Se il motore del cancello automatico che serve l'accesso ai box auto nel mio
condominio dovesse rompersi, la spesa per la riparazione sarebbe a carico
dei condomini, oppure, il condominio, potrebbe avvalersi della garanzia di
10 anni sull'immobile, e quindi rivolgersi al costruttore ?
E se il costruttore fosse uno dei condomini, che individuata la rottura,
senza interpellarci, contattasse il tecnico per la riparazione, facendola
inputare all'amministratore come spesa di manutenzione ordinaria del
condominio, agirebbe secondo le norme ?
Grazie
> Mi spiego meglio...
> Se il motore del cancello automatico che serve l'accesso ai box auto nel mio
> condominio dovesse rompersi, la spesa per la riparazione sarebbe a carico
> dei condomini, oppure, il condominio, potrebbe avvalersi della garanzia di
> 10 anni sull'immobile, e quindi rivolgersi al costruttore ?
Ma quali dieci anni? Lo paga il condominio.
> E se il costruttore fosse uno dei condomini, che individuata la rottura,
> senza interpellarci, contattasse il tecnico per la riparazione, facendola
> inputare all'amministratore come spesa di manutenzione ordinaria del
> condominio, agirebbe secondo le norme ?
Se l'amministratore ha ritenuto opportuno accettare l'operato del
condomino diligente si, sarebbe tutto regolare.
ciaofelix;-)
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http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it
Quindi la garanzia sugli immobili di 10 anni, mi sembra d'aver letto
qualcosa a riguardo nel mio rogito, è valida solo se si verificano rilevanti
difetti di costruzione, tipo perdite nelle tubature o quant'altro
all'interno degli appartamenti ?
E se cadesse il tetto ? ;o))
Danni strutturali, crollo anche perziale, cedimenti, rovina, per
altri danni tipo perdite intonaci etc 2 anni.
> E se cadesse il tetto ? ;o))
Dieci anni! :-) ciaofelix.
Mi rispondo da solo:
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_1183.asp
grazie comunque a felix per le sempre celeri risposte, notte...
> >
> Mi rispondo da solo:
> http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_1183.asp
> grazie comunque a felix per le sempre celeri risposte, notte...
E' una sentenza di cassazione, quindi da prendere cum grano salis.
ciao
"felix." <fdisc...@bbip.it> ha scritto nel messaggio
news:dihbck$o7f$1...@news.newsland.it...
> Danni strutturali, crollo anche perziale, cedimenti, rovina, per
> altri danni tipo perdite intonaci etc 2 anni.
> E se cadesse il tetto ? ;o))
>
> Dieci anni! :-) ciaofelix.
Praticamente la garanzia di 10 anni č solo formale.. un pň come per i
materassi!!;PP
> "felix." <fdisc...@bbip.it> ha scritto nel messaggio
> news:dihbck$o7f$1...@news.newsland.it...
> > Danni strutturali, crollo anche perziale, cedimenti, rovina, per
> > altri danni tipo perdite intonaci etc 2 anni.
> > E se cadesse il tetto ? ;o))
> >
> > Dieci anni! :-) ciaofelix.
> Praticamente la garanzia di 10 anni è solo formale.. un pò come per i
> materassi!!;PP
Qualcosa si sta muovendo!
L'ultima decisione
Recentemente Cass. civ. Sez.II, sent. n. 8811 del 30/05/2003 Ric. Impresa
Edile Scampi Snc, Res. Nestle' Italiana SpA ha affermato: In tema di
appalto, il "difetto di costruzione" che, a norma dell'art. 1669 cod.
civ., legittima il committente all'azione di responsabilità
extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore può consistere in una
qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione
dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e
perciò non determinandone la "rovina" o il "pericolo di rovina"), bensì
quegli elementi (accessori o secondari) che ne consentono l'impiego
duraturo cui è destinata, incide negativamente e in modo considerevole sul
godimento dell'immobile medesimo.