On Fri, 22 Jun 2012 18:41:07 +0200, Roubaud wrote:
> Siamo un gruppo di cinque condominii che usufruiscono della stessa
> strada privata.
Se la proprieta' della strada e' comune (altrimenti di chi e' "privata" ?)
si tratta di una <comunione>.
Leggersi gli articolo dal n.1100 al n.1116.
> Siamo anche tutti d'accordo di rifare il manto stradale,
> stante le sue precarie condizioni, e siamo anche d'accordo sulla
> ripartizione della spesa.
Un piccolo promemoria a tale proposito.
Art. 1104 Obblighi dei partecipanti
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie
per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle
spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti,
salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto (882).
La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche
tacitamente approvato la spesa.
Il cessionario (1260) del partecipante e tenuto in solido
(1292 e seguenti) con il cedente a pagare i contributi da questo
dovuti e non versati.
> Ora però alcuni condomini vorrebbero approfittare del lavoro previsto
> per aggiungerne altri: rifacimento ex novo dell'acquedotto interrato e
> rifacimento di tutto il sistema di smaltimento acque piovane (che non ha
> mai dato alcun problema).
> Vengo alla domanda: come ci si regola in questo caso, posto che non si
> tratta di supercondominio, ma di più condominii con diverso
> amministratore?
Se gli amministratori condominiali non sono incaricati espressamente
ad operare da parte dei rispettivi condomini, non c'entrano nulla.
Saranno i proprietari a riunirsi tra di loro in assemblea a decidere,
punto per punto, quali spese fare, quali lavori, e scegliere chi
fara' da "amministratore" oppure il "comitato" che svolgera' le
veci dell'amministratore:
Art. 1105 Amministrazione
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere
nell'amministrazione della cosa comune (1106).
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della
maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro
quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede
che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati
dell'oggetto della deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione
della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la
deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può
ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di
consiglio e può anche nominare un amministratore.
Potete anche cogliere l'occasione e fare approvare un regolamento
della comunione. In quanto alla nomina di un'amministratore e'
totalmente volontaria (se l'unico problema e' l'asfaltatura una
volta ogni 20 anni, lasciate perdere).
> Può la maggioranza (in una seduta comune) obbligare chi
> non vuole a partecipare alle spese per i lavori supplementari?
Tacito assenso (se assenti senza voce) oppure se in minoranza.
> E' forse
> necessario fare tante riunioni separate (una per condominio) e poi?
A meno che (ed ogni condominio e' in questo indipendente) non incaricate
l'amministratore a rappresentarvi, il vostro condominio NON C'ENTRA NULLA,
ma ognuno di voi puo'/deve partecipare all'assemblea della comunione.
> E se
> un condominio non ci sta, gli altri possono decidere di eseguire
> ugualmente i lavori accollandosene le spese?
Se hanno convocato tutti i partecipanti alla comunione, indicando
correttamente gli argomenti della discussione, fanno un verbale
e consegnano il verbale a tutti gli assenti, dopo 30 giorni,
si ha l'approvazione tacita.
Aggiungo, che se, ad esempio, un o piu' condominii fanno i "furbetti",
per quanto riguarda le spese di manutenzione dell'esistente:
Art. 1110 Rimborso di spese
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri
partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie
per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
ovvero, se passato un certo tempo, uno Condominio apre il cantiere
e fa sistemare tutto, poi ha titolo per chiedere il rimborso
delle quote altrui. Uno degli amministratori e' piuttosto scafato ?
Perche' e' quello da tenere d'occhio ...
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Roberto Deboni
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