On Tue, 21 Apr 2015 23:37:28 -0700, fc1946 wrote:
> Un condomino all'ultimo piano ha frazionato il suo appartamento in due e
> i millesimi del primo se li sono divisi fra i due con il benestare
> dell'amministratore.
E daie', ancora una volta e fino alla fine, sempre lo stesso convincimento,
che ci viene propinato anche da alti livelli (laureati & co.) che pero'
non capiscono, a quanto pare, nulla di condominio.
a) l'amministratore non da' alcun benestare. Punto. Semplicemente non ne
ha l'autorita'. Punto. E' l'*assemblea dei proprietari* che da' il
benestare, ed anche se, a causa della crassa ignoranza da sudditi del 99%
dei condomini, questo benestare spesso scivola fuori in modo implicito,
tramite l'approvazione a posteriori del rendiconto.
E gia' che ci sono, colgo l'occasione per smentire un altro convincimento
che ha causato una lite per le conseguenze logiche conseguenti:
b) in principio un condominio non e' un luogo pubblico !!! Cosa intendo
per "in principio" ? Semplicemente che qualora non ci siano attivita'
aperte al pubblico (negozi, studi professionali, con parcheggi riservati
ad estranei, attivita' condominiali aperte all'esterno, vincoli comunali
sulla proprieta', che ad esempio, impongano una servitu' di passaggio
pubblica su un percorso interno, etc.), un condominio e' proprieta'
privata "chiusa". Questo significa che qualsiasi proprietario puo'
esercitare in pieno il diritto del "domini", ovvero di cacciare gli
estranei non giustificati, ove la giustificazione e' quella:
- di essere incaricati di servizio per conto di una azienda fornitrice,
mostrando il tesserino e spiegando "perche' sono li'" (questo non vale
per i venditori, anche veri dipendenti dell'azienda),
- oppure essere stati "invitati" da un residente nel condominio,
- oppure essere funzionari pubblici nell'esperimento delle loro funzioni
- oppure un operatore, artigiano, etc. mandato dall'amministratore per
l'esecuzione di qualche intervento o compito (ma deve spiegarsi, non puo'
cavarsela con un "mi manda l'amministratore").
In tutti gli altri casi, il rifiuto da parte dell'estraneo di allontanarsi
si configura come reato, solo che occorre chiamare le forze dell'ordine
per ottenere la tutela (non e' permesso l'autodifesa della proprieta ...
il codice nazionale, ricordiamolo, e' stato scritto durante il fascismo,
salvo interpretare ampiamente l'articolo seguente:
Art. 52 - Difesa legittima -
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto
dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il
pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia
proporzionata all'offesa.
Quindi, "spingere" (senza violenza) fuori l'estraneo e' lecito. Peccato
che c'e' il rischio che l'estraneo menta e racconti di essere malmenato,
quindi l'art.52 e' meglio esercitarlo in tre (ma non piu' di tre!),
con uno che "esegue" e gli altri due come "testimoni" sulle modalita'.
Ma cio' che e' piu' importante con riguarda alla esclusione di una
automatica definizione di "luogo pubblico" sono gli obblighi normativi,
perche' la legislazione su impianti e strutture per un luogo pubblico
sono molto piu' severi di quelli riferiti ad un luogo privato.
Non e' raro che gli amministratori, pur di far fare lavori o attivita'
lucrative per amici e sodali, facciano finta che il condominio sia un
luogo pubblico, quando in realta' nel caso specifico non lo e'.
> E' regolare?
Se intende: "E' una corretta ripartizione ?"
La risposta e' ovviamente NO! Se vogliamo essere "precisi", la tabella
di ripartizione andrebbe rifatta.
> In molti riteniamo di no per il
> maggior consumo e la maggior usura che ci sarà dell'ascensore, energia
> elettrica,..... Che ne dite?
Se il criterio fosse il consumo o la maggior usura, allora si dovrebbe
considerare un criterio di ripartizione delle spese dell'ascensore,
oltre che in base all'altezza di piano, anche sul numero di persone
abitanti per ogni appartamento. Ma la legge non prevede questo.
Vediamo la lettera della legge:
Art. 1123 - Ripartizione delle spese.
Comma 1 - Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento
delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi
nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza
sono sostenute dai condomini in misura *proporzionale* al *valore* della
proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Ora e' notorio a tutti che due appartamenti separati hanno un valore
maggiore di un appartamento unico, quindi viene ovvio che tutta la
tabella di ripartizioni andrebbe modificata.
Corollario: questo naturalmente significa che nel calcolo della tabella
millesimale, utilizzare una banale ripartizione proporzionale in base
alla semplice superficie di ogni proprieta' sarebbe, in principio
(salvo altri che criteri che ne aumentano il valore, come trovarsi
all'ultimo piano), punitivo nei confronti degli appartamenti piu' ampi.
Anzi, un modo per controllare la serieta' con cui siano state stilate le
tabelle condominiali lo potete verificare semplicemente, qualora
esistano appartamenti suddivisi in presenza di appartamenti unitari,
sulla stessa colonna, quindi sicuramente di superficie totale identica,
sommando i millesimi degli appartamenti piccoli: se risultano identici
a quelli del corrispondente appartamento grosso, allora non ci siamo.
Attenzione pero' a non considerare nella valutazione del valore condizioni
accessorie che si riferiscano piu' che altro alla gestione da parte del
proprietario, infatti al comma 2 dell'art.68 delle Disp.Att. leggiamo:
"Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto
del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione
di ciascuna unità immobiliare."
Quindi se un proprietario e' riuscito ad ottenere un affitto molto alto
(o basso) oppure l'appartamento e' superaccessoriato (dalla porta blindata
al condizionatore, etc.) oppure e' tenuto molto bene (o molto male) questi
fattori non devono essere considerati nello stilare la tabella millesimale.
Altra questione e' quella invece di ottenere un rifacimento diverso
della tabella condominiale rispetto all'operato. Infatti il diritto di
rivolgersi al giudice scatta solo (art.69 Disp.Att.)
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in
conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di
incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di
un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo
condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo
alla variazione.
Insomma, se non interviene la sensibilita' degli attori la modifica oppure
la volonta' assembleare, tocchera' rassegnarsi.