La consuetudine risulta essere sempre stata applicata, dalla nascita del
condominio, sia per una forma cooperativa di "mediare" l'incidenza della
spesa in oggetto, e sia per semplificare i calcoli di riparto delle spese.
Il regolamento contrattuale richiama in esplicito la ripartizione secondo
art. 1126 cc.
Certamente, adeguarsi ora al 1126, comporterebbe un diverso trattamento per
la maggioranza dei
condomini che in passato hanno "mediato" spese che sarebbero state
attribuite ad altri condomini.
Ne cambio, qualcuno sarebbe favorito e altri no.
Qualcuno ora avanza riserve in merito a questa consuetudine.
Il quesito e'? Che possibilita' ci sono a contrastare questa consuetudine?
Qualcuno dice che se qualcuno si oppone, impugnando il criterio di
ripartizione, il
giudice dara' ragione all' uso adottato nel condominio. Cosa ne pensate?
Grazie per le vs. opinioni.
Che la maggioranza ha titolo per decidere al riguardo!
felix.
--
Primum vivere deinde philosophari.
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significhi dire che se una volta si decide x la consuetudine e un'altra x
adottare
la regola "pura" del 1126, cio' andrebbe bene (secondo i condomini facenti
la maggioranza del momento), oppure bisognerebbe decidere UNA TANTUM
che regola adottare? grazie.
O ancora, e' necessario ribadire ogni volta la regola della consuetudine,
visto
che si e' sempre adottata, ma qualcuno potrebbe opporsi se non esplicitata?
ancora grazie.
Art. 1135 Attribuzioni dell'assemblea dei condomini
Oltre a quanto e stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei
condomini provvede (att. 66):
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e
alla relativa ripartizione tra i condomini;
Come vedi l'assemblea ha titolo per deliberare la ripartizione di spesa
fra i condomini.
ciao.
ok, quindi, per essere chiari, dobbiamo specificare ogni volta la
consuetudine
di ripartizione onde evitare conflitto con il cc e il regolamento di
condominio.
Vero? grazie.
detta cosi' sembrerebbe che l'assemblea possa decidere quello che vuole,
ad es. far pagare tutto al Sig. Rossi. Ci sara' una obbligazione al rispetto
della questione vero?
E cioè in pratica ogni volta bisognerebbe elaborare una tabella che
stabilisca chi è coperto dal tal lastrico! Con i relativi costi.
Mi sembra che porre la questione in questi termini potrebbe far passare la
voglia di dissentire dal far carico a tutto il condominio di ogni
rifacimento; oggi pago un poco del tuo, domani pagherai in poco del mio.
Ciao
>
> detta cosi' sembrerebbe che l'assemblea possa decidere quello che
> vuole, ad es. far pagare tutto al Sig. Rossi. Ci sara' una
> obbligazione al rispetto della questione vero?
>
Quando i box auto che si trovano sotto il giardino hanno cominciato a
creare problemi per perdite l'assemblea decise di suddividere le spese
di impermeabilizzazione in base ai millesimi. E per questa scelta fu
facile approvare di rifare *tutto* il giardino per rifare
l'impermeabilizzare a tutti i box.
Far pagare tutto ad un condomino non so, ma esonerare un condomino
dalle spese di un intero anno, permettendogli di dilazionarle nei
successivi anni è una situazione che si è già verificata da me (ma
erano altri tempi e non so se ora passerebbe una simile proposta).
Ciao
Giovanni
--
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