Mi spiace per il ritardo...
Stabilire se si deve installare un impianto di protezione dalle scariche
atmosferiche dipende innanzitutto dal risultato di un calcolo probabilistico: il
calcolo della probabilità di fulminazione.
In tale calcolo entrano come parametri molte delle caratteristiche di un
edificio, come le dimensioni, la posizione geografica e la destinazione d'uso,
ed eventualmente il suo valore economico.
Circa l'obbligatorietà di legge di tale valutazione,dal libro "Elettroquesiti3:
fulmini e parafulmini" di V.Carrescia e G. Lo Piparo - Edizioni TNE, riporto
quanto segue:
D: Quando si deve valutare se è necessario proteggere una struttura ?
R: Se il fulmine può causare nella struttura solo danni di tipo economico,
attinenti quindi a valori esclusivamente privati, valutare se sia o meno
necessario proteggere una struttura può essere una libera scelta del suo
proprietario; così come è sua facoltà giudicare in questo caso quale sia il
livello di rischio per lui tollerabile.
Ove invece il danno da fulmine comporti perdita di vite umane, o di valori
culturali o sociali, valutare la necessità di protezione di una struttura è un
imperativo che discende dal più generale obbligo giuridico del "neminem
laedere", di seguire cioè la regola dell'arte per non danneggiare alcuno.
In alcuni casi particolari, quest'obbligo di natura generale è espressamente
sancito dalla legge.
In pratica, aggiungo io, queste leggi riguardano:
- alcune aziende che effettuano particolari lavorazioni soggette a vigilanza da
parte di Vigili del fuoco; DPR 547/55 e DPR 689/59
- edifici scolastici; DM 18/12/75 del Ministero lavori pubblici
- edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e
mostre; DM 26/8/92 del Ministero dell'interno
MazE
per rispondere togliete gli asterischi dall'email
alla fine del 1999 entreremo nell'ultimo anno del millennio
>Per quanto io ne sappia la Legge 46/90 prevede che in casi di alta
>probabilita' di
>fulminazione il condominio sia obbligato ad installare un sistema di
>protezione dai fulmini.
In un certo senso è così:
1)la legge 46/90 richiede che gli impianti siano costruiti a regola d'arte;
2) il rispetto delle norme CEI è ritenuto requisito sufficiente (non necessario)
per la regola d'arte;
3) le norme CEI 81-1, 81-4 spiegano come valutare il rischio da fulmine e come
realizzare (eventualmente) gli impianti di protezione;
4) se l'edificio in questione, perchè
a - ospita attività soggette al controllo dei VVFF
b - ospita scuole di ogni ordine e grado
c - ospita musei o mostre
d - può subire danni economici RITENUTI INACCETTABILI dai proprietari
risulta a rischio superiore alle soglie fissate dalle suddette norme, devono
essere intraprese opportune azioni volte a ricondurre tale rischio sotto tali
soglie.
Una di queste azioni può essere la realizzazione di un impianto esterno di
protezione dalle scariche atmosferiche (comunemente detto parafulmine).
>Se cosi' e' pero', le parti soggette a rischio di fulminazione sono quelle
>piu' alte, devo ritenere i tetti delle villette e quindi non parti
>condominiali.
Purtroppo così non è: le suddette norme (tramite gli studi che ne stanno alla
base) specificano chiaramente che il percorso della corrente del fulmine, in
assenza della via preferenziale costituita appunto da un impianto di protezione
esterno, può interessare tutta la struttura, provocando danni di vario tipo ad
ogni altezza dal piano terra fino al tetto.
Infatti nelle procedure di individuazione del 'volume' da proteggere si
specifica che se questo è situato SOTTO ad un altro volume, quest'ultimo deve
essere considerato ai fini dei calcoli anche se concettualmente non attinente o
di altrui proprietà (caso tipico il supermercato al piano terra di un edificio
di molti piani: va protetto TUTTO l'edificio).
Sono invece ammesse suddivisioni verticali, purchè garantiscano una resistenza
al fuoco di almeno 120 minuti (REI 120) e ovviamente non esistano impianti e
strutture metalliche che mettano in comunicazione le due parti.
Tornando alle azioni possibili per ridurre il rischio, sono contemplati dalle
norme anche l'installazione di estintori, bocchette antincendio, illuminazione
delle vie di fuga, asfaltatura del terreno circostante ecc.
Tenuto conto dei costi dell'impianto (in genere decine di milioni) e nel caso
questo sia giustificato SOLO dal danno di tipo economico, più volte è stato
ribadito ai convegni del settore di non scartare l'ipotesi di una valida polizza
d'assicurazione specifica.