +0200, sentendomi gridare
"Belìn, come canta 'sto motore! PorrcatrOia, che spettacolo!" w2009
<w.nospa...@libero.it> scrisse:

> Se tu leggessi attentamente l'art.1123 del c.c. noteresti che quanto
> da te detto non corrisponde a verità.

Riletto or ora e continuo a non vedere, magari per mia colpa o
significativa iniesperienza, cosa osti con quanto ho scritto nel
precedente post.

> Passo al punto :
> " Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle
> parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei sertvizi nello
> interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza
> sono sostenute dai condomini in misura proporzionaleal valore della
> proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione."

Appunto, "salva diversa convenzione", che altro non è che un
regolamento contratuale o una delibera presa ad unanimità.

> Da tutto ciò se ne deduce che è sempre possibile modificare il
> criterio di dette spese,al quale necessiterà l'unanimità se detto
> criterio è stabilito da un Regolamento Contrattuale e la maggioranza
> in tutti gli altri casi.

Un regolamento contrattuale può incidere anche su limitazioni nell'uso
delle proprietà esclusive e su diritti reali minori, cosa che una
delibera a maggioranza assolutamente non può fare, tantomeno
modificare i criteri di ripartizione delle spese stabiliti dal cc,
come anche da te riportati, ovvero "in misura proporzionale al valore
della proprietà di ciascuno"=in base ai millesimi di proprietà
esclusiva.

P.s.: controllato anche su ggogle, primo link trovato
http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&dizionario=4&id=150

w2009

unread,
May 31, 2012, 7:26:09 AM5/31/12
to
Il 31/05/2012 12:55, Zerocento® ha scritto:
> Quel giorno Thu, 31 May 2012 12:33:09 +0200, sentendomi gridare
> "Belìn, come canta 'sto motore! PorrcatrOia, che spettacolo!" w2009
> <w.nospa...@libero.it> scrisse:
>
>> Se tu leggessi attentamente l'art.1123 del c.c. noteresti che quanto
>> da te detto non corrisponde a verità.
>
> Riletto or ora e continuo a non vedere, magari per mia colpa o
> significativa iniesperienza, cosa osti con quanto ho scritto nel
> precedente post.
>
>> Passo al punto :
>> " Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle
>> parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei sertvizi nello
>> interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza
>> sono sostenute dai condomini in misura proporzionaleal valore della
>> proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione."
>
> Appunto, "salva diversa convenzione", che altro non è che un
> regolamento contratuale o una delibera presa ad unanimità.

E qui ti sbagli...ciò che asserisci è una tua convinzione, può essere
benissimo una modifica a maggioranza di un Regolamento Assembleare,
oppure in assenza di regolamenti una delibera " a maggioranza " da
parte delle Assemblea Condominiale che è la "sovrana" del condominio.

>> Da tutto ciò se ne deduce che è sempre possibile modificare il
>> criterio di dette spese,al quale necessiterà l'unanimità se detto
>> criterio è stabilito da un Regolamento Contrattuale e la maggioranza
>> in tutti gli altri casi.
>
> Un regolamento contrattuale può incidere anche su limitazioni nell'uso
> delle proprietà esclusive e su diritti reali minori, cosa che una
> delibera a maggioranza assolutamente non può fare, tantomeno
> modificare i criteri di ripartizione delle spese stabiliti dal cc,
> come anche da te riportati, ovvero "in misura proporzionale al valore
> della proprietà di ciascuno"=in base ai millesimi di proprietà
> esclusiva.

Insisti su questo punto, che non ho messo in discussione perchè
concordo con te, ma non sempre nei condomini esiste questo tipo
di regolamento.

w

Gi_pll

unread,
May 31, 2012, 7:26:32 AM5/31/12
to
"Zerocento®" ha scritto nel messaggio
news:eoies7t82v5qvg401...@4ax.com...

Forse, e ripeto forse, tutti quanti ci si sta dimenticando che il problema
posto non è l'uso di beni e/o servizi comuni; bensì l'uso privato di un
servizio privato che, presumo per comodità iniziale, è stato impostato e
gestito in comunione.

Cordialità
Gi

w2009

unread,
May 31, 2012, 7:37:07 AM5/31/12
to
Appellati alla Legge n°36 del 05 gennaio 1994 (Legge Galli) che
per la salvaguardia ambientale e efficienza economica imponeva la
installazione di contatori separati in ogni unità abitativa.
w

Zerocento®

unread,
May 31, 2012, 7:42:15 AM5/31/12
to
Quel giorno Thu, 31 May 2012 13:26:09 +0200, sentendomi gridare
"Belìn, come canta 'sto motore! PorrcatrOia, che spettacolo!" w2009
<w.nospa...@libero.it> scrisse:

> E qui ti sbagli...ciò che asserisci è una tua convinzione, può essere
> benissimo una modifica a maggioranza di un Regolamento Assembleare,
> oppure in assenza di regolamenti una delibera " a maggioranza " da
> parte delle Assemblea Condominiale che è la "sovrana" del condominio.

Permettimi, ma una delibera a maggioranza o un regolamento
condominiale assembleare non costituiscono la "diversa convenzione"
che il codice civile descrive ed è proprio questo il punto su cui non
sono d'accordo.

La "diversa convenzione", rispetto al C.C., è un contratto tra tutti i
comproprietari o una decisione cmq presa ad unanimità, e non è affatto
una mia convinzione, preciso.

> Insisti su questo punto, che non ho messo in discussione perchè
> concordo con te, ma non sempre nei condomini esiste questo tipo
> di regolamento.

Leggi il link che ho postato, non so che altro scrivere.

Zerocento®

unread,
May 31, 2012, 7:48:15 AM5/31/12
to
Quel giorno Thu, 31 May 2012 13:26:32 +0200, sentendomi gridare
"Belìn, come canta 'sto motore! PorrcatrOia, che spettacolo!" "Gi_pll"
<ci...@lippa.it> scrisse:

>Forse, e ripeto forse, tutti quanti ci si sta dimenticando che il problema
>posto non è l'uso di beni e/o servizi comuni; bensì l'uso privato di un
>servizio privato che, presumo per comodità iniziale, è stato impostato e
>gestito in comunione.

Hai perfettamente ragione, ma, ove non esiste la contabilizzazione
separata di un servizio afferente alle singole proprietà esclusive, è
prassi che il costo venga sostenuto dal condominio, ma poi diviso in
base all'Art. 1123, il quale NON PUO' (ed è questo il senso del mio
intervento) essere regolato da una decisione assembleare presa a
maggioranza.

Se esiste un regolamento contrattuale o una specifica disposizione nel
"rogito pilota", si fa riferimento a questi.

In mancanza, si fa riferimento al codice civile, quindi ad una
ripartizione della spesa in base ai millesimi di proprietà.

Nel caso in questione:

- se il regolamento contrattuale o "diversa disposizione" esistono,
dovranno continuare a concorrere alle spese per l'acqua secondo il
numero dei condominini;

- se non esiste nulla tutto questo, la ripartizione andrà fatta per
millesimi

Tutto questo salvo ci sia un accordo all'unanimità dei condomini, per
cui si decida di modificare l'attuale stato di cose.

Questo è come la penso io.

felix...

unread,
May 31, 2012, 7:57:59 AM5/31/12
to
Zerocento® ha scritto:

> Quel giorno Thu, 31 May 2012 10:59:31 +0200, sentendomi gridare
> "Belìn, come canta 'sto motore! PorrcatrOia, che spettacolo!"
> brad...@calda-posta.com (felix...) scrisse:

> > No il codice civile detta le linee guida e rimette il tutto alla volontà
> > assembleare.

> Spiacente, ma non sono d'accordo.

> In assenza di regolamento contrattuale, ci si rifà al codice civile e,
> in specifico per le spese generali, all'art. 1123 c.c. c.2, ovvero la
> ripartizione che dev'essere effettuata secondo l'uso potenziale della
> parte o bene comune.

E l'acqua non è un bene comune...leggi bene l'art 1117.inoltre
Nel codice civile, nonostante gli sforzi, non ho trovato in nessun
articolo la parolina acqua, mentre ho letto, scale, tetti,lastrici
solarietrc etc..

> L'assemblea, deliberando a maggioranza, non può decidere di ripartire
> le spese diversamente da quanto previsto dal codice, solo appunto un
> regolamento approvato all'unanimità nè è in grado.

Come detto sopra l'uso dell'acqua ed il relativo adddebito non è
regolamentato dal cc.

> Gli aricoli del codice che trattano di ripartizione delle spese sono
> derogabili, ma solo con accordo unanime dei condomini.
> > All'unanimità solo se si cambia un criterio stabilito contrattualmente.

Dove lo leggi?

> >Art.1138.....
> >
> > Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti
> >di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle
> >convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli
> >artt. 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 (att.
> >72, 155).

> Conosco l'articolo, ma non mi pare che sia questo il caso in
> questione...

Ed invece si poichè dice che, solo se la ripartizione è indicata nel
rogito , le variazioni vanno approvate all'unanimità.

> >Art. 1135 Attribuzioni dell'assemblea dei condomini
> >
> > omissis........
> >2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e
> >alla relativa ripartizione tra i condomini;

> Appunto, "approvazione[...]della ripartizione", non la loro modifica
> rispetto al codice civile.

Ma dov'è questo benedetto articolo del codice civile?

> N.b.: in caso di diversa ripartizione spese, deliberata a maggioranza
> per una singola e specifica spesa, la delibera è annullabile ed
> impugnabile se ne ricorrono i motivi, ovvero una palese disparità di
> trattamento, immotivata, tra i condomini.

E cosa c'è di strano.......palese disparità di trattamento,
immotivata! E non mi sembra il nostro caso.
felix.

Zerocento®

unread,
May 31, 2012, 8:11:09 AM5/31/12
to
Quel giorno Thu, 31 May 2012 13:57:59 +0200, sentendomi gridare
"Belìn, come canta 'sto motore! PorrcatrOia, che spettacolo!"
brad...@calda-posta.com (felix...) scrisse:

> E l'acqua non è un bene comune...leggi bene l'art 1117.inoltre
> Nel codice civile, nonostante gli sforzi, non ho trovato in nessun
> articolo la parolina acqua, mentre ho letto, scale, tetti,lastrici
> solarietrc etc..

L'acqua, nel caso di un rubinetto condominiale posto nel cortile e a
disposizione di tutti i condomini (e non), è un servizio comune, per
dire, e si paga in base ai millesimi di proprietà, non essendo
suscettibile di utilizzazione separata e non essendo possibile
stabilire uso potenziale diverso.

In questo caso in cui non c'è contabilizzazione separata per ogni
proprietà esclusiva, ma (come mi par di capire) un unico
contabilizzatore a monte del sistema di distribuzione, senza
possibilità di specifica divisione.

Il fatto che "acqua" non sia citata, come bene o servizio, nel codice
non mi convince affatto che l'assemblea possa deliberare un criterio
di ripartizione diverso dal codice.

In ogni caso, http://www.civile.it/condominio/visual.php?num=67657

Zerocento®

unread,
May 31, 2012, 8:12:13 AM5/31/12
to
Quel giorno Thu, 31 May 2012 13:37:07 +0200, sentendomi gridare
"Belìn, come canta 'sto motore! PorrcatrOia, che spettacolo!" w2009
<w.nospa...@libero.it> scrisse:

> Appellati alla Legge n°36 del 05 gennaio 1994 (Legge Galli) che
> per la salvaguardia ambientale e efficienza economica imponeva la
> installazione di contatori separati in ogni unità abitativa.

Grazie, questa è la vera risposta alla domanda (ed anche ai miei
dubbi).

Maria

unread,
May 31, 2012, 6:15:36 PM5/31/12
to
Ho controllato il regolamento di condominio
e non dice nulla circa la ripartizione dell'acqua
centralizzata.

Parla solo di ripartizione delle spese generali
da effettuare in base a determinate tabelle di millesimi.

Se devo essere sincera non sono riuscita a seguire
il vostro dibattito in quanto vi esprimevate in
un linguaggio troppo "tecnico" per me...

:-)))))

Ho capito solo quest'ultimo post che mi sembra
faccia al caso nostro.

Vi ringrazio tutti comunque.

Buona serata,
Maria





"Zerocento®" ha scritto nel messaggio
news:60oes7dp4ccv1pq2m...@4ax.com...

felix...

unread,
May 31, 2012, 6:30:54 PM5/31/12
to
Maria ha scritto:

> Ho controllato il regolamento di condominio
> e non dice nulla circa la ripartizione dell'acqua
> centralizzata.

Allora chi ha stabilito il metodo di ripartizione adottato?

> Parla solo di ripartizione delle spese generali
> da effettuare in base a determinate tabelle di millesimi.

Quete tabelle riportano anche una tabella "acqua"?
Il regolamento č tabelle sono contrattuali?

> Se devo essere sincera non sono riuscita a seguire
> il vostro dibattito in quanto vi esprimevate in
> un linguaggio troppo "tecnico" per me...

> :-)))))

> Ho capito solo quest'ultimo post che mi sembra
> faccia al caso nostro.

Ammesso che tecnicamente si possano montare i contatori individuali!

felix...

unread,
May 31, 2012, 6:34:48 PM5/31/12
to
w2009 ha scritto:

> >
> Appellati alla Legge n°36 del 05 gennaio 1994 (Legge Galli) che
> per la salvaguardia ambientale e efficienza economica imponeva la
> installazione di contatori separati in ogni unità abitativa.

L'imposizione è verso i gestori-fornitori del servizio idrico, non
ai beneficiari.

fabin

unread,
Jun 1, 2012, 3:45:13 AM6/1/12
to
Consumo acqua, basta la maggioranza di un terzo per imporre i contatori
privati
Nel mio condominio l'utenza dell'acqua è una soltanto ed è intestata al
condominio. Sulla base di un criterio poco chiaro la bolletta dell'acqua
viene suddivisa tra i vari condomini. Esiste un un criterio di leggeper la
ripartizione delle spese dell'acqua fra tutti i condomini? Grazie (G.M.)
Sì, una legge esiste e o potete risolvere il problema con una semplice
assemblea. Infatti il decreto del Presidente del Consiglio del 4 marzo
1996 - Disposizioni in materia di risorse idriche - impone l'installazione
di contatori privati in condominio. Si tratta, dunque di un obbligo di
legge ed è necessario mettersi a norma. Tra l'altro l'installazione gode
della detrazione del 36% per ristrutturazione. E' sufficiente, quindi, la
maggioranza semplice per approvare la relativa delibera che obbligherà
tutti i condominia installare un proprio contatore.


Consumo acqua, basta la maggioranza di un terzo per imporre i contatori
privati
Nel mio condominio l'utenza dell'acqua è una soltanto ed è intestata al
condominio. Sulla base di un criterio poco chiaro la bolletta dell'acqua
viene suddivisa tra i vari condomini. Esiste un un criterio di leggeper la
ripartizione delle spese dell'acqua fra tutti i condomini? Grazie (G.M.)

Sì, una legge esiste e o potete risolvere il problema con una semplice
assemblea. Infatti il decreto del Presidente del Consiglio del 4 marzo
1996 - Disposizioni in materia di risorse idriche - impone l'installazione
di contatori privati in condominio. Si tratta, dunque di un obbligo di
legge ed è necessario mettersi a norma. Tra l'altro l'installazione gode
della detrazione del 36% per ristrutturazione. E' sufficiente, quindi, la
maggioranza semplice per approvare la relativa delibera che obbligherà
tutti i condomini a installare un proprio contatore.


--

fabin

unread,
Jun 1, 2012, 3:47:05 AM6/1/12
to
Spesa per il consumo dell'acqua, se non si vogliono mettere i contatori
privati per modificare i criteri occorre l'unanimità
Vivo in un villino esafamiliare che è provvisto di un solo contatore
dell'acqua. Essendo troppo oneroso dotare tutti gli appartamenti di un
proprio contatore, vorrei sapere come si potrebbero dividere equamente le
spese del consumo dell'acqua, essendo abbastanza iniquo il sistema del
calcolo in base ai millesimi che penalizza i piccoli nuclei familiari e
favorisce quelli numerosi. Grazie per la risposta. (franco p.)

L'unico criterio equo per la divisione delle spese per l'acqua è il
pagamento di quella effettivamente utilizzata. E' evidente che ciò è
possibile solo installando propri contatori. L'installazione dei contatori
privati, essendo obbligatoria per legge - Dpr 4 marzo 1996 " Disposizioni
in materia di risorse idriche" - richiede la maggioranza di un terzo dei
millesimi. Il costo è contenuto in poche decine di euro e in ogni caso si
tratta di un intervento che gode della detrazione del 36%. Detto questo,
se non volete installare i contatori potrete decidere di suddividere le
spese per l'acqua con qualunque altro criterio preferiate - per numero di
componenti del nucleo familiare, ad esempio - ma la decisione deve essere
presa all'unanimità altrimenti non ha alcuna valore dato che incide sui
diritti patrimoniali di tutti. Ed è assai improbabile che un nucleo
familiare numeroso che oggi paga in proporzione meno di altri possa dire
di sì ad un aumento della spesa basato non sul consumo effettivo ma sul
numero delle persone.....

Maria

unread,
Jun 1, 2012, 2:35:50 PM6/1/12
to
Non so chi ha stabilito il metodo di ripartizione
attualmente adottato di dividere per il numero di appartamenti.

Sospetto che, poiché i condomini villeggianti davano le loro
deleghe ai condomini residenti, questi ne abbiano approfittato...

Le tabelle dei millesimi non contemplano l'acqua.

Vi ringrazio per l'aiuto.

Buona serata a tutti,
Maria

"felix..." ha scritto nel messaggio news:jq8rdv$a0p$1...@news.newsland.it...

Maria ha scritto:

> Ho controllato il regolamento di condominio
> e non dice nulla circa la ripartizione dell'acqua
> centralizzata.

Allora chi ha stabilito il metodo di ripartizione adottato?

> Parla solo di ripartizione delle spese generali
> da effettuare in base a determinate tabelle di millesimi.

Quete tabelle riportano anche una tabella "acqua"?
Il regolamento è tabelle sono contrattuali?
0 new messages