miki
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>> Cosa rischio?
> secondo me, niente. Ma io non sono un esperto.
Il fatto è che sono stato convocato dai CC
e mi hanno detto che oltre a una multa ,
c'è anche l'arresto fino a tre mesi.!!!
Ma dico , siamo matti !!!??
Pensa che, in caso di recidiva, la ex salvapreviti prevede l'ergastolo :-)
Quindi la prima volta i tuoi vicini stanno solo 3 mesi in pace, la seconda
stanno in pace per 28 anni (dopo ci sono gli sconti di pena per buona
condotta).
i carabinieri hanno l'obbligo di procedere. Non ti allarmare.
A meno che questi tuoi vicini non siano persone con amicizie ...
Fossi in te andrei da un avvocato e sporgerei querela contro questi
tuoi vicini. Ad es., hanno dimostrato che la soglia del rumore è al di
là del lecito? Gli altri vostri vicini non si lamentano?
Secondo me è questione di interpretazione. Se io so che una persona sta
riposando ed accendo l'impianto stereo ad alto volume per darle
fastidio, allora potrei essere punito. Ma se io sto a casa mia ed
accendo l'impianto stereo semplicemente perché ne ho diritto non vedo
come ti possano condannare.
Così pure, che impianto stereo hai? uno normale, di quelli che si
vendono normalmente nei negozi? o un impianto da amatore, magari anche
molto potente? In questo secondo caso dovresti isolare acusticamente la
stanza; o, almeno, spostare l'impianto stereo.
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no , nessuna lamentela con me .
> Secondo me è questione di interpretazione. Se io so che una persona sta
> riposando ed accendo l'impianto stereo ad alto volume per darle fastidio,
> allora potrei essere punito.
Ascolto musica con un compattino da supermercato
e qualche volta se mi piace la canzone alzo un pò :)
Bisogna vedere loro se pensano che gli faccia un dispetto ......
Comunque ci sono altre mille maniere per dirmi di abbassare la radio..
A volte il rumore causato di vicini, società o enti, eccede i limiti della
tollerabilità ed è fonte di disturbo alla quiete se non, addirittura, di
danni alla salute.
Il primo consiglio è quello di valutare la questione già quando si acquista
o si prende in affitto un immobile.
Anche in queste situazioni si può tentare un primo approccio al problema da
soli: un colloquio amichevole, una lettera raccomandata, il richiamo al
regolamento condominiale, l'intervento dell'amministratore di condominio o
quello, eventuale, delle forze dell'ordine a volte risolvono tutto.
Tuttavia, quando chi causa il rumore non manifesta alcuna disponibilità
l'unico rimedio è quello di tutelarsi giudizialmente con l'ausilio di un
legale.
L'avvocato, a seconda della gravità della situazione, intraprenderà, con
voi, le seguenti strade:
esposto amministrativo ai sensi della legge 447/95 sulla tutela
dall'inquinamento acustico con richiesta di intervento dell'Agenzia
regionale dell'ambiente (ARPA) o di un tecnico iscritto in apposito albo;
ricorso al giudice fondato sull'art. 844 del codice civile (Immissioni);
provvedimento d'urgenza per far cessare immediatamente il rumore (ex art.
700 c.p.c.);
tutela penale ex art. 659 cod. pen. (nei casi più gravi).
risarcimento degli eventuali danni (ad esempio, danno alla salute, minore
valore dell'immobile, ecc.).
Queste strade possono essere intraprese singolarmente o, volendo,
cumulativamente e contemporaneamente.
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2. L'esposto amministrativo.
L'esposto amministrativo provoca l'intervento di un tecnico che rileva i
rumori e la loro entità a prezzi inferiori di quelli praticati dai
consulenti privati.
Se, tuttavia, il rumore non eccede la normale tollerabilità viene richiesto
un tiket di 500 euro circa.
L'esposto amministrativo è utile nei casi in cui il rumore sia forte e la
fonte sia costituita da un'attività produttiva o commerciale. Infatti, in
tali casi, i limiti imposti dalle leggi sono precisi ed i "disturbatori"
possono essere facilmente chiamati al loro rispetto anche dalle autorità
amministrative. E' inutile in quelle situazioni dove l'eccedenza dei limiti
di tollerabilità non è evidentissima o dove l'autorità amministrativa non è
in grado di intervenire efficacemente (ad esempio nei confronti del vicino
di casa).
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3. Il ricorso al giudice.
Per i rumori (e le immissioni di altro tipo) tra vicini è competente il
Giudice di Pace, negli altri casi il tribunale.
Il rumore é sanzionabile giudizialmente quando supera di 3 decibel il rumore
di fondo (3 decibel equivalgono al raddoppio del rumore).
Spesso, prima o contemporaneamente, all'azione ordinaria innanzi al giudice
viene chiesto anche un provvedimento d'urgenza per far cessare
immediatamente i rumori.
Il ricorso al provvedimento d'urgenza deve essere adeguatamente motivato e
provato sia allegando consulenze di parte che tutte le testimonianze
possibili.
Sia nell'ipotesi di provvedimento d'urgenza che nella causa ordinaria in
giudice nominerà un consulente tecnico d'ufficio i cui costi verranno
ripartiti al 50% tra le parti.
Considerando tutti gli oneri, normalmente, il costo di una simile procedura
oscilla tra i 4.000 ed i 6.000 Euro. Naturalmente la parte vincitrice
otterrà il rimborso di tutte le spese anticipate.
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4. Il risarcimento dei danni.
Quando si ricorre al giudice, normalmente, oltre a chiedere al cessazione
dei rumori viene anche chiesto il risarcimento dei danni che possono essere
così distinti:
danno biologico: danno alla salute (ad esempio ansia e stress provocati dal
rumore e accertabili in sede medica);
danno patrimoniale: ad esempio la perdita di valore dell'immobile;
danno morale: configurabile solo allorché la questione portata davanti al
giudice abbia anche una rilevanza penale;
danno esistenziale: è una nuova voce di danno che si ritiene sussista tutte
le volte che sia configurabile la lesione di un diritto costituzionalmente
garantito (quale è, ad es., quello alla salute). E' una tipologia di danno
riconosciuta solo da alcune recenti ed innovative sentenze (Trib. Milano, n.
9417/99 e app. Milano, n. 2444/01).
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori
o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di
animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli
spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, č punito con l`arresto
fino a tre mesi o con l`ammenda fino a lire 600.000
> Sono stato querelato ai sensi dell'art.659,
Difficilmente verra' applicato poiche' e' relativo alla quiete
pubblica, nel tuo caso possono citarti in base all'art 844.
> poichè mi piace la musica e ascolto lo stereo durante il giorno
> dalle 15 alle 17, disturbando gli inquilini di sopra ,
> o meglio la loro bambina che deve dormire.
Mai sentito perlare di cuffie?
> Non pensavo che la gente arrivasse a tanta cattiveria............
Tu sai se eri stato preavvisato!
> Come devo procedere?
Se la cosa avra' un seguito nominare un difensore.
> Adesso ho paura anche ad accendere il tv....
Se tieni il volume basso nessun problema, ma in condominio nessun Home
theatre!!! ciaofelix:-)
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questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it
>> Adesso ho paura anche ad accendere il tv....
> Se tieni il volume basso nessun problema, ma in condominio nessun
> Home theatre!!! ciaofelix:-)
E in questo caso non vale la regola che chi sente rumore si deve
insonorizzare l'appartamento?
--
Antonio
"Il paradiso non sarà mai un paradiso se i miei gatti non saranno lì ad
accogliermi"
> fdisc...@bbp.it (felix.) wrote in news:do92ab$o24$1...@news.newsland.it:
> >> Adesso ho paura anche ad accendere il tv....
> > Se tieni il volume basso nessun problema, ma in condominio nessun
> > Home theatre!!! ciaofelix:-)
> E in questo caso non vale la regola che chi sente rumore si deve
> insonorizzare l'appartamento?
Se parliamo di intolleranti si, per normali attivita' domestiche
ci si riferisce, ad un aspirapolvere, lavatrice, pianto di un bimbo,
scarico del water conversazione, ma televisori a tutto volume,
home theatre con surround, batteria ritmica non sono normali atti-
vita' domestiche.
Ho contattato un avvocato , il quale ha detto
che potrebbe esserci l'archiviazione...mah....
... vi terrň informati
Grazie a tutti
>Sono stato querelato ai sensi dell'art.659
Se te lo meriti č giusto cosě :o]
--
And though they did hurt me so bad
In the fear and alarm
You did not desert me
My brothers in arms
Il fatto č che non me lo merito !!!
>Il fatto č che non me lo merito !!!
Dimostralo !!!
>
>">
>>>Il fatto è che non me lo merito !!!
>>
>> Dimostralo !!!
>> --
>>
>Allora anch'io devo querelare quelli del piano di sopra
>perchè sento tutti i rumori che fanno
>quando camminano , quando aprono le finestre ,
>quando si lavano, fanno la doccia , fanno pipì
>quando la bambina molla per terra i giocattoli,
>quando urla , quando piange di notte e chi più ne ha , più ne metta
>L'isolamento acustico dei condomini è quasi ridotto a zero
Chi te lo impedisce ?
Mah.. non sono il tipo che pesta i piedi agli altri,
sopporto e basta, ma non pensavo che ascoltare
la radio un paio d'ore al giorno portasse a questo
Sai sono persone altolocate piene di quattrini
che si credono padroni del mondo ...tutto il
condominio gli sta alla larga.............
Comunque , vabbeh , non si puň piů tornare indietro
>Mah.. non sono il tipo che pesta i piedi agli altri,
Vuol dire che non ti senti in diritto di procedere ...
>sopporto e basta,
Non mi pare ...
>ma non pensavo che ascoltare
>la radio un paio d'ore al giorno portasse a questo
Dipende tutto dai decibel ...
>Sai sono persone altolocate piene di quattrini
> che si credono padroni del mondo ...
Non importa ...
>tutto il condominio gli sta alla larga.............
Fatti loro.
>Comunque , vabbeh , non si può più tornare indietro
Appunto.