On Sun, 06 Jul 2014 15:49:54 +0000, Pelandro wrote:
> ciao, la scorsa settimana ho subito il furto della bici, che era
> parcheggiata nello spazio comune adibito.
Evento che d'estate e' particolarmente frequente.
> Ho chiesto all'amministratore
> se la polizza di assicurazione del condominio copre anche questi casi,
Le polizze di assicurazione certe volte occorre "interpretarle".
In genere non e' previsto il risarcimento per i furti personali subiti
dai condomini, anche se ci fosse un voce relativa alle suppellettili
condominiali. Pero', una lettura del contratto non fa male.
Non ritengo che l'amministratore sia persona comptente per chiedere
informazioni sulla polizza in caso di sistuazioni "speciali".
E l'iter per cui l'amministratore riporta la richiesta all'assicuratore
potrebbe durare anche qualche mese. Al posto suo valuterei diverse opzioni:
a) studiarmi personalmente la polizza
b) contattare direttamente l'agente assicurativo (lei e' il PADRONE che
paga la polizza!)
c) se il danno e' rilevante, portare la polizza ad un esperto (un
assicuratore di fiducia, un avvocato, etc.) perche' le fornisca la
risposta desiderata: infatti, potrebbe essere che il suo danno sia
risarcibile, ma una societa' assicurativa poco seria potrebbe "negarsi"
(ed in questo caso l'amministratore cosa dovrebbe fare ? aprire una
causa per interessi particolari ? non e' suo compito!)
> e
> di provvedere alla riparazione della recinzione (che è stata divelta)
La segnalazione e' stata fatta per telefono o con plico con ricevuta
di consegna ?
> e
> di informare gli altri condomini dell'accaduto.
Attenzione: questa mi sembra una pretesa eccessiva. In un grosso condominio
puo' implicare una spesa di qualche centinaio di Euro. Oggi le segretarie
hanno il vizio di pretendere uno stipendio per il loro lavoro.
> Dopo una settimana e
> diverse telefonate, non ho ancora avuto risposta.
Illuso e/o pretenzioso.
> come devo comportarmi?
> secondo voi la sicurezza degli spazi comuni è responsabilità
> dell'amministratore?
definire "sicurezza degli spazi comuni"
Per esempio, "crollo cornicioni" e' "sicurezza degli spazi comuni"
Prima di tutto lei e' il padrone di casa. E quindi il primo responsabile
di tutto cio' che accade nella sua proprieta'. La proprieta' non e'
sua esclusiva, ma in comune con altri x padroni (condomini) ? Non cambia
la sostanza, ma solo che la responsabilita' si suddivide, MA IN SOLIDO,
su una molteplicita' di persone.
L'amministratore di condominio (che non e' un vero "amministratore" come
quello societario, che invece potete pensare che fa le veci in tutto e
per tutto di un "padrone di casa") acquisisce una qualsiasi responsabilita'
SOLO se sono soddisfatte alcune condizioni:
a) prima di tutto deve essere informato (con prova di cio') di una
situazione che possa portare a situazioni di pericolo o danno a
condomini o terzi
b) secondo, nei casi non esplicitamente indicati nel Codice Civile,
deve avere ricevuto (ed accettato) un incarico corrispondente dalla
assemblea condominiale (che rappresenta la parte "contrattuale" nel
rapporto condominio-amministratore)
c) deve essere messo in grado di esercitare interventi a tutela delle
parti: questa forse e' la cosa che molti condomini hanno il vizio di
dimenticare. Ovvero, per definizione un "intervento attivo", che non
implichi una semplice azione epistolare, implica una spesa. Ebbene,
se l'amministratore non e' stato "munito" di fondi sufficienti per
affrontare tale spesa, allora decade ogni sua responsabilita' per gli
eventi che possono capitare dopo. Qualche volta (nel caso di crolli,
ad esempio) l'amministratore puo' essere "fornito" di poteri particolari
grazie all'intervento di funzionari pubblici, anche su sua sollecitazione
(autodenuncia). Ma il potere conseguente di chiamare d'urgenza una ditta
per poi addebitare "obtorto collo" la spesa ai condomini coinvolti non
segue dalla posizione di "amministratore", bensi' dalle indicazioni o
imposizioni di una ordinanza ricevuta dagli organismi pubblici o di
controllo.
> ho qualche speranza di risarcimento o devo
> rinunciare?
Contatti direttamente l'assicurazione. Il fatto che poi i soldi (eventuali)
faranno il giro dell'amministrazione condominiale, non significa che lei
non possa trattare direttamente con l'assicurazione.
Facciamo una ipotesi in cui l'amministratore possa avere un concorso di
colpa:
I) gli viene comunicato ufficialmente che la recinzione e' divelta
passa almeno un tempo minimo per ottemperare (qualche giorno se il
danno e' riparabile provvisoriamente in poche ore, di piu' se il danno
e' esteso) e poi avviene il furto.
Allora la situazione per l'amministratore si farebbe piu' difficile.
II) il danno e' esteso (una intera recinzione, caricata da piantagioni
come l'edera, puo' crollare a seguito di una tempestata per venti forti)
e l'amministratore non convoca una assemblea urgente per stabilire i
fondi per un intervento d'urgenza (un paio di mesi per tutta la procedura)
Allora la situazione per l'amministratore si farebbe piu' difficile.
III) l'assemblea ha deciso di finanziare l'urgenza, i soldi sono stati
raccolti e l'amministratore ... non fa nulla.
In questo caso, in caso di un furto come descritto, si potrebbe citare
per danni l'amministratore. Perche' "poteva ed aveva i mezzi" intervernire
per rimediare ad una situazione di particolare esposizione ed e' invece
stato negligente.