Il giorno 2/09/2010 è stata richiesta all'amministratore, con raccomandata
r/r, di indire un'assemblea straordinaria visto che in due anni non ne ha
indetta nessuna, con il seguente ordine del giorno:
1-Approvazione dei consuntivi per gli anni 2008-2009-2010
2-Revoca dell'amministratore
3-Elezione del nuovo amministratore
I condomini che hanno richiesto e firmata la raccomandata sono stati 13 per
un totale di millesimi 373 ben oltre i 167 millesimi di legge.
Siccome sono passati oltre 30gg. e l'amministratore non ha indetto
l'assemblea, pensiamo di autoconvocarci come prevede la legge, la mia
domanda è la seguente: L'autoconvocazione è valida solo se viene firmata da
tutti coloro che hanno firmato la richiesta all'amministratore (373
millesimi) oppure basta la firma dei soli condomini per raggiungere i 167
millesimi?
Spero di essere stato chiaro e Vi ringrazio per la consulenza che Vorrete
darmi
Gori Silvestro
L'art.66 disp.att.c.c. dispone che sia valida se la richiesta è fatta da
almeno 2 condomini che rappresentino 1/6 del valore dell'edifico...
pertanto.....basta la firma di 2 condomini + 1/6 valore edificio.
Ciao w
La convocazione è valida, ma ricorda che per la nomina e la revoca
dell'amministratore occorrono sia in prima che in seconda convocazione 1/2+1
degli intervenuti e che rappresentino almeno il 50% dei millesimi. In caso
contrario non resta che rivolgersi al giudice per la nomina di un nuovo
amministratore.
Assemblea di condominio e autoconvocazione da parte dei condomini. Omessa
convocazione dell'amministratore e conseguenze.
(07/10/2010)di Alessandro Gallucci
L'assemblea di condominio deve essere convocata annualmente dal'amministratore
per la discussione delle questioni indicate dall'art. 1135 c.c. Si tratta della
così detta assemblea ordinaria annuale.
Nel primo comma dell'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile
è altresì detto che oltre che annualmente per gli adempimenti summenzionati la
riunione dei condomini " può essere convocata in via straordinaria
dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta
richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore
dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti
condomini possono provvedere direttamente alla convocazione".
Si tratta dell'assemblea straordinaria che può essere, quindi, convocata:
a)dall'amministratore, ogni qual volta lo dovesse ritenere utile;
b)dall'amministratore su sollecitazione di almeno due condomini che
rappresentino quanto meno 166 millesimi;
c)da quegli stessi condomini che formulata la richiesta all'amministratore dopo
10 giorni dalla sua presentazione al loro mandatario non l'abbia vista
soddisfatta.
Tanto nel caso di convocazione da parte dell'amministratore, quanto in quello di
così detta autoconvocazione, ai sensi dell'art. 1136, sesto comma, c.c. tutti i
comproprietari debbono essere avvisati altrimenti l'assemblea non può
deliberare.
L'omessa convocazione di uno o più condomini comporta l'invalidità della
deliberazione. Dopo un lungo e acceso contrasto le Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione hanno avuto modo di evidenziare che " la mancata
comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione
dell'assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l'annullabilità della
delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di trenta giorni
previsto dall'art. 1137, 3° comma, c.c. - decorrente per i condomini assenti
dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua approvazione - e'
valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio" (Cass.
SS.UU. n. 4806/05).
Nel caso di auto convocazione una domanda sorge spontanea: i condomini sono
tenuti ad avvisare anche l'amministratore? Se si quali sono le conseguenze di
una sua omessa convocazione?
La legge non impone un vero e proprio obbligo di partecipazione all'assemblea
per il mandatario del condominio. Certamente egli sarà tenuto a presenziare per
dare tutte le spiegazioni del caso in relazione al rendiconto di gestione ed a
tutte quelle altre questioni delle le quali, in virtù del mandato, ha
conoscenza. A parte queste incombenze, tuttavia, il legale rappresentante del
condominio non è tenuto a presenziare all'assise, anzi non è raro che molti
professionisti, ad esempio al momento della votazione per la conferma o revoca,
si allontanino per evitare indebite interferenze.
Chiarito ciò bisogna, pertanto domandarsi, quali sono le conseguenze nel caso in
cui i condomini, autoconvocandosi, dimentichino d'avvisare il loro legale
rappresentate. Al riguardosa risposta è molto semplice: salvo che l'amministratore
non sia anche condomino (in tal caso di dovrebbe parlare d'omessa convocazione
di uno dei condomini e non del mandatario) la deliberazione assunta in sua
assenza sarà pienamente legittima non essendo tale manchevolezza riconducibile
tra le cause d'invalidità.
CondominioWeb.com
Avv. Alessandro Gallucci
Salve Gori,
avete usato la procedura di convocazione dell'assemblea usando l'art.
66 Disp.Att. del C.C.
eccola
Art. 66 1. L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le
deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può essere
convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo
ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due
condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi
inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono
provvedere direttamente alla convocazione.
2. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto
straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
3. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno
cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.
>>>>se hai notato la legge non dice, giustamente, come deve essere l'ordine del giorno di quella assemblea.
>>>> Mi sembra una situazione "muro contro muro". Molto difficile da risolvere.
>>>>Spesso quando la situazione si è complessa si applica
Art. 1129 - Nomina e revoca dell'amministratore
1. Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un
amministratore [1106, 1130, 1131 ]. Se l'assemblea non provvede, la
nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più
condomini.
2. L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in
ogni tempo dall'assemblea [1136 c. 4 ].
3. Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso
di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma
dell'articolo 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua
gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità
[disp. att. 64 ]. 4. La nomina e la cessazione per qualunque causa
dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro
[1138 c. 3-4 ; disp. att. 71 ].
>>>>In casi simili cioè si va subito dal giudice.Verrà nominato un amm. giudiziario. Ci penserà lui a risolvere la situazione.
Buona serata
Alberto B.