Non concordo: le norme per la tutela del decoro dell'edificio sono
tipicamente regolamentari, e quindi possono essere approvate e modificate
con la maggioranza prevista dall'art. 1136, 2° comma.
Un po' di sentenze?
"Non è fondata la domanda di un condomino diretta a far dichiarare la
nullità di una delibera condominiale che ha prescritto l'uniformità dei
tendaggi esterni delle unità singole, in quanto essendo essa diretta ad
evitare che il decoro architettonico del fabbricato sia alterato da
difformità è lecita e vincolante per i condomini."
Trib. Monza, 14 marzo 1991
"il regolamento (non contrattuale N.d.R.) può imporre o vietare ai condomini
un determinato comportamento in ordine all'uso, alla manutenzione e
all'eventuale modifica delle parti di proprietà esclusiva solamente nella
misura in cui ciò si rende necessario per tutelare interessi generali del
condominio, ivi compreso il decoro architettonico dell'edificio."
Cass. civ., 18 agosto 1986, n. 5065
"L'esecuzione nell'edificio in condominio di opere che, pur incidendo su
beni in proprietà esclusiva, mettano in pericolo interessi comuni tutelati
dalla legge, quale quello connesso al decoro dell'edificio, che costituisce
un particolare aspetto del godimento dei beni e servizi comuni, è
legittimamente disciplinata non solo direttamente dal regolamento
condominiale ma anche fissata, su delega di questo, dall'assemblea
condominiale, tra i cui compiti è compresa la disciplina della conservazione
e manutenzione delle cose comuni; consegue che l'eventuale impugnativa, da
parte del condomino che contesti la valutazione dell'assemblea che abbia
ritenuto la contrarietà al decoro dell'edificio di una data opera (nella
specie: apposizione dei <doppi vetri> nelle aperture degli appartamenti) e
l'abbia vietata, va proposta nei termini stabiliti dall'art. 1137 c. c.,
senza che rilevi che all'epoca della delibera il condomino non fosse ancora
tale, poiché gli aventi causa dagli originari condomini restano vincolati
dalle delibere assembleari legittimamente prese suo tempo in ordine agli
interessi comuni del condominio."
Cass. civ., 11 agosto 1982, n. 4542
"non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale,
quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali o
servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà
esclusiva, salvo che l'obbligo o divieto imposto riguardino l'uso, la
manutenzione e la eventuale modifica delle parti di proprietà esclusiva, e
siano giustificati dalla necessità di tutelare gli interessi generali del
condominio, come il decoro architettonico dell'edificio."
Trib. Piacenza, 10 aprile 1990
"La norma del regolamento condominiale che imponga il rispetto della
simmetria del fabbricato in caso di esecuzione di opere esterne integra il
dettato dell'art. 1120 c.c., recependo un autonomo valore, e contribuisce
pertanto a definire in senso più rigoroso la nozione di decoro
architettonico, che è qualificato da elementi attinenti alla simmetria,
estetica ed architettura generale impressi dal costruttore o comunque
esistenti nel momento in cui viene eseguita l'opera innovativa."
Cass. civ., 28 novembre 1987, n. 8861
"La deliberazione dell'assemblea di un condominio di edificio, la quale, a
fronte di opere edilizie eseguite dal singolo condomino con pregiudizio del
decoro architettonico del fabbricato, dia incarico all'amministratore di
sollecitare l'intervento dell'autorità amministrativa, od eventualmente del
giudice penale, non esorbita dai poteri e dalle attribuzioni dell'assemblea
e dell'amministratore medesimi in tema di difesa e conservazione delle parti
comuni dell'edificio, implicando tali poteri la facoltà di ricorrere non
soltanto all'azione civile, ma ad ogni altro mezzo di tutela consentito
dall'ordinamento."
Cass. civ., 5 febbraio 1985, n. 805
Non vedo come, in un caso simile, sia violato il diritto sulle proprietà
esclusive, o qualche norma inderogabile.
Sarà che io non ho ancora capito perché non sono vietate le sirene
d'allarme, chiaro sintomo di come la proprietà (propria) sia un diritto che
prevale sulla salute (altrui).
Fabio <arpze...@ROMAusa.net> ha scritto nel messaggio
8b4ftv$ods$1...@pegasus.tiscalinet.it...