Nel condominio dove abito la maggioranza dei condomini ha votato per
l'installazionedi una parabola satellitare, con i cavi che
raggiungeranno ogni appartamento.
E' vero che io e altri condomini che non siamo interessati, siamo
obbligati a concorrere alle spese anche se non facciamo installare i
cavi fino al nostro appartamento?
L'amministratore dice che per via di una nuova legge non č necessaria la
maggioranza dei condomini ma una parte puň riunirsi e richiedere
l'impianto.
Cosě č stato e una parte dei condomini hanno richiesto un'assemblea alla
quale hanno poi partecipato deliberandoper l'avvio dei lavori.
Vi ringrazio per la risposta.
Prof. FAbio Pecci
Facci però sapere se nel tuo fabbricato preesiste o meno un impianto di
antenna TV centralizzata.
Saluti Fabio
fabiopecci <ut.re...@hi-net.it> wrote in message
3BE32C73...@hi-net.it...
> Salve,
>
> Nel condominio dove abito la maggioranza dei condomini ha votato per
> l'installazionedi una parabola satellitare, con i cavi che
> raggiungeranno ogni appartamento.
>
> E' vero che io e altri condomini che non siamo interessati, siamo
> obbligati a concorrere alle spese anche se non facciamo installare i
> cavi fino al nostro appartamento?
>
> L'amministratore dice che per via di una nuova legge non è necessaria la
> maggioranza dei condomini ma una parte può riunirsi e richiedere
> l'impianto.
>
> Così è stato e una parte dei condomini hanno richiesto un'assemblea alla
Mah, consiglio spassionato : visto che comunque vengono fatti i lavori, io
ne approfitterei, anche se, PER ORA, non prevedi l'uso del sistema sat.
Fatti portare in casa il cavo con il segnale, tanto noia non te ne da.
Quando e se vorrai "satellitizzarti", non dovrai far altro che collegare
spina ed antenna all'impianto, et voilà !!!
Io in passato ho fatto lo stesso sbaglio (non partecipare all'installazione
dell'impianto sat), ed in pratica poi, allacciandomi in seguito, ho speso
molto di più :-\
Dal punto di vista legale, però, non saprei che dirti...
Rik
Occorre almeno il quorum di 501 mm se preesisteva l'antenna terrestre
centralizzata.
Se la centralizzata manca, la parabola satellitare è una INNOVAZIONE e
richiede il quorum di almeno 666 mm.
Verifica i quorum dal verbale assembleare.
>E' vero che io e altri condomini che non siamo interessati, siamo
>obbligati a concorrere alle spese anche se non facciamo installare i
>cavi fino al nostro appartamento?
Verissimo.
Le decisioni della maggioranza sono obbligatorie per la minoranza.
Tanto vale approfittare e farsi installare i cavi fino all'appartamento.
DELLA VALLE GIOVANNI
L'articolo 2 bis, infatti, così recita:
«Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi
audiovisivi terrestri a larga banda.
Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di
radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti
sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del
codice civile.
Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136,
terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti
periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici
fiscali. »
Saluti Fabio
Giovanni Della Valle <ld...@tin.it> wrote in message
lzaF7.10500$zl4.3...@news2.tin.it...
DI UN IMPIANTO TV-SATELLITARE CENTRALIZZATO
1. le maggioranze necessarie
Un elemento fondamentale per l'installazione dell'antenna centralizzata
riguarda l'approvazione dei lavori da parte dell'assemblea condominiale.
Tracciamo ora le linee essenziali sulle quali fondare l'approvazione da
parte dell'assemblea condominiale.
Innanzitutto occorre esaminare il tipo di maggioranze necessario per
deliberare la realizzazione di impianti centralizzati destinati a tutti i
condomini e, soprattutto, pagati da tutti. Occorrono tipi diversi di
maggioranze a seconda che nell'edificio esista già un impianto televisivo
centralizzato o meno.
Nel caso in cui un impianto televisivo centralizzato per la ricezione della
tv tradizionale esista già, riconvertirlo ed estenderlo in impianto
satellitare significa modificare un impianto tecnologico già esistente.
In questi casi, la deliberazione deve essere approvata con le maggioranze
previste dall'art. 1136 comma 1, 2 e 4 c.c. (Pretura Roma 28.12.63, Pretura
Roma 13.2.79 e Trib. Milano 14.9.92). In prima convocazione sarà necessaria
la presenza di tanti condomini che rappresentino almeno i due terzi del
valore dell'edificio ed i due terzi dei partecipanti al condominio: la
delibera sarà approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza
degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio (oltre 500
millesimi).
In seconda convocazione non sarà necessaria la presenza di un numero minimo
di condomini ma la delibera dovrà, comunque, essere approvata con il voto
favorevole della maggioranza degli intervenuti e di oltre 500 millesimi.
Nel caso in cui nell'edificio esistano solo antenne singole si tratta di
deliberare una vera e propria miglioria e non semplicemente di integrare un
impianto già esistente. La giurisprudenza ha precisato che per miglioria
deve intendersi non una innovazione necessaria, ma una innovazione diretta
al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose
comuni (Cass. Civ. 30.5.96, n. 5028). Ciò significa che l'installazione di
un'antenna centralizzata rientra nel concetto di miglioria di cui all'art.
1120 c.c., e pertanto, i condomini possono deliberarne l'installazione con
le maggioranze previste dagli artt.li 1120 e 1136 c.c.
In prima convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita con l'
intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'
edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio: la delibera dovrà
essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei
partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio (oltre
666,6 millesimi). In seconda convocazione non è richiesta la presenza di un
numero minimo di condomini ma la delibera dovrà, comunque, essere approvata
con i voti favorevoli della maggioranza dei partecipanti al condominio e dei
due terzi del valore dell'edificio (oltre 666,6 millesimi).
Nel caso in cui l'immobile in cui deve essere installata l'antenna
centralizzata sia fatiscente o particolarmente povero dal punto di vista
degli impianti tecnologici esistenti, ovvero quando tali caratteristiche
siano riferibili allo stato iniziale dell'immobile, si potrebbe ipotizzare
che la realizzazione di un impianto all'avanguardia, quale l'impianto
satellitare centralizzato, rappresenti una vera e propria innovazione di
carattere voluttuario.
In questo caso non è sufficiente che la delibera sia approvata con la
maggioranza anche qualificata, in quanto i condomini dissenzienti non
possono essere obbligati a contribuire alle spese. Prevede, infatti, l'art.
1121 c.c. che, qualora l'innovazione abbia carattere voluttuario rispetto
alle particolari condizioni dell'edificio e consista in impianti
suscettibili di utilizzazione separata, i condomini non interessati sono
esonerati dal partecipare alla spesa. I condomini che decidono di installare
l'impianto possono predisporre - insieme all'installatore - particolari
accorgimenti affinché gli appartamenti dei condomini dissenzienti siano
esclusi dalla ricezione dei segnali trasmessi dal satellite.
Nel caso in cui ciò non sia tecnicamente possibile, l'innovazione non sarà
consentita a meno che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata
intenda, comunque, sopportarne integralmente la spesa.
2. libertà per gruppi di condomini di realizzare l'impianto centralizzato
indipendentemente dall'approvazione dell'assemblea condominiale
Come si è visto, la normativa vigente statuisce che il proprietario o il
condomino non possono opporsi alla realizzazione di qualsiasi impianto nell'
immobile di sua proprietà quando si tratti di impianto di telecomunicazioni
occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei
condomini. Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito in più occasioni che l'
installazione di antenne televisive rappresenta una facoltà riconducibile al
diritto alla libera informazione sancito dall'art. 21 della Costituzione
(Cass. Civ. 16.12.83 n. 7418 e Cass. Civ. 6.11.85 n. 5399).
Quindi, indipendentemente dal raggiungimento delle maggioranze che la legge
richiede per la installazione di impianti centralizzati, in ogni caso i
condomini, riuniti in gruppi, possono installare antenne paraboliche, a meno
che non ci siano particolari ragioni in contrario (come ad esempio nei casi
in cui non vi sia spazio disponibile oppure ragioni di estetica impediscono
l'installazione dell'antenna).
Tutto ciò vuol dire che, anche se in sede di delibera assembleare non si
raggiungono le dovute maggioranze, gruppi di condomini interessati possono,
comunque, dare mandato all'amministratore del condominio di far predisporre
un impianto satellitare limitato ai loro appartamenti facendosi loro stessi
carico di tutte le spese. In questi casi può verificarsi il rischio che i
condomini che non partecipano alla spesa possano, comunque, captare i
programmi trasmessi via satellite anche dai loro appartamenti. Per evitare
ciò si potrà verificare con l'installatore di realizzare sistemi di
inibizione alla distribuzione del segnale negli appartamenti esclusi dalla
innovazione, o comunque ricercare soluzioni caso per caso.
I condomini dissenzienti, cioè coloro che in primo momento decidono di non
partecipare all'iniziativa, così come coloro che li succedano nella
proprietà dell'immobile, potranno successivamente partecipare all'
innovazione contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione. In
questo caso il condominio - o il gruppo di condomini che ha realizzato l'
impianto - deciderà la quota di partecipazione alle spese di installazione
inizialmente sostenute dagli altri e, da quel momento in poi, anche quel
condomino parteciperà alle spese di manutenzione e di gestione dello stesso
impianto.
Anche nel caso in cui l'impianto centralizzato venga realizzato solo da una
parte dei condomini, questi hanno diritto alle detrazioni fiscali introdotte
dalla legge per gli incentivi sulle ristrutturazioni per il 1998 e il 1999.
Nel caso, invece, in cui sia un singolo condomino ad installare l'antenna
parabolica, questo non avrà diritto ad alcuna agevolazione fiscale.
www.condomini.org
reda...@condomini.org
Fonte: Banca dati Accademia Immobiliare www.condomini.org
www.accademiaimmobiliare.com
fabiopecci <ut.re...@hi-net.it> wrote in message
3BE32C73...@hi-net.it...
> Salve,
>
> Nel condominio dove abito la maggioranza dei condomini ha votato per
> l'installazionedi una parabola satellitare, con i cavi che
> raggiungeranno ogni appartamento.
>
> E' vero che io e altri condomini che non siamo interessati, siamo
> obbligati a concorrere alle spese anche se non facciamo installare i
> cavi fino al nostro appartamento?
>
> L'amministratore dice che per via di una nuova legge non è necessaria la
> maggioranza dei condomini ma una parte può riunirsi e richiedere
> l'impianto.
>
> Così è stato e una parte dei condomini hanno richiesto un'assemblea alla
In ogni caso, pagando ........ sono sempre disponibile ;-)))
Sakuti Fabio
C'è gente che neanche se la pagano s'accorge che c'è un parlamento che
qualcosa fa, ogni tanto.
Però le notizie sbagliate date gratis si possono perdonare. Quelle date per
farsi pubblicità dovrebbero essere almeno giuste.
"Ignorantia legis, non exusat" :-)))))))
Quindi, non trovo giustificazioni alle inesatezze scritte nel mio post e mi
auto punisco !!!!!!!
:-)))))))))
DELLA VALLE GIOVANNI
Giovanni Della Valle <ld...@tin.it> wrote in message
BPzF7.16292$zu5.5...@news1.tin.it...
DELLA VALLE GIOVANNI
Fabio ha scritto nel messaggio ...
Giovanni Della Valle <ld...@tin.it> wrote in message
7zgG7.22997$zl4.6...@news2.tin.it...
ciao
fabiopecci <ut.re...@hi-net.it> wrote in message
3BE32C73...@hi-net.it...
> 1. le maggioranze necessarie
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http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it
> 1. le maggioranze necessarie