> Leggi questa sentenza, Felix, e medita. L'art. 1102 non consente di
> abbassare il pavimento di un proprio negozio. Da morir dal ridere.
> (non essendo pubblicità è lunga e in alcuni punti faticosa da leggere).
Arrivi tardi Matteo ce l'ho in archivio da un paio di mesi.
http://www.foroeuropeo.it/sen/cas/04/08119.htm
Questa e' la tua.
> Cassazione , sez. II civile, sentenza 28.04.2004 n° 8119
> Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idstr=16&idnot=7490
E non sono le sole a riguardo.
Ma tu come al solito esponi le cose a tuo uso e consumo:
Hai titolato * A proposito di serbatoi interrati* presumo che ti ri-
ferisca a qualche mia recente asserzione circa la possibilita' che
cio'
sia possibile, e lo ribadisco chiaramente, E' POSSIBILE!!!!
Questa sentenza non ha nulla a che vedere poiche' il tizio approprian
dosi di tutta la superficie' ha utilizzato il tutto
a suo uso esclusivo,mentre l'interramento di un serbatoio
non impedisce ad altri di farlo e non cambia le destinazione di
un'area.
--
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it
Cassazione , sez. II civile, sentenza 28.04.2004 n° 8119
Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idstr=16&idnot=7490
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA
Fatto
M. P., proprietaria nello stabile sito in Settala, Via Garibaldi n. 3, di un
locale sito a piano terra, che era stato più volte allagato, poiché gli
interventi effettuati dal Condominio non erano valsi ad eliminare
l'inconveniente, eseguiva lavori, autorizzati dal Comune, di rimozione del
pavimento e di rifacimento dello stesso con impermeabilizzazione, dopo aver
abbassato il suo livello di cm. 40, con l'ovvia conseguenza di portare
l'altezza del locale a m. 2,70, rispetto a quella originaria di m. 2,30.
Con delibera del 4.9.1991 l'assemblea del Condominio intimava alla P. il
ripristino delle condizioni originarie del locale, contestando, in
particolare, l'abbassamento del livello del pavimento (e destinazione del
locale a negozio) in violazione del regolamento condominiale, ponendo a
carico della stessa alcune maggiori spese comuni e quelle di convocazione
dell'assemblea stessa.
La P. impugnava tale delibera convenendo il Condominio davanti al Tribunale
di Milano, il quale respingeva la domanda principale dell'attrice circa
l'annullamento della delibera in ordine all'abbassamento del suolo (e
mutamento di destinazione del locale), accogliendola solo in ordine alle
spese addebitate.
Il gravame proposto dalla P. era rigettato dalla Corte d'appello di Milano,
la quale, con sentenza n. 3231/99, ha osservato, fra l'altro, per quel che
ancora interessa, che il rilevante abbassamento del livello del pavimento ha
comportato l'esclusiva appropriazione da parte della P. di una porzione del
sottosuolo comune, di per sé illegittima ex art. 1102, prima parte, c.c.;
invero, attesa la misura dell'abbassamento di livello, lo scavo ha
determinato non solo una riduzione dello spessore del piano di calpestio
(inteso come manufatto distinto dalle fondazioni e di proprietà esclusiva
del proprietario del piano terreno), ma anche l'invasione del sottosuolo di
proprietà comune; che, infine, l'ottenuto ampliamento del volume della
proprietà esclusiva a scapito di quello della proprietà comune non è stato
reso necessario per ovviare alla persistente umidità del locale (ciò che
nessun parere tecnico ha affermato).
Avverso tale sentenza la P. ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi
ad unico articolato motivo, illustrato da memoria.
II Condominio ha resistito con controricorso.
Diritto
1. Con unico motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 1117 e 1102
c.c.: motivazione contraddittoria sul punto decisivo consistente
nell'affermata invasione, da parte della P., del sottosuolo di proprietà
comune: motivazione omessa sul punto decisivo rappresentato
dall'accertamento delle dimensioni e della destinazione dello spazio posto
fra il piano di calpestio del magazzino e il piano di posa delle fondazioni:
motivazione contraddittoria o insufficiente sul punto decisivo della
necessità di abbassare il livello del piano di calpestio del locale, al fine
di rimuoverne l'umidità (ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.).
A) Sostiene la ricorrente che "il suolo su cui sorge il fabbricato" -
oggetto di proprietà comune - non prenderebbe inizio, in linea verticale
discendente, dal pavimento del locale posto al piano terreno dell'edificio
condominiale, ma sarebbe l'"area di terreno sita in profondità -
sottostante, cioè, la superficie alla base del fabbricato - sulla quale
posano le fondamenta dell'immobile", vale a dire la parte infima del
fabbricato, perché soltanto quella assolverebbe la funzione di dare sostegno
all'edificio. Pertanto, erroneamente l'impugnata sentenza avrebbe ravvisato
uno sconfinamento nella proprietà comune, per essere stato abbassato il
livello del pavimento del locale al piano terra, senza considerare che tale
sconfinamento si sarebbe potuto verificare ove fosse stato invaso (cioè
superato in linea verticale discendente) il piano ove poggiano le fondamenta
dell'edificio, dovendo ritenersi lo spazio compreso fra il piano di
calpestio (del locale posto a piano terra) e il piano di posa delle
fondamenta del fabbricato destinato al servizio esclusivo dell'unità
immobiliare al piano terreno.
B) Aggiunge la ricorrente che, anche a voler ammettere che vi sia stato
sconfinamento nella proprietà comune, non per questo l'escavazione
costituirebbe innovazione vietata, perché non avrebbe determinato
l'inservibilità del bene comune all'uso e al godimento cui esso è destinato
C) Inoltre, ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata esprimerebbe
una posizione perplessa circa la conseguenza dell'opera nuova sullo
"spessore" del piano di calpestio, non dicendo se in aumento o in
diminuzione, e, comunque, non spiegando in che modo esso avrebbe determinato
l'invasione del sottosuolo di proprietà comune.
D) Né l'impugnata sentenza avrebbe dato risposta alla questione fondamentale
circa la dimensione, destinazione e natura dello spazio posto fra il piano
di calpestio del locale (di proprietà individuale) e il piano di posa delle
fondazioni (di proprietà condominiale), al fine di poter affermare che la
proprietà comune del sottosuolo sarebbe stata invasa per quaranta
centimetri.
E) Infine, del pari contraddittoria o almeno insufficiente sarebbe la
motivazione della sentenza laddove afferma che l'umidità del locale sarebbe
stata rimossa non dallo sconfinamento in senso verticale, ma dalle tecniche
costruttive realizzate per la nuova opera (impermeabilizzazione del nuovo
sottofondo), senza dire se tali nuove tecniche escludessero la necessità
dell'abbassamento del piano di calpestio.
2. Alla disamina del motivo, nelle surriportate connesse articolazioni, da
considerare congiuntamente, conviene premettere la sintetica esposizione dei
principi di diritto che indettano la decisione.
2.1. La prima questione è quella del significato da attribuire al termine
"suolo" su cui sorge l'edificio, che, ai sensi dell'art. 1117 n. 1 c.c., è
oggetto di proprietà comune, se il contrario non risulta dal titolo.
2.2. E' stato detto che, In tema di Condominio, il possesso delle parti
comuni, inteso come esercizio di fatto corrispondente al diritto, si
atteggia diversamente a seconda che le cose, gli impianti ed i servizi siano
oggettivamente utili alle singole unità immobiliari, cui sono collegati
materialmente o per destinazione funzionale (come ad esempio suolo,
fondazioni, muri maestri, facciate, tetti, lastrici solari, oggettivamente
utili per la statica), oppure siano utili soggettivamente, e perciò la loro
unione materiale o la destinazione funzionale ai piani o porzioni di piano
dipende dall'attività dei rispettivi proprietari (come ad esempio scale,
portoni, anditi, portici, stenditoi, ascensore, impianti centralizzati per
l'acqua calda o per aria condizionata). Infatti, nel primo caso l'esercizio
del possesso consiste nel beneficio che il piano o la porzione di piano - e
soltanto per traslato il proprietario - trae da tali utilità; nel secondo
caso il possesso si esercita tramite l'espletamento della predetta attività
da parte del proprietario (Cfr. Cass. 25.1.2000, n. 855; 1.3.2000, n. 2255).
2.3. Nella categoria delle cose comuni suscettibili di utilità oggettiva
rientra il "suolo" su cui sorge l'edificio: espressione che, secondo quanto
elaborato in giurisprudenza, sta ad indicare quella porzione di terreno
sulla quale insiste l'intero edificio e, immediatamente, la parte infima di
esso, dove sono infisse le fondazioni (v. ex plurimis: Cass. 19.12.2002, n.
18091; 3.11. 2000, n. 14350; 23.7.1994, 6884).
2.4. Ed in effetti, il termine "suolo" su cui sorge l'edificio, con
riferimento al quale l'art. 1117 n. 1 c.c. stabilisce una presunzione di
comunione, va inteso, in conformità del significato che di esso è proprio,
sia nel linguaggio comune sia in quello tecnico, come area di terreno ossia
superficie, delimitata in senso orizzontale e verticale, sulla quale poggia
il pavimento del pianterreno e insiste, sviluppandosi in altezza, la parte
fuori terra dell'intero edificio.
In senso orizzontale, come larghezza e lunghezza, il suolo su cui sorge
l'edificio è quello occupato e circondato dalle fondamenta e dai muri
perimetrali dell'edificio stesso; in senso verticale, come profondità, è
quello immediatamente al di sotto di tale area superficiaria.
Pertanto il suolo su cui sorge l'edificio non è la superficie a livello del
piano di campagna, che viene scavata per la posa delle fondamenta, né la
superficie a base di queste, bensì quella porzione di terreno sulla quale
viene a poggiare l'intero edificio e, immediatamente, la parte infima dello
stesso.
2.5. Lo spazio sottostante al suolo su cui sorge l'edificio, posto tra i
muri maestri, i pilastri o altre opere che integrano le fondazioni e fino a
tale livello, rientra nel concetto di sottosuolo; e, ancorché non menzionato
espressamente dall'art. 1117 c. c., deve considerarsi, in mancanza di un
titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini,
oggetto di proprietà comune, in virtù del combinato disposto di detta norma
e dell'art. 840 c.c. e con riguardo alla funzione di sostegno ugualmente
svolta dal sottosuolo, indipendentemente dalla destinazione a servizi di
interesse collettivo o dalla possibilità di siffatta utilizzazione (v. fra
tante: Cass. 19.3.1996, n. 2295; 11.11.1986, n. 6587; 27.5.1977, n. 2183).
3. Per l'esclusione della presunzione di proprietà comune, di cui al citato
art. 1117 c.c., non é necessario che il contrario risulti in modo espresso
dal titolo, essendo sufficiente che da questo emergano elementi univoci che
siano in contrasto con la reale esistenza di un diritto di comunione,
dovendo la citata presunzione fondarsi sempre su elementi obiettivi che
rivelino l'attitudine funzionale del bene al servizio o al godimento
collettivo, con la conseguenza che quando il bene, per le sue obiettive
caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all'uso o al godimento
di una sola parte dell'immobile, che forma oggetto di un autonomo diritto di
proprietà ovvero risulti comunque essere stato a suo tempo destinato
dall'originario proprietario dell'intero immobile ad un uso esclusivo, in
guisa da rilevare - sempre in base ad elementi obiettivamente rilevabili,
secondo l'incensurabile apprezzamento dei giudici di merito - che si tratta
di un bene avente una propria autonomia e indipendenza, non legato da una
destinazione di servizio rispetto all'edificio condominiale, viene meno il
presupposto dell'accennata presunzione (cfr. Cass. 7.8.2002, n. 11877;
15.6.2001, n. 8152; 29.12.1987, n. 9644).
4. Le limitazioni poste dall'art. 1102 c.c. al diritto di ciascun
partecipante alla comunione di servirsi della cosa comune, rappresentate dal
divieto di alterare la destinazione della cosa stessa e di impedire agli
altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, vanno
riguardate in concreto, cioè con riferimento alla effettiva utilizzazione
che il condomino intende farne e alle modalità di tale utilizzazione,
essendo, in ogni caso, vietato al singolo condomino di attrarre la cosa
comune o una parte di essa nell'orbita della propria disponibilità esclusiva
e di sottrarla in tal modo alla possibilità di godimento degli altri
condomini (cfr. Cass. 22.3.2001, n. 4135; 26.1. 2000, n. 855).
5. Alla luce dei principi esposti, la sentenza impugnata si sottrae alle
doglianze, in quanto risulta fondata su premesse esatte e motivata in modo
logicamente corretto e sufficiente. Invero, la Corte distrettuale, come si è
evidenziato in parte espositiva, ha ritenuto che la porzione di terreno
sottostante al pavimento del piano terra è di proprietà comune e l'opera di
escavazione di cm. 40 eseguita dalla P. in profondità del sottosuolo, per
ingrandire il suo locale a piano terra (mediante aumento dell'altezza
originaria da m. 2,30 a m. 2,70), costituisce attività lesiva del diritto di
comproprietà.
Così decidendo il giudice di merito si è correttamente attenuto
all'interpretazione che dell'art. 1117 c.c., nonché del combinato disposto
di tale norma con l'art. 840 c.c., questa Corte ha da tempo fornita, come
sopra esposto, allorché ha ritenuto lo spazio sottostante al suolo su cui
sorge un edificio in Condominio, in mancanza di un titolo che ne attribuisca
la proprietà esclusiva ad uno dei condomini, di proprietà comune, con la
conseguenza che resta inibito al singolo condomino, ex art. 1102 c.c.,
assoggettarlo a proprio uso esclusivo, impedendone il pari uso agli altri
condomini, senza il consenso di costoro (v. fra l'altro: Cass. 3.11.2000, n.
14350; 24.8.1998, n. 8346; 30.12.1997, n. 13102).
6. Poiché l'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante è
sottoposto dall'art. 1102 c.c. a due limiti fondamentali consistenti nel
divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di
impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro
diritto (Cass. 3.7.2000, n. 8886), non rileva che non vi sia stata
alterazione della destinazione di detto sottosuolo, poiché sussiste la
violazione dell'altro divieto (impedimento del pari uso).
Parimenti non rileva che, al momento dell'assoggettamento ad uso esclusivo,
detto sottosuolo non fosse materialmente utilizzato in qualche modo da parte
del Condominio, perché, da un lato ne sussiste ab origine l'utilità comune
in ragione della funzione di sostegno che esso svolge contribuendo alla
stabilità dell'edificio, e, dall'altro, è sufficiente la mera possibilità di
utilizzazione, questa rappresentando oggetto di facoltà estrinsecabile anche
nella scelta di lasciarlo temporaneamente privo di qualsiasi specifica
utilizzazione.
7. Le altre doglianze, attinenti a considerazioni di merito circa lo
spessore del piano di calpestio e la tecnica di impermeabilizzazione ai fini
della rimozione dell'umidità, sono inammissibili, in questa sede di
legittimità.
8. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va, quindi, rigettato,
con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.100,00,
di cui Euro 1.000,00 per onorario, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, l'11
novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 APR. 2004.
hai per caso sentenze a riguardo ?
grazie.
Chi ha avuto la pazienza di leggere il linguaggio barocco della Cassazione
(solo il modo in cui scrivono fa passare la voglia di avere alcunché a che
fare con le toghe d'ermellino) si è accorto che il tizio è una tizia, la
quale ha semplicemente scavato per 40 centimetri, in un punto nel quale
esiste solo del nudo terreno, e senza mettere in pericolo la stabilità della
costruzione sovrastante. Una cosa che a te e a me, persone normali, non
darebbe alcun fastidio, visto che quello spazio potrebbe servire solo a
formiche e talpe. Però i condomini non sono persone normali, e se lo sono
sono persone normali che vogliono soldi, e la Cassazione conferma che se un
suolo è comune non si tocca, non gratis almeno.
Ma quest'anno gli stessi soggetti hanno emesso anche la sentenza 24.02.2004
n. 3640:
"Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di
norme di diritto ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della
controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) con riferimento all'art. 1102, 1°
comma, cod. civ., per avere il Tribunale erroneamente affermato che il
ricorrente, occupando una porzione del cortile comune con la sua modesta
autovettura di piccola cilindrata, ha impedito il pari uso del cortile
comune, pregiudicando l'uguale diritto di F.V. e S.A. di passare nel detto
cortile e di parcheggiare a loro volta una automobile, essendo molto esiguo
lo spazio occupato dal B..
[un cortile e tre comproprietari, guarda caso]
Deduce il ricorrente che F. e S. potevano esercitare sul cortile comune ogni
attività di esercizio e godimento del loro diritto di comproprietari dello
spazio; che la destinazione dello stesso non era stata in alcun modo mutata,
per cui il comportamento del B. non poteva essere censurato essendo
pienamente legittimato dall'art. 1102 cod. civ.; che la sentenza impugnata
risultava insufficientemente motivata, perché non spiegava il concetto di
uso comune ed in quale modo verrebbe turbato o impedito dal B........
Il primo motivo è infondato e va respinto, perché il Tribunale ha
correttamente ritenuto: che la condotta del B. nel mantenere ferma per
lunghi periodi di tempo la sua autovettura ha manifestato l'intenzione di
possedere il bene in maniera esclusiva, trattandosi di occupazione stabile
di uno spazio comune; che detta condotta ha costituito una sorta di abuso,
impedendo agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio
comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando
l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà; che il comportamento
posto in essere dal B. G. non può essere ricompreso nelle facoltà concesse
al comproprietario ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., perché tale uso non
può alterare la destinazione del bene comune e non può impedire agli altri
partecipanti di fare parimenti uso della stessa cosa (cfr. "ex multis" Cass.
sentt. n. 7652/1994, n. 7752/1995, n. 11520/1999, n. 1499/1998)".
Ora, evidentemente, tu non hai idea di cosa sia la campagna e non hai mai
visto un bombolone interrato.
Chi fa interrare in un'aja un bombolone (non è suo, glielo dà in comodato
l'azienda venditrice del gas) sottrae permanentemente all'uso comune un bel
po' di sottosuolo e una superficie maggiore di quella occupata da una
vecchia 500, poi sostituita da una 126 (sentenza 3640).
Può tentare di discutere di 1102, ma la strada principe è quella di comprare
o la costituzione di una servitù o la proprietà esclusiva del terreno
sottratto all'uso comune (un paio di posti macchina, oltretutto).
Se coi vicini ha litigato e non ci parla, delega. C'è anche gente che lo fa
di mestiere, quello di concludere affari per conto di terzi.
Quanto all'azienda proprietaria del bombolone da interrare, è ovvio che
voglia il consenso di tutti: può permettersi il rischio di installare un
costoso manufatto per vendere il gas con cui lo riempie e dopo 3 mesi
doverlo, con altri costi, rimuovere insieme al gas rimasto, a seguito di un
provvedimento d'urgenza o d'un provvedimento possessorio del Tribunale?
Manda pure qualcuno, armato di 1102, a farsi "autorizzare" (roftl) dal
Giudice di Pace (straroftl). Quel qualcuno non tornerà a raccontare quanti
buchi nell'acqua ha fatto.
falso. evidentemente non hai mai visto il suddetto bombolone, del quale, una
volta interrato, rimane a vista il solo coperchio che se ha un diametro di
1m è già tanto.
> Può tentare di discutere di 1102, ma la strada principe è quella di
comprare
> o la costituzione di una servitù o la proprietà esclusiva del terreno
> sottratto all'uso comune (un paio di posti macchina, oltretutto).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
?????
vedi sopra.
> Se coi vicini ha litigato e non ci parla, delega. C'è anche gente che lo
fa
> di mestiere, quello di concludere affari per conto di terzi.
> Quanto all'azienda proprietaria del bombolone da interrare, è ovvio che
> voglia il consenso di tutti: può permettersi il rischio di installare un
> costoso manufatto per vendere il gas con cui lo riempie e dopo 3 mesi
> doverlo, con altri costi, rimuovere insieme al gas rimasto, a seguito di
un
> provvedimento d'urgenza o d'un provvedimento possessorio del Tribunale?
> Manda pure qualcuno, armato di 1102, a farsi "autorizzare" (roftl) dal
> Giudice di Pace (straroftl). Quel qualcuno non tornerà a raccontare quanti
> buchi nell'acqua ha fatto.
non mi convinci.
la zona non è servita da metanodotto, quindi l'installazione del serbatoio
di gas è vitale, si tratta di un servizio fondamentale.
quindi, il discorso che fai dovrebbe essere applicato anche a qualsiasi
altra installazione fondamentale fatta su spazi condominiali, ad es: fosse
biologiche e relativi pozzetti di ispezione; tubazioni, linee, pozzetti
per gas, eletticità, telefono.
insomma per quasi tutte le installazioni fondamentali necessarie al
funzionamento delle abitazioni. se fosse vero quanto dici, si avrebbe
praticamente la paralisi totale dei condomini o delle proprietà comuni, cosa
che mi pare non succeda, almeno in situazioni normali, dove non ci siano
personaggi animati dalla unica volontà di danneggiare qualcuno senza
peraltro ottenerne alcun vantaggio. si chiamano 'atti di emulazione' art.
833 c.c e sono vietati espressamente dal codice civile....
Le leggi prevedono le servitù coattive. Normalmente non si litiga, ma quando
si litiga, l'interessato deve chiederne la costituzione. Enel, Telecom,
Fastweb, ecc. ecc. fanno lavorare efficacemente poderosi studi legali,
quando ne hanno interesse.
Quanto al bombolone, è vero che la parte che appare è piccola, ma dalle mie
parti si recinta tutto il terreno intorno al manufatto sotterrato. Lo spazio
perso è quindi leggermente superiore alle dimensioni del bombolone.
E' possibile che, con un ottimo avvocato, tu riesca ad aver ragione, e
magari anche in fretta.
Ma certamente non avrai mai ragione sulla base di leggi condominiali che non
consentono di scavare nel proprio negozio o di lasciare in cortile una
macchinina che non si usa tutti i giorni. L'ottimo avvocato saprà avvalersi
di ben altra normativa, civile o amministrativa.
E non parlare di "installazione fondamentale": milioni di persone usano le
bombole e il mondo va avanti lo stesso.
Te la mando appena ne ripesco una, per ora questa e' sintomatica
dell'orientamento, tanto che consente di superare i vincoli relati-
ve alle distanze sancite dal cc.
Cass. civ., sez. II, 20 agosto 1999, n. 8801 Distanze legali - Unità
abitative di edifici in condominio - Disciplina applicabile La
disposizione dell'articolo 889, Codice civile, relativa alle distanze da
rispettare per i pozzi, cisterne, fossi e tubi, è applicabile anche con
riguardo agli edifici in condominio, salvo che si tratti di impianti da
considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione
dell'immobile, tale da essere adeguata all'evoluzione delle esigenze
generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in
tema di igiene.
ciaofelix:-)
.
> Quanto al bombolone, è vero che la parte che appare è piccola, ma dalle mie
> parti si recinta tutto il terreno intorno al manufatto sotterrato. Lo spazio
> perso è quindi leggermente superiore alle dimensioni del bombolone.
Aggiornati con questi non e' necessaria alcuna recinzione, non per
nulla li fanno a 20 km da casa mia!!! :-))
http://www.amicogpl.it/chiusura.html
Per i gasolio poi il problema non si pone poiche' non emerge nemme-
no la botola!
ciaofelix:-)
dipende per che cosa si litiga. qui il bombolone non è l'oggetto del
contendere, è solo il mezzo per ben altri scopi.
e come ho già detto, tutto rientra nei miei diritti.
>Enel, Telecom,
> Fastweb, ecc. ecc. fanno lavorare efficacemente poderosi studi legali,
> quando ne hanno interesse.
> Quanto al bombolone, è vero che la parte che appare è piccola, ma dalle
mie
> parti si recinta tutto il terreno intorno al manufatto sotterrato. Lo
spazio
> perso è quindi leggermente superiore alle dimensioni del bombolone.
NO. la proprietà è già recintata nonchè privata. ergo, nn c'è bisogno di
alcuna recinzione o manufatto accessorio per il serbatoio.
> E' possibile che, con un ottimo avvocato, tu riesca ad aver ragione, e
> magari anche in fretta.
è possibile che faccia lo stesso l'istallazione, e sicuramente in fretta ;)
> Ma certamente non avrai mai ragione sulla base di leggi condominiali che
non
> consentono di scavare nel proprio negozio o di lasciare in cortile una
> macchinina che non si usa tutti i giorni. L'ottimo avvocato saprà
avvalersi
> di ben altra normativa, civile o amministrativa.
> E non parlare di "installazione fondamentale": milioni di persone usano le
> bombole e il mondo va avanti lo stesso.
un paio di palle! si tratta anche di fornire riscaldamento; poi abbiamo
(tutti quanti, non solo io) fosse biologiche inefficienti con scarico finale
a cielo aperto. andiamo avanti lo stesso anche in questo caso, come a
Calcutta, o facciamo qualcosa, te che dici...?
Io dico che l'incazzatura, e la convinzione assoluta che le leggi del '42
diano ragione, non č il modo migliore per affrontare un ragionamento
giuridico. I problemi pratici, poi, si risolvono mettendo mano al
portafoglio. E allora bisogna ipotizzare diverse soluzioni e saper fare bene
i conti, per trovare la soluzione piů conveniente.
Il signore della sentenza n. 3640, da me citata, č stato in causa 13 anni e
ha speso come minimo 10.000 euro per tentare (fallendo) di avere il diritto
di tener ferma una 126 in cortile.
Tu sei sulla buona strada per imitarlo.
Puoi spiegare al popolo ignorante cosa c'entra una sentenza sulle distanze
legali (che sarebbe bene leggere per intero, tanto per capire quale caso è
stato deciso), con la questione di dover usare le bombole in casa, ovvero
usare un terreno proprio, ma solo per un terzo, per sotterrarvi un bombolone
di proprietà di un estraneo alla comunione?
> Il signore della sentenza n. 3640, da me citata, è stato in causa 13 anni e
> ha speso come minimo 10.000 euro per tentare (fallendo) di avere il diritto
> di tener ferma una 126 in cortile.
Se l'avesse chiesto a me gli avrei suggerito di toglierla....
diversa-
mente da te!!!
Sei un imbroglione!!!! Io a Peppe ho premesso questo:
*Te la mando appena ne ripesco una, per ora questa e' sintomatica
dell'orientamento, tanto che consente di superare i vincoli relati-
ve alle distanze sancite dal cc.*
e questa sentenza che fingi di ignoorare, basta a darti
una legnata sulle gengive, relativamente ai tubi di scarico caldaie
del post di Fabio!!........................
parole sante. perň 'lor signori' sono sordi che non vogliono sentire.
sono anni che gli ripeto quanto tu hai appena scritto.
> Il signore della sentenza n. 3640, da me citata, č stato in causa 13 anni e
> ha speso come minimo 10.000 euro per tentare (fallendo) di avere il diritto
> di tener ferma una 126 in cortile.
> Tu sei sulla buona strada per imitarlo.
io non vorrei imitarlo. casomai lo imiteranno loro... ;)
> > cio'
> > sia possibile, e lo ribadisco chiaramente, E' POSSIBILE!!!!
> >
> > Questa sentenza non ha nulla a che vedere poiche' il tizio
> approprian
> > dosi di tutta la superficie' ha utilizzato il tutto
> > a suo uso esclusivo,mentre l'interramento di un serbatoio
> > non impedisce ad altri di farlo e non cambia le destinazione di
> > un'area.
> hai per caso sentenze a riguardo ?
Questa per esempio!
Nel regime giuridico del condominio di edifici, l'uso particolare che
il condomino faccia del cortile comune, interrando nel sottosuolo di esso
un serbatoio per gasolio, destinato ad aliminare l'impianto termico del
suo appartamento condominiale, è conforme alla destinazione normale del
cortile, a condizione che si verifichi in concreto che, per le dimensioni
del manufatto in rapporto a quelle del sottosuolo, o per altre eventuali
ragioni di fatto, tale uso non alteri l'utilizzazione del cortile
praticata dagli altri condomini, né escluda per gli stessi la possibilità
di fare del cortile stesso analogo uso particolare.
* Cass. civ., sez. II, 17 maggio 1997, n. 4394, Boretti c. Bellini.
E' questa e' un *bon bon* per Matteo, a proposito di posa tubi
per gas acqua e energia elettrica in una stradina in comunione'
da parte di un condomino, impedito da altri...........bon apetit!!! :-)
Il comproprietario di un cortile può legittimamente scavare il sottosuolo
per installarvi tubi onde allacciare un bene di sua proprietà esclusiva
agli impianti idrico-fognario centrali perché da un lato non perciò ne
viene alterata la destinazione ad illuminare ed arieggiare le unità
immobiliari degli altri condomini; dall'altro rientra nella funzione
sussidiaria del sottosuolo del cortile il passaggio in esso di tubi e
condutture.
* Cass. civ., sez. II, 9 ottobre 1997, n. 85, Cond. Stabile Palagiano via
Manzoni c. Di Sarno
ciao...ciaaaaooooo!!!!!!!
Ne ho incontrati di bugiardi, ma come te mai, signor 1102.
Come scopritore di pubblicità sei il massimo.
Solo che qui nessuno compra bomboloni. Li prestano le aziende che poi
vendono il gas. E ci si accontenta di quello che hanno.
Traduzione: non c'entra niente, ma........
> e questa sentenza che fingi di ignoorare, basta a darti
> una legnata sulle gengive, relativamente ai tubi di scarico caldaie
> del post di Fabio!!........................
Non credo proprio: nel caso di Fabio possono tenersi il riscaldamento
centralizzato, o usare impianti che consentano lo scarico a parete.
Costerà di più, ma quello è un altro problema.
> "felix." <fdisc...@bbip.it> ha scritto
> > Aggiornati con questi non e' necessaria alcuna recinzione, non per
> > nulla li fanno a 20 km da casa mia!!! :-))
> > http://www.amicogpl.it/chiusura.html
> Come scopritore di pubblicità sei il massimo.
No Matteo la Walter Tosto Serbatoi e' una ditta che ho visto
letteralmente nascere, quando da ragazzo andavo a pesca,nel
fiume Pescara alle spalle del suo piccolo capannone da artigiano.
Temo che tu mi sottovaluti.....credimi!!!
> Solo che qui nessuno compra bomboloni. Li prestano le aziende che poi
> vendono il gas. E ci si accontenta di quello che hanno.
Sai che belle le villette con il bombolone in bella vista,
e la rete tipo canile intorno....... L'estetica non e' del vostro
mondo......lo so! >:>
Questa e' gratuita! Lo so che stai vacillando....i lurkatori non
sono stupidi, non ho mai sostenuto nulla di cio', tu piuttosto sii
piu' coerente, se avendo fatto studi umanistici non capisci un tubo
di cose tecniche specie in ambito costruzioni, non devi mica sentirti
imbarazzato!
Io sono un geometra, ho studiato solo un po' di diritto
della propriata', ed e' piu' che sufficiente a permettermi di parlare
di condominio senza compiere voli pindarici, la mia esperienza 40ennale
nelle costruzioni, mi pone ad un livello ,rispetto a te, impensabile!
ciaostellina!! :-)
No! non e' un altro problema, non svicolare!.....
Quella sentenza dice a chiare lettere che se devo passare un tubo per
portare il metano a casa mia posso passare anche a meno di un metro
dalla tua proprieta', come invece imporrebbe il cc. e cosi' per altri
servizi indispensabili alla moderna vita civile, se poi tu vuoi
arrivare
allo stesso risultato rubando inutili parcelle a dei poveri disgraziati
accomodati pure, con me gli avvocati non sono riusciti a conprarsi piu'
di una panda, altro che volvo!!! >:>
ps: scusate la variazione dei nick ;P
"felix." <fdisc...@bbip.it> ha scritto nel messaggio
news:co4rj5$2p7$1...@news.newsland.it...
> felix. ha scritto:
>
> > felix. ha scritto:
>
> > > Peppe ha scritto:
>
>
> > > > > cio'
> > > > > sia possibile, e lo ribadisco chiaramente, E' POSSIBILE!!!!
> > > > >
> > > > > Questa sentenza non ha nulla a che vedere poiche' il tizio
> > > > approprian
> > > > > dosi di tutta la superficie' ha utilizzato il tutto
> > > > > a suo uso esclusivo,mentre l'interramento di un serbatoio
> > > > > non impedisce ad altri di farlo e non cambia le destinazione
di
> > > > > un'area.
>
> > > > hai per caso sentenze a riguardo ?
>
> > > Questa per esempio!
>
snip
> grazie felix, utilissime tutte e tre!
Piu chiare di cosi', non saprei proprio cosa pescare!! :-)) ciao!
Pekilan
Pekilan
> Non credo che la posizione di Matteo sia vacillante.
Forse non sai a cosa mi riferisco!
> Attendo osservazioni sulla mia ipotesi.
Quale ipotesi?
> Falso ? Devi intendere il volume occupato. Altrimenti, seguendo il tuo
> ragionamento sarebbe lecito anche sotterrare un container (tanto quello
> che rimane scoperto e' solo una botola di 1mx1m) e quindi ottenere un
> bel magazzino ad uso esclusivo sotto un'area condominiale. Anzi a questo
> punto, cosa ci ferma da una specie di corsa a scavare sotto i cortili
> per ricavarci ognuno una propria cantinetta ?
Non fare paradossi.
> Nel regime giuridico del condominio di edifici, l'uso particolare
che
> il condomino faccia del cortile comune, interrando nel sottosuolo di esso
> un serbatoio per gasolio, destinato ad aliminare l'impianto termico del
> suo appartamento condominiale, è conforme alla destinazione normale del
> cortile, a condizione che si verifichi in concreto che, per le dimensioni
> del manufatto in rapporto a quelle del sottosuolo, o per altre eventuali
> ragioni di fatto, tale uso non alteri l'utilizzazione del cortile
> praticata dagli altri condomini, né escluda per gli stessi la possibilità
> di fare del cortile stesso analogo uso particolare.
> * Cass. civ., sez. II, 17 maggio 1997, n. 4394, Boretti c. Bellini.
Qualche commento? :-)
Pekilan
felix. wrote:
> Quale ipotesi?
> Nel regime giuridico del condominio di edifici, l'uso particolare
> che il condomino faccia del cortile comune, interrando nel sottosuolo di esso
> un serbatoio per gasolio, destinato ad alimentare l'impianto termico del
> suo appartamento condominiale, è conforme alla destinazione normale del
> cortile, a condizione che si verifichi in concreto che, per le dimensioni
> del manufatto in rapporto a quelle del sottosuolo, o per altre eventuali
> ragioni di fatto, tale uso non alteri l'utilizzazione del cortile
> praticata dagli altri condomini, né escluda per gli stessi la possibilità
> di fare del cortile stesso analogo uso particolare.
>
>* Cass. civ., sez. II, 17 maggio 1997, n. 4394, Boretti c. Bellini.
>
>
> Qualche commento? :-)
Yeap!
Capisco la logica della sentenza. Tratta il serbatoio al pari di una
parabola. Ove posso installare tutte le parabole che voglio (per un
motivo giustificato, non per fare emulazione) a patto di non impedire
agli altri condomini di fare altrettanto e a patto di non rovinare il
decoro, ove e se previsto.
E quindi il sottosuolo e' visto come il tetto, una parte condominiale
che puo' essere suscettibile di un uso piu' intenso.
D'altra parte non si puo' lasciare permanentemente una roulotte in un
postoauto comune, perche' altrimenti si configura una presa di possesso
di una parte condominiale.
Quindi sto cercando di capire se esiste un criterio univoco per
distinguere un'uso piu' intenso da una presa in possesso.
Ipotesi teorema: si configura un uso piu' intenso se si tratta di posa,
installazione o altra forma di occupazione di spazi/parti condominiali
(senza violare diritti altrui, il decoro, il regolamento e l'uso
specifico dello spazio o parte condominiale) se l'oggetto e' una parte
necessaria destinata a far funzionare un'impianto del condomino.
Quindi: parabola e serbatoio, "si" (altrimenti i relativi impianti non
possono funzionare), container, "no" (perche' si tratta di un uso fine a
se stesso).
Domanda: l'uso di un'angolo del giardino (recintato da una siepe altra 3
metri), lato del giardino non visibile dall'ingresso, per ricavarci
un'orticello, senza impedire l'accesso agli altri condomini, e' uno uso
piu' intenso o una presa di possesso ?
Pekilan
> Capisco la logica della sentenza. Tratta il serbatoio al pari di una
> parabola. Ove posso installare tutte le parabole che voglio (per un
> motivo giustificato, non per fare emulazione) a patto di non impedire
> agli altri condomini di fare altrettanto e a patto di non rovinare il
> decoro, ove e se previsto.
> E quindi il sottosuolo e' visto come il tetto, una parte condominiale
> che puo' essere suscettibile di un uso piu' intenso.
Si ma per quell'uso per cui e' normalmente destinato il sottosuolo'
serbatoi, cunicoli passaggio tubi etc.
> D'altra parte non si puo' lasciare permanentemente una roulotte in un
> postoauto comune, perche' altrimenti si configura una presa di possesso
> di una parte condominiale.
Questo e' acclarato!
> Quindi sto cercando di capire se esiste un criterio univoco per
> distinguere un'uso piu' intenso da una presa in possesso.
Penso che ogni fatto va esaminato in modo specifico.
> Ipotesi teorema: si configura un uso piu' intenso se si tratta di posa,
> installazione o altra forma di occupazione di spazi/parti condominiali
> (senza violare diritti altrui, il decoro, il regolamento e l'uso
> specifico dello spazio o parte condominiale) se l'oggetto e' una parte
> necessaria destinata a far funzionare un'impianto del condomino.
> Quindi: parabola e serbatoio, "si" (altrimenti i relativi impianti non
> possono funzionare), container, "no" (perche' si tratta di un uso fine a
> se stesso).
E soprattutto il cortile non e' destinato allo stivaggio di container
la cui presenza impedisce di usare il cortile come tale, cosa che il
serbatoio interrato non fa.
> Domanda: l'uso di un'angolo del giardino (recintato da una siepe altra 3
> metri), lato del giardino non visibile dall'ingresso, per ricavarci
> un'orticello, senza impedire l'accesso agli altri condomini, e' uno uso
> piu' intenso o una presa di possesso ?
> Io lo reputo un uso piu' intenso, poiche' considero la siepe uno stru-
mento finalizzato alla cultura degli ortaggi, riparo dal vento per
esem-
pio, non gia' ad un impedimento all'accesso, come confermi.
ciaofelix:-)
La parabola individuale non c'entra niente col condominio. E' un diritto
soggettivo di chi abita, proprietario, inquilino, colf o altro è
indifferente.
> Quindi sto cercando di capire se esiste un criterio univoco per
> distinguere un'uso piu' intenso da una presa in possesso.
Non esiste: la Cassazione decide singole cause, e un serbatoio interrato in
una proprietà comune grande come un campo di calcio può passare, mentre lo
stesso serbatoio in un cortiletto non passa. Cass. civile, sez. II,
20-08-2002, n. 12262, altra sentenza sui serbatoi interrati dice: " a
condizione che si verifichi in concreto che, per le dimensioni del manufatto
in rapporto a quelle del sottosuolo, o per altre eventuali ragioni di fatto,
tale uso non alteri l'utilizzazione del cortile praticata dagli altri
condomini, né escluda per gli stessi la possibilità di fare del cortile
medesimo analogo uso particolare".
Basta far finta che "a condizione che" non esista e ci si spaccia per eroe
della giurisprudenza e Robin Hood dell'art. 1102.
Per trovare un criterio si legge la dottrina, non la casistica.
La dottrina dice che, se migliori a tue spese la proprietà comune, anche se
per un uso prevalentemente tuo, puoi farlo.
Se invece destini a tuo uso esclusivo un pezzo di proprietà comune, di
regola devi comprarti quel pezzo ovvero ottenere il consenso di tutti gli
altri condomini.
Il principio, in legalese, è così enunciato: in tema di comunione, ciascun
comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune una utilità maggiore e
più intensa di quella che ne viene tratta dagli altri comproprietari, purché
non venga alterata la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari
uso da parte di quest'ultimi.
In particolare, per stabilire se l'uso più intenso da parte del singolo sia
da ritenere consentito ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., non deve aversi
riguardo all'uso concreto fatto della cosa dagli altri condomini in un
determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di
ciascuno.
Poi ci sono eccezioni alla regola e la Vanna Marchi del NG, tra tutta la
pubblicità che ingoia, ingoia anche quelle, senza farsi domande e senza
cercare la sentenza in originale e per intero.
Normale, per chi racconta di fare trattative con le assemblee.
Alla fin fine il nonnetto mi fa pena. Mi sa che gli lascio il suo
giocattolo.
> Non esiste: la Cassazione decide singole cause, e un serbatoio interrato in
> una proprietą comune grande come un campo di calcio puņ passare, mentre lo
...........................................................................
> determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di
> ciascuno.
Finalmente!!! Possiamo interrare il serbatoio!!! PPPP
Cosi' parlo Matteo i grande giurista di roccacannuccia folgorato
sulla via di Ceprano!!!
> Poi ci sono eccezioni alla regola e la Vanna Marchi del NG, tra tutta la
.........................................................................
> Alla fin fine il nonnetto mi fa pena. Mi sa che gli lascio il suo
> giocattolo.
Ma ti ho fatto tanto male? >:>
Zero. Hai solo scritto una fesseria grande come una casa, ribadita con una
balla grossa come un grattacielo.
A me non piace la disonestà, ma non è a me che fa male.
Leggiti, se sei capace, la sentenza integrale sul serbatoio di gasolio:
tanto per cominciare, il Tribunale aveva ordinato di rimuoverlo, e anche in
Tribunale sono giudici laureati e con esperienza, fino a prova contraria.
Poi, alla fine, la Cassazione ha detto che un altro giudice deve considerare
le caratteristiche di quel cortile, per vedere se è normale sotterrarvi
serbatoi. L'odissea continua.
Tu invece, per dare ragione a chi ti legge e risultargli simpatico, gli dici
che con assoluta certezza può sotterrare ciò che vuole e lo mandi
(addirittura) a farsi autorizzare dal Giudice di pace, senza alcuna
assistenza tecnica. Le tue certezze, aggiunte alla sua convinzione di essere
l'unico agnello in un mondo di lupi, rischiano di metterlo nei guai.
Te ne rendi conto? Secondo me sì, ma per te le persone sono giocattoli.
` Vedi Matteo, o sei matto o sei un avvocato disoccupato decidi tu!
Io, contestando tue affermazioni ho postato una sentenza in sintesi
che in definitiva consente di collocare un serbatoio per gasolio in
un cortile comune, e' quanto basta per soddisfare la richiesta di qual-
che amico di questo NG, tutto il resto non ha nessuna importanza
perche'
fino a prova contraria sia io che tu siamo due signori nessuno.
Devo ammettere pero' che ho ottenuto un effetto positivo,
nell'inte-
resse del NG, e cioe' che da un paio di giorni, stai rispondendo con
chiarezza, senza le tue solite frasi farneticanti, con stupidi riferi-
menti a passati regimi e quant'altro, continua cosi' e te ne saranno
tutti grati.
> Te ne rendi conto? Secondo me sě, ma per te le persone sono giocattoli.
Io mi rendo conto che per te quelli che postano qui sono tutti
stupidi, e piu' volte ti hanno risposto a tono, leggo sai!!
Per quanto mi riguarda, te l'ho gia' scritto e te lo ripeto per
` me sei solo un sollazzo! >:>
CVD
Pekilan
Sarebbe un abuso, forse anche edilizio, quindi un uso indebito del
sottosuolo.
Pekilan
> Credo che per il diritto condominiale, l'abuso edilizio e' irrilevante
> (riguarda i rapporti con l'amministrazione pubblica o meglio con il
> resto della societa', non tanto con i propri condomini).
> Sono d'accordo che e' un'abuso, ma in base a quale legge ? Quelle norme
> indicate da Matteo ?
Art 1102.......purche' non ne alteri la destinazione........ la
sentenza relativa al serbatoio e quella sui tubi, dice: normalmente
destinato
all'interramento di questi servizi, ma lo sfruttamento come deposito di
materiali in un container e' ben diverso.